IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 308/2006

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Biella 6 marzo 2006 – Giudice Des.  Dott.ssa Eleonora Reggiani.

 

Società di mutuo soccorso con attività d’impresa – Cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese – Insussistenza.

 

Non può essere ordinata d’ufficio la cancellazione dell’iscrizione nel registro delle imprese delle società di mutuo soccorso che non esercitino attività di impresa e ciò in quanto non essendo, per tali enti, l’iscrizione obbligatoria, la società potrà chiederne direttamente la cancellazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

n. 11/06 RGC

Il Giudice

nel procedimento iscritto al numero di R.G.C. indicato in epigrafe,

letto il ricorso che precede, depositato da M. R., in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della “***”, con sede in **, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro delle Imprese della predetta società;

visto il provvedimento presidenziale in data 10.01.06 di designazione di questo giudice per la trattazione del procedimento;

vista la documentazione allegata al ricorso;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Occorre premettere che la procedura risulta promossa dal legale rappresentante della società di mutuo soccorso, che ha già esposto per iscritto le ragioni della richiesta cancellazione e che quindi è da ritenersi già sentito in merito.

L’istanza risulta volta ad ottenere la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della “Società ***”, con sede **, per essere priva delle condizioni richieste dalla legge per detta iscrizione.

Il ricorso risulta tuttavia infondato e deve pertanto essere respinto.

Com’è noto, l'art. 4 della legge n. 3818/1886 prevede - ai fini del conseguimento della personalità giuridica - l'iscrizione delle società di mutuo soccorso nel "registro delle società", tenuto dalla cancelleria del tribunale a norma dell'art. 91 del codice di commercio del 1882.

Alla soppressione di tale registro, a seguito dell'istituzione del registro delle imprese (art. 25, comma 1, del d.p.r. n. 581/1995), si è affiancata l'espressa previsione per cui "tutti i soggetti e i relativi atti già iscritti nel registro delle società, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti di diritto nel registro delle imprese" (art. 27, comma 1, del d.p.r. n. 581/1995).

Ulteriore argomento si trae dalle previsioni dell'art. 2545-octiesdecies commi 2 e 3 c.c., e dell'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., introdotti con la riforma del diritto societario, ove si prevede - rispettivamente per gli "enti mutualistici in liquidazione ordinaria", e per gli "enti cooperativi" sciolti per atto dell'autorità, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni - la cancellazione dal registro delle imprese "della società cooperativa o dell'ente mutualistico": con ciò presupponendo che enti mutualistici non cooperativi siano iscritti nel registro delle imprese.

Non assume alcun rilievo la circolare del Ministero delle Attività Produttive, attuativa del DM 23.06.04, che ha istituito l’albo delle società cooperative, laddove si precisa che nell’albo delle cooperative non trovano possibilità di iscrizione le società di mutuo soccorso e gli altri enti mutualistici non societari, posto che ciò non interferisce sulla disciplina dell’iscrizione nel registro delle imprese, che ha finalità del tutto diverse dal sopra menzionato albo (peraltro nella medesima circolare, in relazione a tale omissione, si afferma: “si ritiene pertanto che l’iscrizione di tali enti dovrà essere oggetto di un futuro provvedimento ministeriale”).

D’accordo con la migliore giurisprudenza, che si è pronunciata sul punto, deve pertanto ritenersi che le società in oggetto possano tutt’essere iscritte nel registro delle imprese.

L'iscrizione di cui sopra è facoltativa, e non obbligatoria (arg. ex art. 1 della legge del 1886), nella misura in cui la mutua non eserciti un'attività d'impresa; mentre è obbligatoria allorché sussista nella mutua la qualifica di imprenditore commerciale (artt. 2195 ss. c.c.).

Detta iscrizione rappresenta inoltre la condizione per poter usufruire delle agevolazioni fiscali riservate alle società di mutuo soccorso con personalità giuridica.

Nei casi, sopra indicati, in cui l'iscrizione non è obbligatoria, la mutua può chiedere al registro la propria cancellazione; cancellazione che non può essere invece chiesta dalla mutua che esercita attività d'impresa commerciale.

Tale cancellazione non può invece essere ordinata d'ufficio, perché l’iscrizione è avvenuta in presenza dei presupposti di legge, ben avendo la società la facoltà di iscriversi, pur potendo cambiare idea sulla opportunità di tale iscrizione.

PTM

Visto l’art. 2191 c.c. e gli artt. 737 e ss. c.p.c.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.














 

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