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Sezione I - Giurisprudenza

documento 316/2006

 

 

 

 

 

Offerta fuori sede

Fattispecie negoziali particolari, My way e 4you

Fattispecie negoziali particolari, prodotti complessi

 

Tribunale di Pescara 9 maggio 2006 - Pres. A. Zaccagnini, Est. G. Falco.

 

Piano Finanziario “My Way” Collocamento fuori sede di titoli obbligazionari Diritto di recesso gratuito dell’investitore – Sussistenza.

 

Piano Finanziario “My Way” Prestito accessorio all’acquisto di strumenti finanziari Contratto atipico Sussistenza Collocamento fuori sede di strumenti finanziari- Diritto di recesso – Sussistenza Caratteristiche.

 

Nella categoria dei contratti di collocamento di strumenti finanziari di cui all’art. 30 D.lvo n. 58/98 che- se conclusi fuori sede- devono indicare la facoltà di recesso negoziale gratuito dell’investitore entro sette giorni dalla sottoscrizione, rientrano anche i contratti aventi ad oggetto la vendita di titoli obbligazionari. (gf)

 

Qualora il piano finanziario offerto fuori sede consista in una operazione negoziale complessa, strutturata attraverso la previa erogazione all’aspirante investitore di un finanziamento pecuniario collegato al successivo acquisto- per il tramite dell’Istituto di credito finanziatore, su ordine del soggetto finanziato e con l’utilizzo obbligatorio della provvista oggetto del prestito- di determinate tipologie di strumenti finanziari già indicate nel “contratto-quadro”, il diritto di recesso senza oneri e spese dell’investitore, imposto per le offerte fuori sede di strumenti finanziari dagli artt. 30 e 31 d.lgs. n. 58/98, deve avere ad oggetto non soltanto i singoli acquisti di prodotti finanziari ma il piano finanziario nel suo complesso e, quindi, anche la sua componente di prestito che, essendo vincolato al compimento di successive predeterminate operazioni di investimento mobiliare e trovando, di conseguenza, la propria causa esclusiva nelle operazioni medesime, partecipa delle scelte negoziali di investimento finanziato in strumenti finanziari dalle quali il contraente medesimo ha-entro sette giorni dalla sottoscrizione fuori sede- il diritto di svincolarsi gratuitamente ex art. 30 d.lgs. n. 58/98. (gf)

 

 

omissis 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 18.3.2005, ritualmente notificato, D. M. conveniva in giudizio la MPS BANCA PERSONALE S.P.A. (di seguito BANCA) deducendo, per quanto quivi interessa, che:

· Nel mese di ottobre del 2000 aveva ricevuto presso la propria sede lavorativa di Montesilvano (PE) la visita del Sig. Mr. A., promotore finanziario della BANCA, il quale- nell’occasione- le propose  di aderire ad un piano finanziario denominato “My Way”.

· Il Mr.- all’epoca perfettamente a conoscenza delle modeste capacità finanziarie dell’esponente (avendole fatto sottoscrivere- nell’anno 1999-  un contratto di apertura di credito in conto corrente collegato a piccole operazioni di investimento finanziario adeguate alla propria modestissima capacità di rischio)- le descrisse siffatto piano finanziario come un piano pensionistico connotato da conveniente remuneratività e non rischiosità.

· L’esponente, convinta, conseguentemente, di aderire ad un piano di accumulo pensionistico conforme alla propria dichiarata mancanza di propensione a qualsivoglia rischio finanziario, sottoscrisse presso il proprio domicilio- sempre nell’ottobre del 2000- i documenti già predisposti dal Mr..

· Tuttavia successivamente ella apprese- attraverso notizie della stampa- che il prodotto “My Way”, lungi dall’essere un piano di accumulo pensionistico, altro non era che un prestito (nella specie di Lire 97.808.100, al tasso del 6,15%, della durata di trent’anni e da rimborsare in 353 rate mensili) vincolato all’acquisto di prodotti ad alto rischio (obbligazioni European Investment Bank per un valore nominale di €. 124.000,00 e quote del Fondo Comune di investimento “Spazio Finanza Concentrato” per un controvalore di lire 43.224.444) negoziati o collocati dalla BANCA negoziatrice ed a loro volta vincolati a garanzia del rimborso del predetto prestito.

· Tale contratto doveva ritenersi affetto da nullità in quanto esso non conteneva la previsione del diritto di recesso del cliente imposta dall’art. 30 del D.lgs. n. 58/98 per i contratti stipulati- come nella specie- fuori sede.

· Inoltre la esponente non aveva mai ricevuto in copia tutta la documentazione che la BANCA assumeva di averle fatto sottoscrivere all’atto della stipulazione del contratto in questione, nè aveva mai avuto comunicazione alcuna delle operazioni di investimento e di disinvestimento, operate a sua insaputa, avendo appreso, soltanto attraverso la lettura dell’estratto conto trimestrale del 31.12.2002 del conto corrente di appoggio del piano My Way, di essere divenuta debitrice verso la BANCA- nell’ambito della esecuzione del predetto piano finanziario- della somma di €. 19.076,03.

· Inoltre, i costi del piano My Way le erano stati addebitati sul proprio predetto contratto di conto corrente il quale, a sua volta, era inficiato da una clausola anatocistica nulla ex art. 1283 c.c., dalla “applicazione di interessi passivi superiori alla misura legale e dall’addebito di commissioni di massimo scoperto mai concordati tra le parti”.

· Ne conseguiva la illegittimità della pretesa della BANCA, comunicata all’attrice con missiva del 18.1.2005, di ricevere, in esecuzione del predetto contratto finanziario, il pagamento di €. 25.798,1.

