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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri informativi
dell’intermediario, natura e contenuto, rating
Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, casi
Doveri informativi dell’intermediario,adeguatezza
dell’operazione
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Tribunale di Rimini,
11 maggio 2005 – Pres. Cosula, Est. Federico.
Doveri informativi dell’intermediario finanziario – Know
your merchandise rule – Possesso da parte dell’intermediario dell’offering
circular – Necessità.
Intermediazione finanziaria – Valutazione del profilo di
rischio – Comportamento dell’investitore successivo – Attivazione di servizio
di trading on line – Irrilevanza.
Doveri informativi dell’intermediario – Adeguatezza
dell’operazione – Avvertenza apposta sull’ordine di acquisto – Clausola di
stile – Mancata conoscenza dell’offering circular da parte dell’intermediario
– Rilevanza.
Obblighi informativi dell’intermediario – Tutela
dell’interesse pubblico – Violazione – Dovere di correttezza e buona fede –
Dovere di protezione e di
informazione – Inadempimento.
Intermediazione finanziaria – Rapporto tra investitore e
intermediario – Contatto sociale – Attività protetta – Fonte dell’obbligazione.
Non si può ritenere che la banca abbia adempiuto
all'obbligo di assumere adeguate informazioni in ordine alla tipologia ed
alle caratteristiche essenziali del titolo (nella specie obbligazioni Cirio),
qualora, all’epoca dell’acquisto, la stessa non fosse in possesso della
offering circular. Tale documento conteneva, infatti, le informazioni essenziali
dei prestiti obbligazionari in oggetto, quali quelle relative al patrimonio
dell'emittente, all'EBTDA, nonché al regime giuridico dell'emissione. La
mancata acquisizione dell'offering circular ha, quindi, determinato una
carenza di informazioni su punti determinanti nella scelta dell'investimento,
carenza tanto più grave in quanto il titolo era privo di rating e di
prospetto informativo.
La mancata acquisizione di detti strumenti informativi
configura la violazione del dovere di informarsi (ex art. 26 reg. Consob) e
conseguentemente di informare adeguatamente il cliente (ex arr. 28 Reg.
Consob) nonchè di efficiente svolgimento dei servizi finanziari (art. 21
TUF).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Deve ritenersi irrilevante, ai fini della valutazione
della propensione al rischio, il comportamento dell’investitore successivo
alla negoziazione dei titoli oggetto di contestazione. (Nella specie è stato
ritenuto irrilevante il fatto che gli investitori, la cui bassa propensione
al rischio è stata accertata con riferimento alla composizione del
portafoglio nel periodo precedente l’acquisto di obbligazioni Cirio, abbiano
successivamente attivato un servizio di trading on line).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non integra il requisito della adeguata informazione
scritta la dicitura standard di “operazione non adeguata” apposta sull’ordine
di acquisto qualora non accompagnata da specifica ed adeguata avvertenza
sulla natura e caratteristiche del titolo, avvertenza che l’intermediario,
non essendo in possesso della offering circular non era peraltro nemmeno in
grado di fornire.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Le prescrizioni contenute nell'art. 21 TUF e 28 e 29
Reg. Consob, seppure dirette
alla tutela di un interesse pubblico e generale, esprimono il contenuto del
dovere di prestazione dell'intermediario e la loro violazione non incide
sulla validità della stipulazione negoziale: la loro violazione non determina
pertanto un vizio genetico del negozio ma può determinare, in presenza di un
danno ingiusto che di detta violazione sia conseguenza immediata e diretta,
responsabilità a carico degli intermediari. Nei contratti a prestazioni
corrispettive i doveri di correttezza, buona fede e di diligenza di cui agli
artt. 1338 e 1175 c.c. si estendono ai c.d. obblighi di protezione ed informazione
che completano ed integrano l'obbligazione principale a carico delle parti
(Cass. 16 novembre 2000 n. 14865).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tra intermediario e cliente si instaura per «contatto
sociale» un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'intermediario assume
anche una specifica obbligazione di informazione e vigilanza nell'interesse
del cliente a salvaguardia dell'affidamento legittimamente ingenerato nel
risparmiatore dal carattere «protetto» dell'attività di intermediazione
mobiliare: la fonte di tale obbligazione è quindi il rapporto giuridico che
si instaura per contatto sociale antecedentemente alla conclusione del
contratto ed il contenuto di essa è dettagliatamente tipizzato dal complesso
delle norme più volte menzionate, e dev'essere valutato ai sensi dell'art.
