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Doveri informativi
dell’intermediario, natura e contenuto, rating
Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, disinvestimento
Doveri informativi dell’intermediario,adeguatezza
dell’operazione
Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza
dell’operazione, casi
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Conflitto
di interessi
Fattispecie negoziali
particolari, gestione patrimoniale
Tribunale di Milano,
sez. VI, 26 aprile 2006, n. 4882, Pres. A. Bernardini, Rel, S. Puliga.
Intermediazioni
finanziaria – Diligenza e correttezza dell’intermediario – Nullità e
inadempimento – Distinzione – Fattispecie.
Intermediazione
finanziaria – Progressivo deterioramento del rating - Omessa informazione –
Rapporto di gestione e rapporto di negoziazione – Conseguenze – Distinzione.
Intermediazione
finanziaria – Vendita in contropartita diretta – Illegittimità –
Caratteristiche – Distinzione.
Intermediazione
finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Composizione del portafoglio.
Intermediazione
finanziaria – Operazioni con determinato coefficiente di rischio – Dovere
specifico di informazione – Sussistenza.
In materia di
intermediazione finanziaria, la violazione del generale dovere di diligenza e
correttezza dell’intermediario è sanzionata dal legislatore con la nullità in
relazione ad alcuni specifici comportamenti (quali ad es. quelli previsti dal
Tuf agli artt. 23 co. 1,2,3; 24, co. 2; 3, co. 7), mentre, in relazione ad
altri comportamenti comunque negligenti ma per i quali non è prevista la
specifica sanzione della nullità (es. quelli di cui all’art. 21 tuf), possono
ravvisarsi solo i profili della colpa contrattuale.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La mancata
informativa da parte dell’intermediario in ordine al peggioramento del rating
e la violazione dell’art. 26 reg. Consob possono avere rilevanza in ordine a
rapporti di gestione del portafoglio ma non in quelli di negoziazione e
gestione titoli.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non può considerarsi
di per sé illegittima la vendita in contropartita diretta, a meno che non si
provi che l’intermediario non solo abbia proposto o sollecitato
l’investimento, ma abbia anche perseguito scopi ulteriori e diversi rispetto
a quelli che caratterizzano la realizzazione dell’interesse del cliente.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Deve ritenersi non
adeguata l’operazione di acquisto di 40.000,00 euro di obbligazioni argentine
da parte di un investitore che abbia in portafoglio lire 9 milioni di
obbligazioni del Credito Fondiario, lire 50 milioni di obbligazioni Cariplo,
lire 45 milioni di obbligazioni del Mediocredito Lombardo ed euro 23.000,00
di Bot.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Le operazioni che
presentino un rischio superiore a quello dell’investitore con profilo
conservativo devono essere sempre evidenziate e ciò anche quando vengano
eseguite da investitori con adeguato profilo di rischio.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
X titolare dal 1990 di un conto
depositi e amministrazione presso la x Cassa poi confluita nella banca
convenuta, dopo aver conferito nel 1992 mandato alla stessa banca per la
negoziazione di titoli, nell'agosto del 2000 acquistò Bond argentini per
40.000 euro, e con l'atto di citazione notificato il 19/5/2005 ha chiesto la
nullità di tale contratto di acquisto per violazione di norme imperative, in
via subordinata la risoluzione per inadempimento, in entrambi i casi con i
conseguenti effetti restitutori, ed in ulteriore subordine l'accertamento
della responsabilità aquiliana, con risarcimento del danno commisurato alla
spesa sostenuta oltre legali interessi, maggior danno e danno non
patrimoniale.
Ha dichiarato di essere una
piccola-media risparmiatrice, senza alcuna volontà di acquistare titoli a
rischio, e di non essere stata informata sul prospetto informativo e rating
del titolo, né sul peggioramento dello stesso, né sul conflitto di interessi
che certamente sussisteva banca venditrice, qualora la stessa avesse il
titolo alienato in portafoglio, e pertanto sosteneva la violazione di norme
imperative e la conseguente nullità ex art. 1418 c.c.,
Ulteriore violazione era individuata
in relazione all'art. 21 del T.U.F. nella mancanza di trasparenza
concretatasi per il mancato avvertimento dell'esistenza del conflitto di
interessi e per il dovere di astensione dal negozio, benché richiesto,
qualora fosse pregiudizievole ed inadeguato per il cliente, e ancora dell'art. 6 del Regolamento Consob per non
avere ottenuto "da ogni servizio il
miglior risultato
possibile",
configurandosi a parere dell'attrice "una sorta di responsabilità
oggettiva" a carico degli investitori in relazione al cattivo esito
dell'investimento, da vincersi solo con la prova del fortuito.
