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Tribunale di Mantova – Dr.
Mauro Bernardi – 28 giugno 2002.
Procedimento monitorio – Opposizione – Prova del credito azionato –
Computo degli interessi - Allegazione estratto conto ex art. 50 T.U.L.B.
Il Giudice Istruttore,
sciogliendo
la riserva di cui al verbale dell’udienza del 25-6-2002 così provvede:
esaminate
le difese delle parti;
ritenuto
che l’indicazione per la costituzione dell’opponente, nell’atto di citazione
in opposizione, di un termine diverso rispetto a quello previsto dagli artt.
645 e 163 III co. n. 7 c.p.c. (venti giorni anziché dieci) integra l’ipotesi
di nullità prevista dall’art. 164 co. III c.p.c.;
considerato
che occorre pronunciare sull’istanza ex art. 649 c.p.c. rilevandosi che, in
ordine ad essa, l’opponente in comparsa di costituzione ha compiutamente
svolto le proprie deduzioni;
ritenuto
che la gravità dei motivi di cui alla predetta norma può attenere anche alla
legittimità della concessione del decreto;
osservato
che il d.i. è stato emesso sulla base di un mero saldaconto e che, nonostante
la puntuale contestazione sollevata sul punto dalla difesa dell’opponente,
l’istituto bancario, onerato della prova dell’esistenza del proprio credito,
non ha integrato la documentazione allegata al ricorso per ingiunzione;
ritenuto
che l’art. 50 del t.u.l.b. richiede l’allegazione dell’estratto conto e che
tale documento non è soltanto quello che esprime la situazione finale del
rapporto, al momento in cui esso ha termine, ma anche quello che rappresenta
il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino a una certa data, e la
contabilizzazione delle medesime con l’indicazione di un saldo attivo e
passivo, comprensivo di ogni ragione di dare e avere (in tal senso vedasi
Cass. 12-4-1980 n. 2336; Cass. S.U. 10-10-1977 n. 4310 nonché la relazione
illustrativa del d. lgs. 385/93);
ritenuto
che il mero saldaconto non fornisce adeguata prova del credito della banca
(cfr. Cass. S.U. 18-7-1994 n. 6707) e che, inoltre, dagli atti depositati
(cfr. art. 7 del contratto 23-1-1994) non è possibile desumere i criteri di
calcolo degli interessi il cui ammontare risulta contestato dall’opponente,
tenuto altresì conto degli orientamenti giurisprudenziali oramai affermatisi
in tema di capitalizzazione degli interessi (cfr. Cass. 12507/99; Cass.
1281/2002);
ritenuto
pertanto che ricorrono i gravi motivi di cui all’art. 649 c.p.c.;
P.T.M.
visto
l’art. 164 III co. c.p.c. rinvia la causa all’udienza del 7-10-2002 ad ore 9
e segg.;
visto
l’art. 649 c.p.c. dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto
ingiuntivo n. 267/02 emesso il 9-3-2002.
Si
comunichi.
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