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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Fattispecie negoziali
particolari, My way e 4you
Tribunale di Brindisi 24 ottobre-30 dicembre
2005, n. 1417, – Pres. V.Fedele, Est. F.Giliberti.
Intermediazione finanziaria – Natura della normativa – Interessi
tutelati – Nullità.
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza e rischiosità dell’investimento
–Contenuto del prospetto informativo.
Contratti con il consumatore – Clausola di recesso – Tasso di
interesse – Nullità.
Contratti con il consumatore – Accettazione di perdite
eccedenti il capitale investito – Squilibrio contrattuale – Nullità.
Intermediazione finanziaria – Contratti aleatori – Alea a carico di
una sola delle parti – Squilibrio tra le prestazioni – Nullità.
Le norme regolanti i servizi di investimento in prodotti
finanziari - in quanto volte alla tutela sia del singolo investitore, sia, più in generale, dell’'intero
mercato dei valori mobiliari - hanno natura e portata di norme imperative. La
qual cosa implica, da un lato, la non derogabilità di dette norme e, sotto
altro profilo, la nullità per illiceità della causa dei contratti
eventualmente stipulati (c.d. nullità virtuali, arg. ex artt. 1418 - 1343 c.
c.) e delle transazioni (art. 1972 c. c.) compiute dalle parti.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non assolve al proprio scopo un prospetto informativo redatto in
parte in lingua straniera e per altra parte costituito da un mero estratto
delle condizioni contrattuali e che non contiene alcuna delle indicazioni
indispensabili a consentire all’investitore di valutare la convenienza e la
rischiosità del proprio investimento. Tali sono le notizie
sulla natura giuridica della emittente le obbligazioni, sulla sua sede, sul
capitale sociale e sul suo integrale o parziale versamento - oltre a
qualsiasi ulteriore notizia rilevante e che se conosciuta dall'intermediario,
non poteva essere taciuta al cliente.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Deve ritenersi limitativa del diritto di recesso, in quanto non
bilanciata da analoga facoltà concessa al consumatore per l’ipotesi di
recesso della banca, e quindi nulla a’ sensi dell’art. 1469bis, 3° comma n. 5
cod. civ., la clausola che preveda quale contropartita del recesso
dell’investitore l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere
alla banca, "oltre agli interessi e gli altri oneri maturati fino all'esercizio di detta facoltà, un importo
determinato dalla somma delle rate ancora a scadere, comprensive di capitale
ed interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rate Swap) corrispondente
al periodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà di anticipata
estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento".
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
E’ fonte di forte squilibrio contrattuale e quindi nulla ai sensi
dell’art. 1469 bis, 1° comma codice civile, la clausola che preveda per il
risparmiatore l’accettazione del rischio di perdite eccedenti l’esborso
originario nell’ambito di un contratto nel quale l’alea –quale elemento
caratterizzante la causa del rapporto- sia posta esclusivamente a carico del
risparmiatore.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non è meritevole di tutela il contratto atipico nel quale l’alea sia
posta esclusivamente a carico di uno solo dei contraenti e ciò in quanto l'ordinamento non può ammettere la validità
di contratti atipici che, lungi dal prevedere semplici modalità di
differenziazione dei diversi profili di rischio, trasferisca piuttosto in
capo ad una sola parte tutta l'alea derivante dal contratto, attribuendo
invece alla controparte profili certi quanto alla redditività futura del
proprio investimento. L'insanabile squilibrio iniziale tra le prestazioni
oggetto del sinallagma contrattuale rende allora l'intero contratto -e non
soltanto le singole clausole sopra indicate- radicalmente nullo, non solo per
contrasto con gli art. 21 e ss. TUF, ma anche per sua contrarietà alla
previsione di cui all'art. 1322 c.c, non essendo detto negozio volto alla
realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento
giuridico.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione notificato a
mezzo posta il 2/4 marzo 2004, G. conveniva in giudizio dinanzi a questo
Tribunale, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., esponendo che: in data 29 maggio 2000, a seguito di proposta ricevuta da un dipendente
della filiale di Brindisi dell'ex Banca 121 s.p.a., aveva concluso con la
predetta banca un piano finanziario denominato "My Way"; tale prodotto le era stato presentato come un piano di accumulo
mensile che avrebbe consentito il recupero dell'intero capitale ed un tasso
di interesse superiore a quello dei titoli di stato, il tutto con la
rassicurazione di poter recedere in qualsiasi momento senza alcuna penale.
