|
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. precontrattuale
Corte di Cassazione, 16 novembre 2000, n. 14865 – Pres. Baldassarre, Rel. Settimj.
Contratti a prestazioni corrispettive – Dovere di correttezza,
buona fede e diligenza – Obbligazioni collaterali di protezione, informazione
e collaborazione.
Nei contratti a prestazioni corrispettive i doveri di
correttezza, di buona fede e di diligenza - di cui agli art. 1337, 1338,
1374, 1375 e 1175 c.c. - si estendono anche alle cosiddette obbligazioni
collaterali di protezione, di informazione, di collaborazione, che
presuppongono e richiedono una capacità discretiva ed una disponibilità
cooperativa dell'imprenditore nell'esercizio della sua professione e, quindi,
nel tenere conto delle motivazioni della controparte all'acquisto. Detti
doveri ed obblighi impongono che l'imprenditore, anzitutto, si preoccupi
dell'esatta specificazione delle caratteristiche del bene compravenduto al
momento della conclusione del contratto, rispondendo anche della negligenza
dei propri agenti al riguardo, ed, in secondo luogo, che, nel caso la
necessaria specificazione fosse stata omessa, ne faccia richiesta
all'acquirente prima di provvedere alla propria prestazione, astenendosi dal
consegnare beni di una specie qualunque fra quelli appartenenti al
"genus" prodotto o commerciato, diversamente rendendosi
inadempiente alle indicate obbligazioni accessorie, che si pongono come
precondizioni dell'obbligazione principale, e già solo per questo
legittimando l'eccezione ex art. 1460 c.c.
omissis
Fatto
Nel 1982 la
s.n.c. "Modulo 80" ordinava alla s.p.a. "STEP" una
fornitura di stampati per buste paga a modulo continuo, da utilizzarsi in sistema
computerizzato, destinata al proprio cliente s.p.a. "Fratelli
Guzzini".
Ricevuto il materiale, la
"Modulo 80", constatatane la difformità dall'ordinazione
effettuata, comunicava le proprie contestazioni alla "STEP" ma
questa, ciò non ostante, chiedeva ed otteneva dal presidente del tribunale di
Piacenza decreto ingiuntivo nei confronti della "Modulo 80" per
l'importo di L 1.436.925.
Avverso tale provvedimento
monitorio proponeva opposizione la "Modulo 80" deducendo d'aver
ordinato stampati della dimensione di otto pollici e d'averne ricevuti altri
della dimensione di nove pollici, non utilizzabili nelle apparecchiature
computerizzate alle quali erano destinati.
Costituendosi, la
"STEP" contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva respingersi
l'opposizione.
Con sentenza 30.7.94, l'adito
tribunale - ritenuto che, pur provata l'esistenza del contratto, la
"STEP" non avesse provato le specifiche pattuizioni intervenute ed,
in particolare, le dimensioni precise del materiale commissionatole, onde
doveva ritenersi legittimo il rifiuto del pagamento da parte della
"Modulo 80" ex art. 1460 CC - accoglieva l'opposizione e revocava
il decreto ingiuntivo.
Avverso tale decisione la
"STEP" proponeva gravame cui resisteva la "Modulo 80".
Con sentenza 18.1.97, la corte
d'appello di Bologna - ritenuto che la "STEP" avesse pienamente
assolto all'onere probatorio a suo carico dimostrando, mediante le fatture e
le bolle d'accompagnamento prodotte, comprovanti l'avvenuta consegna del
materiale, l'esistenza del credito vantato; che, per contro, la "Modulo
80" non avesse assolto all'inverso onere, su di essa incombente, di
dimostrare la difformità del materiale ricevuto rispetto a quello ordinato;
che, in difetto di prova da parte dell'acquirente in ordine all'eccepita mancanza
di qualità della cosa vendutagli e, quindi, dell'inadempimento o
dell'inesatto adempimento del venditore, dovesse ritenersi illegittimo il
rifiuto di pagamento opposto dal primo al secondo - in riforma dell'impugnata
sentenza condannava la "Modulo 80" al pagamento della somma di L
1.436.925 ed accessori in favore della "STEP".
