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Sezione I - Giurisprudenza

documento 3109

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Cassazione Sez. Un. Civili , 18 novembre 2008, n. 27339 - Pres. Carbone - Est. Segreto.

 

Impugnazioni civili - Appello - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenze - Del conciliatore - Sentenze del giudice di pace secondo equità - Regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello a motivi limitati di cui all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. - Rimedio impugnatorio esclusivo anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione - Sussistenza - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale in riferimento al ricorso straordinario, per supposta non impugnabilità per gli anzidetti motivi - Manifesta infondatezza.

 

Dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione. Ne consegue che è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, per violazione dell'art. 111, settimo comma, Cost., prospettato sotto il profilo che tra i motivi di appello avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace non rientrerebbero quelli anzidetti, giacché esso si fonda su un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali motivi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile. (massima ufficiale)

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO LOTTERIE NAZIONALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato MIRABILE CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOSCO GIUSEPPE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LOMAGISTRO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio degli avvocati MAIETTA ANGELO, DE MARCO ADA, rappresentato e difeso dall'avvocato IMBIMBO MASSIMO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1676/2007 della GIUDICE DI PACE di AVELLINO, depositata il 19/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2008 dal Consigliere Dott. SEGRETO ANTONIO;
udito l'Avvocato MIRABILE Carlo;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI VINCENZO, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente Consorzio Lotterie Nazionali ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Avellino, nel giudizio proposto contro il Consorzio da Lomagistro Domenico in merito a controversia attinente alla c.d. "lotteria istantanea". La sentenza è stata depositata il 19.7.2007.
Lomagistro Domenico ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
Entrato in vigore il 2 marzo 2006 il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, mentre le sentenze pronunciate entro tale data dal Giudice di pace in cause a decisione secondo equità sono rimaste assoggettate al precedente regime di impugnazione, quelle pronunciate nello stesso tipo di cause a decorrere da tale data sono state rese impugnabili con appello, anche se emesse in giudizi iniziati in precedenza (art. 1 e art. 27, comma 1, del decreto).
2. Ne segue che tutte le sentenze del Giudice di pace che non siano state pronunciate entro la data di entrata in vigore del decreto, ma successivamente, come nel caso in esame, sono divenute egualmente suscettibili solo di appello e la circostanza che siano pronunciate a decisione secondo equità rileva unicamente quanto ai motivi per cui ne è ammessa l'impugnazione, che in questo caso sono solo quelli per cui era prima ammesso il ricorso per cassazione.
La sentenza non avrebbe perciò potuto essere impugnata con ricorso per cassazione.
3. Il ricorrente ha cura di premettere all'esposizione dei motivi che egli "intende ricorrere sulla legittimità della decisione, non sussistendo motivi di appellabilità, ex art. 339 c.p.c., comma 3, riguardanti norme sul procedimento, violazioni di norme costituzionali e comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia. Pertanto propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi".
In questa ottica, i motivi attengono a pretese violazioni delle norme sulla giurisdizione ed a censure del vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Tale premessa da, quindi, per presupposto pacifico una linea interpretativa del sistema impugnatorio delle sentenze emesse dal Giudice di pace ex art. 113 c.p.c., comma 2, secondo cui, fuori dalle ipotesi di appellabilità previste dall'art. 339 c.p.c., comma 3, rimarrebbe la possibilità di impugnare le stesse con ricorso per cassazione.
