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Tar Lombardia – Sez.
Brescia, ordinanza 28 aprile 2006 – Pres. F. Mariuzzo, Rel. S. Mielli.
Fallimento – Abbandono di rifiuti speciali – Obbligo di
smaltimento – Soggetto obbligato.
Il curatore fallimentare cui non sia ascrivibile alcuna
responsabilità nell'abbandono dei rifiuti sul terreno dell'azienda posta in
liquidazione, non è responsabile ex art. 14 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
e ove l'Amministrazione proceda, ai sensi del 3° comma della citata norma,
all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati, il recupero delle
somme anticipate può avvenire mediante insinuazione del relativo credito nel
passivo fallimentare.
Conformi Tar Lazio Latina, 12 marzo 2005, n. 304; Tar
Abruzzo L'Aquila, 17 dicembre 2004, n. 1393; Tar Toscana, sez. II, 1 agosto
2001, n. 1318.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Rilevato e considerato ad un sommario
esame:
-
che il curatore fallimentare della ditta Globe Srl, avvedendosi,
in sede di redazione dell'inventario, della presenza di rifiuti posti in due container
all'esterno dell'opificio e dell'accatastamento di altri rifiuti nell'area di
pertinenza dell'immobile, ha tempestivamente informato le autorità competenti
(il Comune di Corte Franca, la Provincia di Brescia e l'Arpa);
-
che con il provvedimento impugnato il Comune ordina al curatore
fallimentare di procedere a propria cura e spese alla rimozione, all'avvio e
smaltimento dei rifiuti stoccati sul suolo dell'area cortiva di pertinenza al
fabbricato e di trasmettere entro venti giorni il progetto di smaltimento da
effettuare entro dieci giorni dalla data di approvazione del progetto;
-
che il curatore fallimentare cui non sia ascrivibile alcuna
responsabilità nell'abbandono dei rifiuti sul terreno dell'azienda posta in
liquidazione, non sembra potersi ritenere responsabile ex art. 14 del Dlgs. 5
febbraio 1997 n. 22 (nel caso di specie è accertato che i rifiuti sono stati
abbandonati dall'imprenditore fallito) e ove l'Amministrazione proceda ex
art. 14 comma 3, del Dlgs. 5 febbraio 1997 n. 22, all'esecuzione d'ufficio in
danno dei soggetti obbligati, il recupero delle somme anticipate può avvenire
mediante insinuazione del relativo credito nel passivo fallimentare (cfr. Tar
Lazio Latina, 12 marzo 2005, n. 304; Tar Abruzzo L'Aquila, 17 dicembre 2004,
n. 1393; Tar Toscana, sez. II, 1 agosto 2001, n. 1318);
Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma,
della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n.
642;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda
cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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