|
Tribunale di Mantova –
Dr. Laura De Simone - 16 luglio 2002. (301)
Procedimento monitorio
– Capitalizzazione trimestrale
degli interessi basata su uso negoziale – Anatocismo – Nullità.
R.G. n. 237/2002
IL GIUDICE
a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza
del 4 giugno 2002,
-
riservato l’esame dell’eccezione di incompetenza del giudice adito
congiuntamente al merito della controversia,
- osservato che l’Istituto di Credito ingiungente nel costituirsi in
giudizio ha prodotto gli estratti conto relativi al rapporto di conto
corrente in relazione al quale il pagamento è richiesto – contenenti
l’indicazione analitica delle
operazioni contabilizzate per tutta la durata del rapporto - e pertanto, allo
stato, può ritenersi fornita adeguata prova del credito ingiunto, essendo
possibile per li debitore il controllo delle singole voci di credito e debito
annotate,
- rilevato tuttavia che parte opponente ha eccepito altresì che la BAM
S.p.A. nel rapporto di conto corrente in oggetto ha effettuato la
capitalizzazione trimestrale degli interessi e la circostanza non è
contestata dalla Banca, la quale sul punto si limita ad affermare la
legittimità dell’operato dell’Istituto sussistendo un uso normativo
relativamente alla corresponsione da parte degli utenti dei servizi bancari
di interessi anatocistici,
- considerato viceversa che, allo stato, non vi sono ragioni per
disattendere la più recente giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass.16.3.1999 n.2374, Cass.30.3.1999 n.3096; Cass.11.11.1999 n.12507) che
ritiene nulla la clausola contrattuale della capitalizzazione trimestrale
degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale e
non normativo, in violazione del disposto dell’art.1283 c.c.;
- osservato pertanto che sicuramente all’esito del giudizio l’importo
ingiunto dovrà essere epurato quantomeno degli interessi anatocistici
trimestrali come conteggiati in sede monitoria;
- valutato, alla luce delle considerazioni che precedono, che nel caso
di specie sussistono i gravi motivi di cui all’art.649 c.p.c.,
sospende
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
n.1231/01 emesso dal Presidente del Tribunale di Mantova il 2.11.2001 e
fissa
nuova udienza ex art.183 c.p.c. al 10.12.2002 ore 9, concedendo termine
all’opponente sino a venti giorni prima per proporre le eccezioni processuali
e di merito non rilevabili d’ufficio.
Si comunichi.
|