· Da quanto sopra erano derivati altresì a carico della esponente danni patrimoniali, consistenti nel pagamento della somma di €. 2324,06, nonché negli effetti della intervenuta segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi, illegittima (in quanto operata sulla base di una esposizione debitoria maturata su un contratto nullo) e lesiva della propria reputazione professionale di imprenditrice commerciale.

Tanto premesso, la D. concludeva chiedendo la declaratoria della nullità del contratto “My Way”, il riconoscimento della illiceità del comportamento tenuto dalla BANCA nella fase delle trattative, della stipulazione e della esecuzione del predetto contratto, l’accertamento della nullità “per contrarietà a norme imperative, alla buona fede ed alle regole della trasparenza” delle clausole del contratto di apertura di credito in c/c relative  all’anatocismo, agli interessi, alla Commissione di Massimo Scoperto ed alle spese, la condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricevuto dalla esponente in esecuzione del contratto “My Way nonché a risarcirle i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionatile, nella misura di €. 15.000,00 ovvero in altra somma ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese processuali.

La MPS BANCA PERSONALE S.P.A., ritualmente costituitasi, in via preliminare eccepiva il difetto di instaurazione del processo, perché non incardinato dalla controparte secondo il rito societario di cui al D.lgs. n. 5/2003, nel merito contestava le avverse pretese in particolare assumendo che:

· Esisteva prova documentale della piena consapevolezza della  D. della natura e dell’oggetto del contratto My Way, avendo la stessa sottoscritto- all’esito di trasparenti e compiute trattative- un modulo contrattuale (corredato dai relativi allegati) il quale- in modo altrettanto completo e trasparente- prevedeva la concessione di un prestito finalizzato all’acquisto di specifici servizi finanziari e non già di asseriti ma mai proposti accumuli pensionistici.

· Nel medesimo contratto sottoscritto dalla cliente quest’ultima aveva altresì dichiarato la piena conformità del piano finanziario ai propri interessi ed alle proprie capacità di rischio.

· Era inoltre infondata anche l’ulteriore doglianza attorea circa la asserita mancanza nel contratto in questione dell’avvertimento ex art. 30 D.lvo n. 58/98 (cd. TUF) della facoltà per il cliente di recedere dal contratto medesimo, e ciò da un lato perché tale norma trovava applicazione nelle sole ipotesi di servizi di collocamento di strumenti finanziari e di gestione di portafogli individuali (ipotesi- a suo dire- non ricorrenti nella specie, essendo il contratto My Way una ipotesi di finanziamento collegata all’acquisto [che non sarebbe collocamento bensì negoziazione] di obbligazioni), dall’altro perché la controparte non aveva fornito prova alcuna della effettiva conclusione fuori sede del contratto controverso, dall’altro infine perché nella specie il Prospetto Informativo allegato al contratto My Way  e relativo all’offerta di quote del fondo comune, ossia  relativo alla unica parte del piano finanziario tra le tre sue componenti (costituite dal prestito, dall’offerta di acquisto di obbligazioni e dall’offerta di acquisto di quote del fondo comune) a costituire- a suo dire- “offerta di “collocamento di strumenti finanziari” ai sensi dell’art. 30 TUF., conteneva l’esplicito avvertimento della facoltà di recesso dall’acquisto dei predetti fondi di investimento.

· Risultavano parimenti pretestuose le ulteriori doglianze della D. circa la illegittimità del contratto in questione per inadeguatezza del piano finanziario in esso contenuto, trattandosi di prestazione di prodotti connotati da una “funzione previdenziale e da un grado di rischio contenuto”, del tutto coerente con le capacità patrimoniali della cliente, peraltro imprenditrice e quindi professionalmente qualificata.

· Il contratto de quo, in quanto contenente la esplicitazione del possibile conflitto di interessi della BANCA nella negoziazione dei titoli, risultava altresì conforme anche alle prescrizioni di cui all’art. 27 del Regolamento Consob 11522/98.

· Risultavano pretestuose anche le ulteriori deduzioni attoree sia in ordine alla illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, posto che tale segnalazione non era mai avvenuta, sia in ordine a presunte invalidità degli addebiti eseguiti sul conto corrente della controparte, perché doglianze dedotte in modo assolutamente generico e senza alcun sostegno documentale.

Tanto premesso, la convenuta concludeva chiedendo in via preliminare di disporre il mutamento del rito, nel merito il rigetto delle avverse pretese perché infondate. Con vittoria delle spese del giudizio.

Disposti, nel corso della prima udienza di comparizione del 9.6.2005 ed in accoglimento della preliminare eccezione della BANCA, il mutamento del rito e la  cancellazione della causa dal ruolo, il giudizio proseguiva ritualmente nelle forme del rito societario, attraverso lo scambio di memorie e produzione documentale.

