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Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, 27 giugno 2002, n. 9346 –
Pres. Marvulli, Rel. Preden.
Obblighi di protezione e vigilanza – Contatto sociale – Onere
della prova.
Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la
responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura
extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto
scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente
ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo
negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare
sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce
della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di
evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore
dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura,
per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale
l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed
educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare
che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle
controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei
confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime
probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve
provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del
rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso
è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante.
omissis
Fatto
Con atto
notificato il 27.10.1988, Antonio Parmentola, in proprio e quale genitore
della figlia minore Anna, conveniva davanti al Tribunale di Napoli il
Ministero della pubblica istruzione per sentirlo condannare al risarcimento
dei danni conseguenti alle lesioni riportate, il 17.11.1983, dalla figlia,
all'epoca alunna della prima classe presso la scuola media statale R. Viviani
di Castellammare di Stabia, la quale, durante una lezione di educazione
fisica svoltasi per inclemenza meteorologica in classe, era scivolata a terra
ed aveva riportato la frattura di due denti incisivi, mentre saltava tra i
banchi, rincorrendosi con altri compagni.
Il Ministero resisteva e, a
ciò autorizzato, chiamava in causa la S.p.a. Riunione Adriatica di Sicurtà,
per essere manlevato.
La S.p.a. R.A.S. si
costituiva e contestava la ricostruzione dei fatti allegata dall'attore,
eccependo la natura accidentale dell'evento.
Il tribunale, con sentenza
del 18.3.1995, rigettava la domanda, ravvisando la natura fortuita del fatto
dannoso, e compensava le spese.
La Corte d'appello di Napoli,
con sentenza del 28.10.1997, rigettava l'appello proposto dal Parmentola, al
quale aveva resistito solo la S.p.a. R.A.S. Considerava la corte:
- che la presunzione di
responsabilità a carico dei precettori di cui all'art. 2048, comma 2, c.c.,
si applica ai soli casi in cui l'allievo sottoposto a vigilanza abbia
cagionato a terzi un danno ingiusto, e non anche allorquando il danno sia
stato dall'allievo procurato a se stesso;
- che la dedotta
responsabilità dell'insegnante, e per essa del Ministero della pubblica
istruzione, in quanto riconducibile alla disciplina dell'art. 2043 c.c.,
avrebbe dovuto essere provata dall'attore in tutti i suoi elementi
costitutivi, e segnatamente con riferimento alla sussistenza di una condotta
colposa, commissiva o omissiva, ascrivibile all'insegnante, mentre le
risultanze istruttorie non consentivano di ritenere raggiunta tale prova ed
inducevano a ritenere che l'allieva era scivolata mentre si recava dal suo
banco verso la lavagna e che pertanto nessun elemento di colpa era
ravvisabile a carico dell'insegnante, che comunque non avrebbe potuto evitare
l'evento.
Avverso la sentenza il
Parmentola ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Hanno resistito, con distinti
controricorsi, il Ministero della pubblica istruzione e la S.p.a. R.A.S.
La terza sezione della Corte
di cassazione, alla quale era stato assegnato il ricorso, con ordinanza del
4.4.2000, rilevato che il secondo motivo del ricorso reca censura
all'interpretazione restrittiva data dalla corte d'appello all'art. 2048,
comma 2, e considerato che nella giurisprudenza della Corte sulla portata
della citata disposizione si è formato un contrasto - atteso che una
pronuncia (sent. n. 5268-95) ha ritenuto che la particolare presunzione di
responsabilità, a carico dei precettori, posta dall'art. 2048, comma 2,
sarebbe operante solo nel caso di danni arrecati dall'alunno a terzi, mentre
altre pronunce, che il Collegio remittente dichiara di non condividere, hanno
sostenuto che debba essere estesa anche al caso in cui l'alunno resti
danneggiato da atti compiuti da lui medesimo (sentenze n. 260-1972; n.
8390-95; n.
7454-97; n. 6313-98) -, ha
rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle
Sezioni unite, ai fini della risoluzione del contrasto.
Il ricorso è stato assegnato
alle Sezioni unite.
Diritto
1. Con il primo
motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329
c.p.c., concernenti la formazione del giudicato interno e l'acquiescenza
parziale alla sentenza, nonché omessa e-o insufficiente motivazione su punto
decisivo della controversia, assume il ricorrente che la corte territoriale
avrebbe violato il giudicato interno.
