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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, casi
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Tribunale di Torino
21 marzo 2005 – G.U. Dr. Scovazzo.
Intermediazione
finanziaria – Natura imperativa della normativa – Esclusione – Conseguenze
della violazione – Nullità – Esclusione.
Doveri informativi dell’intermediario finanziario –
Specificità – Consegna di documento sui rischi specifici dell’operazione –
Idoneità.
Doveri informativi dell’intermediario finanziario –
Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni – Sottoscrizione di
avvertenza – Idoneità.
Doveri informativi dell’intermediario finanziario –
Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni – Sottoscrizione di
avvertenza – Idoneità.
Doveri informativi dell’intermediario finanziario –
Necessaria verifica della consapevolezza dell’investitore – Esclusione.
Non pare sostenibile che le prescrizioni di cui all'art.
21 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento CONSOB 1 luglio 1998
n. 11522, (artt. 27 e 28) siano qualificabili come norme imperative, la cui
violazione produce la nullità del contratto; in primo luogo, perché tale
sanzione non è espressamente (né, per vero, implicitamente) prevista dalla
legge, ai sensi dell'art. 1418 u.c. cod. civ.; in secondo luogo, perché nella
serie di prescrizioni ve n'é almeno una, quella relativa alla «profilatura
del cliente» (art. 28 lett. A reg. Consob) che mal si presta ad essere intesa
nel senso della imperatività, visto che può essere oggetto di rinunzia da parte
del cliente dell'intermediario, sol che la rinunzia consti da atto scritto;
in terzo luogo, perché la normativa suddetta, come d'altronde rilevato dal
senso generale delle difese attoree, costituisce una specificazione degli
obblighi di informazione e correttezza di cui agli artt. 1337, 1375 cod.
civ., la sanzione della cui violazione non è la nullità del contratto.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In ipotesi di acquisto di obbligazioni argentine da
parte di investitore non propenso a rischi speculativi, si deve ritenere che
l’intermediario abbia assolto ai propri obblighi informativi con la consegna
al cliente di un documento relativo ai rischi specifici dell’operazione con
l’espressa indicazione del fatto che l’investimento poteva non essere
facilmente liquidabile anche a seguito di provvedimenti restrittivi del
Governo del Paese emittente nonché a a seguito di oscillazioni anche
sensibili di corso in un contesto di scarsità di informazioni.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Con riferimento all’acquisto di quote di un fondo di
investimento, si deve ritenere che l’intermediario abbia assolto ai propri
doveri informativi ove il cliente abbia rifiutato di fornire informazioni sul
proprio profilo di rischio ed abbia sottoscritto un documento con la dicitura
ben evidenziata «Operazione non adeguata. OPERAZIONE IN
CONFLITTO DI INTERESSE E VALORE MOBILIARE COLLOCATO DA SOCIETÀ DEL GRUPPO»
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non è condivisibile la tesi secondo la quale
l’intermediario, per adempiere ai propri doveri informativi, non debba
limitarsi a richiedere la sottoscrizione dei moduli relativi all’operazione
ma debba anche sincerarsi che il cliente sia consapevole della scelta che sta
operando.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Nel merito, non pare sostenibile che
le prescrizioni di cui all'art. 21 del d.lgs. 24.2.98 n. 58 (d'ora in avanti,
TUF), come contenutisticamente attuate dal regolamento di cui alla
deliberazione CONSOB 1 luglio 1998 n. 11522, (artt. 27 e 28) siano
qualificabili come norme imperative, la cui violazione produce la nullità del
contratto; in primo luogo, perché tale sanzione non è espressamente (né, per
vero, implicitamente) prevista dalla legge, ai sensi dell'art. 1418 u.c. cod.
civ.; in secondo luogo, perché nella serie di prescrizioni ve n'é almeno una,
quella relativa alla «profilatura del cliente» (art. 28 lett. A del. Consob
cit.) che mal si presta ad essere intesa nel senso della imperatività, visto
che può essere oggetto di rinunzia da parte del cliente dell'intermediario,
sol che la rinunzia consti da atto scritto; in terzo luogo, perché la
normativa suddetta, come d'altronde rilevato dal senso generale delle difese
attoree, costituisce una specificazione degli obblighi di informazione e
correttezza di cui agli artt. 1337, 1375 cod. civ., la sanzione della cui
violazione non è la nullità del contratto.
