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Contratti, natura e contenuto
Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, nullità
Sollecitazione
al pubblico risparmio
Tribunale di Parma,
13 aprile 2005 – Pres. Federico, Rel. Iovino.
Sollecitazione
all’investimento e negoziazione per conto proprio – Grey market – Obbligo del
prospetto informativo – Insussistenza.
Intermediazione
finanziaria – Normativa a tutela dei mercati – Ordine pubblico.
Intermediazione finanziaria – Violazione delle norme a
tutela dell’investitore e del mercato – Conseguenze – Nullità – Risarcimento
del danno.
La
negoziazione su base individuale da parte dell’intermediario per conto
proprio o per conto terzi di titoli sul mercato secondario non costituisce
sollecitazione all’investimento e non richiede pertanto la consegna del
prospetto informativo e ciò anche in presenza di attività propositiva da
parte dell’intermediario ed anche quando tale negoziazione abbia luogo sul
nella fase cd di grey market.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Le norme preposte al collocamento di strumenti
finanziari contenute nel TUF e nei regolamenti attuativi sono d'ordine
pubblico in quanto destinate ad incidere in un settore contrassegnato da una
elevata prevalenza dell'interesse pubblico e dalla natura pubblica e generale
degli interessi garantiti che concernono la tutela dei risparmiatori e del
risparmio pubblico in sé considerato come elemento di valore della economia
nazionale. Tale normativa è di
diretta attuazione del principio costituzionale previsto dall'art. 47, 1°
comma, Cost., secondo il quale «la Repubblica incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue forme; disciplina e coordina l'esercizio del
credito» e, come tale, costituisce diretta applicazione del principio
costituzionale di tutela del risparmio.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La violazione delle norme del TUF può portare alla
dichiarazione di nullità del contratto a condizione che la norma violata
abbia un contenuto sufficientemente specifico, preciso ed individuato, non
potendosi, in caso contrario, far discendere una sanzione tanto grave, qual è
quella della nullità del rapporto, se non a fronte di parametri di
comportamento sufficientemente precisi e determinati. Pertanto, alla
violazione di specifiche regole che l'intermediario è tenuto a rispettare (ad
esempio: gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie
circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa
la sua propensione al rischio; devono consegnare, agli investitori il
documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari) può
conseguire, su domanda del cliente, la nullità del contratto per violazione
di una regola di tutela, o di protezione del cliente medesimo, di natura
imperativa; alla violazione di norme generali di prudenza e diligenza
professionale nel proprio operato, non meglio specificate o codificate in
sede regolamentare o attuativa, segue unicamente, in virtù dei principi
generali in materia d'inadempimento della obbligazione, ed in particolare, in
forza dello specifico disposto dell'ari. 23, 6° comma, TUF l'azione per il
risarcimento dei danni.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Motivi: L'attore lamenta.
in maniera invero alquanto disarticolata, la violazione di numerosi aspetti
della speciale disciplina dell'intermediazione finanziaria ed in particolare
deduce fatti e comportamenti della banca integranti, a suo giudizio, numerose
e gravi anomalie di natura giuridica, economica e finanziaria, concretanti,
appunto, violazione della disciplina di cui al D.l.vo n. 58/98 e delle connesse disposizioni consob
poste in particolare dal regolamento n. 11522 del 1.7.98, che espressamente
invoca. Passando ad esaminare nel merito ciascuna delle questioni
controverse, è opportuno procedere ad un esame partitico ed analitico delle
stesse, dandosi atto che talvolta alcune delle ragioni attoree sono invocate
per sostenere differenti profili di censura.
I. Mancata sottoscrizione dell'ordine
d'acquisto.
È dedotto in citazione che
l'operazione d'acquisto fu conclusa attraverso la sottoscrizione dell'ordine
da parte del proprio genitore, con conseguente difetto della forma scritta.
Dal fissato bollato del 30.4.01 (cod. 1 attore) si evince trattarsi di
obbligazioni Del Monte Fin 01/06, acquistate in data 27.4.01 per un
controvalore di E 15.037,500 oltre E
1,360 per bolli, per una spesa complessiva di E 15.038,860, operazione
materialmente attuata dalla medesima attrice come si evince dalla sua
sottoscrizione in calce all'ordine prodotta dalla banca (cfr. doc. 5), autografia nella firma non contestata
né disconosciuta.
