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Massimario, art. 18 l. fall.
Tribunale di Biella
25 novembre 2005– Pres. P. Rava, Rel. E. Reggiani.
Fallimento del socio
illimitatamente responsabile – Accertamento della qualità di socio e
opposizione alla dichiarazione di fallimento – Nuovo processo societario –
Applicabilità.
E’ soggetta al rito
societario la domanda con la quale il socio illimitatamente responsabile di
società di persone chieda che venga accertato l’avvenuto suo recesso dalla
società e quindi la revoca della dichiarazione di fallimento.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Con atto di citazione ritualmente notificato l’attrice ha convenuto in
giudizio il Fallimento della Autotrasporti D.L. di D.L. V. e M. P. s.n.c., nonché
i soci illimitatamente responsabili D.L. V. e M. P., ed anche la Eni s.p.a.,
esponendo quanto segue: con sentenza in data 20.07.04, depositata il 29.09.04
il Tribunale di Biella aveva dichiarato il fallimento della Autotrasporti
D.L. di D.L. V. e M. P. s.n.c. (oggi Autotrasporti di T. L. s.n.c.) a seguito
di istanza di dichiarazione di fallimento, presentata dalla Eni s.p.a. in
data 19.02.04, ove veniva prospettata l’esistenza a quel momento di una
società in nome collettivo, operante sotto la denominazione sociale
‘Autotrasporti D.L.’, di cui erano soci D.L. V. e M. P.; invece entrambi i
soci avevano cessato detta qualità sin dal 09.11.01, avendo ceduto con atto
pubblico le loro quote ad un terzo, il quale aveva modificato la
denominazione sociale in ‘Autotrasporti di T. L.’ e spostato la sede da
Cerreto Guidi (Firenze) a Biella; la cessione era stata regolarmente iscritta
nel registro delle imprese dal 24.01.02, come pure la modifica della
denominazione sociale e lo spostamento della sede, mentre l’Eni s.p.a. ha
rappresentato nell’istanza di dichiarazione di fallimento una situazione
difforme da quella reale; il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il
pedissequo decreto di fissazione di udienza non erano stati neppure
correttamente notificati; in ogni caso era da tempo cessata l’attività e
quest’ultima era comunque riconducibile a quella di un’impresa artigiana.
Concludeva quindi come in epigrafe.
Nonostante
la ritualità della notificazione dell’atto di citazione, il fallimento
restava contumace.
Con
comparsa di risposta ritualmente notificata, si costituiva in giudizio l’Eni
s.p.a., eccependo in primo luogo la tardività dell’opposizione. In secondo
luogo rilevava che la domanda era stata introdotta erroneamente con il rito
societario, essendo l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
estranea alle materie regolate dal d.l.vo 5/03. Nel merito, rilevava che vi
erano tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento dell’attrice,
posto che la società fallita era debitrice nei suoi confronti di euro
195.725,27, somma oggetto di decreto ingiuntivo non opposto, e che risultava
aver cessato da circa un anno la propria attività a Cerreto Guidi, che
infatti dalle visure al registro delle imprese di Firenze risultava essere
stata cancellata in data 28.03.02 a seguito di trasferimento nella provincia
di Biella, ove però le notifiche avevano avuto esito negativo anche presso il
deposito di Gaglianico, mentre nulla risultava iscritto nel registro delle
imprese di Biella a nome della Autotrasporti D.L. di D.L. V. & C. s.n.c.
Aggiungeva che l’istanza di fallimento e il pedissequo decreto erano stati
ritualmente notificati e che l’attrice non era legittimata a far valere la
natura di impresa artigiana della società fallita, che peraltro non era affatto
provata. Precisava che i debiti della società fallita nei confronti dell’Eni
erano insorti quando l’attrice era ancora socia, la quale pertanto doveva
ritenersi obbligata in solido con la società e perciò poteva anche essere
dichiarata fallita. Contestava infine la richiesta risarcitoria, conseguente
alla dichiarazione di fallimento dell’attrice, rilevando che quest’ultima
avrebbe potuto presenziare nell’udienza prefallimentare e far valere le sue
ragioni, che nessuna colpa era ascrivibile all’Eni e che non vi era alcuna
prova del danno lamentato. Chiedeva comunque in subordine la compensazione
del credito eventualmente accertato con il debito dell’attrice nei confronti
dell’Eni in quanto obbligata solidale della società fallita.
Parte
attrice notificava memoria di replica ex art. 6 d.l.vo 5/03 nella quale
allegava essere operante la c.d. ficta
confessio del fallimento, unico suo contradditore, sull’avvenuta
cessione della quota dell’attrice, sulla natura di impresa artigiana, sulla
mancata ritualità della convocazione nell’udienza prefallimentare. Contestava
le eccezioni di rito (tardività di opposizione e irritualità della domanda
secondo il rito societario) e ribadiva le proprie difese.
