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Corte di Cassazione,
sez. quinta civile, 8 marzo 2006, n. 4935 – Pres. Prestipino, Rel. Genovese.
Ordinario di Istituzioni di
Diritto Privato-Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi
di Milano-Bicocca
Impugnazioni Civili – Cassazione (Ricorso per) –
Giurisdizioni speciali (Impugnabilità) – Commissioni Tributarie – Sentenze
delle Commissioni tributarie regionali rese con riferimento a rapporti litigiosi
pendenti al 31 dicembre 2000 – Ricorso per Cassazione – Riforma
dell'amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, con
istituzione delle Agenzie fiscali – Proposizione del ricorso, a decorrere
dall'1 gennaio 2001 – Dal o nei confronti del Ministero dell'Economia e
delle Finanze – Ammissibilità – Fondamento – Conseguenze – Notifica della sentenza di
Appello ai fini del computo del termine breve – Dal o nei confronti del Ministero dell'Economia e
delle Finanze – Necessità.
Anatocismo – Domanda giudiziale – Giudizio
tributario – Applicazione delle regole di diritto comune – Ammissibilità
della domanda anatocistica nel giudizio tributario-Formulazione della domanda
per la prima volta in appello – Deroga al divieto di domande nuove in appello
– Inammissibilità.
Con riferimento ai giudizi
introdotti prima che l'Agenzia delle Entrate divenisse operativa, ossia prima
del 1° gennaio 2001, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha conservato
la qualità di parte e il ricorso per cassazione deve essere proposto dallo
stesso o contro lo stesso; pertanto, ai fini del computo del termine breve,
di sessanta giorni, per l'
impugnazione in Cassazione, la sentenza di appello deve essere notificata dal
o al Ministero e non dalla o all’Agenzia delle Entrate. Infatti, solo nei
procedimenti introdotti successivamente al 1° gennaio 2001 la legittimazione appartiene, in
esclusiva, all’Agenzia delle Entrate e, per l'implicita abrogazione dell’art.
21, comma 1, della legge 15 maggio 1999, n. 133, la notificazione delle
sentenze delle Commissioni tributarie regionali non deve più essere
effettuata presso le competenti avvocature distrettuali.
(bi)
La
domanda al pagamento degli interessi anatocistici è ammissibile nel processo
tributario con le stesse regole di diritto civile comune a pubblici e privati
operatori, vale a dire che gli interessi siano dovuti da sei mesi e che la
domanda sia già stata formulata nel giudizio di primo grado. La deroga al
divieto di domande nuove in appello trova applicazione solo quando nel
giudizio di primo grado gli interessi anatocistici sugli interessi già
prodotti da almeno sei mesi siano stati già richiesti, in quanto detta deroga
trova giustificazione nel fatto che la domanda anatocistica ulteriore
formulata in appello sia lo sviluppo logico causale della stessa domanda già
formulata in primo grado.
(bi)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
1. LA SOCIETÀ FINANZIARIA BOLOGNA
METROPOLITANA SPA (già FINANZIARIA FIERE, DI BOLOGNA SPA)
impugnava, davanti alla Commissione Tributaria di primo grado di Bologna, il silenzio-rifiuto
dell'Ufficio distrettuale delle I.I.DD. di Bologna e dell'Intendente di
Finanza avverso le proprie istanze
di rimborso dei crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate, in vari
anni, e chiedeva la condanna dell'Ufficio a rimborsare le somme e a
corrispondere gli interessi.
Intervenuta l'estinzione dei
rispettivi crediti per compensazione, la società contribuente chiedeva (con
il ricorso introduttivo del giudizio) la condanna dell'AMMINISTRAZIONE al
pagamento degli interessi, che, con una memoria successiva, intendeva
comprensivi anche di quelli anatocistici, oltre alla rifusione delle spese.
La Commissione adita
accoglieva la domanda e condannava l'Amministrazione al pagamento degli
interessi, compresi quelli anatocistici, fino alla data del pagamento del
dovuto e compensava le spese.
2.