Ne consegue in ogni caso
l'infondatezza in fatto della censura relativa alla mancanza del requisito
formale.
II. L'operazione di vendita quale
negoziazione.
È stato eccepito che le obbligazioni
in questione furono emesse senza rating e, quindi, non
potevano essere collocate presso la clientela se non quella istituzionale,
stante l'assenza del prospetto informativo, così ingenerandosi a carico della
convenuta una c.d. responsabilità che va giuridicamente inquadrata alla luce
dell'art. 94, 2° comma, TUF e può essere
sinteticamente definita come violazione e responsabilità da prospetto
informativo.
Con tale censura la difesa attorea
sostiene in pratica che le obbligazioni de qua non potevano essere offerte in vendita ai clienti privati,
perché soggette alla esclusiva collocazione presso investitori istituzionali
secondo la specifica procedura, che prevede appunto l'adozione di un
prospetto informativo, e, quindi, sostanzialmente, se rettamente s'interpreta
la difesa priva in proposito di richiami normativi, secondo la procedura
prevista dal titolo secondo, capo primo, relativi all'appello al pubblico
risparmio ed alla sollecitazione all'investimento.
Se ciò è esatto, è evidente come le
difese ed i richiami normativi operabili, così come evidenziato da subito
dalla convenuta, non sono fondate, le prime, e non sono pertinenti al caso di
specie, i secondi.
L'art. 1, lett. t) del TUF individua
come «"sollecitazione all'investimento”: ogni offerta, inviti a offrire
o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati
alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari». È piuttosto
chiaro ed evidente, che tale forma di collocamento di strumenti finanziari in
genere è destinata ad una moltitudine indistinta di soggetti e la sua
disciplina è collocata nella parte quarta al titolo secondo, capo primo agli
artt. 94 e segg. TUF.
Distinta da essa il TUF ed il
Regolamento Consob 11522/98 prevedono altre forme di compravendita di titoli
o valori mobiliari, ed, in particolare, la cosiddetta negoziazione su base
individuale, disciplinata dall'art. 32 del Regolamento, rubricato appunto «Negoziazione» ed inserito
nella sezione I - Negoziazione, del capo II - Norme per la prestazione dei
singoli servizi, al quale fa da pendant nella normativa
primaria l'art. 1, 5° comma, TUF che così precisa «Per "servizi di
investimento" s'intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto
strumenti finanziari; a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto terzi:.....».
Il regolamento riprende questa
suddivisione in negoziazione per conto proprio o per conto terzi [cfr. art.
32, 3 e 4 commi, secondo i quali: «... gli intermediari autorizzati eseguono
in conto proprio o in conto terzi le negoziazioni alle migliori condizioni
possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle
operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha
riguardo ai pressi pagati o ricevuti e gli altri oneri sostenuti direttamente
o indirettamente dall'investitore» (3° comma); «Le condizioni di cui al comma
3 si considerano soddisfatte nel caso in cui la negoziazione sia eseguita:
durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento
previsto dall'art. 25, comma 2. del testo unico, in un mercato regolamentato;
al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal
regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in un mercato
regolamentato o in un sistema di scambi organizzati» (4° comma)].
La negoziazione per conto proprio
presuppone la titolarità del titolo o del valore mobiliare in capo
all'intermediario, che n precedenza lo ha acquistato sul mercato finanziario
(cfr. art. 32, 5° comma, REG «....gli intermediari autorizzati comunicano all'investitore,
all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale sono disposti a
comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed eseguono la negoziazione
contestualmente all'assenso dell'investitore; sul prezzo pattuito non possono
applicare alcuna commissione»).
Nella prestazione del servizio di
negoziazione per conto terzi, invece, l'intermediario acquista sul mercato il
titolo o valore mobiliare percependo un compenso per tale attività di
sostanziale mediazione (cfr. art. 32, 6° comma: «ferma restando
l'applicazione delle commissioni e delle spese, il prezzo praticato
all'investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato
dall'intermediario»).
