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Profili processuali, rito
sommario societario
Tribunale di Milano
Sez. VI civ. 25 marzo 2006 – G. Des. Dr. Alda M. Vanoni.
Procedimento sommario ex art. 19 d. lgs. N. 5/2003 – Presupposti
– Nullità e inadempimento – Ammissibilità.
E’ ammissibile il ricorso al rito sommario previsto
dall’art. 19 d. lgs. N. 5/2003 anche nell’ipotesi in cui la condanna
richiesta presupponga un accertamento di nullità del contratto ovvero una
dichiarazione di risoluzione o di inadempimento dello stesso. I limiti di
tale procedimento devono infatti essere individuati nella non manifesta
infondatezza della contestazione del convenuto e nella necessità di una
cognizione non sommaria per cui, in ultima analisi, il reale limite del
processo sommario è costituito dalla complessità dalle questioni poste dalle
contrapposte difese e dalla necessità di un approfondimento e quindi di un
maggior dibattito processuale.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con il ricorso introduttivo X ha
chiesto la condanna di Banca X quale successore di Banca Y, alla restituzione
della somma di € 62.222,01 pari al controvalore di titoli obbligazionari emessi dallo Stato
argentino, specificamente indicati nel ricorso, acquistati per iniziativa di un dipendente e quindi
inseriti nel proprio dossier titoli, senza espresso ordine da parte di esso ricorrente; allega
altresì l'inesistenza a monte, di un contratto quadro di negoziazione e trasmissione ordini
redatto per iscritto. Ne deduce, in principalità, la nullità ovvero la risoluzione dei contratti
d'acquisto delle obbligazioni Argentina di cui sopra, e quindi l'obbligo
della banca di restituzione dell'importo a suo tempo addebitatogli, con
offerta di restituzione delle obbligazioni stesse. In subordine deduce
altresì la nullità degli ordini stessi per violazione da parte
dell'intermediario degli obblighi di diligenza, trasparenza e informazione posti a suo carico dalla legislazione di settore.
Si è costituita la banca eccependo
l'inammissibilità del rito sommario e resistendo all'avversa domanda, pur
senza produrre alcuna documentazione degli ordini di cui è causa.
Comparse le parti ed esperito
inutilmente un tentativo volto alla conciliazione della causa, il giudice ha
riservato la decisione.
Tanto premesso, ritiene il giudicante
che il ricorso debba venir accolto.
Non si ritiene preclusivo del rito
sommario scelto dall'attore il fatto che la condanna richiesta presupponga un
accertamento di nullità dei contratti di cui è causa ovvero una
dichiarazione. di inadempimento e quindi di risoluzione degli stessi. Dal testuale dell'art. 19 d.lgs 5/2003, ed
in particolare dei commi 2 bis e 3, i limiti del
procedimento sommario vengono individuati nella non manifesta infondatezza
della contestazione del convenuto e nella necessità di una cognizione non sommaria,
e ciò permette di ritenere che, in ultima istanza, il limite sia costituito
dalla complessità delle questioni poste dalle contrapposte difese e dalla necessità di un approfondimento e quindi di un maggior dibattito processuale. Nel caso in esame la
prospettazione di nullità per mancanza di forma è, in sé, questione di
immediata valutazione, né la convenuta l'ha contrastata con argomenti che
esigano migliori approfondimenti.
Neppure può ritenersi un'illegittima
compromissione del diritto di difesa della banca costituzionalmente
garantito, laddove nel caso concreto la convenuta ha avuto 41 giorni per
predisporre la propria difesa (notifica del ricorso introduttivo il
17.1.2006, comparsa depositata il 27,2 2006).
L'art. 23 comma del d.lgs n. 58/1998 (TUF) sancisce la necessità di forma scritta dei contratti relativi alle
prestazioni dei servizi di investimento e ne commina espressamente la nullità
in caso di inosservanza di tale forma. La previsione di nullità, peraltro
relativa, non é senza deroghe, in quanto le CONSOB è legittimata a
"prevedere con. regolamento» che "particolari tipi di contratto
possano o debbano essere stipulati in altra forma". L'art. 30 del
regolamento CONSOB n. 11522/1998 ribadisce la necessità di forma scritta in
relazione al c.d. contratto quadro, precisando che nello stesso devono essere
specificate, tra l'altro, anche le "modalità attraverso cui
l'investitore può impartire ordini e istruzioni»; il successivo
art. 60-comma 2 stabilisce che
"gli intermediari autorizzati registrano su nastro magnetico o su altro
supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli
investitori". Dall'insieme di queste norme si deduce che il contratto
quadro deve, a pena di nullità (ancorché relativa) essere redatto per
iscritto, mentre per i singoli ordini la generale forma scritta di cui all'
art. 23-1°
comma TUF può essere derogata da
espressa previsione contenuta nel suddetto contratto quadro, con obbligo
dell’intermediario di provvedere alla registrazione degli ordini telefonici (forma ritenuta ad probationem).
Nel caso in esame la banca ha
dichiarato di non aver reperito gli ordini scritti e non ha prodotto il
contratto quadro, che solo avrebbe potuto legittimare la trasmissione di ordini in forma diversa da quella scritta; non ha, neppure, allegato di aver registrato tali ordini.
Gli acquisti di cui è causa sono
dunque nulli, in assenza della prescritta forma. La domanda di restituzione
dell'importo a suo tempo addebitato quale controvalore delle obbligazioni
Argentina sopra elencate è quindi fondata. Su tale importo sono dovuti gli
interessi al tasso legale; non essendo neppure stata allegata la mala fede
(concetto diverso e più grave del lamentato inadempimento contrattuale) della
convenuta banca, tali interessi sono dovuti, ex art. 2033 c.c., dalla data
della domanda.
Alla ritenuta nullità degli ordini di
acquisto consegue il diritto della banca di vedersi
consegnare i titoli e restituire gli importi a suo tempo accreditati al
cliente a titolo di cedole; in assenza di precisa quantificazione di tale
importo da parte della convenuta, e non essendo lo stesso chiaramente
evincibile dagli estratti conto prodotti (doc. 3 convenuta) la subordinata
domanda riconvenzionale della convenuta
viene accolta solo in relazione alla restituzione dei titoli.
La preponderante soccombenza della
convenuta pone a suo carico le spese del giudizio, che vengono liquidate
(d'ufficio in assenza di nota spese) in complessivi € 3.281 di cui € 2.000 per onorari, € 472 per diritti, € 500
per esborsi e € 309 per spese generali.
P.Q.M.
Il giudice, visto l'art. 19 d.lgs n. 5/2003,
ritenuta la nullità degli ordini di
acquisto di bond Argentina di cui al ricorso introduttivo,
condanna la convenuta X a, restituire
all'attore l'importo di € 62.222,01 con gli interessi dalla domanda,
e condanna l'attore a restituire alla
convenuta i titoli suddetti;
condanna la convenuta a rimborsare
alla controparte le spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi €
3.281, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
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