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Corte di Cassazione, Sez. III civ., Pres.
Iannotta, Rel. Segreto, 15 marzo 1999, n. 2284.
Banca – Violazione del dovere di correttezza e buona fede –
Informazioni inesatte – Inefficacia del contratto – Risarcimento del danno.
In tema di fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di
credito in conto corrente, la violazione da parte della banca del dovere di
correttezza e buona fede, per avere fornito informazioni inesatte, può dar
luogo a responsabilità contrattuale della stessa e all'obbligo di risarcire
il danno, ma non può determinare l'inefficacia del contratto. (Nel caso di
specie è stato rigettato il ricorso con il quale si sosteneva l'inefficacia
della fideiussione per avere la banca fornito inesatte informazioni circa la
forma del recesso).
omissis
Diritto
1. Con l'unico
motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché l'omessa, contraddittoria ed illogica
motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle
parti, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.
Assume il ricorrente che
erroneamente la corte di appello ha ritenuto che l'eccezione relativa al
comportamento di mala fede della banca presupponga quella dell'estinzione del
rapporto di garanzia per revoca; che anzi è l'esatto contrario, per cui detta
eccezione di comportamento in mala fede fu sollevata proprio per il caso che
risultasse infondata la prima (revoca della fideiussione).
Secondo il ricorrente risulta
provato dalle dichiarazione di entrambi i testi escussi che il ricorrente fu
positivamente indotto dalle dichiarazioni del direttore della filiale, sia
dal successivo comportamento della banca nei confronti del debitore garantito
a reputare estinta la propria garanzia, e quindi inutile ogni dichiarazione
formale di revoca. Inoltre il Banco di Napoli nei successivi 10 anni non ha
mai fatto riferimento a detta garanzia, confermando la ragionevolezza
dell'affidamento sull'avvenuta estinzione della garanzia stessa, pur in
assenza di una revoca formale.
Ne consegue, a parere del
ricorrente, che allorché il Banco di Napoli, dopo 10 anni, viene ad escutere
la garanzia, tale comportamento si pone in contrasto con le regole di
correttezza e di buona fede, che devono presiedere l'attuazione dei rapporti
contrattuali, in particolare la fideiussione omnibus, con la conseguenza che,
per quanto detta fideiussione non sia stata formalmente revocata, essa non è
più operante perché il fideiussore era stato tratto in inganno dalle
dichiarazioni espressamente provenienti dal personale della banca e dal
comportamento complessivo di questa, in merito alla non necessità della
revoca scritta.
Su questo punto, a parere del
ricorrente, il giudice di merito ha espresso una contraddittoria motivazione.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Va, anzitutto, rilevato che è
pacifico in punto di fatto che il contratto di fideiussione in questione
prevedeva il recesso da parte del fideiussore, da esercitarsi, però,
esclusivamente in forma scritta.
Trattandosi di forma
convenzionalmente pattuita, essa, a norma dell'art. 1351 c.c. (estensibile
anche a manifestazioni di volontà nell'ambito delle future vicende del
contratto già concluso, Cass. 29.1.1988, n. 833) costituisce una forma ad
substantiam, con l'ulteriore conseguenza che la fideiussione non poteva
ritenersi estinta per revoca, per difetto di forma.
L'unica questione che residua
è se l'assunto comportamento non corretto e non di buona fede della banca
rendesse in ogni caso inefficace o inoperante la fideiussione, per cui sulla
stessa non potesse fondarsi la condanna contenuta nel decreto ingiuntivo,
come sostenuto dal ricorrente, ovvero fosse irrilevante quanto
all'obbligazione fideiussoria gravante sul fideiussore (e sancita nel decreto
ingiuntivo), come ritenuto dalla sentenza impugnata sul rilievo che la
fideiussione non era nè estinta nè revocata. 3. In linea di principio la
normativa di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni prevista
dall'art. 1175 e confortata dal precetto costituzionale (art. 2 Cost.), che
impone il rispetto dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, esige
attuazione piena, nei limiti di compatibilità con altri valori di pari grado
e dignità.
Ciò comporta che diritti ed
obblighi, seppure specificamente regolati da norme che li prevedono, non
possono mai prescindere dall'osservanza dei principi di correttezza e di
buona fede, operanti all'interno delle posizioni soggettive, non potendo
l'autore di un comportamento scorretto trarre da esso utilità con altrui
danno.
Ne consegue che il dovere di
correttezza, imposto dall'art. 1175 c.c., è operante in ogni forma di
responsabilità, e, quindi, segnatamente anche in tema di responsabilità
contrattuale (per cui la dottrina ritiene che l'art. 1375 c.c. altro non sia
che l'applicazione in materia contrattuale del più generale principio di cui
all'art. 1175 c.c.).
In tema di esecuzione del
contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di
solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a
prescindere da specifichi obblighi contrattuali e dal dovere
extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile
sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra
parte (Cass. 9.3.1991, n. 2503).
Tuttavia la violazione del
dovere di correttezza, ove non sia considerato in forma primaria ed autonoma
da una norma - come nell'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.
- costituisce solo un criterio di qualificazione e di valutazione del
comportamento dei soggetti.
Pertanto un comportamento ad
esso contrario non può essere reputato illegittimo e quindi fonte di
responsabilità, ove nel contempo non concreti la violazione di un diritto
altrui, già direttamente riconosciuto da una norma giuridica (Cass.
20.7.1977, n. 3250).
In altri termini la valutazione
del comportamento di correttezza che il soggetto deve tenere nei confronti di
un altro presuppone, secondo la struttura dell'art. 1175 c.c., che già esista
un "debitore" ed un "creditore" e quindi costituisce un
posterius rispetto all'altra questione, che è quella di individuare una
posizione soggettiva giuridicamente protetta.
