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Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Ordini di negoziazione, forma
Ordini di negoziazione, nullità
Profili processuali, associazioni
dei consumatori
Tribunale di Genova 2
agosto 2005 – Pres. Maganza, Rel. Casanova.
Intermediazione finanziaria – Class action –
Legittimazione di associazioni per interessi diffusi – Litisconsorzio
facoltativo – Distinzione.
Intermediazione finanziaria – Requisiti di forma –
Violazione – Conseguenze.
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri
informativi dell’intermediario – Conseguenze – Nullità e inadempimento –
Distinzione.
Intermediazione finanziaria – Adempimento dei doveri
informativi – Documento generale sui rischi di investimento – Effetti.
Negoziazione di titoli destinati ad operatori
qualificati – Grey market – Prospetto informativo – Necessità.
Intermediazione finanziaria – Danno all’investitore per
default dell’emittente – Quantificazione.
Le azioni alle quali sono legittimate le associazioni di
consumatori ed utenti ex L. 281/1998 non possono definirsi «class action», essendo invece azioni a
tutela di un interesse diffuso riconducibile ad una determinata categoria di
consumatori di cui l'associazione si può far carico a livello collettivo. Nel
caso in cui la domanda svolta dai singoli risparmiatori attiene ad un diritto
personale (e non collettivo) proprio di ciascuno di loro, non possono
ravvisarsi gli estremi per una legittimazione dell'associazione o del
comitato.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La nullità dei contratti di intermediazione è
riscontrabile solo in difetto della forma scritta prescritta dall’art. 23 T.U.F. e con esclusivo riferimento al
contratto quadro di negoziazione e deposito titoli. Detto requisito di forma
non si estende ai vari ordini di acquisto via via impartiti dal cliente.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La violazione dell’art. 21 TUF che impone agli
intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, e di
acquisire le informazioni necessarie ai clienti ed operare in modo che essi
siano sempre adeguatamente informati, non riguarda il momento genetico del
rapporto ma assume rilevanza nella fase di sua esecuzione, e quindi incide
sul momento funzionale. In tal caso occorre valutare se sussistano profili per
dichiarare una responsabilità per inadempimento della Banca, con conseguenze
sul piano del diritto al risarcimento del danno a fronte di un contratto che,
pur nella sua valida costituzione per iscritto, ha avuto però esecuzione
inesatta da parte dell'intermediario.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La sottoscrizione del documento sui rischi generali
degli investimenti non vale a soddisfare i doveri gravanti sulla Banca ai
sensi dell'art. 21 del T.U.F. e della disciplina regolamentare di attuazione,
essendo peraltro indicato nella stessa intestazione del documento che esso:
«non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli
investimenti in strumenti finanziari...». Tale documento, pertanto, non
garantisce affatto quella informazione concreta ed effettiva del titolo
negoziato che l'intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente
capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi consapevolmente i
rischi dell'investimento compiuto.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Viola i doveri informativi previsti dal TUF e dai
regolamenti attuativi l’intermediario che dia corso ad un acquisto di
obbligazioni destinate ad operatori qualificati (nella specie Parmalat) nella
fase cd di grey market senza previa consegna all’investitore del prospetto
informativo.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Qualora i titoli negoziati non siano più rimborsabili in
conseguenza del default dell’emittente, il danno si identifica con quanto
versato dall’investitore per l’acquisto oltre interessi legali, al netto
delle eventuali cedole nel frattempo percepite maggiorate di interessi
legali.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
- Motivi: Circa la
legittimazione ad agire dell'Associazione Sportello del Consumatore e del
Comitato San Giorgio.
L'eccezione sollevata dalla convenuta
circa il difetto di legittimazione dell'Associazione e del Comitato
sopradetti è fondata.
Come ha affermato già in proposito la
giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, 15.9.2004 su www.ilcaso.it) le azioni per le quali sono legittimate le
associazioni di consumatori ed utenti ex L. 281/1998 non si classificano come «class Action», essendo invece azioni a
tutela di un interesse diffuso riconducibile ad una determinata categoria di
consumatori di cui l'associazione si può far carico a livello collettivo. Ma
nel caso in esame, in cui la domanda svolta dai singoli risparmiatori attiene
ad un diritto concreto personale (e non invece, collettivo) proprio di
ciascuno di loro, non possono ravvisarsi gli estremi per una legittimazione
dell'associazione e del comitato odierni attori.
