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Tribunale di Mantova
14 marzo 2006, G.U. L. Pagliuca Giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo – Domanda riconvenzionale dell’opposto –
Ammissibilità – Condizioni. Deve ritenersi
ammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall’opposto nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo ove essa sia conseguente all’eccezione di
compensazione introdotta
dall’opponente.(art. 183 c.p.c.) (mb) Fallimento – Credito
verso il fallito acquistato dopo il fallimento - Compensazione –
Ammissibilità – Condizioni. Colui che abbia acquistato un credito verso il fallito
dopo il fallimento o nell’anno anteriore può opporlo in compensazione anche
se esso sia divenuto liquido solo dopo il fallimento e purché sia scaduto in
un momento anteriore rispetto a questo. (art. 56 l.f.) (mb) 3946/2003 r.g.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con decreto n. 2762 in data 1.7.03 il Tribunale di
Mantova ingiungeva all’Ansaldo
Energia spa (d’ora in poi l’Ansaldo) il pagamento a favore del Fallimento
della Belleli spa in liquidazione (d’ora in poi la Belleli spa) della somma
di euro 7.303.846,55 (pari a lire 14.142.218.950), oltre interessi e spese,
dovuta quale corrispettivo per una serie di opere e forniture relative a
lavori eseguiti su incarico e nell’interesse di società del gruppo Ansaldo a
Gioia Tauro (presso la locale centrale termoelettrica), a Hub River T.P –
Pakistan, a Trino Vercellese (presso la locale centrale termoelettrica), a
Umm Said – Quasar, nonché per opere di progettazione relative ad uno
scambiatore passivo per la rimozione del calore residuo. Nel ricorso monitorio la Belleli spa distingueva
tra crediti acquisiti in data antecedente all’ammissione della società alla
procedura di amministrazione controllata (avvenuta in data 16.11.95) e
crediti maturati in momento successivo. Quanto ai primi (ante 16.11.95) affermava di
essere titolare verso Ansaldo dei seguenti crediti: a) lire 47.126.761 per crediti maturati dalla
società Belleli industrie meccaniche srl (d‘ora in poi BIM srl) e
successivamente da questa trasferiti alla S.M.S.I srl, la quale aveva poi
modificato la sua ragione sociale dapprima in Belleli srl e quindi in Belleli
spa; b) lire 11.576.722.941 per crediti maturati
direttamente in capo a Belleli spa; c) lire 802.400.505 per crediti vantati da Belleli
finanziaria spa e da questa ceduti in data 26.9.95 a Belleli spa. Quanto al secondo gruppo di crediti (post
16.11.95) la Belleli spa affermava di avere maturato nei
confronti di Ansaldo durante l’amministrazione controllata un credito
complessivo di lire 1.715.968.751. Avverso detto decreto, notificato in data 10.7.03,
proponeva tempestiva opposizione la Ansaldo con citazione notificata in data
29.9.03, eccependo l’integrale estinzione dei crediti azionati monitoriamente
dalla Belleli spa per effetto di compensazione, da disporsi ai sensi
dell’art. 56 legge fallimentare e/o 1243 c.c., con i maggiori crediti da essa
opponente vantati nei confronti della società fallita, ammontanti per
capitale ed interessi a complessive lire 49.008.173.109 (pari ad euro
25.310.609,11). Affermava in particolare l’Ansaldo nell’atto di
citazione di essere titolare dei seguenti crediti verso la Belleli spa: a) lire 1.023.702.800 (pari ad euro 528.968,37) in
linea capitale e lire 102.606.781 (pari ad euro 52.991,98) per interessi sino
al 16.11.95, relativi a crediti maturati direttamente in capo ad Ansaldo; b) lire 8.114.017.040 (pari a USD 4.894.478,22 e
ad euro 4.190.540,08) in linea capitale e lire 1.561.516.869(pari ad euro
806.456,16) per interessi sino al 16.11.95, relativi a crediti vantati verso
la Belleli spa dalla Sicom spa e da questa ceduti all’Ansaldo in data 3.11.05
con atto notificato alla Belleli spa in data 6.11.95; c) lire 25.857.016.557 (pari ad euro
13.354.034,59), relative a credito per corrispettivi contrattuali e
risarcimento danni quantificato in un lodo arbitrale reso in data 26.5.99 tra
Belleli spa e Sicom spa, già insinuato al passivo fallimentare a nome della
Sicom spa e da questa ceduto all’Ansaldo spa in data 23.9.03 con atto
notificato alla Belleli spa unitamente all’atto di citazione in
opposizione; d)lire 12.349.313.062(pari ad euro
6.377.887,93)relative a credito vantato nei confronti di Belleli spa da
Finmeccanica spa a titolo di residuo corrispettivo per la cessione della
partecipazione azionaria (avvenuta il 28.10.93) al capitale della società
Belleli industrie Meccaniche srl, credito ceduto da Finmeccanica spa ad
Ansaldo in data 31.10.95. L’opponente affermava che tutti i suddetti crediti
erano sorti e/o scaduti prima dell’ammissione di Belleli spa alla procedura
di amministrazione controllata ed erano quindi compensabili ex art. 56 legge
fall con i crediti azionati monitoriamente, da ritenersi anch’essi tutti
sorti in momento antecedente al 16.11.95, ivi compreso quello di lire 1.715.968.751
che secondo il fallimento era invece maturato durante la procedura di
amministrazione controllata. L’Ansaldo eccepiva infine l’insussistenza del
credito di lire 28.477.230 indicato da Belleli spa tra quelli che le erano
stati ceduti da Belleli finanziaria spa, evidenziando che il documento (n.
200002 del 5.12.94) in cui detto importo era annotato era costituito da una
nota di credito e non da una fattura, di talchè esso evidenziava un credito
di Ansaldo verso Belleli spa e non viceversa. Su queste premesse l’Ansaldo concludeva chiedendo
che fosse accertata la compensazione tra i propri crediti e quelli azionati
monitoriamente con conseguente revoca o annullamento del decreto ingiuntivo
opposto. La Belleli spa,
costituitasi in giudizio, riconosceva l’erroneità dell’addebito dell’importo
di lire 28.477.230 oggetto della nota di accredito n. 290148 del 16.5.94,
affermando tuttavia che per mero errore contabile aveva detratto dal
corrispettivo per i lavori eseguiti presso la centrale di Gioia Tauro l’importo
di lire 900.000.000 oggetto della nota di credito n. 280002 del 13.2.97 che
in realtà era stata successivamente annullata, di talchè il suddetto importo
doveva essere portato a credito e non a debito della Belleli spa. Affermava inoltre la
Belleli spa di essere creditrice nei confronti di Ansaldo di un ulteriore
importo di lire 16.000.186.940 oggetto di crediti verso Ansaldo sorti in capo
alla Nuova Cimimontubi spa e da questa ceduti alla Belleli spa in data
3.5.95, come peraltro riconosciuto da parte opponente che a detta cessione
aveva fatto espresso riferimento in citazione. Pertanto la Belleli spa
affermava di essere creditrice nei confronti dell’Ansaldo della complessiva
somma di lire 31.013.928.660 (pari ad euro 16.017.357,42). Quanto ai crediti
dedotti dall’Ansaldo l’opposta sosteneva che l’opponente non si era limitata
ad eccepirli in compensazione per paralizzare la pretesa creditoria del
fallimento ma aveva in realtà spiegato vera e propria domanda di accertamento
dei crediti medesimi, in quanto tale inammissibile dovendo ogni credito verso
il fallimento essere accertato mediante il procedimento di insinuazione al
passivo fallimentare. La Belleli spa,
comunque, contestava in modo espresso la sussistenza dei crediti di lire
1.023.702.800 e lire 8.114.017.040 (oltre ovviamente ai relativi interessi)
vantati nei suoi confronti da Ansaldo, mentre quanto al credito di lire
25.857.016.557 contestava che esso potesse essere opposto in compensazione ex
art. 56, c. 2 legge fallim, in quanto acquistato, scaduto e divenuto liquido
in momento successivo alla dichiarazione di fallimento. Quanto, infine, al
credito di lire 12.349.313.062 l’opposta negava di essere la società che
aveva acquistato dalla Finmeccanica spa la partecipazione al capitale della BIM
srl e, conseguentemente, affermava di non essere tenuta al pagamento del
residuo corrispettivo dovuto per detta cessione. Invero, secondo l’opposta,
l’atto di cessione di quote in data 28.10.93 era stato stipulato tra
Finmeccanica spa e la Belleli spa con sede in “Mantova, via Taliercio 1 e
partita iva 0148928024”, laddove la società opposta, pur avendo la stessa
ragione sociale, aveva sede legale in “Mantova, via Taliercio 3 e partita iva
0170071203” ed era quindi soggetto giuridico distinto. Su queste premesse la
Belleli spa concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione, la conferma del
decreto ingiuntivo e la declaratoria di improcedibilità delle domande svolte
dall’Ansaldo. In via subordinata e comunque, per quanto di ragione, in via
riconvenzionale la Belleli spa chiedeva la condanna dell’Ansaldo al pagamento
dell’importo complessivo di lire 31.013.928.600 (pari ad euro
16.017.357,42). Nella memoria ex art.
170 cpc depositata in data 15.3.04 l’Ansaldo eccepiva l‘inammissibilità delle
ulteriori richieste di pagamento degli importi di lire 900.000.000 e lire
16.000.186.940 contenute nella comparsa di risposta della Belleli spa, da
considerarsi vere e proprie domande riconvenzionali non proponibili
dall’opposto. La causa, istruita solo
documentalmente, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 29.11.05
sulla base delle conclusioni delle parti riportate in epigrafe. MOTIVI
DELLA DECISIONE 1)
Crediti dell’Ansaldo spa – formulazione di mera eccezione di compensazione In
atto di citazione (pagina 2) l’Ansaldo, dopo aver sostenuto di vantare nei
confronti della Belleli spa crediti di importo maggiore rispetto a quelli
oggetto di ingiunzione, ha testualmente affermato che era sua intenzione
“limitare le proprie domande alla sola dichiarazione e/o accertamento
dell’invocata compensazione e della conseguente integrale estinzione dei
crediti rivendicati dal Fallimento, con riserva di presentare istanza di
ammissione al passivo del fallimento per il riconoscimento dei propri maggiori
crediti, quali residueranno all’esito della compensazione, ovvero insistere
nella coltivazione della domanda di insinuazione già proposta ed accolta
dagli organi fallimentari”. A
fronte di una così chiara specificazione della domanda e, quindi, dei limiti
dell’accertamento che la parte intendeva demandare al giudice, non può invero
esservi dubbio circa il fatto che l’Ansaldo avesse inteso far valere in
giudizio i crediti indicati nell’atto di opposizione al solo fine di
paralizzare la pretesa creditoria azionata col decreto ingiuntivo e senza
richiedere anche il pagamento dell’eventuale eccedenza che avesse dovuto
risultare a suo favore all’esito del giudizio(rispetto alla quale si era
riservata di eventualmente insinuarsi al passivo fallimentare, come poi
effettivamente avvenuto nel corso del giudizio mediante presentazione di
ricorso ex art. 101 legge fall: cfr doc. 25 di Ansaldo), in tal modo
formulando perciò una semplice eccezione di compensazione. D’altra
parte secondo pacifico indirizzo giurisprudenziale qualora il credito verso
il fallito venga semplicemente opposto in compensazione per paralizzare la
pretesa creditoria azionata dal fallimento nei propri confronti in sede
ordinaria, esso potrà essere conosciuto dal giudice ordinario (Cass.1302/83,
Cass. 998/82, Cass. 9174/87), senza necessità di preventiva verificazione da
parte del giudice delegato e, quindi, di preliminare insinuazione al passivo
fallimentare (Cass. 4223/85,Cass. 2808/78, Cass. 3337/86, Cass. 8053/96 e
Cass. 18223/02). Pertanto,
tutti i crediti opposti in compensazione dall’Ansaldo potranno essere oggetto
di accertamento nel presente giudizio, per verificare se vi sia stata
estinzione parziale o totale dei crediti vantati dal fallimento e, quindi, ai
limitati fini dell’indagine inerente all’eccepita compensazione. 2)
Domanda di pagamento di lire 900.000.000 In
comparsa di risposta la Belleli spa, oltre a riconoscere l’errore commesso
nel ricorso monitorio nella quantificazione del credito per avere
richiesto in pagamento anche
l’importo di lire 28.477.230 oggetto della nota di credito n. 290148 del
16.5.94 (doc. 32 di Belleli) emessa dall’ingiungente e quindi relativa ad un
credito e non ad un debito dell’Ansaldo verso Belleli spa, ha altresì
precisato che, sempre nel ricorso monitorio, per errore nella verifica della
documentazione contabile, aveva computato a debito dell’ingiungente l’importo
di lire 1.071.000.000 (lire 900.000.000 + iva) oggetto della nota di
accredito n. 280002 del 13.2.97 (docc. 46 e 47), laddove era in realtà emerso
che detta nota era stata erroneamente emessa ed era stata quindi
successivamente annullata, con conseguente diritto dell’ingiungente a
percepire anche l’importo indicato in detto documento. Su queste premesse la
Belleli spa ha quindi richiesto anche il pagamento dell’ulteriore somma
(rispetto a quella oggetto del ricorso ingiuntivo) di lire 900.000.000. Parte
opponente ha eccepito l’inammissibiltà della pretesa, a suo dire costituente
domanda nuova e quindi inammissibile mutatio libelli. Trattasi
in realtà di mera emendatio libelli della originaria domanda proposta col
ricorso monitorio, consentita anche nel giudizio di opposizione a d.i. (Cass.
