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Sezione I - Giurisprudenza

documento 290/2006

 

 

 

Doveri informativi dell’intermediario,adeguatezza dell’operazione

Profili processuali, testimonianza del dipendente

 

Tribunale di Mantova, 11 aprile 2006 – Pres. A. Dell’Aringa, Rel. L. De Simone.

 

Intermediazione finanziaria – Acquisto di titoli speculativi - Adeguatezza dell’operazione – Avvertenza scritta e verbale dell’intermediario – Composizione del portafoglio.

Non possono ritenersi violati i doveri informativi dell’intermediario nell’ipotesi di acquisto di obbligazioni ad alto rischio da parte di investitori che abbiano dichiarato una propensione al rischio media e che siano stati debitamente avvertiti per iscritto e verbalmente dell’inadeguatezza dell’operazione; ciò vale a maggior ragione ove l’investimento contestato costituisca una quota inferiore ad un quarto dell’intero portafoglio e, alla luce dei citati elementi, la scelta appaia compatibile con quella di differenziare gli investimenti con una quota di titoli speculativi idonei a compensare il rischio dell’investimento con la prospettiva di una maggiore redditività. (fb)

 

Intermediazione finanziaria – Testimonianza del funzionario dell’intermediario – Ammissibilità.

Nel giudizio promosso dall’investitore nei confronti dell’intermediario per la violazione dei doveri informativi a questo imposti dal T.U.I.F., deve ritenersi ammissibile la testimonianza del dipendente dell’intermediario ove non venga dedotta in giudizio la responsabilità di quest’ultimo per il fatto illecito altrui di cui all’art. 2049 c.c. (fb)

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

       Con atto di citazione notificato alla Banca Agricola Mantovana S.p.A. e al Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 30.9.2004 A. L. e R. R. esponevano:

-     che gli istanti da tempo avevano rapporti con la Banca Agricola Mantovana S.p.A., incorporata nel marzo del 2003 in Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale, contestualmente all’incorporazione aveva ceduto il ramo d’azienda della BAM alla neocostituita Banca Agricola Mantovana S.p.A., subentrata quindi, quale successore a titolo particolare, nei rapporti intrattenuti dagli esponenti con la Filiale di Sissa (PR) del medesimo Istituto, tra cui il c/c n. *** e il deposito amministrativo titoli n. ***;

-     che in data 16.8.2001, consigliati dal direttore dell’agenzia, gli attori avevano acquistato obbligazioni “Del Monte 06 6,625%”, emesse da società appartenente al Gruppo Cirio  per un controvalore di € 106.857,02;

-     che nell’autunno del 2002 gli esponenti apprendevano, non dalla banca, ma dalla stampa e dalla televisione, della gravissima crisi finanziaria dell’intero Gruppo Cirio il quale si rendeva insolvente nel pagamento di tutte le obbligazioni emesse dalle società del proprio Gruppo,

- che il 20.22.2002 gli attori si determinavano a vendere le suddette obbligazioni Del Monte a fronte di un valore, tenuto conto delle commissioni percepite dalla Banca in tale occasione, di € 21.499,57, con ciò realizzando una perdita di € 85.357,45.

       Alla luce di tali fatti l’attore chiedeva che venisse dichiarata la nullità, l’annullamento o la risoluzione del contratto relativo all’acquisto delle obbligazioni “Del Monte 06 6.625” per mancanza del contratto quadro, per mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti, per omessa richiesta delle informazioni sulla situazione finanziaria del cliente e sulla sua propensione al rischio, per mancata informazione circa l’inadeguatezza delle operazioni, per aver effettuato le operazioni in conflitto di interessi,  e tutto questo in violazione dell’art. 23 D.Lgs. n. 58/98 in relazione all’art. 30 Reg. Consob n. 11522/98, nonché  dell’art. 21 I co.lett.a) e b) D. Lgs. n. 58/98 in relazione agli artt. 27, 28 I e II co. e 29 Reg. Consob n. 11522/98, con conseguente condanna della Banca convenuta alla restituzione ovvero al risarcimento del danno oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.

       Si costituiva ritualmente in giudizio la Banca Agricola Mantovana S.p.A. eccependo e documentando la sussistenza di un contratto- quadro di deposito titoli, del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, del questionario per l’investitore in strumenti finanziari, tutti documenti sottoscritti dagli attori, nonché affermando di aver rispettato il disposto degli art. 21 D.Lgs. n. 58/98 e artt. 27, 28 e 29 Reg. Consob avendo informato i clienti delle caratteristiche dei titoli che volevano acquistare, avendo segnalato per iscritto l’inadeguatezza dell’operazione di investimento posta in essere e non avendo agito in conflitto di interessi.

       La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell’atto di citazione.

