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Massimario, art. 39 l. fall.
Corte Costituzionale
28 aprile 2006, n. 174 – Pres. Bile, red. Finocchiaro.
Fallimento – Spese ed onorari del curatore – Aniticipazione a carico
dell’erario – Necessità.
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 della Costituzione,
l'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia –
Testo A), nella parte in cui non prevede che «le spese ed onorari» sostenute
dal curatore siano da considerarsi quali spese anticipate dall'Erario al
curatore medesimo.
I punti salienti
della decisione
In presenza di un
sistema che prevede – per il carattere pubblicistico del procedimento
concorsuale – l'anticipazione da parte dell'Erario delle spese ed onorari ad
ausiliari del magistrato e di una norma (art. 39 legge fall.) che enuncia il
diritto del curatore al compenso per l'attività svolta, è manifestamente
irragionevole che l'esclusione dell'anticipazione da parte dell'Erario delle
spese e degli onorari riguardi, ormai, il solo curatore.
La volontarietà e non
obbligatorietà dell'incarico e la non assimilabilità della posizione del
curatore a quella del lavoratore non escludono il diritto del curatore al
compenso, né giustificano la non ricomprensione delle spese e degli onorari
al curatore fra quelle che, come le spese e gli onorari agli ausiliari del
giudice, sono anticipate dallo Stato, in caso di chiusura del fallimento per
mancanza di attivo.
L'invocazione della prassi
(sentenza n. 302 del 1985) secondo cui «i giudici delegati si inducono ad
indennizzare i professionisti, cui è affidata la curatela di fallimento che
si appalesa privo di attivo suscettibile di ripartizione, con la nomina a
curatori di fallimenti, nei quali la ripartizione di attivo sembra probabile»
non è certamente probante, dal momento che tale «prassi» lascia, pur sempre,
senza compenso il curatore per quanto riguarda l'attività svolta per il
fallimento senza attivo; e lo stesso deve dirsi del principio secondo cui i
fallimenti c.d. negativi sono un mezzo per la crescita professionale del
curatore (ordinanza n. 488 del 1993), dal momento che l'affinamento
professionale non giustifica la negazione del relativo compenso.
SENTENZA N. 174
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia –
Testo A), promosso con ordinanza dell'11 maggio 2005 dal Tribunale di
Palermo, sul reclamo proposto da Reina Roberta n.q. di __ curatore del
fallimento Baby Market s.n.c., iscritta al n. 452 del registro ordinanze 2005
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 2005.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio dell'8 febbraio 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 31
maggio 2005, il Tribunale di Palermo, sezione fallimentare, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A) in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione e in relazione all'art. 39 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).
Riferisce il rimettente
che, con ricorso depositato in data 29 aprile 2005, l'avv. Roberta Reina,
curatore del fallimento della Baby Market, società in nome collettivo, aveva
proposto reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva
respinto la richiesta di porre a carico dell'Erario, ai sensi dell'art. 146
del d.P.R. n. 115 del 2002, il saldo del compenso a lei spettante.
La reclamante affermava
che, in caso di incapienza della procedura, il compenso del curatore dovrebbe
essere posto a carico dell'Erario, dovendosi ritenere il curatore «ausiliario
del giudice», e, quindi, compreso fra i soggetti beneficiari della
disposizione di cui al citato art. 146, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002,
mentre, in caso contrario, la norma sarebbe in contrasto con i principi
costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 36 della Costituzione e con l'art. 39
del regio decreto n. 267 del 1942, che affermerebbe il principio della
remuneratività dell'incarico in oggetto.
Quanto alla rilevanza
della questione sollevata, afferma il giudice a quo che l'art. 146, comma 3,
lettera c), del d.P.R. n. 115
del 2002 stabilisce che sono a carico dell'Erario, e quindi da questo
anticipati, le spese ed i compensi agli ausiliari del giudice nei casi in cui
la procedura fallimentare sia priva dei fondi necessari, senza dettare
disposizioni circa la sorte dei compensi ai curatori che abbiano prestato la
propria attività nell'ambito di procedure c.d. incapienti.
