|
Tribunale di Mantova
30 marzo 2006 – G.U. Dr. Laura De Simone. Amministrazione controllata – Delegazione di pagamento –
Pagamento del debito del terzo – Inefficacia – Insussistenza. Non si verifica la fattispecie del pagamento del debito
del terzo -e l’atto non é inefficacie ai sensi degli artt. 167 e 168 L.F.-
qualora il solvente, in esecuzione di un mandato conferitogli da un proprio
creditore, estingua un debito del mandate nei confronti del destinatario del
pagamento ma anche un debito proprio nei confronti del mandante stesso. (mb) Amministrazione controllata – Adempimento di contratti
in corso – Effetti sul patrimonio del debitore – Atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione - Autorizzazione del Giudice Delegato –
Irrilevanza. I pagamenti finalizzati a consentire la realizzazione di
una commessa non incidono negativamente sul ceto creditorio o sulla procedura
concorsuale, risultando anzi volti ad incrementare il patrimonio
dell’imprenditore, per cui essi non possono che qualificarsi atti di
ordinaria gestione d’impresa che l’imprenditore ammesso alla procedura
concorsuale di amministrazione controllata può senz’altro compiere
autonomamente, a mente del combinato disposto degli artt. 167, 188 L.F.,
senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato. (mb) SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO Con
atto di citazione notificato in data 23.10.2003 il Fallimento Belleli S.p.A.,
in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la M.V. Sud
S.r.l., con sede in P. (SR) affinché fosse dichiarata l’inefficacia dei
pagamenti della somma di €.234.054,56 eseguiti dalla società fallita in
favore della convenuta a mezzo di bonifici bancari tra il maggio del 1996 e
l’aprile del 1997. Esponeva
in principalità il Fallimento attore che i pagamenti indicati erano stati
posti in essere dalla Belleli S.p.A. nel periodo in cui la società era in
amministrazione controllata ed erano stati effettuati per estinguere debiti
della Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S. -, corrente in Priolo (SR),
nei confronti della società convenuta. I pagamenti in questione dovevano
considerarsi inefficaci in quanto pagamenti di un debito di un terzo,
eseguiti durante l’amministrazione controllata, senza autorizzazione del
giudice delegato. Parte
convenuta si costituiva in giudizio eccependo l’insussistenza, nella specie, dei
presupposti per la dichiarazione di inefficacia ex art. 167, 188 L.F., non
potendo i pagamenti eseguiti essere qualificati atti di straordinaria
amministrazione, avendo Belleli S.p.A. pagato debiti propri e non già di
Nuova Cimimontubi S.p.A.. La fallita, infatti, aveva effettuato i pagamenti
in discussone dietro mandato di Nuova Cimimontubi S.p.A. e per estinguere un
corrispondente debito nei confronti di quest’ultima. Il
procedimento veniva istruito mediante produzioni documentali essendo
rigettate le prove orali dedotte da parte convenuta. Sulle conclusioni come sopra
riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del
18.10.2005. MOTIVI DELLA
DECISIONE L’esame
della documentazione prodotta dalla curatela consente di ritenere provati
l’avvenuta esecuzione da parte di Belleli S.p.A. – che era stata ammessa
all’amministrazione controllata nel novembre del 1995 – dei seguenti
pagamenti in favore della M.V. Sud S.r.l.: - £.64.260.000
in data 21.5.1996 (doc.5,6,7,8) - £.10.740.000
in data 2.7.1996 (doc.16,17), - £.25.096.755
in data 2.7.1996 ( doc.16, 18), - £.35.740.000
in data 23.7.1996 (doc.22,19), - £.22.205.400
in data 12.9.1996 (doc.25,26), - £.72.919.630
in data 29.10.1996 (doc.27,33,34), - £.65.784.390
in data 13.12.1996 (doc.35,38,39), - £.40.000.000
in data 4.2.1997 (doc.44), - £.67.879.182
in data 7.3.1997 (doc.45,46), - £.48.567.470
in data 22.4.1997 (doc.47,51,52,53). E’
altresì documentato, oltre che pacificamente ammesso da parte convenuta, che
la M.V. Sud S.r.l. non era creditrice di Belleli S.p.A., avendo quest’ultima
saldato debiti facenti capo alla controllata Nuova Cimimontubi S.p.A. -
Divisione I.M.S., per espresso mandato di questa
(doc.10,12,21,24,29,31,37,43,49). In
virtù dei principi ricavabili dal disposto dell’art. 188 L.F. e dalle norme
in esso richiamate, deve ritenersi che con l’ammissione del debitore
all’amministrazione controllata egli conservi l’amministrazione dei suoi beni
e l’esercizio dell’impresa ma con un potere di disposizione che può dirsi limitato,
non potendo egli compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione ed
incidenti negativamente sul proprio patrimonio senza l’autorizzazione scritta
del giudice delegato (art. 167 II co. L.F.). Certamente
è vero, come affermato da parte attrice, che il pagamento di un debito di un
terzo, di cui non sia possibile valutare la significatività ai fini del
risanamento dell’impresa, deve presumersi che pregiudichi la consistenza del
patrimonio del debitore, in quanto verosimilmente compromette la capacità di
soddisfare le ragioni dei creditori dello stesso, alla cui tutela la misura