3114/01, 11345/90, 2875/90).
Infatti il credito in esame atteneva a prestazioni eseguite in
adempimento dell’appalto di lavori presso la centrale termica di Gioia Tauro,
ossia relativa a rapporti compresi tra quelli in relazione ai quali nel
ricorso monitorio (cfr pag. 2) era stato richiesto il pagamento dei corrispettivi
maturati a favore della Belleli spa. Il titolo della pretesa (ossia la causa
petendi) era quindi già compreso tra quelli indicati in ricorso e nella
comparsa di risposta la Belleli spa si è limitata semplicemente ad una
diversa determinazione del quantum dovuto, erroneamente indicato nel ricorso
per un errore nella lettura della risultanze contabili in misura inferiore a
quanto effettivamente spettante.
In sostanza, già nel decreto ingiuntivo intenzione della parte era
chiaramente quella di richiedere in pagamento tutti i corrispettivi maturati
a suo favore in esecuzione dell’appalto relativo ai lavori presso la centrale
di Gioia Tauro e, quindi, la rettificazione del quantum dell’importo
costituisce mera specificazione di un petitum già dedotto in causa. E,
come è noto, secondo condivisibile indirizzo giurisprudenziale “La diversa
quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di
essa, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a
quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova”
(Cass. 26079/05, Cass. 7524/05, Cass. 6566/00). L’eccezione
di inammissibilità dell’Ansaldo va quindi rigettata, vertendosi in ipotesi di
mera emendatio libelli, senz’altro consentita. 3)
Domanda riconvenzionale di Belleli spa per importo pari a lire 16.000.186.940
– ammissibilità Secondo
pacifico indirizzo giurisprudenziale “Giacché nell'ordinario giudizio di
cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo
solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre
domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, il quale, rivestendo la
posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle
fatte valere con l'ingiunzione, salvo che non venga a trovarsi nella
posizione processuale di convenuto per effetto di una riconvenzionale
proposta dall'opponente” (Cass. 27573/05, Cass. 18767/04, Cass. 16331/02,
Cass. 13445/00). La
soluzione è giustificata dal fatto che l’opposto nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo riveste dal punto di vista sostanziale la qualifica di
attore e, quindi, per valutare l’ammissibilità della domanda riconvenzionale
da lui proposta deve aversi riguardo ai poteri di ampliamento del thema
decidendum spettanti a detta parte processuale. In
proposito va detto che l’art. 183, c. 4 cpc nel prevedere e disciplinare la
cd. reconventio reconventionis abilita espressamente l’attore a proporre le
domande nuove (e quindi ad operare una vera e propria mutatio libelli) che
siano conseguenza non solo della domanda riconvenzionale del convenuto, ma
anche delle eccezioni da questi formulate. Pertanto, nonostante gli arresti
giurisprudenziali sul tema facciano riferimento espresso alla sola domanda
riconvenzionale dell’opponente, stante il chiaro tenore letterale della norma
non può essere dubbio che la riconvenzionale dell’opposto sia ammissibile
anche nell’ipotesi in cui essa consegua ad una mera eccezione dell’opponente.
In sostanza, ciò che rileva è che l’opponente non si sia limitato ad una mera
difesa, volta unicamente a contestare i fatti posti dall’opposto a fondamento
della domanda proposta ed azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, ma
abbia anche ampliato il tema di indagine, chiedendo al giudice l’accertamento di fatti e rapporti
nuovi fondanti la domanda riconvenzionale o l’eccezione. Qualora la nuova
domanda dell’opposto, da formularsi entro l’udienza di cui all’art. 183 cpc,
presenti un collegamento con detti fatti essa potrà essere considerata
conseguenza della domanda riconvenzionale o dell’eccezione formulata
dall’opponente e, ex art. 183, c. 4 cpc, sarà senz’altro ammissibile e potrà
essere vagliata nel merito. Nella
fattispecie l’Ansaldo ha eccepito in compensazione anche il credito di lire
17.349.813.060 (limitatamente all’importo di lire 12.349.313.060) cedutole da
Finmeccanica spa in data 31.10.95 (doc. 22 di AE) e da quest’ultima vantato
nei confronti di Belleli spa a titolo di residuo corrispettivo per la
cessione della propria partecipazione al 20% del capitale della Belleli
Industrie Meccaniche srl avvenuta in data 28.10.93 (doc. 20 di AE). In
particolare, afferma l’Ansaldo, il prezzo pattuito tra Belleli spa e
Finmeccanica spa per la cessione di detta partecipazione azionaria ammontava
all’importo complessivo di lire 43.350.000.000, corrisposto per lire
10.000.000.000 da Belleli spa a Finmeccanica spa all’atto della stipula del
contratto e per il residuo da versarsi in più rate l’ultima delle quali
scadente in data 31.12.95. Successivamente,
prosegue l’opponente, una parte di detto credito di importo pari a lire
16.000.186.940 era stata ceduta in data 4.4.95 da Finmeccanica spa ad Ansaldo
(doc. 21 di AE) e si era estinta per compensazione con crediti di pari
importo (quindi lire 16.000.186.940) vantati da Nuova Cimimontubi spa nei
confronti di Ansaldo e ceduti a Belleli spa in data 3.5.95 (doc. 21 di AE)
proprio al fine di rendere possibile la compensazione. Il
residuo corrispettivo della cessione delle quote BIM srl di lire
12.349.313.060, pari all’importo di lire 17.349.813.060 decurtato della parte
di prezzo di lire 5.000.000.000 che secondo gli accordi contenuti nel
contratto del 28.3.93 doveva venire a scadenza in momento successivo
all’ammissione di Belleli spa all’amministrazione controllata e che ai sensi
dell’art 56 legge fall non era quindi opponibile in compensazione al
fallimento, è stato poi ceduto da Finmeccanica spa ad Ansaldo in data
31.10.95 (doc. 22 di AE), che lo ha opposto in compensazione nel presente
giudizio. Nella
comparsa di risposta la Belleli spa, oltre a negare di essere stata parte
acquirente del contratto del 28.3.93 relativo alla cessione delle quote BIM
srl da parte di Finmeccanica (a suo dire stipulato da quest’ultima con altra
società anch’essa denominata Belleli spa, ma avente sede e numero di partita
iva diversi) e quindi di essere mai stata obbligata al pagamento del prezzo
della cessione, ha invece riconosciuto l’avvenuta cessione a suo favore in
data 3.5.95 da parte di Nuova Cimimontubi spa del credito di lire 16.000.186.940
vantato verso Ansaldo, negando al contempo che essa fosse stata giustificata
dalla necessità di dare attuazione all’accordo di compensazione con parte del
prezzo della cessione delle quote BIM srl (prospettazione che, invero, è del
tutto coerente con l’affermazione di non essere parte del contratto di
cessione e quindi obbligata al pagamento del prezzo). Sul presupposto,
quindi, dell’assenza di compensazione con contro crediti vantati dall’Ansaldo
nei suoi confronti la Belleli spa ha coerentemente richiesto l’adempimento
anche di detto ulteriore credito e, quindi, la condanna dell’Ansaldo al
pagamento dell’ulteriore importo di lire 16.000.186.940. Ebbene, così
ricostruita la complessa vicenda introdotta da Ansaldo non vi è dubbio che la
domanda riconvenzionale della Belleli spa trovi titolo nei nuovi fatti
introdotti dall’opponente a fondamento dell’eccezione di compensazione
formulata. Più esattamente, la riconvenzionale rinviene il suo titolo (causa
petendi) nella cessione di credito fatta da Nuova Cimimontubi spa a Belleli
spa in data 3.5.95, non menzionata nel ricorso per ingiunzione ed allegata
per la prima volta dalla stessa
Ansaldo tra i fatti costitutivi (unitamente al contratto di cessione
delle quote Bim srl del 28.10.93, all’accordo di compensazione a suo dire
successivamente intervenuto tra le parti ed alle cessioni di credito da
Finmeccanica spa ad Ansaldo del 4.4.95 e del 31.10.95) del credito di lire
12.349.313.060 opposto in compensazione. La
riconvenzionale della Belleli spa, in quanto conseguente all’eccezione di
compensazione formulata da Ansaldo, ai sensi dell’art 183, c. 4 cpc è quindi
senz’altro ammissibile.