Sempre a detta della difesa
dell'istante, il G. si era
limitato a sottoscrivere, presso la sede della banca, la parte finale di un
contratto - denominato "proposta di adesione al piano finanziario
denominato MY WAY" n. 111824 - costituito da una serie di formulari
prestampati ricevendo copia degli atti e degli allegati, soltanto dopo alcuni
mesi ed a seguito di numerose sollecitazioni.
Sempre a detta del G. egli soltanto a
seguito della campagna di informazione delle associazioni dei consumatori,
[apprendeva] che quanto da lui inconsapevolmente stipulato con la Banca 121,
era un prodotto finanziario "gravemente vessatorio ed ingiusto",
frutto del collegamento di più contratti: 1) la concessione di un
finanziamento di £. 35.735.300 al tasso del 5,81% rimborsabile -
previo rilascio di delega irrevocabile alla banca - attraverso il pagamento
di n. 178 rate mensili costanti dell'importo di £. 300.000 cadauna, con scadenza 31/3/2015; 2) l'acquisto,
la custodia e la gestione di obbligazioni European Investiment Bank (al
prezzo di €. 47,8488 ciascuna e per un valore nomina di €. 20.000,00) e di
quote del fondo comune azionario "Spazio Finanza Concentrato" (oggi
"Ducato Geo Europa Alto Potenziale"); 3) la costituzione in
garanzia del finanziamento dei titoli sopra indicati; 4) l'apertura di un
conto corrente finalizzato al regolamento delle partite di dare e avere.
Lamentava il G., che tale contratto
doveva reputarsi nullo per difetto di causa, per contrarietà del contratto in
esame all'ordine pubblico ed alle norme imperative di cui alle disposizioni
del TUIF, o comunque annullabile per vizio del consenso o per violazione del
regolamento Consob 11522/1998 e del D.lgs. 385/1993, con contestuale condanna
della banca convenuta alla restituzione delle somme erogate ed erogande in
forza del contratto, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli
interessi legali dal 21/2/2001 al soddisfo ed in subordine domandava che
venisse dichiarata la inefficacia delle clausole in contrasto con la
richiamata normativa. Il tutto oltre il risarcimento dei danni patrimoniali e
morali e con vittoria delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione, si
costituiva in giudizio, la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., la quale
preliminarmente eccepiva "il difetto di instaurazione del rito",
rilevando che avendo la causa ad oggetto una delle materie indicate dall'art.
1 D.Lgs. 5/2003, la causa doveva seguire il c.d. rito societario.
Nel merito la società convenuta
domandava il rigetto dell'avversa domanda, rilevando la validità giuridica e
la convenienza economico-finanziaria del piano - dalle "connotazioni
previdenziali" - sottoscritto dal G., il quale - soggetto non di certo
sprovveduto -, nel momento in cui di sua iniziativa decideva di aderire al
piano, dichiarava di avere una propensione al rischio media ed era a
conoscenza del prodotto e dei suoi contenuti, secondo quanto risulta dalla
proposta al piano finanziario sottoscritto dall'attore e dal documento sui
rischi generali degli investimenti come predisposto dalla Consob.
Disposto il mutamento del rito a
nonna dell'art. 1 comma 5 D.Lgs. 5/2003, il giudizio proseguiva nelle forma
del rito speciale attraverso lo scambio delle memorie ex artt. 6 e-7 del
citato D.Lgs.
A seguito di istanza ex art. 12 d.
lgs. n. 5/03 presentata dalla Banca convenuta, il Presidente del Tribunale
designava il giudice relatore il quale fissava l'udienza collegiale di
discussione della causa per il 04.10.2005. A tale udienza le parti
illustravano le rispettive richieste istruttorie e le conclusioni e
discutevano oralmente la causa. Di seguito il Tribunale - ai sensi dell'art.
15 5° co. d. lgs. n. 5/03 - riservava il successivo deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
In primo luogo va in parte modificato
il decreto di fissazione dell'udienza collegiale emesso dal giudice relatore
in data 14 giugno 2005, nella parte in cui ammette l'interrogatorio formale
del legale rapp.te della MPS s.p.a., apparendo il mezzo istruttorio in parola
per come deferito, superfluo ai fini della decisione.
