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Promotore finanziario,
responsabilità dell’intermediario
Tribunale di Torino,
7 ottobre 2004 – G.U. Dr. Vitrò.
Efficacia del giudicato penale nel processo civile –
Fonti di prova ed elementi di giudizio – Fattispecie in tema di
intermediazione mobiliare.
Intermediazione mobiliare – Responsabilità della SIM per
il fatto illecito anche penale del promotore – Natura oggettiva – Sussistenza
– Irregolare versamento delle somme – Irrilevanza.
Benché ai sensi dell’art. 651 c.p.p. la sentenza penale
non abbia efficacia di giudicato nel processo civile, il giudice civile può
tuttavia trarre da tale sentenza fonti di prova ed elementi di giudizio. (Nel
caso di specie, il principio è stato affermato con riferimento agli elementi
acquisiti nel processo penale –definito in secondo grado con patteggiamento-
per l’appropriazione indebita attuata da un promotore finanziario ai danni di
un investitore)
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ha natura oggettiva la responsabilità della società di
intermediazione per i danni cagionati dal promotore che abbia agito
nell'ambito dell'esercizio delle incombenze affidategli dalla società stessa.
La società preponente è pertanto responsabile nei confronti dell’investitore
per i danni da questi subiti per effetto della distrazione di somme operata
dal promotore e tale responsabilità non può ritenersi esclusa dal fatto che
l’investitore abbia effettuato i versamenti di tali somme con modalità
difformi da quelle previste dai contratti sottoscritti.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Motivi: Dalla
documentazione in atti, dalla CTU del prof. C., dalle testimonianze assunte
nel presente procedimento e dagli elementi derivanti dalla sentenza penale
11/4/2001 del Tribunale di Torino su citata e dal complesso di documenti e
testimonianze da essa esaminate risulta che il F. ha consegnato al B.: oltre
alla complessiva somma di L. 2.227.200.000, emergente dalle lettere di
mandato (effettivamente pervenute in Fideuram) attinenti la sottoscrizione di
quote di fondi Geoclub, dagli assegni che accompagnavano tali lettere di
mandato, dalle lettere di conferma provenienti dalla Fideuram e dalle
richieste di disinvestimento, somma che, poi, è stata monetizzata e
restituita all'attore nella misura di L. 2288.850.263 tra il 1994 e il 1996
(v. ricostruzione del CTU C., pag. 4-8, e convergenza delle osservazioni dei
CTP sul punto); anche altre ingenti somme, destinate ad essere investite nei
fondi Fideuram Geoclub, ma in realtà non trasmesse dal B. alla Fideuram,
bensì dal medesimo distratte a fini personali.
1)
A questo punto, in primo luogo si osserva che va ritenuto che la
sentenza penale 11/4/2001 del Tribunale di Torino sia divenuta definitiva
circa l'accertamento del fatto di appropriazione indebita da parte del B. dei
suddetti ulteriori versamenti dell'attore e circa la riconducibilità di
questa condotta distrattiva nell'ambito dell'attività del B. di promotore
finanziario della Fideuram. Infatti, la Corte di Appello di Torino ha, con
sentenza del 21/10/2003, accolto la proposta di patteggiamento concordata tra
l'imputato e il procuratore generale e, in parziale riforma della sentenza
appellata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche al B., con
giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha dichiarato
non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di appropriazione
indebita perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha confermato le
disposizioni civili dell'impugnata sentenza.
Si osserva, allora, che, anche se non
può ritenersi che la predetta sentenza penale del Tribunale abbia diretta
efficacia di giudicato nel presente processo civile di risarcimento del
danno, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., non avendo la Fideuram partecipato al
predetto processo penale, tuttavia è senz'altro qui possibile trarre, dalla
sentenza penale e dalle fonti di prova da essa esaminate, elementi di
giudizio per la decisione della presente causa. In tal senso si desume dalla
giurisprudenza: «La sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia
stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti
materiali..., costituisce in ogni caso una fonte di prova che il giudice
civile è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di
giudizio...» (Cass. civ., sez. I, 24/2/2004 n. 3626);
«A fini del risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale la sentenza di condanna conseguente al c.d.
patteggiamento può essere valutata quale fonte di prova. Il giudice del
risarcimento deve, infatti, accertare incidenter tantum l'esistenza del reato..., valutando anche le prove raccolte nel
giudizio penale ove vi sia stata costituzione di parte civile» (Corte App.