4)
Crediti di Belleli spa 4.1
- Crediti oggetto della domanda monitoria (come precisata in comparsa di
risposta e quindi comprensiva anche dell’importo aggiuntivo di lire
900.000.000) A
fronte della richiesta di pagamento degli importi portati dal decreto
ingiuntivo l’Ansaldo in atto di citazione, lungi dal contestare l’effettiva
esistenza dei crediti vantati dall’ingiungente, si è limitata ad eccepire la
compensazione ex art. 56 legge fall e/o 1243 c.c. con propri crediti di
maggior importo e, così facendo, ha allegato un fatto estintivo che non è
incompatibile ed, anzi, presuppone l’effettiva esistenza dei crediti della
Belleli oggetto di ingiunzione. Anche
nella parte della citazione in cui l’Ansaldo prende in considerazione le
singole categorie di crediti azionati dalla Belleli spa - salvo che per
l’importo di lire 28.477.230 di cui si è detto e che l’ingiungente ha
riconosciuto di avere erroneamente richiesto - non viene mai contestato il
fatto che in forza di rapporti contrattuali intervenuti tra le parti o tra
l’Ansaldo ed altra società che ha poi ceduto il suo credito alla Belleli spa,
quest’ultima fosse effettivamente divenuta titolare della pretesa creditoria
oggetto di ingiunzione nei confronti dell’Ansaldo. Le uniche contestazioni
dell’Ansaldo attengono alla maturazione in costanza di amministrazione
controllata dei crediti per lire 1.715.969.751 indicati al punto II del
ricorso monitorio, negata dall’opponente, che afferma che anche detti crediti
(al pari di tutti gli altri oggetto di ingiunzione), sarebbero sorti prima
dell’ammissione di Belleli spa all’amministrazione controllata e potrebbero
quindi essere oggetto di compensazione ex art. 56 legge fall.(come noto
possibile solo laddove i crediti reciproci siano entrambi sorti prima del
fallimento o dell’amministrazione controllata, ove questa sia stata disposta:
cfr Cass. 123/97, Cass. 6726/96, Cass. 3722/95, Cass. 9655/92, Cass. 4079/88,
Cass. 974/79, Cass. 3421/97). In
comparsa di risposta (pagina 9) la Belleli spa dichiarava di prendere atto
“che Ansaldo Energia spa non contesta i titoli da cui originano i crediti
ingiunti, né contesta l’ammontare degli stessi, ad eccezione della somma di
cui alla nota di credito n. 290148 di lire 28.477.230” e, nonostante ciò,
nelle memorie ex art. 170 cpc ed ex art. 183 cpc successivamente prodotte
l’Ansaldo persisteva nella sua linea difensiva incentrata esclusivamente
sulla affermazione della compensabilità dei crediti ingiunti con i contro
crediti di essa opponente, senza formulare alcuna contestazione circa
l’effettiva esistenza dei primi. Non vi è dubbio, quindi, che sino alla
scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 5 cpc
(termine ultimo per la definizione del thema decidendum e, quindi, per la
individuazione dei fatti necessitanti di istruttoria: Cass. 9323/04)l’Ansaldo
abbia allegato fatti ed abbia più in generale tenuto una linea difensiva
incompatibile con la negazione dei crediti oggetto di ingiunzione, così
implicitamente ammettendone l’esistenza. Conclusione
avvalorata anche dal fatto che l’Ansaldo stessa ha invece immediatamente
contestato il credito di lire 28.477.230 oggetto della nota di credito n.
290148 vantato dalla Belleli spa nel decreto ingiuntivo ed ha altresì
immediatamente eccepito l’asserita inammissibilità delle ulteriori domande di
pagamento, rispettivamente, di lire 900.000.000 e lire 16.000.186.940 di cui
alla comparsa di risposta, così manifestando un atteggiamento difensivo
senz’altro volto a contestare in modo espresso il credito laddove ritenuto
insussistente o comunque non azionabile (il che, unitamente alle assorbenti
considerazioni sopra svolte
porta a ritenere che l’assenza di contestazione espressa in merito
all’esistenza di tutti gli altri crediti indicati nel ricorso monitorio,
equivalga a riconoscimento implicito della loro esistenza). Di
conseguenza la contestazione dei crediti oggetto di ingiunzione operata per
la prima volta dall’Ansaldo nella memoria istruttoria di replica in data
29.5.05 deve ritenersi, oltre che inammissibile (stante il fatto che detta
memoria è destinata, appunto, solo all’indicazione della prova contraria
rispetto a quella richiesta dalla controparte e non può contendere anche
argomentazioni e specificazioni riguardanti i fatti di causa), anche tardiva
in quanto svolta in momento successivo allo spirare del termine ultimo per la
definizione del thema decidendum. Pertanto,
deve ritenersi senz’altro pacifica e quindi non necessitante di prova da
parte della Belleli spa la sussistenza in capo alla medesima del credito
oggetto di ingiunzione, decurtato del solo importo di lire 28.477.230 oggetto
della nota di credito più volte citata e, quindi, la titolarità di un credito
complessivo di lire 14.113.741.720(lire 14.142.218.950 – lire 28.477.230) nei
confronti della Ansaldo spa per i titoli indicati nel ricorso monitorio. Quanto
all’ulteriore richiesta di pagamento di lire 900.000.000 conseguente alla
precisazione della domanda operata dalla Belleli in comparsa di risposta deve
in primo luogo evidenziarsi che, in questo caso, il credito è senz’altro
contestato dall’opponente e, quindi, l’opposta era ovviamente tenuta a dare
la prova della sua effettiva esistenza. Detta
prova non è certo rinvenibile nelle scritture contabili della Belleli spa non
risultando prodotta alcuna fattura con relativo estratto autentico della
pagina delle scritture contabili ove la stessa è annotata in cui sia
evidenziato detto credito. Anzi, nelle scritture contabili della società
fallita il suddetto importo risulta senz’altro indicato a credito
dell’Ansaldo (cfr nota di credito n. 280002 del 13.2.97 con relativo estratto
autentico della pagina del registro accrediti ove la nota è riportata,
documenti entrambi prodotti dalla Belleli sub docc. 46 e 47). La
prova documentale di detto credito è tuttavia senz’altro rinvenibile nella
variante d‘ordine emessa da Ansaldo in data 12.3.98 (doc. 63 di Belleli), in
cui l’opponente operava un aumento dell’importo dell’appalto relativo alla
centrale di Gioia Tauro di lire 1.150.000.000 che veniva giustificato,
appunto, con la “errata trattenuta quota bulloni, vedi note di credito n.
060/05 del 24.2.97 (ITIN) e n. 280002 del 13.2.97 (Belleli)”. Più nello
specifico l’importo veniva suddiviso imputando la somma di lire 250.000.000 a
favore della ITIN (appaltatrice unitamente a Belleli spa della commessa in
esame) e l’importo di lire 900.000.000 – esattamente corrispondente a quello
della nota di credito in esame – a favore della Belleli spa. Trattasi
di documento sottoscritto dall’Ansaldo con firma non contestata, quindi
senz’altro costituente prova scritta ex art. 2702 c.c. Con
le dichiarazioni contenute in detto documento l’Ansaldo riconosceva quindi
come dovuto alla Belleli spa un ulteriore importo di lire 900.000.000
rispetto a quello oggetto dell’ordine originario e, di fatto, determinava il
venir meno dell’efficacia riduttiva del debito riconducibile alla nota di
credito n. 280002 del 13.2.97 di pari importo. La
Belleli spa ha quindi senz’altro diritto a percepire anche l’ulteriore
importo di lire 900.000.000 conseguente alla precisazione dell’originaria
domanda di pagamento, effettuata dall’opposta in comparsa di risposta. 4.2
- Credito oggetto della domanda riconvenzionale di lire 16.000.186.940 L’avvenuta
cessione da parte di Nuova Cimimontubi spa a Belleli spa in data 3.5.95 di un
credito di lire 16.000.186.940 vantato nei confronti della Ansaldo è
affermata da entrambe le parti e, quindi, costituisce circostanza non oggetto
di contestazione. E’quindi
pacifico che alla data del 31.5.95 (giorno da cui era previsto dovessero
decorrere egli effetti della cessione: cfr doc. 64 dell’opposta)la Belleli
spa era creditrice(al posto di Nuova Cimimontubi spa) del suddetto importo,
già esigibile (invero tutte le fatture a cui il credito si riferisce erano
già scadute: cfr docc. da 64/a sino a 64/o di Belleli spa), verso l’Ansaldo. Ansaldo
ha tuttavia eccepito che detto credito si era a suo tempo già estinto per
compensazione volontaria o legale con crediti di analogo importo a lei ceduti
in data 4.4.95 da Finmeccanica (cfr doc. 21/2 si Ansaldo) e da quest’ultima
vantati nei confronti di Belleli spa a titolo di quota parte del
corrispettivo dovuto per la cessione delle quote BIM srl. La
Belleli spa ha in proposito eccepito di non essere stata parte del contratto
in data 28.10.93 con cui Finmeccanica aveva ceduto le quote di Bim srl,
sostenendo che detta cessione era avvenuta a favore di società che, pur
portando la medesima ragione sociale della odierna opposta (Belleli spa),
aveva sede (via Taliercio 1) e numero di partita iva (0148928204) diversi ed
era, quindi, soggetto giuridico del tutto distinto. Afferma
quindi l’opposta che unica obbligata al pagamento del prezzo della cessione
di quote era la società (che d’ora in poi sarà convenzionalmente indicata nel
presente paragrafo con il nome Belleli 014) che aveva stipulato con Finmeccanica
l’atto di cessione in data 29.10.93, di talchè per effetto della cessione di
credito in data 4.4.95 (avente ad oggetto, appunto, quota parte del prezzo di
cessione delle quote)l’Ansaldo era divenuta creditrice dell’importo di lire
16.000.186.940 proprio nei confronti della predetta società (ossia della
Belleli 014) e non dell’odierna opposta, che ha sede in via Taliercio 3 ed a
cui è attribuito il numero di partita iva 0170071203 (e che,
convenzionalmente, sarà d’ora in poi indicata nel presente paragrafo come
Belleli 017). Pertanto,
prosegue la Belleli 017, deve senz’altro escludersi la possibilità di una
estinzione per compensazione del credito di lire 16.000.186.940 da essa
vantato verso Ansaldo per effetto della cessione di credito da parte di Nuova
Cimimontuibi spa in data 3.5.95, con il credito di pari importo ceduto da
Finmeccanica ad Ansaldo in data 4.4.95, atteso che non si verte in ipotesi di
rapporti creditori intercorrenti tra gli stessi soggetti e difetta, quindi,
un presupposto essenziale affinché possa operare detta modalità estintiva,
ossia la reciprocità dei crediti (ex art. 1241 c.c.) In
proposito deve in primo luogo essere rigettata l’eccezione di giudicato
formulata dall’Ansaldo, fondata sul decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale
di Mantova in data 18.12.03, notificato da Belleli 017 a Finmeccanica in data
29.12.03, non opposto nei termini e quindi passato in giudicato (doc. 30
dell’Ansaldo). Con
detto decreto era stato ingiunto alla Finmeccanica il pagamento a favore di
Belleli 017 dell’importo di lire 30.345.000 a titolo di rimborso della metà
delle spese afferenti al “fissato bollato” integralmente anticipate
dall’ingiungente e che, secondo quanto affermato nel ricorso monitorio
presentato da Belleli 017, “in base agli accordi di cui al contratto
stipulato tra Finmeccanica e Belleli spa registrato il 29.10.93…avente ad
oggetto la cessione a Belleli spa delle quote della società Bim srl in
totalità di Finmeccanica spa entrambe le parti contraenti si erano onerate
delle spese relative in ragione del 50% ciascuna”. Come
è noto, secondo la prevalente dottrina e secondo pacifico indirizzo
giurisprudenziale della Suprema Corte (ex multis Cass. 7272/03, Cass.
2083/02, Cass. 15178/00, Cass. 8026/00, Cass. 5801/98, Cass. 3757/96,
particolarmente interessante perché confuta con motivazione senz’altro
condivisibile le argomentazioni della tesi, sostenuta da parte della dottrina
e parte della giurisprudenza di merito, secondo cui il decreto ingiuntivo non
opposto darebbe luogo solo ad un fenomeno di preclusione-presunzione pro
giudicato e non ad un giudicato pieno quale quello derivante dal passaggio in
giudicato di una sentenza), il decreto ingiuntivo non opposto costituisce
provvedimento giurisdizionale idoneo ad acquisire efficacia di cosa giudicata
del tutto analoga a quella propria della sentenza passata in giudicato. Detta
efficacia, preclusiva di un successivo diverso accertamento in altro
giudizio, riguarda non solo la sussistenza del credito indicato nel decreto,
costituente la statuizione esplicita del provvedimento, ma anche tutte le questioni che
costituiscono i presupposti logico-giuridici della pronuncia ed in
particolare l’esistenza e validità del rapporto sul quale il credito si
fonda, l’intercorrenza di detto rapporto tra ingiungente ed ingiunto e
l’insussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto
medesimo(c.d. giudicato implicito).