L'Ufficio proponeva appello davanti alla C.T.R. dell'Emilia - Romagna, sostenendo la non
debenza degli interessi oltre la data della compensazione dei crediti e, in
particolare, la non spettanza di quelli anatocistici. Resisteva la società
contribuente e chiedeva, con appello incidentale, la condanna dell'Ufficio
alle spese del giudizio di primo grado.
La Commissione, con la
sentenza impugnata in questa sede, rigettava l'appello principale
dell'Ufficio e accoglieva quello incidentale della contribuente.
4. Avverso tale pronuncia ha
proposto ricorso per cassazione il MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE,
affidato ad un unico motivo, contro il quale non resiste la società intimata.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1.
Con l'unico motivo di ricorso
(con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1283
cod. civ., degli artt. 17 e 19-bis, comma 3, d.P.R. n.
636 del 1972, in relazione all'art. 546 del 1992) IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE deduce che l'Ufficio aveva
tempestivamente eccepito, con l'appello, che la domanda degli interessi
anatocistici era stata proposta tardivamente in quanto presentata, per la
prima volta, solo nella memoria depositata dalla parte ai sensi dell'art. 32
D. Lgs. n. 546 del 1992. La Commissione avrebbe errato nel ritenere che, a
norma dell'art. 1283 cod. civ., la domanda giudiziale, diretta ad ottenere il
pagamento degli interessi anatocistici, non debba essere proposta,
necessariamente, con l'atto introduttivo del giudizio.
2.
Preliminarmente deve essere affrontato il problema
relativo alla decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione.
Nella specie la sentenza di
appello è stata notificata all'Agenzia delle entrate, Ufficio di Bologna, in
persona dei Direttore, il 27 settembre 2001, mentre il ricorso del Ministero
è stato notificato il successivo 13 dicembre 2001.
Qualora si reputasse efficace
la notifica presso l'Agenzia delle Entrate in persona del Direttore,
piuttosto che nei confronti dell'Avvocatura erariale dei distretto
giudiziario, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, perché
tardivamente proposto.
2.1. Il ricorso, notificato
entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza (cd. termine lungo), è da
considerarsi tempestivo, non potendo attribuirsi alcun valore alla
notificazione della decisione eseguita, ai fini del decorso del cd. termine breve,
solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che non era stata parte del
processo di appello.
2.1.1.
Con riferimento ai giudizi introdotti prima che l'Agenzia delle Entrate
divenisse operativa, ossia prima del 1° gennaio 2001, il Ministero ha conservato
la qualità di parte e il ricorso poteva essere proposto (come lo è stato)
dallo stesso. Ad esso, pertanto, ai fini del computo del termine breve di
impugnazione, andava notificata la sentenza di appello.
Solo nei procedimenti
introdotti successivamente al 1° gennaio 2001 - ma non è questo il caso - la
legittimazione appartiene, in esclusiva, all'Agenzia delle Entrate e, per
l'implicita abrogazione dell'art. 21, comma 1, della legge 15 maggio 1999, n.
133, la notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie regionali
non deve più essere effettuata
Presso le competenti
avvocature distrettuali. (Cassazione Sez. Unite, sent. n. 3218 del 2006).
3. Nel
merito, la doglianza dell'Amministrazione mira ad ottenere la riforma della
sentenza di appello che avrebbe accordato al contribuente gli interessi
anatocistici, nonostante che la domanda degli stessi sia stata proposta e
specificata soltanto nella memoria depositata dalla parte ai sensi dell'art.
32 D. Lgs. n. 546 del 1992.
3.1. La
doglianza, che è fondata, merita accoglimento, secondo le puntualizzazioni svolte
qui di seguito.
3.1.1. Com'è noto, questa Corte - dopo un
iniziale contrasto (tra le sentenze nn. 6310 del 1996, 9497 del 1998 e 552
del 1999) - ha ammesso, con l'ultima delle menzionate decisioni, la
possibilità che il contribuente chieda gli
interessi anatocistici nei confronti del Fisco.
Se prima si era sostenuto che
l'art. 1293 cod. civ., sulla spettanza nelle obbligazioni pecuniarie degli
interessi sugli interessi scaduti (cosiddetto anatocismo), non trova
applicazione in materia tributaria, dove prevalgono le disposizioni speciali
che regolano compiutamente gli effetti della mora debendi (sent. n.