Del resto neppure potrebbero portare a
diversa conclusione i mandati sottoscritti dai risparmiatori e versati in
atti dai quali si desume che i risparmiatori erano ben edotti della
necessità, in caso di azione giudiziale di dover rilasciare «ulteriore
mandato e/o procura nei confronti dei mandatari, procuratori avvocati
difensori e/o consulenti» (cfr. doc. 5 di parte attrice) a dimostrazione
chiaramente che il mandato conferito non poteva che avere il limitato scopo
di intavolare trattative, ma non certo quello di conferire alla Associazione
ed al Comitato una procura conferente poteri sostanziali tali da legittimare
gli stessi all'azione per conto degli interessati. Né può ravvisarsi un
interesse diretto di tali enti, in ragione delle finalità di tutela dei
risparmiatori che li ispirano e che sono riportate, ovviamente, nei
rispettivi statuti, poiché in citazione non viene avanzata neppure una
domanda da parte loro.
Tra questi soggetti e la Banca
convenuta equa appare la compensazione delle spese di lite.
Circa la nullità dei contratti posti
in essere. È assolutamente pacifico in causa che i risparmiatori odierni
attori hanno tutti sottoscritto un contratto per la negoziazione titoli
relativi agli ordini che sarebbero stati dagli stessi impartiti, e che hanno
altresì aperto depositi a custodia titoli sui quali i titoli sarebbero stati
appoggiati. In attuazione di tale rapporto essi hanno così acquistato i
titoli obbligazionari per cui è causa sottoscrivendo le relative note di
esecuzione degli ordini. Va quindi escluso che ricorra un'ipotesi di nullità
dei contratti, atteso che la stessa è riscontrabile solo in difetto di forma
scritta ex art. 23 T.U.F., che deve
sussistere in riferimento al contratto quadro di negoziazione e deposito titoli,
e non si estende ai vari ordini di acquisto via via impartiti dal cliente,
qui comunque avvenuti, pacificamente, per iscritto.
La domanda diretta all'accertamento
della nullità dei contratti con conseguente restituzione delle somme versate
deve essere quindi disattesa.
Circa la responsabilità contrattuale
precontrattuale ed extracontrattuale della Banca ed il risarcimento del danno
conseguente.
Deve allora valutarsi l'ulteriore
censura mossa da parte attrice circa la responsabilità contrattuale della Banca
ed il suo obbligo risarcitorio, per il difetto di adeguata informazione e di
correttezza in cui sarebbe incorsa, atteso che grava sugli intermediari
nell'attività di servizi di investimenti ed accessori, in forza dell'art. 21
TUF, tra l'altro comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza
nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, ed acquisire le
informazioni necessarie ai clienti ed operare in modo che essi siano sempre
adeguatamente informati.
Tale violazione non riguarda il momento
genetico del rapporto ma assume rilevanza nella fase di sua esecuzione, e
quindi incide sul momento funzionale del rapporto. In tal caso non può allora
determinarsi alcun effetto restitutorio, ma deve valutarsi se sussistano
profili per dichiarare una responsabilità per inadempimento della Banca, con
conseguenze sul piano del diritto al risarcimento del danno a fronte di un
contratto che, pur nella sua valida costituzione per iscritto, ha avuto però
esecuzione inesatta da parte dell'intermediario.
Nel caso in esame deve allora tenersi
presente che, oltre ai documenti sottoscritti e sopradetti, agli attori venne
consegnato solo il «Documento rischio generali degli investimenti» secondo la
Delibera Consob 11522 del 1.7.1998 che essi ebbero, ancora una volta a
sottoscrivere. La sottoscrizione di tale documento, tuttavia, non vale
affatto a soddisfare i doveri gravanti sulla Banca ai sensi dell'art. 21 del
T.U.F. e della disciplina regolamentare di attuazione, essendo indicato nella
stessa intestazione del documento che esso: «non descrive tutti i rischi ed
altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti
finanziari...». Ed infatti il documento non garantisce affatto quella
informazione concreta ed effettiva del titolo negoziato che l'intermediario
deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio
interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto.