Sostiene che il tribunale,
accogliendo la tesi dell'attore, aveva affermato che l'obbligo della
vigilanza di cui all'art. 2048, comma 2, c.c. è posto anche per evitare che
gli alunni provochino danni, oltre che a terzi, anche a se stessi, e che, non
avendo la S.p.a.
R.A.S. proposto su tale capo
della sentenza appello incidentale, sul punto si è formato il giudicato,
restando preclusa per la corte d'appello una diversa lettura della norma.
2. Il motivo non è fondato.
Il tribunale, pur
riconoscendo che la domanda, avente ad oggetto una ipotesi di danno
autocagionatosi dall'alunno, era riconducibile nel paradigma dell'art. 2048,
comma 2, ha poi rigettato la domanda, in quanto ha ritenuto che il danno era
dovuto a caso fortuito.
L'appello proposto
dall'attore soccombente, recante adesione alla interpretazione estensiva
della norma e volto a contestare, in tale ambito, il ritenuto raggiungimento
della prova liberatoria, ha quindi sottoposto nella sua integrità la domanda
risarcitoria, fondata sull'art. 2048, comma 2, alla corte d'appello.
Consegue che la corte
territoriale, in virtù del principio secondo cui spetta al giudice di appello
l'individuazione delle norme giuridiche da applicare al rapporto sostanziale
dedotto in giudizio, ha correttamente proceduto al vaglio della rispondenza della
fattispecie dedotta in giudizio al paradigma delineato dall'art.
2048, comma 2, norma invocata
a sostegno della pretesa, ed ha ritenuto detta norma inapplicabile, secondo
una interpretazione difforme da quella fatta propria dal primo giudice,
affermando che la fattispecie doveva essere ricondotta nell'ambito di
applicazione dell'art. 2043 c.c., individuata quale norma regolatrice del
caso concreto.
3. Con il secondo motivo,
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2048, comma 2, e 2043
c.c., nonché omessa, insufficiente e-o contraddittoria motivazione su punto
decisivo, il ricorrente sostiene che erroneamente la corte d'appello ha
ritenuto, ponendosi in contrasto con la prevalente giurisprudenza della S. C.
- secondo la quale la presunzione di colpa posta dall'art. 2048, comma 2, a
carico del precettore deve trovare applicazione non solo nel caso di danni
arrecati dall'alunno a terzi, ma anche qualora il danno sia arrecato dall'alunno
a se stesso -, che la detta presunzione non opera nel caso di danno che
l'allievo abbia cagionato a se stesso, e che in tale ipotesi trova
applicazione la disciplina dettata dall'art. 2043.
In subordine assume che la
corte territoriale, avendo ritenuto la fattispecie soggetta alla disciplina
dettata dall'art. 2043 c.c., erroneamente ha poi escluso la sussistenza della
responsabilità, poiché nella specie le risultanze processuali consentivano
invece di ritenere provata la colpa dell'insegnante per avere omesso di
esercitare la dovuta vigilanza sugli alunni.
4. La censura principale
attiene all'individuazione dell'ambito di applicazione dell'art. 2048.
La citata disposizione, la
cui rubrica reca "Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori
e dei maestri d'arte", prevede che:
"Il padre e la madre, o
il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli
minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con
essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante." "I
precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo
in cui sono sotto la loro vigilanza." "Le persone indicate dai
commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di
non aver potuto impedire il fatto." La censura, che colpisce
l'interpretazione restrittiva del comma 2, accolta dalla corte d'appello -
nel senso che la presunzione di responsabilità dei precettori sarebbe
operante solo nel caso di danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo a
terzi e non anche nel caso (oggetto della controversia in esame) in cui
l'allievo abbia cagionato il danno a se stesso -, pone una questione sulla
quale sussiste contrasto nella giurisprudenza di questa S. C.
Il contrasto si pone nei
termini che seguono.
5. L'orientamento contrario
alla configurabilità della presunzione di responsabilità a carico dei
precettori per i danni che l'allievo abbia procurato a se stesso è seguito da
tre sentenze.
5.1. L'indirizzo risale alla
sentenza n. 2485-58. Nella fattispecie un alunno della prima elementare
dell'Istituto Scuola Svizzera di Napoli, mentre tentava di estrarre il
pennino da un'asticciola, restava colpito dal pennino all'occhio destro, con
compromissione della capacità visiva.
Afferma la sentenza che
correttamente la corte d'appello aveva ritenuto inapplicabile l'art. 2048,
comma 2, in quanto "il particolare titolo di responsabilità contemplato
dall'art. 2048 trova luogo soltanto allorquando il fatto illecito
dell'incapace cagioni danno ad un terzo, non anche se le conseguenze lesive
ricadano sull'incapace stesso".
