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Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, nullità
Tribunale di Torino
7 novembre 2005 – Pres. Premoselli, Est. Alvau.
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri
informativi dell’intermediario – Nullità Sussistenza.
Le norme sui doveri informativi dell’intermediario di
cui all’art. 21 del TUF e quelle di attuazione contenute nel reg. Consob
11522/98 hanno natura imperativa in quanto poste a tutela di interessi di
carattere generale e pubblico (tutela del risparmio, integrità dei mercati,
efficienza del mercato dei valori mobiliari) perseguiti dal legislatore in
attuazione della speciale normativa primaria (TUF) e secondaria
(Regolamenti), della legge delega n. 52/1996 e delle direttive comunitarie.
Il comportamento tenuto in violazione di norme imperative è illegale e il
contratto che sia stato concluso in forza di quel comportamento non che
essere nullo in quanto contrario a norme imperative.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Doveri dell'intermediario.
Ulteriori profili di nullità, ex art.
1418 primo comma c.c., sono stati prospettati con riferimento alla violazione
dei doveri imposti all'intermediario con l'art. 21 primo comma Tuf; per tutti
gli attori è stata lamentata la violazione del contenuto delle disposizioni
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) (per tale dovere non risultano,
tuttavia, allegazioni), come specificati ulteriormente nel Reg. Consob n.
11521 citato, in esecuzione del disposto di cui all'art. 6 comma 2 TUF Il
Tribunale precisa che le norme invocate si riferiscono ai comportamenti che
l'intermediario deve osservare nello svolgimento dei servizi. Per i
comportamenti dell'intermediario successivi alla conclusione del contratto di
investimento, ove l'investitore lamenti l'inosservanza e, quindi, in
sostanza, l'inadempimento o l'inesatto adempimento del contraente,
sull'intermediario, debitore, incombe l'onere di provare di avere tenuto un
comportamento conforme alla legge (in ordine alla prova dell'inadempimento v.
la sent. S.U. della Cass. N. 13533/2001 con la quale, in epoca successiva
all'entrata in vigore dell'art. 23 del TUF, è stato risolto il precedente
contrasto giurisprudenziale in ordine al soggetto tenuto a provare
l'inadempimento di una obbligazione).
Tanto precisato vengono esaminate le
diverse fattispecie indicate dagli attori.
Dovere di diligenza e procedure.
Art. 21 lettera a): dovere di
comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei
clienti e per l'integrità dei mercati. Il dovere risulta specificato
attraverso gli artt. 26-28-29 del Reg. Consob citato. Tali articoli, infatti,
prevedono dettagliate regole di comportamento che consentono di individuare
la diligenza richiesta all'intermediario autorizzato. In particolare,
considerati i fatti esposti dagli attori, vengono evidenziati i seguenti
doveri: acquisizione di una conoscenza degli strumenti finanziari adeguata al
tipo di prestazione da fornire, art. 26 lett. e; - consegna del documento sui
rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, art. 28 lett. b;
- divieto di effettuare o consigliare operazioni senza avere fornito
informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica
operazione la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte
di investimento o disinvestimento, art. 28 comma 2; - divieto di compiere con
o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto,
frequenza o dimensione, tenendo conto delle informazioni ricevute o acquisite
e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati e
dovere di informare l'investitore, che abbia dato disposizioni in ordine
dell'inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni, art. 29. Il Tribunale
rileva, inoltre, che gli attori ritengono che la convenuta non abbia agito
con la specifica diligenza richiesta all'intermediario finanziario perché nel periodo in cui
sono avvenute le negoziazioni in questione non aveva adottato procedure
interne di controllo idonee a salvaguardare i diritti dei risparmiatori.
La lettera d) dell'art. 21 Tuf riguarda specificatamente le
procedure, prevedendo che i soggetti abilitati devono disporre di risorse e
procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi. Tale dovere viene esaminato unitamente alla verifica
dell'osservanza del dovere di diligenza e per primo.
Tanto precisato, le operazioni in questione sono avvenute nel
periodo giugno 2000-febbraio 2001 e dalla relazione del 19.3.2004 della
Divisione Intermediari prodotta dagli attori (doc. I 10) risulta che al
termine della verifica ispettiva era emerso che per il periodo gennaio
2000/novembre-dicembre 2002 Ia convenuta non disponeva di procedure idonee a
garantire l'efficiente, ordinata e corretta prestazione del servizio di
negoziazione in conto proprio. Nel citato doc. 11 prodotto dagli attori
(allegato A alla Nota tecnica contenente il riferimento espresso alle
operazioni relative ai bond Cirio) dalla pag. 19 alla pag. 33, risultano
evidenziate tutte le carenze delle procedure adottate; le carenze riscontrate
riguardavano sia la fase di selezione dei titoli da negoziare in
contropartita diretta, sia le informazioni da fornire ai clienti in merito ai
titoli negoziati (dall'atto risulta la sostanziale inidoneità delle procedure
adottate nel periodo dal 1991 sino al novembre 2002), sia la verifica
dell'adeguatezza delle operazioni d'investimento disposte dalla clientela,
sia l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto d'interesse.