Nel caso di specie la Cassa di
Risparmio di Firenze spa ha dedotto, ma non provato, che non deteneva nel proprio
paniere, come sostenuto dalla difesa attorea, i titoli obbligazionari; non ha
però dichiarato che per fare fronte alle richieste di acquisto di detti
strumenti finanziari ha dovuto acquistate gli stessi sul mercato secondario;
tuttavia dal fissato bollato (doc. 1 attore) si legge «operazione eseguita
fuori mercato, in contropartita diretta con C.R. Firenze» dalla quale può
desumersi, essendo mancata una prova di contrario avviso, che la banca abbia
venduto titoli che aveva in suo diretto possesso.
Ma la negoziazione, tuttavia, sia essa
per conto proprio o per conto terzi, di strumenti finanziari non può essere
equiparata in alcun modo alla sollecitazione all'investimento, perché
differenti ne sono i destinatari, un pubblico indiscriminato di soggetti, nel
primo caso, il singolo cliente o risparmiatore, nel secondo.
Tale conclusione è assolutamente
conforme all'intenzione del legislatore, che ha inteso circondare d'opportune
cautele, a tutela dell'investitore, «l'appello al pubblico risparmio», al
fine di evitare che le collettività dei risparmiatori sia tratta in inganno
da pubblicità e da altre forme di sollecitazione all'investimento in prodotti
finanziari di dubbia o scarsa solidità, imponendo all'art. 96 TUF un
preventivo controllo di un ente pubblico (la Consob) sulla veridicità delle
informazioni diffuse, prevedendo appunto l'obbligo del prospetto informativo,
mentre analoga tutela non è affatto prevista, perché all'evidenza non
necessaria, nel caso del singolo risparmiatore che intenda investire su quel
particolare prodotto finanziario circolante sul mercato c.d. secondario,
ossia che intenda acquistare quel prodotto finanziario nella fase successiva
al suo collocamento vero e proprio.
In proposito deve osservarsi, in
sostanziale linea con la tesi difensiva dell'istituto, che la Banca d'Italia,
in una pubblicazione a cura del Servizio Studi e dei servizi di Vigilanza
intitolato «Lo sviluppo del mercato obbligazionario per le imprese italiane»
(cfr, doc. 6 di parte convenuta), ha reputato legittima la prassi delle
banche di vendere i titoli anche del proprio portafoglio ai clienti che ne
facciano richiesta, nell'ambito di un'attività di negoziazione in conto
proprio, precisando (cfr. pag. 29) che «In relazione alla possibile vendita
di eurobbligazioni a investitori privati, in Italia l'assenza del prospetto
previsto per le offerte pubbliche impedisce alle banche, sia a quelle che
sottoscrivono inizialmente i titoli sia a quelle che li acquistano dalle
banche collocatrici, di sollecitare il pubblico a comprare valori mobiliari.
Le banche possono tuttavia vendere i titoli del proprio portafoglio ai
clienti che ne facciano richiesta, nell'ambito di un'attività di negoziazione
in conto proprio. La sequenza "assunzione a fermo [ndr: ovvero,
l'acquisto da parte della banca di titoli obbligazionari quotati su un
mercato europeo e collocati presso gli investitori professionali, in
esenzione alla procedura di appello al pubblico risparmio, esenzione
espressamente prevista dall'art. 100, lettera a) TUF] - negoziazione sul
mercato secondario" non implica violazione dell'obbligo di prospetto»,
con la conseguenza che «Non sono messi in discussione né la liceità della
vendita di titoli sul mercato secondario, neppure nella fase cosiddetta di
grey market, né la presenza di attività in qualche modo
"propositive" da parte degli intermediari, a meno che non si ricada
nella fattispecie della violazione della normativa sulla sollecitazione
all'investimento » (cfr. pag. 29 cit.). Ne consegue che, secondo l'autorevole
opinione dell'organo tecnico di vigilanza, la negoziazione alla clientela è
sempre lecita e possibile e come tale non necessita di alcun prospetto, anche
in presenza di attività propositiva da parte degli intermediari, ed anche
quando tale attività di negoziazione su base individuale avvenga nella fase
cosiddetta di grey market [«che va dall'annuncio dell'emissione dei titoli
(launch day) alla data di regolamento degli stessi e di versamento del
ricavato all'emittente (closing day), dura generalmente dalle due alle
quattro settimane. In questa fase possono avvenire sia l'iniziale
sottoscrizione dei titoli da parte degli investitori professionali (che li
acquistano dalle banche collocatrici facenti parte del consorzio) sia la
negoziazione degli stessi con la clientela che ne faccia richiesta» - cfr.