5.2. Ad eguale conclusione
perviene la sentenza n. 5268-95. Si trattava del caso di una bambina di
cinque anni, che, mentre si trovava nel giardino di una scuola materna
comunale, si era procurata lesioni rimanendo incastrata sotto il seggiolino
di un'altalena a barre fisse.
La sentenza richiama il
precedente del 1958 ed afferma che "l'ambito di operatività della norma
in esame è limitato al caso in cui il minore, capace di intendere e di
volere, cagioni ad altri un danno ingiusto, non, invece, all'ipotesi in cui
il minore procuri a sè una lesione; e tale conclusione è avvalorata dalla
circostanza che lo stesso testo legislativo prevede la prova liberatoria da
opporre al terzo danneggiato e non, invece, al minore che si sia
autocagionato un pregiudizio".
5.3. È ascrivibile
all'indirizzo in esame anche la sentenza n.
2110-74, concernente il caso
di un convittore del Seminario Vescovile di Pozzuoli, il quale, per andare a
riprendere il pallone caduto nel giardino finitimo, era stato costretto a
scavalcare un cancello, essendosi impigliato con la sottana in una delle
lance di ferro della cancellata, aveva perduto l'equilibrio ed era
precipitato a terra riportando la frattura del braccio sinistro.
La sentenza, nel respingere
la censura rivolta alla sentenza della corte territoriale di aver ritenuto
inapplicabile l'art. 2948, comma 2, e di aver ravvisato una ipotesi di
responsabilità contrattuale soggetta alla prescrizione decennale, così
argomenta: "Il S. C.
rileva l'insussistenza della
denunciata violazione dell'art. 2048, che prevede, tra l'altro, la
responsabilità dei precettori per il danno cagionato a terzi dal fatto
illecito dei loro allievi, laddove, nel caso in esame, ricorre l'ipotesi di
un danno risentito dallo stesso minore, a causa dell'inottemperanza, da parte
dei dirigenti del seminario, al dovere di vigilanza sulla condotta degli
allievi;
se a tale obbligo si fosse adempiuto,
non sarebbe stato possibile al minore di eseguire la spericolata scalata ad
un cancello, con la conseguente caduta." 6. Il contrapposto
orientamento, favorevole ad una interpretazione estensiva della presunzione
di responsabilità sancita dall'art.
2048, comma 2, è accolto da
quattro sentenze.
6.1. In tal senso sembra
esprimersi, per la prima volta, la sentenza delle Sezioni unite n. 260-1972,
nella quale si afferma che:
"L'obbligo della
vigilanza è specificamente imposto ai maestri dall'art. 350 del regolamento
generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con r.d. 26.4.1928
n. 1297, norma ad ambito molto esteso,... e la vigilanza stessa è diretta ad
impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi (loro
coetanei o meno), ma che restino danneggiati da atti compiuti da essi
medesimi (ad esempio: giochi pericolosi), da loro coetanei, da altre persone
ovvero ancora da fatti non umani." Va tuttavia rilevato che la
fattispecie all'esame della corte riguardava il caso di uno scolaro di sette
anni della seconda elementare di una scuola pubblica, il quale, dopo essere
uscito dall'aula con il permesso della maestra per recarsi al gabinetto sito
in un cortile esterno, era stato colpito ad un occhio da un sasso lanciatogli
da altro scolaro coetaneo. Non si trattava quindi di una ipotesi di danno
procurato a se stesso dall'allievo, ma di danno cagionato all'allievo dal
fatto illecito di un altro allievo, sicché la suenunciata affermazione non
riguardava la materia del contendere.
È utile precisare, inoltre,
che la questione all'esame della S.
C. concerneva non già
l'estensione o meno della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048,
comma 2, anche al caso dell'autodanneggiamento, ma il diverso problema della
applicabilità della detta norma agli insegnanti della scuola elementare
pubblica, poiché il ricorrente Ministero sosteneva che detti insegnanti,
avendo soltanto il compito di istruire e non anche quello di educare gli
allievi, non potevano essere qualificati come "precettori" tenuti
all'obbligo della vigilanza. Tesi che la sentenza disattende, rilevando che
nella scuola all'obbligo di insegnamento si accompagna quello di impartire
gli opportuni principi educativi, e ponendo in risalto che l'obbligo di
vigilanza per gli insegnanti elementari è espressamente imposto dal citato
art. 350 del regolamento del 1928.