I rilievi sono sostenuti da approfondite, ampie e convincenti argomentazioni
e riferendosi alle «procedure» non hanno una efficacia limitata ai casi
esaminati. La convenuta ha svolto specifiche difese ed ha prodotto documenti
per confutare il giudizio espresso dalla Divisione Intermediari. Il
Tribunale, tuttavia, tenuto conto della particolare competenza e neutralità
dell'organo di vigilanza che ha effettuato articolate indagini sulle varie
procedure di cui si era dotata la convenuta nel tempo, ritiene che i
documenti prodotti dalla convenuta non siano sufficienti per dimostrare che,
contrariamente a quanto riscontrato dalla Divisione Intermediari, nel periodo
nel quale furono effettuate le operazioni in questione esistessero procedure
in grado di assicurare gli scopi perseguiti dal legislatore con le norme
relative allo svolgimento dei servizi di investimento. Ne consegue che
risulta provata la violazione dello specifico dovere di diligenza con riferimento
alle procedure interne. Per completezza il Tribunale rileva che, con
riferimento alla violazione del dovere relativo alle procedure, alla
convenuta è stata comminata specifica sanzione amministrativa.
Gli attori, inoltre, ritengono che la convenuta non abbia agito
con la specifica diligenza anche perché nelle negoziazioni in questione non
aveva osservato il dovere di informazione. In particolare non aveva acquisito
un'adeguata informazione sugli strumenti oggetto della negoziazione, non
aveva diramato alcuna informazione sul merito di credito delle società
emittenti, non aveva fornito all'investitore informazioni adeguate sulla
natura, sui rischi dell'investimento.
Le doglianze relative al non avere acquisito informazioni
adeguate sugli strumenti finanziari e al non avere fornito all'investitore
informazioni adeguate sulla natura, sui rischi dell'investimento, sono
fondate. In ordine alle conoscenze dell'intermediario la convenuta non ha
sostanzialmente contestato di avere avuto una conoscenza piuttosto limitata
in ordine agli strumenti, avendo sostenuto che per il servizio in questione,
a differenza che per la gestione di portafogli, non era richiesto un
significativo grado di conoscenza in capo all'intermediario, tenuto ad
eseguire gli ordini, senza discrezionalità; i dati presenti negli offering
circulars erano disponibili solo alla fine del grey market (in genere 1-2
giorni prima della chiusura dell'operazione), le uniche informazioni a sua
disposizione e fornite ai clienti erano quelle previste dalla normativa
Consob; tali informazioni, oggetto della procedura interna erano relative a
«prezzo-plafond disponibile-ultime operazioni effettuate». Il Tribunale
ritiene, invece, che nell'ambito di un servizio di negoziazione in conto
proprio, servizio in cui l'intermediario non si limita a ricevere e
trasmettere ordini, considerato che gli strumenti erano privi di rating
esplicito ed erano negoziati fuori da mercati regolamentati e, quindi, erano
particolarmente rischiosi (v. sul punto quanto precisato al paragrafo 4.6
dell'allegato n. 3 del Reg. n. 11522 ove viene posta l'attenzione anche sul
dovere dell'investitore di informarsi) l'intermediario dovesse e potesse
procurarsi una conoscenza più approfondita degli strumenti finanziari e
irrilevanti appaiono le considerazioni in ordine ai dati risultanti dal
bilancio al 31.12.1999 della spa Cirio Finanziaria. Dai doc. 10 e 11 (pag.
35-38) degli attori risultano le precise osservazioni sollevate in proposito
dalla Divisione Intermediari che ha ritenuto esistente la violazione da parte
della convenuta del dovere di acquisire una conoscenza più approfondita dei
titoli Cirio.
Per quanto attiene all'informazione adeguata da fornire agli
investitori e, in particolare l'informazione sui rischi e implicazioni delle
operazioni, occorre considerare preliminarmente la doglianza riferita
all'omessa consegna del documento sui rischi, unitamente alla correlata
doglianza per l'omessa segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione.
Orbene, il documento sui rischi deve essere consegnato prima dell'«inizio
della prestazione dei servizi di investimento e, quindi, in una fase
successiva alla conclusione del contratto di investimento». Trattasi di
documento che, in base a quanto specificato nell'allegato 3 al Reg. Consob
citato, «non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi
riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ma ha la finalità di
fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti».
L'allegato 3 contiene anche avvertenze generali rivolte all'investitore e
all'intermediario (l'investitore deve attivarsi per ottenere le informazioni
sulla natura e sui rischi e deve concludere l'operazione solo se ha ben
compreso la natura e grado di esposizione al rischio - investitore e
intermediario, dopo avere apprezzato il grado di rischio, devono valutare
l'adeguatezza dell'investimento considerando il profilo del singolo
investitore desumibile dalla situazione patrimoniale, dagli obiettivi
d'investimento, dalla esperienza nel campo degli investimenti riferiti allo
specifico strumento finanziario considerato). L'allegato, inoltre, indica gli
elementi da considerare per apprezzare il rischio. La convenuta ha prodotto
(v. doc. 52) il documento di rischi consegnato agli attori C. C. affermando
che anche agli altri attori era stato consegnato documento avente analogo
contenuto. Il contenuto del doc. 52 corrisponde a quello dell'allegato 3 al
Reg. Consob. Ne consegue che attraverso tale documento, se consegnato, sono
state fomite all'investitore le informazioni di base per una scelta
consapevole in ordine al rischio delle operazioni.