1176 II comma sulla base delle regole della specifica attività professionale
esercitata. L'inosservanza di detta obbligazione costituisce pertanto
inadempimento imputabile all'intermediario e dà luogo a responsabilità
contrattuale (per la natura contrattuale della c.d. responsabilità da
contratto sociale cfr. Cass. SS.UU. 27 giugno 2002 n. 9346 cit.). Ai sensi
dell'art. 1218 c.c. pertanto il cliente dovrà unicamente provare il rapporto
giuridico e l'inosservanza dell'obbligo di informazione da parte
dell'intermediario gravando su quest'ultimo la prova liberatoria avente ad
oggetto il fatto estintivo dell'obbligazione o l'assenza di nesso causale tra
inadempimento e danno.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Motivi: Conviene preliminarmente inquadrare la
fattispecie negoziale in oggetto sulla base della classificazione prevista
dall'art. 1 V comma del TUF dei diversi «servizi di investimento», vale a
dire:
a. negoziazione per conto proprio; b. negoziazione per conto terzi;
c. collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo,
ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; di gestione su
base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e. ricezione
e trasmissione di ordini nonché mediazione.
Orbene, incontroverso che in data 17
aprile 2001 i signori A2 e A1 hanno acquistato il titolo obbligazionario
Cirio Holding 15/02/01-16/02/04 EUR 6,25% per un valore nominale di 15.000,00
€ come risulta dalla documentazione in atti, l'ordine sottoscritto dagli
attori aveva ad oggetto l'incarico di acquistare i titoli tramite SIM ad un
prezzo di 102,5 con periodo di validità dell'ordine limitato al solo 17
aprile 2001. Dall'espletata Ctu è peraltro risultato che la B ha eseguito
l'ordine nella medesima giornata in contropartita diretta vendendo ai clienti
titoli che la B aveva già in portafoglio, al prezzo e nella quantità fissata
nell'ordine e che comparivano nel c.d. «Paniere Filiali». A differenza di
quanto indicato nel modulo sottoscritto dagli attori, quindi, la B non ha
posto in essere un mero rapporto di ricezione e trasmissione titoli
(«operazione eseguita tramite SIM») ma ha agito in proprio cedendo al cliente
titoli provenienti dal proprio portafoglio: il rapporto può quindi
qualificarsi come negoziazione per conto proprio ex art. 1 V comma lett. a) sussistendo un rapporto diretto tra intermediario e cliente: La
B ha agito come «intermediario dealer», proponendosi come venditrice diretta
di strumenti finanziari.
Passando all'oggetto del contratto,
dall'istruttoria espletata è risultato che le obbligazioni Cirio Holding
Luxembourg S.A. con scadenza 16 febbraio 2004:
a.
furono emesse in Lussemburgo, con
quotazione alla borsa locale; b. l'emissione era assoggettata al diritto
inglese; c. era priva di rating ufficiale; d. titoli furono collocati
sull'Eurmercato secondo tecniche operative standard, attraverso offerte
destinate ad investitori istituzionali. e. Tali obbligazioni, in quanto
quotate su un mercato regolamentato dell'Unione Europea erano oggetto della
Direttiva Europea sui Servizi di Investimento del 1993 (93/22/CEE), recepita
in Italia con il Dlgv. 415/1996 successivamente modificato ed integrato dal
Dlgv. 58/98 (TUF), e quindi non erano soggette a particolari restrizioni, in
conformità con la disciplina comunitaria in materia di libera circolazione
dei capitali e dei relativi strumenti finanziari. I titoli in oggetto furono
collocati a favore di investitori professionali, e potevano essere venduti da
questi ad investitori privati che ne avessero fatto esplicita richiesta
attraverso un ordine d'acquisto, senza sollecitazione all'investimento da
parte della banca. Il principale documento informativo attraverso cui le
caratteristiche delle obbligazioni emesse sull'euromercato vengono rese note
agli investitori istituzionali è la c.d. offering circular, che serve anzitutto alle banche invitate al fine di valutare la
convenienza a sottoscrivere l'emissione e far parte del consorzio di
collocamento. È quindi distribuita anzitutto ai membri del consorzio di
collocamento e dopo l'emissione agli investitori istituzionali che ne fanno
richiesta. Tale documento ha una notevole importanza in quanto contiene
informazioni sull'emittente, ed in particolare sulla composizione della
compagine sociale, sull'indebitamento complessivo, sul patrimonio e EBTDA,
nonché sui soggetti che garantiscono l'emissione ed il regime giuridico
dell'emissione stessa. Nella fattispecie in esame è incontroverso che la B al
17 aprile 2001 non possedeva la offering circular e non aveva preso visione
del relativo contenuto.