       A seguito delle scambio degli atti e della istanza di fissazione di udienza presentata ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 5/03 il Giudice relatore, con decreto del 29.4.2005, ammetteva le prove orali dedotte dalla difesa convenuta nonché una consulenza tecnica  descrittiva dei titoli oggetto della controversia e le modalità seguite per il loro collocamento.

       All'udienza del 26.5.2005 il Tribunale, all'esito della relazione del Giudice e della discussione dei difensori, confermava il decreto del Giudice relatore.

       Esaurita l’istruzione probatoria la causa era trattenuta in decisione all’udienza del 19.1.2006, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

       La domanda è infondata.

       Con riguardo alla prima doglianza sollevata da parte attrice, relativa alla dedotta nullità del contratto d’acquisto delle obbligazioni “Del Monte 06 6,625 %” per mancanza di contratto-quadro e quindi per violazione dell’art. 23 D.Lgs. n.58/98 e correlativo art. 30 Reg. Consob n.11522/98, deve osservarsi che la Banca convenuta ha ritualmente prodotto in giudizio la copia del contratto quadro relativo al deposito titoli n. *** datato 3.6.1998 (doc. 6), nonché la copia dell’ordine di acquisto delle obbligazioni per cui è causa in data 16.8.2001 (doc. 9). Entrambi i documenti, che risultano sottoscritti sia dagli attori che da un rappresentante di parte convenuta, non sono stati disconosciuti dalle parti nei cui confronti risultano prodotti e dunque devono ritenersi forniti dell’efficacia probatoria privilegiata prevista dall’art. 2702 c.c..

        L’eccezione relativa al difetto di requisiti formali del contratto concluso non può, quindi, che essere rigettata.

       Per quanto concerne poi la domanda di nullità/annullamento e/o risoluzione del contratto di acquisto delle obbligazioni Cirio per violazione da parte dell’istituto di credito degli obblighi informativi, deve osservarsi che la normativa che regolamenta la trasparenza nei servizi di investimento impone sostanzialmente da un lato agli intermediari l’obbligo di acquisire le informazioni “necessarie” dai clienti (c.d. informazione passiva), e dall’altro di operare in modo che essi siano “adeguatamente” informati (c.d. informazione attiva).

       Con riguardo al primo aspetto la Banca convenuta ha prodotto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari sottoscritto per ricevuta da entrambi gli attori (doc. 7) e la copia del questionario per l’investitore in strumenti finanziari (doc. 8), sempre sottoscritto dagli attori e da un rappresentante dell’Istituto.

       Da tali documenti emerge  sia il rispetto della previsione dell’art. 28 lett.a) e b) Reg. Consob (c.d. informazione passiva), sia che il livello di esperienza in materia di strumenti finanziari dichiarato dagli attori risultava buono per azioni, obbligazioni, fondi comuni, strumenti derivati e assicurativi, e la  propensione al rischio dichiarata era media.

       Questo premesso deve comunque rilevarsi che, relativamente alla specifica operazione posta in essere, di acquisto di obbligazioni “Del Monte 06 6,625”, la consulenza tecnica espletata ha consentito di accertare la natura particolarmente speculativa dei titoli negoziati. Ha riscontrato il CTU che si trattava di strumenti finanziari non certamente destinati alla generalità dei risparmiatori, ma solo a quelli con elevato profilo di rischio e consapevoli delle scelte di rischio connesse con l’investimento. Questo principalmente perché: a) la società che aveva emesso le obbligazioni non era una società di diritto italiano e dunque non era soggetta, per l’emissione, alle norme del diritto italiano, b) perché l’emissione era riservata ad un pubblico di investitori professionali e quindi era esente dall’osservanza delle disposizioni stringenti di cui agli art. 94-99 TUF e degli art. 14-19 delibera Consob 14.5.1999 n. 11971, c) perché la società emittente non aveva avanzato comunicazione alla Consob, non aveva compilato il prospetto informativo e quindi non erano note le informazioni relative alla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria e all’evoluzione dell’attività; d) perché l’“Offering Circular” riportava le informazioni in lingua inglese, la cui comprensione può essere ritenuta adatta ai soli investitori professionali; e) perché l’emissione risultava priva di rating (pag. 31-32 dell’elaborato peritale dott. ***).

       Nella specie assume, quindi, rilievo fondamentale l’eventuale omessa informazione sullo specifico  prodotto finanziario (c.d. informazione attiva).

       L’Istituto di Credito, su cui gravava l'onere di provare l'assolvimento dell'obbligo informativo (art. 23 D. Lgs. n. 58/98), ha offerto riscontro testimoniale al proprio assunto.

