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Cassazione Sez. Un. Civili , 28 ottobre 2009, n. 22755 - Pres. Carbone - Est. Nappi.
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Amministrazione - Atti compiuti senza il necessario consenso - Annullabilità - Disciplina di annullamento dei contratti - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Annullamento dell'atto - Opponibilità ai terzi acquirenti di buona fede - Esclusione - Condizioni.
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - Esclusioni - Beni personali - Coniuge in regime di comunione legale - Acquisto di beni personali dopo il matrimonio - Intervento adesivo del coniuge non acquirente - Natura - Beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali - Confessione stragiudiziale - Beni destinati ad uso personale o all'esercizio della professione - Dichiarazione d'intenti - Configurabilità - Conseguenze - Azione di accertamento negativo della natura personale del bene - Onere della prova - Oggetto.
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - Esclusioni - Beni personali - Coniuge in regime di comunione legale - Acquisto di beni personali dopo il matrimonio - Esclusione dalla comunione legale - Condizioni - Intervento adesivo del coniuge non acquirente - Sufficienza - Esclusione - Natura effettivamente personale del bene - Necessità - Conseguenze - Azione di accertamento negativo - Ammissibilità - Sussistenza.
L'azione prevista dall'art. 184 cod. civ. per l'annullamento degli atti compiuti dal coniuge in comunione legale senza il necessario consenso dell'altro coniuge, in quanto avente ad oggetto l'invalidazione dell'atto di acquisto del terzo per un vizio del titolo del suo dante causa, è soggetta, per tutto quanto non diversamente stabilito dalla norma speciale che la prevede, alla disciplina generale dettata dall'art. 1445 cod. civ. per l'azione di annullamento dei contratti: pertanto, salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento dell'inclusione del bene nella comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede. (massima ufficiale)
Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa nell'atto dall'altro coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179, secondo comma, cod. civ., in ordine alla natura personale del bene, si atteggia diversamente a seconda che tale natura dipenda dall'acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente o dalla destinazione del bene all'uso personale o all'esercizio della professione di quest'ultimo, assumendo nel primo caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione dell'intento del coniuge acquirente. Ne consegue che l'azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall'art. 2732 cod. civ., e nel secondo la verifica dell'effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell'intento manifestato. (massima ufficiale)
Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, cod. civ., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), cod. civ., con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente - Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione - Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - Dott. ODDO Massimo - Consigliere - Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere - Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere - Dott. SALME’ Giuseppe - Consigliere - Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PULEO Nicolo’, rappresentato e difeso dall’avv. SALENTI A. R., come da mandato in calce al ricorso; - ricorrente - contro Bonnici Rosa, domiciliata in Roma, via Col di Lana 28, presso l’avv. Frazzitta O., rappresentata e difesa dall’avv. Cacopardo G., come da mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro Buffa Pietro; - intimato - Avverso la sentenza n. 288/2005 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 15 marzo 2005; Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello; udito il difensore del ricorrente, avv. Salemi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; Udite le conclusioni del P.M., Dott. PIVETTI Marco, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 25 giugno 1996 Rosa Bonnici convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala l’ex marito Pietro Buffa e Nicolo’ Puleo, cui in data 12 luglio 1991 lo stesso Buffa P. aveva venduto un alloggio, che in precedenza era stato destinato a casa coniugale sin dal suo acquisto in data 7 luglio 1986, benche’ entrambi i coniugi ne avessero all’epoca simulato la destinazione all’attivita’ professionale del marito, per sottrarlo a scopo fiscale alla comunione legale. Chiese dunque che, dichiarata la simulazione dell’atto pubblico per notar La Francesca di