Il fatto che la banca non abbia
acquisito l'offering circular comporta una carenza informativa sui seguenti
punti essenziali evidenziati nella Ctu:
a. clausole che limitano la capacità del Gruppo Cirio di fornire
garanzie ed aumentare l'indebitamento; b. warning sulla situazione
finanziaria del Gruppo. In un passo della suddetta offering circular si
afferma in particolare che: «Cirio e le sue consociate hanno un indebitamento
netto consolidato che è notevole in relazione al patrimonio di proprietà ed
al reddito prima di interessi, tasse, svalutazioni ed ammortamenti (c.d.
EBITDA)... Pertanto può non esserci sicurezza che in futuro il Gruppo
genererà sufficiente "cash flow" dalla gestione operativa per
pagare i propri debiti ed effettuare investimenti. Se il Gruppo non sarà in
grado di generare sufficiente "cash flow", può essere necessario
rifinanziare in tutto o in parte il debito, vendere gli assets oppure
ottenere finanziamenti aggiuntivi. Ma non c'è assicurazione che questo possa
avvenire». Sempre nell'offering circular era espressamente stabilito
l'impegno dei lead managers a non offrire le obbligazioni in sollecitazione
al pubblico risparmio ed a collocarle esclusivamente presso investitori
professionali.
Le banche potevano peraltro vendere le
c.d. euro-obbligazioni ad investitori privati purché questi ne avessero fatto
richiesta nell'ambito di un'attività di negoziazione in proprio e senza
quindi una sollecitazione all'investimento da parte della banca. L'assenza
del prospetto informativo impediva infatti alle banche, sia a quelle che
tacenti parte del consorzio di collocamento che a quelle che avevano
acquistato i titoli dalle banche collocatrici, di sollecitare il pubblico ad
acquistare i titoli suddetti. Nella fattispecie in esame non vi fu peraltro
sollecitazione all'investimento da parte di B. Tale attività è definita
dall'art. 1 lett. t) del TUF come «ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma
rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di
prodotti finanziari» ed ai sensi dell'art. 94 del TUF coloro che intendono
effettuare una sollecitazione all'investimento ne danno preventiva
comunicazione alla Consob, allegando il prospetto destinato alla
pubblicazione. Il prospetto, in particolare, deve contenere le informazioni
necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria nonché sull'evoluzione
dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi
diritti, considerando che i principali destinatari del «prospetto» sono i
comuni investitori. I titoli, già nel portafoglio della B, vennero infatti
ceduti agli attori nell'ambito di un rapporto diretto tra le parti,
riconducibile, come si è visto, alla negoziazione su ordine scritto degli
attori ai sensi dell'art. 1 lett. a) TUF e senza alcuna attività
di sollecitazione al pubblico risparmio.
Ciò posto alla fattispecie in esame
appaiono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 21 e ss. TUF che
disciplinano «i contratti relativi alle prestazioni di servizi di investimento»
dettando regole particolari che integrano e talvolta derogano alla disciplina
codicistica, imponendo particolari doveri di diligenza da parte degli
intermediari professionali a tutela dei risparmiatori. L'art. 21 TUF in
particolare stabilisce che: «Nella prestazione dei servizi di investimento e
accessori, i soggetti abilitati devono: a. comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei
mercati; b. acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in
modo che essi siano sempre adeguatamente informati.