Parte
convenuta costituita notificava memoria ex art. 7 d.l.vo 5/03 in cui
replicava alle allegazioni avversarie.
Depositata,
a seguito di notifica, l’istanza di fissazione di udienza, parte convenuta
costituita non depositava nota ex art. 10 d.l.vo 5/03.
Emesso
decreto di fissazione di udienza ex art. 12 d.l.vo 5/03, le parti
depositavano memorie conclusionali, ove illustravano le rispettive difese.
All’udienza
collegiale di discussione le parti, richiamate le conclusioni, procedevano
alla discussione orale della causa, all’esito della quale, in applicazione
dell’art. 16 comma 5 seconda parte d.l.vo 5/03, veniva depositata la seguente
sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione, sollevata da
parte convenuta, relativa dedotta erronea introduzione del presente giudizio
nelle forme del c.d. rito societario è infondata e deve pertanto essere
respinta.
Dalle semplice lettura dell’atto di citazione e delle conclusioni ivi
riportate, si comprende bene che parte attrice non ha solo proposto
opposizione alla sentenza che ne ha dichiarato il fallimento, e richiesto il
risarcimento dei danni conseguenti, ma ha anche chiesto l’accertamento
dell’avvenuta cessione della sua quota sociale.
Con riguardo a quest’ultima domanda, è evidente che essa richiede un
accertamento pregiudiziale in senso tecnico rispetto all’opposizione ex art.
18 l.f.
Com’è noto, in tema di questioni pregiudiziali, occorre distinguere
quelle che sono tali soltanto in senso logico, in quanto investono
circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa
e devono essere necessariamente decise "incidenter tantum", e le
questioni pregiudiziali in senso tecnico che concernono circostanze distinte
ed indipendenti dal dedotto fatto costitutivo, del quale, tuttavia,
rappresentano un presupposto logico - giuridico, e che possono dare luogo ad
un giudizio autonomo, con la conseguenza che la formazione della cosa
giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a
quella sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di
parte indirizzata alla soluzione della questione stessa.
E in questo caso è evidente che si tratta di un accertamento del
secondo genere, posto che parte attrice ha espressamente richiesto in via
principale un accertamento (l’avvenuta cessione della sua quota di
partecipazione sociale), che non solo costituisce un antecedente logico -
giuridico rispetto alla decisione sull’opposizione alla sentenza dichiarativa
di fallimento, ma si sostanzia in una statuizione che assume rilievo
autonomo, destinata a proiettare le sue conseguenze giuridiche oltre alla
statuizione sull’opposizione, mediante la formazione del giudicato, a tutela
di un interesse che trascende quello inerente alla soluzione di questa
controversia (si pensi ai limiti temporali della responsabilità solidale del
socio ex art. 2290 c.c.).
Tale accertamento è senza dubbio riconducibile alle materie soggette al
cd. rito societario ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a) d.l.vo 5/03
(accertamento relativo all’estinzione di un rapporto societario).
Posto che ai sensi dell’art. 1 comma 1 prima parte d.l.vo 5/03 il rito
societario si applica non solo alle controversie relative alle materie ivi
indicate, ma anche alle cause ad esse connesse (per qualsiasi ragione), senza
dubbio l’accertamento dell’avvenuta cessione della quota sociale, che ha
carattere pregiudiziale rispetto all’opposizione alla dichiarazione di
fallimento, determina l’applicabilità del rito societario a tutte le altre
domande proposte.
Passando al merito della causa, deve darsi atto che parte convenuta ha
espressamente rinunciato all’eccezione di tardività dell’opposizione, come
dichiarato nella memoria conclusionale.
Non è
invocabile l’istituto della cd. ficta
confessio ex art. 13 comma 2 d.l.vo 5/03 per il solo fatto che non si
è costituito il fallimento convenuto, tenuto conto che ex lege tale effetto opera soltanto
nel caso in cui parte attrice scelga di depositare, previa notifica, istanza
di fissazione di udienza, senza notificare altre memorie, circostanza nella
specie non verificatasi.
La domanda
di accertamento dell’avvenuta cessione della quota sociale, appartenuta
all’attrice è fondata e deve essere accolta, sia pure nei termini che vengono
di seguito evidenziati.
Parte
attrice, in qualità di socia della Autotrasporti D.L. di D.L. V. & C.
s.n.c. e in rappresentanza anche dell’altro socio D.L. V., risulta avere
venduto, con atto pubblico stipulato il 09.11.01 (doc. 6 fasc. att.), le quote di partecipazione alla
Autotrasporti D.L. di D.L. V. & C. s.n.c. a T. L., che è diventato socio
unico della predetta società e che nello stesso atto ha modificato la
denominazione sociale in Autotrasporti di T. L. s.n.c. e ha deciso di
trasferire la sede sociale da Cerreto Guidi, via **, a Biella, via ** (doc. 6
fasc. att.).
