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Doveri informativi dell’intermediario,adeguatezza
dell’operazione
Tribunale di Novara – 9-10
gennaio 2006, n. 14 - Pres. M. Giordani, Rel. E. Sechi.
Segnalazione
degli Avv.ti Monica Bombelli e Matteo Iato
Intermediazione
finanziaria – Violazione dei doveri informativi – Nullità e inadempimento –
Obbligazioni Cirio e Argentina – Profilo di rischio – Adeguatezza
dell’operazione – Sussistenza.
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione notificato il
l7 settembre 2004 il sig. (…) ha evocato in giudizio la (…), chiedendo al
Tribunale di dichiarare la nullità degli ordini di acquisto di obbligazioni
Argentina del 22.5.2001 e di obbligazioni Cirio del Monte del 23.5.2001 e
comunque accertare la condotta illecita della banca convenuta;
conseguentemente condannare la (…) a corrispondere all'attore la somma di
euro 20.000,00, oltre interessi dal 24.5.2001 e sino al saldo effettivo.
A sostegno delle proprie domande
l'attore ha allegato di avere acquistato il 22.5.2001 obbligazioni della
Repubblica Argentina per un valore nominale di Euro 10.000,00 con scadenza al
1.7.2004 e rendimento 8,50% e, con fissato bollato del 23.5.2001,
obbligazioni Del Monte Finance SA per un valore nominale di € 10.000,00 con
scadenza 24.5.2006 al rendimento 6,625% (docc. 1,2,3). Secondo quanto
allegato dall'attore, l'acquisto sarebbe stato effettuato con l'assunzione di
una condotta complessivamente illecita da parte della banca, posto che il sig.
(…) era solito ricevere consigli e suggerimenti dal funzionario preposto al servizio presso la sede di (...), e tuttavia in tale
circostanza, la banca non avrebbe fornito una completa
informazione circa i rischi connessi alla specifica operazione che il cliente
intendeva porre in essere. Più in particolare il (…) ha sostenuto che
- l'esito delle operazioni
finanziarie in questione sarebbe stato prevedibile per la banca convenuta,
che avrebbe dovuto conseguentemente informare il proprio cliente,
conformemente al proprio ruolo di intermediario finanziario;
- la scarsissima affidabilità dei
titoli in questione, infatti, sarebbe dipesa dalla circostanza che nel corso
del 2001 le più accreditate società di rating avrebbero ripetutamente rivisto
in senso negativo il giudizio sulla capacità dello Stato Argentino di
onorare gli impegni assunti con gli investitori;
- inoltre, gli investimenti in
questione non sarebbero stati in linea con quelli precedenti ed in ogni caso
l'investimento sarebbe stato effettuato in violazione degli articoli 21 TUF,
28 e 2g Reg. Consob;
- Pertanto, i contratti di
investimento in questione sarebbero nulli e in conseguenza di tale
declaratoria dovrebbero essere restituite le somme investite, oltre interessi
dal 24.5.2001 e sino al saldo definitivo.
Le medesime domande sono state
proposte dalla (…) costituitasi in giudizio in data 11.3.2005, quale
successore mortis causa del padre.
Costituendosi in giudizio, la banca
convenuta ha formulato eccezione ex art. 5 del D.Lgs.n. 512003, nel merito
concludendo per il rigetto della domanda avversaria; disposto il mutamento
del rito, la causa è stata cancellata dal ruolo e successivamente riassunta
dalla (…), con la notifica di una prima memoria ai sensi dell’art. 6 D.lgs.
5/2003 .
La banca convenuta ha ritualmente
notificato propria memoria difensiva e l'attrice ha notificato istanza di
fissazione dell'udienza ex art. 9 D.lg. n. 5/2003.
Il giudice
designato quale relatore del procedimento, con ordinanza del 22.9.2005, fissata udienza collegiale di discussione, ha ammesso
tra le prove richieste dalle parti la sola prova per testi di cui al cap. 2
della memoria della banca del 2.2.2005, riservando al collegio ogni decisione
sulla conferma, revoca o modifica del provvedimento.