Roma ..../7/2002; Cass. civ., sez. lav.; 2113/2003 n. 4193). «In tema di
risarcimento del danno derivante da reato, è nel potere del giudice civile
utilizzare quali fonti esclusive di prova quelle raccolte nel corrispondente
giudizio penale, anche se conclusosi con sentenza di non doversi procedere
per essere il reato estinto per amnistia» (Cass. civ., sez. III, 27/5/2002 n.
7713); «Fuori dai limiti di cui all'art. 654 c.p.p., le sentenze penali
costituiscono delle prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice ai
sensi dell'art. 116 c.p.c. (nella fattispecie, la sentenza penale è stata
prodotta in danno di soggetti che non sono stati parti del medesimo
giudizio)» (Trib. Roma 20/5/2002); «Il giudice di merito, in mancanza di
qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso
giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze
derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali
debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a forbire utili
e concreti elementi di giudizio... Ne consegue che anche una consulenza
tecnica disposta dal PM in un procedimento penale, se ritualmente prodotta
dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento
indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato...» (Cass. civ.,
sez. III, 20/12/2001 n. 16069); «Il materiale probatorio acquisito nel
procedimento penale per l'accertamento della commissione di un reato,
ritualmente introdotto nel giudizio civile, ancorché non valutato
criticamente in dibattimento per essersi il reato estinto, può essere posto a
fondamento del convincimento del giudice del merito per la ricostruzione dei
medesimi fatti ai fini dell'accertamento della responsabilità civile... ed
altresì possono essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali, rese alla
polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni...» (Cass. civ., sez...
III, 10/5/2001 n. 6502); «La sentenza penale non irrevocabile, ancorché non
faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti
materiali formanti oggetto del giudizio penale, costituisce in ogni caso un
documento, che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre
elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi
acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando gli stessi non
risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza
nell'istruttoria espletata in quella sede» (Cass. civ., sez. I, 15/2/2001 n.
2200); «Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto
di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti
come qualsiasi produzione delle parti stesse e può, quindi, per il principio
dell'unità della giurisdizione, trarre elementi di convincimento ed anche
attribuire valore di prova esclusiva ad una perizia disposta in sede penale»
(Cass. civ., sez. II, 1/4/1997 n. 2839).
1.2) Si osserva, allora, che, dalla CTU C. (e
dalla documentazione in atti e dalle testimonianze assunte nel presente
procedimento e dallo stesso esaminate) e dalla sentenza penale suddetta (e
dalla documentazione e testimonianze da essa esaminate) risulta che il F. ha
dato al B., quale promotore finanziario della Banca Fideuram e sempre al fine
di investimento nel c.d. fondo Geo, una somma decisamente superiore rispetto
a quella poi risultata effettivamente pervenuta presso tale Istituto. -
Omissis.
2) A questo punto, va ritenuto che la
Banca Fideuram spa (che ha incorporato, con atto di fusione 19/9/1994, la
Fideuram Sim, come riferito dalle parti) sia responsabile, solidalmente con
il promotore finanziario B., per i danno subiti dal F. a seguito delle
distrazioni di denaro sopra descritte.
2.1) In particolare, si osserva che l'art. 5 L. n.
1 del 2/1/1991 (applicabile all'epoca dei fatti in esame e corrispondente
all'art. 31 del successivo d.lgs. n. 58/1998) dispone:
«La società di intermediazione
mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi
nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se
tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale».