acquisto dell’immobile a nome del solo Buffa P., fosse accertata la comune proprieta’ dell’alloggio in capo a entrambi i coniugi e ne fosse di conseguenza annullata la successiva vendita a Nicolo’ Puleo. Ripropose cosi’ la domanda gia’ proposta nel giudizio di separazione personale dei coniugi e trascritta il 10 luglio 1991, ma dichiarata inammissibile in quella sede. Il tribunale qualifico’ la domanda di Rosa Bonnici come azione di simulazione del contratto di compravendita stipulato dai coniugi Buffa per l’acquisto dell’immobile controverso. Ordino’ pertanto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Angelo Fici e Maria Luisa Allegra, danti causa di Pietro Buffa e Bonnici Rosa. E rigetto’ la domanda per mancanza di prova scritta. La decisione, impugnata da Rosa Bonnici, fu tuttavia riformata dalla Corte d’appello di Palermo, che, qualificata la domanda come azione di accertamento della comunione legale, riconobbe Bonnici Rosa comproprietaria dell’immobile e di conseguenza annullo’ il contratto di compravendita per notar Cavasino stipulato da Puleo Nicolo’ con il solo Pietro Buffa. Ritennero i giudici d’appello che l’indiscussa e comunque accertata destinazione dell’immobile a casa coniugale ne aveva determinato l’immediata inclusione nella comunione legale sin dall’acquisto, perche’ la dichiarazione resa da Rosa Bonnici nell’atto pubblico di compravendita del 7 luglio 1986, circa la destinazione dell’immobile all’attivita’ professionale del marito commercialista, non aveva avuto efficacia negoziale e non aveva comportato pertanto la sottrazione del bene alla comunione. Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione Nicolo’ Puleo, con un unico motivo d’impugnazione, cui resiste con controricorso Rosa Bonnici, che ha proposto altresi’ ricorso incidentale condizionato e ha poi depositato anche una memoria. Mentre non ha spiegato difese Pietro Buffa. La prima sezione civile di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, ne ha sollecitato la rimessione alle Sezioni unite. Ha rilevato infatti un contrasto di giurisprudenza circa la disponibilita’ del diritto alla comunione legale su beni che per legge vi sarebbero inclusi; e la particolare importanza della consequenziale questione degli effetti nei confronti dei terzi acquirenti nel caso di sopravvenuto accertamento della comunione legale sui beni alienati dal coniuge unico intestatario. Successivamente Puleo N. ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Disposta a norma dell’art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza, va innanzitutto rilevato che nella memoria depositata dalla controricorrente Rosa Bonnici viene eccepita l’improcedibilita’ del ricorso principale per omessa notifica ai chiamati in causa Angelo Fici e Allegra Maria Luisa. Si tratta tuttavia di eccezione palesemente infondata, perche’ non e’ piu’ in discussione in questo giudizio il contratto di compravendita cui parteciparono Angelo Fici e Maria Luisa Allegra, bensi’ solo il contratto di compravendita stipulato da Nicolo’ Puleo con Pietro Buffa. Ne’ rileva in questa sede se violi l’art. 112 c.p.c., la modificazione della qualificazione giuridica della domanda da parte della Corte d’appello, posto che si tratterebbe comunque di un error in procedendo non dedotto dal ricorrente e non rilevabile d’ufficio (Cass., sez. 3^, 17 gennaio 2007, n. 978, m. 596924). 2. Con l’unico complesso motivo del suo ricorso Nicolo’ Puleo deduce violazione degli art. 179, 184, 1445 c.c. vizi di motivazione della decisione impugnata. Lamenta innanzitutto che la corte d’appello non abbia tenuto conto della sua buona fede di terzo acquirente, cui non poteva addossarsi una responsabilita’ del solo Pietro Buffa. Eccepisce poi la prescrizione dell’azione di annullamento, perche’ proposta a oltre un anno sia dall’acquisto dell’immobile da parte dei coniugi Buffa P. sia dal successivo acquisto dello stesso immobile da parte sua. Lamenta infine che la dichiarazione resa da Rosa Bonnici all’atto dell’acquisto dell’immobile da parte del marito sia stata erroneamente qualificata come meramente ricognitiva, anziche’ negoziale, senza considerarne la destinazione a rifiutare gli effetti traslativi del contratto. E rilevato che su tale questione v’e’ contrasto di giurisprudenza, chiede che la questione sia risolta dalle Sezioni unite della Corte. 