della preventiva autorizzazione è disposta. Ma
nella fattispecie in esame non è questo che si è verificato. La
documentazione prodotta da parte convenuta ha consentito di accertare che
Belleli S.p.A., con ordine 0196M00319/2098 del 6.12.95, ha affidato in
subappalto alla controllata Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S.,
lavori relativi alla commessa IPCO (“order no. R -1235 -001P Sea island
jackets piles and bridges”), da realizzarsi in Nigeria (v. doc. 1 parte
convenuta). La società Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S., a sua
volta, ha subappaltato parte degli stessi lavori, con contratto in data 22.3.1996,
alla M.V. Sud S.r.l. (doc.2 di parte convenuta), con pattuizione di pagamento
delle relative fatture in relazione all’approvazione dei singoli stati di
avanzamento lavori. La
M.V. Sud S.r.l. ha quindi emesso, nei confronti della propria committente,
Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S., una pluralità di fatture, per
complessive £.453.192.827 (doc. da 3 a 12 di parte convenuta). La
Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S., a sua volta, ha emesso fatture
nei confronti della propria diretta appaltatrice Belleli S.p.A., conferendo a
quest’ultima, contestualmente ad ogni fattura, specifici “mandati” di
pagamento in favore dei propri fornitori o subappaltatori, del seguente
tenore: “Facciamo riferimento al credito di £ ….. che vantiamo nei V/s confronti
in relazione alla fattura richiamata in oggetto, per pregarVi di prendere
nota che Vi conferiamo mandato di pagare per Nostro conto, entro il massimale
del credito, le somme evidenziate nelle fatture relative alle prestazioni
delle Società sottoelencate … ( fra i quali M.V. n.d.r.) Resta inteso che
l’importo sarà da Voi effettivamente pagato non appena le somme esigibili in
relazione al citato nostro credito siano divenute liquide e disponibili.
Resta altresì inteso che l’importo da Voi effettivamente pagato, e per il
quale Vi chiediamo copia della relativa documentazione, verrà portato in
deduzione del Nostro credito che conseguentemente si ridurrà di pari importo”
(v. “mandato n. 1 del 9.05.1996” e successivi, doc. 10 e ss. parte
convenuta). Belleli
S.p.A., quindi, ha provveduto, a mezzo dei bonifici bancari sopra indicati,
al pagamento delle fatture emesse dalla società convenuta nei confronti di
Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S., specificando negli ordini di
bonifico che i versamenti erano appunto effettuati per conto di Nuova
Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S.. Il
negozio sopra descritto, posto in essere dalle parti, deve qualificarsi
delegazione di pagamento, al tempo attiva e passiva, utilizzando il delegante
il proprio credito verso il delegato per liberarsi del proprio debito nei
confronti del delegatario. E così la prestazione del delegato estingue sia
l’obbligazione del delegante verso il delegatario, sia l’obbligazione del
delegato verso il delegante (art. 1269 e ss. c.c.). Ne
deriva, nella fattispecie in esame, che Belleli S.p.A., eseguendo il mandato
conferitole da Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S., ha pagato debiti
propri, e non di terzi, poiché ha versato le somme dovute alla propria
creditrice ai soggetti da questa indicati come delegatari, secondo l’espressa
previsione del mandato. I
pagamenti eseguiti, peraltro, non possono valutarsi estranei all’ordinaria
amministrazione dell’impresa, costituendo adempimento di obbligazioni sorte
nei confronti di Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S., in forza del
contratto di subappalto in data 6.12.95, ossia pagamenti di corrispettivi
maturati dalla subappaltatrice nel corso dell’amministrazione controllata,
sulla base degli stati di avanzamento lavori. Essendo i pagamenti sostanzialmente
finalizzati a consentire la realizzazione della commessa, essi non incidono
negativamente sul ceto creditorio o sulla procedura concorsuale risultando
anzi volti incrementare il patrimonio dell’imprenditore, per cui essi non
possono che qualificarsi atti di ordinaria gestione d’impresa, che
l’imprenditore ammesso alla procedura concorsuale di amministrazione
controllata può senz’altro compiere autonomamente, a mente del combinato
disposto degli artt.167, 188 L.F., senza l’autorizzazione scritta del giudice
delegato. Risultando
conseguentemente infondata la prospettiva attorea, la domanda proposta deve
essere rigettata. Le spese legali sostenute dalla
società convenuta, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale, in persona del giudice
dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
ed eccezione disattesa, così giudica: rigetta
la domanda proposta dal Fallimento Belleli S.p.A. nei confronti di M.V. Sud
S.r.l.; condanna
il Fallimento Belleli S.p.A. alla rifusione delle spese di lite sostenute
dalla società M.V. Sud S.r.l. e liquidate in € 9.413,88 di cui € 100,00 per
spese, € 3.279,00 per diritti, € 5.000,00 per onorari, € 1.034,88 per spese
generali, oltre IVA e CPA come per legge. |