All'udienza di discussione le parti hanno richiamato le difese e le
argomentazioni svolte e, precisate le conclusioni sopra riportate, il
Collegio si è riservato ogni decisione.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Preliminarmente,
quanto ai provvedimenti relativi all'attività istruttoria, il collegio
ritiene di dover revocare l'ammissione del capitolo 2, disposta dal giudice
relatore con provvedimento riservato in data 22.9.2005, in quanto dedotto in
modo generico e comunque inidoneo a fornire elementi utili ai fini della
decisione, confermando per il resto integralmente le valutazioni espresse nel
provvedimento sulle ulteriori istanze di prova orale.
Quanto alla
richiesta ex ari. 210 c.p.c. di esibizione dell'originale dei documenti prodotti
da parte convenuta (docc. 10, 11, 13 (…) ), si osserva che gli stessi sono
stati prodotti in copia fotostatica dalla parte che intendeva avvalersene e
che, in tali limiti, non sono stati in alcun modo contestati, quanto alla
conformità all'originale, dalla parte attrice.
Ciò premesso, non
sono pertinenti i richiami giurisprudenziali svolti sul punto dalla difesa
della (…): attraverso la produzione dei documenti effettuata all'atto della
instaurazione del giudizio, la rappresentazione di fatti rilevanti ai fini
della decisione è compiutamente acquisita al materiale istruttorio offerto
all'esame del Tribunale e non è del resto allegato dalla parte istante che
dagli originali sia dato desumere un contenuto conoscitivo ulteriore, che
induca a ritenerli necessari o anche soltanto utili ai fini della risoluzione
delle questioni controverse tra le parti.
A sostegno delle
conclusioni avanzate, la (…) - nella sua qualità anche di successore mortis
causa del padre (…) - lamentata la violazione degli obblighi di informazione
gravanti sull'intermediario, che avrebbe comportato la nullità degli ordini
di acquisto, legittimando così la richiesta di condanna al pagamento
dell'importo versato da parte attrice per l’acquisto dei titoli, a titolo di
ripetizione dei indebito ex art. 2033 c.c.(cfr. p. 4 atto di citazione)
ovvero a titoli di risarcimento del danno.
Più in particolare
si sostiene, la banca avrebbe omesso di segnalare la inadeguatezza
"oggettiva" delle due operazioni di acquisto, come previsto
dall'art. 29 reg. Consob 11522/1998.
1. La prospettata
nullità degli ordini di acquisto presuppone la diretta incidenza sugli
elementi costitutivi del negozi intercorso con la banca, della violazione
degli obblighi comportamentali gravanti sull’intermediario, ai sensi della
disciplina di settore nella stipulazione e/o gestione del singolo ordine di
acquisto – e specificamente dettati dal d. lgs. 58/98 (di seguito TUF) e nel
citato Regolamento Consob 11552/98 (di seguito REG).
Occorre pertanto
esaminare – in linea di diritto e prima di compiutamente valutare la
fondatezza delle doglianze di parte attrice sulla violazione dei doveri
informativi - se sia ammissibile, in linea teorica, la declaratoria di
nullità richiesta e, quale secondo titolo della pretesa incidentalmente enunciato
nell’atto di citazione, la condanna al risarcimento del capitale investito,
per la condotta illecita asseritamene assunta dalla banca convenuta.
Con riferimento
alla prima delle domande compiutamente formulate, parte attrice, senza
svolgere in proposito alcun approfondimento argomentativi, sembra fare
riferimento all'orientamento affermatosi in alcune pronunce di merito,
riguardanti fattispecie analoghe e relative alla assunzione di tali
violazioni nel novero delle nullità virtuali, per violazione di norme
imperative ex art. 1418 c.c.