Nella
fattispecie, stante l’espresso riferimento contenuto nel ricorso monitorio,
non vi è dubbio che la richiesta di rimborso di metà delle spese sostenute da
Belleli 017 per il fissato bollato fosse fondata dall’ingiungente e trovasse
quindi titolo nell’obbligo in tal senso assunto dalle parti stipulanti al
punto 7 del contratto di cessione di quote del 29.10.93(che testualmente
recita: le spese del presente atto dipendenti e conseguenti sono a carico
delle due parti in ragione di metà ciascuna). Pertanto,
la qualità di parti stipulanti del suddetto contratto in capo a Finmeccanica
e Belleli 017, costituiva all’evidenza questione pregiudiziale ai fini
dell’accoglimento della domanda di pagamento, atteso che solamente il
soggetto che aveva stipulato con Finmeccanica detto contratto aveva titolo
per richiedere il rimborso di metà delle spese sostenute, fondando la richiesta
sulla previsione di cui al punto 7 della pattuizione. Sulla
scorta dell’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, tra Finmeccanica e
Belleli 017 (parti del procedimento monitorio di cui sopra)deve ritenersi
coperto da giudicato e quindi non più controvertibile l’accertamento
dell’avvenuta stipula del contratto di cessione di quote in data 29.10.93
proprio tra le medesime società (Finmeccanica e Belleli 017). Tuttavia,
contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, detta efficacia di giudicato
non può estendersi anche all’Ansaldo ex art. 2909 c.c., nella sua qualità di
avente causa della Finmeccanica, in quanto cessionaria di un credito che
rinviene il suo titolo proprio nell’atto di cessione del 29.10.03. E’infatti
noto che l’accertamento coperto da giudicato fa stato ad ogni effetto
esclusivamente nei confronti dei successori delle parti a titolo universale o
particolare, sia per atto tra vivi che mortis causa, a condizione che la
successione sia avvenuta dopo la formazione del giudicato (Cass. 5194/85,
Cass. 2959/79, Cass. 1131/81). Nella
fattispecie l’Ansaldo ha acquistato il credito da Finmeccanica nel 1995, ben
prima che (nel 2004) si formasse il giudicato tra quest’ultima e Belleli 017
in merito alla stipula tra le medesime dell’atto di cessione di quote del
29.10.93 Nel
presente giudizio, quindi, l’indagine circa l’individuazione delle parti
stipulanti dell’atto di cessione di quote del 29.10.93 non è preclusa da
precedente giudicato esplicante i propri effetti tra Ansaldo e Belleli 017. Ciò
posto va detto che è documentalmente provato che il contratto de quo era in
realtà stato stipulato tra la Finmeccanica e la Belleli 014. La
circostanza emerge chiaramente dall’esame della scheda contrattuale e
relativa nota di trascrizione (doc. 20 dell’Ansaldo) in cui la parte
acquirente è sempre indicata come Bellelli spa, con sede in via Taliercio 1 e
partita iva 01489280204. In
origine, quindi, l’obbligo di pagamento a favore di Finmeccanica del residuo
prezzo della cessione, pari a lire 33.350.0000.000 (essendo già stato versato
in sede di stipula l’importo di lire 10.000.000.000) gravava senz’altro su
Belleli 014. Né
dall’esame della documentazione in atti relativa al riassetto societario del
gruppo Belleli avvenuto nel 1993 emerge che in detto debito sia succeduta la
Belleli 017. Ciò
non era senz’altro avvenuto in data 4.11.93 per effetto del conferimento da
parte di Belleli 014 della propria azienda alla SMSI srl, successivamente
divenuta Belleli 017 (doc. 113 di Belleli). Invero
i rapporti attivi e passivi trasferiti da Belleli 014 a Belleli 017 con
questo atto erano analiticamente indicati nell’allegato D del contratto,
costituito dalla perizia giurata ex art. 2343 c.c. del dott. Eros Lasagna
datata 23.10.93(doc. 113 bis e 114 bis di Belleli spa), in cui non figurava
il debito di lire 33.500.000.000 di Belleli 014 verso Finmeccanica né avrebbe
potuto figurarvi, attesa l’anteriorità della perizia rispetto all’atto di
cessione delle quote BIM srl(come detto stipulato 29.1.093)e la circostanza,
comunque, che la perizia medesima aveva avuto riguardo al patrimonio
esistente alla data del 31.8.93, quando ancora la Belleli 014 non aveva
acquistato le quote BIM da Finmeccanica. Anche
dopo la stipula dell’atto di concentrazione del 3.11.93, quindi, il debito di
lire 33.500.000.000 era rimasto in capo a Belleli 014 e non si era trasferito
a Belleli 017. Non
è stata poi allegata e provata l’esistenza di atti che avessero potuto
determinare il trasferimento in momento successivo del suddetto debito in
capo a Belleli 017.
Anzi,
nelle scritture contabili della Belleli 014 riferentesi a momento successivo al 3.11.93 detto debito
risulta puntualmente esposto, il che ovviamente contrasta con il suo
trasferimento in capo a Belleli 017 (cfr libro giornale ove la fattura emessa
da Finmeccanica per lire 33.500.000.000 risulta iscritta in data 19.11.93:
doc. 125; cfr pagg. 9 e 10 della nota integrativa al bilancio 1993, in cui si
dà atto dell’acquisto di quote BIM per lire 43.500.000.000 che, sommate a
quelle per lire 120.000.000.000 già possedute al 31.12.92, portano ad un
saldo/valore della partecipazione alla data del 31.12.93 di lire
163.348.000.000. Si noti che, diversamente, quanto alle quote di
partecipazione di Belleli 014 in altre società, mentre sotto la voce “saldo
al 31.12.92” risulta esposta una cifra corrispondente al valore della
partecipazione a quella data, sotto la voce “saldo al 31.12.93” non risulta
esposto alcun importo, il che comprova che rispetto a dette quote vi era stato
in quell’esercizio il conferimento ad altra società del gruppo, come peraltro
chiaramente indicato anche nella relazione. Invero, se ciò fosse avvenuto
anche in relazione alle quote BIM per lire 43.500.000.000 acquistate il
29.10.03, sotto la voce “saldo al 31.12.93” non avrebbe dovuto essere
indicato l’importo/valore complessivo della partecipazione di lire
163.348.000.000 che teneva conto, non solo delle quote di lire
120.000.000.000 possedute al 31.12.92, ma anche di quelle ulteriori di lire
43.500.000.000 acquisite successivamente. L’indicazione
comprova quindi che la partecipazione era rimasta di pertinenza di Belleli
014 e non era stata trasferita a SMSI srl/Belleli 017, di talchè anche il
relativo debito di pagamento del prezzo a favore di Finmeccanica era rimasto
in capo a Belleli 014). A
fronte delle surriferite e chiare risultanze documentali ed in assenza di
indicazione e prova di un diverso titolo formale idoneo a determinare una
modificazione della soggettività dal lato passivo dell’obbligazione verso
Finmeccanica di pagamento del prezzo di lire 33.5000.000 relativo alla
cessione BIM, la diversa conclusione secondo cui detto debito gravava su
Belleli 017 e non su Belleli 014 non può essere convincentemente desunta
dalla missiva datata 6.6.95 su carta intestata di Belleli 017 (in cui detta
società riconosceva effettivamente di essere debitrice di Finmeccanica
dell’importo di lire 33.500.000.000 per acquisto quote BIM) ovvero dal
prospetto inviato dall’amministrazione fallimentare di Belleli 017 all’Ansaldo
nel gennaio 2001 in cui, nell’ambito di accordi volti alla individuazione di
una soluzione transattiva, viene esposto a credito di Ansaldo l’importo di
lire 17.349.813.060 (pari al prezzo residuo della cessione BIM di lire
33.500.000.000 meno l’importo di lire 16.000.186.940 che secondo Ansaldo,
sarebbe stato oggetto di compensazione nel 1995). Invero,
come prontamente eccepito dalla Belleli 017 in comparsa di risposta, la
missiva datata 6.6.95 risultava sottoscritta da tale G. C., soggetto non
dotato di poteri di rappresentanza della Belleli 017 e quindi non in grado di
porre in essere atti ricognitivi di debito riconducibili alla medesima. Né
per il fatto che la ricognizione di debito fosse riportata su carta intestata
Belleli 017 può ritenersi che detto atto possa spiegare efficacia nei
confronti della Belleli 017 medesima in forza dei principi della c.d.
apparenza del diritto, ossia per avere quest’ultima con il proprio
comportamento indotto incolpevolmente l’Ansaldo a ritenere che il C. fosse
dotato di potere rappresentativo della Belleli 017 e, quindi, a confidare
sull’effettivo riconoscimento del debito da parte della società. Secondo
condivisibile indirizzo giurisprudenziale, infatti, “Il principio
dell'apparenza del diritto può invocarsi in tema di rappresentanza solo in
presenza di elementi obiettivi atti a giustificare, in relazione al contratto
concluso, l'opinione del terzo che abbia contratto con il "falsus
procurator" in ordine alla corrispondenza tra la situazione apparente e
quella reale; tale opinione deve essere ragionevole e cioè non determinata da
un comportamento colposo del terzo medesimo il quale non attenendosi ai
dettami della legge o a quelli della normale diligenza trascuri di accertarsi
della realtà facilmente controllabile e si affidi, invece, alla mera
apparenza incorrendo in errore” (Cass. 11186/98). Invero
già solo l’entità degli interessi in gioco era tale da imporre all’Ansaldo la
verifica o, comunque, la richiesta alla controparte di documentare i poteri
rappresentativi in capo al C., di talchè l’omissione di ogni accertamento sul
punto integra comportamento gravemente negligente ed impedisce di ritenere
inevitabile e non imputabile a colpa dell’Ansaldo l’affidamento da questa
riposto circa la riconducibilità ed opponibilità del suddetto atto
ricognitivo alla Belleli 017. Conclusione,
per altro, del tutto in linea con l’indirizzo giurisprudenziale citato dalla
Belleli 017 secondo cui “con riferimento alla rappresentanza delle persone
giuridiche, il principio dell'apparenza del diritto non può trovare
applicazione a tutela dell'affidamento del terzo contraente nei casi in cui
la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia
possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva
dell'altrui potere, come accade in ipotesi di organi di imprese commerciali
regolarmente costituiti” (Cass. 10375/05, Cass. 703/04). Quanto,
invece, alle attestazioni di crediti provenienti dalla stessa curatela, deve
evidenziarsi che esse sono state effettuate in un contesto di trattativa e
che il curatore della Belleli 014 e della Belleli 017 è la medesima persona.