Secondo il rimettente,
un'interpretazione estensiva della norma citata, che porti a ricondurre la
figura del curatore nell'alveo del concetto di «ausiliario del giudice» non
sarebbe percorribile, atteso che quella del curatore è figura del tutto
peculiare, poiché quest'ultimo è titolare di specifici poteri e doveri – in
ragione dell'eccezionalità della procedura fallimentare – di cui tutti gli
altri ausiliari del giudice sono privi. Nel caso di specie il curatore, pur
avendo ottenuto la liquidazione dell'intero compenso dovuto per l'attività
svolta, ha percepito solo parte degli onorari, non trovandosi nell'attivo
fallimentare denaro sufficiente per pagare tutto l'importo.
Quanto alla non manifesta
infondatezza, osserva il Tribunale che la Corte costituzionale, più volte
interpellata sul punto, si è sempre pronunciata nel senso della non
fondatezza o della inammissibilità delle questioni proposte, richiamandosi ad
un principio di «rotazione degli incarichi» (per cui la mancata
corresponsione del compenso in caso di procedura priva di fondi sarebbe
compensata dalla remuneratività di altri incarichi), alla non obbligatorietà
dell'accettazione della funzione, alla impossibilità di riconoscere alla
prestazione svolta il carattere di «lavoro», tutelato dall'art. 36 della
Costituzione, alla discrezionalità del legislatore.
Secondo il giudice a quo, tuttavia, tutte le richiamate
pronunce sono intervenute prima della emanazione del T.U. in materia di spese
di giustizia (il già più volte citato d.P.R. n. 115 del 2002), il quale ha,
tra l'altro, compiutamente disciplinato l'istituto del patrocinio a spese
dello Stato, ha abrogato l'art. 91 della legge fallimentare ed è intervenuto
ex novo sulle questioni relative al carico delle spese in caso di procedura
fallimentare priva di fondi, ovvero con fondi insufficienti.
In particolare, l'art. 91
della legge fallimentare sanciva che, qualora nel fallimento non vi fossero i
fondi sufficienti per fare fronte alle spese connesse agli atti giudiziari
necessari alla procedura, queste erano anticipate dall'Erario. La norma,
secondo il giudice a quo, sarebbe sempre stata interpretata in senso
restrittivo, escludendosi, dunque, dal novero delle spese anticipabili dallo
Stato sia quelle non relative al compimento di atti giudiziari, sia gli
onorari a qualunque titolo dovuti agli ausiliari del giudice. Nell'ambito del
sistema, come sopra delineato, il mancato pagamento del compenso al curatore
– in caso di procedura con fondi insufficienti – era, oltre che conforme al
dettato legislativo, coerente con la disciplina generale, che limitava
fortemente la possibilità di porre oneri a carico dello Stato.
Secondo il rimettente, il
quadro descritto sarebbe stato profondamente modificato dall'intervento del
citato testo unico. Infatti, la nuova disciplina prevede l'anticipazione a
carico dell'Erario delle spese ed onorari degli ausiliari del giudice (art.
146, comma 3, lettera c,
d.P.R. n. 115 del 2002); l'ammissione alla disciplina del patrocinio a spese
dello Stato nei processi in cui è parte un fallimento privo di fondi, in
forza del decreto del giudice delegato, che attesta la mancanza di
disponibilità della liquidità necessaria (art. 144 del d.P.R. citato); la
conseguente possibilità – in tale ultimo caso – di porre a carico dell'Erario
le spese e gli onorari riconosciuti ai difensori, ai consulenti di parte,
agli ausiliari del magistrato, sia per i procedimenti penali, che per quelli
civili, amministrativi e tributari (artt. 74 e seguenti dello stesso
decreto).
