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Tribunale di Biella
20 gennaio 2006 – Pres. L. Grimaldi, Rel. E. Reggiani.
Società di persone –
Liquidazione – Adempimento del mandato di liquidazione – Poteri del socio –
Revoca del liquidatore.
Società di persone –
Revoca per giusta causa del liquidatore – Nomina del liquidatore giudiziale –
Modalità.
Società di persone – Liquidazione – Recesso del
socio successivo alla delibera di liquidazione – Inefficacia.
La legge attribuisce al
socio di società di persone poteri di iniziativa e di controllo (v. ad es.
2261 c.c.), ivi compreso il potere di agire per chiedere la revoca per giusta
causa dell’amministratore (art. 2259 comma 3 c.c.) o del liquidatore (art.
2275 comma 2 c.c.), ma non consente a quest’ultimo di agire nei confronti
dell’amministratore o del liquidatore per ottenere l’adempimento del mandato,
essendo tale azione di spettanza della società.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il socio di società di
persone può chiedere la revoca per giusta causa del liquidatore qualora questi
non provveda, in tempi ragionevoli, alla liquidazione della società. In tal
caso, tuttavia, il tribunale non potrà procedere alla nomina di un liquidatore
giudiziale, spettando tale potere ai soci e solo in caso di disaccordo tra gli
stessi essendo possibile attivare la procedura di cui all’art. 2275 comma 1
c.c.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
D’accordo con autorevole dottrina e un’attenta
giurisprudenza (Cass. 25.06.80 n. 3982; Trib. Milano 22.10.90) sia pure non
priva di contrasti (cfr. Cass.17.07.96 n. 6410), deve negarsi la possibilità
dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio quando la
società è già sciolta ed è in fase di liquidazione. Il recesso successivo alla
delibera di scioglimento è, infatti, da ritenersi privo di efficacia, avendo i
soci già deliberato di svincolarsi dal legame sociale; il singolo socio potrà
peraltro chiedere la liquidazione della quota solo dopo l’estinzione.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto
di citazione ritualmente notificato l’attore, in qualità di socio della L.A. * di R.A. & C. s.n.c., posta in
liquidazione con atto pubblico del 01.12.93, conveniva in giudizio R.A.,
anch’esso socio della L.A. * di R.A.
& C. s.n.c., nominato liquidatore di quest’ultima, esponendo che: a
tutt’oggi il convenuto non aveva ancora concluso le operazioni di liquidazione
ed anzi non aveva nemmeno ritirato i documenti contabili della società ed
aveva intrapreso nuove operazioni, tant’è che erano stati levati alcuni
protesti cambiari (oltre che nei confronti del convenuto, anche) nei confronti
della L.A. * di R.A. & C. s.n.c. (e di tale L.A. * di R.A. & C. s.a.s., che
aveva sede nello stesso luogo in cui aveva sede la L.A. * di R.A. & C. s.n.c.).
Aggiungeva che gli erano state negate agevolazioni fiscali e finanziamenti a
causa di tali protesti e che perciò aveva costituito in mora il convenuto ed
esercitato il recesso dalla società per giusta causa. Concludeva quindi come
in epigrafe.
Nonostante la ritualità della notificazione
dell’atto di citazione, il convenuto non è comparso e non si è costituito in
giudizio.
Acquisiti documenti, escussi i testi ammessi, la causa veniva rimessa al
collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Parte
attrice ha allegato che il convenuto, nominato liquidatore della L.A. * di
R.A. & C. s.n.c. in liquidazione, non ha eseguito le operazioni di
liquidazione della società, non provvedendo neppure a ritirare la
documentazione sociale, e che ha posto in essere nuove operazioni sociali
ex lege vietate.
Con
riguardo alla dedotta inerzia del liquidatore, l’attore ha chiesto l’adozione
di una pronuncia di condanna del convenuto a portare a termine le operazioni
di liquidazione, ovvero, in subordine, la revoca del liquidatore per giusta
causa, con nomina, se del caso, di un liquidatore giudiziale.
Con
riguardo alle dedotte nuove operazioni sociali, l’attore ha chiesto accertarsi
la responsabilità esclusiva del liquidatore e comunque la manleva da ogni
responsabilità ed anche di essere risarcito del danno subito.
Occorre
subito rilevare che la legge attribuisce al socio di società di persone poteri
di iniziativa e di controllo (v. ad es. 2261 c.c.), ivi compreso il potere di
agire per chiedere la revoca per giusta causa dell’amministratore (art. 2259
comma 3 c.c.) o del liquidatore (art. 2275 comma 2 c.c.), ma non consente a
quest’ultimo di agire nei confronti dell’amministratore o del liquidatore per
adempiere al mandato, essendo semmai tale azione di spettanza della società.
Con
riguardo alla dedotta inerzia del liquidatore, occorre pertanto accertare
soltanto se sussistono i presupposti per la revoca del liquidatore nominato.
Com’è
noto, con l’accettazione della nomina i liquidatori prendono il posto degli
amministratori. Questi ultimi devono consegnare ai liquidatori i beni e i
documenti sociali e presentare loro il conto della gestione relativo
all’ultimo periodo. Gli amministratori e i liquidatori devono poi redigere
insieme l’inventario, dal quale risulta lo stato attivo e passivo del
patrimonio sociale. Iniziano quindi le vere e proprie operazioni di
liquidazione, finalizzate a definire i rapporti che si collegano all’attività
sociale: conversione in danaro dei beni, pagamento dei creditori, ripartizione
tra i soci dell’eventuale residuo attivo. I liquidatori sono
ex lege
legittimati a compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione e, se i soci
non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni
aziendali, nonché procedere a transazioni e a compromessi. Ad essi compete
anche la rappresentanza legale dell’ente. Se la liquidazione si protrae per
oltre un anno devono redigere un rendiconto annuale dell’attività compiuta e
comunque, esaurito il mandato, devono redigere il rendiconto finale con il
piano di riparto, che si intendono approvati se non vengono impugnati dai soci
nei due mesi dalla comunicazione. I liquidatori devono infine chiedere la
cancellazione della società dal registro delle imprese e consegnare alle
persone designate le scritture contabili e i documenti da conservare.
