|
Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, casi
Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, nullità
Tribunale di Brindisi 29 novembre – 26
dicembre 2005, Pres. V. Fedele, Rel. R. M. Palmieri.
segnalazione dell’Avv. Emilio Graziuso
Doveri informativi dell’intermediario finanziario – Natura di
norma imperativa – Violazione – Nullità – Sussistenza.
Doveri informativi dell’intermediario
– Specificità – Oggetto.
Gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza imposti
all’intermediario dall’art. 21 del TUF sono posti a tutela dell’investitore
ma anche del mercato e del risparmio con lo scopo di assicurare massima
trasparenza e correttezza nei comportamenti dei soggetti abilitati.
Le norme regolanti i servizi di investimento in prodotti
finanziari, in quanto volte alla tutela sia del singolo investitore, sia
dell'intero mercato dei valori mobiliari, hanno natura e portata di norme
imperative. Ciò comporta la loro inderogabilità ad opera delle parti e la
nullità per illiceità della causa dei contratti e delle transazioni stipulati
in violazione di tali norme.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Costituisce violazione
dei doveri dell’intermediario la mancata informazione circa la specifica
natura delle obbligazioni negoziate (nella specie Cirio H. 01/04 6,25% e
Cirio F. 00/02 7,5%) con riferimento alla natura giuridica della società
emittente i titoli, al suo volume d’affari, al suo capitale sociale, ai
rapporti di collegamento e di partecipazione societaria, alla redditività
media dei titoli stessi rispetto alle precedenti collocazioni sul mercato.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente
notificato X ha convenuto in giudizio la banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a, esponendo che: in data 21 e 24 settembre 2001 egli aveva concluso con la banca convenuta un contratto di acquisto di obbligazioni
"Cirio H. 01/04 6,25% e "Cirio F. 00/02 7,5%"; alla scadenza
dei titoli, la capogruppo Cirio s.p.a. non era stata in grado di far fronte
al rimborso delle obbligazioni; il contratto stipulato dalle parti doveva
reputarsi nullo, o comunque annullabile, per le ragioni esposte in atti. Ha
chiesto pertanto dichiararsi la nullità o annullamento del contratto in
esame, con contestuale condanna della banca convenuta alla restituzione della
somma da lui versata e pari ad € 15,000, maggiorata degli interessi legali.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del suo
procuratore anticipatario.
Costituitasi in giudizio, Monte dei
Paschi di Siena s.p.a, ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
A seguito di istanza ex art. 12
d.lgs. n. 5/03, il giudice relatore ha fissato udienza collegiale di discussione della causa per il
7.6.2005. Di seguito, previa conferma del decreto del g.r. il Tribunale ha delegato quest'ultimo all'espletamento della prova orale, fissando
successiva udienza collegiale
per il 22.11.2005. A tale udienza le parti hanno illustrato le rispettive
conclusioni e discusso oralmente la causa, e il Tribunale - ai sensi
dell'art. 15 5° co. d.lgs. n. 5/03 ha riservato il successivo deposito della
sentenza.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è fondata, per
quanto di ragione, e deve pertanto essere accolta, nei limiti di cui appresso.
Con il primo motivo di
censura, deduce l'attore la nullità del contratto in esame per contrarietà a
norme imperative, stante la mancata osservanza, da
parte della banca proponente l'investimento, delle previsioni di cui agli
artt. 21 e ss. d. lgs. n. 58/98.
La censura è fondata.
Il contratto oggetto del presente giudizio in quanto caratterizzato dalla
vendita di obbligazioni "Cirio H. 01/04 66,25%" e Cirio F. 00/02 7,5%"; comporta
l'applicazione delle previsioni di cui agli artt. 21 e ss. d. lgs. n. 58/98
(Testo Unico della Finanza -TUF).
Orbene, tali previsioni impongono
all'istituto di credito uno specifico obbligo di informazione circa le
caratteristiche fondamentali del contratto. Precisamente, grava sul
proponente l'investimento uno specifico obbligo
(art. 21 lett. a TUF) di diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del cliente, obbligo che impone in
particolare all'operatore finanziario un'azione tesa alla garanzia della massima informazione
(art. 21 lett. b TUF) nei confronti
del risparmiatore.