6.2. La successiva sentenza
n. 8390-95 ritiene espressamente configurabile la presunzione di
responsabilità dell'insegnante ai sensi dell'art. 2048, comma 2, anche in caso
di danno che l'allievo abbia cagionato a se stesso.
Il caso riguardava le lesioni
(trauma cranico) riportate da una alunna della scuola elementare statale a
seguito di un urto con un compagno, rimasto ignoto. La corte d'appello,
rilevato che l'istruttoria svolta non aveva consentito di accertare se fosse
stata l'alunna ad urtare contro un compagno, ovvero se l'urto le fosse stato
inferto da altro alunno, aveva ritenuto inapplicabile l'art.
2048, comma 2, affermando che
sarebbe stato necessario dimostrare che il danno era stato cagionato dal
fatto illecito di altro alunno, dato che la norma non contempla la
responsabilità dei maestri per il danno che l'allievo si è procurato da se
medesimo.
La S. C. ha ritenuto errato
in diritto tale principio ed ha cassato la sentenza affermando il diverso
principio secondo cui, quando si tratta di allievo minore, la presunzione di
colpa "può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha procurato
a se stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di vigilanza dell'insegnante
è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, ferma restando sempre la
dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto".
Principio che, precisa la
sentenza (nella quale non risultano peraltro menzionati i precedenti contrari
n. 2485-58, n. 2110-74 e n.
5268-95), è stato già
enunciato dalla sentenza n. 260-1972, sopra riportata.
6.3. Le sole sentenze n.
260-72 e n. 8390-95 sono richiamate dalle Sezioni unite, nella sentenza n.
8390-95, per affermare che "la Corte di cassazione ha più volte deciso,
con riferimento all'ipotesi di responsabilità sancita dall'art. 2248, che la
colpa può riguardare il danno procurato dall'allievo a se stesso con la sua
condotta, perché l'obbligo di vigilanza dell'insegnante è imposto anche a
tutela degli allievi a lui affidati".
Va tuttavia rilevato che le
S. U. non erano state chiamate a pronunciarsi, in sede di componimento di
contrasto (della cui esistenza non fanno menzione), sulla portata della
disposizione, bensì a decidere su una questione di giurisdizione, e che il
richiamo ai suindicati precedenti è stato svolto quale supporto argomentativo
della tesi (estensiva) accolta dalla sentenza circa l'individuazione
dell'ambito di applicazione dell'art. 61 della legge 11.7.1980 n. 312
(disposizione che prevede, nel comma 1, che: "La responsabilità
patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle
istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente
all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai
soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni
stessi"; e stabilisce inoltre, nel comma 2, che: "La limitazione di
cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto
personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti
per il comportamento degli alunni sottoposti alla vigilanza.
Salvo rivalsa nei casi di
dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle
responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.).
Nella specie veniva in
particolare in considerazione la disciplina di cui all'art. 61, comma 2,
seconda parte, concernente la "surroga" dell'Amministrazione, in
relazione ad una controversia avente ad oggetto l'azione di risarcimento
danni promossa dal padre di uno studente di un Istituto tecnico statale, che
aveva riportato lesioni nell'eseguire un esercizio ginnico (salto acrobatico),
sia contro l'insegnante di educazione fisica che contro il Ministero.
Stabilito che la
giurisdizione spettava al giudice ordinario, e non alla Corte dei conti
(questione che aveva determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni
unite), la sentenza (vigendo all'epoca un orientamento delle Sezioni unite
che non dava piena applicazione all'art. 142 disp. att. c.p.c.), ha esaminato
anche l'ulteriore motivo del ricorso proposto dall'insegnante di educazione
fisica, volto a sostenere il suo difetto di legittimazione passiva, in virtù
del citato art. 61, comma 2, seconda parte. E tale motivo ha accolto.
Ha premesso la sentenza che
all'art. 61 nel suo complesso va attribuita la funzione di norma volta a
limitare la responsabilità troppo gravosa del personale scolastico statale,
conseguente alla ritenuta applicabilità a tale personale, per costante
giurisprudenza, della presunzione di responsabilità di cui all'art.
2048, comma 2, ed ha
affermato che, in virtù della limitazione ai casi di dolo e colpa grave della
responsabilità degli insegnanti, disposta dall'art. 61, comma 2, prima parte,
è stata eliminata la presunzione sancita dall'art. 2048, comma 2, ponendosi a
carico del danneggiato l'onere della prova dell'elemento soggettivo della
condotta illecita.