Ritiene dunque il giudice
a quo che, con l'entrata in vigore del testo unico citato, sia stato
introdotto il principio per cui tutti i professionisti che prestano la loro
opera nel contesto di una procedura fallimentare priva di fondi possano
comunque percepire il compenso per l'attività prestata.
Il rimettente osserva che
l'attività svolta dal curatore nell'ambito della procedura fallimentare ha
senza dubbio carattere professionale, atteso che a rivestire tale incarico
non possono essere chiamati soggetti che non siano liberi professionisti,
iscritti nell'albo di una delle categorie, l'appartenenza alle quali è
richiesta per l'esercizio della funzione in questione. Sarebbe, dunque,
evidente che il curatore, attesa la sua qualifica professionale, rientra
nell'ambito dei soggetti che svolgono una professione intellettuale (art.
2229 cod. civ.) e, quindi, nell'ambito del più ampio concetto di
«lavoratore», cui deve essere riconosciuto il diritto alla retribuzione,
proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, secondo quanto
sancito dall'art. 36 della Costituzione.
Ancora, secondo il
rimettente, quanto alla possibilità, per il curatore, di non accettare l'incarico,
il riconoscimento di un carattere discriminante alla facoltà di non accettare
l'incarico relativo ad una procedura fallimentare con scarse o nulle
prospettive di acquisizione di attivo, condurrebbe ad avallare prassi
scorrette in base alle quali l'accesso alla funzione verrebbe di fatto
consentito soltanto a coloro i quali possono fare affidamento su altri
introiti, ovvero potrebbe condurre al paradosso della mancanza di
professionisti disposti ad assumere gli incarichi, ovvero ancora potrebbe
determinare rinunce agli incarichi assunti – una volta verificata l'assenza
di attivo – con ciò causando innegabili ritardi e disfunzioni nella gestione
delle procedure.
Infine, secondo il
rimettente, quanto all'art. 3 della Costituzione, non potendo il curatore
essere considerato tout court un ausiliario del giudice, per le motivazioni
più volte richiamate, e non potendo di conseguenza trovare applicazione la
disposizione di cui all'art. 146, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002, il medesimo, al quale non può
non riconoscersi una peculiare ed anche più rilevante funzione nell'ambito
della procedura fallimentare, rimarrebbe l'unico soggetto che, in caso di
fallimento privo di attivo, non viene retribuito per l'attività svolta,
determinandosi così una disparità di trattamento. Infatti, nel caso in cui il
fallimento giunga alla chiusura senza che si sia potuto acquisire l'attivo
sufficiente per fare fronte al pagamento integrale dei debiti assunti dalla
curatela per la gestione della procedura, mentre tutti gli altri soggetti che
prestano la propria opera a favore della massa – come ad esempio stimatori,
consulenti contabili e fiscali, notai, avvocati – vengono retribuiti con
compensi posti a carico dell'Erario, il curatore resta del tutto insoddisfatto
nelle proprie legittime aspettative economiche.
2. – Nel giudizio ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga
dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Secondo la difesa
erariale la questione appare innanzitutto inammissibile, perché il tema posto
all'attenzione della Corte costituzionale comporta la scelta tra una
molteplicità di soluzioni possibili, tutte ascrivibili alla discrezionalità
del legislatore, quali, ad esempio, il pagamento a carico dell'Erario o il
diverso regolamento delle spese, o l'onere a carico dei creditori
intervenuti, nel cui interesse si svolge, per la maggior parte, l'attività
del curatore.
L'Avvocatura ritiene che
comunque la questione sia anche infondata. Infatti, come la Corte
costituzionale ha già osservato, con l'ordinanza n. 488 del 1993,
nell'ordinamento sono ben note fattispecie di incarichi del tutto gratuiti, e
ciò consente di escludere la violazione di norme costituzionali, tanto più in
relazione ad un incarico (liberamente accettato), come nella specie, di per
sé non gratuito, comportante solo un'alea di mancato realizzo nel compenso, e
riguardo al quale la sola prospettiva di qualificazione e di affinamento
professionale costituisce circostanza tale da impedire che il conferimento
dell'incarico di curatore in procedure presumibilmente incapienti debba
sistematicamente scontrarsi con il rifiuto del professionista designato.
