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Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, vizi della volontà
Doveri
informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di
causalità
Conflitto
di interessi
Tribunale di Roma – Pres. Misiti Rel.
Lamorgese – 17 novembre 2005.
Intermediazione finanziaria – Annullamento
di ordini per vizio del consenso – Presupposti – Onere della prova –
Contenuti.
Intermediazione finanziaria – Vendita
diretta del titolo – Conflitto di interessi – Onere della prova – Contenuti.
Intermediazione finanziaria – Onere
della prova a carico dell’intermediario – Onere di allegazione carico
dell’investitore – Sussistenza.
L’annullamento di ordini di negoziazione per
vizio del consenso e, in particolare, per errore essenziale e riconoscibile
dalla banca (che avrebbe dovuto informare l’investitore dei rischi
dell’investimento) sull’oggetto ovvero sulla qualità essenziale dei titoli,
presuppone la dimostrazione che, qualora avesse ricevuto adeguate
informazioni al momento della contrattazione l’investitore non avrebbe
certamente compiuto l’operazione. Ai fini dell’errore richiesto per
l’annullamento del contratto è irrilevante il successivo andamento e
peggioramento dei titoli. (Nel caso di specie, la domanda dell’investitore è
stata respinta perchè i prodotti negoziati, al momento dell’acquisto, non
potevano considerarsi totalmente inaffidabili e perché l’investitore era
soggetto esperto con considerevole propensione al rischio).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La circostanza che la banca già detenesse il
titolo nel proprio portafoglio - in mancanza di qualsiasi allegazione in
ordine ad un danno subito dal cliente (sotto il profilo, ad esempio,
dell'equità del prezzo corrisposto) - non è di per sé decisiva per ravvisare
un conflitto di interessi. Perché tale ipotesi ricorra, è necessario che
l'intermediario abbia un interesse «a trasferire al cliente
quell'elevatissimo rischio che altrimenti correrebbe in proprio» detenendo
appunto quei titoli che il cliente acquisisce e tale circostanza deve essere
adeguatamente provata.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La regola contenuta nell’art. 23, co. 6, del
t.u.i.f, secondo al quale «Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al
cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori,
spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la
specifica diligenza richiesta» opera esclusivamente sul piano probatorio, nel
senso che introduce (o, ad avviso di una dottrina, rafforza) la regola (già
presente in ambito contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c.)
secondo cui l'onere della prova dell'esatto e corretto adempimento (ovvero
della causa non imputabile dell'inadempimento) è a carico del debitore
(l’intermediario) a vantaggio del creditore (cliente). La norma in esame,
tuttavia, non introduce alcuna inversione o facilitazione dell'onere - che,
secondo i principi generali, è a carico di chi agisce in giudizio - di
precisa allegazione dei fatti costitutivi della domanda, soltanto all'esito
della quale può scattare l'onere probatorio (contrario) posto a carico del
debitore o, in alternativa, operare il meccanismo della non contestazione.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
5. - Seguendo l'ordine
delle domande proposto dall'attore, va innanzitutto
esaminata quella volta alla declaratoria di nullità dei contratti di acquisto
dei titoli Parmalat. Essa è senza dubbio domanda nuova e, quindi,
inammissibile, oltre che infondata nel merito per le ragioni già espresse da
questa sezione in numerosi precedenti conformi cui si fa riferimento (v sent.
in data 25.5/13.6.2005 citata).