Responsabilità
che era alla base, a parere dell'attrice, della norma di cui all'art. 23 del
T.U.F. sull'inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitoci.
La
Banca, costituitasi, eccepiva come la x avesse scelto e voluto
l'investimento, anche percependone frutti soddisfacenti, ricevendo conferma
ed estratti senza sollevare contestazioni, e quindi sosteneva che il
comportamento posto in essere con la citazione era contrario a buona fede,
contestava l'esistenza di un conflitto di interessi, non solo perché non
provata, ma anche perché diceva di essersi approvvigionata di Bond
argentini sul mercato via via che la clientela ne faceva richiesta, e
comunque nessuna eccezione era stata sollevata in ordine al prezzo
corrispettivo del titolo.
Specificava
poi come già. dall'apertura del rapporto l'attrice si fosse rifiutata di fornire indicazioni sul proprio profilo di rischio, e
in ogni caso nel 1998 le era stato consegnato il documento sui rischi
generali degli investimenti in strumenti finanziari previsto dal regolamento appena entrato in vigore, indicava nel documento 6, che produceva, una chiara presa d’atto da parte
dell' investitrice del rischio connesso all'operazione. Inizialmente tale documento era disconosciuto dalla
attrice come da lei sottoscritto, poi ne confermava l'autenticità in memoria
di replica ex art. 6 D.L.vo 5/2003, eccependo però dì non avere potuto prendere visione del suo
contenuto.
La banca, anche nella memoria di
replica ex art. 7 citato decreto, completava le proprie difese sostenendo
come ad onta della esibita qualità di pensionata la x fosse in condizione di
effettuare investimenti di un certo rilievo, che nessun obbligo vi fosse di
informare il cliente del peggioramento
del rating del titolo, peraltro mai a vero rischio sino al default, per non
esservi nel caso un contratto di gestione.
Il giudice designato, preso atto che
la scrittura prima contestata era stata riconosciuta e che la causa era
definibile allo stato degli atti, fissava udienza collegiale, anche per il
tentativo di conciliazione,. con termine per il deposito di documenti.
All'odierna udienza dopo il fallito tentativo di conciliazione le parti procedevano alla
discussione e il Collegio sì riservava la decisione.
Motivi della
decisione
L’attrice
ha avanzato in via
preliminare domanda di nullità per violazione da parte della di norme di comportamento previste
dal T.U.F. genericamente e complessivamente considerate, che
impongono una corretta informativa preventiva da fornirsi al cliente, una
valutazione obiettiva e subbiettiva del rischio cui egli va'
incontro nell'acquisto di strumenti finanziari, e, asseritamene, un
comportamento successivo all'acquisto.
La
domandata nullità non può pronunziarsi.
In
effetti mentre la violazione del generale dovere di diligenza e correttezza
della banca in relazione ad alcuni specifici comportamenti (quali ad esempio
quelli previsti dall'art. 23 commi 1,2,3; dall'art. 24, 2°comma; art. 3°,
7°comma, tutti del T.U.F.) è sancita dal legislatore con la nullità, in
relazione ad altri comportamenti comunque negligenti ma per i quali non vi è
tale specifica sanzione (per esempio ex art. 21 Tuf), possono ravvisarsi solo
i profili della colpa contrattuale.
Invero
alcune delle norme che si assumono violate (per esempio la mancata
informativa in ordine al peggioramento del rating e prima ancora la
asserita violazione dell'art. 26 del regolamento Consob ) attengono non al
rapporto di negoziazione e gestione titoli, oggetto della presente
controversia, ma a rapporti di tipo gestorio del portafoglio clienti, mentre
non si ritiene sussistere il preteso conflitto di interessi della banca per
il collocamento dei titoli in oggetto, non essendo di per sé illegittima la vendita
in contropartita diretta a meno che non si provi che nel caso specificato, e ciò non è avvenuto, che l'intermediario non
solo abbia proposto o sollecitato l'investimento, ma che perseguisse scopi ulteriori e diversi rispetto alla
realizzazione dell' interesse del cliente.
Il profilo di
inadempimento che porta invece il Collegio all'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto è quello
sollevato da parte attrice in relazione all'art. 29 del citato. T.U.F.
dolendosi della mancata valutazione di non adeguatezza dell'operazione
rispetto alle qualità della cliente. E' vero che nella premessa del contratto
di ,negoziazione vi è il rifiuto della cliente di fornire il proprio profilo
di rischio, ma non sono soltanto le informazioni rese dagli investitori a
rendere possibile il giudizio di adeguatezza, perché il soggetto abilitato
deve valutare in modo obiettivo la propensione al rischio sulla base del
pregresso operare del cliente.