L'Avvocatura cita ancora
una sentenza della Corte costituzionale (n. 302 del 1985), con la quale si è
affermato che l'omessa previsione che il compenso spettante al curatore sia a
carico dell'Erario, in caso di mancanza o insufficienza dell'attivo, non
viola il principio di proporzionalità della retribuzione del lavoro prestato
non essendo il curatore fallimentare un lavoratore subordinato.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di
Palermo, sezione fallimentare, dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia –
Testo A), in tema di patrocinio a spese dello Stato della procedura
fallimentare, nella parte in cui non include tra le spese anticipate
dall'Erario – qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro
sufficiente – le spese e gli onorari liquidati al curatore, per violazione
dell'art. 3 della Costituzione, perché il curatore fallimentare rimarrebbe
l'unico soggetto, in caso di fallimento privo di attivo, a non essere
retribuito per l'attività svolta, determinandosi così una disparità di
trattamento con tutti gli altri soggetti che prestano la propria opera a
favore della massa – stimatori, consulenti contabili e fiscali, notai,
avvocati, ecc. – e che vengono retribuiti con compensi posti a carico
dell'Erario; nonché per violazione dell'art. 36 della Costituzione in
relazione all'art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa), che stabilisce il principio della
remuneratività dell'incarico del curatore fallimentare, perché quest'ultimo –
svolgendo un'attività avente carattere professionale e rientrando quindi
nell'ambito dei soggetti che svolgono una professione intellettuale di cui
agli artt. 2229 cod. civ. e seguenti – rientrerebbe nel concetto di
«lavoratore» di cui all'art. 36 Cost., cui deve essere riconosciuto il
diritto alla retribuzione, proporzionata alla quantità ed alla qualità del
lavoro svolto.
2. – La questione è
fondata.
L'art. 146 del d.P.R. n.
115 del 2002 stabilisce che, nella procedura fallimentare, che si apre con la
sentenza dichiarativa di fallimento e cessa con la chiusura, se tra i beni
compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge,
alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'Erario
(comma 1), precisando che sono anticipati dall'Erario, fra l'altro, «le spese
ed onorari ad ausiliari del magistrato» (comma 3, lettera c), senza contenere alcuna
indicazione circa l'anticipazione delle spese e degli onorari al curatore, il
quale, sulla base della vigente normativa, ove non sia possibile una
interpretazione estensiva, costituzionalmente orientata, della locuzione
«ausiliari del magistrato», non ha diritto a tale anticipazione per
l'attività svolta.
Il curatore è organo
della procedura fallimentare, con il potere di reclamo contro i provvedimenti
del giudice delegato (art. 26 legge fall.), e ad esso va riconosciuta la
qualifica di ausiliare della giustizia e non anche quella di ausiliare del
giudice. Infatti, malgrado il curatore sia nominato dal giudice e con lui
collabori, egli è un organo normale e necessario del procedimento
fallimentare, mancando al suo incarico quella temporaneità ed occasionalità
che sono proprie dell'incarico conferito all'ausiliare del giudice.
Da ciò deriva che, sulla
base della normativa vigente, non è possibile alcuna estensione al curatore,
al fine della anticipazione delle spese e degli onorari, in caso di
fallimento chiuso per mancanza di attivo, delle disposizioni esistenti per
gli ausiliari del giudice.