Tanto precisato, in ordine alla doglianza riferita all'omessa
consegna del documento generale sui rischi (lett. a pag. 55 atto di cit.) il
Tribunale rileva che riguarda solo alcuni attori. - Omissis.
È quindi certo che la convenuta non abbia fornito a tutti gli
attori adeguate informazioni sulla rischiosità e implicazioni
dell'operazione. Tutte le informazioni non fornite e sopra evidenziate erano
necessarie per una scelta consapevole da parte degli investitori.
Per quanto attiene alla doglianza relativa all'omessa
segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione va considerato che,
trattandosi di titoli riferiti ad un gruppo per il quale vi era un rating
interno ad alto rischio, l'operazione sarebbe stata adeguata solo per gli
speculatori di borsa o per i risparmiatori con una propensione al rischio
medio - alta (dal doc. 11 citato, pag. 50, parte relativa al merito di
credito, risulta che nel giugno 2000 al Gruppo - Cirio spa era stato
attribuito dalla convenuta un rating BB - speculative grade, giudizio
riconfermato nel febbraio 2001). La doglianza riguarda tutti gli attori
tranne i signori M. C., R. B. e R. per i quali è stato sottolineato che la
segnalazione dell'inadeguatezza presente sugli ordini non era completa. La
convenuta ha contestato che le singole operazioni fossero inadeguate rispetto
al profilo di rischio dell'investitore ricavabile dai dati a sua
disposizione, dati che sono stati riportati nella comparsa di risposta e che
risultano anche dai documenti prodotti. Orbene, per gli attori nei cui
confronti risulta segnalata l'inadeguatezza non vi è però anche l'indicazione
delle ragioni per le quali non era opportuno procedere all'esecuzione della
disposizione; né la convenuta ha offerto una prova idonea a dimostrare che la
segnalazione scritta era stata integrata con una esposizione orale delle
ragioni dell'inadeguatezza. La segnalazione, pertanto, non è avvenuta in modo
completo e ciò non ha consentito una scelta consapevole. Per gli altri attori
il Tribunale considera, come già esposto, che l'operazione non era adeguata
per il risparmiatore con profilo di rischio basso o con una propensione al
rischio media-medio alta. L'art. 29, comma 1 del Reg. richiede che la
valutazione dell'adeguatezza debba essere effettuata rispetto alla «tipologia
– oggetto - frequenza o dimensione»; il comma 2 del Reg. precisa che, ai fini
della valutazione dell'adeguatezza o meno delle operazioni, gli intermediari
devono tenere conto delle informazioni di cui all'att. 28 del Reg. e quindi,
delle informazioni ottenute dall'investitore e di ogni altra informazione
disponibile in relazione ai servizi. Il giudizio sull'adeguatezza o meno
dell'operazione implica la considerazione del patrimonio, degli obiettivi
d'investimento, dell'esperienza dell'investitore (elementi segnalati nelle
avvertenze di cui all'allegato 3 del Regolamento Consob). Orbene, nei casi in
cui la convenuta non disponeva di informazioni sul
risparmiatore, trattandosi di cliente nuovo che si era rifiutato di fornire
informazioni, era comunque disponibile, o avrebbe dovuto esserla,
l'informazione oggettiva sulla particolare rischiosità dei titoli desumibile
dal rating interno.
Per gli altri investitori non appaiono
determinanti i dati forniti dalle parti in causa per ciascun attore in ordine
al profilo dell'investitore desumibile dal patrimonio investito, in quanto,
seppure incidenti sulla valutazione dell'adeguatezza dell'operazione rispetto
alla «tipologia, frequenza e dimensioni» (per alcuni attori risulta la
presenza nel patrimonio investito di azioni o di fondi consigliati a clienti
con alta propensione al rischio), non sono in grado di fornire dati univoci
sugli obiettivi degli specifici investimenti in questione. La scelta di investire
in obbligazioni del gruppo Cirio - che è notorio che godesse della fiducia
del pubblico in considerazione del settore in cui operava - è sintomatica sia
dell'obiettivo di effettuare un prestito che molto probabilmente sarebbe
rientrato, ottenendo nel frattempo degli utili, sia dell'obiettivo di
detenere e di poter disporre di titoli emessi da soggetti ritenuti affidabili
dal mercato e, quindi, dotati di valore. Tali obiettivi, rientrando nella
comune esperienza, dovevano essere noti all'intermediario ed è pertanto
irrilevante il rifiuto di fornire informazioni manifestato dagli investitori
(per i contratti di investimento conclusi dagli attori il rifiuto risulta
manifestato da tutti tranne M. per la quale, tuttavia, dal doc. 80, risulta
solo una crocetta sugli obiettivi di investimento ed il rinvio ad altro
documento che non è in atti). Ne consegue l'irrilevanza delle prove orali
dedotte dalla convenuta, volte a dimostrare che alcuni attori intendevano
ottenere un alto rendimento, non essendo sufficientemente univoche per
dimostrare che fosse l'unico obiettivo dell'investimento. Il rating interno,
dato noto all'intermediario, avrebbe dovuto essere valutato insieme a ciascun
investitore per verificarne la compatibilità con gli obiettivi
dell'investimento sopra indicati; quel dato avrebbe dovuto far dubitare
dell'adeguatezza dell'operazione e condurre ad un giudizio d'inadeguatezza.
Per completezza viene rilevato che a pag. 43 del doc. 11 più volte citato vi
è il richiamo alla circolare 11176 del febbraio 1998 in base alla quale, in
caso di mancato rilascio delle informazioni da parte dell'investitore, la
Banca avrebbe dovuto considerare gli ordini come «non adeguati». Ne consegue
che per tutte le operazioni in questione richieste dai clienti occorreva
un'idonea segnalazione dell'inadeguatezza per poter procedere alle
operazioni.
Infine il Tribunale ritiene infondata
la doglianza relativa alla carenza di diligenza riferita alla offerta –
vendita –collocamento alla clientela retail delle obbligazioni Cirio in quanto
si è già detto che la convenuta non ha offerto, né collocato i titoli e il
divieto riguardava i soli collocatori.
Dovere di acquisire informazioni.
Ulteriore profilo di nullità
prospettato dagli attori è relativo alla violazione del dovere di cui all'art.
21 lettera b del TUF, avendo gli attori lamentato che nello svolgimento del
servizio non erano state richieste ai clienti le informazioni sulla loro
situazione patrimoniale, sugli obiettivi di investimento e, nei casi in cui
risultava un rifiuto, esso non era il frutto di scelte consapevoli ma di
induzione da parte dell'intermediario alla sottoscrizione di moduli. Il
dovere è specificato dall'art. 28 primo comma lettera a del Reg. Consob
citato.
Il collegio rileva, preliminarmente,
che in comparsa conclusionale è stato sostenuto che la convenuta aveva
violato tale specifico dovere nei confronti di tutti gli attori. In realtà in
atto di citazione la violazione, contraddistinta con la lettera b a pag. 55,
era stata allegata solo per gli attori: C. C., C. N., C. O., C., D. R., D.,
M., O., R.. Ne consegue la novità del profilo e, quindi della domanda,
rispetto agli altri attori e il Tribunale, richiamate le argomentazione
svolte in precedenza con riferimento al fatto nuovo emerso per gli attori C.
O., si limita a considerare le sole posizioni degli attori per i quali era
stata formulata la specifica allegazione. Orbene, sui contratti normativi di
negoziazione prodotti dalla convenuta e riferiti agli attori C. C., C. N., C.
O., C., D., M., O., R. risulta che l'investitore si è rifiutato di fornire
l'informazione (le relative caselle risultano crocettate).
L'art. 28 lettera a citato prevede che
l'eventuale rifiuto debba risultare dal contratto normativo o da apposita
dichiarazione. Gli attori non hanno fornito tempestiva prova orale per
dimostrare il comportamento effettivamente tenuto, al momento della
indicazione del rifiuto, sia dalla persona che operava per l'intermediario
sia dall'investitore (la prova è stata articolata nella nota datata
30.11.2004, quale «prova contraria» da considerare per il solo caso in cui il
Tribunale avesse ammesso le istanze istruttorie della parte convenuta - v.
precisazione di pag. 34 - ma il Tribunale non ha ammesso le prove della
convenuta e, pertanto, appare superfluo l'accertamento in ordine
all'ammissibilità della prova dedotta dagli attori con la nota). In presenza
dell'espresso rifiuto risultante dal contratto deve ritenersi provato che
l'intermediario abbia tentato di ricevere informazioni e, quindi, non vi è
prova della violazione del dovere in questione. Sul contratto concluso con
gli attori D. R. (doc. 72 della convenuta), invece, vi erano specifiche
caselle che non sono state crocettate. La convenuta alla pag. 107 della
comparsa ha affermato che i clienti non avevano rilasciato informazioni ma il
rifiuto non risulta dal contratto.
Il tribunale, pertanto, considerato
che dal contratto non risultano né le informazioni fornite dall'investitore
(sul contratto vi era uno specifico spazio) né il rifiuto di fornirle,
ritiene provata la violazione del dovere di cui all'art. 21 lettera b) e att.
28 I co. lettera a) per i soli attori D. R..
Conflitti di interesse.
Infine gli attori hanno lamentato la
violazione del dovere di cui all'art. 21 lett. c del TUF precisando che per
alcuni attori (C. O. - D. - M.-M./C. - R. - B. - R. - S.), pur sussistendo,
non era stata segnalata l'esistenza di un conflitto di interessi e per altri
attori (attori C. C., C. N., D. R., M., O., P.) l'indicazione presente
sull'ordine era generica e inadeguata per una valutazione consapevole del
conflitto. Orbene, il dovere in questione risulta specificato, oltre che
dall'art. 21 lett. c del TUF, anche dall'art. 27 del Reg. Consob citato, ove
è previsto sia che gli intermediari «vigilino per l'individuazione di conflitti
di interesse» sia il divieto di fare operazioni con o per conto dei clienti
«se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche
derivante da rapporti di gruppo... salvo che abbiano informato per iscritto
l'investitore sulla natura ed estensione del loro interesse nell'operazione e
l'investitore abbia acconsentito, espressamente, per iscritto
all'effettuazione dell'operazione»; «nel caso di utilizzo di moduli o
formulari prestampati, per l'assolvimento degli obblighi informativi, occorre
l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto di
interessi». In sostanza l'intermediario è tenuto: 1) a individuare le
possibili situazioni di conflitto di interessi, 2) organizzarsi in modo tale da evitarle o da
ridurle al minimo, 3) renderle note all'investitore, 4) acquisire il
preventivo consenso espresso per iscritto prima di agire in presenza di
situazioni di conflitto, 5) gestirle in modo tale da evitare pregiudizi agli
investitori. All'ano del compimento delle singole operazioni rileva il solo
conflitto reale.
Gli attori ritengono che in tutte le
negoziazioni intervenute con gli attori le convenuta abbia operato in
conflitto di interessi sussistendo due profili di interesse
dell'intermediaria contrastanti con gli interessi degli investitori: a)
interesse da finanziamento (interesse al rientro di ingenti crediti vantati
nei confronti del Gruppo Cirio attraverso il buon esito delle emissioni di
obbligazioni da parte delle società del Gruppo Cirio), b) interesse a disfarsi
del quantitativo di obbligazioni detenute in portafoglio in presenza delle
critiche condizioni economiche e finanziarie del Gruppo, spostando in tal
modo sui risparmiatori il danno per l'azzeramento del valore delle
obbligazioni. In ordine alla individuazione , in concreto, di una situazione
di conflitto di interessi, nell'ambito dello svolgimento dei servizi di
investimento, è illuminante il contenuto del doc. 48 della convenuta,
proveniente dalla Divisione Intermediari e relativo alle indagini svolte sul
conflitto di interessi. Dal documento 11 degli attori risultano, inoltre, i
dati emersi dall'indagine ispettiva sul conflitto di interessi «da
finanziamento» (alla pag. 1 del doc. 11 risulta che, con riguardo al
conflitto di interessi «da collocamento», non erano emerse omissioni).
Orbene, nella relazione di carattere generale per la Commissione era stato
osservato che «non ogni rapporto di finanziamento determina automaticamente e
necessariamente un interesse della banca in conflitto con l'investitore»; per
l'emersione del conflitto dovevano essere identificati e valorizzati alcuni
fattori: a) servizi di investimento e modalità operative piú sensibili al
manifestarsi delle situazioni di conflitto (nella relazione viene
sottolineata la rilevanza della negoziazione per conto proprio su corporate
bond nella delicata fase di grey market) - b) l'attività di concessione del
credito a favore del gruppo emittente (nella relazione viene evidenziata la
rilevanza dell'importo dei finanziamenti concessi - delle caratteristiche
temporali e di scadenza dei finanziamenti - del merito di credito attribuito
dalla banca al debitore). In particolare viene affermato che un conflitto è
configurabile per una banca quando operi, specie sul grey market, in bond
emessi dal finanziato, quando a) l'indice costituito dalle caratteristiche
temporali e di scadenza dei finanziamenti riveli ex post rientri significativi, b) i crediti
nei confronti dell'emittente siano qualificati come «sofferenze» o «partite
incagliate» (a pag. 5 sono riportate le definizioni di partite incagliate e
sofferenze) e, per il caso in cui il merito di credito fosse meno negativo,
ma comunque «problematico», il conflitto potrebbe sussistere in combinazione
di rientri dai finanziamenti, «che sottendono una situazione ex ante di crediti a scadenza».
Sempre con riferimento alla rilevanza
del merito di credito attribuito dalla banca al debitore viene precisato che
«un cattivo giudizio sottende un concreto motivo in grado di indurre la banca
a sostenere gli acquisti di bond emessi dal finanziato» e, inoltre che
«diviene rilevante il rating interno, il giudizio analitico attribuito dalla
banca a quel dato prenditore anche a prescindere dall'eventuale inserimento
tra le partite incagliate o le sofferenze». L'importo del finanziamento non è
un elemento decisivo ma contribuisce alla misura del conflitto in
combinazione con i seguenti fattori: rientri significativi e merito di
credito. Inoltre occorre considerare aspetti soggettivi e viene segnalata la
rilevanza sia dei finanziamenti concessi dalla stessa banca che tratta i bond
con la clientela sia, dal lato del prenditore, la posizione di emittente o di
garante dei bond della società finanziata. Dall'atto risulta ancora
evidenziato che per l'assolvimento del dovere di segnalazione non occorre
un'«automatica e generalizzata valorizzazione di ogni rapporto di
finanziamento», in quanto finirebbe con il risolversi in una clausola di
stile e, quindi non sarebbe idonea a consentire una tutela effettiva e
consapevole dell'investitore.