doc. 6 cit. pag. 30].
III. L'obbligo d'informativa e la
documentazione necessaria.
Così come da prospettazione attorea,
l'art. 21 TUF prevede, tra l'altro, nella prestazione dei servizi
d'investimento che l'intermediario debba: a) comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei
mercati; b) acquisire le
informazioni necessarie dagli stessi, operando in modo tale che essi siano
sempre adeguatamente informati.
Tali previsioni sono riprese in via di
precetti d'attuazione dall'art. 28 REG il quale, rubricato come «Informazioni
tra gli intermediari e gli investitori» prevede che «1. Prima della
stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di
investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e
dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati
devono:
a)
chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in
materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione
finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua
propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste
deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da
apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;
b)
consegnare agli investitori il documento sui rischi generali
degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.
2.
Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o
consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver
fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e
sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui
conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o
disinvestimento».
Delle allegazioni dell'istituto, sul
quale deve gravare il relativo onere, mentre è provato con produzione
documentale (cfr. nn. 1 e 2) la stipulazione in data 1.4.96 di due distinti
contratti, l'uno di deposito titoli a custodia ed amministrazione (doc. 1) e
l'altro di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti
finanziari (cfr. doc. 2), viceversa non è provato alcunché in relazione
all'avvenuta acquisizione delle informazioni dal cliente, posto che la parte
a ciò riservata nella modulistica contrattuale predisposta dalla banca (cfr.
doc. 2 prima pagina righe da 3 a 7) non risulta affatto compilata, essendo
lasciati in bianco sia il riquadro relativo al rifiuto da parte del cliente
investitore di fornire le suddette informazioni; né è provato che al cliente
investitore sia stata fornita la piú ampia e completa informativa richiesta
dalla successiva novella introdotta dal REG, già in vigore al tempo
dell'investimento oggi contestato, il quale all'art. 28, prevede la raccolta
di informazioni circa l'esperienza in materia di investimenti in strumenti
finanziari, la propria esperienza finanziaria, la situazione finanziaria, i
propri obiettivi di investimento, la propensione al rischio.
Deve dirsi, pertanto, che la banca non
ha fornito ed acquisito le informazioni suddette né all'epoca in base alla
normativa in vigore (L. 1/91) al tempo della stipulazione del contratto né
quelle previste dalla normativa in vigore al tempo dell'operazione
d'intermediazione.
Inoltre, dalla documentazione ulteriormente
prodotta, non risulta affatto che la Banca abbia consegnato il documento sui
rischi generali d'investimento (cfr. doc. 7), redatto ai sensi dell'art. 28,
1° comma, lett. b) REG, posto che l'asserzione di aver spedito tale documento
è sfornita di prova; né la prova della effettiva consegna o della spedizione
è stata fornita in altro modo, non avendo la banca richiesto di provare
alcunché in proposito ed essendo il documento prodotto privo di una
attestazione di ricezione, peraltro neppure contemplata dalla modulistica
apprestata dall'intermediario.
Ritiene il Collegio che la Banca non
abbia provato di aver adempiuto agli obblighi formali imposti dalla normativa
di settore per quanto concerne la raccolta di informazioni rilevanti dagli
investitori, omettendo anche di consegnare il documento sui rischi.
IV. L'adeguatezza dell'operazione.
Altra argomentazione attorea per
indurre indistintamente la nullità, l'annullabilità del contratto, ma sarebbe
più corretto dire dell'ordine d'acquisto delle obbligazioni, nonché la
responsabilità della banca intermediaria, è fatto derivare dalla violazione
dell'art. 29 REG.