La prevalente giurisprudenza considera la responsabilità
delle Sim così delineata quale responsabilità oggettiva a carico della
società di intermediazione, quando i danni siano stati cagionati dal
promotore che abbia agito nell'ambito dell'esercizio delle incombenze
affidategli dalla Sim:
«La Sim risponde nei confronti del
risparmiatore della dolosa sottrazione di fondi da parte di un suo promotore
finanziario.... Tale responsabilità sussiste anche se il promotore non abbia
il potere di rappresentanza nella Sim e a prescindere dal fatto che il
promotore stesso sia o meno rappresentante apparente della Sim» (Trib. Verona
1/3/2001); - «La società di intermediazione mobiliare risponde solidalmente,
a titolo di responsabilità extracontrattuale, per i danni arrecati agli
investitori dal promotore finanziario nello svolgimento dell'attività di
offerta fuori sede, anche nel caso in cui il promotore abbia distratto i
fondi ricevuti, salvo che la Sim dimostri che l'investimento è avvenuto, per
espresso patto fra le parti, al di fuori dell'incarico conferito, per avere
il cliente consapevolmente richiesto investimenti finanziari del tutto
estranei all'attività svolta dalla Sim» (Trib. Verona 1/3/2001); - «La
responsabilità solidale della Sim per i danni arrecati dal promotore
finanziario deriva direttamente dall'art. 23 d.lg. n. 415/1996 e costituisce
un'ipotesi rafforzata rispetto agli istituti previsti dal codice civile.
Detta responsabilità non richiede infatti la violazione di un comportamento
di controllo o scelta del promotore, e non viene meno neppure nell'ipotesi di
responsabilità penale. Ne consegue che il rapporto con il promotore finisce
per diventare rapporto con la Sim, che è tenuta a far fronte agli obblighi
assunti in suo nome anche da un promotore privo di rappresentanza e ciò per
avere ingenerato nei terzi, mediante un comportamento di tolleranza, la
convinzione non colposa della sussistenza di un rapporto di rappresentanza,
in applicazione del principio di tutela dell'affidamento» (Trib. Milano
1/2/2001); - «La responsabilità solidale oggettiva della Sim per i danni
cagionati a terzi dal promotore finanziario sorge qualora quest'ultimo abbia
agito nell'esercizio delle incombenze affidategli dalla società di
intermediazione e non per qualsiasi atto comunque dal medesimo compiuto. Al
fine della sussistenza di tale responsabilità, è necessario che il
danneggiato provi che il promotore finanziario abbia speso il nome della
società di intermediazione» (Trib. Milano 13/4/2000); - «Al fine della
sussistenza della responsabilità della Sim per le azioni compiute dal
promotore finanziario è necessaria la prova che quest'ultimo, agendo nei
confronti del cliente, abbia speso il nome della società» (Trib. Milano
7/3/2000); - «Sussiste la responsabilità solidale della Sim per i danni
arrecati dal promotore di servizi finanziari, quando lo svolgimento
dell'incombenza della raccolta del risparmio da parte del promotore stesso ha
rappresentato l'occasione per la realizzazione dell'illecito afflusso delle
somme..., che ha cagionato danni ai clienti» (Trib. Bologna 4/11/1996); - «La
disposizione dell'art. 5, comma 4, della legge n. 1/1991, secondo la quale la
società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali
danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai
promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità
accertata in sede penale, richiede ai fini della sussistenza della
responsabilità di detta società, un rapporto di necessaria occasionalità tra
incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, peraltro, è
ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri
nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è
investito» (Cass. civ., sez. III, 19/7/2002 n. 10580); - «Deve essere
attribuita alla società di intermediazione mobiliare la responsabilità per i
danni cagionati nello svolgimento dell'attività di raccolta del risparmio dal
promotore ad essa legato con rapporto di agenzia» (Trib. Verona 6/3/2001).
E, nel presente caso, è indubbio, come
sopra accertato, che il promotore finanziario B. abbia commesso le condotte
distrattive del denaro ricevuto dal F. nell'ambito dello svolgimento
dell'incarico conferito dalla Sim Fideuram, venendo ad esso consegnati i
soldi dell'attore sempre con la finalità dell'investimento in fondi presso la
Fideuram, il cui nome era continuamente speso dal B..