Si sostiene in
tali casi che le norme preposte al collocamento di strumenti finanziari
contenute nel TUF e nei regolamenti attuativi non possono che definirsi di
ordine pubblico in virtù detta loro vocazione ad incidere in un settore
caratterizzato da una elevata prevalenza dell’interesse pubblico e dalla
natura, pubblica e generale,
degli interessi garantiti dalle predette norme, che concernono la
tutela dei risparmiatori “uti singuli” e quella del risparmio pubblico come
elemento di valore dell’economia nazionale.
L'insieme di tali
disposizioni sarebbe da ritenersi imperativo, perché diretto a tutelare
interessi di carattere generale (alla regolarità dei mercati ed alla stabilità del sistema finanziario), richiamando l'orientamento
della S.C. sulla violazione delle norme relative al funzionamento delle SIM
(cfr., tra le tante, Trib. Parma 16.6.2005, che richiama Cass. 7.3.01, n.
3272).
Pertanto, la
nullità degli ordini di acquisto in parola discenderebbe direttamente dalla
violazione degli obblighi comportamentali prescritti alla banca dalla
disciplina di settore e segnatamente dal TUF 58/98 e dal REG n. 11552/98.
Il Tribunale
ritiene di non condividere l'inquadramento teorico sopra richiamato, per le
ragioni di seguito esposte.
Occorre in primo
luogo rilevare che, sulle nullità "virtuali" per i contratti
stipulati in "contrarietà a norma imperativa", il consolidato
orientamento interpretativo della S.C. ha opportunamente evidenziato che la
nullità del negozio può essere determinata solamente dalla violazione che
incide sul contenuto obiettivo dello stesso, non anche quella relativa alla
condotta prenegoziale o esecutiva del contratto posta in essere da taluna
delle parti. Più precisamente, la nullità del contratto per contrarietà a
norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., postula
che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie
negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e
quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per
la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la
nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le
quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente
prevista anche in riferimento a detta ipotesi, come accade nel caso
disciplinato dal combinato disposto degli artt. 1469-ter quarto comma, e
1469-quinquies, primo comma, cod. civ., in tema di clausole vessatorie
contenute nei cd. contratti del consumatore, oggetto di trattativa
individuale (in applicazione di siffatto principio, la S. C. ha escluso che
l'inosservanza degli obblighi informativi stabiliti dall'art 6 detta legge n.
1 del 1991, concernente i contratti aventi ad oggetto la compravendita di
valori mobiliari, cagioni la nullità del negozio, poichè essi riguardano
elementi utili per la valutazione della convenienza dell'operazione, sicchè
la loro violazione, neppure dà luogo a mancanza del
consenso) (Cass. 29.9.2005, n. 19024; Cass. 25.9.2003, n. 14234).
Come osservato in
una recente pronuncia dal Tribunale di Milano (cfr. sent. 9 novembre 2005,
g.rel. C.R. RAINERI), la voluta distinzione tra adempimenti prescritti a pena
di nullità ed altri obblighi di comportamento pure posti a carico
dell'intermediario impedisce una generalizzata qualificazione di tutta la
disciplina dell'intermediazione mobiliare come di ordine pubblico e,
ultimamente, presidiata dalla c.d. nullità virtuale di cui all'art. 1418
c.c.: inoltre. in ossequio all'indefettibile principio di legalità (e, non di
meno, di certezza del diritto) non appare lecito il ricorso indiscriminato
alla sanzione della nullità - che costituisce, invero, il più severo rimedio
civilistico - nei casi di violazione delle norme comportamentali generali,
che, in quanto prive di specificità, non risultano idonee ad individuare
precise regole di comportamento cui uniformare la condotta dell'agente. (...)
Con la conseguenza che non può "fulminarsi" di nullità il consenso
prestato al singolo investimento ove risulti inosservato l'obbligo
informativo perché l'informazione non assurge (o almeno cosi non sembra
desumibile dall'impianto della normativa speciale) a requisito dell’atto a
pena di nullità.
Le norme
richiamate, come efficacemente osservato (Trib. Novara, 10.11.2005, g. rel.