3. Risulta preliminare l’esame dell’eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente, perche’, ove tale eccezione risultasse ammissibile e fondata, la conseguente dichiarazione di estinzione del diritto azionato da Rosa Bonnici renderebbe irrilevante l’accertamento della sua effettiva esistenza (Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581, m. 600910). Sennonche’, posto che quella prevista dall’art. 184 c.c. e’ effettivamente una prescrizione e non una decadenza (Cass., sez. 2^, 19 febbraio 1996, n. 1279, m. 495904), l’eccezione e’ inammissibile, perche’ il ricorrente non ha neppure allegato di averla gia’ proposta sin dal giudizio di primo grado. Infatti l’art. 345 c.p.c., comma 2 ammette che siano dedotte in appello nuove eccezioni solo quando sarebbero rilevabili d’ufficio. Sicche’, essendo quella di prescrizione un’eccezione non rilevabile d’ufficio (art. 2938 c.c.), il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno allegare, non solo di averla dedotta gia’ in primo grado, ma anche di averla poi riproposta in appello a norma dell’art. 346 c.p.c. (Cass., sez. L, 7 settembre 2007, n. 18901, m. 598866, Cass., sez. L, 12 novembre 2007, n. 23489, m. 600249). In mancanza di tale allegazione, l’eccezione di prescrizione e’ preclusa anche in questa sede. 4. Risulta dunque rilevante la questione della natura e degli effetti della dichiarazione con la quale Rosa Bonnici, intervenuta nell’atto per notar La Francesca stipulato da Pietro Buffa il 7 luglio 1986, riconobbe che l’immobile controverso veniva acquistato allo scopo di destinarlo all’attivita’ professionale del marito commercialista. Ed e’ con riferimento a tale questione che s’e’ manifestato nella giurisprudenza di legittimita’ il contrasto denunciato dalla prima sezione civile di questa Corte. I riferimenti normativi di questa controversa questione sono tre: a) l’art. 177 c.c., comma 1, lett. a), che include nella comunione legale "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali"; b) l’art. 179 c.c., comma 1, che elenca i beni esclusi dalla comunione in quanto personali e tra gli altri vi annovera, alla lett. d), anche "i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione"; c) l’art. 179 c.c., comma 2, laddove prevede che l’acquisto di beni immobili o equiparati, benche’ effettuato dopo il matrimonio, e’ escluso dalla comunione, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto, se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge e ove si tratti di "beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge" (art. 179 c.p.c., comma 1, lett. c), di "beni che servono all’esercizio della professione del coniuge" acquirente (art. 179 c.c., comma 1, lett. d), di "beni acquisiti con il prezzo del trasferimento" di altri beni gia’ personali del coniuge acquirente (art. 179 c.c., comma 1, lett. f). 4.1 - Come risulta dalla citata ordinanza interlocutoria della prima sezione civile, e’ controverso sia in dottrina sia in giurisprudenza se abbia natura meramente ricognitiva ovvero negoziale l’atto con il quale uno dei coniugi, intervenendo nel contratto stipulato dall’altro coniuge, riconosca a norma dell’art. 179 c.c., comma 2 la natura personale del bene acquistato e consenta percio’ alla sua esclusione dalla comunione legale. Dalla natura meramente ricognitiva attribuita all’atto previsto dall’art. 179 c.c., comma 2 in particolare, un orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Corte fa discendere l’enunciazione di un principio di indisponibilita’ del diritto alla comunione legale (Cass., sez. 1^, 27 febbraio 2003, n. 2954, m, 5 6074 3, Cass., sez. 1^, 2 4 settembre 2004, n. 19250, m. 577347), benche’ ne riconosca poi la irretrattabilita’, quale "dichiarazione a contenuto sostanzialmente confessorio, idonea a determinare l’effetto di una presunzione "juris et de jure" di non contitolarita’ dell’acquisto, di natura non assoluta ma superabile mediante la prova che la dichiarazione sia derivata da errore di fatto o da dolo e violenza nei limiti consentiti dalla legge" (Cass., sez. 2^, 6 marzo 2008, n. 6120, m. 602411, Cass., sez. 1^, 19 febbraio 2000, n. 1917, m. 534144). Sennonche’ puo’ certo ammettersi che la dichiarazione prevista dall’art. 179 c.c., comma 2 abbia natura ricognitiva e portata confessoria quando risulti descrittiva di una situazione di fatto, ma non quando sia solo espressiva di una manifestazione di intenti. Infatti una dichiarazione di intenti puo’ essere piu’ o meno sincera o affidabile, ma non e’ una attestazione di fatti, predicabile di verita’ o di falsita’; e quindi, secondo quanto prevede l’art. 2730 c.c., non puo’ avere funzione di confessione (Cass., sez. un., 26 maggio 1965, n. 1038, m. 312020, Cass., sez. 2^, 6 febbraio 2009, n. 3033, m. 606575). Esemplificando, puo’ avere dunque natura ricognitiva la dichiarazione con la quale uno dei coniugi riconosca appunto che il corrispettivo dell’acquisto compiuto dall’altro coniuge viene pagato con il prezzo del trasferimento di altri beni gia’ personali (art. 179 c.c., comma 1, lett. f). Ma non puo’ attribuirsi natura ricognitiva alla dichiarazione con la quale uno dei coniugi esprima condivisione dell’intento dell’altro coniuge di destinare alla propria attivita’ personale il bene che viene acquistato. Certo, non puo’ negarsi una peculiare efficacia probatoria all’intervento del coniuge non acquirente che sia effettivamente ricognitivo dei presupposti di fatto dell’esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge. Ma il problema qui realmente in discussione non e’ tale possibile efficacia probatoria. 