6. - L'I. ha chiesto l'annullamento dei contratti inter partes per vizio del consenso e, in
particolare, per errore essenziale e riconoscibile dalla banca (che avrebbe
dovuto informarlo dei rischi dell'investimento) sull'oggetto ovvero su una
qualità essenziale dei titoli Parmalat (art. 1429, n. 1 e 2, c.c.). La domanda è infondata per mancanza
di prova della essenzialità o riconoscibilità dell'errore (art. 1428 c.c.), come già ritenuto da questa sezione in numerosi
precedenti conformi cui si fa riferimento (v., tra le altre, seppur con
riguardo ai bond argentini, sent. in data 25.5/13.62005 citata). Trattandosi di vizio determinante la formazione
della volontà negoziale, egli avrebbe dovuto dimostrare che, qualora avesse
ricevuto le informazioni dovute nel momento della contrattazione dei titoli,
non li avrebbe certamente acquistati, essendo quindi irrilevante (ai fini
dell'errore richiesto per l'annullamento del contratto) il successivo
andamento (e peggioramento) dei titoli stessi. Una tale ipotesi, tuttavia, non
può essere formulata sia perché, al momento della sottoscrizione degli ordini
(rispettivamente maggio 2002, ottobre 2001 e febbraio 2002), non si può sostenere che i titoli
Parmalat fossero totalmente privi di affidabilità (v., sul punto, le
osservazioni contenute a pag. 11-16 della comparsa di risposta della
Unicredit Banca, cui si fa riferimento ai sensi dell'art. 16, co. 5, d.lgs. n. 5/2003) sia perché l'I., come si vedrà, era
un investitore molto esperto con una propensione al rischio considerevole, come
dimostrato dalle sue rilevanti esperienze finanziarie.
Il rigetto delle domande di annullamento e di nullità dei
contratti determina il rigetto (ovvero l'assorbimento) anche delle
consequenziali domande di restituzione del capitale investito e di risarcimento
dei danni per la «mancata percezione degli interessi sulla sorte capitale» ed
il «mancato guadagno per non aver diversamente impiegato le relative cifre in
altri investimenti remunerativi».
7.
- La domanda «in via gradata ed ulteriore» di condanna al risarcimento
dei danni (sub b delle conclusioni) dev'essere qualificata
come di responsabilità contrattuale da inadempimento alle obbligazioni cui la
banca è tenuta ex lege nei confronti del cliente nella prestazione
dei servizi di investimento e accessori» (art. 21, co. 1,
t.u.i.f.) già per effetto del contratto generale di investimento e,
comunque, dei singoli contratti di acquisto dei titoli Parmalat.
a) l'attore
ha dedotto, del tutto genericamente, la situazione di conflitto di interessi
in capo alla Unicredit Banca nella negoziazione dei titoli Parmalat perché
detenuti dalla banca nel proprio portafoglio oppure per avere lucrato la
differenza tra il prezzo di acquisto dei titoli sul mercato e quello di
cessione all'acquirente. Ha richiamato l'art. 21, lett. c), del
t.u.i.f. (a norma del quale i soggetti abilitati devono «organizzarsi in modo
tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in
situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti
trasparenza ed equo trattamento») e l'art. 27 del reg. Consob («Gli
intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto
della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse
in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione
congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società
del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto
l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione
e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto
all'effettuazione dell'operazione»).
È necessario chiarire che la negoziazione per
conto proprio - che consiste nell'attività di acquisto (per la rivendita) e
di vendita per conto proprio di strumenti finanziari, con lo scopo per la
banca di realizzare una differenza (spread) tra prezzi di
acquisto e quelli di vendita - è attività legittima e regolamentata
dall'ordinamento (v art. 1, co. 5, lett. a, del t.u.i.f. e art. 32, co. 5,
del reg. Consob) e, pertanto, non integra di per sé un'attività in conflitto
di interessi. La Consob, nella Comunicazione n. DAL/97006042 del 9.7.1997, ha
chiarito che «una ipotesi di conflitto di interessi non può essere
individuata - a priori - in tutti i casi in cui l'intermediario negozia in
contropartita diretta con la propria clientela strumenti finanziari». Nel
caso in esame, dalle conferme d'ordine di acquisto n. TKTO/00/61/1 in data
19.10.2000 (doc. 23/fasc. Unicredit) e n. A017456/ 02/42/1 in data 15.2.2002
(doc. 26/fasc. Unicredit) risulta e, comunque, non è contestato (non avendo
l'attore offerto alcuna specifica allegazione in senso contrario) che la
Unicredit Banca ha venduto i titoli senza applicare commissioni, nell'ambito
di negoziazioni in conto proprio disciplinate dall'art. 32, co. 5, del reg.
Consob più volte citato («Nella prestazione del servizio di negoziazione per
conto proprio gli intermediari autorizzati comunicano all'investitore,
all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo, al quale sono disposti a
comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed eseguono la negoziazione
contestualmente all'assenso dell'investitore: sul prezzo pattuito non possono
applicare alcuna commissione»). La circostanza (peraltro non dimostrata) che
la banca già detenesse il titolo nel proprio portafoglio - in mancanza di
qualsiasi allegazione in ordine ad un danno subito dal cliente (sotto il
profilo, ad esempio, dell'equità del prezzo corrisposto) - non è di per sé
decisiva per ravvisare un conflitto di interessi, poiché, nelle negoziazioni
eseguite per conto proprio, l'intermediario, agendo in qualità di dealer, non può «preleva(re) il titolo dal proprio portafoglio» (v.
Comunicazione Consob n. DI/99014081 del 1.3.1999). In ogni caso, come già
osservato da questa sezione (v., tra le altre, la sent. 25/13.6.2005 n.
13471, r.g. n. 53854/04), non pare ragionevole ritenere che un conflitto di
interessi ricorra allorquando l'intermediario diviene portatore
dell'interesse al conseguimento della commissione (ad es., nella negoziazione
per conto terzi). In tali situazioni v'è la normale contrapposizione di
interessi delle controparti, che si verifica in tutti i rapporti
contrattuali. Occorre, invece, come è stato esattamente rilevato da Trib. Venezia
22.11.2004 (in I contratti, 2005, 5), che l'intermediario abbia
un interesse «a trasferire al cliente quell'elevatissimo rischio che
altrimenti correrebbe in proprio» detenendo appunto quei titoli che il
cliente acquisisce. Né, in considerazione delle gravi carenze nelle
allegazioni dell'attore sul punto, potrebbe pervenirsi a conclusioni diverse
richiamando quanto stabilito, in materia, dall'art. 23, co. 6, del t.u.i.f:
«Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento
dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti
abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza
richiesta». Questa disposizione, infatti, opera esclusivamente sul piano
probatorio, nel senso che introduce (o, ad avviso di una dottrina, rafforza)
la regola (già presente in ambito contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e
1176 c.c.) secondo cui l'onere della prova dell'esatto e corretto adempimento
(ovvero della causa non imputabile dell'inadempimento) è a carico del debitore
(cioè, in questo caso, della banca), a vantaggio del creditore (cliente).
Essa non introduce alcuna inversione o facilitazione dell'onere - che,
secondo i principi generali, è a carico di chi agisce in giudizio - di
precisa allegazione dei fatti costitutivi della domanda, soltanto all'esito
della quale può scattare l'onere probatorio (contrario) posto a carico del
debitore o, in alternativa, operare il meccanismo della non contestazione.
b) L'attore, inoltre, ha dedotto l'inadempimento della Unicredit
Banca alla c.d. suitability rule, in base alla quale essa avrebbe
dovuto informarlo della non adeguatezza dell'investimento, con la conseguenza
che dovrebbe ritenersi responsabile del danno cagionato, ai sensi dell'art.
21, lett. a (che impone ai soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 1 lett. r,
di «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei
clienti e per l'integrità dei mercati») e lett. b (di «acquisire le
informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre
adeguatamente informati») del t.u.i.f. In attuazione delle sopra citate
disposizioni del t.u.i.f , il reg. Consob n, 11522/1998 ha previsto l'obbligo
dei soggetti abilitati di «chiedere all'investitore notizie circa la sua
esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua
situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua
propensione al rischio» e di consegnargli «il documento sui rischi generali
degli investimenti in strumenti finanziari» (art 28, co. 1 e All. n. 3).