Nel caso in esame, allora, tale
obbligo di informazione risulta ampiamente violato. È infatti assolutamente
pacifico in causa che la vendita delle obbligazioni in esame avvenne nel greymarket, ovvero prima dell'immissione del titolo nel circuito
degli operatori specializzati, cui esse erano riservate, ed è altrettanto
pacifico che non venne consegnato ai clienti nessun prospetto informativo. Ed
infatti basti, in proposito, notare che tale circostanza emerge già per tabulas da quei contratti di negoziazione versati per alcuni degli
attori, la cui casellina in alto a destra che recita «abbiamo preso visione
del documento informativo che ci è stato previamente consegnato» risulta non
essere stata vergata, ed attesta, quindi, che tale prospetto non venne
consegnato, senza dire che, trattandosi di contratti risalenti anche al 1992,
e pertanto, molto tempo prima dell'acquisto dei titoli in esame, essi non
avrebbero potuto fare riferimento ad un prospetto afferente a quei futuri
titoli per cui si controverte ora.
Inoltre è Carige stessa ad ammettere
serenamente la circostanza (cfr. Carige p. 25 conclusionale), giustificando tale omissione, con il fatto che
l'offerta dei titoli era riservata, appunto, ad investitori qualificati. Ma
se tale era la situazione, appare allora evidente che, quand'anche gli attori
avessero avuto notizia della futura e prossima emissione di titoli neppure
ancora esistenti sul mercato, e per di più riservati al mercato primario, e
ne avessero fatto richiesta d'acquisto spontaneamente, senza esserne
sollecitati dalla Banca, chiedendole, al contrario, che si attivasse per
procurarli come affermato dalla convenuta, sarebbe stato onere di Carige
dimostrare di aver adempiuto al preciso onere di fornire tutte le
informazioni necessarie a rendere edotti i clienti della tipologia del
titolo, proprio tenuto conto che la libera circolazione poteva esservi solo
tra operatori e non tra consumatori. Di nessun rilievo appare allora la
circostanza dedotta dalla Banca secondo cui non opererebbe qui il divieto di
cui all'art. 94 T.U.F. per il quale
senza il prospetto informativo è vietato il collocamento e la sollecitazione
all'investimento, ma non il semplice acquisto da parte degli investitori non
sollecitati che lo chiedano, come sarebbe avvenuto nel caso in esame, e che
solo dal 2004 il riformato art. 2412 c. VI, impone l'obbligo della consegna
del prospetto informativo.
Invero, deve osservarsi, prima di
tutto, che tale norma sancisce ora un'ipotesi di nullità tout court della negoziazione. Poi, assume rilievo nel caso in esame,
innanzitutto la circostanza che, essendo le obbligazioni riservate al mercato
primario, ciò comportava un obbligo di diligenza ancora maggiore per la Banca
che doveva rendere note tutte le caratteristiche del titolo ai risparmiatori,
e come, ancor più sussistesse, proprio per tale ragione, l'obbligo della
consegna del prospetto informativo nella quale si sostanziava l'adempimento
di tale obbligo di informazione e correttezza imposto dall'art. 21 T.U.F.
alla Banca convenuta.
Né avrebbe potuto giovare alla
convenuta l'istruttoria richiesta, ed avente ad oggetto circostanze inidonee
ad adempiere l'onere previsto dall'art. 23 c. 6 TUF, di dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza,
atteso che i capitoli non individuano affatto con esattezza e precisione, le
informazioni fornite circa la natura dell'investimento proposto (cfr. cap. 7
memoria Carige 31.1.2005).
Al più, dal tenore delle deduzioni di parte convenuta deve ricavarsi la
confessoria affermazione di Carige che l'acquisto dei titoli era stato
«prospettato» proprio da essa convenuta, contrariamente alla tesi secondo cui
sarebbero stati i risparmiatori stessi ad averne fatto richiesta.
Deve conclusivamente dichiararsi che
la Banca convenuta è stata inadempiente ai propri obblighi istituzionalmente
assunti, e come tale deve rispondere del danno patito dai clienti. Circa l'entità
dello stesso si osserva che non sussiste alcuna contestazione circa
l'ammontare delle somme rispettivamente versate dai singoli attori né circa
il fatto che le obbligazioni non siano, allo stato, più rimborsabili dopo il default del gruppo Parmalat. Quindi, non essendo dubbie tali somme, deve
ritenersi che il danno si identifichi in quanto versato da ciascuno degli
attori per l'acquisto dei titoli, espunte le somme (maggiorate degli
interessi legali) dagli stessi percepite nel frattempo, calcolo ma tematico
che può essere agevolmente fatto direttamente dalle parti.
Sulle somme dovute e così determinate
decorrono gli interessi legali a far data dalla domanda.
omissis
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