Le doglianze attoree in merito alle
omissioni della banca circa i suoi obblighi informativi sono relative a due
operazioni: l'acquisto di obbligazioni argentine e la sottoscrizione del
fondo comune San Paolo Soluzione 5. Iniziando dalla prima delle due
fattispecie, non pare che la banca abbia violato alcuno degli obblighi che a
lei faceva capo, in omaggio alla su riferita normativa generale (artt. 1337, 1375 cod. civ., 21 TUF, 28 reg.
CONSOB n. 11522). Ed infatti, seguendo l'ordine della
trattazione attorea:
- quanto alla omessa c.d. «profilatura
del cliente» il doc. 3 prodotto dalla banca dà la prova inconfutabile che fu
proprio il Mora a ritenere di non farsi «profilare»: nel testo del contratto
di mandato per la negoziazione di titoli, stipulato il 14 agosto 1996
contestualmente al deposito amministrato (il dato è da ritenersi pacifico in
lite), infatti, risulta «crocettata» la casella relativa al diniego del Mora
a fornire alla banca le informazioni riferite alla sua situazione finanziaria
e i suoi obiettivi. La difesa dell'attore ha invero dato atto che la crocetta
non è riferibile alla mano del Mora: ma un abusivo riempimento «absque
pactis» del foglio firmato in parte in bianco, ad opera della banca (tale
dovendosi qualificare la tesi del Mora), doveva essere oggetto di querela di
falso (Cass., 18.2.2004, n. 3155: Cass., 24.10.2003, n. 16007) che non è
stata proposta, il che induce necessariamente a riferire alla volontà del
Mora, sottoscrittore del contratto, anche la detta crocetta. Risulta dunque
prova scritta del fatto che il cliente dell'intermediario, debitamente
avvisato circa il fatto che l'accertamento sarebbe stato di suo esclusivo
interesse, abbia optato per evitare di fornire alla banca informazioni che lo
riguardavano. Trattasi di scelta legittima, prevista come tale, solo che
risulti da atto scritto, dall'art. 28 lett. A della del. Consob n. 11522
citata, entrata in vigore successivamente alla stipulazione del contratto in
oggetto;
- quanto alla omessa consegna al Mora
del documento relativo ai rischi generali degli investimenti in strumenti
finanziari, previsto dalla lett. B dell'art. 28 della delibera n. 11522,
proprio il fatto che tale norma non fosse ancora in vigore alla data della
stipula del contratto esclude legittimamente che in tale sede il documento
potesse essere consegnato. Risulta però che in data 25.5.98 il Mora ricevette
un documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari
(doc. 4 conv.). Per il vero, non quello previsto dalla delibera Consob 11522,
ma da altra, e di poco precedente, delibera Consob: ma questo non pare
rilevante. A parte l'osservazione, infatti, che il contenuto di un documento
sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, per sua
natura, non può che essere sostanzialmente unico nella sua latitudine
informativa. Latitudine, per l'appunto, generale e non specifica, e per sua
natura risolventesi in una disanima delle insidie che possono costellare la
strada dell'investitore in strumenti finanziari: per cui non si vede come il
detto documento, previsto da altra delibera Consob (e senz'altro, come detto,
ricevuto dal Mora), possa divergere, quanto a contenuto informativo, da
quello previsto dalla delibera Consob 11522. Ma, soprattutto, ciò che fugge
ogni timore circa la correttezza dell'operato della banca nella sua attività
informativa è che questa consegnò al cliente, proprio in vista dell'acquisto
delle obbligazioni argentine delle quali si discute, un documento sui rischi
specifici di «quella» operazione (doc. 6 conv.). Tale documento costituisce
la prova del fatto che il Mora fosse ben conscio dei rischi che correva; in
esso infatti il Mora riconosce che il suo investimento poteva comportare
l'eventualità di non essere facilmente liquidabile, anche a «seguito di
provvedimenti restrittivi» del Governo del Paese emittente, oscillazioni anche
sensibili di corso in un contesto di scarsità di informazioni, ecc. Il fatto
che il Mora conoscesse tali allarmantissime circostanze esclude che si sia
risolto all'acquisto delle obbligazioni argentine senza una piena contezza
del contesto dell'investimento. Il tenore di tali circostanze, davvero
univoco nella sua tangibile - anche per un non esperto, come il sig. Mora -
segnalazione del fatto che l'obbligazione in oggetto era emessa da un Paese
ben lontano dalla stabilità elvetica, deve fare infatti ritenere che il Mora
avesse tutte le informazioni necessarie per «inquadrare» l'investimento che
andava a fare, senza che, crollato il sistema economico di quel Paese, possa
lamentare alcunché.