Al pari superflui e pertanto
inammissibili, debbono ritenersi gli ulteriori mezzi istruttori richiesti
dalle parti - ordine di esibizione di documenti e CTU - e non ammessi nel
menzionato decreto di fissazione d'udienza.
Nel merito la domanda principale
dell'attore è fondata è va pertanto accolta per quanto di ragione.
Il contratto oggetto del presente
giudizio, denominato "My Way", costituisce la risultante di una
serie di operazioni economiche tra di loro funzionalmente collegate e
precisamente, I) la concessione di un mutuo - nella fattispecie di un finanziamento
di £. 35.735.300 al tasso del 5,81% rimborsabile attraverso il pagamento di
n. 178 rate mensili costanti dell'importo di £. 300.000 cadauna, con scadenza
2016 - destinato esclusivamente all'acquisto di particolari strumenti
finanziari; 2) l'acquisto attraverso l'importo erogato, la custodia e la
gestione di obbligazioni "European Investiment Bank" di quote del fondo comune azionario
"Spazio Finanza Concentrato"; 3) la costituzione in garanzia del
finanziamento dei titoli sopra indicati; 4) l'apertura di un conto corrente
finalizzato al regolamento delle partite di dare e avere con delega
irrevocabile alla banca di prelevare dalla provvista di tale conto il denaro
necessario a coprire le rate del mutuo.
L'attore con la presente azione
denuncia la nullità e/o annullabilità del contratto per vizio del consenso o
per violazione del regolamento Consob 11522/1998 e del D.lgs. 385/1993, per
le ragioni esposte nei propri atti di causa che qui si intendono richiamati.
Tali essendo il contenuto essenziale
deI contratto e le cause di nullità ed annullabilità dedotte dalla attore, il
Collegio ritiene di dover confermare l'orientamento espresso nella sentenza
di questo stesso Tribunale (sentenza 21/28 giugno 2005, Presidente dott.
Fedele, Giudice Estensore dott. Palmieri, resa nella causa N°1926/04 RGAC,
xxx/MPS ), con la quale è stata decisa una controversia avente ad oggetto il
similare strumento finanziario - peraltro negoziato dalla stessa Banca 121
s.p.a. - denominato "4 YOU".
In particolare, nel richiamato
precedente, osservava il Tribunale, in primo luogo a proposito della
componente del piano indicata come "finanziamento", che " ...
si esula nel caso in esame, sia dalla figura del mutuo semplice, sia da
quella del c.d mutuo di scopo. Ciò in quanto caratteristica precipua del
mutuo - almeno nella sua connotazione c.d. reale - è rappresentata dalla
messa a disposizione di una somma di danaro in capo al mutuatario, il quale
ne acquista la proprietà, con l'obbligo di restituirla alla scadenza, secondo
le modalità indicate nel contratto di mutuo. Particolare configurazione del
contratto di mutuo è poi rappresentata dal c.d. mutuo di scopo, ricorrente
tutte le volte in cui lo scopo del finanziamento assurge a causa del
contratto, nel senso che il finanziamento è concesso a condizione (sine qua
non) che la somma mutuata venga utilizzata dal mutuatario per una particolare
finalità convenzionalmente pattuita. Con la conseguenza che l'impossibilità
originaria dello scopo determina nullità del contratto, nel mentre la sua
mancata realizzazione dà luogo ai rimedi risolutori (art. 1453 e ss. c. c.)
normativamente previsti.
Nulla di tutto ciò accade invece nel
contratto in esame. Ciò in quanto la somma asseritamente "mutuata"
non è in alcun modo messa a disposizione del cliente, neppure con la
limitazione rappresentata dalla sussistenza di un particolare scopo.
Piuttosto, il finanziamento resta sul piano puramente nominale, in quanto,
per espressa previsione negoziale (art. 1), esso "sarà esclusivamente
utilizzato per l'acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati
ai seguenti punti nn. 2 e 3 ".