Questa argomentazione, già esposta dallo stesso ricorrente in precedenti ricorsi, esaminati dalla sez. Terza, non può essere condivisa (Conf. Cass. n. 13019/2007 e successive). 2.2. - Dunque, il ricorrente muove da questo presupposto: per le sentenze pronunciate dal Giudice di pace su domande a decisione secondo equità, attraverso la modifica apportata al precedente testo dell'art. 339 c.p.c., comma 3, con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il legislatore ha inteso configurare un regime caratterizzato dalla presenza di due impugnazioni ordinarie; in particolare, un appello a motivi limitati, quelli prima indicati, ed un ricorso per cassazione, anch'esso a motivi limitati, che sarebbero a loro volta costituiti dai motivi del ricorso ordinario e, ora, anche straordinario per cassazione, non rifluiti dal precedente ricorso per cassazione nell'appello. Questi motivi sarebbero a loro volta quelli afferenti alla giurisdizione, la violazione di norme sulla competenza ed il difetto di motivazione.
Si tratta però di un'interpretazione della nuova norma che non trova supporto nell'oggetto della delega contenuta nella L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, e dei principi e criteri direttivi enunciati nel suo art. 1, comma 3.
Secondo la Corte costituzionale - che lo ha affermato nella sentenza 11 aprile 2008 n. 98 - dalla legge delega si evince che chiaro intendimento del Parlamento è stato di conferire al legislatore delegato la facoltà di ridurre i casi d'immediata ricorribilità per cassazione, mediante l'introduzione dell'appello quale filtro. Ciò è stato detto in sede di scrutinio della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), che ha eliminato l'inappellabilità delle sentenze pronunciate sull'opposizione ad ingiunzione per sanzione amministrativa e dunque nel vaglio di legittimità costituzionale di una norma analoga per funzione a quella in esame.
La questione era stata sollevata sotto il profilo dell'eccesso di delega e la Corte, nel dirla infondata, ha osservato che una direttiva ermeneutica per l'interpretazione del contenuto della delega va rinvenuta nell' intento di disciplinare il processo di legittimità in funzione nomofilattica, alla luce del significato assunto da tale espressione, di rafforzamento di tale funzione. Ciò rende legittimo attribuire alla nuova norma la portata dell'aver determinato lo spostamento al rimedio dell'appello del controllo di compatibilità tra decisione di equità e diritto, che in precedenza costituiva il contenuto del rimedio rappresentato dal ricorso per cassazione.
Per altro verso, l'interpretazione contraria attribuisce al legislatore delegato una scelta illogica, giacché, una volta, in ipotesi, estesa al vizio di motivazione la verifica della legittimità della decisione di equità, non vi sarebbe stata ragione per mantenerla alla cassazione, anziché farne ulteriore oggetto dell'appello.
Mentre, appunto per chiarire che con la modifica dell'art. 339 c.p.c., comma 3, si intendeva attuare il solo spostamento, dalla cassazione all'appello, della sede di controllo della decisione d'equità, rimasto lo stesso dal punto di vista dei contenuti, è stato impiegato nella disposizione il termine "esclusivamente". Dunque, come la sentenza era in allora inappellabile e però ricorribile per cassazione, ma esclusivamente per motivi riconducibili nel loro insieme al contrasto con norme di diritto non derogabili attraverso l'equità o con principi regolatori della materia, così la sentenza è divenuta, ma solo per quei motivi, appellabile, e di conseguenza è rimasta sottratta al ricorso straordinario per cassazione, perché è divenuta una sentenza altrimenti impugnabile.
Nè in tal modo è risultato sottratto alla corte il definitivo vaglio sul rapporto tra equità e diritto quale stabilito dal Giudice di pace, che, in quanto superi il controllo del giudice di appello, torna a costituire oggetto di sindacato di legittimità, per il tramite di tale decisione.
2.3. - Le considerazioni svolte comportano che vada condiviso il giudizio (già reso nei precedenti sopra citati) di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in rapporto all'art. 111 Cost., sotto il profilo che l'appello previsto dall'art. 339 c.p.c., comma 3, non consentirebbe la denuncia del difetto di giurisdizione, di violazione delle norme sulla competenza e di radicale assenza o intima contraddittorietà od illogicità della motivazione. Si tratta di vizi tutti riconducibili alla espressione riassuntiva vizio di violazione di norme sul procedimento.
3. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute dal resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00, per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2008














 

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