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Sezione I - Giurisprudenza

documento 2949

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Cassazione Sez. Un. Civili , 09 novembre 2009, n. 23669 - Pres. Prestipino - Est. Fioretti.

 

Spese giudiziali civili - Di appello - Declaratoria in appello della giurisdizione del giudice ordinario, declinata dal giurice di primo grado, e rimessione della causa a quest'ultimo - Statuizione sulle spese - Riferimento alla soccombenza virtuale - Esclusione - Criterio della soccombenza in relazione all'unica questione dibattuta in appello - Operatività.

 

Il giudice d'appello che, riformando la sentenza del giudice di primo grado declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, dichiari la giurisdizione di quest'ultimo e rimetta le parti davanti al primo giudice, non può porre le spese del giudizio di primo grado a carico della parte risultata vittoriosa in appello sulla questione di giurisdizione, nè può, ai fini della statuizione sulle spese, deliberare, sia pure "incidenter tantum", il merito della controversia, dovendo statuire sulle spese del giudizio di primo grado non in base al principio della soccombenza virtuale, ma tenuto conto della soccombenza in relazione all'unica questione, dibattuta e decisa, della giurisdizione. (massima ufficiale)

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Primo Presidente f.f. -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di sezione -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente di sezione -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12947/2005 proposto da:
COMUNE DI SAN GIMIGNANO (00102500527), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 Pl. 4^ SC. B, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIANMARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PISILLO Fabio, per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LORINI ALBERTO (LRNLRT27A08G752O), LORINI GIANFRANCO, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELELRIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati LORINI Sandro, ESPOSITO GIUSEPPE, per procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1420/2004 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/10/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 19.11.98, Lorini Alberto e Gianfranco, premesso che il Comune di San Giminiano, dopo avere disposto, con provvedimento del 12.10.89, l'occupazione d'urgenza di un loro terreno per la durata di cinque anni, aveva omesso di procedere alla espropriazione del fondo, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena detto Comune, chiedendo la condanna dello stesso alla restituzione del loro fondo, al pagamento della indennità di occupazione ed al risarcimento dei danni ovvero, nella ipotesi in cui la restituzione fosse divenuta impossibile per la avvenuta irreversibile trasformazione del bene, la condanna al risarcimento del danno per la privazione del terreno, per la riduzione di valore della proprietà residua e per la perdita di frutti e di opere, oltre al pagamento della indennità di occupazione legittima.
Il Tribunale di Siena dichiarava, in ordine ai capi della domanda intesi ad ottenere il risarcimento del danno, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 1, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, e la propria incompetenza in ordine alla domanda avente ad oggetto l'indennità di occupazione legittima, essendo competente per tale domanda la Corte d'Appello di Firenze. Inoltre compensava le spese di lite.
Detta sentenza veniva impugnata dai Lorini dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, che disposta la separazione della causa avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno da quella avente ad oggetto la richiesta della indennità di occupazione legittima, emetteva due diverse sentenze.
In particolare con la sentenza relativa alla domanda di risarcimento del danno, considerato che tale controversia, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, rientrava nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, disponeva la rimessione della causa al Tribunale di Siena ai sensi dell'art. 353 c.p.c., comma 1, condannando il Comune di San Giminiano, che aveva sollevato la eccezione di giurisdizione, al pagamento a favore dei Lorini della metà delle spese sia del giudizio di primo che di quello di secondo grado.
Avverso tale sentenza il Comune di San Giminiano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Gli intimati Alberto e Gianfranco Lorini hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 de 1998, art. 34, in relazione all'art. 15 disp. att. c.c., artt. 75 e 136 Cost., e contraddittoria motivazione. Violazione dell'art. 91 c.p.c., comma 1. Deduce il ricorrente che, mentre il Tribunale di Siena ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo in ordine alla domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva in forza del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 1, applicabile alle cause introdotte successivamente al 1 luglio 1998 e, quindi, anche alla presente controversia, perché introdotta con citazione del 19.11.1998, la Corte d'Appello ha ritenuto, invece, che, anche prima della emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 1, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, lett. b), la costante giurisprudenza della Suprema Corte escludesse la applicabilità della norma di cui al citato art. 34 ai procedimenti sorti, come il presente, anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 205 del 2000.
Tale statuizione della Corte d'Appello sarebbe errata, essendo la sentenza della Corte Costituzionale intervenuta il 6 luglio 2004, e quindi nel periodo intermedio tra la decisione della Corte d'Appello, avvenuta in data 9.6.2006, ed il suo deposito avvenuto in data 11 ottobre 2004, per cui il giudice fiorentino, pur avendo deciso in data anteriore, si è trovato a redigere la motivazione successivamente all'intervento della Corte Costituzionale ed avrebbe, pertanto, utilizzato per la motivazione della sentenza una pronuncia di incostituzionalità che, quando il collegio aveva deciso, non esisteva. Tale sentenza, peraltro, non sarebbe rilevante nella fattispecie, avendo l'attore agito in primo grado dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, e prima della entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, e, quindi, quando il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, era ancora vigente nella sua originaria formulazione. La Corte d'Appello di Firenze, in palese dispregio dei principi fondamentali, che regolano l'efficacia temporale delle norme, avrebbe ritenuto che detta disposizione fosse da disapplicare, ancorché vigente.
