|
Tribunale di Mantova
13 aprile 2006 – Pres. G. Scaglioni, Rel. M. Bernardi. Sequestro giudiziario di azioni – Esecuzione – Modalità
– Annotazione sul libro soci – Funzione. Il sequestro giudiziario di azioni si esegue mediante
diretta apprensione del documento incorporante il diritto da parte dell’ufficiale
giudiziario, annotazione del vincolo sul titolo e successivo affidamento al
custode nominato dal giudice laddove l’iscrizione sul libro soci integra un
mero adempimento successivo all’esecuzione della misura finalizzato a rendere
il vincolo opponibile alla società e ai terzi. (mb) Giudizio cautelare – Riparto di giurisdizione e
competenza tra i paesi membri – Effetti. L’art. 31
del regolamento CE n. 44/01 del 22-12-2000 non prevede una competenza in
positivo (c.d. forum actoris) trattandosi di una norma in bianco che rimanda
alle regole interne di ciascun paese per la determinazione della competenza
giurisdizionale cautelare, regole che, per il nostro ordinamento, sono quelle
(aventi identico contenuto) contemplate negli artt. 669 ter c.p.c. e 10 l.
218/95. (mb) Vendita di azioni – Diritto di prelazione –
Partecipazione al giudizio della società emittente – Deroga alla competenza
per effetto di domanda dipendente dalla principale – Effetti. Nel caso di
controversia avente ad oggetto l’accertamento se si sia perfezionata la
vendita di azioni (per effetto dell'esercizio della prelazione), ove il
prelazionario intenda convenire in giudizio oltre al socio alienante anche la
società (avente sede in Italia) le cui azioni sono oggetto di contestazione
fra i soci al fine di ottenerne la condanna a compiere tutte le formalità
necessarie per consentirgli di esercitare i diritti connessi alle azioni in
questione, non opera la regola di cui all’art. 6 n. 1 reg. CE n. 44/01 del 22
dicembre 2000, atteso che tale domanda risulta meramente conseguente
all’accoglimento di quella principale in cui parti sono unicamente la società
alienante e quella che ha inteso esercitare il diritto di prelazione,
procedimento nell'ambito del quale la società posseduta non ha alcuna
legittimazione propria a resistere e riveste una posizione del tutto
riflessa, situazione che non può comportare la sottrazione dell’unica parte
effettiva alla giurisdizione dello stato individuato come competente alla
stregua delle norme di diritto internazionale privato. (mb) Omissis - rilevato che la F. s.p.a. con sede in B. chiedeva che
venisse disposto il sequestro giudiziario di numero 245.415 azioni di C. F.
s.p.a., con sede in C., appartenute ad A. G. H. P.V., società di diritto
olandese esponendo a) che il
capitale sociale della C. F. era per il 60,10% in capo ad essa
ricorrente, il 25% in capo ad A., il 10% di proprietà di C. s.r.l. e la
restante parte posseduta dalla stessa società C. F. s.p.a.; b) che la A.
aveva comunicato la propria intenzione di cedere la propria quota a N. Inc.
al prezzo offerto di USD 5.500.000 ed aveva invitato gli altri soci a
rinunciare al diritto di prelazione previsto all’art. 6 dello Statuto e al
punto 3.2 dei patti parasociali; c) che la deducente aveva manifestato la
volontà di esercitare la prelazione al prezzo offerto da N. Inc.,
evidenziando di non avvalersi della formula matematica prevista all’art. 6
dello statuto per la determinazione del prezzo; d) che pure l’altra socia C.
s.r.l. aveva inteso avvalersi della prelazione, di talché il diritto poteva
riguardare proporzionalmente solo n. 245.415 azioni al prezzo di USD
4.715.397,98; e) che, pertanto, la comparente aveva invitato la società
olandese innanzi al notaio per dar corso alla girata del certificato
azionario a fronte dell’incasso del corrispettivo sopra determinato; f) che
l’applicazione letterale della formula matematica illustrata all’art. 6 dello
statuto avrebbe provocato conseguenze inique e la necessità per il socio di
sborsare un prezzo notevolmente più alto al fine di esercitare il diritto di
prelazione rispetto ai terzi; g) che dunque era suo diritto conseguire la
proprietà delle azioni per le quali aveva già manifestato la volontà di
acquisto perfezionando il relativo contratto e che, quanto al periculum in
mora, la A. aveva manifestato la volontà di trasferire il suo pacchetto
azionario alla N. Inc., concorrente nel settore di mercato della C. F.
