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Sezione I - Giurisprudenza

documento 302/2002

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova – Dr. Mauro Bernardi – 28 giugno 2002.

 

Procedimento monitorio – Opposizione – Prova del credito azionato – Computo degli interessi - Allegazione estratto conto ex art. 50 T.U.L.B.

 

 

Il Giudice Istruttore,

sciogliendo la riserva di cui al verbale dell’udienza del 25-6-2002 così provvede:

esaminate le difese delle parti;

ritenuto che l’indicazione per la costituzione dell’opponente, nell’atto di citazione in opposizione, di un termine diverso rispetto a quello previsto dagli artt. 645 e 163 III co. n. 7 c.p.c. (venti giorni anziché dieci) integra l’ipotesi di nullità prevista dall’art. 164 co. III c.p.c.;

considerato che occorre pronunciare sull’istanza ex art. 649 c.p.c. rilevandosi che, in ordine ad essa, l’opponente in comparsa di costituzione ha compiutamente svolto le proprie deduzioni;

ritenuto che la gravità dei motivi di cui alla predetta norma può attenere anche alla legittimità della concessione del decreto;

osservato che il d.i. è stato emesso sulla base di un mero saldaconto e che, nonostante la puntuale contestazione sollevata sul punto dalla difesa dell’opponente, l’istituto bancario, onerato della prova dell’esistenza del proprio credito, non ha integrato la documentazione allegata al ricorso per ingiunzione;

ritenuto che l’art. 50 del t.u.l.b. richiede l’allegazione dell’estratto conto e che tale documento non è soltanto quello che esprime la situazione finale del rapporto, al momento in cui esso ha termine, ma anche quello che rappresenta il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino a una certa data, e la contabilizzazione delle medesime con l’indicazione di un saldo attivo e passivo, comprensivo di ogni ragione di dare e avere (in tal senso vedasi Cass. 12-4-1980 n. 2336; Cass. S.U. 10-10-1977 n. 4310 nonché la relazione illustrativa del d. lgs. 385/93);

ritenuto che il mero saldaconto non fornisce adeguata prova del credito della banca (cfr. Cass. S.U. 18-7-1994 n. 6707) e che, inoltre, dagli atti depositati (cfr. art. 7 del contratto 23-1-1994) non è possibile desumere i criteri di calcolo degli interessi il cui ammontare risulta contestato dall’opponente, tenuto altresì conto degli orientamenti giurisprudenziali oramai affermatisi in tema di capitalizzazione degli interessi (cfr. Cass. 12507/99; Cass. 1281/2002);

ritenuto pertanto che ricorrono i gravi motivi di cui all’art. 649 c.p.c.;

P.T.M.

 visto l’art. 164 III co. c.p.c. rinvia la causa all’udienza del 7-10-2002 ad ore 9 e segg.;

visto l’art. 649 c.p.c. dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 267/02 emesso il 9-3-2002.

Si comunichi.














 

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