B. CONCA), non costituiscono altro che un precipitato dei principi generali
in tema di informazione e correttezza, già sanciti dagli artt. 1337 e 1 375
c.c., alla cui violazione, pacificamente, è insensibile la tenuta dell'operazione
negoziale sottostante, fatta naturalmente salva l'esperibilità del rimedio
risarcitorio, nonché - sussistendone eventualmente i presupposti -
l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste a carico
dell'intermediario.
Tale opzione
interpretativa, tra l'altro, non si pone in contrasto con le esigenze di
tutela dell'investitore sottese alla predisposizione degli obblighi
imperativi di cui all'art. 21 d. lgs. 58/98 e della conseguente normativa
regolamentare, tenuto conto che essa consente il pieno ristoro del
pregiudizio da questi patito mediante l'esperimento dell'azione risarcitoria
e/o di risoluzione per inadempimento che comunque, nel caso
di specie non è stata in alcun modo formulata.
Pertanto, la
lamentata violazione degli obblighi di informazione non appare neppure in
linea di principio idonea a fondare una declaratoria di nullità, sicchè la
domanda sul punto deve essere senz'altro rigettata ed è superfluo
approfondire a questi fini l'esame delle questioni attinenti il merito.
2 - Resta da
affrontare dunque la questione relativa alla eventuale responsabilità
risarcitoria della banca per l'allegata violazione degli obblighi di
informazione, accertando in fatto in cosa sia consistito il deficit
informativo precedente gli ordini di acquisto effettuati dal (…) e -
soprattutto - indagando sull'incidenza causale di tale omessa comunicazione
in rapporto alle scelte concretamente effettuate dell'investitore. Il nucleo
fondamentale delle censure mosse da parte attrice alla condotta della Banca
si sostanzia nell'affermata violazione del dovere di diligenza
dell'intermediario, in particolare sotto il profilo della omessa informazione
sulle caratteristiche dei titoli acquistati e della mancata segnalazione
della "non adeguatezza" di tale operazione ai sensi dell'art. 29
REG.
Secondo quanto
stabilito dall'art. 21 T.U.F. , gli intermediari, hanno il dovere di
"nella presentazione di servizi di investimento ed accessori...acquisire
le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano
sempre regolarmente informati".
L'art. 28 reg.
Consob impone che "prima di iniziare la prestazione dei servizi di
investimento, gli intermediari autorizzati devono : a) chiedere
all'investitore notizie circa Ia sua esperienza in materia di investimenti in
strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di
investimento,nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto
di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto... ovvero da
apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli
investitori il documento sui rischi generali degli
investimenti in strumenti finanziari di cui all’allegato n. 3 (..) gli
intermediai autorizzati non possono effettuare o prestare il servizio di
gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla
natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del
servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte
di investimento o di disinvestimento".
Da ultimo, l'art.
29 reg. c. statuisce che "gli intermediari autorizzati si astengono
dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per
tipologia, oggetto, frequenza o dimensione (...) quando ricevono da un
investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata lo informano
di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla
sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dar corso
all’operazione, gli intermediai autorizzati possono eseguire l'operazione
stessa, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa
so/o sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, in caso di ordini
telefonici, registrato su nastro
magnetico o su
altro supporto equivalente, in cui sia fatto espresso riferimento alle
avvertenze ricevute."
E' evidente il
nesso di strumentalità tra tali doveri informativi e gli ulteriori obblighi,
volti a garantire la trasparenza e la correttezza dell'intero sistema degli
investimenti finanziari, configurato nell'interesse dei singoli investitori e
dell'integrità del mercato: la corretta interpretazione delle preferenze di
investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte
degli interessati consentono di ridurre l'alea connessa agli investimenti
finanziari entro il limite connaturato all'operatività del mercato dei valori
mobiliari, elidendo - quanto meno in linea tendenziale - il rischio non
necessario, evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole al
risparmiatore.
Pertanto, le
stesse prescrizioni di settore, modulano gli obblighi informativi in
relazione alle circostanze del caso concreto, vuoi con riguardo alla
tipologia del cliente, vuoi con riferimento alle caratteristiche
dell'operazione in questione.