Quindi,  con decreto del 13.12.2005, il Giudice designato ex art. 12 D.lgs. n. 5/2003, preso atto della rinunzia della attrice alle proprie originarie istanze di istruttori orale, fissava per la data del 17.3.2006 l’udienza collegiale per la discussione della causa, all’esito della quale le parti concludevano come a verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contratto oggetto del presente giudizio, denominato "My Way", costituisce una fattispecie negoziale atipica connotata dalla pattuizione di una serie di operazioni economiche tra di loro funzionalmente collegate quali: 1) la concessione di un mutuo - nella specie di un finanziamento di £. 97.808.1000 al tasso del 6,15% rimborsabile attraverso il pagamento di n. 353 rate mensili costanti dell'importo di £. 600.000 cadauna, con scadenza 2030 - destinato esclusivamente all'acquisto di particolari strumenti finanziari; 2) l'acquisto attraverso l'importo erogato, la custodia e la gestione di obbligazioni "European Investiment Bank"  e di quote del fondo comune azionario "Spazio Finanza Concentrato"; 3) la costituzione in garanzia del finanziamento dei titoli sopra indicati; 4) l'apertura di un conto corrente finalizzato al regolamento delle partite di dare e avere con delega irrevocabile alla banca di prelevare dalla provvista di tale conto il denaro necessario a coprire le rate del mutuo (cfr. il contratto My Way in atti: “[…] Vi richiedo le seguenti operazioni: 1. la concessione di un finanziamento […]; 2. l’acquisto di obbligazioni European Investment Bank al prezzo di 22,7319%, godimento 15.3.2000- 15.3.2030 per un valore nominale di €. 124.000, […] da immettere nel deposito a custodia ed amministrazione che verrà appositamente acceso a mio nome per il piano finanziario in argomento; 3. la sottoscrizione di quote del Fondo Comune di Investimento “Spazio Finanza Concentrato” istituito da Spazio Finanza SGR S.p.a., per un controvalore di £. 43.229,381, da versare in un’unica soluzione; le quote sottoscritte verranno immesse nel deposito a custodia ed amministrazione, che verrà appositamente acceso a mio nome, presso di Voi, in relazione al piano finanziario in argomento”; […] I sopra indicati ordini di acquisto/sottoscrizione degli Strumenti Finanziari non verranno effettuati se entro il termine di 30 giorni dalla data della presente, non sarà stata da Voi accolta la sopra indicata mia richiesta di finanziamento e questo non sarà stato quindi da voi erogato. Io sottoscritto prendo atto che al Finanziamento, esclusivamente destinato  all’acquisto/sottoscrizione degli Strumenti Finanziari indicati in premessa, ed alla relativa garanzia, costituita dai medesimi Strumenti Finanziari, si applicheranno le condizioni economiche e contrattuali di cui alla presente. La realizzazione del piano finanziario My Way avviene mediante l’acquisto/sottoscrizione degli Strumenti Finanziari, tramite la provvista costituita dall’erogazione del finanziamento. […] A partire dal momento della conclusione del presente accordo, il Cliente potrà iniziare l’utilizzo dei Servizi ed, in particolare, impartire ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari, alla condizione, beninteso, che egli abbia opportunamente provveduto a costituire la provvista e/o la garanzia delle operazioni disposte […]”).

Nella specie, il finanziamento vincolato all’acquisto dei prodotti finanziari (ossia la prima “componente negoziale” della composita operazione commerciale sottesa al piano “My Way”) sarebbe stato erogato alla  D.- secondo le concordate previsioni negoziali- in un’unica soluzione- al momento del perfezionamento del contratto My Way (cfr. la pag. 1 del modulo contrattuale: “[…] Il predetto finanziamento, in caso di accoglimento della mia richiesta, verrà erogato in un’unica soluzione […]”).

Intervenuta- in data 20.10.2000- la stipulazione del contratto My Way, la BANCA ha infatti provveduto ad erogare in favore della  D. il finanziamento in questione (cfr. le risultanze di cui alla lettera 30.6.2002 di comunicazione della BANCA alla attrice “delle componenti del piano finanziario”).

Trattavasi- come visto- di finanziamento oneroso (tasso del 6,15%) della durata di anni 30 e da rimborsarsi in 353 rate mensili dell’importo di £. 600.000 ciascuna (cfr. il punto 1 della pag. 1 del contratto).

Contestuale alla erogazione del finanziamento era (in ragione della prevalente componente finanziaria dell’operazione offerta dalla BANCA ed accettata dalla cliente) l’ordine di acquisto da parte della “finanziata”- per il tramite della finanziante- degli strumenti finanziari già menzionati (cfr. pag. 1 del contratto: “[…] Vi richiedo le seguenti operazioni:

1. la concessione di un finanziamento […];

2. l’acquisto di obbligazioni European Investment Bank al prezzo di 22,7319%, godimento 15.3.2000- 15.3.2030 per un valore nominale di €. 124.000, […] da immettere nel deposito a custodia ed amministrazione che verrà appositamente acceso a mio nome per il piano finanziario in argomento;

3. la sottoscrizione di quote del Fondo Comune di Investimento “Spazio Finanza Concentrato” istituito da Spazio Finanza SGR S.p.a., per un controvalore di £. 43.229,381, da versare in un’unica soluzione; le quote sottoscritte verranno immesse nel deposito a custodia ed amministrazione, che verrà appositamente acceso a mio nome, presso di Voi, in relazione al piano finanziario in argomento[…]”).

Per quanto riguarda la “prima” componente del piano My Way indicata come "finanziamento", appare condivisibile quanto già statuito dalla giurisprudenza di merito pronunziatasi in materia per cui nel caso in esame si esula sia dalla giustificazione causale tipica del mutuo semplice, sia da quella del c.d. mutuo di scopo. Ciò in quanto caratteristica precipua del mutuo - almeno nella sua connotazione c.d. reale - è rappresentata dalla messa a disposizione di una somma di danaro in capo al mutuatario, il quale ne acquista la proprietà, con l'obbligo di restituirla alla scadenza, secondo le modalità indicate nel contratto di mutuo. Particolare configurazione del contratto di mutuo è poi rappresentata dal c.d. mutuo di scopo, ricorrente tutte le volte in cui lo scopo del finanziamento assurge a causa del contratto, nel senso che il finanziamento è concesso a condizione (sine qua non) che la somma mutuata venga utilizzata dal mutuatario per una particolare finalità convenzionalmente pattuita. Con la conseguenza che l'impossibilità originaria dello scopo determina nullità del contratto, nel mentre la sua mancata realizzazione dà luogo ai rimedi risolutori (art. 1453 e ss. c. c.) normativamente previsti” (cfr. Tribunale di Brindisi 24 ottobre-30 dicembre 2005, n. 1417; cfr. il Provvedimento n. 12437/2003 dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato).