Alla luce di tali caratteristiche del
contratto in esame, reputa il Collegio che esso esuli senz'altro dalla
fattispecie del mutuo, ponendosi piuttosto quale contratto atipico, la cui
causa è da ricercarsi nel particolare collegamento negoziale sussistente tra
le operazioni di riferimento. In particolare, reputa il decidente che la
causa del contratto in esame sia da ricercarsi non solo - e non tanto - nel
finanziamento di somme di danaro da parte della banca proponente
l'investimento quanto, piuttosto, anche nella vendita di particolari prodotti
finanziari da parte della banca medesima. Vendita attuata non già mediante
acquisto diretto ed immediato di tali prodotti da parte del cliente, sibbene
attraverso la concessione di un finanziamento da destinarsi al relativo
acquisto. Chiarita la natura giuridica del contratto in esame (contratto
atipico con finalità, collegata, sia di finanziamento di somme, sia di
acquisto di prodotti finanziari), occorre ora valutare se la banca proponente
l'investimento abbia assolto agli obblighi normativamente previsti.
Sul punto, la particolare causale del
contratto in esame - caratterizzata, si ribadisce, anche e soprattutto dalla
vendita di strumenti finanziari - impone l'applicazione delle previsioni di
cui agli artt. 21 e ss. d. lgs n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - TUF).
Orbene, tali previsioni impongono
all'istituto di credito uno specifico obbligo di informazione circa le caratteristiche fondamentali del
contratto. Precisamente, grava sul proponente l'investimento uno specifico
obbligo (art. 21 lett. a TUF) di diligenza, correttezza e trasparenza,
nell'interesse del cliente, obbligo che impone in particolare all'operatore
finanziario un 'azione tesa alla garanzia della massima informazione (art. 21
lett. b TUF) nei confronti del risparmiatore.
Ed è appena il caso di precisare che
trattasi di obblighi a contenuto più stringente di quelli, generici, di
correttezza ed informazione (arti. 1337-1375 c. c.), gravanti su qualunque
parte del rapporto negoziale. La qual cosa deriva anzitutto dalla particolare
natura del contratto in esame, il quali presenta un elevato grado di rischio,
ed espone pertanto il risparmiatore ad una perdita potenzialmente illimitata
della somma da lui mensilmente investito. In secondo luogo, non va trascurato
che l'aderente all’investimento è spesso un soggetto privo delle cognizioni
tecniche necessarie per operare in un settore altamente specializzato, quale
quello del mercato dei valori mobiliari. Per tal ragione, deve ritenersi
condicio sine qua non della validità del contratto la circostanza che, in
sede di stipula dell'accordo negoziale, il risparmiatore abbia avuto adeguata
informazione circa il tipo e le caratteristiche essenziali del contratto
stesso. La qual cosa è tanto più vera se si considera che - a differenza di
quanto accade in un normale schema negoziale, ove di norma non compaiono
terzi garanti che vigilano ab origine sulla regolarità dell'accordo -
l'attività del proponente l'investimento non è libera, ma è a sua volta
soggetta a vigilanza da parte di soggetti terzi rispetto al singolo
contratto, e segnatamente della CONSOB e della Banca d'Italia (artt. 5 e ss.
TUF). Soggetti, questi ultimi, dotati di penetranti poteri nei confronti del
proponente l'investimento, poteri articolantisi non solo in richieste di
informazioni (art. 8 TUF), ma anche, più in generale, in attività di
vigilanza ispettiva e regolamentare (artt. 6-7 TUF), nonché di convocazione
degli organi dirigenti. Il tutto nel superiore interesse perseguito dal
legislatore del 1998, che è quello - in armonia con l'esigenza costituzionale
(art. 47 Cast.) di tutela del risparmio - di assicurare massima trasparenza e
correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati (art. 5 TUF), oltre che
una sana e prudente gestione dei vari servizi
finanziari da parte di questi ultimi.
In quest'ottica, non stupisce che, in
deroga al principio della libertà delle forme che regola l'autonomia privata,
il TUF abbia espressamente previsto (art. 23) la forma scritta ad substantiam
dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento. Ciò in
quanto, evidentemente, la sola forma scritta è stata ritenuta idonea a
garantire l'adeguata informazione del risparmiatore, la sua conoscenza, cioè,
del complesso dei diritti e doveri scaturenti dall'accordo negoziale.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio
che le norme regolanti i servizi di investimento in prodotti finanziari - in
quanto volte alla tutela sia del singolo investitore, sia, più in generale, dell’'intero
mercato dei valori mobiliari - abbiano natura e portata di norme imperative.
La qual cosa implica, da un lato, la non derogabilità di dette norme ad opera
delle parti, e sotto altro profilo, la nullità per illiceità della causa sia
dei contratti che, pur tuttavia, siano stati stipulati (c. d. nullità
virtuali, arg. ex artt. 1418 - 1343 c. c.), sia delle transazioni (art. 1972
c. c.) eventualmente compiute dalle parti.