4.2 – Il problema che e’ effettivamente in discussione e’ se l’intervento ex art. 179 c.c., comma 2 del coniuge non acquirente sia elemento costitutivo della fattispecie cui si ricollegano gli effetti di esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge. Occorre dunque stabilire non solo se l’intervento adesivo del coniuge non acquirente sia condizione sufficiente dell’esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge; ma anche se sia condizione necessaria di un tale effetto. Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, infatti, l’intervento adesivo del coniuge non acquirente e’ di per se’ sufficiente all’esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge, indipendentemente dall’effettiva natura personale del bene (Cass., sez. 1^, 2 giugno 1989, n. 2688, m. 462974). Secondo altra parte della dottrina e della giurisprudenza, invece, l’intervento adesivo del coniuge non acquirente non e’ sufficiente a escludere dalla comunione il bene acquistato dall’altro coniuge, ma e’ condizione necessaria di tale esclusione; sicche’, quand’anche sia effettivamente personale, il bene rimane incluso nella comunione in mancanza dell’intervento adesivo del coniuge non acquirente (Cass., sez. 1^, 24 settembre 2004, n. 19250, m. 577347). 4.3 - Dalla stessa lettera dell’art. 179 c.c., comma 2 risulta peraltro che l’intervento adesivo del coniuge non acquirente non e’ di per se’ sufficiente a escludere dalla comunione il bene che non sia effettivamente personale. La norma prevede infatti che i beni acquistati risultano esclusi dalla comunione "ai sensi delle lett. e), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge". Sicche’ dall’atto deve risultare alcuna delle cause di esclusione della comunione tassativamente indicate nello stesso art. 179 c.c., comma 1; e l’effetto limitativo della comunione si produce solo vai sensi delle lett. e), d) ed f) del precedente comma", vale a dire solo se i beni sono effettivamente personali. L’intervento adesivo del coniuge non acquirente puo’ dunque rilevare solo come prova dei presupposti di tale effetto limitativo, quando, come s’e’ detto, assuma il significato di un’attestazione di fatti. Ma non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione. E quando la natura personale del bene che viene acquistato sia dichiarata solo in ragione di una sua futura destinazione, sara’ l’effettivita’ di tale destinazione a determinarne l’esclusione dalla comunione, non certo la pur condivisa dichiarazione di intenti dei coniugi sulla sua futura destinazione. Secondo il sistema definito dall’art. 177 c.c. e dall’art. 179 c.c., comma 1 infatti, l’inclusione nella comunione legale e’ un effetto automatico dell’acquisto di un bene non personale da parte di alcuno dei coniugi in costanza di matrimonio. Ed e’ solo la natura effettivamente personale del bene a poterne determinare l’esclusione dalla comunione. Se il legislatore avesse voluto riconoscere ai coniugi la facolta’ di escludere ad libitum determinati beni dalla comunione, lo avrebbe fatto prescindendo dal riferimento alla natura personale dei beni, che condiziona invece gli effetti previsti dall’art. 179 c.c., comma 2. Certo, potrebbe anche ritenersi che una tale facolta’ debba essere riconosciuta ai coniugi per ragioni sistematiche, indipendentemente da un’espressa previsione legislativa. Come potrebbe ritenersi che, dopo C. cost., n. 91/1973, non possa negarsi a e ciascun coniuge il diritto di donare anche indirettamente all’altro la proprieta’ esclusiva di beni non personali. Tuttavia tali facolta’ non potrebbero affatto desumersi dall’art. 179 c.c., comma 2 che condiziona comunque l’effetto limitativo della comunione alla natura realmente personale del bene; e attribuisce all’intervento adesivo del coniuge non acquirente la sola funzione di riconoscimento dei presupposti di quella limitazione, ove effettivamente gia’ esistenti. 