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Doveri informativi
dell’intermediario, natura e contenuto, rating
Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, casi
Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, vizi della volontà
Doveri
informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di
causalità
Tribunale di
Pinerolo, 14 ottobre 2005 – Pres. Parnisari, Est. Salerno.
Violazione dei doveri informativi dell’intermediario
finanziario – Conseguenze – Annullamento e risoluzione del contratto.
Violazione dei doveri informativi dell’intermediario
finanziario – Comportamento reticente ed omissione di informazioni rilevanti
– Dolo – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione
– Violazione dei doveri informativi – Omessa comunicazione del rating –
Obbligazioni argentine – Rilevanza.
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri
informativi – Annullamento del contratto – Restituzione dei titoli – Prova
del maggior danno subito – Criteri sostitutivi.
La sanzione prevista dall’ordinamento giuridico per i
vizi della volontà è l'annullabilità del contratto, piuttosto che la nullità.
Pertanto, proprio in ossequio a tale principio, che non può essere disatteso
se non in presenza di esplicite deroghe, unitamente al fatto che il d. lgs.
n. 58/98, prevede una nullità rilevabile solo dall’investitore, conducono a
ritenere che il difetto di informazione non comporti nullità del contratto,
ma annullamento o risoluzione dello stesso.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Sebbene sia opinione maggioritaria in giurisprudenza che
il mero silenzio non comporti di per sé annullamento del contratto, è
altrettanto consolidato l'indirizzo che ritiene integrato il dolo omissivo
ove in capo al contraente «reticente» vi sia un obbligo legislativamente
stabilito di fornire determinate informazioni; inoltre, essendo la Banca un
soggetto altamente qualificato, tale obbligo dovrà essere adempiuto con la
diligenza prevista dal II° comma dell'art. 1176 c.c. Ove pertanto il
comportamento della Banca abbia assunto le connotazioni del dolo, sia per avere
fornito informazioni inesatte, sia per avere taciuto informazioni che se
fornite avrebbero indotto i clienti a maggior cautela, il contratto dovrà
essere annullato per vizio del consenso.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non assolve ai propri doveri informativi la banca che si
limiti a classificare come inadeguata l’operazione senza fornire alcuna indicazione circa il rating accordato alle obbligazioni
argentine dalle maggiori agenzie (Moody's, Standard & Poor's, Fitch),
rating che, nel 1998, era «BB» ridotto poi a «BB» ed ancora a «B+» (già nel
1998 pertanto tali titoli erano inseriti nelle categorie speculative, quando
le obbligazioni degli Stati considerati sicuri si inserivano in valutazione
«AA» o «A»). Il rating costituisce
sicuramente un'informazione se non determinante, quanto meno indicativa del
tipo di investimento che si è in procinto di effettuare e la sua mancata
comunicazione rappresenta la violazione dei più elementari obblighi
informativi.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’annullamento del contratto di acquisto dei titoli
negoziati da luogo alla restituzione dei titoli stessi ed al risarcimento
dell’ulteriore danno che, in mancanza di prove specifiche, può essere
calcolato sulla base del rendimento annuo dei prodotti offerti dalla banca a
investitori con propensione ad investimenti sicuri.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Motivi: In via preliminare si conferma
la riunione dei procedimenti disposta all'udienza di comparizione delle
parti, stante la parziale connessione soggettiva e la comunanza dell'attività
istruttoria e degli argomenti di diritto trattati.
Nel merito, le parti attrici chiedono
in via principale la dichiarazione di nullità dei contratti di acquisto delle
obbligazioni argentine stipulati in data 14/4/98, 15/4/98 e 14/3/00, per
contrarietà degli stessi alle norme imperative dettate in tema di obblighi di
informazione contenuti nel d.lgs 58/98 e successive modifiche. Ritiene questo
Collegio che la tesi non meriti accoglimento, non solo per le ragioni già
espresse in alcune sentenze (Trib. Monza, sez. Desio, 27/7/04 Est. Rolfi e
Trib. Milano, 25/7/05 Est. Ranieri), cui si rimanda ai sensi e per gli
effetti dell'art. 16, co. 5°, d.lgs 5/03, ma anche per le ulteriori ragioni
infra specificate. Innanzi tutto, poiché il d.lgs 58/98 prevede la sanzione
della nullità per il solo caso di difetto di forma scritta del contratto
quadro (c.d. master agreement), la nullità fatta valere dagli odierni attori
rientra nell'ipotesi generale di contrarietà a norme imperative, di cui
all'art. 1418 c.c., e, come tale, invocabile in forza dell'art. 1421 c.c. da
chiunque ne abbia interesse, ivi compresa la Banca convenuta. Una simile
conclusione, inevitabile una volta che si percorra la via della nullità
generale, di cui l'art. 1421 c.c. costituisce il logico corollario in
considerazione dell'interesse pubblicistico che la sanzione tende a
preservare, si pone in contrasto proprio con lo spirito del d.lgs. 58/98,
che, introducendo un'ipotesi di nullità c.d. relativa (la sanzione della
invalidità-inefficacia solo a favore del consumatore era una delle
particolarità normative della L. 612/96 n. 5 che ha introdotto nel codice
civile gli artt. 1469 bis e ss.), ha operato una esplicita scelta di campo,
riservando al solo cliente la facoltà di impugnare i contratti, spirito che
verrebbe ingiustificatamente disatteso ove si aderisse all'opinione di
quanti, anche in giurisprudenza, hanno ravvisato un contrasto con l'ordine
pubblico economico. Né potrebbe prospettarsi la possibilità di consentire
esclusivamente all'investitore l'impugnazione di un contratto nullo per
contrasto con norme imperative, perché, come accennato, il carattere
pubblicistico di detta violazione non può che comportare l'assolutezza della
sua rilevabilità. In secondo luogo, l'obbligo di informazioni previsto a
carico delle Banche è stato introdotto per consentire al cliente di compiere
scelte consapevoli nell'acquisto di prodotti finanziari: tali norme, ed in
modo particolare l'art. 21 d.lgs 58/98, sono, quindi, poste a garanzia
dell'integrità e della libertà del consenso. In via generale, il nostro
ordinamento prevede quale sanzione in caso di vizi della volontà
l'annullabilità del contratto, piuttosto che la sua nullità e, pertanto,
proprio in ossequio a tale principio, che non può essere disatteso se non in
presenza di esplicite deroghe, la tutela invocabile deve essere, ove ne
sussistano i relativi presupposti, l'azione di annullamento.
In
conclusione, la rilevabilità relativa della nullità prevista dal d.lgs 58/98
ed il tipo di vizio, in uno con gli argomenti esposti nelle citate sentenze,
conducono a ritenere che il difetto di informazione non comporti nullità del
contratto, ma annullamento o risoluzione dello stesso.
Venendo, ora, proprio alla domanda
subordinata di annullamento, è opportuno premettere che l'art. 1427 c.c.
prevede tale sanzione ove il consenso di uno dei contraenti sia stato dato
per errore, estorto con violenza ovvero carpito con dolo. È opinione
consolidata in giurisprudenza che il dolo, per essere causa invalidante del
contratto, deve incidere nel momento di formazione del medesimo e deve
consistere in un raggiro, menzogna, inganno, ovvero in una reticenza che
agiscano come causa decisiva e determinante della volontà, nel senso che
senza di essi il contraente che ne è restato vittima non avrebbe concluso il
negozio (Cass. SS.UU. 11/3/96, n. 1955; Cass. 4/5/99, n. 4409): in altre
parole, è necessario che le dichiarazioni precontrattuali (o le reticenze,
come si vedrà) ingenerino nella controparte una rappresentazione alterata
della realtà, avuto riguardo alle particolari circostanze di fatto ed alle
qualità e condizioni soggettive del recipiens (Cass. 3/4/03, n. 5166; Cass.
12/1/91, n. 257). Queste affermazioni di principio, che concernono in
generale l'interpretazione giurisprudenziale nell'applicazione della
disciplina dell'annullamento, devono essere lette alla luce ed integrate con
le disposizioni speciali che concernono i contratti di intermediazione
finanziaria, come quelli conclusi tra i sig.ri V. e M. con la Unicredit: in
particolare si deve fare riferimento al già citato art. 21 d.lgs 58/98 ed
agli artt.. 26, 28, 29 Reg. CONSOB 117/98 n. 11522 e successive modifiche. In particolare, sebbene
sia opinione maggioritaria in giurisprudenza che il mero silenzio non comporti
di per sé annullamento del contratto, è altrettanto consolidato l'indirizzo
che ritiene integrato il dolo omissivo ove in capo al contraente «reticente»
vi sia un obbligo legislativamente stabilito di fornire determinate
informazioni; inoltre, essendo la Banca un soggetto altamente qualificato,
tale obbligo dovrà essere adempiuto con la diligenza prevista dal II° comma
dell'art. 1176 c.c.
Ritiene
il Collegio che, in relazione ai principi sopra esposti, il comportamento
della Banca abbia assunto le connotazioni del dolo, sia per avere fornito
informazioni inesatte, sia per avere taciuto informazioni che se fornite
avrebbero indotto i clienti a maggior cautela.
Particolare rilievo assumono sul punto le affermazioni effettuate dalla
convenuta in relazione al ruolo del F.M.I. La teste M. (l'impiegata
dell'Agenzia Unicredit di *** che ha trattato con gli attori) ha dichiarato,
pur non ricordandosi maggiori dettagli, di avere parlato genericamente del
F.M.I. quale «organo di garanzia e tutela dei bond emessi da Stati esteri»;
la teste B. riferisce che, a fronte delle sue perplessità circa la bontà dei
bond argentini, la sig.ra M. affermò che «il F.M.I. sarebbe intervenuto
qualora fosse successo l'irreparabile», confermando quanto sostenuto dagli
attori e, seppure in modo meno esplicito, anche dal teste F. M., il quale ha
asserito che gli era stata segnalata la garanzia di un Fondo americano.
Tornando alla deposizione della sig.ra B., assai significativo è lo scopo per
il quale è stato menzionato il F.M.I., ossia vincere la resistenza della
cliente e convincerla ad acquistare il prodotto, come in effetti è avvenuto.
A prescindere, quindi, da quali siano state letteralmente le esatte
affermazioni e dal tipo di garanzia indicata come offerta dal F.M.I., pare
indubitabile, avendolo comunque anche confermato la sig.ra M., che una
generica tutela fosse stata indicata: orbene, la precisione, oltre che
l'esattezza, nel fornire informazioni deve essere, come detto, valutata alla
stregua del disposto del II° comma dell'art. 1176 c.c. e, quindi, la
diligenza richiesta alla Banca avrebbe imposto una chiarezza di segnalazioni
che
sicuramente è
mancata. Può aversi, quindi, per certo che ad indurre gli attori all'acquisto
dei bond siano state anche le generiche ed imprecise affermazioni, intese a
far credere all'inveritiera prospettiva di recuperabilità del capitale,
garantito dal F.M.I. Il teste F. Alessandro, in relazione alle
rassicurazioni ricevute, ha dichiarato che la sig.ra M. aveva riferito la sicurezza
delle obbligazioni all'impossibilità per uno Stato di fallire; in sede di
interrogatorio formale, reso per la Banca convenuta dalla sig.ra Pasciucco,
costei ha affermato di non essere a conoscenza delle garanzie del F.M.I., ma
che la sig.ra M. riteneva «abbastanza sicuri questi investimenti (bond
argentini) trattandosi di titoli di Stato come quelli italiani». Questa
circostanza, riportata anche da altri testi, consente di ritenere
assolutamente verosimile quanto deposto dal sig. F. Alessandro, essendo il
paragone con i titoli italiani volto a fornire ulteriori garanzie di
tranquillità e ad instaurare un collegamento tra situazione di difficoltà ed
impossibilità di fallimento. Anche queste dichiarazioni - mendaci quanto
all'impossibilità di crack (insolvenza) da parte di uno Stato e fuorvianti
circa il paragone con l'Italia -, non sono conformi alla responsabilità di
tutela dei risparmiatori incombente sulla Banca.
Venendo, ora, alle omissioni, non può
non rilevarsi che la Banca non ha fornito alcuna indicazione circa il rating
accordato alle obbligazioni argentine dalle maggiori agenzie
(Moody's, Standard &
Poor's, Fitch), che, nel 1998, era «BB» ridotto poi a «BB» ed ancora a «B+».
Già nel 1998, quindi, i bond argentini erano inseriti nelle categorie
speculative, quando le obbligazioni degli Stati, considerati sicuri, si
inserivano in valutazione «AA» o «A». Il
rating
costituisce sicuramente
un'informazione se non determinante, quanto meno indicativa del tipo di
investimento che si è in procinto di effettuare e la sua mancata
comunicazione rappresenta la violazione dei più elementari obblighi
informativi. Tale inadempimento è ancor più grave in
ordine all'acquisto effettuato dal sig. V. nel 2000, quando il rating accordato era stato rivisto al ribasso
rispetto al 1998: tale peggioramento, ove comunicato, avrebbe consentito al
cliente una scelta più consapevole. Né sul punto può essere eccepito che la Banca aveva classificato
l'operazione non adeguata, in quanto, da un lato, questo giudizio non era
stato in alcun modo spiegato al sig. V. e, dall'altro, si trattava di una
dicitura, secondo quanto riferito dalla stessa funzionaria, che usciva
direttamente ed in automatico dai computers. Né la Banca può invocare
di avere fornito adeguate informazioni circa il rischio dell'investimento
legato al Paese, estero e giudicato emergente, o all'assunto che maggiore era
il tasso di interesse, maggiore era l'aleatorietà dell'operazione. In
particolare, in relazione a tale ultimo assioma - sicuramente dotato di
logica e conosciuto ai più - le assicurazioni ricevute dalla funzionaria
circa la garanzia del F.M.I. e l'impossibilità di fallimento di uno Stato
hanno, come già sottolineato, indotto a superare le diffidenze, così come, in
relazione al rischio Paese, hanno influito, oltre alle suesposte garanzie,
anche la mancanza di ulteriori specificazioni, come riferito dal teste
Baravalle (anch'esso impiegato della Banca) - «qualificavamo le obbligazioni
come da Paesi emergenti, senza dilungarci su altri aspetti» - e l'assenza dei
parametri di riferimento, costituiti dal rating.
Infine, non paiono incidere, sulla
ricostruzione effettuata, le qualità personali degli attori. Sul punto pare
opportuno osservare che il contratto concluso dalla sig.ra M., in realtà, sia
stato negoziato con il di lei marito, sig. Bugnone Marino, ed anche il denaro
necessario per l'acquisto dei bond argentini derivava dalla cessione di
un'attività che i coniugi avevano svolto in comune, appartenendo, quindi,
anche allo stesso Bugnone sebbene depositati nel conto della moglie. Queste
circostanze inducono a ritenere da un lato che il Bugnone non sia un teste
attendibile, anche in considerazione del fatto che egli ha indicato come
semestrali gli interessi, mentre pacificamente gli stessi erano annuali, e, conseguentemente,
le sue dichiarazioni non vengono - come non sono state - utilizzate, e
dall'altro che è a lui che bisogna far riferimento per la valutazione delle
qualità soggettive, avendo trattato direttamente con la Banca mentre la
sig.ra M., come da lei stessa dichiarato, si era limitata a firmare ciò che
era già stato deciso dal di lei marito. Ciò premesso, quantunque il sig. V. e
il sig. Bugnone, nella loro qualità di imprenditori possano essere
considerati investitori non sprovveduti, tuttavia, rapportati alla posizione
della Banca, questa loro qualità perde molto del significato che la convenuta
vorrebbe attribuirle. Non si tratta, infatti, di operatori qualificati,
conoscitori del mercato, ma di soggetti di medie conoscenze che, proprio