Nulla di tutto ciò accade invece nel contratto in esame. Ciò in quanto la somma asseritamente "mutuata" non è in alcun modo messa a disposizione del cliente, neppure con la limitazione rappresentata dalla sussistenza di un particolare scopo. Piuttosto, il finanziamento resta sul piano puramente nominale, in quanto, per espressa previsione negoziale (art. 1), esso "sarà esclusivamente utilizzato per l'acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati ai seguenti punti nn. 2 e 3 ".

 Alla luce di tali caratteristiche del contratto in esame, reputa il Collegio che esso esuli senz'altro dalla fattispecie del mutuo tipico, ponendosi piuttosto quale contratto atipico, la cui causa è da ricercarsi nel particolare collegamento negoziale sussistente tra le operazioni di riferimento, teleologicamente coordinate al fine dell’adempimento di una unitaria funzione di investimento finanziario, collegamento senz’altro obiettivato ed esplicitato-come visto- nel contenuto del contratto My Way.

È infatti evidente come nella specie la causa del contratto in esame debba ricercarsi, per espressa scelta negoziale delle parti, non solo - e non tanto - nel finanziamento di somme di danaro da parte della banca proponente l'investimento quanto e piuttosto nella vendita di particolari prodotti finanziari da parte della banca medesima. Vendita attuata non già mediante acquisto diretto ed immediato di tali prodotti da parte del cliente, sibbene attraverso la concessione di un finanziamento da destinarsi al relativo acquisto (cfr. in questi esatti termini, Tribunale di Brindisi 24 ottobre-30 dicembre 2005, n. 1417).

Sul punto, la particolare causale del contratto in esame - caratterizzata, si ribadisce, anche e soprattutto dalla vendita (“acquisto/sottoscrizione”: cfr. il contratto) di strumenti finanziari (il fine ultimo della composita operazione My Way)- impone senz’altro l'applicazione delle previsioni di cui agli artt. 21 e ss. d. lgs n. 58/98 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996 n. 52 [di seguito TUF]).

Del resto è proprio il citato TUF a prevedere la possibilità di negoziazione tra l’aspirante investitore e la proponente l’investimento di un prestito pecuniario in funzione meramente accessoria e strumentale rispetto ad una operazione di investimento finanziario (costituente la vera ragione pratica dell’affare), ricomprendendo nel novero dei “servizi accessori” (rispetto ai servizi di investimento di strumenti finanziari) anche la “concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento” (cfr. l’art. 1 comma VI),  e prescrivendo, per i contratti “relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori”, le plurime “garanzie” di contenuto e di forma normativamente previste a tutela del cliente investitore (cfr.gli artt. 23 e seg. del D.l. vo n. 58 del 1998; cfr. gli artt. 25 e seg. del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto 2002).

Chiarita la natura giuridica del contratto in esame come contratto atipico con finalità, collegata, sia di finanziamento di somme, sia di acquisto di strumenti finanziari, constatato che- sulla base delle esaminate previsioni negoziali- dalla sottoscrizione del contratto My Way scaturivano specifici “effetti negoziali di negoziazione” di strumenti finanziari (“ […] acquisto di obbligazioni European Investment Bank al prezzo di 22,7319%, godimento 15.3.2000- 15.3.2030 per un valore nominale di €. 124.000, […] da immettere nel deposito a custodia ed amministrazione che verrà appositamente acceso a mio nome per il piano finanziario in argomento; 3. la sottoscrizione di quote del Fondo Comune di Investimento “Spazio Finanza Concentrato” istituito da Spazio Finanza SGR S.p.a., per un controvalore di £. 43.229,381, da versare in un’unica soluzione […]) e sottolineato come la segnalata “atipicità” del contratto in esame- derivante dalla compenetrazione dell’acquisto di prodotti finanziari con un accessorio prestito pecuniario “pre-vincolato” a detto acquisto- non ne impedisca ma anzi ne imponga la integrale sussumibilità nelle fattispecie negoziali di cui al D.lvo n. 58/98, occorre a questo punto valutare se la banca proponente siffatta tipologia di “investimento finanziato in strumenti finanziari” abbia assolto o meno agli obblighi normativamente previsti per le “negoziazioni” di strumenti finanziari.

È noto che tali previsioni impongono all'istituto di credito uno specifico obbligo di informazione circa le caratteristiche fondamentali del contratto. Precisamente, grava sul proponente l'investimento uno specifico obbligo (art. 21 lett. a TUF) di diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del cliente, obbligo che impone in particolare all'operatore finanziario un 'azione tesa alla garanzia della massima informazione (art. 21 lett. b TUF) nei confronti del risparmiatore.

Ciò che nella presente causa ha rilievo dirimente è tuttavia il successivo art. 30 (Offerta fuori sede) del TUF, il quale stabilisce:

Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: 

a)     di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

b)     di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio (I comma).

Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia (II comma).

(omissis).

L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32 (VI comma).

L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente (VII comma).

Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione europea (VIII comma).

Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo” (IX comma).

A sua volta l’art. 36 (Offerta fuori sede) del citato Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, stabilisce che “nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi di investimento e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine, tra l’altro, di illustrare agli investitori […] la facoltà prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico”.

Il legislatore ha quindi inteso garantire nel modo più ampio (ed assai più incisivo di quanto previsto a tutela del consumatore dal d. lgs 15-1-1992 n. 50 non applicabile, per espressa sua previsione, ai valori mobiliari: cfr. art. 3) l’investitore, sanzionando con una nullità relativa il comportamento della banca che non osservi le disposizioni di legge poste a tutela del diritto di ripensamento del risparmiatore.

Orbene, nella specie non è seriamente contestabile che i valori oggetto della controversia costituiscano “strumenti finanziari” ex art. 30 del TUF., in ragione della amplissima definizione di cui all’art.  art. 1 (“Definizioni”) co. II del D.lvo n. 58/98 per il quale per “strumenti finanziari” si intendono: a) “le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g )i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h )i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;jl)  le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere”.