Non può escludersi, quindi, che, stanti anche i molteplici rapporti
intercorsi tra le società del gruppo Ansaldo e quelle del gruppo Belleli
prima del fallimento le indicazioni contenute nei suddetti documenti
attenessero alla regolamentazione e transazione di vertenze che riguardavano
entrambe le società fallite. D’altra
parte, anche a voler ritenere provato il riconoscimento di debito eccepito
dall’Ansaldo,è noto che ai sensi dell’art. 1988 c.c. esso avrebbe avuto
solamente l’effetto di dispensare l’Ansaldo dall’onere di fornire la prova
del rapporto (c.d astrazione processuale dalla causa), salva la possibilità
per la Belleli 017 di fornire la prova contraria. Onere che nella fattispecie
sarebbe stato senz’altro assolto, avendo la Belleli 017 dimostrato
documentalmente che il debito di lire 33.500.000.000 per la cessione della
quote BIM era stato contratto verso Finmeccanica da Belleli 014. L’Ansaldo
ha inoltre sostenuto che Belleli 017 sarebbe stata in ogni caso obbligata in
solido con Belleli 014 al pagamento del prezzo della cessione delle quote BIM
srl (e, quindi, alla data del 3.5.95 coobbligata anch’essa al pagamento verso
Ansaldo, cessionaria del credito da Finmeccanica, delle rate di prezzo
scadute ammontanti a lire 16.000.186.940, con conseguente possibilità di
compensazione con il contro credito di pari importo vantato da Belleli 017
verso Ansaldo per effetto della cessione da parte di Nuova Cimomontubi spa in
data 3.5.95). Ciò in quanto acquirente dell’azienda della Belleli 014 e,
quindi, in forza del disposto dell’art. 2560, c. 2 c.c.. L’affermazione
non può essere condivisa. Invero,
anche a voler ammettere che il debito in questione potesse ritenersi inerente
all’azienda ceduta,deve tuttavia osservarsi che la norma subordina il
verificarsi dell’accollo ex lege dell’obbligazione in capo al cessionario
alla circostanza che al momento della cessione il debito risulti dai libri
contabili obbligatori. Ebbene
nella fattispecie è documentalmente provato (doc. 125 di parte opposta) che
la fattura emessa da Finmeccanica a fronte della cessione delle quote era
stata registrata nel libro giornale solamente in data 19.11.93, quindi dopo
il conferimento di azienda da Belleli 014 a Belleli 017, avvenuto in data
4.11.93. In
conclusione alla data del 3.5.95 solamente la Belleli 017 era creditrice
verso l’Ansaldo dell’importo di lire 16.000.186.940 (per effetto della
cessione di credito operata a suo favore da Nuova Cimomontubi spa). Alla
stessa data (per effetto della cessione operata a suo favore da Finmeccanica
in data 4.4.95) l’Ansaldo era invece creditrice di analogo importo nei
confronti della Belleli 014, quindi di soggetto diverso. In
mancanza di corrispettività deve quindi escludersi in radice la possibilità
che i suddetti crediti si siano estinti per compensazione. Di
conseguenza, la Belleli 017 è titolare verso Ansaldo del credito di lire
16.000.186.940 azionato nel presente giudizio in via di reconventio
reconventionis. Va poi rigettata l’eccezione di prescrizione formulata
dall’Ansaldo, atteso che tutti i crediti oggetto di cessione da Nuova
Cimimontubi spa a Belleli 017
sono sorti nel 1993 e nel 1994 (cfr elenco delle fatture a cui i crediti si
riferiscono: doc. 64 di parte opposta) e che la Belleli 017 ha
documentalmente provato (doc. 60 della Belleli spa) di avere interrotto il
decorso del termine prescrizionale in data 28.10.02 (con richiesta di
pagamento che fa espresso riferimento anche all’importo di lire
16.000.186.940 di cui alla cessione da parte di Nuova Cimimontubi in data 3.5.95),quindi prima del decorso
dei dieci anni. L’Ansaldo,
invece, è creditrice dell’importo di lire 33.500.000.000 a titolo di prezzo
della cessione BIM (cedutole da Finmeccanica quanto a lire 16.000.186.940 in
data 4.4.95 e quanto a lire 17.349.813.060 in data 31.10.95: docc. 21 e 22 di
Ansaldo) nei confronti della Belleli 014 (oggi Belleli Holding industriale
spa, anch’essa fallita). Ne
deriva, quindi, il rigetto dell’eccezione di compensazione dell’Ansaldo
relativamente al credito di lire 12.349.313.060 di cui al paragrafo II 5
della citazione, non azionabile nei confronti di Belleli 014. 4.3
- Riassunto dei crediti di Belleli spa Sulla
scorta delle considerazioni svolte ai punti precedenti può quindi ritenersi
provata l’esistenza di un credito complessivo di Belleli spa nei confronti di
Ansaldo di lire 31.013.928.660, pari ad euro 16.017.357,42, così suddiviso: a)lire
15.013.741.720 (lire 14.113.741.720 + 900.000.000) oggetto della domanda
monitoria(considerando anche la precisazione relativa all’importo di lire
900.000.000); b)
lire 16.000.186.940 relative al credito azionato in via di reconventio
reconventionis. 4.4
- I crediti di Belleli spa
suscettibili di compensazione ex art. 56 legge fall. Ciò
detto, occorre a questo punto verificare se i suddetti crediti siano sorti
prima o dopo il 16.11.95, data di ammissione di Belleli spa
all’amministrazione controllata, atteso che, come più sopra evidenziato, solo
in relazione ai primi è possibile la compensazione ex art. 56 legge
fall. Trattandosi
di presupposto per l’operatività della compensazione, in forza dei principi
generali desumibili dall’art 2697 c.c. l’onere di provare l’anteriorità dei
crediti rispetto all’ammissione di Belleli spa all’amministrazione
controllata incombeva ovviamente sulla parte che detto fatto estintivo aveva
eccepito e, quindi, in capo all’Ansaldo. E’poi
noto che,per verificare se i crediti da compensare siano preesistenti al
fallimento (o, nella fattispecie, alla data di ammissione all’amministrazione
controllata), deve aversi riguardo al momento genetico delle opposte ragioni
di credito, che deve poter essere collocato in momento anteriore al fallimento
(cfr Cass., 1689/84, Cass.3006/91, Cass. 7046/91, Cass. 3722/95, Cass. Sez.
un., 10097/96, Cass. 13/97, Cass. 559/98, Cass. 1671/99). Il
momento genetico del credito coinciderà ovviamente con il momento in cui il
creditore ha eseguito la prestazione
di cui chiede il pagamento. Solo da allora, infatti, egli ha titolo per
richiedere il corrispettivo al debitore. Invero,
contrariamente a quanto sembrerebbe ritenere l’Ansaldo, laddove le singole
prestazioni siano state eseguite in forza di un unico contratto il momento
genetico non potrà essere fatto coincidere con la stipula del medesimo. Anche
in questo caso, infatti, il creditore consegue il diritto al pagamento solo a
seguito dell’esecuzione della singola prestazione ed è da questo momento, quindi,che
il suo credito sorge. Ciò
premesso può quindi procedersi alla suddetta verifica. Quanto
ai crediti indicati nel decreto ingiuntivo vi è contestazione circa
l’anteriorità dei medesimi all’ammissione di Belleli spa all’amministrazione
controllata solamente in relazione a quelli per lire 1.715.968.751 indicati
al punto II del ricorso monitorio. Per tutti gli altri (pari a lire
12.397.772.969, importo che tiene già conto della decurtazione di lire
28.477.230 di cui si è detto in precedenza), infatti, è pacifica l’insorgenza
in momento anteriore al 16.11.95 e quindi la loro compensabilità ex art. 56
legge fall. Quanto
alla fattura 200742 di lire 679.609 del 25.11.96 (doc. 54 della Belleli spa),
relativa a trasporti di merce,
dalle lettere di vettura allegate risulta che la prestazione era
avvenuta nel settembre 1996. Il
credito è quindi sorto dopo il 16.11.95 e non è perciò compensabile. Quanto
alla fattura 200772 di lire 564.134.375 in data 30.11.96 (doc. 55 di parte
opposta) ed alla fattura 200773 di lire 96.835.536 in data 30.11.96 (doc. 56
di parte opposta) parte opponente non ha provato che le prestazioni a cui
esse si riferiscono (fornitura di telai per caldaie presso il cantiere di
Gioia Tauro) erano state eseguite prima del 16.11.95. D’altra parte, per le
ragioni sopra indicate, è del tutto irrilevante che dette consegne fossero
state effettuate in esecuzione di contratto sottoscritto in data 25.10.89,
rilevando unicamente il momento della consegna della merce richiesta in
pagamento con le suddette fatture. In
difetto di prova dell’anteriorità, quindi,anche detti crediti non possono
essere considerati suscettibili di compensazione ex art. 56 legge fall. Quanto
al credito di lire 1.051.563.676 di cui alla fattura 290316 del 17.6.96 (doc.
57 di Belleli spa) per interessi moratori maturati per ritardati pagamenti
non vi è dubbio in questo caso che il fatto genetico, costituito
evidentemente dagli inadempimenti contrattuali di Ansaldo, sia da collocare
in momento anteriore al 16.11.95, con l’unica eccezione di cui appresso. Invero
dal documento riepilogativo prodotto unitamente alla fattura risulta che
tutte le fatture a cui gli interessi si riferiscono erano scadute in periodo
compreso tra il 30.9.93 ed il 10.11.95. Solamente l’ultima fattura (n.
201003) di lire 92.582.000 era scaduta in data 30.12.95, quindi dopo
l’ammissione di Belleli all’amministrazione controllata. Gli interessi
moratori relativi a detta fattura, ammontanti a lire 29.170 ed il cui fatto
genetico è successivo al 16.11.95, devono quindi essere decurtati dal
suddetto importo. Pertanto
risulta suscettibile di compensazione ex art. 56 legge fall l’importo di lire
1.051.534.506 (1.051.563.676 – 29.170). Quanto
al credito di lire 308.962 di cui alla fattura 290612 del 12.11.96 (doc. 58),
relativa a trasporti di merce,
dalle lettere di vettura allegate risulta che la prestazione era
avvenuta nell’ottobre 1996. Il
credito è quindi sorto dopo il 16.11.95 e non è perciò compensabile. Quanto
infine al credito di lire 2.446.593 di cui alla fattura 200558 del 26.9.97
trattasi in questo caso di vendita di materiale che dalla documentazione
allagata alla fattura risulta avvenuta nel 1997. Anche
detto credito non è quindi compensabile. In
conclusione i crediti indicati al punto II del ricorso monitorio risultano
suscettibili di compensazione limitatamente all’importo di lire
1.051.534.506. La residua somma di lire 664.434.245 non è compensabile e deve
quindi essere senz’altro pagata da Ansaldo a Belleli spa. Quanto
all’importo di lire 900.000.000 richiesto in pagamento a seguito della
precisazione della domanda svolta in comparsa di risposta anche in questo
caso l’Ansaldo non ha dimostrato che esso atteneva a prestazioni eseguite
prima del 16.11.95. D’altra
parte, sia la nota di credito in origine spiccata da Belelli spa, sia
l’ordine supplementare di Ansaldo che ha di fatto annullato detta nota
risultano emessi in data successiva al 16.11.95 (rispettivamente il 13.2.97
ed il 12.3.98), di talchè è presumibile che la relativa prestazione fosse
stata eseguita già in regime di amministrazione controllata. Anche
detto importo, quindi, non è suscettibile di compensazione ex art. 56 legge
fall. Quanto,
infine, all’importo di lire 16.000.186.940 oggetto della reconventio
reconventionis è documentalmente provata l’anteriorità del credito al
16.11.95. Invero,
tutte le fatture a cui il credito si riferisce (prodotte da Belleli spa sub
docc. da 64/a sino a 64/o) sono di molto anteriori al 16.11.95 e non vi è
dubbio, quindi, che le prestazioni in esse indicate siano avvenute prima di
detta data. D’altra
parte in questo caso è addirittura anteriore alla suddetta data la cessione
del credito da Nuova Cimimontubi spa a Belleli spa, come detto avvenuta in
data 3.5.95 (doc. 64 di Belleli spa). Anche
detto credito, quindi, è suscettibile di compensazione. Quindi,
riassumendo: 1)
non è suscettibile di compensazione ex art. 56 legge fall e dovrà quindi
essere senz’altro pagato da Ansaldo l’importo di lire 1.564.434.245 (lire
664.434.245 + lire 900.000.000) 2)
è invece suscettibile di compensazione ex art. 56 legge fall l’importo di
lire 29.449.494.415 (lire 12.397.772.969 + 1.051.534.506 + 16.000.186.940). 5)
I crediti di Ansaldo Energia Deve
a questo punto procedersi all’accertamento dei crediti vantati da Ansaldo
verso Belleli spa ed alla verifica della loro opponibilità in compensazione
ex art. 56 legge fall rispetto ai crediti del fallito sopra indicati. Ricordato
che, per le ragioni indicate al punto 4.2, deve senz’altro escludersi che
Ansaldo sia titolare verso Belleli del credito di lire 12.349.313.060 di cui
al paragrafo II5 della citazione, si procederà nell’indagine relativa agli
ulteriori crediti seguendo l’ordine secondo cui i medesimi sono indicati in
citazione. 5.1
- Credito di lire 1.126.309.581 (lire 1.023.702.800 in linea capitale e lire
102.606.781 per interessi) per prestazioni eseguite direttamente da Ansaldo Secondo
condivisibile indirizzo giurisprudenziale “L'art. 2710 cod. civ.- il quale
dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono
regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti
inerenti all'esercizio dell'impresa - trova applicazione anche nel caso in
cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare
un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di
fallimento, riguardando la prova, anche in tal caso, un rapporto sorto tra
imprenditori e non tra il curatore e l'imprenditore in bonis" (Cass.