Per dire se le suddette disposizioni siano state o meno
adempiute dalla Unicredit Banca è necessario valutare il profilo
«finanziario» di I., avvocato fiscalista ed amministratore di società
finanziarie: della *** s.r.l., oltre che della *** s.a.s. Tale profilo
risulta descritto a pag. 13-21 della comparsa conclusionale della Unicredit
(cui si fa riferimento ai sensi dell'art. 16, co. 5; d.lgs. n. 5/2003) e
nella conforme e condivisibile sentenza di questa sezione in data
2.5/13.6.2005 n. 13471 (r.g. n. 53854104). Qui si legge che egli è un
«risparmiatore che quanto meno può definirsi incline ad operazioni
speculative: in proposito l'estratto conto dei movimenti titoli prodotti
dalla banca pone in luce che, alla medesima data del 23 ottobre 2000,
risultano contabilizzati, oltre i bond della Repubblica Argentina, diversi
acquisti, per valori monetari considerevoli, di titoli ad alto rendimento (€
108.000,00 in obbligazioni Parmalat, con rendimento al 7%; € 108.000,00 in
titoli di Stato emessi dal Brasile, con rendimento al 9,50%; e 36.000,00 in
titoli di Stato emessi dalla Colombia, con rendimento all'11,25%). Non va,
poi, trascurato di considerare che le obbligazioni argentine acquistate
dall'attore presentavano un tasso variabile di rendimento, non precisato in
atti, per sua natura esposto a sicura fluttuazione in base agli apprezzamenti
del mercato. I termini dell'ordine alla banca (cfr. ordine di acquisto del 18
ottobre 2000) prevedono che l'acquisto sarebbe dovuto avvenire con il limite
di prezzo di 103,60, quindi sopra la pari. Infine, il rating fissato dai
principali operatori internazionali del settore - quale è dato desumere dagli
atri di causa (audizione del Presidente della CONSOB da parte della Camera
dei Deputati in data 27 aprile 2004 sulla diffusione in Italia di
obbligazioni pubbliche argentine) e da pubblicazioni specializzate reperibili
sulla rete internet - assegnavano ai titoli in esame un grado di affidabilità
bassa o insufficiente, con probabilità di insolvenza compresa fra 1/4 e 1/2 e
un carattere sicuramente speculativo all'investimento. Ebbene, la valutazione
congiunta di tutti questi elementi e delle caratteristiche personali
dall'attore (avvocato esperto di diritto tributario e, verosimilmente, di
bilanci, per essere anche amministratore unico di una società avente ad
oggetto sociale consulenza ed assistenza nel settore finanziario e
partecipazioni mobiliari in genere: circostanze puntualmente documentate
dalla parte convenuta e comunque non contestate) inducono il convincimento
che l'avv. I. intendesse fermamente effettuare un consistente investimento (€
360.000,00) speculativo, mirando a conseguire alti rendimenti a fronte di
elevati rischi (non è senza rilievo la circostanza che i titoli
contestualmente acquistati fossero emessi, per ben il 70%, da cd. Stati
emergenti). Non lascia adito a dubbi, al riguardo, il tenore della
precisazione contenuta nell'ordine di acquisto, sottoscritto dall'attore:
"dichiaro che mi è stato spiegato a sufficienza il contenuto di rischio
e di aleatorietà del presente investimento e che ho liberamente scelto di
eseguire l'operazione. Si tratta di tipologie di investimento che comportano
elevati rischi di oscillazione del loro valore...". Alla luce di tali
risultanze fattuali, può affermarsi che se errore vi fu da parte dell'attore
esso non riguardò tanto le qualità essenziali dell'oggetto della prestazione
(vale a dire le caratteristiche del titolo obbligazionario che aveva deciso
di acquistare: titolo speculativo), quanto la convenienza economica
dell'operazione finanziaria».