Applicando i principi espressi nel
richiamato precedente al caso in esame, reputa il Collegio che l'istituto di
credito convenuto ha violato i primari doveri di informazione stabiliti dal
TUF. Invero, sussiste in capo alla banca una palese violazione dei doveri di
informazione e correttezza sanciti dall'art. 21 TUF, posto che detta banca ha
taciuto all'attore circostanze decisive nell'economia del contratto.
Precisamente, quanto al prospetto
informativo relativo alle obbligazioni European Investiment Bank, menzionato
dal contratto quale documento ad esso allegato, l'unico esemplare in atti
risulta prodotto dall'attore il quale asserisce peraltro di averlo ricevuto
diversi mesi dopo la stipula del contratto: in ogni caso il Collegio ritiene
che un tale documento non assolva agli obblighi di informazione gravanti a
norma di legge sull'intermediario finanziario, dal momento che un tale
prospetto informativo risulta redatto nella parte iniziale in lingua inglese
e pertanto in una lingua che per essere diversa da quella ufficiale della
Repubblica Italiana, l'attore non era tenuto a conoscere -, mentre per quanto
riguarda la parte redatta in italiano, trattasi ai un mero estratto delle
condizioni contrattuali il quale non contiene alcuna delle indicazioni
assolutamente necessarie per l'investitore, al fine di valutare la
convenienza e rischiosità del proprio investimento
In particolare, ritiene il Collegio
che relativamente all'investimento obbligazionario in oggetto,
l'intermediario a norma dell'art. 2I TUF, avrebbe dovuto fornire all'odierno attore
un prospetto informativo contenente notizie sulla natura giuridica della
emittente European Investiment Bank, sulla sua sede, sul capitale sociale e
sul suo integrale o parziale versamento - oltre a qualsiasi ulteriore notizia
rilevante e che se conosciuta dall'intermediario, non poteva essere taciuta
al cliente invero, soltanto attraverso informazioni di tale tenore. si
potrebbe ritenere che il sia stato posto nelle condizioni di effettuare un
investimento consapevole valutando la solvibilità del soggetto emittente le
obbligazioni.
Al contrario, sempre sulla base della
documentazione prodotta da parte attrice, debbono ritenersi sufficienti le
informazioni contenute nei prospetti informativi relativi al fondo comune di
investimento denominato "Spazio Finanza Concentrato": ed invero in
tali prospetti, oltre alla indicazione dell'appartenenza del soggetto gestore
al "Gruppo Banca del Salento" - cui all'epoca dei fatti apparteneva
la stessa Banca 121 -, in modo esplicito e non equivoco si afferma che il fondo
in esame: "e presenta caratteristiche di rischiosità ELEVATA ... I
titoli azionari potranno essere presenti fino al 100% del portafoglio ... il
controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti
dal Fondo, non potrà essere inferiore al 60% del patrimonio complessivo. (
prospetto formativo "parte I", pag. 2, sez. "spazio
concentrato" ); " SPAZIO CONCENTRATO - Fondo Flessibile ... il
Fondo è caratterizzato da una politica di investimento flessibile, difficilmente
sintetizzatile, in termini di rischio e rendimento, da parte di un
determinato parametro di-riferimento." ( prospetto informativo
"parte E", pag. 4, sez. "spazio concentrato" ).
Per altro verso, accertata
"l'elevata rischiosità" del Fondo in oggetto, la Banca intermediaria,
nel momento in cui proponeva - e quindi faceva sottoscrivere - al la
sottoscrizione di quote di tale Fondo per ben £. 17.203.996 ( pari al 48%
dell'intero investimento, o più precisamente della somma concessa in prestito
a tale fine ), violava un proprio preciso obbligo imposto dall'art. 29 reg.
Consob, posto che secondo quanto asserito dalla convenuta e comunque
contenuto nella proposta di adesione a firma dello stesso nella parte
dedicata al profilo di rischio - aveva una propensione al rischio media e
pertanto lo strumento in oggetto era assolutamente inadeguato.
Da quanto innanzi considerato
consegue, in accoglimento della specifiche censure di parte attrice, la
dichiarazione di nullità del contratto in esame, stante la sua contrarietà
alle norme imperative (art. 21 TUF, in relazione agli artt. 1418-1343 c.c.)
di legge.
