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Sezione I - Giurisprudenza

documento 315/2006

 

 

 

Tribunale di Mantova 30 marzo 2006 – G.U. Dr. Laura De Simone.

Amministrazione controllata – Delegazione di pagamento – Pagamento del debito del terzo – Inefficacia – Insussistenza.

Non si verifica la fattispecie del pagamento del debito del terzo -e l’atto non é inefficacie ai sensi degli artt. 167 e 168 L.F.- qualora il solvente, in esecuzione di un mandato conferitogli da un proprio creditore, estingua un debito del mandate nei confronti del destinatario del pagamento ma anche un debito proprio nei confronti del mandante stesso. (mb)

 

Amministrazione controllata – Adempimento di contratti in corso – Effetti sul patrimonio del debitore – Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Autorizzazione del Giudice Delegato – Irrilevanza.

I pagamenti finalizzati a consentire la realizzazione di una commessa non incidono negativamente sul ceto creditorio o sulla procedura concorsuale, risultando anzi volti ad incrementare il patrimonio dell’imprenditore, per cui essi non possono che qualificarsi atti di ordinaria gestione d’impresa che l’imprenditore ammesso alla procedura concorsuale di amministrazione controllata può senz’altro compiere autonomamente, a mente del combinato disposto degli artt. 167, 188 L.F., senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato. (mb)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

       Con atto di citazione notificato in data 23.10.2003 il Fallimento Belleli S.p.A., in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la M.V. Sud S.r.l., con sede in P. (SR) affinché fosse dichiarata l’inefficacia dei pagamenti della somma di €.234.054,56 eseguiti dalla società fallita in favore della convenuta a mezzo di bonifici bancari tra il maggio del 1996 e l’aprile del 1997.

       Esponeva in principalità il Fallimento attore che i pagamenti indicati erano stati posti in essere dalla Belleli S.p.A. nel periodo in cui la società era in amministrazione controllata ed erano stati effettuati per estinguere debiti della Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S. -, corrente in Priolo (SR), nei confronti della società convenuta. I pagamenti in questione dovevano considerarsi inefficaci in quanto pagamenti di un debito di un terzo, eseguiti durante l’amministrazione controllata, senza autorizzazione del giudice delegato.

       Parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo l’insussistenza, nella specie, dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia ex art. 167, 188 L.F., non potendo i pagamenti eseguiti essere qualificati atti di straordinaria amministrazione, avendo Belleli S.p.A. pagato debiti propri e non già di Nuova Cimimontubi S.p.A.. La fallita, infatti, aveva effettuato i pagamenti in discussone dietro mandato di Nuova Cimimontubi S.p.A. e per estinguere un corrispondente debito nei confronti di quest’ultima.

       Il procedimento veniva istruito mediante produzioni documentali essendo rigettate le prove orali dedotte da parte convenuta.

        Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 18.10.2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE

       L’esame della documentazione prodotta dalla curatela consente di ritenere provati l’avvenuta esecuzione da parte di Belleli S.p.A. – che era stata ammessa all’amministrazione controllata nel novembre del 1995 – dei seguenti pagamenti in favore della M.V. Sud S.r.l.:

-     £.64.260.000 in data 21.5.1996 (doc.5,6,7,8)

-     £.10.740.000 in data 2.7.1996 (doc.16,17),

-     £.25.096.755 in data 2.7.1996 ( doc.16, 18),

-     £.35.740.000 in data 23.7.1996 (doc.22,19),

-     £.22.205.400 in data 12.9.1996 (doc.25,26),

-     £.72.919.630 in data 29.10.1996 (doc.27,33,34),

-     £.65.784.390 in data 13.12.1996 (doc.35,38,39),

-     £.40.000.000 in data 4.2.1997 (doc.44),

-     £.67.879.182 in data 7.3.1997 (doc.45,46),

-     £.48.567.470 in data 22.4.1997 (doc.47,51,52,53).

       E’ altresì documentato, oltre che pacificamente ammesso da parte convenuta, che la M.V. Sud S.r.l. non era creditrice di Belleli S.p.A., avendo quest’ultima saldato debiti facenti capo alla controllata Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S., per espresso mandato di questa (doc.10,12,21,24,29,31,37,43,49).

       In virtù dei principi ricavabili dal disposto dell’art. 188 L.F. e dalle norme in esso richiamate, deve ritenersi che con l’ammissione del debitore all’amministrazione controllata egli conservi l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa ma con un potere di disposizione che può dirsi limitato, non potendo egli compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione ed incidenti negativamente sul proprio patrimonio senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato (art. 167 II co. L.F.).

       Certamente è vero, come affermato da parte attrice, che il pagamento di un debito di un terzo, di cui non sia possibile valutare la significatività ai fini del risanamento dell’impresa, deve presumersi che pregiudichi la consistenza del patrimonio del debitore, in quanto verosimilmente compromette la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori dello stesso, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è disposta.

