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Sezione I - Giurisprudenza

documento 313/2006

 

 

 

 

 

 

Tar Lombardia – Sez. Brescia, ordinanza 28 aprile 2006 – Pres. F. Mariuzzo, Rel. S. Mielli.

 

Fallimento – Abbandono di rifiuti speciali – Obbligo di smaltimento – Soggetto obbligato.

 

Il curatore fallimentare cui non sia ascrivibile alcuna responsabilità nell'abbandono dei rifiuti sul terreno dell'azienda posta in liquidazione, non è responsabile ex art. 14 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e ove l'Amministrazione proceda, ai sensi del 3° comma della citata norma, all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati, il recupero delle somme anticipate può avvenire mediante insinuazione del relativo credito nel passivo fallimentare.

Conformi Tar Lazio Latina, 12 marzo 2005, n. 304; Tar Abruzzo L'Aquila, 17 dicembre 2004, n. 1393; Tar Toscana, sez. II, 1 agosto 2001, n. 1318. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis

Rilevato e considerato ad un sommario esame:

-  che il curatore fallimentare della ditta Globe Srl, avvedendosi, in sede di redazione dell'inventario, della presenza di rifiuti posti in due container all'esterno dell'opificio e dell'accatastamento di altri rifiuti nell'area di pertinenza dell'immobile, ha tempestivamente informato le autorità competenti (il Comune di Corte Franca, la Provincia di Brescia e l'Arpa);

-  che con il provvedimento impugnato il Comune ordina al curatore fallimentare di procedere a propria cura e spese alla rimozione, all'avvio e smaltimento dei rifiuti stoccati sul suolo dell'area cortiva di pertinenza al fabbricato e di trasmettere entro venti giorni il progetto di smaltimento da effettuare entro dieci giorni dalla data di approvazione del progetto;

-  che il curatore fallimentare cui non sia ascrivibile alcuna responsabilità nell'abbandono dei rifiuti sul terreno dell'azienda posta in liquidazione, non sembra potersi ritenere responsabile ex art. 14 del Dlgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (nel caso di specie è accertato che i rifiuti sono stati abbandonati dall'imprenditore fallito) e ove l'Amministrazione proceda ex art. 14 comma 3, del Dlgs. 5 febbraio 1997 n. 22, all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati, il recupero delle somme anticipate può avvenire mediante insinuazione del relativo credito nel passivo fallimentare (cfr. Tar Lazio Latina, 12 marzo 2005, n. 304; Tar Abruzzo L'Aquila, 17 dicembre 2004, n. 1393; Tar Toscana, sez. II, 1 agosto 2001, n. 1318);

Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.














 

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