L'orientamento espresso da questo
Tribunale nella sentenza 21/28 giugno citata, ben può essere confermato anche
in relazione all'ulteriore censura sollevata da parte dell'attore, circa la
invalidità anche di singole clausole del contratto in esame, per contrarietà
alle prescrizioni di cui agli artt. 1469 bis e ss. c.c.: "... Sul punto,
premette il Collegio che, in astratto, la normativa sulle c. d. clausole
vessatorie trova senz'altro applicazione alla fattispecie in esame, stante la
qualità di consumatore rivestita dall'attore, qualità certificata
dall'apposita "spunta" contenuta nella parte iniziale dell'accordo.
Tanto premesso, rileva il decidente
che un primo profilo di squilibrio che il contratto prevede a vantaggio della
banca proponente l'investimento ed in danno dell'attore è rappresentato dalle
modalità di esercizio del diritto di recesso spettante a quest'ultimo.
Invero, tale facoltà prevede, quale contropartita (Sez. II, n. 8), l'obbligo
di quest'ultimo di corrispondere alla banca, "oltre agli interessi e gli altri oneri maturati fino all'esercizio di detta facoltà, un importo
determinato dalla somma delle rate ancora a scadere, comprensive di capitale
ed interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rate Swap) corrispondente
al periodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà di anticipata
estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento "
Trattasi, a tutta evidenza, di una clausola limitativa del diritto di
recesso, non bilanciata da analoga facoltà concessa al consumatore per
l'ipotesi di recesso della banca. Per tale ragione, detta clausola deve
reputarsi nulla, ai sensi dell'art. 1469 bis 3 ° co. n. 5 c. c.
Altro profilo di squilibrio del
sinallagma contrattuale è poi rappresentato dal fatto che la banca fa acquistare all'attore prodotti finanziari riconducibili alla
banca stessa, lucrando un tasso di interesse certo e definito (nella specie,
il 6, 8% annuo). In tal modo, la banca si autofinanzia, riuscendo non
soltanto a collocare sul mercato titoli di altrimenti difficile negoziazione
- essendo gli stessi quotati non in Borsa, ma, a tutto voler concedere, in mercati non regolamentati – ma a
collocare titoli propri (o comunque ad essa riconducibili), lucrando in tal modo su un'operazione rivolta a suo
prevalente, se non esclusivo, favore.
A fronte di un guadagno certo della
banca (il tasso di interesse del 6,8% annuo convenzionalmente pattuito),
all'attore sono invece attribuiti margini di redditività del tutto aleatori.
Invero, lo stesso contratto (Sez. 1, punto 6) dà atto del fatto che "le operazioni eventualmente eseguite su
strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati possono
comportare gravi difficoltà di liquidare gli strumenti finanziari
acquistati e comunque di valutarne il valore effettivo", per aggiungere poi che tali operazioni
"sono caratterizzate da una rischiosità molto elevata, con possibilità
di perdite anche eccedenti l'esborso originario, il cui preventivo
apprezzamento è ostacolato dalla loro complessità". In maniera ancora
più significativa, con riferimento all'acquisto di quote del suddetto fondo comune di investimento, è lo stesso
contratto a riconoscere che "non v'è garanzia del rendimento futuro
delle stesse". Riepilogando, con l'operazione in esame la banca acquista
un doppio vantaggio, rappresentato sia dal fatto che la stessa si
autofinanzia (in quanto vengono acquistati prodotti ad essa stessa
riconducibili, e di altrimenti difficile collocazione sul mercato), sia dal
fatto che essa lucra anche un tasso di interesse da un 'operazione, già di
per sé, economicamente vantaggiosa.
Di contro, l'attore finanzia la
banca, e lo fa a sue spese, in
quanto acquista prodotti della banca stessa, pagando un tasso fisso certo (il
6,8% annuo), senza però avere alcuna garanzia circa la redditività futura del
proprio investimento; ed anzi dovendo mettere in conto "...una
rischiosità molto elevata, con possibilità di perdite anche
eccedenti l'esborso originario".
