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Sezione I - Giurisprudenza

documento 2879

 

 

data pubblicazione 14/02/2011

 

 

 

Tribunale Roma, 27 gennaio 2011 - - Est. Valeria Belli.

 

Titoli di credito – Assegno – Opposizione all'esecuzione proposta dall'emittente nei confronti del beneficiario – Onere della prova.

Processo civile – Principio di non contestazione – Fatti sui quali la parte rimane silente – Termine per la contestazione – Prima occasione processuale utile.

Processo civile – Risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata – Formulazione per la prima volta in comparsa conclusionale – Inammissibilità.

 

Qualora il beneficiario di un assegno agisca in sede esecutiva, l'emittente che proponga opposizione all'esecuzione può contestare la mancanza del rapporto sottostante, trattandosi di eccezione a lui personale ai sensi dell'art. 1993, c.c., ma ha l'onere di fornire la prova dell'inesistenza (invalidità o inefficiacia) del rapporto fondamentale. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

In virtù del principio di non contestazione previsto dall'art. 115, c.p.c., devono ritenersi pacifici non solo i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi, ma anche quelli su cui la controparte rimanga silente. La contestazione deve intervenire nella prima occasione processuale utile o, al più tardi, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., così da consentire all'altra parte, nella seconda memoria, di formulare le proprie istanze istruttorie alla luce di ciò che si sia vista o meno contestare. (Francesco Mainetti)

(riproduzione riservata) La domanda di risarcimento del danno ex art. 96, c.p.c. è inammissibile se formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti


Massimario, art. 115 c.p.c.

Massimario, art. 96 c.p.c.


Il testo integrale

 

 














 

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