Nel caso
di specie, nello stesso atto pubblico di scioglimento della società si legge
che i soci, e cioè l’attore e il convenuto, entrambi amministratori e legali
rappresentanti della società, hanno deciso di sciogliere anticipatamente la
società e di nominare il convenuto liquidatore, attribuendogli i poteri
previsti dalla legge (doc. 2 fasc. att.).
Dalla
visura camerale prodotta, nonostante siano passati molti anni dalla messa in
liquidazione della società, la procedura non risulta ancora esaurita (doc. 1
fasc. att. dep. 03.11.03) e non è stato né allegato né provato alcun
adempimento delle operazioni di liquidazione, neppure la redazione
dell’inventario.
Deve
pertanto essere accolta la richiesta di revoca per giusta causa del convenuto
dalla carica di liquidatore.
In
mancanza di allegazioni e di prove contrarie, costituisce infatti indice di
una intollerabile inerzia del liquidatore, tale da elidere ogni affidamento
inizialmente su di lui riposto, la circostanza che la società, sciolta nel
1993, risulti ancora in liquidazione.
Non può
tuttavia essere nominato un liquidatore giudiziale, spettando in primo luogo
ai soci provvedere alla nomina di un altro liquidatore e, solo in caso di
disaccordo tra gli stessi, è possibile attivare la speciale procedura di cui
all’art. 2275 comma 1 c.c.
Con
riguardo alla domanda risarcitoria, si deve precisare che si tratta di
un’azione di responsabilità nei confronti di un organo sociale, che può essere
esercitata anche dal singolo socio, ove quest’ultimo pretenda il ristoro del
pregiudizio ricevuto in via diretta al proprio patrimonio personale in
dipendenza del dedotto illegittimo comportamento del liquidatore (cfr. Cass.
13.12.95 n. 12772; 10.03.92 n. 2872).
Come già
evidenziato, la società regolarmente sciolta continua a sopravvivere come
soggetto collettivo, pur dopo la messa in liquidazione, all'unico scopo di
liquidare i risultati della cessata attività sociale, sicché non è consentito
ai liquidatori, a norma degli art. 2278 e 2279 c.c., intraprendere nuove
operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo
di liquidazione o di definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono
atti di gestione dell'impresa sociale, atti che se compiuti sono inefficaci
per carenza di potere (Cass. 22.11.00 n. 1580; 06.02.99 n. 1037; 17.11.97 n.
11393; v. anche Cass. 19.12.04 n. 741).
Nel caso
di specie risulta soltanto che, circa sei anni dopo lo scioglimento della
società, a quest’ultima sono stati levati dei protesti (doc. 4 fasc. att.), ma
non vi è allegazione né prova che si sia trattato di titoli emessi dopo la
liquidazione in esecuzione di nuove obbligazioni sociali, ben potendo essere
stati emessi prima della messa in liquidazione oppure per il pagamento di
obbligazioni preesistenti.
In
mancanza di specifica allegazione e prova in ordine all’effettiva esistenza di
nuove operazioni, deve pertanto essere rigettata la domanda risarcitoria.
Conseguentemente deve essere rigettata anche la domanda volta all’accertamento
della responsabilità esclusiva del convenuto per tali obbligazioni sociali e
comunque di manleva dell’attore da ogni responsabilità conseguente alle
obbligazioni sopra indicate.
Risulta
infondata anche la domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’avvenuto recesso per giusta causa dalla società, con la conseguente
richiesta di liquidazione della corrispondente quota.
D’accordo con autorevole dottrina e un’attenta
giurisprudenza (Cass. 25.06.80 n. 3982; Trib. Milano 22.10.90) sia pure non
priva di contrasti (cfr. Cass.17.07.96 n. 6410), deve infatti negarsi la
possibilità dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio,
quando la società è già sciolta ed è in fase di liquidazione. Il recesso
successivo alla delibera di scioglimento è da ritenersi infatti privo di
efficacia, avendo i soci già da tempo deliberato tutti di svincolarsi dal
legame sociale, mettendo in liquidazione la società, potendo peraltro
chiedere la liquidazione della quota solo dopo l’estinzione (o
l’accantonamento) del denaro per il pagamento dei debiti sociali.
Tenuto conto della soccombenza di parte convenuta
sulla domanda di revoca per giusta causa del liquidatore, le spese di lite
gravano pertanto su parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
1)
accertato l’inadempimento da
parte del convenuto agli obblighi conseguenti alla carica di liquidatore
della società L.A. * di R.A. & C. s.n.c. in liquidazione, revoca per giusta causa il convenuto
dall’incarico di liquidatore della società sopra menzionata;
2)
rigetta ogni altra domanda;
3) dichiara tenuto e condanna il convenuto a pagare le spese
processuali sostenute dall’attore, che liquida in complessivi euro 1517,97
(di cui euro 515,00 per diritti, euro 900 per onorari e il resto per spese)
oltre Iva, Cpa e 12,5% su diritti ed onorari ex art. 14 t.f..
Così
deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Biella in data 20.01.06
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