Peraltro la espressa qualificazione dei prodotti offerti dal piano My Way come “strumenti finanziari” è nello intero corpo della stessa proposta di adesione prestampata predisposta dalla BANCA negoziatrice (cfr. a mero titolo di esempio, tra i molteplici riferimenti negoziali alla offerta di “strumenti finanziari”, pag. 1 del contratto: “[…] la Banca […] offre la possibilità di porre in essere un piano finanziario denominato “My Way” mediante: l’acquisto di obbligazioni European Investement Bank; la sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento “Spazio Finanza Concentrato” […]; la concessione di un finanziamento, per la acquisizione dei predetti titoli obbligazionari e delle predette quote di Fondo  Comune, garantito da tali strumenti finanziari”; […] Il predetto finanziamento […] sarà esclusivamente utilizzato per l’acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati ai seguenti punti nr. 2 e nr 3 (di qui innanzi gli “Strumenti Finanziari) […]”; cfr. alla pag. 4 del contratto la rubrica della Sezione III: “Norme che regolano i Servizi di Negoziazione, di ricezione e trasmissione di ordini su Strumenti Finanziari e di custodia ed amministrazione di Strumenti Finanziari”).

Inoltre, le eccezioni contemplate dal comma VIII dell’art. 30 TUF riguardano le offerte pubbliche di vendita nonché, a determinate condizioni, la sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni: dal combinato disposto di siffatte norme si desume quindi che anche il collocamento (inteso come vendita) fuori sede di titoli  obbligazionari (collocamento che nel caso di specie era- peraltro e come visto- soltanto una delle componenti dell’investimento finanziario My Way) sia assoggettato alla disciplina di cui all’art. 30 comma VII TUF.

Quanto al termine “collocamento” deve ritenersi che, nel contesto di cui all’art. 30 cit., tale espressione sia stata utilizzata in senso ampio riguardando ogni forma di vendita di titoli mobiliari (cfr. in tal senso anche Tribunale di Mantova, Sez. II– sent. 10 dicembre 2004) atteso che tale norma disciplina il collocamento presso il pubblico di servizi di investimento la cui nozione si desume dall’art. 1 co. V del t.u.l.f. che comprende fra l’altro la negoziazione, il collocamento nonché la ricezione e la trasmissione di ordini (cfr. l’art. 1 comma V citato:” Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto terzi; c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione”).

Peraltro, che la prestazione del “servizio di collocamento” includa l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari è espressamente riconosciuto dalla normativa del settore (cfr. l’art. 61 [Informazioni sulle operazioni eseguite], comma III, del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per il quale: “Salvo il caso di cui al comma 4 [relativo alla  prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio], nella prestazione del servizio di collocamento, ivi inclusa l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati provvedono […]”). 

Da quanto sopra può quindi trarsi la conclusione per cui qualora un contratto avente come causa ed oggetto quelli sopra descritti del piano finanziario My Way sia concluso fuori sede, esso deve a pena di nullità contenere ex art. 30 comma VI TUF, la indicazione della facoltà del “mutuatario-investitore” di recedere senza oneri o spese di sorta dal contratto medesimo, entro sette giorni dalla stipulazione negoziale, al fne di tutelare l’interesse dell’investitore ad essere informato della possibilità di pentirsi “gratuitamente” (entro un termine breve) dall’avere sottoscritto siffatta composita operazione finanziaria .

È infatti con la sottoscrizione del contratto My Way (come strutturato nel caso in esame) che le parti si vincolano (ex art. 1372 c.c.) al complesso assetto negoziale dei  rispettivi interessi sotteso alla fattispecie  contrattuale, posto che è (già) con  la sottoscrizione di siffatto Piano finanziario  che si attua tra le parti  una negoziazione (in senso lato) di strumenti finanziari; ne consegue che il My Way medesimo- se concluso fuori sede- deve contenere- a garanzia dell’eventuale ripensamento del mutuatario/investitore- la indicazione della facoltà per quest’ultimo di svincolarsi (recedere) “gratuitamente” dalle scelte pattizie di “investimento finanziato” ivi concordate con la controparte.

Orbene nella specie deve in primo luogo ritenersi acquisita la prova che il contratto My Way sia stato concluso fuori sede in quanto:

· La D., sin dal primo atto introduttivo del giudizio, ha specificamente ed analiticamente dedotto sia le circostanze di tempo (ottobre 2000), di luogo (sede della sua attività lavorativa di Montesilvano) delle trattative negoziali relative al Piano My Way, sia il proprio referente diretto di siffatte trattative (il promotore finanziario Mr. A.), sia le  ulteriori circostanze di tempo (ottobre 2000), di luogo (sede del suo domicilio) in cui avvenne la sottoscrizione da parte sua del  contratto finanziario di cui è causa (cfr. l’atto di citazione e la narrativa dei fatti ivi contenuta).

· La circostanza è peraltro confermata dal fatto che risulta per tabulas (oltre che dalla mancanza di qualsivoglia contestazione della convenuta) che il contratto My Way in questione venne concluso dalla BANCA  proprio per il tramite del suo promotore finanziario Mr. A. (cfr. il timbro e la firma del Mr. apposti in calce al contratto in esame; cfr. il riconoscimento stragiudiziale da parte della BANCA, nella missiva del 30.8.04, della avvenuta sottoscrizione da parte della D. del contratto in questione “per il tramite del Promotore Finanziario Mr. A.”). Ed è noto che la normativa di settore prevede espressamente che “per l’offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari” (art. 31, comma I, D.lvo n. 58/98), tali essendo “le persone fisiche che, in qualità di dipendenti, agenti o mandatari, esercitano professionalmente l’offerta fuori sede  (art. 31, comma II, D.lvo n. 58/98). Al riguardo, ed in coerenza con la disciplina normativa in esame, il modulo prestampato del contratto My Way sottoscritto dalla D. all’art. 2 (Modalità di conclusione dell’accordo. Inizio della esecuzione degli incarichi) prevedeva espressamente: “Il presente accordo può essere sottoscritto presso la sede e le filiali della BANCA, nonché fuori sede, attraverso i promotori”.