Avverso tale decisione
proponeva ricorso per cassazione la "Modulo 80" con tre motivi,
illustrati anche da memoria.
Resisteva la "STEP"
con controricorso.
Diritto
Con il primo ed
il secondo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati per
logica connessione degli argomenti, la ricorrente - denunziando violazione
degli artt. 2697 e 1460 CC nonché vizi di motivazione - si duole che la corte
territoriale non abbia ritenuto doversi dalla controparte attrice provare,
oltre alla sussistenza d'un contratto ed alla consegna d'una merce, anche
l'esatta natura della merce la cui fornitura aveva formato oggetto del
contratto, stante l'interposta contestazione da parte d'essa convenuta del
diritto azionato ex adverso per inadempimento della stessa controparte,
ravvisabile nella consegna di merce totalmente inidonea all'uso, cui
conseguiva il legittimo rifiuto di pagamento in ragione della sollevata
exceptio inadimpleti contractus.
Le censure della ricorrente
meritano accoglimento, in quanto la corte territoriale ha posto alla base
dell'adottata decisione una serie di premesse ciascuna delle quali risulta
inficiata dai denunziati errori di diritto laddove, con l'impugnata sentenza,
dopo una generica enunciazione del principio dell'onere della prova quale
posto in via generale dall'art. 2697 CC, ha ritenuto sia che il venditore
potesse limitarsi a provare la sussistenza del contratto ed una propria
avvenuta prestazione, sia che tali prove potessero essere fornite con la
produzione di fatture e bolle d'accompagnamento, sia che fosse l'acquirente
tenuto a dimostrare l'eccepito difetto di qualità della merce vendutagli, il
tutto senz'affatto considerare, in primo luogo, come le peculiari
caratteristiche del caso in esame rendessero necessaria, giusta quanto in
materia già ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte,
l'adozione d'un diverso più specifico criterio applicativo del richiamato
principio ed, in secondo luogo, come la ritenuta prova non fosse, comunque,
idonea allo scopo.
Incombe, infatti,
sull'attore, ex art. 2697 pr. co. CPC, l'onere di provare i presupposti di
fatto e di diritto della pretesa fatta valere in giudizio, giacché alla
ricorrenza di essi sono condizionate l'efficacia e la sussistenza stessa del
diritto azionato, onde onere siffatto, qualora in tema di contratti a
prestazioni corrispettive la controversia investa anche la genesi del
rapporto in ragione delle difese svolte al riguardo dal convenuto, di
necessità s'estende dalla semplice sussistenza del titolo a tutti
indistintamente gli elementi costitutivi della fattispecie, la dimostrazione
dei quali rappresenta, ad un tempo, nel superamento dell'eccezione, la prova
del fondamento della domanda e la condizione per il suo accoglimento; per il
che non è sufficiente all'attore allegare e provare la sussistenza d'un
accordo di natura contrattuale e l'avvenuto suo adempimento d'una
qualsivoglia prestazione effettuata in esecuzione di quell'accordo, ma gli è
necessario allegare e provare altresì esattamente il pattuito oggetto della
prestazione e la conformità ad esso di quanto prestato, al pari di tutti gli
altri elementi costitutivi del contratto (cfr. Cass. 16.7.99 n. 7553, 29.5.98
n. 5306, 20.6.96 n. 5694, 7.3.94 n. 2204, 13.5.93 n. 5458, 18.12.92 n.
13445).
Nè prova siffatta può essere
fornita, come erroneamente ritenuto dalla corte territoriale, con la
produzione d'una fattura e tanto meno d'una bolla di consegna emesse in
relazione all'effettuata prestazione, giacché tanto l'una come l'altra, avuto
riguardo alla loro formazione unilaterale ed alla loro funzione di far
risultare documentalmente l'attività svolta dalla parte che le ha formate in
assunta esecuzione d'un contratto, s'inquadrano tra gli atti giuridici a
contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata
all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito; pertanto,
quando tale rapporto sia contestato tra le parti, detti documenti non possono
assurgere a prova del contratto e men che mai del suo contenuto ma ne
possono, al più, costituire un mero indizio (Cass. 26.8.98 n. 8466, 3.7.98 n.