Per tali caratteristiche, il
contratto atipico in esame realizza una figura sinora ignota al panorama
giuridico italiano, quella, cioè, del "contratto aleatorio
unilaterale". Invero, l’alea - quale elemento attinente alla causa del
contratto - è tutta concentrata nella sfera giuridica del risparmiatore, che
paga un saggio di interesse fisso senza una aspettativa (seppur in termini
soltanto aleatori) di corrispondente vantaggio, nel mentre la banca si giova
di tale saggio (nonché del primario beneficio dell'autofinanziamento) senza,
di contro, obbligarsi - neppure in via ipotetica, secondo i dettami dell'alea
- ad alcuna corrispondente prestazione nei confronti della controparte.
È evidente, allora, lo squilibrio
contrattuale derivante da tale genere di operazione. Dal che consegue
anzitutto la nullità della clausola contrattuale (Sez. I, n. 6, quarta
ipotesi) prevedente l'accettazione, da parte del consumatore, del rischio
"di perdite anche eccedenti l'esborso originario", per contrarietà
alla previsione di cui all'art. 1469 bis 1 ° co. c. c.- In secondo luogo, il prevedere il contratto in esame un'alea di
tipo soltanto unilaterale non consente, ad avviso del Collegio, di ritenerlo
meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 c. c.). Ciò
in quanto l'ordinamento non può ammettere la validità di contratti atipici
che, lungi dal prevedere semplici modalità di differenziazione dei diversi
profili di rischio, trasferisca piuttosto in capo ad una sola parte tutta
l'alea derivante dal contratto, attribuendo invece alla controparte profili
certi quanto alla redditività futura del proprio investimento. L 'insanabile
squilibrio iniziale tra le prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale
rende allora l'intero contratto in esame - e non soltanto le singole clausole
sopra indicate - radicalmente nullo, non soltanto per contrasto con gli art.
21 e ss. TUF, ma anche per sua contrarietà alla previsione di cui all'art.
1322 c.c, non essendo detto negozio volto alla realizzazione di interessi meritevoli
di tutela secondo l'ordinamento giuridico...".
I vari profili di nullità del
contratto in esame come innanzi delineati e riconosciuti, attenendo al
profilo genetico del contratto stesso, rendono del tutto superfluo tanto
l'esame delle ulteriori censure posta dall'attore che il ricorso alla CTU
come richiesta dalla banca convenuta, siccome finalizzata all'accertamento
della convenienza economica dello strumento finanziario.
La nullità del contratto determina -
in applicazione delle norme sull'indebito oggettivo (art. 2033 e ss. c.c.) ed
in accoglimento della domanda principale dell'attore - la condanna della
banca alla restituzione, in favore del , delle somme da quest'ultimo
corrisposte in esecuzione del contratto nullo.
Quanto alla decorrenza degli interessi
legali sulla somma da restituire, rileva il Collegio che non sono emersi nel
presente giudizio elementi tali da escludere la buona fede iniziale del
convenuto (buona fede che, come è noto, si presume - art. 1147 c.c.). Per
tale ragione, in ossequio al disposto dell'art. 2033 c.c, gli interessi
legali sulla somma da restituire devono essere computati dal 04.03.2004, data
di notifica dell'atto di citazione.
Quanto alla richiesta di
rivalutazione monetaria della somma, occorre ricordare che, trattandosi di
obbligazione di valuta, il creditore aveva l'onere di dimostrare il maggior
danno subito per effetto del ritardato adempimento (art. 1224, 2° co, c.c.),
mediante riferimento, ad es, alla redditività media del capitale da lui
utilizzato.
A tali oneri l'attore non ha assolto,
sicché la sua domanda relativa alla rivalutazione monetaria deve essere
rigettata al pari di quella tendente al risarcimento del danno, in difetto di
alcuna prova in merito alla sua sussistenza. Le spese di giudizio seguono la
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi - Sezione
Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta da con atto di citazione notificato a mezzo posta il 2/4
marzo 2004 al Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale
rapp.te, disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
In accoglimento della domanda
principale dell'attore, dichiara la nullità del contratto stipulato fra le
parti e denominato "MY WAY" e per l'effetto condanna la banca
convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, delle somme
effettivamente sin d'ora corrisposte dal in esecuzione del contratto in
esame, oltre interessi legali dal 04.03.2004 al soddisfo;
condanna la banca convenuta al
pagamento in favore dell'attore, delle spese processuali, che si liquidano in
complessivi €. 3.930,00 di cui € 330,00 per spese, € 1.600,00 per diritti ed
€ 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge.
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