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Foglio di giurisprudenza |
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| Riviste: | Crisi d'Impresa e Fallimento | Diritto penale dell'Impresa |
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Dir. scientifico |
Comitato scientifico: |
Franco Benassi, Mauro Bernardi, Paolo Giovanni Demarchi Albengo, Bruno Inzitari. |
ISSN 1724-7578 |
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IL CASO.it, I, 2857 - pubb. 04/02/2011 Tribunale Piacenza, 22 dicembre 2010 - - Est. Coderoni.
Prescrizione del diritto alla restituzione di somme indebitamente addebitate sul conto corrente bancario – Termine decennale – Decorrenza dalla data di chiusura del conto.
La domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite in forza di clausole contrattuali nulle, configura una ripetizione di indebito conseguente a nullità contrattuale e, quindi, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. Il termine decorre dalla data di chiusura del conto corrente, poiché nel corso del rapporto, non possono ravvisarsi veri e propri pagamenti, atteso che le annotazioni di operazioni negative sul conto contribuiscono soltanto ad aumentare il debito del correntista (o a diminuire il saldo ancora eventualmente attivo), ma non danno origine ad uno spostamento patrimoniale in un senso o nell’altro, che diviene effettivo solo con la chiusura del rapporto. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)
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"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno" Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson).
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