Tale norma prescrive l'onere
d'informare il cliente della non adeguatezza dell'operazione per tipologia,
oggetto, frequenza o dimensione, con l'ulteriore onere di acquisire
documentazione scritta, ovvero registrata per ordini orali, dell'intenzione
del cliente di procedere comunque. La norma prevede altresì che nelle
valutazioni dell'adeguatezza dell'operazione gli intermediari tengano conto
delle informazioni di cui all'art. 28 REG e di ogni altra informazione
disponibile in relazione ai servizi prestati.
È evidente, per quanto già detto in
precedenza che l'acquisto delle obbligazioni non possa dirsi né adeguato né
inadeguato in considerazione degli indici normativi previsti, mentre se si
considera il sostanziale andamento dell'estratto del dossier del deposito
titoli (cfr. doc. 3 parte convenuta) alla data del 30.6.01, l'operazione non
può dirsi certamente inadeguata a quanto concretamente compravenduto dal
cliente. Un tal giudizio di desume dalla consistenza del dossier medesimo che
vede, unitamente alle obbligazioni de quo, la presenza di titoli quali ad
esempio, Credito Valt., Cred. Art. 99, Seat PG Fin. ICF Tosc. Of, che al
31.12.01 si alimenta anche dei titoli Parmalat e Grandi Navi.
Tuttavia è evidente il giudizio su
tale argomentazione non può che restare assorbita dalle violazioni in
precedenza accertate.
V. Il conflitto d'interessi.
Anche il valore di tale argomentazione
resta assorbita da quanto già rilevato in punto delle violazioni
precedentemente rilevate.
VI. La violazione della norma di settore e la sanzione
della nullità per contrarietà a norme imperative.
Occorre ricordare brevemente che parte
attorea induce come domanda principale la nullità dell'acquisto per
violazione delle numerose norme imperative, che passa poi ad individuare, che
disciplinano la materia, non potendosi attribuire, secondo il
consolidatissimo orientamento della Suprema Corte, alcuna rilevanza alla
circostanza che tale sanzione non sia prevista, in caso di loro inosservanza.
È necessario ed imprescindibile,
quindi, accertare la natura imperativa delle norme regolanti il settore
dell'intermediazione finanziaria per poter accedere alla tesi difensiva
foriera della nullità dell'ordine d'acquisto.
In via di previsione generale è noto
che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, come dispone
l'art. 1414 cod. civ al primo comma.
Al di fuori delle ipotesi in cui la
sanzione della nullità è comminata specificamente, prevale in dottrina ed in
giurisprudenza la tesi che il primo comma dell'art. 1418 cod. civ. sia
espressione di un principio generale diretto a prevedere e disciplinare
proprio quei casi in cui la violazione di una norma imperativa non sia
sanzionata espressamente con la nullità. Si tratta delle così dette nullità
virtuali.
Prevale, infatti, l'opinione che il
primo comma dell'art. 1418 cod. civ integri una sorta di norma di chiusura
del sistema, espressione di un principio generale volto a disciplinare tutti
quei casi in cui alla violazione di una norma imperativa non sia accompagnata
una specifica previsione di nullità del contratto.
Occorre, pertanto, accertare di volta
in volta, quando, in assenza d'espressa comminatoria della nullità, ci si
trovi di fronte ad una norma che possa qualificarsi come imperativa.
In via d'approssimazione generale può
certamente affermarsi che assume carattere imperativo la norma posta a tutela
di un interesse pubblico. Occorre, quindi, valutare gli interessi che la
norma intende tutelare e quando si accerta la loro generalità, ossia il loro
trascendere le parti del negozio, o comunque la tendenza della norma alla
protezione di finalità fondamentali dell'ordinamento giuridico, allora può
dirsi di essere al cospetto di un principio imperativo.
Certamente può ritenersi che la
nullità consegua anzitutto dalla violazione di norme costituzionali e di
norme ordinarie che costituiscano attuazione dei principi costituzionali.