In linea generale,
è opportuno premettere che ad avviso del Tribunale il lamentato inadempimento
deve essere riferito agli obblighi assunti dall’intermediario finanziario nel
contratto di negoziazione (c.d. contratto quadro) quale fonte regolatrice dei
successivi rapporti e - quale modalità esecutiva delle obbligazioni
contrattuali - con riguardo alle informazioni fornite relativamente a singole
operazioni di investimento. In tale differente inquadramento, costituisce un
onere dell'investitore la dimostrazione che il danno patito è conseguenza
immediata e diretta della condotta colposa dell'intermediario (es. per le
omesse informazioni sulle caratteristiche del titolo) e non dell'andamento
sfavorevole del mercato, non essendo invocabile al di fuori del preciso
disposto normativo l'inversione dell'onere probatorio prevista dall'art. 23
TUF.
Nel caso concreto,
deve escludersi che la banca abbia contravvenuto a tali doveri.
Infatti, pur
tenendo conto dell'agevolazione probatoria prevista dall'art. 23 TUF, in
linea di fatto risulta che
- (…), all'atto
della sottoscrizione del contratto di custodia e gestione titoli (doc. 5 (…))
rifiutò di fornire informazioni sulla propria esperienza in materia di
investimenti in strumenti finanziari, sugli obiettivi di investimento e sulla
propensione al rischio;
- La banca aveva a
sua disposizione comunque, a partire dal 4.4.1995, un portafoglio titoli di
composizione varia e dall'andamento piuttosto vivace (cfr. doc. 6 della banca
ed analisi dei dati desumibili dall'andamento del conto titoli in
portafoglio, in alcun modo contestati o compiutamente analizzati da parte
attrice, che non esprime alcuna posizione sul punto specifico, limitandosi ad
evidenziare la scarsità di titoli azionari in rapporto a quelli obbligazionari);
- ll (…), il
9.5.01 (doc. 10 (…)) sottoscrive una dichiarazione nella quale indica, tra
gli obiettivi di investimento la compresenza di redditività e rivalutabilità
con il rischio dell'andamento dei corsi, escludendo così i profili
precedenti, che enunciano, in ordine graduato, la “pura
redditività e minimo ischio" e la redditività con elementi di
rivalutabilità";
- Successivamente,
in data 4.3.2003, (doc. 13 (…)) sia (…) che (…) dichiarano di avere
esperienza in investimenti finanziari di vario tipo, indicando come "
alta" la propria propensione al rischio;
- I Bond Argentini
oggetto degli acquisti effettuati dal (…) in data 25.5.2001, per un valore
nominale di E. 10.000 erano valutati dalle agenzie di rating net periodo
precedente quali titoli di categoria speculativa; costituisce oramai fatto
notorio che il rating accordato dalle principali agenzie internazionali
(Moody's, Standard & Poor's) è stato, nel 1997, 'BB', indicane la
migliore delle categorie speculative e, nell'ottobre 1999 'BB-" (sempre,
seppure con un lieve peggioramento, nell'ambito delle migliori categorie
speculative).
- Il rating delle
obbligazioni della Repubblica Argentina è stato per la prima volta declassato
nel marzo e nel giugno 2001 a "B+"' evidenziando cosi l’accresciuta
vulnerabilità dei titoli alle particolari condizioni economiche e finanziarie
del Paese (corrispondente a categoria speculativa; con capacità nel presente
di fare fronte alle proprie obbligazioni finanziarie e, nell'immediato,
minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni
speculative).
- Il successivo
declassamento è del luglio 2001 ed, a seguire, dall'ottobre 2001, con la
valutazione CC+, per la prospettiva di un inadempimento con riguardo al
pagamento del capitale o degli interessi promessi.