s.p.a.; osservato che la A. G. H. B.V. eccepiva in via preliminare il
difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, rilevava che la
prelazione non era stata esercitata alle condizioni previste nello statuto; rilevato che si costituiva la C. F. s.r.l. asserendo l’esistenza
di un suo diritto ad intervenire nel presente giudizio in quanto lo stato di
incertezza della proprietà azionaria avrebbe creato grave nocumento alla
società; rilevato che, con ordinanza in data 14-2-2006, il Giudice
Designato, affermata la giurisdizione del giudice italiano alla stregua della
considerazione secondo cui il sequestro giudiziario di azioni, dovendo
effettuarsi mediante annotazione sul libro soci, era eseguibile in Italia ove
ha sede la C. F. e, dichiarato inammissibile l'intervento di quest'ultima,
accoglieva il ricorso sul presupposto che, risiedendo la funzione della
prelazione nella tutela dell’ente collettivo onde evitare l’ingresso di
estranei e mantenere stabilità nell’assetto societario, non sarebbe
ammissibile che il socio debba versare un prezzo di gran lunga superiore ad
un qualsiasi altro terzo per esercitare il diritto di prelazione (conseguenza
questa cui si perverrebbe applicando la formula matematica indicata nell’art.
6 dello statuto, disposizione integrante una clausola di prelazione cd.
impropria essendo il prezzo di vendita predeterminato), posto che la parità
di condizioni con l’estraneo rappresenta la soglia minima di tutela del
socio; rilevato che avverso tale decisione la A. ha proposto reclamo
negando preliminarmente che il giudice adito fosse investito della
giurisdizione alla stregua degli artt. 3 del r.d. 239/42, 2 e 5 del regolamento CE n. 44/01 e
deducendo inoltre la carenza dei presupposti per la concessione della misura
cautelare; rilevato che, per contro, la reclamata ha affermato la
sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sia perché la misura
cautelare sarebbe eseguibile in Italia sia perchè tale giudice sarebbe
competente per il merito in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 31,
22, 6 del regolamento CE n. 44/01 nonché dell'art. 25 della l. 218/95; osservato, con riguardo al luogo in cui deve essere eseguito il
provvedimento cautelare, che, per effetto della riserva contenuta nell'art.
2001 c.c., trova applicazione l’art. 3 III co. del r.d. 29.3.1942 n. 239
(costituente peraltro espressione della regola generale contenuta nell’art.
1997 c.c.), secondo cui il sequestro giudiziario di azioni deve eseguirsi
"sul titolo”; ritenuto che non osta a tale conclusione la titolarità in capo
ad A. G. H. B.V. di un
certificato azionario comprensivo anche di ulteriori azioni rispetto a quelle
per le quali è stata chiesta l’autorizzazione al sequestro, non potendosi, in
particolare, equiparare l'esistenza di un certificato cumulativo alla
mancanza del titolo (nel qual caso il vincolo andrebbe certamente attuato
mediante annotazione sul libro soci) atteso che siffatta circostanza dà luogo
unicamente a difficoltà materiali di esecuzione peraltro superabili mediante
il frazionamento dei certificati azionari uno dei quali rappresentativo delle
n. 245.415 azioni C. F. S.p.A. oggetto della prelazione attivata da F. s.p.a.
dovendosi in proposito precisare che siffatta operazione è successiva e
meramente attuativa della misura cautelare; rilevato pertanto che il sequestro si esegue mediante diretta
apprensione del documento incorporante il diritto da parte dell’ufficiale
giudiziario, annotazione del vincolo sul titolo e successivo affidamento al
custode nominato dal giudice (cfr. Cass. 22.2.1952 n. 477) laddove
l’iscrizione sul libro soci integra un mero adempimento successivo all’esecuzione
della misura finalizzato a rendere il vincolo opponibile alla società e ai
terzi ex art. 2024 c.c. sicché, in relazione al profilo in esame, va negata
la giurisdizione del giudice italiano a favore di quello olandese trovandosi
in Olanda il certificato in questione; ritenuto che la regola generale posta dall’art. 2 I co. del
regolamento CE n. 44/01 è quella della competenza giurisdizionale del giudice
del luogo in cui il convenuto è domiciliato salve le deroghe previste nelle
sezioni da 2 a 7 del capo II del citato regolamento (v. art. 3 I co.); ritenuto che la tesi secondo cui la giurisdizione del giudice
italiano troverebbe fondamento nel disposto di cui all’art. 31 del
regolamento CE n. 44/01 del 22-12-2000 non può condividersi atteso che tale
precetto non prevede una competenza in positivo (c.d. forum actoris)
trattandosi di una norma in bianco che rimanda alle regole interne di ciascun
paese per la determinazione della competenza giurisdizionale cautelare,
regole che, per il nostro ordinamento, sono quelle (aventi identico
contenuto) contemplate negli artt. 669 ter c.p.c. e 10 l. 218/95; osservato che non è applicabile la norma contenuta nell’art. 22
n. 2 del predetto regolamento atteso che nella fattispecie in esame non si
controverte sulla nullità o validità della società dovendosi verificare se si
sia o meno perfezionata la cessione delle azioni alla stregua della
disciplina convenzionale della prelazione regolata dallo statuto; considerato altresì che non pare pertinente neppure il richiamo
al disposto di cui all’art. 25 l. 218/95 atteso che l’art. 5 del citato
regolamento comunitario fa riferimento, per la materia contrattuale, al
giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve
essere eseguita in tal modo prevedendo un autonomo criterio di collegamento
rispetto a quello introdotto dalla menzionata norma interna e che, comunque,
la norma comunitaria deve trovare applicazione in quanto speciale e
successiva rispetto a quella generale dell'ordinamento nazionale; considerato che la fattispecie non può essere sussunta
nell'ambito di previsione di cui all'art. 6 n. 1 reg. cit. posto che la
controversia di merito avrà come oggetto l’accertamento se si sia
perfezionata la vendita (per effetto dell'esercizio della prelazione) delle
n. 245.415 azioni C. F. s.p.a. e la conseguente richiesta di condanna di A.