Ha conclusivamente statuito
la sentenza, pronunciando sulla questione processuale oggetto del motivo, che
con l'art. 61, comma 2, seconda parte, è stata soppressa la legittimazione
passiva degli insegnanti, stabilendosi che, nei confronti dei terzi
danneggiati, debba rispondere, in via diretta, soltanto l'Amministrazione,
con conseguente esclusione della legittimazione passiva dell'insegnante
(principio già enunciato dalla sent. n. 2463-95). Ed ha altresì precisato che
tale esclusione deve ritenersi operante, onde evitare una disparità
ingiustificata di trattamento in relazione ad eventi dannosi imputabili alla
violazione di un identico obbligo di vigilanza, anche nel caso (ricorrente
nella specie) di azioni di responsabilità promosse per danni subiti dagli
alunni a causa di atti da loro stessi compiuti.
Le conclusioni alle quali è
pervenuta la sentenza in esame in punto di legittimazione passiva nelle
suindicate controversie sono pienamente condivise da queste Sezioni unite
(anche se per ragioni diverse, che saranno più avanti enunciate), ma, ai fini
della composizione del contrasto sull'ambito di applicazione dell'art.
2048, comma 2, giova ribadire
che la sentenza non aggiunge nulla sul piano argomentativo alle decisioni n.
260-72 e n. 8390-95 in essa citate.
6.4. Si inserisce nel filone
che privilegia l'interpretazione estensiva anche la sentenza n. 6331-98.
Il caso riguardava un alunno
di una scuola elementare statale che, durante la ricreazione pomeridiana, era
stato "sgambettato", in assenza dell'insegnante, da un compagno ed
era caduto riportando la rottura dei denti incisivi superiori (non si
trattava, quindi, di un danno autoprocuratosi dall'alunno).
La sentenza ritiene
applicabile l'art. 2048, comma 2, con le conseguenti agevolazioni sul piano
probatorio, ravvisando la fonte della responsabilità nell'obbligo di
sorveglianza, funzionale alla conservazione della disciplina nella
popolazione scolastica e, in tale ambito, all'impedimento di atti causativi
di danno (sent. n.
894-77), ed afferma, sulla
scorta dei precedenti costituiti dalle sentenze n. 260-72 e n. 8390-95, che
il menzionato obbligo mira ad impedire non soltanto che l'allievo compia atti
dannosi a terzi, siano o meno coetanei ed estranei all'ambito scolastico, ma
che resti danneggiato da atti compiuti da esso medesimo.
È utile rilevare che la
sentenza afferma anche che, in virtù dell'art. 61, comma 2, seconda parte,
della legge n. 312 del 1980, la legittimazione passiva spetta esclusivamente
all'Amministrazione (come già statuito dalle S. U. con la sentenza n.
7454-97).
7. Ad avviso di queste
Sezioni unite merita adesione l'orientamento contrario alla configurabilità
della presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, a carico
dei precettori per i danni che l'allievo abbia procurato a se stesso.
7.1. Va anzitutto rilevato
che si tratta in effetti dell'indirizzo prevalente, in forza di un principio
esplicitamente enunciato dalle tre sentenze n. 2485-58, n. 2110-74 e n.
5268-95.
Per converso, appare in
definitiva minoritaria l'opposta tesi favorevole all'estensione dell'ambito
di applicazione della presunzione anche al caso di danno autoprocuratosi
dall'allievo, poiché la sentenza n. 260-72, alla quale si sono
successivamente riferite, dichiarando di prestarvi adesione quale autorevole
precedente, le sentenze n. 8390 e n. 7454, aveva esaminato, come si è avuto
modo di notare (sub n. 6.1), non già la questione dell'estensione o meno
della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048, comma 2, anche al
caso dell'autodanneggiamento, ma il diverso problema della applicabilità
della detta norma agli insegnanti della scuola elementare pubblica, e per di
più è stata resa con riferimento ad una fattispecie nella quale il danno era
stato arrecato da un alunno ad altro alunno, e non può essere considerata
quindi come prima espressione dell'orientamento estensivo. Mentre la sentenza
n. 6331-98, come già rilevato (sub n.
6.4.), non concerne una
ipotesi di autodanneggiamento, sicché in essa l'enunciazione del principio
costituisce un obiter dictum.
7.2. Ma, a parte tale
considerazione, a sostegno dell'indirizzo restrittivo militano vari
argomenti, non contrastati dalle sentenze che sono giunte a diverse
conclusioni.