Ciò comporta che diritti ed
obblighi, o più in generale posizioni giuridicamente protette, siano
anzitutto individuati dall'ordinamento, per poi affermare che, nonostante la
specifica regolamentazione eventuale da parte delle norme, essi non possono
mai prescindere dal principio della correttezza dei comportamenti dei
rispettivi titolari. 4. I problemi che si pongono sono quindi i seguenti: a)
se esista un diritto di recesso nell'ambito di una fideiussione a garanzia di
un'apertura di credito in conto corrente; b) se le inesatte informazioni rese
dalla banca possano integrare un comportamento contrario a buona fede e
correttezza, idoneo ad impedire l'esercizio di questo diritto; c) in caso
positivo, quali siano le conseguenze.
Quanto al primo punto la
giurisprudenza ritiene che sia ipotizzabile in tema di fideiussione prestata
a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, senza determinazione
di durata, il recesso del fideiussore (Cass. 30.7.1998, n. 7512; Cass.
22.1.1974, n. 170).
Ovviamente non essendo una
figura di recesso prevista specificamente dalla legge a favore del
fideiussore, come per al tre figure contrattuali, essa sarà operante se è
pattiziamente prevista (e nei termini del patto) ed opererà solo dal momento
in cui viene a conoscenza della banca (art. 1373 c.c.).
Nella fattispecie è pacifico
tra le parti ed emerge dalla sentenza impugnata che il fideiussore aveva per
contratto facoltà di recesso, sia pure da esercitare con la forma scritta.
5.1. Va ora esaminata la vexata quaestio della responsabilità della banca per
informazioni inesatte, ed in particolare se detto comportamento sia contrario
alla correttezza e buona fede.
In tema di responsabilità
aquiliana, si ritiene pacificamente che per il particolare status
dell'imprenditore bancario, facente parte del sistema bancario, ispirato a
regole di trasparenza ed alla corretta gestione del credito, questi, ove
ritenga (o sia tenuto) di fornire una notizia, non può fornire informazioni
inesatte, rispondendo, in questo caso dei danni causati ingiustamente ex art.
2043 c.c., in quanto con detto suo comportamento è venuto meno al dovere di
correttezza e buona fede ledendo il diritto del soggetto che riceve la
notizia falsa a determinarsi liberamente nello svolgimento dell'attività
negoziale relativa al patrimonio (Cass. 4-5-1982, n. 2765; Cass. 7-2-1979, n.
820; Cass. 13-7-1967, n. 1742). 5.2. Se le inesatte informazioni fornite
dalla banca, in assenza di un rapporto contrattuale con il soggetto che le
riceve, danno luogo a responsabilità aquiliana della stessa, in presenza di
un rapporto contrattuale fondano ovviamente una responsabilità contrattuale,
ove esse abbiano impedito alla controparte di determinarsi liberamente
nell'esercizio di un diritto contrattualmente previsto o, più in generale,
abbiano causato un danno.
Infatti, a maggior ragione
nei rapporti contrattuali, lo status di imprenditore bancario, per
l'affidamento che crea nella controparte, impone al primo di comportarsi
secondo le regole della trasparenza, della corretta gestione del credito e
degli elementari canoni di diligenza, schiettezza e solidarietà. 6.
Sennonché, una volta ritenuto che la violazione del dovere di comportarsi con
correttezza e buona fede da parte della banca dà luogo a responsabilità
contrattuale della stessa, la conseguenza di ciò non è, come pure a volte si
è sostenuto in tema di fideiussione in favore di una banca (Cass. 1.7.1998,
n. 6414; Cass. 6.12.1994, n. 10448; Cass. 28.7.1989, n. 3362) e come sostiene
anche il ricorrente, l'inefficacia del contratto che lega il soggetto alla
banca, ma l'obbligo del risarcimento del danno a carico della banca ed a
favore dell'altro contraente, secondo i principi generali che regolano la
responsabilità contrattuale.
Infatti non ha base normativa
sostenere che qualora una delle parti non si comporti secondo buona fede e
correttezza nell'esecuzione del contratto, il contratto stesso diventa
inefficace.
È, invece, pacifico in
dottrina che la violazione dell'obbligo di comportamento secondo buona fede
di cui all'art. 1375 c.c. dà luogo (solo) ad una responsabilità contrattuale,
ancorché la fonte di tale obbligazione sia legale, e non all'inefficacia del
contratto cui è connessa. 7. Ne consegue che nella fattispecie è errata in
diritto la censura del ricorrente, secondo cui stante le assunte inesatte
informazioni della banca in merito alla forma per l'esercizio del diritto di
recesso, la fideiussione in questione era divenuta inefficace o inoperante.
L'eventuale comportamento non
corretto, nè di buona fede della banca, ove provato e ritenuto tale dai
giudici di merito, avrebbe potuto fondare non l'inefficacia della
fideiussione azionata dalla banca, ma solo una responsabilità contrattuale di
quest'ultima, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno.
Invero, come risulta dalle
conclusioni rese in secondo grado e riportate nella sentenza di appello, il
ricorrente nelle fasi di merito, chiedeva che fosse revocato il decreto
ingiuntivo opposto, per la nullità, invalidità ed inefficacia della
fideiussione, con condanna generica della banca al risarcimento del danno.
Sennonché in questa sede di
legittimità le censure avverso la sentenza di appello non attengono al mancato
accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno, ma
esclusivamente al punto di non aver ritenuto inefficace la fideiussione, con
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il ricorso va, pertanto,
rigettato.
Esistono giusti motivi per
compensare per intero tra le arti (*) le spese di questo giudizio di
legittimità.
P.Q.M
Rigetta il ricorso. Compensa per intero tra
le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
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