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Sezione I - Giurisprudenza

documento 299/2006

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Biella 19 gennaio 2006 – Dr.ssa Eleonora Reggiani, Giudice del Registro.

 

Società in accomandita semplice – Esclusione di diritto del socio fallito – Iscrizione d’ufficio al registro delle imprese – Necessità.

 

L’esclusione di diritto del socio dichiarato fallito prevista dall’art. 2288 c.c. è applicabile anche alle società in accomandita semplice e poiché l’evento è di quelli che devono essere necessariamente iscritti presso il registro delle imprese, deve essere accolta l’istanza volta ad ottenerne l’iscrizione d’ufficio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

n. 487/05 RGC

TRIBUNALE DI BIELLA

Il Giudice

nel procedimento iscritto al numero di R.G.C. indicato in epigrafe,

visto il provvedimento presidenziale in data 02.11.05 di designazione di questo giudice quale giudice del registro in sostituzione di altro magistrato trasferito;

letto il ricorso che precede, depositato dal rag. P. C., in qualità Curatore del fallimento della società B.M. s.a.s. di B.C. & C. e del socio accomandatario B.R., volto ad ottenere la cancellazione dal registro delle imprese del nominativo di B.R., in ragione della sopravvenuta esclusione di diritto di quest’ultimo dalla società D. s.a.s. di B.C. & C., di cui risulta socio accomandatario, in ragione della sua intervenuta dichiarazione di fallimento;

vista la documentazione allegata al ricorso e depositata dal responsabile del procedimento presso la CCIAA in data 02.12.05;

sentito il curatore del fallito, comparso all’odierna udienza, unitamente al responsabile del procedimento presso la CCIAA;

rilevato che l’istanza risulta volta ad ottenere l’iscrizione d’ufficio di un evento (esclusione di diritto del socio) e non la cancellazione di una iscrizione erroneamente eseguita;

ritenuto, d’accordo con una dottrina e una giurisprudenza oramai consolidate, che l’esclusione di diritto del socio dichiarato fallito - prevista dall’art. 2288 c.c. – sia applicabile anche ai soci di società in accomandita semplice (Cass. 22.05.03 n. 8091);

ritenuto che l’esclusione di diritto del socio accomandatario di società in accomandita semplice sia tra i fatti che ex art. 2300 c.c. devono essere obbligatoriamente iscritti;

rilevato che risulta provata l’avvenuta dichiarazione di fallimento in proprio di B.R., in quanto socio accomandatario di una società diversa dalla D. s.a.s. di B.R. & C. (v. all. 1 fasc. ric.);

rilevato che dalla documentazione depositata in data 02.12.05 risulta che il Registro delle imprese ha invitato la D. s.a.s. di B.R. & C. s.a.s. a procedere all’iscrizione dell’intervenuta esclusione di diritto del socio B.R. e che, da quanto riferito dal responsabile del procedimento all’odierna udienza, nonostante la diffida, non è stata presentata nel termine assegnato alcuna istanza per la relativa iscrizione;

ritenuto pertanto di dover accogliere il ricorso,

PTM

Visto l’art. 2190 c.c. e gli artt. 737 e ss. c.p.c.

ordina l’iscrizione dell’esclusione ex lege dalla D. s.a.s. di B.R. & C. del socio accomandatario B.R., dichiarato fallito in proprio.

Si comunichi a parte istante (curatore del fallito) e al Conservatore del Registro delle Imprese di Biella.

Biella, 19.01.06

Il Giudice dott.ssa Eleonora Reggiani














 

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