- Quanto ai titoli
Del Monte Finance non è stato fornito alcun elemento atto a dedurre, al
momento dell'acquisto, l'esistenza di un rischio di default del gruppo,
manifestatosi all'attenzione dei mercati solo nel novembre 2002. Peraltro,
risulta in linea di fatto che tali titoli siano stati venduti, per un
controvalore nominale pari ad E. 7.645.
Non è contestato
che (…) ricevette regolarmente il prescritto documento sui rischi generali
degli investimenti finanziari e rifiutò, a suo tempo, di fornire ulteriori
informazioni sulla propria situazione finanziaria.
Pur non avendo al
momento fornito indicazioni sulla propria esperienza in materia di
investimenti e sulla propria propensione al rischio (nell'esercizio di una
facoltà concessa al risparmiatore e tuttavia omettendo di procurare elementi
di giudizio previsti nel suo precipuo interesse, in modo da consentire alla
banca una migliore valutazione dell'adeguatezza delle scelte di
investimento), dalla documentazione prodotta dalla banca risulta che la
storia finanziaria personale del (…) fosse risalente - quanto meno presso la
banca convenuta - al 1995, e lo stesso fosse aduso ad una frequente
movimentazione dei titoli presenti nel proprio portafoglio, escludendo
pertanto che lo stesso possa essere ricondotto alla categoria indistinta del
modesto risparmiatore o dell'investitore occasionale.
Del resto, lo
stesso (…) - sia pure in epoca successiva all’effettuazione degli
investimenti in questione - conferma le valutazioni relative alla
apprezzabile propensione al rischio ed alla frequenza alle transazioni
finanziarie, compilando e sottoscrivendo, come si è visto, un profilo di
rischio definito "alto".
Ad avviso del
Tribunale, tenuto conto delle circostanze sopra evidenziate, deve escludersi
che nel caso concreto la banca sia venuta meno ai propri obblighi informativi
e men che meno che abbia violato le norme dettate in tema di operazioni
"non adeguate".
Occorre precisare
che il giudizio, sotto questo profilo, deve essere effettuato naturalmente ex
ante, ovvero parametrato alle conoscenze esigibili da un intermediario
finanziario professionista sulle informazioni presenti nel mercato al momento
dell'operazione e non ex post sulla base della conoscenza del default del
titolo in questione, come poi espressamente avvenuto, quanto meno per le
obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina.
Ed infatti, le
sentenze di merito richiamate da parte attrice a sostegno della tesi della
"non adeguatezza", fanno riferimento, nel formulare tale
valutazione a casi concreti non
assimilabili. Si trattava
infatti di investimenti effettuati in periodi ben successivi e nei quali la
possibilità di default si era ormai manifestata nei mercati finanziari: più
precisamente il giudizio di non adeguatezza è stato riferito ad ordini di
acquisto effettuati successivamente al settembre 2001, da clienti che si
avvicinavano per la prima volta agli strumenti di investimento finanziario e
con una quantità di capitale investito oggettivamente squilibrata rispetto
all'importo complessivo dei risparmi.
Per contro, nella
presente controversia, deve ritenersi che proprio le informazioni a
disposizione degli operatori finanziari al momento dell'investimento, il
profilo soggettivo del cliente, l'andamento del suo portafoglio titoli
autorizzano a ritenere non inadeguate le operazioni in questione in rapporto,
tra l'altro, al profilo di rischio dell’investitore, piuttosto elevato.
Al momento
dell’investimento, infatti, non risulta che la banca disponesse di dati
particolari ed ulteriori rispetto ai quali desumere una non adeguatezza
dell’investimento nei titoli ed anzi la categoria speculativa e l'entità
dell’investimento apparivano in linea e compatibili con il profilo di rischio
desumibile dal portafoglio titoli detenuto dal (…).
In altri termini,
nel maggio 200l non vi erano elementi di giudizio per considerare che le
operazioni di acquisto dei titoli in questione fossero altamente rischiose e
pertanto inadeguate, in senso oggettivo, ad un profilo con propensione al
rischio media, posto che, dalle informazioni reperibili sul mercato a
quell’epoca, non poteva in alcun modo evincersi la rischiosità
dell'investimento né altrimenti prevedersi il default di detti titoli.