7.2.1. È utile tenere conto
della disciplina dettata dal precedente art. 2047, concernente il "Danno
cagionato dall'incapace" (disposizione che prevede, nel comma 1, che:
"In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di
volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza
dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto."; e
stabilisce, nel comma 2, che: "Nel caso in cui il danneggiato non abbia
potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il
giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può
condannare l'autore del danno ad una equa indennità.").
La norma pone, nel comma 1,
una presunzione di responsabilità a carico del sorvegliante per i danni
cagionati dal soggetto sottoposto alla sorveglianza, suscettiva di essere
superata soltanto dalla prova "di non aver potuto impedire il
fatto", del tutto analoga a quella sancita dall'art. 2048.
La giurisprudenza, nell'unica
occasione in cui ha avuto modo di pronunciarsi su di essa, ha affermato (con
la sentenza n. 2012-67) che la detta presunzione "è stabilita nei
confronti di coloro che sono tenuti alla sorveglianza degli incapaci, i quali
cagionino danni, e non trova, quindi, applicazione nell'ipotesi inversa di
incapaci i quali siano i soggetti passivi dell'evento di danno".
Ora, per pacifica
giurisprudenza, le norme dettate dagli artt.
2047 e 2048 si differenziano
soltanto in relazione all'esistenza o meno della capacità di intendere o di
volere del minore. Si afferma infatti che la responsabilità del sorvegliante
per il danno cagionato dal fatto illecito del minore trova fondamento, a
seconda che il minore sia o meno capace di intendere o di volere al momento
del fatto, rispettivamente dall'art. 2048, in relazione ad una presunzione
iuris tantum di difetto di educazione o di vigilanza, ovvero nell'art. 2047, in
relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di sorveglianza e di
vigilanza: le due indicate ipotesi di responsabilità presunta, pertanto, sono
alternative - e non concorrenti - tra loro, in dipendenza dell'accertamento,
in concreto dell'esistenza di quella capacità (sent. n. 2606-97).
Può quindi affermarsi che
anche la sentenza n. 2012-67 va annoverata tra quelle che limitano la
presunzione di responsabilità del soggetto tenuto alla vigilanza al solo caso
del danno arrecato dal soggetto sottoposto alla vigilanza ad un terzo.
L'indirizzo riceve pertanto ulteriore conforto.
7.2.2. Va altresì rilevato,
sul piano dell'interpretazione letterale, che l'art. 2048, comma 2, si
riferisce espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo,
presupponendo quindi un fatto obbiettivamente antigiuridico (così la sentenza
n.
2485-58), lesivo di un terzo.
Ed allora, poiché non può
ritenersi fatto illecito, obbiettivamente antigiuridico, la condotta
dell'allievo che procuri danno, non già ad un terzo, ma a se stesso (come è
avvenuto nei casi considerati dalle sentenze n. 2485-58, n. 2110-74 e n.
5268-95), questa ipotesi deve restare fuori dall'area dell'art. 2048, comma
2.
7.2.3. L'indirizzo
restrittivo trova inoltre sostegno nella autorevole opinione espressa in
dottrina, alla quale il Collegio aderisce, secondo cui, nella ricostruzione
della disciplina della responsabilità aquiliana, l'art. 2048 è concepito come
norma di "propagazione" della responsabilità, in quanto, presumendo
una culpa in educando o in vigilando, chiama a rispondere genitori, tutori,
precettori e maestri d'arte per il fatto illecito cagionato dal minore a
terzi: la responsabilità civile nasce come responsabilità del minore verso i
terzi e si estende ai genitori, tutori, precettori e maestri d'arte.
E giova osservare che nel
senso che la norma in esame sia dettata a protezione dei terzi, esposti al
rischio di un danno conseguente all'agire dei minori, è orientata la
prevalente dottrina.
7.2.4. In conclusione,
componendo il contrasto, deve escludersi che sia invocabile la presunzione di
responsabilità posta dall'art.
2048, comma 2, nei confronti
dei precettori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l'allievo
abbia procurato a se stesso.
Il contrario assunto postula
infatti una radicale alterazione della struttura della norma, che delinea una
ipotesi di responsabilità per fatto altrui, in quanto il precettore risponde
verso il terzo danneggiato per il fatto illecito compiuto dall'allievo in
danno del terzo, per non averlo impedito in ragione di una presunzione di
culpa in vigilando, laddove nel caso di autolesione il precettore sarebbe
ritenuto direttamente responsabile verso l'alunno per un fatto illecito
proprio, consistente nel non aver impedito, violando l'obbligo di vigilanza,
che venisse compiuta la condotta autolesiva.