       Il teste ***, sul punto, ha dichiarato “…Fui io a ricevere l’ordine. Il sig. A., che aveva già fatto altri investimenti, aveva richiesto obbligazioni di società private e scelto tra i vari titoli disponibili le obbligazioni in oggetto. Ho spiegato al sig. A. che il rischio relativo all’investimento che offriva interessi ad un tasso molto superiore alla media era quello dell’insolvenza della società emittente. Il sig. A. era solito scegliere investimenti che offrivano rendimenti molto alti limitati nel tempo entro 5 anni”.

       Non avendovi provveduto nel corso del procedimento, deve in questa sede essere affermata la capacità a testimoniare di *** ed in generale dei dipendenti dell’Istituto di Credito. Non può infatti ritenersi sussistente, nella specie, l’incapacità prevista dall’art. 246 c.p.c., non potendo riscontrarsi la presenza di un interesse del dipendente tale da legittimarne la partecipazione al giudizio. Il momento dell’informazione fornita dalla banca agli investitori, soprattutto in considerazione della specifica contestazione di parte attrice in merito, è snodale e saliente nella vicenda in esame. E’ logico e normale che per meglio esplicitare il contenuto di disposizioni scritte o per consentire una migliore interpretazione delle pattuizioni negoziali le parti chiedano di avvalersi di prova testimoniale ed è altrettanto logico e normale che i testi indicati siano gli unici soggetti che hanno partecipato alle trattative e quindi da un lato i dipendenti dell’Istituto di Credito e dall’altro i parenti, conviventi, amici più prossimi dei clienti che per qualche ragione siano stati chiamati ad intervenire alle operazioni per consigli e/o chiarimenti.

        La difesa attrice evidenzia che i dipendenti della Banca che hanno venduto i titoli agli attori, sono  i principali - benché non esclusivi -  responsabili dei vizi di negoziazione dei titoli, sotto il profilo della disinformazione, passibili di sanzione ex art. 190 D. Lgs. 58/98, e responsabilità nei confronti degli investitori in via solidale con la Banca, ai sensi dell’art. 2049 c.c..

       Innanzi tutto si rileva che, contrariamente dall’assunto prospettato da parte attrice nella seconda memoria conclusionale, nella fattispecie in esame non è dedotta in causa nei confronti della Banca  - quale causa petendi  - la responsabilità da illecito per fatto altrui prevista dal cit. art. 2049 c.c. ma esclusivamente la violazione delle norme disciplinanti l’intermediazione finanziaria.

       Peraltro già la giurisprudenza ha in più occasioni escluso l’incapacità a testimoniare dei dipendenti della banca che, in ipotesi, potrebbero essere ritenuti responsabili verso la stessa di quelle operazioni, in base alle quali essa è stata evocata in giudizio (Cass. 4 marzo 1993 n. 2641, Cass. 28.1.1983 n. 771, Cass. 27.1.1979 n. 623, Trib. Firenze 27.11.2002, Trib. Mantova- dott. Bernardi 18.3.2004). Questo in quanto, fondandosi l’eventuale responsabilità del dipendente bancario su un titolo diverso da quello dedotto in causa, l’interesse di cui risultano portatori i dipendenti non è diretto ed attuale, ma solo riflesso,  di mero fatto, ad una determinata soluzione della causa principale, e un interesse siffatto non li legittimerebbe a partecipare al giudizio, in quanto l'esito dello stesso, di per sé, non sarebbe idoneo ad arrecare pregiudizio ad essi.

       Deve infine osservarsi, quand’anche l’argomentazione non sia di stretto diritto che, impedire l’ingresso nel processo alla deposizione del dipendente dell’Istituto bancario che ha gestito direttamente il rapporto con l’investitore retail determina una indebita compromissione del diritto di difesa della Banca, che oltre ad essere il soggetto su cui incombe l’onere probatorio di dimostrare la diligenza impiegata nel gestire l’operazione di investimento, si vedrebbe - di fatto - privata della facoltà di provare per testimoni, circostanze che nessuna norma impone di provare per iscritto, mentre nessuna preclusione vi sarebbe mai per il cliente, con conseguente ed evidente disparità di trattamento tra le parti processuali.

       Ciò posto, ritenuto accertato che la Banca abbia informato i clienti prima dell’acquisto delle caratteristiche del titolo proposto, è altresì provato che la stessa ha raccolto un ordine scritto - sottoscritto da tutti i contraenti - in cui è esplicitamente fatto riferimento alle avvertenze ricevute e dichiarata l’inadeguatezza dell’acquisto delle obbligazioni - rispetto al profilo di rischio che era stato in precedenza indicato - e questo  nel rispetto della previsione dell’art. 29 Reg. Consob (doc. 9). Va anche osservato che non è stato dedotto né risulta comunque provato che siffatta dichiarazione sia stata ottenuta mediante artifizi o raggiri ovvero che sia frutto di errore, né può sostenersi che essa integri una mera clausola di stile, dovendo leggersi la clausola inserita anche alla luce del concreto svolgimento del rapporto, come emerso dalla deposizione testimoniale resa da ***.

