|
Offerta fuori sede
Fattispecie negoziali
particolari, My way e 4you
Fattispecie negoziali
particolari, prodotti complessi
Tribunale di Pescara 9 maggio 2006 - Pres. A.
Zaccagnini, Est. G. Falco.
Piano Finanziario “My Way” –
Collocamento fuori sede di titoli obbligazionari – Diritto di recesso
gratuito dell’investitore – Sussistenza.
Piano Finanziario “My Way” –
Prestito accessorio all’acquisto di strumenti finanziari – Contratto atipico –
Sussistenza – Collocamento fuori sede di strumenti finanziari- Diritto di
recesso – Sussistenza – Caratteristiche.
Nella categoria dei contratti di collocamento di strumenti finanziari di
cui all’art. 30 D.lvo n. 58/98 che- se conclusi fuori sede- devono indicare
la facoltà di recesso negoziale gratuito dell’investitore entro sette giorni
dalla sottoscrizione, rientrano anche i contratti aventi ad oggetto la
vendita di titoli obbligazionari.
(gf)
Qualora il piano finanziario offerto fuori sede consista in una
operazione negoziale complessa, strutturata attraverso la previa erogazione
all’aspirante investitore di un finanziamento pecuniario collegato al
successivo acquisto- per il tramite dell’Istituto di credito finanziatore, su
ordine del soggetto finanziato e con l’utilizzo obbligatorio della provvista
oggetto del prestito- di determinate tipologie di strumenti finanziari già
indicate nel “contratto-quadro”, il diritto di recesso senza oneri e spese
dell’investitore, imposto per le offerte fuori sede di strumenti finanziari
dagli artt. 30 e 31 d.lgs. n. 58/98, deve avere ad oggetto non soltanto i
singoli acquisti di prodotti finanziari ma il piano finanziario nel suo
complesso e, quindi, anche la sua componente di prestito che, essendo
vincolato al compimento di successive predeterminate operazioni di
investimento mobiliare e trovando, di conseguenza, la propria causa esclusiva
nelle operazioni medesime, partecipa delle scelte negoziali di investimento
finanziato in strumenti finanziari dalle quali il contraente medesimo
ha-entro sette giorni dalla sottoscrizione fuori sede- il diritto di
svincolarsi gratuitamente ex art. 30 d.lgs. n. 58/98.
(gf)
omissis
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.3.2005, ritualmente
notificato, D. M. conveniva in
giudizio la MPS BANCA PERSONALE S.P.A. (di seguito BANCA) deducendo, per
quanto quivi interessa, che:
· Nel mese di ottobre del 2000 aveva
ricevuto presso la propria sede lavorativa di Montesilvano (PE) la visita del
Sig. Mr. A., promotore finanziario della BANCA, il quale- nell’occasione- le
propose di aderire ad un piano
finanziario denominato “My Way”.
·
Il Mr.- all’epoca perfettamente a
conoscenza delle modeste capacità finanziarie dell’esponente (avendole fatto
sottoscrivere- nell’anno 1999-
un contratto di apertura di credito in conto corrente collegato a piccole
operazioni di investimento finanziario adeguate alla propria modestissima
capacità di rischio)- le descrisse siffatto piano finanziario come un piano
pensionistico connotato da conveniente remuneratività e non rischiosità.
·
L’esponente, convinta,
conseguentemente, di aderire ad un piano di accumulo pensionistico conforme
alla propria dichiarata mancanza di propensione a qualsivoglia rischio
finanziario, sottoscrisse presso il proprio domicilio- sempre nell’ottobre
del 2000- i documenti già predisposti dal Mr..
· Tuttavia successivamente ella
apprese- attraverso notizie della stampa- che il prodotto “My Way”, lungi
dall’essere un piano di accumulo pensionistico, altro non era che un prestito
(nella specie di Lire 97.808.100, al tasso del 6,15%, della durata di trent’anni
e da rimborsare in 353 rate mensili) vincolato all’acquisto di prodotti ad
alto rischio (obbligazioni European Investment Bank per un valore nominale di
€. 124.000,00 e quote del Fondo Comune di investimento “Spazio Finanza
Concentrato” per un controvalore di lire 43.224.444) negoziati o collocati
dalla BANCA negoziatrice ed a loro volta vincolati a garanzia del rimborso
del predetto prestito.
·
Tale contratto doveva ritenersi
affetto da nullità in quanto esso non conteneva la previsione del diritto di
recesso del cliente imposta dall’art. 30 del D.lgs. n. 58/98 per i contratti
stipulati- come nella specie- fuori sede.
· Inoltre la esponente non aveva mai
ricevuto in copia tutta la documentazione che la BANCA assumeva di averle
fatto sottoscrivere all’atto della stipulazione del contratto in questione,
nè aveva mai avuto comunicazione alcuna delle operazioni di investimento e di
disinvestimento, operate a sua insaputa, avendo appreso, soltanto attraverso
la lettura dell’estratto conto trimestrale del 31.12.2002 del conto corrente
di appoggio del piano My Way, di essere divenuta debitrice verso la BANCA-
nell’ambito della esecuzione del predetto piano finanziario- della somma di
€. 19.076,03.