7.2.5. Per completezza
d'esame (la questione non ha infatti formato oggetto del presente giudizio
nelle fasi di merito) è utile precisare che, nel caso di danno arrecato
dall'allievo a se stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità
dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della
responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di
fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui
all'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con
conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.
Quanto all'istituto
scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente
ammissione dell'allievo determina infatti l'instaurazione di un vincolo
negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte
dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla
sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della
prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare
che l'allievo procuri danno a se stesso (in tal senso, espressamente, v.
sent. n. 2485-58 e n.
2110-74, entrambe relative ad istituti privati, ma il principio è da ritenere
operante anche in relazione alla scuola pubblica).
Quanto al precettore
dipendente dall'istituto scolastico, osta alla configurabilità di una
responsabilità extracontrattuale il rilievo che tra precettore ed allievo si
instaura pur sempre, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito
del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di
istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza,
onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Circa l'onere probatorio,
nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione
nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore dovrà
quindi soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello
svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che
l'evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile.
7.2.6. Ulteriore precisazione
merita di essere fornita, a miglior chiarimento delle considerazioni svolte
in relazione alla sentenza n.
7454-97 (sub n. 6.3.), per
quanto concerne gli insegnanti di scuole statali, in riferimento
all'applicazione della disciplina speciale dettata dall'art. 61 della legge
n. 312 del 1980.
Non rileva, ai fini in esame,
il comma 1, concernente la responsabilità patrimoniale dell'insegnante (e
degli altri soggetti ivi indicati) per i danni che gli alunni abbiano
arrecato direttamente all'Amministrazione (danneggiando strutture, materiale
o arredi).
Va invece preso in esame il
comma 2, prima parte, per rilevare che tale norma prevede la limitazione
della responsabilità del personale ai soli casi di dolo o colpa grave
"verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamento
degli alunni sottoposti alla vigilanza", e va quindi intesa, con stretta
aderenza alla lettera della norma, nel senso che il limite è fissato
"verso l'Amministrazione" e non verso i terzi. Si tratta, quindi,
di un limite destinato ad operare nell'ambito dell'eventuale giudizio di
rivalsa che l'Amministrazione intraprenda contro l'insegnante davanti alla
Corte dei conti, dopo aver subito una condanna a favore del terzo
danneggiato.
Non può pertanto condividersi
la tesi secondo cui la norma ora richiamata, ponendo la menzionata
limitazione, avrebbe escluso l'applicabilità della presunzione di
responsabilità ex art. 2048, comma 2, anche nelle controversie di
risarcimento danni per culpa in vigilando promosse da terzi nei confronti
degli insegnanti statali (così, la sent. n. 7454-97), ed addirittura anche
nei confronti dell'Amministrazione (così la sent. n. 2463-95).
Per quanto concerne
l'Amministrazione, è sufficiente notare che il citato art. 61 era ispirato da
esigenze di tutela verso il personale scolastico, e non già verso
l'Amministrazione, per cui eccede manifestamente le finalità della norma
volgerla a tutela di quest'ultima, esentandola, senza plausibile ragione,
dalla presunzione di cui all'art. 2048, comma 2 (nei limiti in cui è operante),
nei giudizi di responsabilità connessa all'attività di vigilanza sugli alunni
promossi da terzi danneggiati, così determinando un ingiustificato aggravio,
sul piano probatorio, della posizione processuale del danneggiato.
Quanto agli insegnanti, la
sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze, ritenute troppo
gravose, della affermata applicabilità nei loro confronti (per costante
giurisprudenza) della presunzione di cui all'art. 2048, comma 2 (nei limiti
in cui è operante), nei giudizi di danno per culpa in vigilando, è realizzata
con la legge n. 312 del 1980 non già sul piano sostanziale, incidendo
sull'operatività dell'art. 2048, comma 2, nei detti giudizi, perché una
siffatta volontà non emerge dal tenore dell'art. 61, comma 2, prima parte, che
riguarda solo il giudizio di rivalsa tra Amministrazione ed insegnante, bensì
esclusivamente sul piano processuale, stabilendo, nel comma 2, seconda parte,
che "Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si
surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni
giudiziarie promosse da terzi".
Quest'ultima norma, secondo
la concorde opinione della dottrina e della giurisprudenza (sent. n. 2463-95;
n. 7454-97; n. 6331-98), esclude infatti in radice la possibilità che gli
insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di
risarcimento danni da culpa in vigilando (in tal senso si è pronunciata anche
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 64-92, che ha escluso che tale
privilegio processuale sia in contrasto con l'art. 28 Cost.).