Da ultimo rileva il Collegio che le considerazioni sopra espresse circa il profilo degli investitori e l’adeguatezza delle informazioni fornite dalla Banca in relazione all’investimento richiesto ed effettuato devono anche leggersi alla luce del portafoglio titoli degli investitori, ove si evidenzia la presenza di diversi altri titoli (MEDIOLOMB 97/02 B/I, BAM 14/08/05 I.F., BAM 14/08/01 TV%, BAM 03/04/06 RENDPOP, OLIVETTI F.04 TV% MT, OLIVETTI F.04 5,825%). L’investimento di cui qui si discute aveva riguardato meno di un quarto della disponibilità finanziaria dei clienti presente in quel portafoglio titoli e ciò appare del tutto compatibile con la scelta legittima di differenziare gli investimenti e riservare solo  una quota di capitale a titoli di tipo speculativo, compensando il rischio dell’investimento con la prospettiva di una maggior redditività.

       In conclusione, è senz’altro vero che l’intermediario finanziario deve agire con la diligenza dell’operatore particolarmente qualificato  nell’ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l’interesse dei clienti, ma nella specie è emerso che i clienti, discretamente esperti e titolari di un deposito titoli composito, sono stati informati delle caratteristiche dei vari titoli disponibili, hanno scelto il titolo che ritenevano più confacente ai propri obiettivi di investimento, sono stati informati delle caratteristiche per natura e tipologia del titolo prescelto, nonché  dell’inadeguatezza dell’operazione in relazione al profilo di rischio dichiarato ed hanno impartito un ordine scritto alla banca di acquisto, da cui risultava chiaramente l’inadeguatezza dichiarata dell’operazione, dichiarata e sottoscritta dal funzionario bancario.

       Il comportamento emerso dell’Istituto di credito, alla luce della documentazione in atti e delle prove orali svolte, deve dunque ritenersi immune da censure, non potendo affermarsi che né il D.Lgs. n. 58/98, né il Reg. Consob rendano esigibile ulteriori adempimenti da parte dell’operatore bancario rispetto a quelli emersi nel presente giudizio.

       Quanto, infine, alla contestazione relativa al conflitto di interessi, deve osservarsi che la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, ha consentito di accertare che l’operazione di acquisto titoli è stata effettuata da parte della banca secondo le modalità della “contropartita diretta”, e ciò significa che tale operazione è stata effettuata a valere sul portafoglio di proprietà della Banca Agricola Mantovana S.p.A., vale a dire nell’ambito dell’attività di “negoziazione per conto proprio”. Nello specifico la Banca al 31.7.2001 non aveva nel suo portafoglio giacenze del titolo in esame e il 16.8.2001 ha acquistato complessive nominali €211.000,00 di titoli obbligazionari “Del Monte Finance Luxemburg S.A. 6,625%” dall’intermediario “Gestnord Intermediazione Sim S.p.A.” , rivendendo nello stesso giorno ai propri clienti, A. e R., i complessivi nominali €211.000,00 di titoli obbligazionari  “Del Monte Finance Luxemburg S.A. 6,625%. Ha altresì riscontrato il CTU che la “Gestnord Intermediazione Sim S.p.A.” è società appartenente al Gruppo Banca Sella che non aveva rapporti rilevanti ai sensi dell’art.27 Reg.Consob (rapporti di controllo e/o collegamento) con la Banca Agricola Mantovana S.p.A. (pag. 35 dell’elaborato peritale in atti).

       E’ vero che il prezzo d’acquisto delle obbligazioni risulta essere stato di € 101,350 e il prezzo di vendita agli attori di € 102,3102, con una differenza di prezzo applicata di 0,94741%, e - nello stesso giorno dell’acquisto  - sul mercato lo stesso titolo risultava offerto anche ad un prezzo inferiore ma detta circostanza, per i profili che qui interessano, non rileva non risultando contestata la violazione della c.d. best execution rule di cui all’art. 32 Reg. Consob n. 11522/98.

       Tutto questo considerato la domanda proposta non può che essere rigettata.

       Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

       Le spese relative alla consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:

       rigetta la domanda proposta da  A. L. e R. Rossella nei confronti di Banca Agricola Mantovana S.p.A. e Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

       condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute da Banca Agricola Mantovana S.p.A. e liquidate in €159,73 per spese, € 3.221,00 per diritti, € 8.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

       pone definitivamente a carico degli attori la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio.