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Tribunale di Biella 19 gennaio 2006 – Dr.ssa
Eleonora Reggiani, Giudice del Registro.
Società in
accomandita semplice – Esclusione di diritto del socio fallito – Iscrizione
d’ufficio al registro delle imprese – Necessità.
L’esclusione di
diritto del socio dichiarato fallito prevista dall’art. 2288 c.c. è
applicabile anche alle società in accomandita semplice e poiché l’evento è di
quelli che devono essere necessariamente iscritti presso il registro delle
imprese, deve essere accolta l’istanza volta ad ottenerne l’iscrizione
d’ufficio.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
n. 487/05 RGC
TRIBUNALE DI BIELLA
Il Giudice
nel procedimento iscritto al
numero di R.G.C. indicato in epigrafe,
visto
il provvedimento presidenziale in data 02.11.05 di designazione di questo giudice
quale giudice del registro in sostituzione di altro magistrato trasferito;
letto
il ricorso che precede, depositato dal rag. P. C., in qualità Curatore del
fallimento della società B.M. s.a.s. di B.C. & C. e del socio
accomandatario B.R., volto ad ottenere la cancellazione dal registro delle
imprese del nominativo di B.R., in ragione della sopravvenuta esclusione di
diritto di quest’ultimo dalla società D. s.a.s. di B.C. & C., di cui
risulta socio accomandatario, in ragione della sua intervenuta dichiarazione
di fallimento;
vista
la documentazione allegata al ricorso e depositata dal responsabile del
procedimento presso la CCIAA in data 02.12.05;
sentito
il curatore del fallito, comparso all’odierna udienza, unitamente al
responsabile del procedimento presso la CCIAA;
rilevato
che l’istanza risulta volta ad ottenere l’iscrizione d’ufficio di un evento
(esclusione di diritto del socio) e non la cancellazione di una iscrizione
erroneamente eseguita;
ritenuto, d’accordo con una
dottrina e una giurisprudenza oramai consolidate, che l’esclusione di diritto
del socio dichiarato fallito - prevista dall’art. 2288 c.c. – sia applicabile
anche ai soci di società in accomandita semplice (Cass. 22.05.03 n. 8091);
ritenuto
che l’esclusione di diritto del socio accomandatario di società in
accomandita semplice sia tra i fatti che ex art. 2300 c.c. devono essere
obbligatoriamente iscritti;
rilevato
che risulta provata l’avvenuta dichiarazione di fallimento in proprio di
B.R., in quanto socio accomandatario di una società diversa dalla D. s.a.s. di B.R. & C. (v. all. 1 fasc. ric.);
rilevato
che dalla documentazione depositata in data 02.12.05 risulta che il Registro
delle imprese ha invitato la D.
s.a.s. di B.R. & C. s.a.s. a
procedere all’iscrizione dell’intervenuta esclusione di diritto del socio
B.R. e che, da quanto riferito dal responsabile del procedimento all’odierna
udienza, nonostante la diffida, non è stata presentata nel termine assegnato
alcuna istanza per la relativa iscrizione;
ritenuto pertanto di dover
accogliere il ricorso,
PTM
Visto
l’art. 2190 c.c. e gli artt. 737 e ss. c.p.c.
ordina
l’iscrizione dell’esclusione ex lege
dalla D. s.a.s. di
B.R. & C. del socio
accomandatario B.R., dichiarato fallito in proprio.
Si
comunichi a parte istante (curatore del fallito) e al Conservatore del
Registro delle Imprese di Biella.
Biella,
19.01.06
Il
Giudice dott.ssa
Eleonora Reggiani
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