In ordine alla situazione debitoria
del Gruppo Cirio dati rilevanti sono contenuti alla pag. 49 del doc. 11
prodotto dagli attori (il contenuto del documento non è stato contestato e la
prova dedotta sul punto dagli attori è superflua):a gennaio 2000 vi era una
esposizione della convenuta di E 98568897; i crediti più significativi si
riferivano a un mutuo accordato a Cirio Holding spa nel 1995 con scadenza i
31.12.2000, importo iniziale di 51.6 milioni di euro, debito estinto il
31.12001; un mutuo del 1996 a Del Monte Italia spa con scadenza 30.11.2003 e
importo iniziale 38.7 milioni; linee di credito nel periodo 1995-1998, di cui
una con importo iniziale di 15 milioni di sterline con scadenza al 31.5.2001;
linee di eredito accordate nel periodo 1996-1998 a Cirio spa; ulteriore linea
di credito a favore di Cirio spa venne deliberata il 13.6.2000. A pag. 52
risulta che i titoli maggiormente negoziati dalla convenuta erano stati
emessi dalla Cirio spa, società direttamente controllata da Cirio Holding spa
e dalla Cirio Holding Luxemburg garantita da Cirio Holding spa.
Per quanto attiene al merito di
credito attribuito dalla banca nel periodo in cui vennero eseguite le
negoziazioni degli attori si è già riferito (dalla pag. 50 del doc. 11 citato
risulta che in data 8.62000 al Gruppo Cirio spa - poi Cirio Finanziaria - era
stato attribuito un rating interno pari a «BB - speculative grade» e tale
giudizio risulta confermato il 21.2.2001, data in cui alla capogruppo Cirio
Holding spa venne attribuito il rating interno di CCC e confermato il
precedente giudizio espresso per la controllata Cirio Finanziaria spa). Dal
giugno 2000, pertanto, il giudizio espresso dalla banca al Gruppo Cirio spa
non era positivo in ordine all'affidabilità e possibilità di recupero del
credito, sebbene non vi fossero ancora situazioni di «partite incagliate» o
«sofferenze». Per completezza si rileva che la Divisione Intermediari ha
ravvisato un conflitto di «interesse da finanziamento» per il periodo
29.11.2000-15.2.2001; mentre dalla pag. 1 doc. 1, 11 degli attori, risulta
che non erano emerse omissioni da parte della banca con riferimento al
conflitto di interessi «da collocamento», con il decreto n. 19484 del
28.2.2005 è stata comminata una sanzione amministrativa alla convenuta «per avere
l'intermediario venduto i titoli Cirio alla propria clientela retail senza
specificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi derivanti da
rapporti di finanziamento in essere con l'eminente i bond Cirio trattati,
ovvero con società del gruppo di appartenenza dell'emittente».
Tanto precisato, il Tribunale rileva
che per tutte le operazioni in questione l'ordine risulta su modulo
prestampato; il modulo non contiene anche l'indicazione, graficamente
evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi. Il Tribunale,
inoltre, ritiene che, anche in caso di utilizzo di moduli o formulari
contenenti l'indicazione menzionata, permanga l'obbligo di indicare, al tempo
dell'operazione, natura ed estensione in quanto, sussistendo anche nel caso di
uso di moduli o formulari l'esigenza di consentire all'investitore di poter
valutare la situazione di conflitto e di operare, pertanto, una scelta
consapevole: una diversità di trattamento per le operazioni concluse sulla
base di moduli o formulari non sarebbe giustificata; una diversa
interpretazione dell'art. 27 del Reg. potrebbe indurre ad un uso strumentale
del modulo e del formulario al fine di aggirare il dovere di segnalare
dimensione e natura del conflitto in vista di una scelta consapevole. - Omissis.
Nullità ex art. 1418 secondo comma c.c.
Gli attori hanno affermato che i
contratti sono nulli anche ai sensi dell'art. 1418 secondo comma, c.c.
Orbene, gli attori hanno richiamato genericamente l'art. 1325 c.c. che elenca
i requisiti dei contratti: l'accordo, la causa, l'oggetto, la forma, quando
sia prescritta a pena di nullità. Nessuna allegazione specifica risulta in
merito all'assenza dell'accordo. L'esistenza della causa non ha formato
oggetto di specifico motivo di nullità mentre in ordine all'asserita nullità
dei contratti per illiceità della causa (contratti in frode alla legge)
nessuna prova univoca è stata fornita o è stata offerta.
In ordine all'oggetto, dalla lettura
degli ordini si evince che esso è determinato, in quanto le obbligazioni da
acquistare sono state indicate in modo specifico, unitamente al prezzo. Per
quanto attiene alla liceità e possibilità dell'oggetto si ritiene che tali
requisiti fossero presenti al tempo della conclusione dei contratti. Ed
invero, l'oggetto è illecito quando è incommerciabile. Nel caso di specie
dalla prospettazione contenuta in atto di citazione la illiceità parrebbe
ricondursi all'intervenuta violazione delle norme relative alla
sollecitazione all'investimento, oltre che ai divieti contenuti nei regolamenti
di emissione. Sul punto si richiamano le argomentazioni già svolte in ordine
al ruolo svolto in concreto dall'intermediario e al tipo di negoziazione
intercorsa tra le parti.