· A fronte si siffatta specifica e circostanziata allegazione attorea- addotta proprio per fondare sul piano fattuale la doglianza relativa alla omessa previsione della facoltà di recesso prevista a pena di nullità- come visto- per i contratti finanziari conclusi fuori sede e reiterata dalla attrice nelle successive memorie (cfr. pag. 7 della memoria del 9.7.2005), la BANCA  convenuta si è limitata laconicamente a dichiarare, nella  propria comparsa di costituzione del 6.6.2005 (cfr. pag. 17 della predetta comparsa), che “l’attrice non aveva fornito prova alcuna che vi fosse stata offerta fuori sede”, senza tuttavia allegare (dedurre), alcuna ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella analiticamente prospettata dalla controparte.

· È noto che il convenuto ha un onere di contestazione specifica in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti (cfr. l’onere del convenuto ex art. 4 D.ls. n. 5/2003 di prendere posizione, nella comparsa di risposta, sui fatti posti dall’altra parte a fondamento della domanda; cfr. in giurisprudenza ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 15107 del 05/08/2004; Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697; Cod. Proc. Civ. art. 115; Cod. Proc. Civ. art. 116; Cod. Proc. Civ. art. 167; Cod. Proc. Civ. art. 416; Cod. Proc. Civ. art. 420; per la necessità da parte del convenuto della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda, cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003; per la connessa affermazione della sussistenza ex art. 167 c.p.c. di un onere per il convenuto di prendere posizione precisa sui fatti addotti dall’attore, onde il primo non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dal secondo alla quantificazione del diritto, cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).

· Parte attrice, nella successiva memoria del 9.7.05 ex art. 6 D.ls. n. 5/03, ribadendo che il contratto de quo era stato stipulato fuori sede ed espressamente prendendo atto della “mancata contestazione  da parte della convenuta delle circostanze di fatto dedotte nella narrativa dell’atto di citazione” (cfr. le pag. 7 e 13 della citata memoria citata) rinunziava alle originarie istanze istruttorie orali.

· Parte convenuta, nella successiva memoria del 25.7.05 espressamente funzionale- secondo la esplicita prospettazione della  convenuta medesima (cfr. pag. 1 della memoria della BANCA) - a “controdedurre succintamente alla memoria di replica del 9.5.05” della attrice, non replicava in alcun modo alla reiterata prospettazione fattuale attorea della avvenuta conclusione fuori sede del contratto in esame (cfr. la memoria difensiva del 25.7.05). 

· La circostanza della avvenuta stipulazione fuori sede del contratto di cui è causa deve quindi ritenersi- in ragione della irrilevanza processuale della generica ed inconsistente contestazione avversaria-  processualmente acquisita in giudizio.

Una volta appurato che il contratto finanziario in questione- in quanto stipulato fuori sede- esigeva a pena di nullità ex art. 30 TUF l’indicazione, nei moduli o formulari da consegnare all’investitore, della facoltà di recesso di quest’ultimo dal contratto, senza spese né corrispettivo, entro sette giorni dalla sua sottoscrizione, è agevole rilevare- dal mero esame della documentazione negoziale in atti-  come nella specie mancasse la previsione di una clausola siffatta.

In particolare:

· Nelle nove pagine del testo del contratto My Way sottoscritto dalla investitrice esame manca qualsivoglia clausola di previsione della facoltà della D. di recedere da detto contratto (quale operazione negoziale composita di mutuo di denaro ed acquisto/ negoziazione/ gestione di strumenti finanziari) entro 7 giorni dalla stipulazione del medesimo e senza spese (cfr. il contratto).

· È stata così frustrato l’interesse (ordinamentale) di porre la investitrice nelle condizioni di valutare- entro 7 giorni dalla sottoscrizione del composito piano finanziario e senza condizionamenti economici di sorta- l’opportunità o meno di restare vincolata alla scelta negoziale di investimento espressa all’atto della sottoscrizione del piano medesimo (cfr., per un indirizzo conforme, ancorché espresso con riferimento ai piani finanziari “4 You” e “Visione Europa”, Tribunale di Lodi, sent. 14 febbraio/17 marzo 2006, n. 154: “Qualora il prodotto consista in una operazione strutturata che prevede l’erogazione di un finanziamento collegato e vincolato alla conclusione di ulteriori operazioni finanziarie (nella specie fondi comuni azionari e obbligazioni zero coupon) e i singoli contratti che lo formano siano avvinti da un vincolo causale tale da non consentire la configurabilità di un'autonomia funzionale dei loro singoli aspetti, il diritto di recesso dell’investitore, previsto per le offerte fuori sede dagli artt. 30 e 31 d.lgs. n. 58/98, deve avere ad oggetto il prodotto finanziario nel suo complesso e non soltanto le singole operazioni di investimento”).

