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Sezione I - Giurisprudenza

documento 292/2006

 

 

 

 

 

 

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 16 marzo-2 maggio 2006, n. 15199 – Pres. G. De Roberto, Rel. G. Fidelbo.

 

Market abuse – Manipolazione del mercato – Rilevanza penale della manipolazione – Fattispecie amministrativa – Distinzione – Criteri.

 

Le fattispecie previste dagli artt. 184 e 187-ter d.lgs. n. 58 del 1998, entrambe riferite a casi di manipolazione del mercato, presentano alcuni elementi differenziali che agevolano la risoluzione dei problemi applicativi. In particolare, tra tali elementi di differenziazione, oltre ad una più dettagliata descrizione delle condotte punibili, vi è il riferimento al dato quantitativo dell’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari causato dalle operazioni poste in essere dal mercato, dato, questo, presente solo nella disposizione penale. L’art. 185 d.lgs. cit., infatti, punisce chiunque ponga in essere operazioni simulate o altri artifizi che siano concretamente idonei a provocare “una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari”, mentre nella previsione di cui all’art. 187-ter d.lgs. cit. manca ogni riferimento a tale dato quantitativo e alla stessa “idoneità” della condotta.

L’art. 187-ter d.lgs. cit. non infatti riferibile a condotte qualificabili latu sensu come “truffaldine” o “artificiose”, in quanto realizza una tutela anticipata, attraverso la minaccia di sanzioni amministrative che colpiscono singole condotte astrattamente in grado di produrre un “disturbo” dei mercati finanziari. Una linea distintiva ai fini dell’applicazione delle due disposizioni può individuarsi proprio nella presenza di condotte dirette a realizzare operazioni simulate o altri artifizi, nonché in quei casi in cui tali azioni siano idonee a concretizzare una sensibile modifica del prezzo degli strumenti finanziari. Soltanto quando non vi siano condotte così tipizzate e manchi siffatta idoneità alterativa potrà trovare applicazione l’illecito amministrativo di cui all’art. 187-ter d.lgs. n. 58/1998, che si concretizza appunto come fattispecie di pericolo astratto.

 

 

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