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Tribunale di Mantova
28 marzo 2006 – Giudice del registro Dr. A. Dell’Aringa.
Trasformazione di
società in nome collettivo in ditta individuale – Iscrizione nel registro
delle imprese – Inammissibilità.
Non
può essere iscritto nel registro delle imprese l’atto con il quale viene
disposta la trasformazione di una società in nome collettivo in ditta
individuale in quanto fattispecie non prevista dal legislatore.
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Il Giudice del registro letto il
ricorso presentato il 17.3.06 dal dott. R.G., coadiutore del notaio dott.
E.F., nell'interesse della s.n.c. B.L. ed avverso il rifiuto del Conservatore
del registro delle imprese di Mantova di iscrivere l'atto 29.12.05, recante
la cessione delle quote sociali della suddetta società e la trasformazione
eterogenea di essa nella ditta individuale denominata B.L. a mente dell'art. 2500 novies c.c.
si pronuncia come
segue:
premesso che il
controllo demandato dall'art. 2189 com. 2° c.c. all'Ufficio del registro
delle imprese non si esaurisce nel riscontro delle regolarità formale dell'atto,
ma si estende a tutte le condizioni richieste dalla legge
per l'iscrizione (v. Trib. Trento 4.5.1999), onde il provvedimento reclamato
non è censurabile sotto il profilo della violazione dei limiti del sindacato
del Conservatore del registro;
rilevato che la c.d. trasformazione
di una ditta individuale in una società o di una società in impresa
individuale determina sempre un rapporto di successione tra soggetti
distinti, perché la persona fisica e persona giuridica [od avente la
semipersonalità giuridica] si distinguono appunto per natura e non solo per
forma, con la conseguente esclusione della esdebitazione della società
"trasformatasi" nella ditta individuale (v. Cass. 6.2.2002 n.
1593);
ritenuto che il
suenunciato principio -preclusivo dell'applicazione degli artt. 2500 com.
1°-2° quinquies e 2500 com. 1°-2° novies c.c.- non sia stato abrogato dalla
recente riforma del diritto societario, con la quale sono state consentite anche le
trasformazioni eterogenee, sia perché queste ultime sono ammesse dagli artt.
2500 septies e 2500 octies c.c. tra le società di capitali e gli enti ivi
indicati, così da non essere previste per le società di persone come la B.L.
s.n.c., sia perché il legislatore ha minuziosamente elencato tali enti,
costituiti da consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di
aziende, associazioni non
riconosciute, fondazioni, per cui se avesse inteso ricomprendere le imprese
individualli le avrebbe menzionate, sia perché l'elemento che accomuna le
società, i consorzi, le comunioni di aziende, le associazioni non
riconosciute, le fondazioni e ne rende possibile la trasformazione è
l'esistenza in capo ad esse di una patrimonio separato, ossia di una
connotazione mancante nelle imprese individuali, le quali non sono dotate di
autonomia patrimoniale, a differenza di quelle collettive;
ritenuto altresì che non possa essere iscritta la sola cessione
delle quote sociali postulando la iscrivibilità parziale l'assenza di
collegamenti tra l'atto legittimo e quello illegittimo (v. App. Torino
1.12.1995)
P.Q.M.
visto l'art. 2189 com. 3° c.c.
respinge il ricorso.
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