6502, 18.2.95 n. 1798, 18.8.93 n. 8751, 21.5.92 n. 6142).
Orbene, nella specie,
l'attore, avendo chiesto con la domanda il riconoscimento del diritto a
ricevere il prezzo della merce consegnata in esecuzione d'un contratto di
compravendita stipulato con il convenuto, a fronte dell'eccezione sollevata
da quest'ultimo, per essergli stata resa una prestazione diversa nell'oggetto
da quella pattuita, aveva l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi di
detto contratto e, tra questi, in particolare, quale fosse stato, appunto,
l'esatto oggetto pattuito della propria prestazione, id est il bene in ordine
al quale s'era formato l'accordo delle parti rispettivamente di vendere e di
acquistare, da identificarsi mediante l'indicazione delle specifiche
caratteristiche di esso sulle quali detto accordo aveva avuto luogo.
Laddove, in vero, nel
contratto di compravendita l'oggetto della prestazione del venditore
rappresenti non un bene dotato di proprie peculiari qualità individuanti ma
solo una delle plurime species riconducibili ad un più vasto genus prodotto o
commerciato dallo stesso venditore, questi, nel dedurre il contratto a fondamento
della pretesa fatta valere in giudizio, a fronte della contestazione
dell'acquirente circa la difformità tra quanto pattuito e quanto
consegnatogli, non può esimersi dallo specificare e provare il detto oggetto
in relazione alla particolare species pattuita (salvo dedurre, invece, e
quindi anche adeguatamente provare, attesa l'anomalia dell'ipotesi rispetto
all'id quod plerumque accidit, la genericità della pattuizione al riguardo),
diversamente risultando esso indeterminato e, di conseguenza, sfornito l'adempimento
di prova idonea.
Si può, anzi, ritenere che,
nell'ipotesi considerata, un diverso onere per il venditore, non probatorio
ma sostanziale, sorga ancor prima, già nel momento della stipulazione del
contratto e, comunque, in quello dell'esecuzione della prestazione, in quanto
nei contratti a prestazioni corrispettive il nesso d'interdipendenza che lega
le contrapposte obbligazioni e prestazioni nell'ambito d'un rapporto
sinallagmatico determina, secondo il principio interpretativo-integrativo, l'estensione
dei doveri di correttezza, di buona fede, di diligenza - stabiliti dagli
artt. 1337 e 1338 CC per la fase precontrattuale e della stipulazione e dagli
artt. 1374 e 1375 CC per la fase dell'esecuzione, in armonia con quanto già
prescritto per le obbligazioni in generale dall'art. 1175 CC - anche alle
cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, d'informazione, di
collaborazione, che presuppongono e richiedono una capacità discretiva ed una
disponibilità cooperativa dell'imprenditore nell'esercizio della sua
professione e, quindi, nel tener conto delle motivazioni della controparte
all'acquisto.
Ond'è che detti doveri ed
obblighi non possono non imporre ch'esso imprenditore, anzi tutto, si
preoccupi dell'esatta specificazione delle caratteristiche del bene
compravenduto al momento della conclusione del contratto, rispondendo anche
della negligenza dei propri agenti al riguardo, ed, in secondo luogo, che,
nel caso la necessaria specificazione fosse stata omessa in tale occasione,
ne faccia richiesta all'acquirente anzi di provvedere alla propria
prestazione, astenendosi dal consegnare beni d'una species qualunque tra
quelle appartenenti al genus prodotto o commerciato, diversamente rendendosi
inadempiente alle indicate obbligazioni accessorie, che si pongono come
precondizioni dell'obbligazione principale, e già sol per questo legittimando
l'eccezione ex art. 1460 CC.