Passando all'analisi delle doglianze
attoree in merito all'acquisto del fondo comune San Paolo Soluzione 5:
- «la mancata profilatura» è dipesa,
nuovamente, da una scelta del Mora, come risulta dalla «crocetta» del
contratto di gestione su base individuale di portafogli di investimento (doc.
9 conv.);
- il documento sui rischi generali
risulta consegnato, quale sezione IV dell'allegato A, in una con la stipula
(il Mora sottoscrive per ricevuta proprio il 24.8.00: doc. 11 conv.);
- al momento dell'acquisto del fondo
Soluzione 5 il Mora era perfettamente edotto della particolarità
dell'operazione. L'accettazione della sottoscrizione del fondo contempla
infatti, nello spazio «per annotazioni circa eventuale non adeguatezza
dell'operazione» tale chiarissima dizione: «Operazione non adeguata.
OPERAZIONE IN CONFLITTO DI INTERESSE E VALORE MOBILIARE COLLOCATO DA SOCIETÀ
DEL GRUPPO» (doc. 7 conv.).
Il carattere maiuscolo non è una
scelta dello scrivente. La segnalazione del conflitto di interessi risulta
infatti con carattere tipografico maiuscolo, ben più evidente del corsivo con
il quale continuano le clausole del contratto. Non è quindi sostenibile che
il Mora non sapesse del conflitto, né che questo non risulti in maniera
adeguata dal corpo grafico del contratto, che dunque l'investitore non abbia
avuto la contezza piena delle caratteristiche che andava ad acquistare. La
domanda attorea deve quindi essere respinta, essendo agli atti la prova della
correttezza dell'operato della banca alla luce della normativa di
riferimento: deve peraltro notarsi come l'esperita istruttoria orale abbia
dato prova del fatto che gli investimenti del Mora non furono a questi
sollecitati, ma furono da lui decisi nella consapevolezza di una delle regole
di fondo del mercato dell'investimento: più alto è il rendimento, più alto è
il rischio (cfr. dep. ***, udienza 5.5.04).
Preme allo scrivente sottolineare, a conclusione della
presente motivazione, come la tesi attorea pretenda troppo, nel far
riferimento all'opinione secondo la quale non soltanto la banca avrebbe
dovuto consegnare (come, si è detto, ha fatto) al cliente, ovvero far
risultare dal corpo dei contratti (come in effetti risulta) la doverosa serie
di informazioni di «allarme» circa i rischi delle operazioni, ma anche
sincerarsi che il cliente avesse ben compreso tutto quanto, e non «solo» sottoscritto
dei moduli. Tale tesi si risolve nella previsione della doverosità, nella
prassi bancaria, di una sorta di esame di diritto ed economia degli
intermediari finanziari, che il cliente deve necessariamente superare per
poter effettuare un investimento, e la banca possa andare esente da
responsabilità risarcitoria ove l'investimento si risolva in un fiasco. Il
che par davvero troppo. Piuttosto, è senz'altro vero, anche se privo di
rilevanza in chiave di attribuzione di responsabilità, il fatto che quando la
banca (come nel caso di specie) adempie a tutti i suoi obblighi informativi
«formali», pure il cliente potrebbe non essere perfettamente edotto della
situazione: perché senz'altro, e quasi ontologicamente, i due soggetti
economici che entrano in contatto (la banca e il cliente) non sono
qualificabili in termini di simmetria culturale (ovviamente, nell'ambito
finanziario di riferimento). Ma tanto occorre sapere, quando si interagisce,
da clienti «retail», con un intermediario: e pare di poter affermare che è
sufficiente, ove non si abbia piena padronanza del perimetro di rischio
illustrato da un documento di investimento che si va a firmare, non firmarlo,
per evitare ogni nocumento patrimoniale.
omissis
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