perché non in grado di effettuare da soli scelte appropriate, hanno
utilizzato i canali tradizionali di investimento confidando nella
professionalità della Banca. Questa infatti è tenuta, non solo a possedere,
ma anche a riferire, con la necessaria diligenza chiarezza ed esaustività,
che, nel caso in questione, sono mancate, un coacervo di conoscenze che solo
gli operatori specializzati possono raccogliere (sussistendo oggettivamente
una situazione di asimmetria informativa). Ritiene il Collegio che nella
specie si esca dal c.d. dolus bonus per attingere al vero e proprio dolus malus in rapporto al
rilevante interesse della Banca di non perdere dei clienti interessanti per i
capitali disponibili e per le possibili operazioni effettuabili (per non
essere dei modesti pensionati), rischio che poteva paventarsi nei casi in cui
gli investitori non accettavano il tasso del 3% che caratterizzava i prodotti
finanziari della Banca stessa ma chiedevano rendimenti più elevati (cfr **).
- Omissis.
Dalla dichiarazione di annullamento - rimanendo
assorbita la domanda di risoluzione per inadempimento - discende l'obbligo di
restituzione delle rispettive prestazioni e di risarcimento del danno e,
conseguentemente, la convenuta dovrà restituire agli attori le somme da
questi ultimi investite per l'acquisto dei bond argentini, mentre i sig.ri V.
e M. dovranno (esclusa la restituzione, non richiesta, dei bond in loro
possesso) conseguentemente vedersi rideterminata la maturazione degli
interessi, posto che quelli percepiti, al tasso del 10% annuo, risultano
indebiti come effetto dell'annullamento dell'investimento. Con riferimento al
risarcimento del danno, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, troverà
applicazione l'art. 1224 c.c.: spetta, pertanto, agli attori dare la prova di
avere sofferto un danno maggiore rispetto a quello coperto dagli interessi
legali. Secondo quanto dichiarato dai sig.ri V. e M., era loro intenzione
investire il denaro confluito nei bond argentini in modo sicuro ed esente da
rischi e quindi, presumibilmente in titoli obbligazionari o in prodotti
finanziari caratterizzati da un rendimento fisso. Nel corso
dell'interrogatorio formale, la convenuta ha affermato che i prodotti offerti
dalla Unicredit, soddisfacenti le caratteristiche finanziarie richieste da
clienti poco inclini al rischio, garantivano un rendimento annuale del 3%: è,
così, presumibile, in assenza di ulteriori prove e sulla base delle
intenzioni espresse dagli attori circa il tipo di investimento voluto, che
questi ultimi si sarebbero risolti ad investire i propri risparmi in titoli,
il cui rendimento può calcolarsi nel 3% annuo. Sul punto, infine, non può
essere condivisa l'eccezione sollevata dalla Banca convenuta della mancanza
di attualità del danno patito dai clienti, motivata sull'assunto che il Governo
argentino non avrebbe deliberato di non onorare i propri debiti, ma solo di
procrastinarne l'adempimento, in quanto da un lato è stato chiaramente
affermato che i bond non avevano più alcun valore e dall'altro gli
investitori non hanno avuto nessun pagamento effettivo, ma solo una promessa
di pagamento (per una piccola percentuale del capitale investito, e col
rilascio di nuove obbligazioni a scadenza assai lontana, che la precedente
esperienza non fa ritenere affidabili). In conclusione, la Banca dovrà
corrispondere agli attori un interesse annuo del 3% (od a quello legale
superiore) decorrente dalla data dei singoli investimenti fino al saldo
effettivo, sotto deduzione delle somme percepite dagli attori quale
rendimento dei bond argentini in questione.
omissis
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