Pertanto, solo una volta che
il venditore, il quale agisca per il pagamento del prezzo, abbia assolto al
suddetto onere d'indicare e provare specificamente l'oggetto della propria
prestazione, quale risultante dal contratto dedotto in giudizio, e
l'adempimento di essa, incombe allora all'acquirente, il quale resista
eccependo l'inidoneità della prestazione resa dalla controparte, l'onere di
provare o, sotto il profilo contrattuale, la non rispondenza dell'oggetto
della prestazione della controparte, quale dalla stessa allegato e provato,
rispetto ad altro diverso assuntivamente pattuito, o, sotto il profilo
fattuale, la difformità tra il bene effettivamente pattuito e quello
consegnatogli.
Erroneamente, dunque, la
corte territoriale ha esonerato il venditore dall'onere di provare gli
elementi costitutivi del contratto dedotto in giudizio ed, in particolare,
l'esatto oggetto della prestazione dovuta e la conformità ad esso della merce
consegnata, ponendo, invece, a carico dell'acquirente l'onere di provare la
difformità dell'oggetto della prestazione ricevuta rispetto a quello della
prestazione richiesta; tra l'altro con la singolare motivazione che il
convenuto non avesse provato l'eccezione mediante la produzione della copia
dell'ordinativo mentre, per converso, non aveva ritenuto necessario che
l'attore provasse la domanda mediante la produzione dell'originale del
medesimo documento, per di più considerando all'uopo sufficienti documenti di
formazione unilaterale dello stesso attore il cui contenuto era stato ex
adverso contestato.
Nè si potrebbe utilmente
osservare, in contrario, che, essendosi dall'acquirente, convenuto non per la
risoluzione ma per l'esecuzione del contratto, eccepito un inesatto
adempimento, su di lui incombesse l'onere di fornire la prova relativa,
secondo un principio anche recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte (Cass. 10.2.00 n. 1457, 15.10.99 n. 11629, 11.11.96 n. 9825); tale non
è, infatti, il caso in esame, al quale va, piuttosto, applicato il diverso
principio per cui, come del pari ha ripetutamente evidenziato la medesima
giurisprudenza, qualora il convenuto eccepisca non un inesatto adempimento ma
un integrale inadempimento da parte dell'attore, incombe su quest'ultimo
l'onere di fornire la prova del proprio adempimento (Cass. 16.7.99 n. 7553,
29.5.98 n. 5306, 5.12.94 n. 10446, 7.3.94 n. 2204, 30.12.92 n. 13757,
18.12.92 n. 13445, 31.3.87 n. 3099) e, quindi, necessariamente, anche della
corrispondenza dell'oggetto della prestazione resa a quello pattuito.
Il che si verifica, come
nella specie, ove il convenuto abbia contestato la prestazione dell'attore
per essergli stato consegnato non un bene affetto da vizi o mancante di
qualità promesse od essenziali, ipotesi che, attenendo ad una semplice
imperfezione della prestazione peraltro immutata nella sua identità,
integrano gli estremi d'un inesatto adempimento, bensì aliud pro alio,
ipotesi che, attenendo ad una differenza sostanziale nell'identità della
prestazione, integra gli estremi d'un inadempimento totale.
La prevalente giurisprudenza
di questa Corte ed autorevole dottrina hanno, infatti, individuato il
criterio discretivo tra la fattispecie della consegna di aliud pro alio e
quella della consegna di beni mancanti delle qualità promesse od essenziali,
ovvero affetti da vizi redibitori, sotto il duplice profilo del riferimento
sia al genus sia alla destinazione economico-sociale dei beni stessi,
evidenziando, in particolare, come il riferimento a quest'ultima valga a
circoscrivere la rilevanza del vizio o del difetto di qualità in sè
considerati o, se vuolsi, ad ampliare l'ambito d'operatività del criterio del
genus con riguardo ai casi in cui il bene consegnato sia del tutto
insuscettibile d'assolvere alla funzione di quello in ordine al quale s'è
formato l'accordo contrattuale (Cass. 23.3.99 n. 2712, 15.5.98 n. 4899,
13.1.97 n. 244, 19.1.95 n. 593, 19.10.94 n. 8537, 15.2.92 n. 1866, ma già, e
pluribus, 9.7.82 n. 4085, 25.5.71 n. 1521).