Al fine di dare concretezza ai
principi suddetti il Regolamento di Attuazione concernente la disciplina
degli intermediari (adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1 luglio
1998 e successive modifiche) ha precisato, quanto ai doveri di informazione
(art. 28 Reg. Consob) che
gli intermediari autorizzati
- a)
devono chiedere all'investitore
notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti
finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento,
nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le
notizie richieste deve risultare dal contratto ovvero da apposita
dichiarazione sottoscritta dall'investitore.
- b)
gli intermediari autorizzati inoltre
non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di
gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla
natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del
servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte
di investimento. L'art. 29 Reg. Consob
strettamente correlato ai doveri previsti dall'art. 28 stabilisce che gli intermediari autorizzati
si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non
adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione ed a tal fine tengono
conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi
prestati. Gli intermediari autorizzati, inoltre, quando ricevono da un
investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, lo informano
di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla
sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso
all'operazione gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione
stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ... in cui sia
fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. L'art. 23 Vl comma del TUF inoltre prevede
un'inversione dell'onere della prova in favore del cliente statuendo che «nei
giudizi di risarcimento danni cagionati dal cliente nello svolgimento dei
servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati
l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta».
Questo è dunque il quadro normativo di
riferimento della fattispecie negoziale in esame. Nel presente giudizio
risarcitorio la convenuta ha quindi l'onere di provare:
a. di aver adeguatamente informato i
clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o
del servizio; b. l'adeguatezza dell'operazione rispetto ad esperienza,
obiettivi di investimento, situazione finanziaria e propensione al rischio
del cliente.
Dovere primario della banca ai sensi
dell'art. 28 Reg. Consob è
dunque quello di informare adeguatamente il cliente sulla natura, sui rischi
e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui
conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento.
Tale dovere, correlato al generale dovere posto dall'art. 21 lett. d) di «disporre di risorse e procedure ...
idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi», postula
evidentemente a carico della banca un obbligo di conoscenza sui prodotti
offerti alla clientela al fine di esercitare correttamente il dovere di
informare il cliente. L'art. 26 Reg. Consob precisa
al riguardo che «Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli
investitori e dell'integrità del mercato mobiliare... acquisiscono una
conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti
diversi dai servizi di investimenti propri o di terzi, da essi offerti,
adeguata al tipo di prestazione da fornire. La conoscenza richiesta è
evidentemente diversa e ben più approfondita di quella propria
dell'investitore privato, richiedendosi al riguardo una specifica
professionalità e competenza e soprattutto una completezza di informazioni
che consentano al cliente di effettuare la scelta sul prodotto finanziario
offerto nel modo più consapevole. Tale dovere di operare in modo che il
cliente sia sempre adeguatamente informato caratterizza la prestazione
dell'intermediario e giustifica il particolare regime di circolazione degli
strumenti finanziari ed in particolare delle obbligazioni in oggetto che, come
si è visto (poiché l'offerta non era stata registrata presso la Consob), non
potevano essere offerte in sollecitazione del pubblico risparmio né vendute
direttamente a soggetti privati. Nella fattispecie in esame non può ritenersi
che la banca abbia adempiuto all'obbligo di informarsi adeguatamente in
ordine alla tipologia ed alle caratteristiche essenziali del titolo, violando
così il need of protection dei clienti, investitori non professionali. Risulta infatti che
la B all'epoca della stipula del contratto non possedeva l'offering circular,
unico documento contenente le informazioni essenziali dei prestiti
obbligazionari in oggetto relative al suo patrimonio dell'emittente
all'EBTDA, nonché al regime giuridico dell'emissione. Nel caso concreto la mancata
acquisizione dell'offering circular sui Bond Cirio ha determinato una carenza
di informazioni su punti determinanti nella scelta dell'investimento, carenza
tanto più grave in quanto il titolo era privo di rating e di prospetto
informativo. Nell'offering circular erano infatti contenuti numerosi
avvertimenti ed era in particolare espressamente rappresentata, come si è
visto, l'aleatorietà dell'investimento.
Non può esserci sicurezza che in
futuro il Gruppo genererà dalla gestione operativa flussi di cassa
sufficienti a pagare i propri debiti ed effettuare investimenti.
