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Sezione I - Giurisprudenza

documento 2979

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Cassazione Sez. Un. Civili , 25 maggio 2009, n. 11992 - Pres. Vittoria - Est. Rordorf.

 

Riscossione delle imposte - Con ingiunzione fiscale - In genere - Procedimento d'ingiunzione previsto dal r.d. n. 639 del 1910 - Entrate di diritto privato della P.A. - Applicabilità - Condizioni - Sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile - Necessità.

 

Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti. (massima ufficiale)

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (06298300630), COGESIM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE CORRENTE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI SAN GIACOMO 22, presso lo studio dell'avvocato FLAUTI LUIGI, rappresentate e difese dagli avvocati SALVI MARIO, SALVI NICOLA, FLAUTI ALESSANDRA, per procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI MILANO (01199250158), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAFFEY MARIA TERESA, D'AURIA ELISABETTA, SURANO MARIA RITA, per procura in calce al controricorso;
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (01329510158), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato SCIUTO FILIPPO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCOFONE GIANMARIA, per procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2522/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/09 dal Cons. Dott. RENATO RORDORF;
uditi gli avvocati Tommaso DE DOMINICIS per delega dell'avvocato Mario Salvi, Donella RESTA per delega dell'avvocato Raffaele Izzo, Filippo SCIUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per l'inammissibilità del primo e del secondo motivo del ricorso, rigetto degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 23 aprile 2003 la Vittoria Assicurazioni s.p.a. (in prosieguo indicata come Vittoria) citò in giudizio il Comune di Milano dinanzi al tribunale della medesima città per opporsi all'ingiunzione con cui detto Comune, avvalendosi dello speciale procedimento contemplato dal R.D. 14 ottobre 1910, n. 639, aveva escusso la garanzia fideiussoria prestata dalla Vittoria, nell'interesse di un'associazione temporanea d'imprese, in luogo della cauzione occorrente per partecipare ad una gara d'appalto indetta dall'amministrazione comunale.
L'opponente contestò la legittimità del ricorso all'anzidetto procedimento speciale, in quanto riservato alla riscossione delle sole entrate tributarie dell'ente locale, e comunque negò la sussistenza dei presupposti per l'escussione della garanzia mettendo in dubbio che le imprese partecipanti alla gara fossero prive dei requisiti a tal fine occorrenti. In via subordinata la Vittoria chiamò in causa, a fine di rivalsa, le due imprese associate nel cui interesse era stata emessa la polizza fideiussoria. Le due menzionate imprese, P.C. Costruzioni Generali s.r.l. e Cogesim s.r.l., si costituirono a loro volta associandosi alle argomentazioni dell'opponente, alle quali invece il Comune di Milano resistette. Il tribunale, con sentenza del 12 maggio 2006, preso atto che nel frattempo era stato definitivamente accertato, con pronuncia del Consiglio di Stato, il difetto in capo alle predette imprese dei requisiti occorrenti per partecipare alla gara indetta dal Comune, rigettò l'opposizione, condannò la Vittoria a versare al Comune, per il titolo di cui trattasi, la somma di Euro 250.481,60 e condannò le società Costruzioni Generali e Cogesim a rivalere la Vittoria per lo stesso importo.
Tale decisione, a seguito del gravame proposto dalle due menzionate società, fu poi integralmente confermata dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 24 settembre 2007. Detta corte infatti ritenne che lo speciale procedimento ingiunzionale previsto dal citato R.D. n. 639 del 1910 sia applicabile anche per la riscossione di crediti di diritto privato dell'ente pubblico, quando, come nella specie, essi siano ancorati a parametri obiettivi e predeterminati. Aggiunse che il definitivo accertamento, ad opera del Consiglio di Stato, del difetto dei requisiti di partecipazione alla gara in capo alle società appellanti rendeva incontestabile nel presente giudizio la sussistenza delle condizioni per l'escussione della polizza fideiussoria prestata in sostituzione della cauzione, e quindi anche del conseguente diritto di rivalsa dell'assicuratore garante nei confronti delle anzidette società.
Per la cassazione di tale sentenza la Costruzioni Generali e la Cogesim hanno proposto congiuntamente ricorso, per quattro motivi illustrati poi anche con memoria, non soltanto lamentando l'erronea applicazione di norme di diritto e difetti di motivazione, ma sollevando altresì eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Hanno resistito, con separati controricorsi, la Vittoria ed il Comune di Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi due motivi del ricorso sono volti entrambi ad eccepire - ma per la prima volta in questa sede - il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, giacché, secondo le società ricorrenti, difettando le condizioni per le quali il Comune è abilitato ad avvalersi della speciale procedura contemplata dal R.D. 14 ottobre 1910, n. 639, la vertenza rientrerebbe tra quelle che la L. n. 205 del 2000, artt. 6 ed 8 riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In questi termini, detti motivi di ricorso risultano però inammissibili.
Occorre infatti richiamare al riguardo la giurisprudenza di queste sezioni unite, ormai consolidata dopo la pronuncia n. 24883 del 2008, secondo la quale non è consentito impugnare in cassazione per difetto di giurisdizione una sentenza di secondo grado se, sulla questione della giurisdizione, si sia formato un giudicato implicito a seguito della decisione del giudice di primo grado che abbia deciso il merito e che non sia stata tempestivamente appellata anche in punto di giurisdizione.