Del resto, e
contrariamente alla sostenuta inadeguatezza, al momento dell’acquisto detti
strumenti di debito avevano un rendimento decisamente più elevato ed
appetibile di altri prodotti simili e notevolmente maggiore di quello
assicurato da analoghe emissioni
obbligazionarie effettuate da Stati dell'area Europea, sicchè non può fondatamente
sostenersi che la scelta effettuata fosse al momento tout court inadeguata
per tipologia, oggetto, e per dimensioni, tenuto conto anche dell'entità del
capitale investito in rapporto ad un portafoglio titoli dell'ammontare
complessivo di oltre € 100 000.
Dunque, se da un
lato non è emersa una violazione dell'obbligo di informazione - non essendo
desumibile dagli elementi sopra evidenziati un particolare profilo di rischio
dei titoli argentini - dall'altro ed ancor più non sono emersi elementi che inducano
a ritenere tali operazioni "non adeguate". In effetti, e come sopra
evidenziato, il profilo di rischio che emerge dalla composizione del
patrimonio di parte attrice risulta compatibile con l'acquisto dei titoli in
questione.
Conclusioni di
segno opposto, invero, costringerebbero l'intermediario ad assumere posizioni
di garanzia sostanzialmente generalizzata sul buon fine degli investimenti
effettuati dai risparmiatori, pur nelle ipotesi di corretto adempimento degli
obblighi di carattere formale.
Ed è, pur
nell'ottica interpretativa di tutela del contraente debole, un esito
interpretativo francamente inaccettabile.
Tutto ciò
premesso, disattesa per le motivazioni sopra evidenziate la declaratoria di
nullità richiesta da parte attrice e considerato che non è stata peraltro
proposta alcuna domanda di risoluzione, il Tribunale, quanto alla residua
domanda risarcitoria, ritiene che non sia stata offerta alcuna dimostrazione
del nesso eziologico tra la condotta della parte ed il danno dedotto (perdita
di valore dei titoli a seguito di default).
Le considerazioni
sopra esposte potrebbero far ritenere superflua la valutazione della domanda
di restituzione del capitale investito a titolo di risarcimento del danno ed
in ogni caso, per esigenze di completezza, pare opportuno osservare che fa
configurazione del danno quale, sic et simplìciter, obbligo di restituzione
dell'importo capitale investito a suo tempo desta non poche perplessità:
parte
attrice non
formula alcuna istanza di risoluzione, sicchè il danno, ove sussistente,
dovrebbe essere parametrato sul decremento patrimoniale subito in costanza di
detenzione dei titoli obbligazionari in questione, che, ove non venduti,
rimarrebbero comunque nel portafoglio della (…), che potrebbe successivamente
liberamente negoziarli sul mercato.
Come dimostrato
dalla stessa condotta assunta nel corso del giudizio (scelta di vendere i
titoli Del Monte Finance prima della scadenza per un controvalore inferiore
al capitale investito, con conseguente riduzione del petitum alla differenza, pari ad Euro 2.355) non è stata in alcun modo
offerta in giudizio la prova che la lamentata perdita delle somme si sia
verificata nella misura richiesta, e in ogni caso, ove anche dovesse
ritenersi dimostrata tale circostanza, che la stessa sia imputabile quale
conseguenza immediata a e diretta al deficit informativo ascritto alla banca
al momento della scelta dell'investimento.
La natura della
lite e la relativa novità delle questioni suscitate, la qualità delle parti e
la ritenuta sussistenza di giusti motivi inducono il Tribunale a disporre
l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
ll Tribunale di
Novara, nella composizione collegiale in epigrafe indicata,
pronunziando nel
contraddittorio tra le parti nella causa n. 3208/2004 promossa da (…)nei
confronti della (..)., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata,
1 . rigetta le
domande svolte da parte attrice,
2. dichiara le
spese di lite interamente compensate tra le parti.
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