Per quanto attiene all'ulteriore
rilievo riferito ai titoli negoziati prima del regolamento di emissione si
richiama quanto già esposto al precedente punto A relativo alla
sollecitazione all'investimento e alle negoziazioni durante il grey market.
In ordine alla forma scritta di cui all'art. 23 TUF il Tribunale di Milano
(v. Sent. 25.7.2005 Pres. Bernardini, rel. Raineri) ha ritenuto che tale
requisito riguardi il solo contratto quadro di cui all'art. 30 Reg. e non
anche i singoli negozi conclusi in esecuzione del rapporto originato dal
contratto quadro, il Tribunale di Torino, G.D. Oberto, con ordinanza del
25.52005. ha ritenuto che la forma scritta sia richiesta per il contratto
normativo e per successivi ordini.
Nell'atto di citazione per gli attori
M., M. C., P., R./B., R., S. era presente l'allegazione della nullità dei
contratti per carenza della forma scritta prevista dall'art. 23 del TUF;
l'invocata nullità riguardava, tuttavia, solo l'ordine e, quindi, la singola
operazione di negoziazione e non il contratto normativo di negoziazione
regolato dall'art. 30 Reg. Consob. Dopo l'avvenuta produzione degli ordini
scritti da parte della convenuta (è stato prodotto anche l'ordine riferito
all'operazione dell'attrice R. recante la sottoscrizione - doc. 29 -), nella
nota degli attori (v. pag. 17) e nella comparsa conclusionale (v. pag. 64
relativa alla violazione dell'art. 23 del TUF citato), è stata sottolineata
la mancanza del contratto quadro d'investimento per le attrici R./B..
Nell'atto di citazione (pag. 72-73), come già detto, la nullità era stata
riferita solo all'«ordine di acquisto» e, quindi, allo specifico contratto di
compravendita delle obbligazioni, distinto dal «contratto quadro». La carenza
della forma scritta del contratto quadro, pertanto, costituisce allegazione
nuova e, in quanto riferita a fatto nuovo, rappresenta una domanda nuova che
non può essere considerata in quanto ne risulterebbe violato il diritto di
difesa e sul punto vengono richiamate le argomentazioni svolte con
riferimento alle altre domande nuove non esaminare.
Tanto precisato, essendo l'allegazione
della carenza della forma riferita ai soli ordini e, avendo la società
convenuta prodotto i singoli ordini scritti, non esiste l'invocato profilo di
nullità. Gli attori non hanno sviluppato ulteriori argomentazioni a sostegno
delle domande di nullità fondate sul contenuto dell'art. 1418 c.c. secondo
comma e, pertanto, le relative domande di nullità sono risultate infondate.
Conseguenze delle violazioni ex art. 1418 primo comma
c.c.
In ordine alle conseguenze delle
violazioni accertate, al Tribunale è noto il contrasto esistente nella
giurisprudenza di merito. Con alcune sentenze, infatti, in considerazione
della natura imperativa dell'art. 21 e delle disposizioni del regolamento
Consob, è stato ritenuto che la loro violazione comporti la nullità dei
contratti (Trib. Firenze 18.2.2005 e 30.5.2004, Trib. di Palermo 17.1.2005,
Trib. Treviso 26.11.2004, Trib. di Mantova G.U. M. Bernardi 5.4.2005, Trib.
Modena n. 855 del 9.5 2005). Con altre sentenze, è stato ritenuto che le
violazioni di tali norme, operando in ambito contrattuale, importino solo
profili di responsabilità per il contraente inadempiente (Trib. Roma
11.3.2005, Trib. Genova n. 1230 del 15.3 2005, Trib. Torino n. 2051 del
3.22005, Trib. Alba n. 320 del 4.72005). Altri Tribunali, pur riconoscendo la
natura imperativa delle norme del TUF e Reg. Consob, ritengono che la
sanzione di nullità operi solo rispetto alle violazioni di precetti specifici
che non implicano valutazioni discrezionali da parte del giudice (sent. n.
218/05 Tribunale di Monza e n. 412/05 Tribunale di Parma).
Il Tribunale, tenuto conto del
criterio indicato dalla S.C. (sent. n. 3272/2001) per la individuazione delle
norme imperative di cui al primo comma dell'art. 1418 c.c. (la nonna è
imperativa quando è destinata a tutelare interessi generali della
collettività), ritiene che sia l'art. 21 citato sia le norme del Regolamento
Consob non osservate, costituenti precisazioni dei doveri elencati nell'art.
21 TUF, abbiano natura imperativa. Tale convincimento si fonda sugli indubbi
interessi di carattere generale e .pubblico (tutela del risparmio pubblico -
integrità dei mercati-efficienza del mercato dei valori mobiliari) perseguiti
dal legislatore nazionale con la speciale normativa primaria (TUF) e
secondaria (Regolamenti), in attuazione della legge delega n. 52/1996 e delle
direttive comunitarie. In particolare, per servizi di investimento si
considerino le particolari norme dettate per i soggetti che possono
prestarli, la previsione di «criteri generali» in apposito articolo distinto
dall'articolo relativo ai contratti, l'espresso riferimento all'«integrità
dei mercati», accanto all'interesse del cliente, presente nella lett. a
dell'art. 21 TUF, la previsione di sanzioni amministrative in caso di
inosservanza sia di numerose norme riferite ai servizi di investimento (v.
art. 190 TUF che richiama espressamente anche l'art. 21 citato) sia alle disposizioni, generali o
particolari, emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli.