Per il passato,
interpretando l'art. 91 – ora abrogato dall'art. 299 del d.P.R. n. 115 del
2002 – del r.d. n. 267 del 1942, secondo cui «se fra i beni compresi nel
fallimento non vi è denaro occorrente alle spese giudiziali per gli atti
richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla
chiusura della procedura, l'Erario anticipa tali spese», questa Corte ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della
predetta norma nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore,
in caso di mancanza o insufficienza di attivo, sia posto a carico
dell'Erario, argomentando dalla esistenza, nell'ordinamento, di uffici
gratuiti, dalla non qualificabilità del curatore come lavoratore ai sensi
dell'art. 36 della Costituzione, e dalla non obbligatorietà dell'accettazione
dell'incarico (sentenza n. 302 del 1985).
A questa sentenza hanno
fatto seguito due ordinanze di manifesta infondatezza della stessa questione
argomentate anche sulla insussistenza di disparità di trattamento fra il
curatore e gli avvocati e procuratori nominati d'ufficio a chi è stato
ammesso al gratuito patrocinio per la facoltatività dell'incarico in un caso
e per l'obbligatorietà dello stesso nell'altro (ordinanze n. 488 del 1993 e
n. 368 del 1994).
Detti precedenti possono
essere superati.
Va, innanzitutto, rilevato
che la giurisprudenza da ultimo citata aderiva, sia pure implicitamente, a
quella dottrina – peraltro non univoca – per la quale nella voce «spese» non
potessero farsi rientrare gli onorari e i compensi di qualsiasi natura, ivi
compresi quelli dovuti al curatore.
Siffatto indirizzo – a
seguito della esplicita ricomprensione nella norma impugnata, fra le spese
anticipate dallo Stato, delle «spese ed onorari ad ausiliari del giudice» –
deve essere sottoposto a revisione accertando se gli ulteriori argomenti, che
la precedente giurisprudenza invocava per respingere le censure di
illegittimità costituzionale dell'abrogato art. 91 del r.d. n. 267 del 1942,
siano tali da giustificare, allo stato attuale, la diversità di trattamento.
In presenza di un sistema
che prevede – per il carattere pubblicistico del procedimento concorsuale –
l'anticipazione da parte dell'Erario delle spese ed onorari ad ausiliari del
magistrato e di una norma (art. 39 legge fall.) che enuncia il diritto del
curatore al compenso per l'attività svolta, è manifestamente irragionevole
che l'esclusione dell'anticipazione da parte dell'Erario delle spese e degli
onorari riguardi, ormai, il solo curatore.
La volontarietà e non
obbligatorietà dell'incarico e la non assimilabilità della posizione del
curatore a quella del lavoratore non escludono il diritto del curatore al
compenso, né giustificano la non ricomprensione delle spese e degli onorari
al curatore fra quelle che, come le spese e gli onorari agli ausiliari del
giudice, sono anticipate dallo Stato, in caso di chiusura del fallimento per
mancanza di attivo.
L'invocazione della
prassi (sentenza n. 302 del 1985) secondo cui «i giudici delegati si inducono
ad indennizzare i professionisti, cui è affidata la curatela di fallimento
che si appalesa privo di attivo suscettibile di ripartizione, con la nomina a
curatori di fallimenti, nei quali la ripartizione di attivo sembra probabile»
non è certamente probante, dal momento che tale «prassi» lascia, pur sempre,
senza compenso il curatore per quanto riguarda l'attività svolta per il
fallimento senza attivo; e lo stesso deve dirsi del principio secondo cui i
fallimenti c.d. negativi sono un mezzo per la crescita professionale del
curatore (ordinanza n. 488 del 1993), dal momento che l'affinamento
professionale non giustifica la negazione del relativo compenso.
Va, pertanto, dichiarata,
per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non
prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al
curatore.
L'incostituzionalità
della norma, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, comporta l'assorbimento
dell'ulteriore profilo di incostituzionalità.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), nella parte in cui
non prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al
curatore.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
F.to:
Franco
BILE, Presidente
Alfio
FINOCCHIARO, Redattore
Maria
Rosaria FRUSCELLA,
Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 28 aprile 2006.
Il
Cancelliere
F.to:
FRUSCELLA
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