· Il contratto prevedeva sì la facoltà della D. di sciogliersi in qualsiasi momento (e quindi anche entro 7 giorni dalla sottoscrizione del My Way) dal prestito in questione (costituente- come detto- una delle componenti del piano finanziario My Way) ma non già senza corrispettivi o spese di sorta (come voluto dalla norma imperativa di cui all’art. 30 TUF)  bensì con ragguardevoli oneri economici (cfr. l’art. 8 della sezione II [Norme relative al finanziamento ed alla garanzia] delle norme generali del contratto: “Il cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinguere anticipatamente il Finanziamento, corrispondendo alla Banca, oltre agli interessi ed agli altri oneri maturati fino all’esercizio di detta facoltà, un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere attualizzata mediante l’applicazione del tasso swap di pari durata a quella della scadenza del finanziamento diminuito di uno spread pari allo 0,50%, calcolato in base ai criteri e secondo le normative di legge. La formula di determinazione dell’importo che sarà corrisposto alla Banca in caso di estinzione anticipata è riportata sull’allegato nr. 4 Condizioni economiche”. Resta inteso che, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Banca provvederà alla chiusura di tutte le operazioni disposte dal cliente con l’adesione al piano finanziario “My Way” nei tempi ragionevolmente occorrenti e comunque non oltre i 20 giorni lavorativi successivi alla richiesta del Cliente”).  

· Trattavasi, quindi di attribuzione all’investitore non già di una facoltà di recesso dal contratto My Way (quale contratto unitario di collocamento- previo prestito concesso ad hoc- di strumenti finanziari), imposta dall’art. 30 TUB e nella specie assolutamente mancante, bensì soltanto di una facoltà di recesso anticipato dalla (mera) componente di prestito pecuniario del Piano My Way; tale ultima facoltà- peraltro- lungi dall’essere senza oneri e spese per il contraente pentito, avrebbe imposto al medesimo un operosissimo obbligo di immediata restituzione del prestito e degli interessi corrispettivi ultralegali ad esso relativi (Il cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinguere anticipatamente il Finanziamento, corrispondendo alla Banca, oltre agli interessi ed agli altri oneri maturati fino all’esercizio di detta facoltà, un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere; cfr. l’importo delle rate di cui al piano di ammortamento, comprensive di quota capitale e di quota di interessi, con una ulteriore ma non meglio identificabile maggiorazione (Somma […] attualizzata mediante l’applicazione del tasso swap di pari durata a quella della scadenza del finanziamento diminuito di uno spread pari allo 0,50%, calcolato in base ai criteri e secondo le normative di legge […]).

· Quanto alle componenti finanziarie del contratto My Way, deve altresì osservarsi la mancanza di qualsivoglia allegazione e prova da parte della BANCA del fatto che la previsione di tale facoltà di recesso fosse contenuta nel prospetto informativo relativo all’investimento in Obbligazioni European Investment Bank (ossia ad una delle componenti finanziarie della operazione My Way), non avendo la BANCA- la quale ne era onerata (cfr. l’art. 23, comma VI, TUF: “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento  e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova  di aver agito con la specifica diligenza richiesta”)- né allegato in atti né indicato (in aggiunta al Prospetto informativo prodotto ma relativo alla sola altra componente finanziaria del piano, ossia ai fondi comuni di investimento) il contenuto di  siffatto prospetto della cui consegna al cliente all’atto della sottoscrizione del My Way si dava atto nel predetto contratto.

In conclusione:

· Una tale omissione dell’indicazione negoziale della facoltà della D. di recedere gratuitamente dal contratto My Way segna, quindi, inesorabilmente la nullità del contratto in esame ex art. 30 commi VI e VII del TUF.

Da quanto sopra deriva quindi il riconoscimento della fondatezza della azione di nullità ex art. 30 TUF del contratto My Way in questione, con  conseguente irrilevanza degli ulteriori profili di nullità negoziali sollevati dalla attrice in via subordinata e con conseguente accoglimento della azione di ripetizione spiegata dalla attrice delle somme da questa versate in esecuzione del contratto quivi controverso, somme  pari- secondo la allegazione attorea, fondata sui giroconti contabili di cui agli estratti conto prodotti e mai contestata dalla controparte -  ad €. 2324,06, oltre interessi legali dal versamento al saldo.

Non può invece essere accolta l’ulteriore domanda della D. di risarcimento di (non meglio identificati) danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti a suo carico per effetto della vicenda negoziale di cui è causa, in ragione del difetto assoluto di allegazione e di prova (necessaria, per il principio della risarcibilità del [solo] danno effettivo ex artt. 1223/2056 c.c. che permea il nostro intero sistema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale) della esistenza, tipologia ed entità di pregiudizi di sorta ultronei rispetto a quelli già quivi “neutralizzati” con la declaratoria di nullità del Piano My Way e della ripetizione delle somme versate in esecuzione del titolo nullo (per il principio per cui il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno patrimoniale previsto dall'art. 1226 cod. civ. presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia [ a differenza che nella specie] certo nella sua esistenza ed è consentito al giudice soltanto in presenza di una impossibilità ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno, cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 16992 del 18/08/2005).

Peraltro la stessa attrice non ha fornito alcuna prova contraria all’assunto della convenuta della mancata effettuazione di segnalazioni di sorta del nominativo della prima alla centrale CAI.

In ordine alle ulteriori domande con cui l’attrice ha chiesto la declaratoria della nullità ed inefficacia delle clausole del contratto di conto corrente n. 110942 (già 70056) relative all’anatocismo ed agli interessi ultralegali deve infine osservarsi che:

· La clausola del contratto di c/c n. 70056 del 15.1.1999 di previsione di un cd. “doppio binario di capitalizzazione degli interessi debitori (trimestrale per il correntista ed annuale per la BANCA: cfr. il contratto) è nulla per contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c..

. Questo Tribunale condivide- infatti - l’arresto interpretativo della costante giurisprudenza di legittimità, ormai consacrato anche dalle S.U. della Cassazione (sentenza n. 21095 del 7.10/4.11.2004) e, quindi da ritenersi definitivamente consolidatosi sul punto, il quale ha statuito- in relazione ai contratti bancari stipulati (come nella specie) in data anteriore al novellato art. 120 T.U.B.- l’illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità ex tunc ex artt. 1283/1284/1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005; Cass. N. 10599/2005; Cass. S.U. n. 21095/2004; Cass. N. 2593/2003; Cass. N. 17813/2002; Cass. N. 8442/2002; Cass. N. 4490/2002; C.Cost. n. 425/2000; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib Torino 7.1.2003; Trib. Napoli 27.11.2002; Trib Roma 8.11.2002; Corte App. L’Aquila 11.6.2002).