La mancata acquisizione di detti
strumenti informativi configura ad avviso del Collegio violazione del dovere
di informarsi (ex art. 26 Reg.
Consob) e conseguentemente di informare adeguatamente il cliente (ex arr. 28
Reg. Consob) e di efficiente svolgimento dei servizi finanziari art. 21 TUF.
Tale negligenza appare ulteriormente rilevante alla luce delle dichiarazioni
del teste FE il quale ha ammesso di aver fornito una consulenza incidentale
agli attori orientandoli sull'acquisto del titolo Cirio, da lui definito
«vantaggioso e sufficientemente sicuro» sulla base delle peraltro incomplete
informazioni a sua disposizione.
Sotto altro profilo va affermata la
responsabilità della banca con riferimento alla valutazione di adeguatezza
dell'operazione rispetto ad esperienza, obiettivi d'investimento, situazione
finanziaria e propensione al rischio dei clienti. È incontroverso che gli
attori hanno esercitato la facoltà di non fornire le informazioni richieste
ai sensi dell'art. 28 Reg. Consob: l'acquisizione della dichiarazione ex art.
28 peraltro non esaurisce l'obbligo di diligenza imposto agli intermediari,
atteso che come precisato dalla Consob (comunicazione n. 30396 del 21 aprile
2000) «gli intermediari non sono esonerati dall'obbligo di valutare
l'adeguatezza dell'operazione disposta dal cliente anche nel caso in cui
l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria
situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio:
in tal caso la valutazione andrà effettuata, in ossequio ai principi generali
di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di
cui l'intermediario sia in possesso (es. età, professione, presumibile
propensione al rischio del cliente alla luce della pregressa ed abituale
operatività; situazione del mercato) ». Ai sensi dell'art. 28 infatti ai fini
della valutazione di adeguatezza gli intermediari tengono conto di ogni
informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
Orbene nella fattispecie in esame
l'intermediario alla data di conclusione del contratto aveva gli elementi per
giudicare non adeguata l'operazione in relazione alla situazione patrimoniale
ed alla propensione al rischio degli attori. Ed invero la ricostruzione dei
rapporti di investimento tra la banca e gli attori evidenzia alla data del 17
aprile 2001 una ridotta esperienza ed una propensione al rischio medio -
bassa. Senz'altro improntato alla prudenza appare la gestione del proprio deposito
titoli da parte della A2: come evidenziato nella Ctu la cliente aveva
acquistato solo titoli obbligazionari caratterizzati da un elevato grado di
sicurezza ed effettuato solo poche operazioni.
Anche a seguito dell'estinzione del
deposito titoli intestato alla sola A2 e contestuale accensione di un nuovo
deposito intestato ad entrambi i coniugi la propensione al rischio degli
attori non muta in modo rilevante: l'investimento di maggiore entità riguarda
CCT, vale a dire titoli obbligazionari «sicuri», mentre fino al 17 aprile
vengono effettuati solo 2 investimenti azionari (Seat PG ed ENI) di
dimensioni ridotte rispetto all'ammontare complessivo degli investimenti in
titoli degli attori (16%). Deve pertanto concordarsi con la valutazione
espressa dal Ctu secondo cui alla data di acquisto delle obbligazioni Cirio
la propensione al rischio degli attori sulla base dei pregressi rapporti
intercorsi con la banca doveva ritenersi bassa ed anche l'acquisto di titoli
azionari non appare tale da alterare la politica complessiva di gestione del
portafoglio.
La complessiva situazione finanziaria
degli attori, considerata anche l'età e la professione, doveva giudicarsi
coerente con investimenti di non rilevante ammontare e non a rischio di
perdita del valore capitale. Deve inoltre evidenziarsi come nel caso in esame
l'intermediario non si sia limitato alla mera esecuzione di ordini
dell'investitore: come riferito dal teste FE vi fu infatti un'attività di
consulenza, seppure meramente illustrativa ed incidentale svolta dall'intermediario,
che ebbe un ruolo attivo nel processo di formazione della volontà dei clienti
e nell'orientare la loro scelta sulle obbligazioni Cirio. Appare viceversa
irrilevante e non può pertanto essere preso in esame, il comportamento degli
attori successivo alla data del 17 aprile 2001 ed in particolare l'apertura
di un servizio di trading on line da parte del A1 in data 19 aprile 2001.