5529/01, Cass. 142/03, Cass. 18059/04). Più in generale l’art. 2910 c.c.
potrà trovare applicazione in tutti i casi in cui il curatore non agisca in
sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio
originario del fallito (e quindi in qualità di terzo, come nel caso paradigmatico
dell’azione revocatoria: Cass. 4703/87, Cass. 4729/97), bensì eserciti
un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, ponendosi,
conseguentemente, nella sua stessa posizione sostanziale e processuale(Cass.
352/99, Cass. 9239/02, Cass. 17543/03, Cass. 18059/04, Cass 11904/98, Cass
8143/98). Nella fattispecie non vi è dubbio che tutti i rapporti da cui
derivano i crediti azionati dall’Ansaldo sono sorti in momento antecedente al
fallimento e, d’altra parte, è incontestabile che il curatore della Belleli
spa, attraverso la domanda di pagamento azionata in via monitoria (ed in via
di reconventio reconventionis) abbia esercitato un diritto già spettante al
fallito, quindi sostituendosi ad esso e non agendo in qualità di terzo.
Contrariamente a quanto eccepito dalla Belleli spa l’art. 2910 c.c. può
trovare nella fattispecie senz’altro applicazione e l’Ansaldo potrà quindi
avvalersi delle risultanze delle scritture contabili per comprovare i suoi
crediti. Tuttavia, in conformità al disposto dell’art. 2710 c.c., dovrà
trattarsi in primo luogo di scritture contabili di cui sia attestata la
regolare tenuta e, inoltre, stante il fatto che trattasi di prova liberamente
valutabile dal giudice(la norma, infatti, dice che dette scritture “possono”
fare prova tra imprenditori, di talchè deve senz’altro escludersi che esse
abbiano l’efficacia di prova legale o comunque quella propria della scrittura
privata: cfr. Cass. n. 1106/75; Cass. n. 3499/87), in considerazione
dell’ingente entità dei crediti eccepiti in compensazione il credito potrà
essere ritenuto provato solo nell’ipotesi in cui le risultanze contabili si
coniughino con altre emergenze istruttorie che confermino la veridicità del
dato esposto. Laddove invece vi sia il solo dato contabile il credito non potrà,
quindi, essere ritenuto provato, stante l’insufficienza della prova offerta. Ciò
premesso deve ritenersi senz’altro sufficientemente provato il credito di
lire 1.023.702.800 vantato da Ansaldo per prestazioni seguite a favore di
Belleli spa. L’opponente
ha infatti prodotto - oltre a tutte le fatture a cui il credito si riferisce
corredate dall’attestazione notarile di annotazione nei libri della Ansaldo
bollati e vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti (docc. da 2 a
12 dell’opponente) – anche copia del contratto sottoscritto dalle parti a cui
le prestazioni si riferiscono, nonché dei documenti di trasporto della merce
(docc. 26, 27 e 28 di Ansaldo). Inoltre
tutte le fatture risultano annotate anche nell’estratto conto relativo al
fornitore Ansaldo che la stessa amministrazione fallimentare aveva inviato
all’opponente in data 12.1.01, su sua espressa richiesta (docc. 24 e 25 di
Ansaldo). La contemporanea iscrizione del credito nelle scritture
contabili dell’opponente e sul conto fornitore di Belleli spa aperto a nome
di Ansaldo, la prova documentale dell’esistenza di un titolo giustificativo
della prestazione richiesta in pagamento (il contratto) e la documentazione
dell’esecuzione della prestazione (DDT) non lasciano dubbi circa il fatto che
l’Ansaldo avesse effettivamente maturato nei confronti di Belleli spa il
credito in questione. D’altra parte, tutte le fatture sono state emesse e
sono scadute ben prima del 16.11.95, di talchè non vi è dubbio che il credito
sia sorto e fosse già liquido ed esigibile ben prima dell’ammissione di
Belleli spa all’amministrazione controllata. All’importo in linea capitale di lire 1.023.702.800 vanno
sommati gli interessi sugli importi di ogni singola fattura maturati dalla
scadenza di ciascuna di esse sino al 16.11.95 (data dell’ammissione
all’amministrazione controllata), ammontanti complessivamente a lire
102.606.781 (come da prospetto prodotto da Ansaldo sub. doc. 13, mai
contestato dalla controparte).
Il credito di lire 1.126.309.581
in esame può quindi senz’altro essere opposto in compensazione ex art.
56 legge fall. 5.2 - Credito di lire 8.114.017.040 oltre interessi per crediti
di Sicom spa verso Belleli spa, ceduti ad Ansaldo in data 3.11.95 E’documentalmente provato che con atto autenticato nelle firme
in data 3.11.95 e notificato all’opposta in data 6.11.95 la Sicom spa aveva
ceduto alla Ansaldo crediti per USD 4.894.478,22 (pari a lire 8.114.017.048)
da essa vantati nei confronti della Belleli spa (cfr docc. sub 14 di
Ansaldo). La Belleli spa ha contestato la pretesa creditoria dell’Ansaldo,
affermando che detti crediti erano stati per una parte (pari a USD
253.134,24, corrispondenti a lire 419.643.411)oggetto di compensazione
allorché la Belleli spa era ancora in bonis, per altra parte (pari a USD
4.604.000,00, corrispondenti a lire 7.632.465.160) sin dall’inizio contestati
e perciò non onorati mediante pagamento. In questo caso a comprova dei
crediti l’Ansaldo ha prodotto unicamente le fatture, senza corredarle con
l’attestazione notarile della loro annotazione nei libri bollati e vidimati
nelle forme di legge e regolarmente tenuti. Trattasi, quindi, di documenti
senz’altro privi dell’efficacia probatoria di cui all’art. 2710 c.c. ed anzi,
in quanto provenienti dallo stesso creditore, addirittura privi di alcun
valore probatorio. Parte
opponente ha affermato che la prova dell’esistenza del credito dovrebbe
comunque desumersi dalle
annotazioni delle fatture nel conto fornitore intestato all’Ansaldo presso la
Belleli spa, sotto le voci “cessione da Sicom” (inviato dalla curatela
all’Ansaldo in data 12.1.01: docc. 24 e 25/1 dell’opponente). In primo luogo
non tutte le fatture emesse dalla Sicom risultano annotate in detto estratto
conto. Manca invero il riferimento alle fatture 3186 (di lire 115.817.990),
3118 (di lire 14.525.897), 3362 (di lire 44.534) e 3363 (di lire 17.168.906),
di talchè già solo per questo motivo rispetto ai crediti indicati in ciascuno
di questi documenti è preclusa in radice la possibilità di ritenerli oggetto
di riconoscimento da parte della Belleli spa. D’altra parte la Belleli spa ha
documentalmente provato che la gran parte delle fatture emesse da Sicom ed
annotate sul citato estratto conto a nome di Ansaldo erano state contestate e
registrate con riserva nella contabilità della fallita. Invero dalla
documentazione contabile dimessa dall’opposta risultano annotate con sospensione di pagamento e quindi
con riserva le fatture 3180, 3186, 3187, 3188, 3220, 3221, 3226, 3245, 3246,
3247, 3248, 3360, 3361, 3362, 3363, 3365, 3389, 3391, 3400, 4C80007, 4C80078
(cfr docc. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95,
98, 99, 100, 102, 111 della Belleli spa), per un importo complessivo di lire
5.185.188.431. Rispetto ai crediti portati da dette fatture, quindi, la registrazione
del documento fiscale con riserva da parte di Belleli spa riduce notevolmente
la valenza probatoria dell’annotazione risultante sul conto fornitore inviato
dalla curatela all’Ansaldo, facendola degradare a mero indizio non
sufficiente, da solo, a comprovare l’esistenza del credito. La fattura 3179
(di lire 686.483.627) risulta invece solo indicata nell’estratto conto ma non
anche annotata nella contabilità di Belleli spa. La sola registrazione
nell’estratto conto costituisce elemento che, da solo, non può essere
ritenuto sufficiente per far ritenere provato il credito. A diversa conclusione deve invece
pervenirsi per quanto attiene al credito per complessive lire 2.389.904.246
documentato dalle fatture richiamate nell’estratto conto inviato dall’amministrazione
fallimentare all’Ansaldo e che al contempo risultano registrate anche nella
contabilità della Belleli spa senza riserva alcuna. Trattasi in particolare
delle fatture 3313, 3314, 3372, 3373, 4C80101, 4C80036, 4C80017 (docc. 89,
90, 96, 97, 101, 103 e 104 di Belleli spa). In questo caso le risultanze
dell’estratto conto e la registrazione in contabilità, coniugate con
l’assenza di contestazioni del credito che emergano da documenti formati in
periodo non sospetto (ovvero allorché la Belleli spa era ancora in bonis)
portano a ritenere provata, quantomeno in via indiziaria, l’esistenza del
credito. Né può dirsi che la Belleli, su cui incombeva il relativo onere,
abbia dimostrato l’avvenuta estinzione per compensazione di detti crediti con
altri da essa vantati verso Ansaldo. Invero, nessuna valenza probatoria
propria della scrittura privata può sul punto essere riconnessa alle
annotazioni poste sul documento 67 di parte opposta (su cui sono elencate le
fatture in questione, con indicazione di quelle asseritamente già
compensate), provenienti da un non meglio identificato “responsabile della
Belleli spa” e, quindi, da soggetto comunque riferibile alla parte che ha
formulato l’eccezione. Anche il documento 68, da cui emergerebbe la
contestazione e/o compensazione delle fatture in esame, risulta sottoscritto
con firma illeggibile sotto la dicitura “TES/PAFO” che non è dato comprendere
in che modo sia riferibile alle parti della presente causa. In conclusione,
quanto alla cessione di crediti Sicom avvenuta nel novembre 1995, sulla
scorta delle considerazioni che precedono può ritenersi provata l’esistenza
di un credito dell’Ansaldo verso la Belleli spa limitato all’importo di lire
2.389.904.246. Rispetto a detto credito l’Ansaldo ha altresì diritto agli
interessi legali maturati sino al 16.11.95, da computarsi sull’importo di
ciascuna fattura ed a partire dalla scadenza della medesima e che ammontano
complessivamente a lire 375.766.756.