La giurisprudenza ha ribadito più
volte l'affermazione del principio che la natura imperativa della norma
violata deve essere individuata in base all'interesse pubblico generale
tutelato (cfr. ex multis Cass. 1901/77; Cass. S.U. 2697/72; Cass. 6601/82; e
più di recente Cass. 11256/03, relativa ad un caso di dichiarata nullità del
contratto avente ad oggetto una fornitura di caffè, in quanto le relative
confezioni non recavano la data di scadenza del prodotto, contrariamente alle
prescrizioni dettate dagli artt. 3 e 12 del D.P.R 322/82 a tutela della
salute del consumatore).
In particolare nell'ambito del settore
di attuale specifica rilevanza, quello dell'intermediazione finanziaria, la
Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 7.3.01, n. 3272) ha sancito che «...poiché
il carattere inderogabile delle disposizioni della l. 2 gennaio 1991 n. 1
(ndr: recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e
disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari), che prevedono la
necessità di iscrizione all'albo della società di intermediazione mobiliare,
previo accertamento da parte della Consob della sussistenza di una serie di
requisiti, deriva dalla natura, pubblica e generale, degli interessi con esse
garantiti, che concernono la tutela dei risparmiatori uti singuli e quella
del risparmio pubblico come elemento di valore dell'economia nazionale, è
affetto da nullità assoluta il contratto di swap, da annoverare tra le
attività di intermediazione mobiliare disciplinate dalla suddetta legge,
stipulato in contrasto con la stessa da un intermediario abusivo, atteso
l'interesse dell'ordinamento a rimuovere detto contratto per le turbative che
la conservazione di esso è destinata a creare nel sistema finanziario
generale».
Nello stesso senso, sempre in materia di
intermediazione mobiliare, può essere segnalata Cass. 5052/01, la quale ha
riaffermato il principio della contrarietà a norme imperative dei contratti
swap, stipulati dopo l'entrata in vigore della L. 1/91, da soggetto diverso
dalle SIM, essendo contrari a norme da ritenersi imperative, perché dirette a
tutelare interessi di carattere generale alla regolarità dei mercati ed alla
stabilità del sistema finanziario, e pertanto affetti da nullità.
Passando ad esaminare le norme in
questione, in parte anche di natura regolamentare, occorre valutare, al fine
di accertare l'ammissibilità ed il fondamento della domanda di nullità per
contrarietà a norme imperative, se esse possano definirsi imperative in virtú
della finalizzazione alla tutela di un interesse pubblico, e, in secondo
luogo, se in tale novero possano ricondursi anche le norme di natura
attuativa della legislazione primaria, costituenti l'attuazione dei principi
generali posti dal TUF.
Gli ant. 18 e 19 TUF sottopongono i
soggetti operanti nel campo dell'intermediazione finanziaria e che si
occupino professionalmente dell'esercizio dei servizi d'investimento nei
confronti del pubblico, al potere di direttiva, vigilanza ed autorizzazione
da parte della Consob e della Banca d'Italia.
L'art. 21 TUF impone ai soggetti
abilitati, tra cui le Banche abilitate ai servizi d'investimento, di
osservare, nella prestazione di tali servizi ed in quelli ad essi accessori,
una serie di obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse
dei clienti e per l'integrità dei mercati (lett. a); di acquisire le
informazioni necessarie dai clienti, operando in modo che gli stessi siano
sempre adeguatamente informati (letti b); di organizzarsi in modo tale da
ridurre al minimo il conflitto d'interessi, agendo in situazione di conflitto
in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento
(lett. c); di disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno,
idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi (lett. d); di
svolgere una gestione indipendente, sana e prudente, e di adottare misure
idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
L'art. 23 del TUF, inoltre, sanziona
espressamente con la nullità la mancanza della forma scritta dei contratti
relativi alla prestazione dei servizi d'investimento ed accessori, prevedendo
la nullità di ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del
compenso e di ogni altro onere a carico del cliente per il servizio. Infine,
il comma sesto del medesimo articolo dispone che nei giudizi di risarcimento
dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi d'investimento e
di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati (ovvero agli intermediari)
l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Ancora di rilievo per le finalità
premesse, ossia indagare la natura o meno di norma imperativa, sono tutte
quelle disposizioni che prevedono tutta una serie di sanzioni penali (da
artt. 166 e 187 bis) o amministrative (da artt. 188 a 196) ed in particolare
gli artt. 166 e 167 in materia di abusivismo e gestione infedele, quanto al
profilo penale, e 188, 190 e 191, quanto al profilo amministrativo.