Ciò premesso, si rileva che ai sensi
dell'art. 29 Reg. Consob l'investitore può comunque dar corso ad un'operazione
non adeguata, ma in questo caso gli intermediari possono eseguire
l'operazione solo sulla base di un'espressa autorizzazione impartita per
iscritto. L'ordine di acquisto titoli del 17 aprile 2001 sottoscritto dal A1
prevede invero, in calce, una dichiarazione integrativa dell'ordine di
compravendita di strumenti finanziari, in cui, tra le diverse opzioni è anche
prevista quella che il cliente ha preso atto che l'ordine «si riferisce ad
un'operazione non adeguata». Questa è peraltro solo una delle diverse opzioni
previste ma nessuna di esse risulta esercitata dal cliente barrando la
relativa casella. Senza la scelta di una delle opzioni tale dichiarazione non
ha quindi alcuna efficacia e non è pertanto idonea ad integrare la condizione
prevista dall'art. 29 Reg. Consob citato. Il teste FE ha al riguardo
riferito: «Non mi pare di avere fatto firmare agli attori dichiarazioni di
assunzione del rischio, in quanto mi limitai a fargli sottoscrivere le
modulistica generale».
Anche alla luce di tali dichiarazioni deve
ritenersi che l'ordine sottoscritto dal A1 contenente la dichiarazione
integrativa rientrasse nella modulistica standard solitamente fatta firmare
ai clienti senza peraltro che a ciò corrispondesse l'effettiva presa d'atto
da parte del cliente che l'operazione non era adeguata rispetto al proprio
patrimonio, situazione finanziaria ed obiettivi di investimento. Lo stesso
intermediario, del resto, che aveva colpevolmente omesso di acquisire
l'offering circular ed ignorava quindi le caratteristiche essenziali
dell'emissione ed i warrant ivi contenuti, riteneva che il titolo in oggetto
fosse sufficientemente sicuro e quindi adeguato al profilo dell'attore: siamo
quindi certamente al di fuori della previsione di autorizzazione scritta
all'investimento da parte del cliente nonostante l'avvertimento di non
adeguatezza dell'investimento da parte dell'intermediario.
Così ritenuta la violazione da parte
della banca convenuta dei doveri di informazione e di diligenza
nell'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria previsti dalle
norme del TUF e del Regolamento Consob occorre stabilire la conseguenza di
dette violazioni. Gli attori hanno infatti chiesto in via principale la
declaratoria di nullità del contratto per violazione di norme imperative,
ovvero, in subordine, la pronuncia di annullabilità o la condanna della banca
convenuta, previo accertamento della responsabilità della stessa, al
risarcimento del danno. Ed invero secondo un primo orientamento
giurisprudenziale le su indicate violazioni determinerebbero la nullità della
complessa pattuizione per violazione di norme imperative, in quanto le
prescrizioni contenute nell'art. 21 TUF e 28 e 29 Reg. Consob dovrebbero
ritenersi norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c. Secondo tale opzione
sarebbe evidente il rilievo pubblicistico della disciplina su menzionata sia
perché l'inosservanza di detta disciplina è possibile fonte di responsabilità
amministrativa ai sensi dell'art. 190 TUF (al riguardo vedi Cass. 18 luglio
2003 n. 11247 e Cass. 3 novembre 2000 n. 14831 secondo cui la previsione di
una sanzione amministrativa è indice della rilevanza pubblicistica della
norma), sia in relazione alla rilevanza costituzionale della tutela del
risparmio cui detta disciplina è preposta (in tal senso Cass. 7 marzo 2001.
3272). Ad avviso del Collegio, peraltro, le norme su richiamate, seppure
dirette alla tutela di un interesse pubblico e generale, esprimono il
contenuto del dovere di prestazione dell'intermediario e la loro violazione
non incide sulla validità della stipulazione negoziale: la loro violazione
non determina pertanto un vizio genetico del negozio ma può determinare, in
presenza di un danno ingiusto che di detta violazione sia conseguenza
immediata e diretta, responsabilità a carico degli intermediari. Ed invero
nei contratti a prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, buona fede
e di diligenza di cui agli artt. 1338 e 1175 c.c. si estendono ai c.d.
obblighi di protezione ed informazione che completano ed integrano
l'obbligazione principale a carico delle parti (Cass. 16 novembre 2000 n.