G. H. B.V. alla consegna delle
stesse, mentre la domanda che F. s.p.a. ha dichiarato di voler proporre nei
confronti di C. F. s.p.a. (solo all’esito dell’udienza di comparizione avanti
al giudice designato dopo che la resistente si era costituita eccependo il
difetto di giurisdizione, domanda poi effettivamente proposta con citazione
nelle more fra la decisione sul
ricorso cautelare e la presente fase ed avente il seguente contenuto:
"condannare C. F. a compiere tutte le formalità - annullamento del
certificato azionario n. 10 [intestato ad A. G. H. B.V.], emissione di nuovi ed iscrizione di F. s.p.a. a
libro soci - necessarie per consentire a F. s.p.a. di esercitare i diritti
connessi alle azioni già di proprietà di A. G. H. B.V. ed acquistate da essa F. s.p.a."), risulta meramente conseguente
all’accoglimento di quella principale in cui parti sono unicamente la società
alienante e quella che ha inteso esercitare il diritto di prelazione,
procedimento nell'ambito del quale la società di cui esse detengono le azioni
(peraltro non convenuta nella fase cautelare) non ha alcuna legittimazione
propria a resistere e riveste una posizione del tutto riflessa dovendo
limitarsi a prendere atto della titolarità delle azioni quale risulterà a
seguito del giudizio (vedasi per la fattispecie analoga della cessione di
quote di s.r.l. Cass. 11-1-2005 n. 339; Cass. 25-5-1981 n. 3419), situazione
questa che non può comportare la sottrazione dell’unica parte effettiva alla
giurisdizione dello stato olandese individuato come competente alla stregua
delle norme di diritto internazionale privato né, nel caso concreto, sussiste
l’eventualità di un possibile conflitto di giudicati (finalità costituente la
ratio della norma in esame) atteso che la C. F.e non potrà che attenersi alla
decisione sulla controversia insorta fra i suoi soci: diversamente opinando
si finirebbe per consentire l’agevole aggiramento delle norme regolanti la
giurisdizione semplicemente convenendo in giudizio un qualsiasi soggetto
purchè domiciliato nello stato avanti al quale si intenda radicare la causa; rilevato infatti che la competenza giurisdizionale nel merito va
declinata in favore del giudice olandese ai sensi degli artt. 3 l. 31.5.1995
n. 218, 2 e 5 del menzionato regolamento comunitario; considerato che tale ultima norma (derogatoria del principio
generale posto dall'art. 2 reg.) consente all'attore di citare il soggetto,
domiciliato nel territorio di uno Stato membro, in un altro Stato membro, e
segnatamente, nella materia contrattuale (numero 1, lettera a), davanti al
giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta è stata o deve essere
eseguita; considerato che le obbligazioni contrattuali sono regolate, ai
sensi dell'art. 57 l. 31 maggio 1995 n. 218, dalla convenzione di Roma del 19
giugno 1980, resa esecutiva con la l. 18 dicembre 1984 n. 975; osservato che, ai sensi dell'art. 8 di tale convenzione,
l'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si
stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù della
presente convenzione se il contratto o la disposizione fossero validi; ritenuto che la novità e la complessità della vicenda
giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite; P. Q. M. in accoglimento del reclamo revoca il sequestro concesso con
provvedimento in data 14-2-2006 e compensa integralmente le spese di lite. |