In numerose norme del TUF demandato alla
Consob di disciplinare con regolamento alcuni settori o aspetti dell'assetto
normativo del testo legislativo.
Di particolare importanza è l'art. 6,
comma 2°, del TUF, nel quale è stabilito che:
«La CONSOB, sentita la Banca d'Italia,
tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse
con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con
regolamento:
a)
le procedure, anche di controllo
interno, relative ai servizi prestati e la tenuta alle evidenze degli ordini
e delle operazioni effettuate;
b)
il comportamento da osservare nei
rapporti con gli investitori. anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al
minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio
su base individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze
dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto
degli obiettivi di investimento dell'OICR;
c)
gli obblighi informativi nella
prestazione dei servizi; i flussi informativi tra i diversi settori
dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare
interferenze tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale
e gli altri servizi disciplinati dalla presente parte».
In virtù di tale delega regolamentare,
la Consob ha adottato, con delibera in data 1.7.98, n. 11522, il Regolamento
di Attuazione del decreto legislativo 24.02.98 n. 58 concernente la
disciplina degli intermediari, pubblicato sulla G.U. S.O. 17.7.98, n. 165.
L'art. 1 del Regolamento esordisce
specificando che esso è adottato ai sensi degli artt. 6, comma 2, 19, comma
3, 23, comma 1, 27. commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, lettere d), f), g) e h), 32, comma 2, e 201, comma 8, del
decreto legislativo 24.2.98, n. 58, ovvero con riferimento alle disposizioni
legislative che demandano alla Consob il relativo potere regolamentare.
Nel concreto, il Regolamento Consob
11522/98 disciplina minuziosamente i servizi d'investimento ed i servizi di
gestione collettiva del risparmio, stabilendo, per i primi, che qui
interessano, una serie di disposizioni di carattere generale (artt. 26-31),
concernenti regole generali di comportamento, regole sui conflitti
d'interesse; obblighi di informazioni; operazioni non adeguate e contratti
con gli investitori.
A queste seguono le norme per la
prestazione dei singoli servizi d'investimento, ripartiti in negoziazione su
base individuale (art. 32); ricezione e trasmissione di ordini e mediazione
(artt. 33 e 34); collocamento ed offerta fuori sede di strumenti finanziari
(artt. 35 e 36); gestione di portafogli e concessioni di finanziamenti agli
investitori (artt. 37 e segg.).
Tanto premesso sia sotto il profilo
giurisprudenziale che legislativo, il Tribunale rileva che le norme preposte
al collocamento di strumenti finanziari, contenute sia nel TUF che nei
regolamenti attuativi, non possano che definirsi d'ordine pubblico.
È indice chiaro e non equivoco la loro
essenziale e preminente inclinazione ad incidere in un settore contrassegnato
da una elevata prevalenza dell'interesse pubblico e dalla natura pubblica e
generale degli interessi garantiti dalle predette norme, che concernono la
tutela dei risparmiatori e quella del risparmio pubblico in sé considerato
come elemento di valore della economia nazionale.
Infatti, è piuttosto evidente che
tutta la normativa di settore sia anche diretta attuazione del principio
costituzionale previsto dall'art. 47, 1° comma, Cost., secondo il quale «la
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina
e coordina l'esercizio del credito», ponendosi, quindi, come diretta
applicazione del principio costituzionale di doverosa tutela del risparmio.