14865).
Non sembra di ostacolo a tale
configurazione la circostanza che gli obblighi di diligenza facenti capo ai
sensi dell'art. 21 TUF alla banca siano anteriori alla stessa conclusione del
contratto avente ad oggetto l'acquisto dei titoli: gli obblighi suddetti
derivano infatti dal c.d. contatto sociale tra intermediario e risparmiatore
(per la responsabilità da c.d. contatto sociale vedi la recente Cass. SS.UU.
27 giugno 2002 n. 9346) e sono dettagliatamente specificati nel TUF e nel
Reg. Consob, ponendosi come obbligazioni di carattere primario la cui
inosservanza costituisce inadempimento imputabile all'intermediario. Tra
intermediario e cliente si instaura invero per «contatto sociale» un rapporto
giuridico nell'ambito del quale l'intermediario assume anche una specifica
obbligazione di informazione e vigilanza nell'interesse del cliente a
salvaguardia dell'affidamento legittimamente ingenerato nel risparmiatore dal
carattere «protetto» dell'attività di intermediazione mobiliare: la fonte di
tale obbligazione è quindi il rapporto giuridico che si instaura per contatto
sociale antecedentemente alla conclusione del contratto ed il contenuto di
essa è dettagliatamente tipizzato dal complesso delle norme più volte
menzionate, e dev'essere valutato ai sensi dell'art. 1176 II comma sulla base
delle regole della specifica attività professionale esercitata.
L'inosservanza di detta obbligazione costituisce pertanto inadempimento
imputabile all'intermediario e dà luogo a responsabilità contrattuale (per la
natura contrattuale della c.d. responsabilità da contratto sociale cfr. Cass.
SS.UU. 27 giugno 2002 n. 9346 cit.). Ai sensi dell'art. 1218 c.c. pertanto il
cliente dovrà unicamente provare il rapporto giuridico e l'inosservanza
dell'obbligo di informazione da parte dell'intermediario gravando su
quest'ultimo la prova liberatoria avente ad oggetto il fatto estintivo
dell'obbligazione o l'assenza di nesso causale tra inadempimento e danno. Da
ciò discende l'accoglimento della domanda, proposta in via gradata dagli
attori, di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni. Ed invero
posto che, come si è visto, nei contratti a prestazioni corrispettive i
doveri di correttezza, buona fede e diligenza si estendono alle c.d.
obbligazioni collaterali di protezione, di informazione e collaborazione,
tali doveri impongono che l'intermediario, anzitutto si preoccupi delle
esatte caratteristiche del bene oggetto del contratto, nonché della congruità
del bene medesimo rispetto al profilo soggettivo del cliente: operando
diversamente egli si rende inadempiente alle suddette obbligazioni accessorie
ma di rilevanza essenziale in quanto si pongono come precondizioni
dell'obbligazione principale e già solo per questo legittimano la risoluzione
del contratto (vedi in termini analoghi Cass. 16 novembre 2000 n. 14865).
Ferma quindi la restituzione da parte
degli attori dei titoli in oggetto e di quanto percepito per pagamento cedole
ai sensi dell'art. 1458 c.c., la banca convenuta va condannata al pagamento
in favore degli attori di 15.000,00 € oltre a rivalutazione monetaria, nella
misura degli indici Istat, ed interessi legali sulla somma annualmente
rivalutata, a far data dal 17 aprile 2001. Secondo il consolidato orientamento
della giurisprudenza infatti l'obbligazione di risarcimento dei danni da
inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione
risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ed aquiliana, un debito di
valore sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto
intervenuta senza necessità che il creditore alleghi o dimostri il danno
maggiore ex art. 1224 II comma c.c. (Cass. 7 dicembre 1994 n. 10493). In
assoluta carenza di dementi probatori al riguardo, va viceversa disattesa la
domanda di risarcimento del danno biologico - esistenziale asseritamente derivato agli attori dall'operazione
finanziaria in oggetto.
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