Non vi è poi dubbio che detto credito sia sorto e fosse divenuto liquido
ed esigibile già prima dell’ammissione di Belleli spa all’amministrazione
controllata, di talchè sussistono senz’altro i presupposti affinché Ansaldo
possa portare in compensazione ex art. 56 legge fall anche l’importo di lire
2.765.671.002 (lire 2.389.904.246 per capitale e lire 375.766.756 per
interessi). 5.3
- Credito di lire 25.857.016.557 vantato da Sicom spa verso Belleli spa e
ceduto ad Ansaldo in data 23.9.03 E’documentalmente provato (doc. 18 dell’opponente) che Ansaldo
ha acquistato in data 23.9.03 da Sicom spa un credito di lire 25.857.016.557
da quest’ultima vantato nei confronti della Belleli spa, così quantificato
all’esito di arbitrato irrituale conclusosi con lodo depositato in data
26.5.99 (doc. 19 dell’opponente) e già interamente ammesso al passivo
fallimentare a nome di Sicom spa (doc. 17 dell’opponente). Non è in
discussione, quindi, l’esistenza del credito. L’opposta ha tuttavia affermato
che detto credito non potrebbe essere portato in compensazione dall’opponente
in quanto oggetto di cessione avvenuta solo dopo il fallimento e,
comunque,non opponibile a Belleli spa atteso che, giusto il disposto degli
artt. 2914, c. 2 c.c. e 45 legge fall, la cessione di un credito può essere
opposta al fallimento solo se notificata al fallito o da questi accettata con
atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, laddove
nella fattispecie la notifica dell’atto di cessione del credito in data
23.9.03 da Sicom spa ad Ansaldo era avvenuta solamente in uno con quella
della citazione ed il fallimento aveva espressamente dichiarato di non
accettare la cessione. L’eccezione
è infondata. Invero,
quanto alla prima parte dell’affermazione dell’opposta (ossia: la cessione è
efficace solo se avvenuta prima della dichiarazione di fallimento), è lo
stesso art. 56, c.2 legge fall a prevedere in modo espresso la possibilità
per il debitore del fallito di portare in compensazione crediti acquistati (e
quindi oggetto di cessione) da altro soggetto anche dopo il fallimento, con
l’unico limite dell’anteriorità della scadenza del credito rispetto alla data
di declaratoria del fallimento. Quanto,
invece, alla seconda parte dell’affermazione dell’opposta (ossia: la
cessione, seppur efficace tra le parti Ansaldo e Sicom spa, non è comunque
opponibile al fallimento di Belleli spa che può quindi rifiutare il pagamento
a favore di Ansaldo) deve rilevarsi che gli art. 2914, n. 2 c.c.
(effettivamente applicabile non solo all’ipotesi di pignoramento del credito,
ma anche a quella di fallimento del creditore: Cass. 1413/96, Cass. 3657/84)
e art. 45 legge fall. non sono in realtà applicabili al caso in esame. Invero
gli art. 2914, c. 2 c.c. (secondo cui non hanno effetto in pregiudizio del
creditore pignorante – e quindi nei confronti dei creditori del fallito in
caso di fallimento – le cessioni di credito che siano state notificate al
debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento -
ovvero dopo il fallimento) e 45 legge fall (secondo cui le formalità
necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data
della dichiarazione di fallimento, sono senza effetti rispetto ai creditori)
si riferiscono all’evidenza all’ipotesi, speculare rispetto a quella in
esame, di credito vantato dal fallito verso un terzo(e non viceversa) ed
hanno l’effetto di rendere non opponibile al creditore pignorante(o ai
creditori del fallito) l’eccezione del debitore che per sottrarsi al
pagamento richiestogli sostenga che il creditore pignorato (o il fallito
quando era ancora in bonis)aveva ceduto il credito ad un terzo, provvedendo
tuttavia alla notifica della cessione (o ad ottenere l’accettazione della
medesima da parte del debitore) solo dopo il pignoramento (od il
fallimento). In
sostanza la norma, salvo che il fallito non abbia ceduto il credito a terzi
notificando la cessione o ricevendo l’accettazione della medesima da parte
del debitore in momento anteriore al fallimento (anteriorità che, giusto il
disposto dell’art. 1265 c.c., deve risultare da atto avente data certa: cfr
Cass. 9650/90 e Cass. 1413/96), consente alla curatela di pretendere dal
debitore (che teoricamente, ex art. 1264 c.c., stante la cessione e la
notifica od accettazione della medesima potrebbe rifiutare il pagamento a
favore del cedente e dovrebbe pagare al cessionario) l’integrale pagamento
del credito. Invero
tutte le pronunce della Suprema Corte che si sono occupate del tema (in parte
citate anche dall’opposta) attenevano proprio ad ipotesi in cui venivano in
rilievo crediti vantati del fallito ed in cui si poneva il problema
dell’opponibilità al fallimento della cessione dei medesimi crediti
effettuata a terzi dal fallito in periodo in cui questi era ancora in bonis.
In sostanza, si trattava di ipotesi in cui era controverso se dovesse essere
il fallito od il cessionario a poter pretendere il pagamento dal debitore,
non certo di casi in cui (come nella specie) era invece in discussione chi,
tra il cedente (Sicom) ed il cessionario (Ansaldo) avesse diritto a
pretendere il pagamento dal fallito (cfr Cass. 16235/00, Cass. 1413/96, Cass.
9650/90. Cass. 3657/84). La
cessione di credito da Sicom spa ad Ansaldo in data 23.9.03 è quindi
senz’altro efficace ed opponibile al fallimento della Belleli spa. D’altra
parte con riscorso ex art. 101 legge fall (doc. 25 dell’opponente) depositato
dopo l’inizio di questo giudizio l’Ansaldo, oltre a segnalare al giudice
delegato la pendenza della presente causa e quindi la possibile estinzione
del credito per compensazione, ha formulato espressa richiesta di modifica
dello stato passivo dell’opposta richiedendo l’annotazione a suo nome ed in
luogo di Sicom spa della titolarità attiva del credito in questione, già in
precedenza ammesso al passivo (doc. 17 di Ansaldo). In
tal modo, quindi, risulta garantita anche la corrispondenza tra il soggetto
indicato quale creditore nello stato passivo (atteso che non vi sono ragioni
di dubitare che il giudice delegato, preso atto dell’avvenuta cessione,
provvederà a variare l’intestazione del credito nel senso richiesto) e quello
che in questa sede fa valere il credito eccependolo in compensazione. Ciò
premesso v’è da dire che secondo il disposto dell’art 56, c. 2 legge fall i
crediti acquistati dopo il fallimento possono essere opposti in compensazione
solo se già scaduti in momento anteriore alla declaratoria di fallimento. Il
credito in questione, quantificato in lire 25.857.016.557 (pari a USD
15.142.076) all’esito di procedimento arbitrale tra Sicom spa e Belleli spa
conclusosi con lodo depositato in data 26.5.99, è costituito per una parte
(pari a USD 1.668.712) da corrispettivi maturati da Sicom spa per lavori
eseguiti in esecuzione di contratto d’appalto inerente alla realizzazione di
una raffineria in Arak (Iran), per altra parte (pari a USD 13.473.365) da
importi dovuti da Belleli spa a titolo di risarcimento del danno patito da
Sicom spa per i maggiori oneri sopportati a causa dell’eccessivo
prolungamento dei lavori imputabile all’opposta. La
Belleli spa sostiene che detto credito sarebbe divenuto esigibile e sarebbe
perciò scaduto solo al momento della pronuncia del lodo (26.5.99), quindi in
momento successivo alla declaratoria di fallimento di Belleli spa (che risale
al 19.11.98). Pertanto,
giusto il disposto dell’art. 56, c. 2 c.c., esso non potrebbe essere opposto
in compensazione al fallimento. In
proposito deve osservarsi che la scadenza del credito coincide ovviamente con
il momento in cui il creditore può esigere dal debitore la prestazione che ne
costituisce oggetto. Pertanto, in caso di crediti di fonte contrattuale, ai
sensi dell’art. 1183 c.c. la scadenza coinciderà con il momento in cui il
credito è sorto (ed il creditore potrà immediatamente esigere la
prestazione), sempre che le parti contraenti non abbiano previsto un termine
per l’adempimento o non abbiano apposto una condizione sospensiva al
contratto. In questo caso, infatti, il credito potrà invece dirsi scaduto (ed
il creditore potrà pretendere il pagamento) solo nel momento in cui si sia
avverata la condizione sospensiva o sia scaduto il termine. Nella
fattispecie la pretesa creditoria di USD 1.668.712 che si riferisce a
corrispettivi maturati da Sicom spa verso Belleli spa ha ovviamente titolo
nell’appalto stipulato tra le parti ed è quindi oggetto di un credito di tipo
contrattuale. Dalla
lettura del lodo (doc. 19 di Ansaldo) e della relazione depositata in quella
sede dal CTU ing. Bruno Corti (doc. 40 di Ansaldo) si evince che al momento
dell’avvio della procedura arbitrale (16.1.94) la Sicom spa aveva già da
tempo ultimato le opere oggetto di appalto, che aveva provveduto a
contabilizzare senza tuttavia ricevere il pagamento stante la contestazione
di Belleli spa. In
particolare dalla relazione dell’ing. Corti (cfr pagg. 68 ss), si evince che
Belleli spa aveva rifiutato il pagamento richiesto da Sicom spa contestando,
in sostanza, la corrispondenza tra i criteri e le modalità di quantificazione
utilizzati dalla creditrice rispetto a quelli stabiliti in contratto, non
certo affermando che il
pagamento non poteva essere effettuato perché non era ancora scaduto il
termine a tal fine pattuito tra le parti. D’altra
parte, gli stessi arbitri hanno riconosciuto a favore di Sicom spa gli
interessi c.d corrispettivi a partire dalla domanda (cfr pag. 11 del lodo),
il che conferma che quantomeno a quella data (16.1.94, anteriore alla data di
dichiarazione del fallimento di Belleli spa) il credito era stato da loro
ritenuto esigibile. Pertanto, non vi è dubbio che la parte di credito opposta
in compensazione che atteneva a corrispettivi contrattuali era già esigibile quantomeno
al momento della proposizione della domanda di arbitrato e, quindi, in
momento anteriore al fallimento di Belleli spa. Quanto
alla parte di credito avente ad oggetto somme dovute a titolo di risarcimento
del danno (per maggiori oneri sostenuti da Sicom spa a causa di ritardi nella
esecuzione dei lavori imputabili ad eventi di cui, in forza degli obblighi di
esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede gravanti sul
committente, doveva rispondere
contrattualmente Belleli spa) è evidente che in questo caso la data di
scadenza ed esigibilità non può essere determinata avuto riguardo ad una
specifica pattuizione (apposizione di termine o condizione) delle parti sul
punto. Nella
fattispecie si tratta invece di stabilire in quale momento il contraente che
ex art. 1218 c.c. abbia patito danni a causa dell’inadempimento della
controparte, sia abilitato a richiedere ed esigere da quest’ultima il ristoro
del pregiudizio patito, nei limiti di cui all’art. 1223 c.c. (ossia del danno
emergente e del lucro cessante direttamente conseguenti
all’inadempimento). Ebbene,
stante l’assenza di disposizioni che prevedano diversamente, non appare
dubbio che in questo caso il danneggiato possa esigere il risarcimento non
appena il danno si sia verificato, di talchè la scadenza del relativo credito
coinciderà senz’altro con il momento in cui si verifica il pregiudizio
conseguente all’inadempimento. Nella
fattispecie, dalla lettura del lodo e della relazione del CTU ing. Corti si
evince che il pregiudizio lamentato dalla Sicom spa (maggiori oneri
conseguenti a ritardi nelle opere contrattualmente imputabili a Belleli spa)
si era senz’altro verificato in momento anteriore all’avvio della procedura
arbitrale e, quindi, anche questa parte del credito opposto in compensazione
era divenuta esigibile (e quindi scaduta) in momento anteriore al fallimento
di Belleli spa. In
conclusione, l’intero credito di lire 25.857.016.557 (pari a USD 15.142.076)
ceduto da Sicom spa ad Ansaldo in data 23.9.03 era già scaduto prima della
data del fallimento della Belleli spa. La Belleli spa ha tuttavia eccepito
che la compensazione non potrebbe lo stesso essere ammessa in quanto, a suo
dire, l’operatività dell’art. 56 legge fall presuppone altresì che il credito
del terzo verso il fallito (quindi quello di Sicom spa ceduto ad Ansaldo) sia
divenuto liquido in momento anteriore alla data di declaratoria del
fallimento. Nella fattispecie, afferma la Belleli spa, il credito della Sicom
spa sarebbe divenuto liquido solo al momento del deposito del lodo in data
26.5.99, quindi dopo il fallimento (dichiarato il 19.11.98). Stante
il fatto che, almeno per la parte attinente al risarcimento del danno
(costituente debito di valore),la liquidità del credito era effettivamente
conseguita solo alla pronuncia del lodo (come riconosciuto anche
dall’opponente) è senz’altro rilevante accertare se, ai fini della
compensazione ex art. 56 legge fall, sia o meno necessario che il credito del
terzo sia già liquido al momento della declaratoria di fallimento. Per
rispondere all’interrogativo occorre prendere le mosse dalla pronuncia della
Suprema Corte a sezioni unite n. 775/99 (alla quale si è conformata tutta la
successiva giurisprudenza di legittimità: cfr Cass. 11288/01, Cass. 1086/03,
Cass. 8042/03, Cass. 9013/03, Cass. 15779/04, Cass. 20169/04) che, pur se
chiamata a pronunciarsi su questione diversa (e, a ben vedere, speculare)
rispetto a quella qui in esame (in quel caso era il credito del fallito ad
essere divenuto liquido ed esigibile dopo il fallimento), ha tuttavia ben
chiarito (cfr la motivazione) che, ai fini della compensazione quale prevista
e voluta dal legislatore con la disposizione di cui all’art. 56 legge
fallimentare, ciò che rileva è solamente che i due crediti da compensare (del
fallito e del terzo) rinvengano il loro fatto genetico in momento anteriore
al fallimento, essendo ben possibile che gli ulteriori presupposti previsti
dall’art. 1243 c.c. (quindi l’esigibilità e la liquidità) vengano ad
esistenza in momento successivo alla dichiarazione di fallimento, consentendo
quindi da questo momento al debitore del fallito di opporre la compensazione.