6310 del 1996), in uno secondo momento si è affermato che, in materia di
rimborsi di imposta, il contribuente può conseguire, nel rispetto dei
presupposti stabiliti dall'art. 1283 cod. civ., la condanna dell'
Amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici (sent.
n. 552 del 1999).
A partire da questa decisione, la Corte ha chiarito che La presenza della
pubblica amministrazione in qualità di creditore o debitore non altera la
struttura del rapporto obbligatorio, in quanto le correlative posizioni di
debito e di credito, nonostante tale particolarità, vengono a porsi, sul piano
del diritto sostanziale, in termini paritari, anche quando il rapporto abbia
avuto origine da una fattispecie regolata dal diritto pubblico (Cass. 22
gennaio 1999, n. 552; 3 settembre 1999, n. 9273; 23 febbraio 2000, nn. 2079 e
2081).
L'applicabilità dell'art.
1283 c.c., che consente la capitalizzazione degli interessi, sia pure entro
limiti ben precisi, non può quindi essere pregiudizialmente esclusa, posto
che l'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72 e, in genere, le norme che regolano il
rimborso delle imposte versate in eccesso, nulla prevedono a tale riguardo e
che, per quanto si è detto, la disciplina delle obbligazioni tributarie, come
di ogni altra obbligazione che trovi fondamento in "fatti" regolati dal diritto pubblico,
deve essere ricavata, per quegli aspetti che non sono specificamente
disciplinati dalle norme speciali, dalle disposizioni contenute nel primo
titolo del quarto libro del codice civile.
Nelle sentenze nn. 552,
9273/99, 2079 e 2081/2000 questa Corte ha posto in evidenza che le particolari
caratteristiche strutturali del processo tributario non sono di ostacolo
all'ammissibilità di pronunce di condanna dell'Amministrazione finanziaria,
positivamente previste sia dalla normativa vigente (art. 19, primo comma,
lett. g, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) che da quella abrogata (in
relazione a quanto previsto dagli artt. 16, sesto e settimo comma, e 20,
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636). E che, pertanto, neppure sotto tale
riflesso, possono ravvisarsi ostacoli all'applicazione dell'art. 1283 c.c. nell'ambito
delle controversie attribuite alla cognizione delle commissioni tributarie.
3.1.2. La
condanna al pagamento degli interessi anatocistici, peraltro, si restringe,
ai sensi dell'art:. 1283 cod. civ., a quei soli interessi che si siano
accumulati per almeno sei mesi alla data della domanda e presuppone che la
parte, cui. l'effetto di capitalizzazione profitta, li chieda in giudizio con
una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di
quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente
capitale, di li in poi produrranno (Cassazione n. 12043 del 2004).
Insomma, dal principio
stabilito nell'art. 1283 cod. civ., secondo cui <gli interessi scaduti
possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per
effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti
di interessi dovuti almeno per sei mesi>, consegue che il giudice può
condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia
accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli
interessi principali (sui
quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore
era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la
stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi
(Cassazione 4830 del 2004).
3.1.3.Tali
principi, regolanti la materia del diritto agli
interessi anatocistici relativi ai crediti verso il Fisco, essenzialmente -
se non esclusivamente- in materia di rimborsi d'imposte pagate, esigono che
il contribuente-creditore abbia indicato tutti gli elementi necessari alla liquidazione
di essi, a cominciare dalla capitalizzazione del primo semestre di interessi
maturati sul capitale. E soprattutto, che tale richiesta sia stata formulata
nell'atto introduttivo del giudizio tributario avente ad oggetto il rimborso
d'imposta, non potendosi esso considerare un accessorio del credito
principale conseguente in via automatica dall'accoglimento della domanda di
rimborso o di quella degli interessi maturati dalla domanda già rivolta al
Fisco.
Del resto, nella materia dei
rimborsi d'imposta, da un lato, il credito verso l'Erario si presenta già
liquido (e
il giudice deve limitarsi ad accertarne solo la
spettanza per colui che si affermi creditore), e da un altro il Fisco deve
poter valutare, in presenza di una tale domanda, tutte le conseguenze
patrimoniali della sua opposizione al riconoscimento (e all'esecuzione) del rimborso.