Ed il pregresso operare può facilmente
evincersi dal portafoglio titoli che si legge al documento 9 prodotto dalla
stessa convenuta e risalente all'epoca del contestato
investimento.
Può vedersi così che accanto e circa
9 milioni delle allora lire di obbligazioni del Credito Fondiario, 50 milioni
di lire di obbligazioni Cariplo, 45 milioni di obbligazioni del Mediocredito
Lombardo, e 23.000 euro in .B.O.T., l'investimento di 40,000 euro in
obbligazioni della Repubblica Argentina
costituisce effettivamente una nota dissonante, un titolo
speculativo acquistato in rilevante quantità, ed anzi in quantità più rilevante rispetto a ciascuno
degli altri singolarmente considerati.
Sembra
abbastanza ozioso al proposito disquisire sulla rischiosità del titolo al
momento dell'acquisto, poiché la circostanza è oggettivamente pacifica ed
anzi la difesa della banca poggia il proprio adempimento all'obbligo di
informativa proprio producendo un documento che attesta la consapevolezza del
"rischio paese emergente", il basso rating attribuito, le possibili
forti oscillazioni. Documento sottoscritto incontestatamente.
Cosicché
che si trattasse di titolo a rischio non è dubitabile, e non è dubitabile che
tale rischiosità venne esternata dalla banca e recepita dalla cliente, ma non
possono gli obblighi della banca esaurirsi con la prospettata rischiosità
estendendosi anche alla specifica informazione al cliente che l'operazione,
proprio per la sua rischiosità, fosse inadeguata al di lei portafoglio e
procedervi solo se lo stesso cliente chieda comunque di effettuarla.
Ai
sensi dell'art. 21 D.lg. n. 58/1998 (TUF) e degli art. 28 e 29 Regolamento
Consob n. 1522/1998, le banche non solo devono operare in modo che i clienti
siano adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle
'implicazioni della specifica operazione o del servizio, ma devono astenersi
dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia,
oggetto, frequenza e
dimensione.
E'
evidente che vi possano essere operazioni a rischio per clienti con una
propensione allo stesso, e queste comunque vanno come tali marcate, mentre le stesse operazioni devono essere per clienti
con basso profilo di rischio addirittura rifiutate, salva espressa successiva
richiesta di eseguirle, una volta presa conoscenza non solo del rischio ma della inadeguatezza.
La prova, da cui era onerata la
banca, non è stata offerta, non emerge dai documenti prodotti e la convenuta
neppure sostiene di avere provveduto allo specifico incombente, che incide
sul corretto e completo adempimento del contratto.
Questo dunque, può dichiararsi
risolto per l'accertato inadempimento del soggetto
abilitato e alla declaratoria di risoluzione conseguono gli effetti
restitutori costituiti da un lato dalla corresponsione di quanto pagato
maggiorato dai legali interessi dal momento dell'esborso sino al saldo,
dall'altro dalla consegna dei titoli alla Banca e al pagamento alla stessa di
ogni utilità medio tempore prodotta dagli stessi, maggiorata dei legali
interessi dalla percezione delle stesse al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e
sono liquidate a favore dell'attrice in, euro 3.000 per onorari, euro 1452
per diritti, euro 150 per spese, oltre rimborso spese generali 12,5% su
diritti ed onorari, Iva e Cassa come per legge
P.Q.M.
Il tribunale di Milano come sopra
composto, definitivamente pronunciano, respinta ogni altra e diversa domanda,
'dichiara risolto per inadempimento della convenuta il contratto di acquisto
di obbligazioni Repubblica Argentina codice YY stipulato tra attrice e
convenuta il 2/8/2000 e per l'effetto dichiara X tenuta alla corresponsione
di quanto pagato dalla X maggiorato dai legali interessi dal momento
dell'esborso sino al saldo, e la X tenuta a restituire i predetti titoli alla
Banca e a pagare alla stessa ogni utilità medio tempore prodotta dagli
stessi, maggiorata dei legali interessi dalla percezione al saldo.
Condanna la convenuta al pagamento in
favore della attrice delle spese del procedimento liquidate in euro 3.000 per
onorari, euro 1452 per diritti, euro 150 per spese, oltre rimborso spese
generali 12, 5% su diritti ed onorari, Iva e Cassa come per - legge.
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