In detta pronuncia la Suprema Corte aveva evidenziato anche che la necessaria liquidità ed esigibilità
del credito del fallito in momento anteriore al fallimento ai fini della
compensazione (sostenuta da una parte della giurisprudenza) non poteva essere
desunta esclusivamente dal dato costituito dal silenzio serbato dal
legislatore sul punto (che all’art. 56 legge fall effettivamente nulla dice
circa il momento in cui la esigibilità e liquidità del credito del fallito
devono sussistere). D’altra parte, osservava la Corte, l’interpretazione che
richiede l’anteriorità dei suddetti presupposti rispetto al fallimento non
può dirsi necessitata ed imposta dall’esigenza di adeguata soddisfazione
dell’interesse dei creditori alla cristallizzazione della situazione
debitoria e creditoria del fallito al momento del fallimento, atteso che
detto interesse può essere già sufficientemente tutelato e perseguito
esigendo ai fini dell’operatività della compensazione l’anteriorità al
fallimento del fatto genetico di entrambi i crediti oggetto di compensazione. In
altre parole, essendo comunque necessario che i crediti da compensare siano
sorti in momento anteriore al
fallimento, anche ammettendo la possibilità che il credito del fallito da
compensare possa divenire liquido ed esigibile dopo il fallimento medesimo,
risulta comunque fortemente
limitata la portata dell'eccezione alla par condicio creditorum integrata dal
disposto dell’ art. 56 legge fall (costituita dal fatto che i crediti del
debitore del fallito, per la parte compensata, vengono interamente
soddisfatti) nonché al principio secondo il quale i creditori debbono poter
fare affidamento sull'intangibilità del patrimonio del fallito rispetto ad
eventi verificatisi dopo il fallimento.
Diversamente
ragionando ed individuano quindi ulteriori limitazioni non espressamente
previste dalla norma (quali,
appunto, la necessità di liquidità ed esigibilità del credito in momento
anteriore al fallimento) si frusterebbe la volontà del legislatore, che è
chiaramente quella di introdurre una deroga al principio del concorso,
giustificata da ragioni di equità (non appare infatti conforme ad esigenze di
giustizia sostanziale che il creditore in bonis sia costretto ad adempiere
alla propria obbligazione per l'intero ed a ricevere il proprio credito in
moneta fallimentare). Pertanto,
una volta ammessa dal legislatore la compensazione anche nei confronti del
fallito, in mancanza di diversa esplicita previsione questa deve poter
operare anche se i presupposti di liquidità ed esigibilità del credito del
fallito si verifichino dopo il fallimento. Insomma,
secondo la Corte “elemento rilevante per la compensazione medesima con la
procedura concorsuale è il fatto che le radici causali delle obbligazioni
contrapposte si siano determinate prima della dichiarazioni di fallimento
mentre gli effetti della compensazione, cioè l'estinzione delle obbligazioni
(NDR: che ex art 1243 c.c. si verifica nel momento in cui i crediti reciproci
divengono liquidi ed esigibili), si possono verificare dopo tale
dichiarazione” e quindi “perché
operi la compensazione è necessario che i requisiti di cui all'art. 1243 c.c.
(NDR: certezza, liquidità ed esigibilità) ricorrano da ambedue i lati e
sussistano al momento della pronuncia, quando la compensazione viene
eccepita”. Il
principio trova quindi applicazione pure in relazione al credito opposto in
compensazione dal debitore del fallito. Anche in questo caso, infatti, per
gli stessi motivi bene esposti dalla Suprema Corte nella succitata pronuncia
(in sintesi: 1 - la compensazione, quale deroga alla par condicio, è
espressamente prevista e voluta
dal legislatore; 2 - la necessaria anteriorità del fatto genetico
rispetto al fallimento consente di contenere l’eccezione entro limiti
compatibili con i principi cardine del fallimento e della tutela dei
creditori) non vi sono ragioni per limitare la compensazione ai soli crediti
divenuti liquidi prima del fallimento. L’unico
limite che il legislatore espressamente pone all’art. 56, c. 2 legge fall è
costituito dalla non compensabilità dei crediti verso il fallito non scaduti
al momento della declaratoria di fallimento e che siano stati acquistati per
atto tra vivi nell’anno antecedente o dopo il fallimento medesimo(i crediti
scaduti, quindi, potranno essere opposti in compensazione anche se acquistati
in detto periodo di tempo). La
norma nulla dice invece per quanto attiene alla liquidità del credito oggetto
di cessione che venga opposto in
compensazione al fallimento. Di conseguenza, per le stese ragioni esposte in
merito al credito vantato dal fallito, deve ritenersi che colui che abbia
acquistato il credito verso il fallito dopo il fallimento o nell’anno anteriore
possa opporlo in compensazione anche se esso sia divenuto liquido solo dopo
il fallimento (ferma solo la necessaria scadenza del credito in momento
anteriore al fallimento). D’altra
parte, in altra pronuncia richiamata e condivisa dalle citate Sezioni Unite
(Cass. 8132/96), la Suprema Corte ha ritenuto possibile ex art. 56 legge
fallim anche la compensazione giudiziale, quindi con credito divenuto liquido
(per effetto di liquidazione operata dal giudice medesimo), non solo dopo la
dichiarazione di fallimento, ma addirittura nel corso del giudizio in cui il
credito medesimo era stato eccepito in compensazione. Il
che conferma ulteriormente che, ai fini della compensazione ex art. 56 legge
fall, non è necessario che la liquidità del credito (del fallito, del terzo o
di entrambi) preesista al fallimento. D’altra
parte l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 56,
c. 2 legge fall (che, secondo parte della dottrina, introduce una lesione
grave ed ingiustificata alla par condicio creditorum) è già stata
espressamente esclusa dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 431/00,
di talchè, anche a voler ritenere discutibile la scelta del legislatore di
introdurre detta disposizione normativa, non ci si può esimere dal dare alla
stessa integrale applicazione. Pertanto,
l’Ansaldo spa ha diritto a portare in compensazione ex art. 56, c. 2 legge
fall anche l’intero credito di lire 25.857.016.557 (pari a USD 15.142.076)in
esame. In
conclusione il credito complessivo di Ansaldo opponibile in compensazione ex
art. 56 legge fall ammonta a lire 29.748.997.140 (lire 1.126.309.581 +
2.765.671.002 + 25.857.016.557). 6)
Conclusioni Il
credito complessivo di Belleli spa verso Ansaldo ammonta a lire
31.013.928.660 (pari ad euro 16.017.357,00), di cui lire 1.564.434.245 (pari
ad euro 807.963,00) non suscettibili di compensazione ex art. 56 legge fall e
che devono quindi essere senz’altro corrisposte all’opposta. Il
residuo credito di lire 29.449.494.415 (pari ad euro 15.209.394,00) risulta
invece interamente estinto per compensazione con il maggior credito di
Ansaldo ammontante a lire 29.748.997.140 (pari ad euro 15.364.075,00). Pertanto,
poiché all’esito della compensazione il credito di Belleli spa è inferiore a
quello monitoriamente ingiunto il decreto ingiuntivo opposto va senz’altro
revocato. In
accoglimento della domanda subordinata di Belleli spa l’Ansaldo va condannata
al pagamento dell’importo di lire 1.564.434.245 (euro 807.963,00), oltre
interessi in misura legale dalla domanda (8.7.03, data di notifica del
decreto ingiuntivo) al saldo effettivo. 7)
Spese La
Belleli spa a fronte di un credito complessivo azionato di euro 16.017.357,00
all’esito del giudizio è risultata essere creditrice del solo minor importo
di euro 807.963,00. D’altra
parte l’Ansaldo ha visto riconosciuti e soddisfatti (seppur mediante
estinzione per compensazione) propri crediti verso il fallimento del
considerevole importo di euro 15.364.075,00. L’opposta
è quindi quasi integralmente soccombente e, in considerazione della somma
comunque ottenuta all’esito del giudizio, si giustifica la compensazione
delle spese dell’opponente limitatamente alla quota di 1/8. Il
Fallimento della Belleli spa va quindi condannato alla refusione dei residui
7/8 di dette spese che si liquidano per l’intero nell’importo di euro
46.170,00, di cui euro 6.170,00 per spese (comprese quelle generali 12,5%),
euro 4.000,00 per diritti ed euro 36.000,00 per onorario, oltre cpa (esclusa
iva, detraibile dall’Ansaldo). PQM pronunciando definitivamente, disattesa e respinta
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione: - accerta e dichiara che il credito di euro
16.017.357,00 vantato dal Fallimento della Belleli spa in liquidazione nei
confronti dell’Ansaldo Energia spa si è estinto parzialmente, sino alla
concorrenza dell’importo di euro 15.209.394,00, per effetto di compensazione
ex art. 56 legge fall con contro crediti dell’Ansaldo Energia spa verso il
Fallimento della Belleli spa in liquidazione e, per l’effetto, revoca il
decreto ingiuntivo n. 2762 emesso dal Tribunale di Mantova in data
1.7.03; - condanna l’Ansaldo Energia spa a corrispondere a
favore del Fallimento della Belleli spa in liquidazione la somma non
suscettibile di compensazione e quindi al pagamento dell’importo di euro
807.963,00, oltre interessi legali dall’8.7.03 al saldo; -
condanna il Fallimento della Belleli spa in liquidazione al pagamento a
favore della Ansaldo Energia spa della somma di euro 40.398,75, oltre cpa a
titolo di rimborso di 7/8 delle spese di lite; spese compensate per il
residuo 1/8. Così
deciso in Mantova il 14.3.2006
Il giudice Dott. Luigi Pagliuca |