Alla luce delle qualità personali e professionali del cliente,
che sono tali da far ritenere sufficiente anche una sommaria spiegazione
dell'operazione mediante l'indicazione delle sue mere caratteristiche
tecniche (i tre ordini si riferivano esplicitamente all'acquisto di titoli
fuori dai mercati regolamentari che, solo per questo, erano maggiormente
rischiosi), reputa il collegio del tutto superfluo interrogarsi sulle
modalità con le quali le informazioni vennero o avrebbero dovuto essere
fornite in concreto. All'attore, pertanto, non giova sostenere che nel
documento relativo al c.d. «Profilo degli investitori» aveva dichiarato, per
conto della ***., di avere una media propensione al rischio e di perseguire
obiettivi di rivalutabilità del patrimonio. Del resto, egli si rifiutò di
fornire le informazioni richiestegli circa la sua propensione
al rischio e sottoscrisse per due volte (in relazione agli acquisti personali
e quale rappresentante della ***) il «documento sui rischi generali degli
investimenti in strumenti finanziari» nel quale era stato comunque informato
dei rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e del
collegamento esistente tra il tasso di interesse (notoriamente alto nei
titoli Parmalat) e la rischiosità dell'investimento («quanto maggiore è la
rischiosità tanto maggiore è il tasso di interesse che l'emittente dovrà
corrispondere all'investitore»).
c) Infondato
è anche il profilo della dedotta responsabilità della banca da «prospetto
informativo», ai sensi dell'art. 94 del t.u.i.f. Infatti, come precisato dai
convenuti, per i titoli acquistati da I. non era prevista la pubblicazione di
un prospetto, la cui necessità è richiesta dalla legge nei casi di
«sollecitazione all'investimento», con cui si intende «ogni offerta, invito a
offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico,
finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari» (art.
1, co. 1, lett. t, del t.u.i.f.). Non è contestato tra
le parti che i titoli in questione non erano oggetto di un'attività di
«sollecitazione all'investimento» o di collocamento diretto (in prima
battuta) al pubblico indistinto ma soltanto alle banche ed agli altri
investitori professionali (c.d. private placement) e, in questo caso, la legge non prevede la necessità di
ricorrere alla pubblicazione di un prospetto informativo da sottoporre al
controllo preventivo della Consob; né era previsto il c.d. prospetto di
quotazione, trattandosi di titoli non ammessi alla quotazione in Italia su un
mercato regolamentato (art. 113 del t.u.i.f.). Nessuna disposizione vietava
poi a questi soggetti professionali di vendere ed acquistare i titoli (in
seconda battuta) nell'ambito di successive negoziazioni individuali con il
pubblico dei risparmiatori (c.d. retail), attività questa sottoposta alla disciplina generale
sulla prestazione dei servizi di investimento (art. 1, co. 5, lett. a-b, del t.u.i.f.) (v. anche pag. 9 ss.
della Relazione dell'audizione della Consob alla Camera dei Deputati in data
27.4.2004).
Si è
detto che la domanda di condanna della Consob va qualificata come richiesta
di risarcimento del danno da illecito aquiliano (art. 2043 c.c.), posto che
nessun rapporto contrattuale è intercorso fra le parti e che l'attore
sostanzialmente lamenta la violazione del dovere di vigilanza istituzionale
che la Commissione avrebbe dovuto esercitare, a suo dire, sull'altra
convenuta e, quindi, quale responsabile di una condotta (omissiva) che
avrebbe concorso nella verificazione del danno. L'infondatezza della suddetta
domanda è stata già affermata nei sopra richiamati
recedenti di questa sezione, a parte il rilievo che la condotta della
Unicredit Banca si è rivelata immune da qualsiasi irregolarità, onde la
vigilanza informativa e ispettiva nei suoi riguardi non avrebbe avuto alcuna
ragione di potere e tanto meno dovere essere esercitata.
omissis
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