2.2) Né la responsabilità della convenuta può
essere esclusa attraverso il riferimento all'art. 13, comma 10°, L. 1/1991
(«Nei giudizi di risarcimento danni derivanti dallo svolgimento delle
attività di cui all'art. 1, comma 1, in violazione della presente legge, dei
regolamenti e delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza, spetta
alla società o soggetto convenuti l'onere della prova di avere agito con la
diligenza del mandatario»). Si osserva, infatti, che la convenuta non ha in
alcun modo fornito una prova rigorosa e puntuale dell'assenza di una propria culpa in vigilando sull'attività del
promotore (v. Trib. Milano, 11/6/1998 circa la necessità di una tale prova
rigorosa). Dalle risultanze probatorie, anzi, risulta il contrario, cioè una
assenza di diligente e costante controllo, da parte della Sim, circa
l'attività del promotore finanziario B., considerato:
-
che il B. risulta (come emerge dalla sentenza penale) avere per
anni commesso fatti distrattivi ai danni di più soggetti, agendo nell'ambito
dell'esercizio dell'incarico ricevuto dalla Fideuram, senza che i dirigenti e
vertici organizzativi di quest'ultima si siano mai accorti di nulla;
-
che tale illecito comportamento è stato poi scoperto non
attraverso l'esecuzione di diligenti controlli da parte della Fideuram, bensì
(come riferito dalla convenuta stessa nelle proprie difese), casualmente, a
seguito della segnalazione inviata da parte di un'altra promotrice
finanziaria;
-
che, come accertato dal perito penale dott. Aceto (v. doc. in
atti), il B. e la moglie avevano aperto presso la Banca Fideuram sette conti
sui quali erano transitate ingentissime somme di denaro, senza che la Banca
abbia mai proceduto ad alcun controllo in merito, consentendo anzi l'utilizzo
di questi conti personali per l'attività di investimento e disinvestimento
della clientela;
-
che la convenuta non ha saputo specificare se venivano eseguite
dalla Fideuram delle verifiche specifiche sulla situazione clienti e quali
controlli esattamente venissero fatti sui conti e sull'attività dei promotori
finanziari.
2.3) La responsabilità della Banca Fideuram può
essere individuata, infine, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c. («I padroni e
i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei
loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono
adibiti»). Infatti, la più recente giurisprudenza ritiene applicabile tale
caso di responsabilità oggettiva anche nel caso di fatto illecito del
promotore finanziario ai danni della clientela della Sim:
«La società di intermediazione
mobiliare è responsabile in via solidale anche dei danni arrecati dai propri
promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate ai
sensi dell'art. 5, comma 4, L. 1/1991. Tale responsabilità sussiste anche nel
caso in cui il promotore abbia agito illecitamente e anche qualora il
comportamento del promotore possa integrare gli estremi dell'illecito penale.
E' configurabile, peraltro, in ipotesi del fatto illecito del promotore
finanziario ai danni della clientela della Sim, la responsabilità della
stessa anche ai sensi dell'art. 2049 c.c.» (Trib. Milano 2/5/1996); - «Non
esclude la responsabilità della Sim il fatto che il rapporto di
collaborazione sia qualificabile come contratto di agenzia, poiché la
responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. si fonda sulla mera
circostanza dell'inserimento dell'agente nell'impresa, non chiedendo il
carattere della continuità né la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato. Per l'affermazione della responsabilità indiretta di una Sim ex
artt. 1228 e 2049 c.c., per i danni arrecati dal fatto illecito di un proprio
agente è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra
l'illecito e il rapporto che lega i due soggetti» (Corte Appello Milano
27/7/2001);
2.4) Infine, va respinta l'eccezione
formulata dalla convenuta, ai sensi dell'art. 1227, 1° e 2° comma, c.c. (e
art. 2056 c.c.), per non essersi l'attore scrupolosamente attenuto alle
regole stabilite nella proposta di sottoscrizione di valori mobiliari che
prevedevano l'osservanza di determinate modalità di pagamento delle somme da
investire. In particolare, per quanto riguarda l'art. 1227 comma 2°, c.c.
(«Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto
evitare usando l'ordinaria diligenza»), si osserva che tale disposizione
prevede il caso del mancato contributo del danneggiato a che sia evitato l'aggravarsi
ulteriore dell'iniziale lesione. Ma nel caso in esame il danno risulta essere
derivato dall'iniziale illecito di appropriazione indebita commesso dal
promotore finanziario, senza che possa addebitarsi all'attore la
responsabilità per un aggravamento successivo del danno.
