IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 3009

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Cassazione Sez. Un. Civili , 30 giugno 2009, n. 15227 - Pres. Vittoria - Est. D'Alonzo.

 

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - In genere - Spedizione a mezzo di raccomandata - Adempimenti successivi - Deposito dell'atto nella cancelleria della commissione tributaria di primo grado - Verifica - Accertamento di fatto - Configurabilità - Conseguenze - Deduzione della mancata percezione, da parte del giudice di appello, del mancato deposito - Ricorso per cassazione - Esclusione - Impugnazione per revocazione - Necessità.

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto - Decisioni del giudice tributario - Sentenza d'inammissibilità dell'appello per mancato deposito dell'atto di gravame nella cancelleria della commissione tributaria di primo grado - Allegazione della mancata percezione, da parte del giudice d'appello, dell'avvenuto deposito del gravame - Ricorso per cassazione - Esclusione - Impugnazione per revocazione - Necessità.

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Travisamento di fatti - Decisioni del giudice tributario - Sentenza d'inammissibilità dell'appello per mancato deposito dell'atto di gravame nella cancelleria della commissione tributaria di primo grado - Allegazione della mancata percezione, da parte del giudice d'appello, dell'avvenuto deposito del gravame - Ricorso per cassazione - Esclusione - Impugnazione per revocazione - Necessità.

 

La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito dell'atto d'appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (ai sensi dell'art. 53, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), costituisce oggetto di un accertamento di fatto, e non di una interpretazione degli atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione. (massima ufficiale)

 

Il testo integrale

 

 














 

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