La
Autotrasporti D.L. di D.L. V. & C. s.n.c. risulta cancellata dal registro
delle imprese di Firenze in data 28.03.02 a seguito di domanda presentata il
07.12.01 per trasferimento in altra provincia, con la specificazione che il
trasferimento è avvenuto a Biella, via ** (doc. 8 fasc. att.).
L’iscrizione
a Biella della società risulta effettuata in data 24.01.02 ma con la nuova denominazione sociale e, sempre alla
stessa data, risulta iscritto il trasferimento della sede, la variazione
della denominazione e la cessazione della carica di socio amministratore in
capo all’attrice e a D.L. V., con l’assunzione di tale qualità in capo a T.
L. (doc. 4 fasc. att.).
È incontestato
tra le parti costituite che la Autotrasporti D.L. di D.L. V. & C. s.n.c.,
iscritta nel registro delle imprese di Firenze, sia la stessa società poi
denominata Autotrasporti di T. L. s.n.c., iscritta nel registro delle imprese
di Biella (v. p. 8 comparsa di costituzione e risposta Eni s.p.a.).
D‘altronde,
come allegato da parte attrice, una visura al registro delle imprese di
Biella in base al numero d’iscrizione della società (che è sempre lo stesso)
avrebbe potuto portare all’individuazione della nuova denominazione della
società trasferita e alla conoscenza degli altri eventi iscritti (cfr. doc. 4
e 8 fasc. att.).
Com’è noto, la cessione della quota di società di persone, pur non
comportando necessariamente l'intento di provocare lo scioglimento della
società medesima, contiene in sè la volontà del cedente di dismettere la
partecipazione ceduta, con il complesso delle posizioni connesse e, dunque, di
uscire dal novero dei soci. Pertanto la cessione della quota, ove non rimanga
nel limitato ambito del rapporto "inter partes", ma trovi il
consenso dei soci per la variazione della compagine sociale con il
subingresso del cessionario al cedente, segna il perfezionarsi del recesso di
quest'ultimo, per effetto del concorrere di detta volontà di uscire dall'ente
societario e della sua comunicazione agli altri soci.
In altre parole, il socio che cede la quota è assimilabile a socio
che recede, tant’è che anche a lui si applica il disposto dell’art. 2290
c.c., che prevede la responsabilità nei confronti dei terzi per le
obbligazioni sociali fino al giorno in cui lo scioglimento del rapporto
sociale è portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (Cass. 04.06.99 n.
5479; 16.06.04 n. 11304).
In particolare ai sensi dell’art. 2300 c.c. anche la cessazione della
qualità di socio deve essere iscritta nel registro delle imprese, altrimenti
non è opponibile ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza.
In mancanza di prova contraria, deve pertanto ritenersi che la
cessazione della qualità di socia in capo a M. P., in ragione dell’avvenuta
cessione della sua partecipazione sociale, è opponibile ai terzi con
decorrenza dal 24.01.02.
Deve pertanto accogliersi la domanda attorea volta ad accertare
l’avvenuto trasferimento con atto pubblico in data 9 novembre 2001 della
quota di partecipazione della società fallita da M. P. a T. L. e la
successiva iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese in data 24
gennaio 2002, nonché la cessazione a far data dal 9 novembre 2001 del
rapporto societario in capo a M. P., ma con effetto nei confronti dei terzi a
decorrere dal 24.01.02.
Com’è noto
la decorrenza del termine annuale entro cui può dichiararsi il fallimento del
socio illimitatamente responsabile di società di persone non può, per il
principio di certezza delle situazioni giuridiche, farsi risalire alla data
del suo recesso, ma deve essere ricondotta alla data in cui lo scioglimento
del rapporto societario sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei (tra le ultime, v. Cass. 26.11.04 n. 22347; 04.08.04 n. 14962;
28.05.04 n. 10268).
Risulta pertanto
provato che già al momento del deposito dell’istanza di dichiarazione di
fallimento (19.02.04) l’attrice non era più socia della società fallita per
avere ceduto la propria quota con atto iscritto ben più di un anno prima
(24.01.02).
Ai sensi del
combinato disposto degli artt. 10 e 147 l.f., come risultanti a seguito della
pronuncia di incostituzionalità n. 319/00, la dichiarazione di fallimento di
M. P. va revocata.
La domanda
risarcitoria, formulata da parte attrice, deve invece essere rigettata.