Per quanto riguarda l'art. 1227, comma
1 °, c.c. («Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il
danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità
delle conseguenze che ne sono derivate»), si osserva che la prevalente
giurisprudenza esclude che le modalità di sottoscrizione dei prodotti
finanziari possano influire sull'imputazione di responsabilità alla Sim per i
fatti illeciti del promotore finanziario:
- La Sim risponde nei confronti del risparmiatore
della dolosa distrazione di fondi da parte di un suo promotore finanziario,
ancorché la sottoscrizione dei prodotti finanziari non sia avvenuta mediante
assegni intestati alla società e muniti di clausola di trasferibilità (Trib.
Verona 1/3/2001). - «La responsabilità del preponente per fatto illecito
compiuto a danno del cliente dall'agente nell'esercizio delle incombenze
affidategli, disposta anche dall'art. 5, comma 4,1. 1/1991, non viene esclusa
dalla violazione da parte dell'agente delle disposizioni del preponente e
dalla emissione di assegni da parte del cliente in violazione dell'art. 1 di.
n. 143/1991. La violazione delle disposizioni del preponente è di ostacolo
alla conclusione di un regolare contratto tra preponente e cliente o comunque
ha rilevanza ai fini dell'esecuzione del contratto, ma non esclude la
responsabilità oggettiva del preponente per atto illecito dell'agente. La
violazione dell'art. 1 d.l. n. 143/1991, pur non avendo rilevanza solamente
pubblicistica, in quanto la norma violata è finalizzata ad assicurare la
trasparenza completa nelle operazioni di trasferimento di mezzi di pagamento,
non incide sui profili risarcitori» (Trib. Milano 24/6/1998); - «La
responsabilità solidale della Sim ex art. 23, comma 3, d.lg. n. 415/1996 (ora
art. 31, comma 3, d.lg. n. 58/1998) non è esclusa dall'irregolare forma di
pagamento adottata dal risparmiatore danneggiato, in difformità dalle
indicazioni fornite dalla società preponente e dalla normativa Consob di
settore, se non nel caso in cui si evidenzi una colpa esclusiva del
risparmiatore, per imprudenza non scusabile, tale da rivestire un'incidenza
causale determinante e unica nella creazione del danno» (Trib. Brescia
23/12/2002).
E, nel presente caso, va senz'altro
escluso che vi sia stata una imprudenza assolutamente non scusabile
dell'attore, considerato che il danno dal medesimo subito è derivato
dall'illecita appropriazione indebita del promotore finanziario e che
l'attore non risulta essere stato imprudente, alla luce dell'apparente certa
destinazione alla Fideuram delle somme che il medesimo consegnava al B.,
destinazione emergente dalle lettere di mandato e dai prospetti ricevuti dal
promotore (senza possibilità di distinzione tra quelli veritieri e quelli non
corrispondenti alla realtà) e dal fatto che le consegne di denaro al B.
avveniva all'interno dei locali della Fideuram (come riferito dai sopra
indicati testimoni).
2)
Venendo all'accertamento del danno, si osserva che lo stesso va
individuato nelle somme distratte dal B., così come sopra individuate nella
complessiva misura di L. 1.762.275.000. Pertanto, la convenuta Banca Fideuram
va condannata a pagare all'attore (in solido con B. G.) la somma di L.
1.762.275.000, pari ad €. 910.139,08. Trattandosi di debito di valore, alla suddetta
somma va aggiunta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, dal
1996 (epoca in cui il capitale avrebbe dovuto essere disinvestito) ad oggi.
Vanno aggiunti, infine, gli interessi in misura che si ritiene equo
determinare al tasso annuo del 2%, da calcolarsi anno per anno sul valore
delle somme via via rivalutate (v., per es., sentenza Cass. civ. n. 1712/95).
3.1) Va, invece, respinta la domanda
attorea di danni per perdita della possibilità di più redditizi investimenti,
attesa la genericità di tale domanda e l'assenza di indicazioni e prove più
specifiche sui presunti ulteriori investimenti persi. Va, altresì, respinta
la domanda di risarcimento del danno esistenziale, attesa la genericità anche
di questa domanda e l'assenza di prova specifica del nesso di causalità tra i
fatti in esame e i supposti problemi dell'attore connessi alla sua vita di
relazione.
omissis
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