       Ma nella fattispecie in esame non è questo che si è verificato.

       La documentazione prodotta da parte convenuta ha consentito di accertare che Belleli S.p.A., con ordine 0196M00319/2098 del 6.12.95, ha affidato in subappalto alla controllata Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S., lavori relativi alla commessa IPCO (“order no. R -1235 -001P Sea island jackets piles and bridges”), da realizzarsi in Nigeria (v. doc. 1 parte convenuta). La società Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S., a sua volta, ha subappaltato parte degli stessi lavori, con contratto in data 22.3.1996, alla M.V. Sud S.r.l. (doc.2 di parte convenuta), con pattuizione di pagamento delle relative fatture in relazione all’approvazione dei singoli stati di avanzamento lavori.

       La M.V. Sud S.r.l. ha quindi emesso, nei confronti della propria committente, Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S., una pluralità di fatture, per complessive £.453.192.827 (doc. da 3 a 12 di parte convenuta).

       La Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S., a sua volta, ha emesso fatture nei confronti della propria diretta appaltatrice Belleli S.p.A., conferendo a quest’ultima, contestualmente ad ogni fattura, specifici “mandati” di pagamento in favore dei propri fornitori o subappaltatori, del seguente tenore: “Facciamo riferimento al credito di £ ….. che vantiamo nei V/s confronti in relazione alla fattura richiamata in oggetto, per pregarVi di prendere nota che Vi conferiamo mandato di pagare per Nostro conto, entro il massimale del credito, le somme evidenziate nelle fatture relative alle prestazioni delle Società sottoelencate … ( fra i quali M.V. n.d.r.) Resta inteso che l’importo sarà da Voi effettivamente pagato non appena le somme esigibili in relazione al citato nostro credito siano divenute liquide e disponibili. Resta altresì inteso che l’importo da Voi effettivamente pagato, e per il quale Vi chiediamo copia della relativa documentazione, verrà portato in deduzione del Nostro credito che conseguentemente si ridurrà di pari importo” (v. “mandato n. 1 del 9.05.1996” e successivi, doc. 10 e ss. parte convenuta).

       Belleli S.p.A., quindi, ha provveduto, a mezzo dei bonifici bancari sopra indicati, al pagamento delle fatture emesse dalla società convenuta nei confronti di Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S., specificando negli ordini di bonifico che i versamenti erano appunto effettuati per conto di Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S..

       Il negozio sopra descritto, posto in essere dalle parti, deve qualificarsi delegazione di pagamento, al tempo attiva e passiva, utilizzando il delegante il proprio credito verso il delegato per liberarsi del proprio debito nei confronti del delegatario. E così la prestazione del delegato estingue sia l’obbligazione del delegante verso il delegatario, sia l’obbligazione del delegato verso il delegante (art. 1269 e ss. c.c.).

       Ne deriva, nella fattispecie in esame, che Belleli S.p.A., eseguendo il mandato conferitole da Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S., ha pagato debiti propri, e non di terzi, poiché ha versato le somme dovute alla propria creditrice ai soggetti da questa indicati come delegatari, secondo l’espressa previsione del mandato.

       I pagamenti eseguiti, peraltro, non possono valutarsi estranei all’ordinaria amministrazione dell’impresa, costituendo adempimento di obbligazioni sorte nei confronti di Nuova Cimimontubi S.p.A. - Divisione I.M.S., in forza del contratto di subappalto in data 6.12.95, ossia pagamenti di corrispettivi maturati dalla subappaltatrice nel corso dell’amministrazione controllata, sulla base degli stati di avanzamento lavori.

        Essendo i pagamenti sostanzialmente finalizzati a consentire la realizzazione della commessa, essi non incidono negativamente sul ceto creditorio o sulla procedura concorsuale risultando anzi volti incrementare il patrimonio dell’imprenditore, per cui essi non possono che qualificarsi atti di ordinaria gestione d’impresa, che l’imprenditore ammesso alla procedura concorsuale di amministrazione controllata può senz’altro compiere autonomamente, a mente del combinato disposto degli artt.167, 188 L.F., senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato.

       Risultando conseguentemente infondata la prospettiva attorea, la domanda proposta deve essere rigettata.

        Le spese legali sostenute dalla società convenuta, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:

       rigetta la domanda proposta dal Fallimento Belleli S.p.A. nei confronti di M.V. Sud S.r.l.;

       condanna il Fallimento Belleli S.p.A. alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società M.V. Sud S.r.l. e liquidate in € 9.413,88 di cui € 100,00 per spese, € 3.279,00 per diritti, € 5.000,00 per onorari, € 1.034,88 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.