Com’è
noto, la statuizione sulla responsabilità del creditore precedente in caso di
infondata richiesta di fallimento appartiene in via funzionale, e perciò
esclusiva e inderogabile, al tribunale investito dell'opposizione contro la
sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. 28.11.02 n. 16881; 15.05.97 n.
4300; 06.12.94 n. 10451).
La
responsabilità del creditore istante per i danni derivati dalla erronea
dichiarazione di fallimento del suo debitore configura infatti una
particolare applicazione dell'istituto della responsabilità aggravata di cui
all'art. 96 del codice di rito, restando disciplinata dal secondo comma di
tale norma l'ipotesi che la dichiarazione di fallimento sia stata revocata
per inesistenza del credito vantato e dal primo comma ogni altra ipotesi in
cui la revoca sia intervenuta per difetto dei presupposti, soggettivi ed
oggettivi, necessari alla ricordata dichiarazione. Ne consegue che, per
l'affermazione della responsabilità aggravata del creditore procedente, è
sufficiente, quanto alla prima ipotesi, che egli abbia agito senza la normale
prudenza, mentre, negli altri casi, occorre che egli abbia promosso la
procedura concorsuale con mala fede o colpa grave (Cass. 04.09.98 n. 8781;
Cass. 20.03.87 n. 2767).
Nel caso
di specie è prospettata la colpevole proposizione dell’istanza di fallimento
in proprio di M. P., in qualità di socia illimitatamente responsabile della
società fallita, quando essa aveva già da tempo ceduto la sua partecipazione
sociale. Ma non sono emersi elementi che dimostrino la malafede o la colpa
grave in capo al creditore istante.
Dalle
risultanze istruttorie emerge infatti che l’Eni s.p.a. non si sia accorta
dell’avvenuta cessione delle quote sociali in una fattispecie in cui le
iscrizioni relative alle vicende della società hanno avuto una sorte del
tutto particolare.
Come già evidenziato, la Autotrasporti D.L.
di D.L. V. & C. s.n.c. risulta cancellata dal registro delle imprese di
Firenze in data 28.03.02 (a seguito di domanda presentata il 07.12.01) per
trasferimento nella provincia di Biella, in via Lamarmora 2 (doc. 8 fasc.
att.), ma nel registro delle imprese di Biella l’iscrizione è avvenuta con la
nuova denominazione Autotrasporti di T. L. s.n.c. (doc. 4 fasc. att.).
In altre parole a Firenze non è stata
iscritta prima la cessione delle quote, poi il mutamento della denominazione
sociale ed infine il trasferimento della sede della società, ma subito e
soltanto il trasferimento della sede legale, come se a Biella si fosse
trasferita la Autotrasporti D.L. di D.L. V. & C. s.n.c., mentre invece la
società aveva già cambiato compagine e denominazione sociale.
È incontestato che nessuna iscrizione di
società con la denominazione Autotrasporti D.L. di D.L. V. & C. s.n.c.,
con sede a Biella, sia stata effettuata nel registro delle imprese di Biella.
Pertanto, tenuto conto dell’incontestato esito negativo del pignoramento,
eseguito presso la sede di via ** ed anche nell’unità locale di Gaglianico
(v. doc. 3 fasc. att.), deve escludersi che la convenuta sia incorsa in colpa
grave nell’aver ritenuto la società ‘non più reperibile’ e di fatto non
operativa (v. sempre doc. 3 fasc. att.), senza effettuare ulteriori e più
approfonditi accertamenti, che avrebbero rivelato le modificazioni della compagine
sociale e i conseguenti cambiamenti (v. supra).
Le spese del
presente giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto
conto della parziale soccombenza reciproca e della particolarità in fatto e
in diritto della controversia.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI BIELLA, ogni
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente
pronunziando nella causa iscritta al n. 2725/04, nella legittima contumacia
del Fallimento della Autotrasporti D.L. di D.L. V. e M. P. s.n.c., nonché dei
soci illimitatamente responsabili D.L. V. e M. P., in persona del curatore
dott. Paolo Garbaccio:
1) dichiara l’avvenuto trasferimento con atto pubblico
in data 9 novembre 2001 della quota di partecipazione della società fallita
(Autotrasporti D.L. di D.L. V. e M. P. s.n.c.) da M. P. a T. L. e la successiva
iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese in data 24 gennaio 2002;
2) dichiara la cessazione a far data dal 9 novembre 2001 della qualità
di socia della società fallita in capo a M. P. con effetto nei confronti dei
terzi a decorrere dal 24.01.02;
3) revoca la dichiarazione di fallimento di M. P. in qualità di socia
illimitatamente responsabile della Autotrasporti
D.L. di D.L. V. e M. P. s.n.c.;
4) rigetta ogni altra domanda;
5) dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
6) manda alla
cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 19 l.f.
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