Non solo, ma la corte territoriale avrebbe affermato, senza alcun fondamento, che la disapplicabilità dell'art. 34 in questione sarebbe stata pacificamente ammessa dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamando al riguardo la sentenza n. 15.349/02, che sarebbe del tutto estranea alla fattispecie oggetto del presente giudizio. Siccome, quando la Corte d'Appello ha pronunciato la sentenza impugnata, il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, era pienamente vigente e come tale applicabile alle fattispecie rientranti, come il caso di specie, nel suo ambito di operatività, alla data di detta sentenza la eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal ricorrente, doveva ritenersi del tutto fondata, per cui la sentenza di primo grado sul punto avrebbe dovuto essere confermata e non riformata.
Chiarisce il ricorrente che la censura suddetta viene proposta soltanto in funzione della riforma della sentenza di appello in punto di spese, sulla base del principio della soccombenza virtuale, atteso che attualmente, in forza della ulteriore sentenza n. 281/04, della Corte Costituzionale, la presente controversia rientrerebbe nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, in relazione agli art. 115 disp. att. c.c., artt. 75 e 136 Cost.. Violazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2.
Qualora il precedente motivo dovesse essere ritenuto infondato, la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi errata per avere condannato il Comune di San Giminiano al pagamento delle spese relative sia al giudizio di primo grado che al giudizio di secondo grado, sul presupposto erroneo che l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune, fosse infondata anche nel giudizio di primo grado.
Anche se la Corte di Appello avesse potuto dichiarare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in forza della sentenza n. 204/04 della Corte Costituzionale, avrebbe dovuto comunque valutare che il Comune summenzionato aveva sollevato l'eccezione in primo grado e l'aveva sostenuta in secondo grado quando era ancora vigente, nella sua formulazione originaria, il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, e conseguentemente compensare le spese di primo e secondo grado.
I due motivi di ricorso, che, essendo logicamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi infondati. Si legge a pag. 7 del ricorso: "Quando la Corte d'Appello di Firenze in data 9.06.04 ha pronunciato la sentenza n. 1420/04 impugnata, il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, era pienamente vigente e come tale applicabile alle fattispecie rientranti, come quella che ci occupa, nel suo ambito di operatività.
Alla data della sentenza d'appello, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'AGO sollevata dall'odierno ricorrente era sicuramente fondata e la sentenza di primo grado doveva essere, sul punto, confermata e non riformata. Nè potrà obbiettarsi che il successivo intervento della Corte Costituzionale con la sentenza del 28 luglio 2004 n. 281 (che ha dichiarato incostituzionale il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, commi 1 e 2, per eccesso di delega) ha privato di rilevanza la questione, perché ciò che in questa sede si intende far valere è l'originaria fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione in funzione della riforma della sentenza di appello in punto di ripartizione delle spese.
In altre parole, per quanto attualmente, in forza della sentenza n. 281/04 della Corte Costituzionale la vertenza che ci occupa rientri nella giurisdizione dell'AGO, si chiede a codesta Ecc.ma Corte di accertare la fondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione al momento in cui la stessa è stata sollevata (cioè in primo e in secondo grado) onde poter ottenere, sulla base del principio di soccombenza virtuale, una diversa pronuncia sulle spese". Come si evince chiaramente dal brano di ricorso su riportato, il ricorrente non chiede alla Corte di Cassazione una diversa decisione sulla giurisdizione, che, quindi, è ormai divenuta incontestabile, ma chiede una diversa pronuncia sulle spese del giudizio, che dovrebbero essere riliquidate in base al criterio della soccombenza virtuale, in considerazione del fatto che, nel momento in cui l'eccezione di giurisdizione è stata da lui sollevata, doveva ritenersi fondata.
Il collegio osserva che le spese processuali vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale quando il giudizio debba essere definito con una pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere e, nonostante sia venuto meno l'interesse ad una pronuncia sul merito della domanda, perduri ancora una situazione di conflittualità in ordine al solo regolamento delle spese (cfr. tra le molte Cass. n. 271 del 2006; Cass. n. 14775 del 2004; Cass. n. 4442 del 2001).
La pronuncia del giudice d'appello, che ha disatteso l'eccezione di giurisdizione sollevata dal ricorrente, affermando che nel caso di specie la giurisdizione spetta al giudice ordinario, è pronuncia che determina la soccombenza effettiva del ricorrente stesso; pertanto sarebbe disatteso il principio della soccombenza se, in ragione della soccombenza virtuale, il rimborso delle spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello venisse posto, in tutto o in parte, a carico degli attuali controricorrenti, che con l'atto di appello hanno contestato la pronuncia del giudice di primo grado di dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo e che, ottenendo la riforma di detta sentenza, sono risultati totalmente vittoriosi. Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in un caso analogo, affermando il principio, che il collegio condivide, secondo cui il giudice d'appello che, riformando la sentenza del giudice di primo grado declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario e rimetta le parti davanti al primo giudice, non può porre le spese del giudizio di primo grado a carico della parte risultata vittoriosa in appello sulla questione di giurisdizione, ne' può, ai fini della statuizione sulle spese, delibare, sia pure "incidenter tantum", il merito della controversia, dovendo statuire sulle spese del giudizio di primo grado non in base al principio della soccombenza virtuale, ma tenuto conto della soccombenza in relazione all'unica questione, dibattuta e decisa, della giurisdizione (cfr. Cass. n. 12992 del 1993). Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, deve essere condannato a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di legittimità, che appare giusto liquidare in complessivi Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore dei resistenti delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2009














 

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