Il comportamento tenuto in violazione
di norme imperative è, quindi, illegale e il contratto che sia stato concluso
in forza di quel comportamento non può che essere nullo perché contrario a
norme imperative (c.d. nullità virtuale). Né rileva, in contrario che i
doveri in precedenza esaminati si riferiscano a comportamenti che
l'intermediario, quale parte di un contratto, è tenuto ad osservare durante
l'esecuzione e, inoltre, che la nullità attiene ai vizi genetici del
contratto, con conseguente rilevanza dell'inadempimento solo sotto il profilo
della responsabilità contrattuale. Il legislatore, infatti, come rilevato
dalla dottrina e precisato nella sent. della Cass. n. 3272/2001 citata è
orientato verso il superamento della concezione individualistica; laddove
siano ravvisabili interessi pubblici e il legislatore abbia ritenuto di
specificare il comportamento di uno dei contraenti per assicurare il
soddisfacimento di quegli interessi, quel comportamento assume una rilevanza
che esorbita dall'interesse individuale dell'altro contraente; l'inosservanza
dà luogo ad un comportamento illecito e l'illiceità travolge tutti gli atti
conseguenti; con la sentenza citata la Cassazione ha affermato che
l'illiceità della condotta si estende all'atto compiuto.
La nullità rappresenta una conseguenza
ed un'efficace reazione dell'ordinamento per garantire il perseguimento degli
interessi pubblici ed è irrilevante, attesa la discrezionalità e libertà di
scelta del legislatore, che la norma imperativa sia destinata a tutelare,
contemporaneamente, anche l'altro contraente al quale, comunque, deve essere
riconosciuto il diritto di agire per il risarcimento del danno derivatogli
dall'inadempimento delle regole di comportamento nella fase anteriore alla
conclusione del contratto nullo. Né appare pertinente per le singole
operazioni il riferimento all'art. 1337 c.c. poiché le singole negoziazioni
s'inseriscono in un rapporto contrattuale già esistente tra l'intermediario e
il cliente, rapporto sorto con il contratto di cui agli artt. 23 TUF e art. 30 Reg. Consob citato. Infine si osserva che la previsione della
possibilità dell'investitore di rifiutarsi di fornire informazioni, la
possibilità di eseguire operazioni non adeguate e in conflitto di interessi,
non sono incompatibili con la natura imperativa delle norme in questione,
frutto del bilanciamento dei diversi interessi dei soggetti coinvolti
nell'investimento (nell'art. 6, comma 2 TUF è presente anche il
riferimento alle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse a
qualità ed esperienza professionale), in quanto l'esatta osservanza da parte
dell'intermediario dei doveri impostigli consente, in ogni caso, di pervenire
a scelte consapevoli e adeguate per il singolo contraente e, quindi, di
riflesso, non pregiudizievoli per gli interessi pubblici citati. In
conclusione, essendo emersa la violazione da parte della convenuta nei
confronti di tutti gli attori delle citate norme imperative, sotto i vari
profili in precedenza esaminati, il Tribunale dichiara la nullità dei singoli
contratti di negoziazione intercorsi tra le parti e riferiti alle
obbligazioni sopra elencate. L'accoglimento della domanda comporta l'obbligo
della convenuta di restituire il prezzo versato da ciascun attore e dal
prezzo deve essere sottratto l'importo delle cedole (sul punto è stata
avanzata specifica richiesta della convenuta). - Omissis.
Le domande di accertamento della responsabilità
precontrattuale, come già detto, sono risultate infondate (v. la pane della
motivazione relativa alla sollecitazione all'investimento). Le domande di
accertamento della responsabilità contrattuale sono fondate in quanto, come
già precisato, i comportamenti accertati (v. pag. 40), in quanto tenuti
nell'ambito del rapporto contrattuale, costituiscono inadempimenti e la
nullità è solo una conseguenza. Le domande di risarcimento dei danni
patrimoniali sono state avanzate «in via subordinata», per il caso di rigetto
delle domande di nullità, annullamento e di restituzione (v. punto 5 delle
conclusioni) e, quindi. il Tribunale non è tenuto ad emettere una pronuncia.
Infine vengono respinte le domande di condanna al risarcimento dei danni non
patrimoniali, morali ed esistenziali (implicanti l'accertamento della
responsabilità extracontrattuale), domande fondate sull'esistenza del reato
di truffa o di fattispecie penalmente rilevante e sulla violazione dell'art.
47 della Costituzione. Ed invero nelle violazioni accertate non sono
ravvisabili fattispecie di reato e l'art. 47 della Costituzione è norma
programmatica. In ogni caso non è stata fornita la prova degli asseriti danni
non patrimoniali.
omissis
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