Ed è appena il caso di precisare che
trattasi di obblighi a contenuto più stringente di quelli, generici, di
correttezza ed informazione (artt. 1337-1375 c.c.), gravanti su qualunque
parte del rapporto negoziale. La qual cosa deriva
anzitutto dalla particolare natura del contratto in esame, il quale presenta
un elevato grado di rischio, ed espone pertanto il risparmiatore a una perdita
potenzialmente illimitata della somma, da lui mensilmente investita. In secondo luogo, non va trascurato che l'aderente all'investimento è spesso un
soggetto privo delle cognizioni tecniche
necessarie per operare in un settore altamente specializzato, quale quello
del mercato dei valori mobiliari. Per tal ragione, deve ritenersi candicio sine qua non della validità del contratto la
circostanza che, in sede di stipula dell'accordo
negoziale, il risparmiatore abbia avuto adeguata informazione circa il tipo e
le caratteristiche essenziali del contratto stesso. La qual cosa è tanto più
vera se si considera che - a differenza di quanto accade in un normale schema
negoziale, ove di norma non compaiono terzi garanti che vigilano ab origine
sulla regolarità dell'accordo - l'attività del proponente l'investimento non
è libera, ma è a sua volta soggetta a vigilanza da parte di soggetti terzi
rispetto al singolo contratto, e segnatamente della CONSOB e della Banca
d'Italia (artt. 5 e ss. TUF). Soggetti, questi ultimi, dotati di penetranti
poteri nei confronti del proponente l'investimento, poteri articolantisi non
solo in richieste di informazioni (art. 8 TUF), ma anche, più in generale, in
attività di vigilanza ispettiva e regolamentare (artt. 6-7 TUF), nonché di convocazione degli organi dirigenti. Il tutto nel superiore
interesse perseguito dal legislatore del 1998, che è quello - in armonia con
l'esigenza costituzionale (art. 47 Cost.) di tutela del risparmio - di
assicurare massima trasparenza e correttezza dei comportamenti del soggetti
abilitati (art. 5 TUF), oltre che una sana e prudente gestione dei vari servizi finanziari da parte di
questi ultimi. In quest'ottica, non
stupisce che, in deroga al
principio della libertà delle forme che regola l'autonomia privata, il TUF abbia espressamente previsto (art. 23) la forma scritta ad substantiam
dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento. Ciò in
quanto, evidentemente, la sola forma scritta è stata
ritenuta idonea a garantire l'adeguata informazione
del risparmiatore, la sua conoscenza, cioè, del complesso dei diritti e
doveri scaturenti dall'accordo negoziale. Per tali ragioni, ritiene il
Collegio che le norme regolanti i servizi di investimento di prodotti
finanziari - in quanto volte alla tutela sia del singolo investitore, sia,
più in generale, dell'intero mercato dei valori mobiliari - abbiano natura e
portata di norme imperative. La qual cosa implica, da un lato, la non
derogabilità di dette norme ad opera delle parti, e sotto altro profilo, la
nullità per illiceità della causa sia dei contratti che, pur tuttavia, siano
stati stipulati, sia delle transazioni (art. 1972 c.c.) eventualmente
compiute dalle parti. Ciò in virtù del meccanismo di applicazione delle c.d.
nullità virtuali, ricavabili dal combinato disposto degli artt. 1418 - 1343
c.c.
In particolare, l'operatività del
principio delle nullità virtuali è stata da tempo affermata, in termini
generali, dalla giurisprudenza di legittimità. Si sottolinea, a tal riguardo, Cass. Civ, I, 7.3.2001, n.
3272, la quale ha chiarito che "in presenza
di un negozio contrario a norme imperative,
la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto
negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418,
comma primo, cod. civ, che rappresenta un principio generale rivolto a
prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi
non si accompagna una previsione di nullità".
Affermata, in linea generale, l'operatività
del principio della nullità virtuali,
va ora rimarcato che numerose pronunce di giudici di merito hanno affermato
il principio della natura imperativa delle previsioni di cui all'art. 21 TUF.
In particolare, Trib. Palermo, 17.1.2005, ha affermato la natura di norme
imperative degli artt. 21 e ss. TUF, "proprio in considerazione degli
interessi pubblicistici, anche di rango costituzionale (art. 47 Cost.) che
l'impianto normativo mira a tutelare, identificabili nella tutela dei
risparmiatori uti singuli, del risparmio pubblico, come elemento di valore
nell'economia nazionale, della stabilità del sistema finanziario,
dell'efficienza del mercato dei valori mobiliari, con vantaggi per le imprese
e per l'economia pubblica".