4.4 - Deve nondimeno ritenersi che l’intervento adesivo del coniuge non acquirente sia condizione necessaria dell’esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge. L’art. 179 c.c., comma 2 prevede infatti che l’esclusione della comunione ai sensi dell’art. 179 c.c., comma, lett. e) d) e f) si abbia solo se la natura personale del bene sia dichiarata dall’acquirente con l’adesione dell’altro coniuge. Sicche’ nei caso indicati la natura personale del bene non e’ sufficiente a escludere di per se’ l’esclusione dalla comunione, se non risulti concordemente riconosciuta dai coniugi. E tuttavia l’intervento adesivo del coniuge non acquirente e’ richiesto solo in funzione di necessaria documentazione della natura personale del bene, unico presupposto sostanziale della sua esclusione dalla comunione. Sicche’ l’eventuale inesistenza di quel presupposto potra’ essere comunque oggetto di una successiva azione di accertamento, pur nei limiti dell’efficacia probatoria che l’intervento adesivo avra’ in concreto assunto. 4.5 - Come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, pertanto, il coniuge non acquirente puo’ successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall’altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi. Tuttavia, se l’intervento adesivo ex art. 179 c.c., comma 2 assunse il significato di riconoscimento dei gia’ esistenti presupposti di fatto dell’esclusione del bene dalla comunione, l’azione di accertamento presupporra’ la revoca di quella confessione stragiudiziale, nei limiti in cui e’ ammessa dall’art. 2732 c.c. Se invece, come nel caso in esame, l’intervento adesivo ex art. 179 c.c., comma 2 assunse il significato di mera manifestazione dei comuni intenti dei coniugi circa la destinazione del bene, occorrera’ accertare quale destinazione il bene ebbe effettivamente, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerita’ degli intenti cosi’ manifestati. E poiche’ nel caso in esame e’ indiscusso che l’immobile, benche’ acquistato come bene personale, fu in realta’ destinato a casa coniugale, il ricorso e’ sotto questo aspetto infondato. 5. Viene allora in considerazione l’ultima questione posta dal ricorrente principale, quella dell’opponibilita’ al terzo acquirente in buona fede del sopravvenuto accertamento della comunione legale sul bene vendutogli. Come lo stesso ricorrente riconosce, all’azione proposta a norma dell’art. 184 c.c. e’ applicabile la disposizione dell’art. 1445 c.c., che fa salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento anche in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede. Quella prevista dall’ari. 184 c.c. e’ infatti un’azione di annullamento (C. cost., n. 311/1988); e per tutto quanto non diversamente stabilito dalla norma speciale che la prevede, deve ritenersi applicabile la disciplina generale dell’azione di annullamento dei contratti. L’art. 184 c.c., come l’art. 1445 c.c., si riferisce infatti a un caso di invalidazione dell’atto di acquisto del terzo per vizio del titolo del suo dante causa. E non rileva il fatto che il vizio del titolo del dante causa dipende nel caso dell’art. 184 c.c. da un’azione di accertamento, nel caso dell’art. 1445 c.c. da altra azione di annullamento. Sicche’ deve ritenersi che, salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento della comunione legale non e’ opponibile ai terzo acquirente di buona fede. Nel caso in esame e’ indiscusso che il ricorrente trascrisse il suo atto di acquisto il 12 luglio 1991, prima della domanda di annullamento del contratto proposta il 25 giugno 1996 da Bonnici Rosa. E’ vero che l’attrice aveva gia’ trascritto in data 10 luglio 1991 la sua domanda di accertamento della comunione. Ma come risulta anche dalla sentenza impugnata, quella domanda fu dichiarata inammissibile il 26 novembre 1994. Sicche’ la trascrizione non puo’ giovare a Bonnici Rosa, che ripropose la sua domanda solo il 25 giugno 1996 (Cass., sez. 2^, 9 gennaio 1993, n. 148, m. 480203). Ne consegue che il sopravvenuto accertamento dell’appartenenza anche a Bonnici Rosa del bene acquistato da Nicolo’ Puleo puo’ essere opposte al compratore solo se si dimostri che egli non era in buona fede. Ma di tale questione la corte d’appello non s’e’ occupata affatto. Va pertanto accolto sotto questo profilo il ricorso di Nicolo’ Puleo. E la sentenza impugnata deve cassata con rinvio, perche’ il giudice del merito proceda all’accertamento di tale fatto rilevante e controverso. Del resto, con il ricorso incidentale condizionato, Bonnici Rosa censura la sentenza impugnata per avere appunto omesso l’accertamento della mancanza di buona fede dell’acquirente. Sicche’ la sentenza impugnata va cassata anche in accoglimento del ricorso incidentale. P.Q.M. LA CORTE Pronunciando a sezioni unite, riuniti i ricorsi, accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009
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