Perciò la domanda giudiziale
deve essere chiara e non ambigua, come le stesse Sezioni Unite hanno avuto
modo di affermare nella sentenza n. 10156 del 1998, in cui è stato detto che
«quando la formulazione delle conclusioni sia ambigua, in quanto suscettibile
di esser interpretata sia come rivolta ad ottenere il riconoscimento degli
interessi anatocistici sia come richiesta degli interessi moratori destinati
a maturare dopo la domanda e fino all'effettivo pagamento, il giudice del merito, stante la necessaria
specificità della richiesta dell'anatocismo, non può
ritenere che essa sia stata proposta, quando l'esposizione dei fatti e degli
elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, alla quale egli deve far riferimento per sciogliere quell'ambiguità, non somministri
argomenti in tale senso. Resta altresì escluso che all'assenza di siffatta
domanda in primo grado possa rimediarsi mediante la sua formulazione per la
prima volta
in appello sia pure limitatamente agli interessi
prodotti dalla data di tale domanda sul capitale rappresentato dagli
interessi scaduti sino a tale data, non essendo consentito proporre in
appello per la prima volta la domanda di pagamento di interessi maturati dopo
la sentenza di primo grado se il fatto produttivo di interessi era anteriore
all'inizio del processo e ciononostante la relativa domanda non sia stata
proposta nel giudizio di primo grado».
3.2. Nel
caso di specie, la domanda giudiziale, introduttiva del presente giudizio,
era caratterizzata dal seguente tenore testuale: richiesta del «rimborso
della somma (...) corrispondente alla differenza tra l'importo delle
trattenute subite e quello delle imposte dovute su tale somma, ai sensi
dell'art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973».
Giustamente, il giudice di
appello, in base a tale formulazione del ricorso introduttivo del giudizio,
ha ritenuto che il contribuente non avesse proposto ab inizio la domanda
volta a conseguire anche gli interessi anatocistici.
Peraltro, lo stesso giudice ha
sostenuto che una tale domanda potesse essere correttamente proposta con la
memoria, successivamente depositata.
Ma il giudizio tributario, in
base alla disciplina dettata dagli artt. 18, comma secondo, 19 e 24, comma
secondo, D.Lgs. n. 546 del 1992, è caratterizzato da un meccanismo di
instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della
legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla
stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha un oggetto rigidamente
delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi
specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, in primo grado, onde
delimitare sin dalla nascita del rapporto processuale tributario le domande e
le eccezioni proposte dalle parti. Da ciò consegue che nuove censure del
contribuente, introdotte in appello con memoria aggiuntiva, sono
inammissibili perché comportano l'esame di una nuova causa petendi (Cassazione n. 9754 del
2003).
Inoltre, la giurisprudenza di
questa Corte richiamata nella sentenza impugnata in questa sede, a sostegno
dell'ammissibilità della nuova istanza (giurisprudenza che ritiene legittima
la domanda proposta anche in fasi successive al giudizio già intrapreso),
presuppone e si riferisce solo ai casi in cui
la domanda per gli interessi ex art. 1283 cod. civ. sia già stata
correttamente proposta con il ricorso introduttivo, non anche a quelli - come
questo - in cui la stessa sia stata avanzata solo nella memoria illustrativa,
depositata prima della discussione della causa.
4.In conclusione, il ricorso
dell'Amministrazione, è fondato e deve essere accolto.
La
sentenza, pertanto, va cassata in relazione alla censura contenuta nel
ricorso e la causa, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, decisa
anche nel merito, dichiarando inammissibile la domanda relativa agli
interessi anatocistici proposta dalla contribuente.
5.Le spese dell'intero
giudizio vanno compensate, in ragione delle puntualizzazioni resesi
necessarie in questa sede giudiziale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura contenuta
nel ricorso e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile la
domanda relativa agli interessi anatocistici. Compensa le spese dell'intero
giudizio.
Così deciso in Roma, nella
camera di consiglio della V sezione civile della Corte di cassazione, dai
magistrati sopraindicati, il 16 dicembre 2005.
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