Nel senso della natura di norme imperative
degli artt. 21 e ss. TUF e del Reg. CONSOB si sono poi pronunciate anche
Trib. Treviso, 26.11.2004; Trib. Mantova, 12.11.2004; Trib. Taranto,
27.10.2004 (giurisprudenza tutta citata da
Trib. Palermo suindicata); Trib. Brindisi, 21.6.2005; Trib. Mantova,
18.3.2004; Trib. Firenze, 19.4.2005.
Venendo ora al caso in esame, e riprendendo quanto prima
esposto, reputa il Collegio che l'istituto di credito convenuto ha violato i primari
doveri di informazione stabiliti dal TUF. Invero, sussiste in capo alla banca
una palese violazione dei doveri di
informazione e correttezza sanciti dall'art. 21 TUF, posto che detta banca ha taciuto all'attore circostanze decisive nell'economia
del contratto. Precisamente, sono state sottaciute all'attore le informazioni
fondamentali concernenti le obbligazioni emesse dalla "Cirio
H. 01/04 6,25%" e "Cirio F. 00/02 7,5%", che sono società
diverse dalla capogruppo Cirio s.p.a. Più in particolare, sono state
sottaciute all'attore le fondamentali informazioni relativa a: 1) la natura
giuridica della società emittente i titoli in esame, il suo volume di affari,
il suo capitale sociale, se esso fosse o meno interamente versato, ecc; 2) gli eventuali rapporti di collegamento e/o partecipazione
societaria; 3) la redditività media dei titoli negoziati, mediante
riferimento comparativo all'utile ricavato dalle precedenti collocazioni di detto titolo sul
mercato. Informazioni che, sole, avrebbero consentito al risparmiatore una
piena consapevolezza degli strumenti finanziari che si accingeva ad
acquistare. Informazioni che, nondimeno, sono state, nella specie, del tutto
omesse.
Ciò fa si che, al momento della
stipula del contratto, l'attore fosse del tutto all'oscuro circa i valori
mobiliari negoziati con la banca convenuta. In sostanza, egli ha acquistato
"al buio" strumenti finanziari di cui, per legge (artt. 21 e ss. TUF); egli aveva il diritto di conoscerne
le principali caratteristiche. La qual cosa costituisce
l'antitesi del principio di
trasparente e corretta informazione delle vicende concernenti
l'acquisto di valori mobiliari, cui - in attuazione dell'art. 47 Cost. - si
ispira il TUF. Ne consegue, in accoglimento della specifica censura di parte
attrice, la dichiarazione di nullità del contratto
in esame, stante la sua contrarietà
alle norme imperative (art. 21 TUF, in relazione agli artt. 1418-1343 c.c.)
di legge, con assorbimento delle ulteriori censure dell'attore.
Naturalmente, la nullità del contratto
determina - in applicazione delle norme sull'indebito oggettivo (art. 2033 e ss. c.c.) ed in
accoglimento della domanda dell'attore la condanna della banca alla restituzione, in favore del X, delle somme da quest'ultimo versate in esecuzione del contratto nullo, pari ad
€ 15.000.
Quanto alla decorrenza degli
interessi legali sulla somma da restituire, rileva il Collegio che non sono
emersi nel presente giudizio elementi tali da escludere la buona fede
iniziale del convenuto (buona fede che, come è noto, si
presume - art. 1147 c.c.). Per tale ragione, in ossequio al disposto dell'art. 2033 c.c. gli interessi legali sulla somma
da restituire devono essere computati dal 19.11.2004 - data di notifica
dell'atto di citazione e conseguente dies a quo di decorrenza della mora - al
soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la
soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del
procuratore anticipatario dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi - Sezione
Fallimentare - pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione
ritualmente notificato a Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nel contraddittorio
delle parti costituite
così provvede:
1) accoglie la
domanda dell'attore, e per l'effetto condanna la banca Monte dei Paschi
di Siena s.p.a. al pagamento, in favore dell'attore, per la
causale a processo, della somma di € 15.000, oltre interessi legali su tale somma, dal 19.11.2004 al soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso,
in favore del procuratore. anticipatario dell'attore, avv. E. Graziuso, delle
spese di lite da quest'ultimo sostenute, dall'attore, che si liquidano in
complessivi € 3.330, di cui € 330 per spese, € 1.000 per diritti ed € 2.000 per onorari, oltre spese generali, CAP e IVA come per
legge.
|
|