Poiché, come già accennato, nel presente caso la questione del preteso difetto di giurisdizione non risulta essere stata sollevata nell'appello proposto avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado si era pronunciato sul merito della causa, per ciò stesso implicitamente affermando la propria giurisdizione, ne consegue che la medesima questione non può essere ora proposta in questa sede. 2. Il terzo motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione del citato R.D. n. 639 del 1910 e si lamentano vizi di motivazione del provvedimento impugnato, è privo di fondamento.
Non sussiste, nella decisione della corte d'appello, alcun error in iudicando, risultando conforme ad un principio di diritto del tutto condivisibile e ben consolidato nell'orientamento di questa corte l'affermazione secondo la quale lo speciale procedimento disciplinato dal menzionato decreto è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima pubblica amministrazione, con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'amministrazione dispone di un mero potere di accertamento (cfr., tra le tante, Cass. n. 16855 del 2004).
La valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito in tal modo azionato si risolve in un accertamento di merito, che nel caso in esame è stato espletato con esito positivo dalla corte territoriale ed in ordine al quale neppure sussistono i lamentati vizi di motivazione.
È vero, infatti, che l'impugnata sentenza non si dilunga in modo particolare a sottolineare le ragioni per le quali ha ritenuto essere il credito in questione ancorato a parametri oggettivi e predeterminati. Ma è vero altresì che tali ragioni appaiono comunque implicite nel fatto stesso che si discuta di una garanzia fideiussoria prestata in sostituzione di una cauzione d'importo ben determinato, che tale cauzione era inerente alla partecipazione ad una gara d'appalto e che la perdita di essa (cui corrisponde il diritto dell'ente che ha indetto la gara di escutere la garanzia sostitutiva) costituisce la naturale conseguenza dall'accertata insussistenza dei requisiti necessari per partecipare alla gara medesima. D'altro canto - ed è rilievo decisivo - le odierne ricorrenti non hanno neppure indicato se ed in quale loro difesa, oltre a contestare in astratto il diritto dell'amministrazione comunale di avvalersi del menzionato procedimento speciale per entrate diverse da quelle di diritto pubblico, esse avessero anche posto specificamente in questione l'esistenza dei parametri d'individuazione e quantificazione del credito cui si riferisce la lamentata insufficienza di motivazione. Il che vale ad escludere che la corte d'appello avesse un onere di motivare più diffusamente il proprio convincimento sul punto.
3. L'inadeguata formulazione del quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c. è causa d'inammissibilità dell'ultimo motivo di ricorso, che nuovamente sovrappone la denuncia di vizi di motivazione a quella di pretesi errori di diritto, contestando che la pronuncia del giudice amministrativo, con cui è stato definitivamente accertato il difetto dei requisiti di partecipazione alla gara d'appalto in capo alle odierne ricorrenti, valga a definire anche l'oggetto della presente vertenza.
A corredo di siffatta doglianza, le ricorrenti deducono però un quesito così formulato: "dica (la Suprema corte) che la condanna al pagamento della Vittoria Assicurazioni in favore del Comune di Milano, basata sul giudicato intervenuto sulla sentenza del Tar Lombardia del 28.3-17.04.2002 n. 1489/02, resa in giudizio tra le attuali ricorrenti ed il Comune di Milano, integra l'ipotesi di violazione degli artt. 1945 e 2697 c.c. in relazione alle previsioni di cui all'art. 360 c.p.c., capi 3) e 5)".
Appare di tutta evidenza che detto quesito, non solo non contiene alcuna puntuale indicazione del fatto controverso in ordine al quale si assume esservi stato un vizio di motivazione e delle ragioni che inducono a ravvisare il vizio stesso (sicché esso non risponde a quanto dalla legge richiesto con riguardo ai motivi di ricorso proposti a norma del citato art. 360 c.p.c., n. 5), ma neppure integra gli estremi indispensabili a soddisfare la formulazione di un motivo di ricorso per violazione di legge.
La giurisprudenza di questa corte si è orientata infatti nel senso che è inammissibile, per violazione appunto del citato art. 366-bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare il quale già presuppone la risposta, ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice (Sez un. n. 28536 del 2008); ed ha precisato che la formulazione dell'indicato quesito di diritto postula l'enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato: tale perciò da implicare un ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito (Cass. n. 28280 del 2008); e che detto quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, essendo perciò inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia inidonea a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Sez. un. n. 26020 del 2008). Il quesito di diritto, insomma, deve comprendere l'indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, onde la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 24339 del 2008);
e lo stesso accade quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, il quesito si rivela inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, giacché manca di indicare qual sia l'errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Sez. un. n. 18759 del 2008). La mera richiesta, rivolta alla corte, di affermare che il giudice a quo ha violato determinate norme di legge, nulla in effetti aggiungendo all'indicazione di tali norme già richiesta a pena d'inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., non è dunque evidentemente sufficiente a dare corpo al quesito di diritto voluto dal successivo art. 366-bis.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna in solido delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in Euro 6.000,00 (seimila) per onorari e 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che, per ciascuno dei controricorrenti, liquida in Euro 6.000,00 (seimila) per onorari Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2009














 

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