· In mancanza di usi contrari e delle condizioni imperative alla cui effettiva sussistenza la norma di cui all’art. 1283 c.c. consente l’anatocismo, la clausola anatocistica pattuita (non per effetto di una “convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli interessi” ex art. 1283 c.c. ma) in via anticipata e (non in relazione a “interessi dovuti per almeno un semestre ex art. 1283 c.c.“ ma)  prima della scadenza di qualsivoglia interesse, va dichiarata nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. (cfr. negli stessi termini Trib. Mantova sentenza 16.1.2004; Corte d’Appello Milano, sent. del 28.1.2003 citata; cfr. C. App. Torino 21.1.2002).

· Atteso che la contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. involge- ovviamente- l’intero contenuto della clausola (e non solo, quindi, la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione), è la pattuizione in contratto dell’anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi generali, trattasi di contratto ab origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità.

· È noto che l’art. 25, comma III, del D.lgs. n. 342/1999, che prevedeva la validità ed efficacia retroattiva delle “clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma II”, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’art. 77 Cost. da Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000.

· L’art. 120, comma II, TUB (comma aggiunto dall’art. 25, comma II, del D.lgs. n. 342/1999 sopra citato, regolante invece pro futuro l’anatocismo bancario), statuisce che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività  bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.

· La relativa delibera attuativa emessa dal CICR in data 9.2.2000 (con efficacia dal 22.4.2000), nello stabilire- conformemente all’art. 120 TUB- che “nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere pattuita e stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori” (art. 2), ha statuito che “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati (come nella specie) anteriormente alla data di entrata in vigore” della delibera dovessero “essere adeguate” alle disposizioni in parola entro il 30 giugno, che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento  delle condizioni precedentemente applicate, le banche entro la stessa data avrebbero potuto provvedere all’adeguamento in via generale mediante pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dovendo poi fornire di tali nuove condizioni opportuna notizia per iscritto alla clientela  alla prima occasione utile e comunque, entro il 31.12.2000; nel caso in cui invece le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse avrebbero dovute essere approvate dalla clientela (cfr. l’art 7).

· Orbene, sulla base di quanto sopra, deve allora affermarsi che la declaratoria di nullità della pattuizione anatocistica in esame involge, nella specie, il periodo ricompreso tra la stipulazione negoziale del 15.1.1999 e la data del 30.6.2000 (in cui ha dispiegato efficacia la menzionata clausola anatocistica nulla ex art. 1283 c.c.), posto che da questa data in poi la BANCA si è adeguata alle prescrizioni del novellato art. 120 D.lgs. n. 385/1993, comunicando alla D. l’applicazione per il futuro di una capitalizzazione di pari periodicità (cfr. la  comunicazione del 30.6.2000 allegata dalla attrice).

In ogni caso, in considerazione delle domande spiegate in giudizio dalla attrice deve osservarsi che la mancanza di domande attoree di accertamento del saldo del contratto di conto corrente in questione nonché soprattutto di condanna della Banca a ripetizioni di somme illegittimamente addebitate (non in esecuzione del piano my Way, su cui la domanda esiste, bensì) a titolo di anatocismo (cfr. le conclusioni di cui all’atto introduttivo del giudizio) rende superfluo l’accertamento contabile giudiziale sugli effetti che l’indebita applicazione della capitalizzazione nel periodo predetto si siano prodotti sul saldo del contratto in parola.

Infondata ed assolutamente generica  risulta, infine, l’ulteriore doglianza attorea relativa alla presunta illegittimità (senza allegazione delle ragioni di siffatta illegittimità: cfr. pag. 8 della citazione) della applicazione di interessi ultralegali, posto che il contratto di c/c del 1999 conteneva una previsione determinata scritta (quindi conforme alle prescrizioni di cui all’art. 1284 c.c.) di interesse ultralegale (cfr. il contratto).

Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti Magistrati –omissis-

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 1470/2005 promosso da D. M., residente in Spoltore, nei confronti della MPS BANCA PERSONALE S.P.A. (già denominata BANCA 121 PROMOZIONE FINANZIARIA S.P.A.), con sede in Lecce, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, così decide :

in  parziale accoglimento della domanda attorea

DICHIARA

La nullità, ex art. 30, comma VII, del D.lvo n. 58/98 e per le causali di cui in motivazione, del contratto My Way n. 51177 stipulato tra le parti in data 12.10.2000.

Per l’effetto

DICHIARA

Che nulla era dovuto né è dovuto da parte della attrice nei confronti della convenuta in forza di tale titolo contrattuale nullo.

Per l’effetto

CONDANNA

Parte convenuta, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, a restituire alla attrice della somma di €. 2324,06 versata da quest’ultima in esecuzione del predetto contratto, oltre interessi legali dal versamento al saldo.

DICHIARA

La nullità ex art. 1283 c.c., nei limiti di cui in motivazione, della clausola del contratto di conto corrente n. n. 70056 del 15.1.1999 relativo alla capitalizzazione degli interessi.

RIGETTA

Ogni altra domanda, eccezione e domanda riconvenzionale

CONDANNA

Parte convenuta, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al rimborso in favore della attrice delle spese processuali che liquida fortettariamente, in mancanza di nota spese, in complessivi € , di cui €. 1600,00  per onorari, €. 1500,00  per diritti ed €.600,00   per spese, oltre accessori ex T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge














 

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