Si verte, dunque, in tema di
vizi redibitori o di mancanza delle qualità promesse od essenziali quando la
difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo
nell'ambito del medesimo genus, consista, nell'un caso, in difetti inerenti
al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione
del bene e, nell'altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della
species rispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus; si verte, per
contro, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato
rispetto a quello pattuito attenga all'individualità od alla destinazione di
esso, sì che questo risulti o di genere del tutto diverso da quello in
ragione delle cui caratteristiche l'acquirente s'era indotto ad effettuare
l'acquisto, ovvero presenti difetti o carenze tali da renderlo inidoneo ad
essere utilizzato nella sua ordinaria destinazione od in quella specifica dedotta
in contratto, id est se ne possa ravvisare la surrichiamata inidoneità ad
assolvere alla funzione economico-sociale, risultando di fatto appartenere ad
una specie diversa ed insuscettibile di fornire l'utilità richiesta.
Nel caso in esame, poiché non
è in discussione essere stato presente alle parti che le buste oggetto della
prestazione del venditore, anche per la loro stessa natura, fossero destinate
all'inserimento in un determinato sistema d'elaborazione meccanografica
(quello della ditta Guzzini cliente dell'acquirente ed il cui logo doveva
comparire sulle buste), è evidente che le dimensioni delle stesse dovessero
necessariamente corrispondere alle caratteristiche richieste dal sistema nel
quale avrebbero dovuto essere inserite, altrimenti risultando del tutto
inutilizzabili e, quindi, prive dell'idoneità ad assolvere alla funzione cui
l'acquirente intendeva destinarle ed in ragione della quale s'era risolto
all'acquisto, in quanto ricomprese in una sottospecie sostanzialmente diversa
da quella utilizzabile.
Premesso che l'esatta
qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio, sostanziali
attinenti al rapporto o processuali attinenti all'azione ed all'eccezione,
può essere operata, anche d'ufficio, dalla Corte di Cassazione, nell'esercizio
dell'istituzionale potere di censura degli errori di diritto, ove, come nella
specie, le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente
prospettate nella pregressa fase di merito dalla parte interessata (da
ultimo, Cass. 13.9.97 n. 9098, 12.12.96 n. 11106), nella questione dedotta
dalla "Modulo 80" con l'opposizione al decreto ingiuntivo basata
sull'eccezione inadimplenti non est adimplendum ex art. 1460 CC deve, dunque,
essere ravvisata la contestazione d'un inadempimento totale della controparte
- per consegna di aliud pro alio e non per consegna di bene genericamente
mancante di qualità, come, per contro, erroneamente ritenuto dalla corte
territoriale - che, quindi, va qualificata come eccezione inadimpleti
contractus e non come eccezione non rite adimpleti contractus.
Ne consegue che, come già
sopra evidenziato, erroneamente la corte territoriale ha preteso
dall'acquirente, attore in opposizione ma convenuto sostanziale, la prova
della difformità dell'oggetto della prestazione ricevuta rispetto a quello
contrattualmente stabilito laddove avrebbe dovuto, invece, richiedere al
venditore, convenuto formale ma attore sostanziale, l'inversa prova della
conformità dell'uno rispetto all'altro.
L'impugnata sentenza va,
pertanto, annullata in relazione agli esaminati motivi, mentre il terzo
motivo, attinente alla valutazione delle prove da rinnovarsi nel giudizio di
rinvio, informato ai sopra enunziati principi, rimane assorbito.
Al giudice di rinvio è anche
rimesso, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M
LA CORTE Accoglie
il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa
in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione
della corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Camera di
Consiglio il 15.3.2000.
|
|