La tutela opera quindi sul
piano strettamente processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale
dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo è il Ministero
della pubblica istruzione. E poiché la norma in esame non pone distinzioni
circa il titolo, contrattuale o extracontrattuale (nei sensi precisati sub n.
7.2.5.), dell'azione
risarcitoria, vanno condivise (anche se con le diverse argomentazioni
suesposte) le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza n. 7454-95,
ribadendo che la legittimazione passiva dell'insegnante è esclusa non solo
nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella
quale sia invocata, nell'ambito di una azione di responsabilità
extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048, comma 2), ma anche
all'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso (ipotesi da far
valere, per quanto sopra osservato, secondo i principi della responsabilità
contrattuale ex art. 1218).
In entrambi i casi, qualora
l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo (ed è tale
rispetto al successivo rapporto di rivalsa tra Amministrazione ed insegnante
anche l'alunno che si sia autodanneggiato), l'insegnante sarà successivamente
obbligato in via di rivalsa soltanto nel caso in cui sia dimostrata la
sussistenza del dolo o della colpa grave.
Il diverso titolo di
imputazione della responsabilità posto a fondamento dell'azione risarcitoria
contro l'Amministrazione rileverà, ovviamente, sull'incidenza e la portata
dell'onere probatorio, operando, nei confronti dell'Amministrazione, unico
soggetto passivamente legittimato, la presunzione di responsabilità di cui
all'art. 2048, comma 2, solo nell'ambito e nei limiti sopra precisati.
8. In conclusione, poiché la
sentenza della corte territoriale è conforme all'indirizzo che queste Sezioni
unite hanno accolto componendo il contrasto (sub n. 7.2.4.), il secondo
motivo, nella parte in cui è volto a sostenere l'applicabilità della presunzione
di cui all'art. 2048, comma 2, risulta infondato.
9. E del pari infondata è la
censura rivolta con il medesimo motivo, in via subordinata, alla valutazione
delle risultanze istruttorie, ed in particolare della prova testimoniale,
compiuta dalla corte d'appello al fine di ritenere non soddisfatto l'onere
probatorio gravante sull'attore.
10. La corte d'appello,
coerentemente all'individuazione dell'incidenza dell'onere probatorio secondo
il paradigma dell'art.
2043 (individuazione che nel
giudizio in esame resta ferma, poiché il ricorrente ha affidato, senza esito
positivo, la sua doglianza sul punto esclusivamente alla tesi
dell'operatività della presunzione ai sensi dell'art. 2048, comma 2, anche
nel caso di autodanneggiamento), ha rilevato che gravava sull'attore l'onere
di provare la sussistenza di una condotta colposa, commissiva o omissiva,
ascrivibile alla docente.
Ed avendo ritenuto, con
incensurabile apprezzamento, che la dichiarazione, conforme all'assunto
dell'attore, resa dall'unica teste, compagna di scuola dell'infortunata, era
poco credibile, in considerazione della poca affidabilità del ricordo di
fatti risalenti nel tempo (circa otto anni prima della deposizione) e, per di
più, percepiti quando la teste era poco più che una bambina, ha conseguentemente
concluso che, venuta meno l'unica prova offerta dall'attore, la domanda
doveva essere rigettata.
11. Con il terzo motivo è
denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2735 c.c., concernente
la confessione giudiziale e dell'art. 116 c.p.c., concernente la valutazione
delle prove, nonché omessa, insufficiente e-o contraddittoria motivazione su
punti decisivi.
Sostiene il ricorrente che
erroneamente la corte d'appello ha attribuito valore di confessione alla
denuncia di sinistro inoltrata alla R.A.S. dal preside della scuola media e
sottoscritta dal padre dell'alunna.
12. Il motivo è
inammissibile.
La censura non riguarda un
punto decisivo. Come già rilevato, la ravvisata inattendibilità dell'unica
prova testimoniale raccolta è di per sè sufficiente a sorreggere il rigetto
della domanda, per totale carenza di prova. Risulta quindi non determinante,
nell'economia della decisione, l'ulteriore riferimento alla denuncia di
sinistro a suo tempo inoltrata alla R.A.S. dal preside della scuola media, e
sottoscritta anche dal padre dell'alunna, nella quale si riferiva che
l'alunna, mentre si recava dal suo banco verso la lavagna, era scivolata
riportando lesioni.
13. In conclusione, il
ricorso è rigettato.
14. Sussistono giusti motivi
per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
La Corte rigetta
il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella
camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il
giorno 8.2.2002.
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