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Sezione I - Giurisprudenza

documento 301/2002

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova – Dr. Laura De Simone - 16 luglio 2002. (301)

 

Procedimento monitorio – Capitalizzazione trimestrale degli interessi basata su uso negoziale – Anatocismo – Nullità.

 

 

R.G. n. 237/2002

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza del 4 giugno 2002,

- riservato l’esame dell’eccezione di incompetenza del giudice adito congiuntamente al merito della controversia,

- osservato che l’Istituto di Credito ingiungente nel costituirsi in giudizio ha prodotto gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente in relazione al quale il pagamento è richiesto – contenenti l’indicazione  analitica delle operazioni contabilizzate per tutta la durata del rapporto - e pertanto, allo stato, può ritenersi fornita adeguata prova del credito ingiunto, essendo possibile per li debitore il controllo delle singole voci di credito e debito annotate,

- rilevato tuttavia che parte opponente ha eccepito altresì che la BAM S.p.A. nel rapporto di conto corrente in oggetto ha effettuato la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la circostanza non è contestata dalla Banca, la quale sul punto si limita ad affermare la legittimità dell’operato dell’Istituto sussistendo un uso normativo relativamente alla corresponsione da parte degli utenti dei servizi bancari di interessi anatocistici,

- considerato viceversa che, allo stato, non vi sono ragioni per disattendere la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.16.3.1999 n.2374, Cass.30.3.1999 n.3096; Cass.11.11.1999 n.12507) che ritiene nulla la clausola contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale e non normativo, in violazione del disposto dell’art.1283 c.c.;

- osservato pertanto che sicuramente all’esito del giudizio l’importo ingiunto dovrà essere epurato quantomeno degli interessi anatocistici trimestrali come conteggiati in sede monitoria;

- valutato, alla luce delle considerazioni che precedono, che nel caso di specie sussistono i gravi motivi di cui all’art.649 c.p.c.,

sospende

la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1231/01 emesso dal Presidente del Tribunale di Mantova il 2.11.2001 e

fissa

nuova udienza ex art.183 c.p.c. al  10.12.2002 ore 9, concedendo termine all’opponente sino a venti giorni prima per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Si comunichi.














 

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