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Tribunale di Biella
6 marzo 2006 – Giudice Des.
Dott.ssa Eleonora Reggiani.
Società di mutuo
soccorso con attività d’impresa – Cancellazione d’ufficio dal registro delle
imprese – Insussistenza.
Non può essere
ordinata d’ufficio la cancellazione dell’iscrizione nel registro delle
imprese delle società di mutuo soccorso che non esercitino attività di
impresa e ciò in quanto non essendo, per tali enti, l’iscrizione
obbligatoria, la società potrà chiederne direttamente la cancellazione.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
n. 11/06 RGC
Il Giudice
nel procedimento iscritto al
numero di R.G.C. indicato in epigrafe,
letto
il ricorso che precede, depositato da M. R., in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della “***”, con sede in **, volta ad ottenere
la cancellazione dal Registro delle Imprese della predetta società;
visto
il provvedimento presidenziale in data 10.01.06 di designazione di questo
giudice per la trattazione del procedimento;
vista
la documentazione allegata al ricorso;
ha
pronunciato il seguente
DECRETO
Occorre
premettere che la procedura risulta promossa dal legale rappresentante della
società di mutuo soccorso, che ha già esposto per iscritto le ragioni della
richiesta cancellazione e che quindi è da ritenersi già sentito in merito.
L’istanza
risulta volta ad ottenere la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della “Società ***”, con sede **, per
essere priva delle condizioni richieste dalla legge per detta iscrizione.
Il
ricorso risulta tuttavia infondato e deve pertanto essere respinto.
Com’è
noto, l'art. 4 della legge n. 3818/1886 prevede - ai fini del conseguimento
della personalità giuridica - l'iscrizione delle società di mutuo soccorso
nel "registro delle società", tenuto dalla cancelleria del
tribunale a norma dell'art. 91 del codice di commercio del 1882.
Alla
soppressione di tale registro, a seguito dell'istituzione del registro delle
imprese (art. 25, comma 1, del d.p.r. n. 581/1995), si è affiancata
l'espressa previsione per cui "tutti i soggetti e i relativi atti già
iscritti nel registro delle società, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono iscritti di diritto nel registro delle
imprese" (art. 27, comma 1, del d.p.r. n. 581/1995).
Ulteriore
argomento si trae dalle previsioni dell'art. 2545-octiesdecies commi 2 e 3
c.c., e dell'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., introdotti con la
riforma del diritto societario, ove si prevede - rispettivamente per gli
"enti mutualistici in liquidazione ordinaria", e per gli "enti
cooperativi" sciolti per atto dell'autorità, che non hanno depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni - la cancellazione dal
registro delle imprese "della società cooperativa o dell'ente
mutualistico": con ciò presupponendo che enti mutualistici non
cooperativi siano iscritti nel registro delle imprese.
Non
assume alcun rilievo la circolare del Ministero delle Attività Produttive,
attuativa del DM 23.06.04, che ha istituito l’albo delle società cooperative,
laddove si precisa che nell’albo delle cooperative non trovano possibilità di
iscrizione le società di mutuo soccorso e gli altri enti mutualistici non
societari, posto che ciò non interferisce sulla disciplina dell’iscrizione
nel registro delle imprese, che ha finalità del tutto diverse dal sopra
menzionato albo (peraltro nella medesima circolare, in relazione a tale
omissione, si afferma: “si ritiene
pertanto che l’iscrizione di tali enti dovrà essere oggetto di un futuro
provvedimento ministeriale”).
D’accordo
con la migliore giurisprudenza, che si è pronunciata sul punto, deve pertanto
ritenersi che le società in oggetto possano tutt’essere iscritte nel registro
delle imprese.
L'iscrizione
di cui sopra è facoltativa, e non obbligatoria (arg. ex art. 1 della legge
del 1886), nella misura in cui la mutua non eserciti un'attività d'impresa;
mentre è obbligatoria allorché sussista nella mutua la qualifica di
imprenditore commerciale (artt. 2195 ss. c.c.).
Detta iscrizione rappresenta inoltre la condizione per poter
usufruire delle agevolazioni fiscali riservate alle società di mutuo soccorso
con personalità giuridica.
Nei casi,
sopra indicati, in cui l'iscrizione non è obbligatoria, la mutua può chiedere
al registro la propria cancellazione; cancellazione che non può essere invece
chiesta dalla mutua che esercita attività d'impresa commerciale.
Tale
cancellazione non può invece essere ordinata d'ufficio, perché l’iscrizione è
avvenuta in presenza dei presupposti di legge, ben avendo la società la
facoltà di iscriversi, pur potendo cambiare idea sulla opportunità di tale
iscrizione.
PTM
Visto
l’art. 2191 c.c. e gli artt. 737 e ss. c.p.c.
Rigetta
il ricorso.
Si
comunichi.
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