L'insieme delle disposizioni che
sovrintendono all'attività d'intermediazione finanziaria, dunque, deve
ritenersi imperativo, perché diretto a tutelare interessi di carattere
generale (al risparmio ed alla regolarità dei mercati, che lo regolano, ed
alla stabilità del sistema finanziario), come, peraltro, ha ritenuto anche la
giurisprudenza di legittimità nel caso di violazione delle norme di cui alla
L. 1191 relative al funzionamento delle società d'intermediazione mobiliari
già richiamate. Analogamente militerebbe in tal senso anche la disciplina
sanzionatoria amministrativa e penale, posto che il prevedere sanzioni
amministrative e penali è sintomatico della natura di disciplina emanata a
protezione di un interesse pubblico, in tal senso condividendosi quella parte
della giurisprudenza per la quale la sanzione amministrativa di per sé è
indice espressivo della rilevanza in termini d'interesse pubblico della norma.
In ogni caso nel novero delle norme
imperative sopra delineato sono ovviamente da ricondursi anche le norme
attuative, quindi quelle di natura regolamentare di cui alla delibera Consob
11522/98, costituenti l'attuazione dei principi generali posti dal TUF, posto
che esse costituiscono con il primo un tutt'uno.
In conclusione, pertanto, può
ritenersi che i contratti conclusi in violazione del complesso delle norme
costituito dal TUF e dai relativi regolamenti siano suscettivi di
declaratoria di nullità, ove non siano stati in concreto rispettati gli
specifici obblighi imposti dall'intermediario finanziario, ovvero manchi la
prova del loro rispetto.
Tale conclusione generale deve però
essere intesa cum grano salis, dovendosi ritenere sottoposta ad un preciso limite: è necessario
che la norma, la cui violazione comporti nullità, abbia un contenuto
sufficientemente specifico, preciso ed individuato, non potendosi, in caso
contrario, far discendere una sanzione tanto grave, qual è quella della
nullità del rapporto, se non a fronte di parametri di comportamento
sufficientemente precisi e determinati, pena la violazione del generale
principio di legalità, affidando all'alea dell'apprezzamento del giudice il
contenuto precettivo di una norma dalla cui violazione discende una sanzione
grave come la nullità.
Il rapporto tra violazione e sanzione
per quanto detto va ricostruito nei seguenti termini: alla violazione di
specifiche regole che l'intermediario è tenuto a rispettare (ad esempio: gli
intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua
esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua
situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua
propensione al rischio; devono consegnare, agli investitori il documento sui
rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari) può conseguire,
su domanda del cliente, la nullità del contratto per violazione di una regola
di tutela, o di protezione del cliente medesimo, di natura imperativa; alla
violazione di norme generali di prudenza e diligenza professionale nel
proprio operato, non meglio specificate o codificate in sede regolamentare o
attuativa, segue unicamente, in virtù dei principi generali in materia
d'inadempimento della obbligazione, ed in particolare, in forza dello
specifico disposto dell'ari. 23, 6° comma, TUF l'azione per il risarcimento
dei danni.
VI. Conclusioni.
In conclusione deve dirsi che la
domanda principale può essere accolta sotto i profili avanzati e discussi in
precedenza sub III, posto che ne risulta provato il fondamento, mentre
possono ritenersi assorbiti dalla declaratoria di nullità per le predette
violazioni, sia il profilo del conflitto d'interesse sia quello dell'adeguatezza
dell'operazione d'investimento, sia gli eventuali ulteriormente dedotti.
Viceversa la domanda si è rivelata
infondata sotto il profilo della regolarità formale già trattato al punto I.
In conseguenza dell'accoglimento va
dichiarata la nullità dell'operazione di acquisto titoli in questione e la
convenuta va condannata alla restituzione della somma impiegata per la
stessa, oltre che al pagamento egli interessi al saggio legale dal momento
dell'esborso, coincidente con la data dell'addebito in conto, fino al
soddisfo.
Nello specifico tuttavia essendo pacifico tra le parti
(vedasi verbale d'udienza) che il cliente ha provveduto alla vendita delle
obbligazioni ricavandone la somma di € 10.500,00, ne consegue che la condanna
alla restituzione, in ordine alla cui sola parte permane l'interesse ad
agire, dovrà essere limitata al minor importo tra quello sborsato e quello
ricavato dalla vendita e cioè ad E 4.538,860, oltre interessi già
detti.
omissis
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