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Cassazione Sez. Un. Civili , 30 settembre 2009, n. 20929 - Pres. Carbone - Est. Travaglino.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - In genere - Intermediazione finanziaria - Procedimento innanzi alla Consob previsto dall'art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Vizi del procedimento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 - Norma processuale - Giudizi di opposizione pendenti - Applicabilità. Borsa - In genere - Intermediazione finanziaria - Procedimento innanzi alla Consob previsto dall'art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Vizi del procedimento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 - Norma processuale - Giudizi di opposizione pendenti - Applicabilità. Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Legittimazione - Intermediazione finanziaria - Ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della società o dell'ente - Giudizio di opposizione - Autore della violazione - Legittimazione "ad opponendum" - Configurabilità - Conseguenze - Opposizione autonoma - Riunione dei procedimenti - Ammissibilità - Intervento adesivo autonomo nel giudizio instaurato dalla società o dall'ente - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità. Borsa - In genere - Disciplina dell'intermediazione finanziaria - Sanzioni amministrative - Ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della società o dell'ente - Giudizio di opposizione - Autore della violazione - Legittimazione "ad opponendum" - Configurabilità - Conseguenze - Opposizione autonoma - Riunione dei procedimenti - Ammissibilità - Intervento adesivo autonomo nel giudizio instaurato dalla società o dall'ente - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 21-octies, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli eventuali vizi del procedimento amministrativo previsto dall'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che si svolge innanzi alla Commissione nazionale per la società e la borsa, non sono rilevanti, in ragione tanto della natura vincolata del provvedimento sanzionatorio, quanto della immodificabilità del suo contenuto. Tale disposizione, introdotta dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha carattere processuale, ed è pertanto applicabile con effetto retroattivo anche ai giudizi di opposizione in corso, ancorché promossi in epoca successiva alla sua emanazione. (massima ufficiale)
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'obbligatorietà dell'azione di regresso prevista dall'art. 195, comma nono, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nei confronti del responsabile, comporta, anche in ragione dell'efficacia che nel relativo giudizio è destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della società o dell'ente cui appartiene, che, anche qualora l'ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione dev'essere riconosciuta un'autonoma legittimazione "ad opponendum", che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società o dall'ente, configurandosi in quest'ultimo caso un litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l'applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti. (massima ufficiale)
Il testo integrale
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