· Inoltre, i costi del piano My Way le
erano stati addebitati sul proprio predetto contratto di conto corrente il
quale, a sua volta, era inficiato da una clausola anatocistica nulla ex art.
1283 c.c., dalla “applicazione di interessi passivi superiori alla misura
legale e dall’addebito di commissioni di massimo scoperto mai concordati tra
le parti”.
·
Ne conseguiva la illegittimità della
pretesa della BANCA, comunicata all’attrice con missiva del 18.1.2005, di
ricevere, in esecuzione del predetto contratto finanziario, il pagamento di
€. 25.798,1.
·
Da quanto sopra erano derivati
altresì a carico della esponente danni patrimoniali, consistenti nel
pagamento della somma di €. 2324,06, nonché negli effetti della intervenuta
segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi, illegittima (in
quanto operata sulla base di una esposizione debitoria maturata su un
contratto nullo) e lesiva della propria reputazione professionale di
imprenditrice commerciale.
Tanto premesso, la D. concludeva chiedendo la
declaratoria della nullità del contratto “My Way”, il riconoscimento della illiceità
del comportamento tenuto dalla BANCA nella fase delle trattative, della
stipulazione e della esecuzione del predetto contratto, l’accertamento della
nullità “per contrarietà a norme imperative, alla buona fede ed alle regole
della trasparenza” delle clausole del contratto di apertura di credito in c/c
relative all’anatocismo, agli
interessi, alla Commissione di Massimo Scoperto ed alle spese, la condanna
della convenuta alla restituzione di quanto ricevuto dalla esponente in
esecuzione del contratto “My Way nonché a risarcirle i danni patrimoniali e
non patrimoniali cagionatile, nella misura di €. 15.000,00 ovvero in altra
somma ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese processuali.
La MPS BANCA
PERSONALE S.P.A., ritualmente costituitasi, in via preliminare
eccepiva il difetto di instaurazione del processo, perché non incardinato
dalla controparte secondo il rito societario di cui al D.lgs. n. 5/2003, nel
merito contestava le avverse pretese in particolare assumendo che:
· Esisteva prova documentale della
piena consapevolezza della D.
della natura e dell’oggetto del contratto My Way, avendo la stessa
sottoscritto- all’esito di trasparenti e compiute trattative- un modulo
contrattuale (corredato dai relativi allegati) il quale- in modo altrettanto
completo e trasparente- prevedeva la concessione di un prestito finalizzato
all’acquisto di specifici servizi finanziari e non già di asseriti ma mai
proposti accumuli pensionistici.
·
Nel medesimo contratto sottoscritto
dalla cliente quest’ultima aveva altresì dichiarato la piena conformità del
piano finanziario ai propri interessi ed alle proprie capacità di rischio.
·
Era inoltre infondata anche
l’ulteriore doglianza attorea circa la asserita mancanza nel contratto in
questione dell’avvertimento ex art. 30 D.lvo n. 58/98 (cd. TUF) della facoltà
per il cliente di recedere dal contratto medesimo, e ciò da un lato perché
tale norma trovava applicazione nelle sole ipotesi di servizi di collocamento
di strumenti finanziari e di gestione di portafogli individuali (ipotesi- a
suo dire- non ricorrenti nella specie, essendo il contratto My Way una
ipotesi di finanziamento collegata all’acquisto [che non sarebbe collocamento
bensì negoziazione] di obbligazioni), dall’altro perché la controparte non
aveva fornito prova alcuna della effettiva conclusione fuori sede del
contratto controverso, dall’altro infine perché nella specie il Prospetto
Informativo allegato al contratto My Way e relativo all’offerta di quote del fondo comune,
ossia relativo alla unica parte
del piano finanziario tra le tre sue componenti (costituite dal prestito,
dall’offerta di acquisto di obbligazioni e dall’offerta di acquisto di quote
del fondo comune) a costituire- a suo dire- “offerta di “collocamento di
strumenti finanziari” ai sensi dell’art. 30 TUF., conteneva l’esplicito
avvertimento della facoltà di recesso dall’acquisto dei predetti fondi di
investimento.
·
Risultavano parimenti pretestuose le
ulteriori doglianze della D. circa la illegittimità del contratto in
questione per inadeguatezza del piano finanziario in esso contenuto,
trattandosi di prestazione di prodotti connotati da una “funzione
previdenziale e da un grado di rischio contenuto”, del tutto coerente con le
capacità patrimoniali della cliente, peraltro imprenditrice e quindi professionalmente
qualificata.
· Il contratto de quo, in quanto contenente la esplicitazione del possibile
conflitto di interessi della BANCA nella negoziazione dei titoli, risultava
altresì conforme anche alle prescrizioni di cui all’art. 27 del Regolamento Consob
11522/98.
·
Risultavano pretestuose anche le
ulteriori deduzioni attoree sia in ordine alla illegittimità della
segnalazione alla Centrale Rischi, posto che tale segnalazione non era mai
avvenuta, sia in ordine a presunte invalidità degli addebiti eseguiti sul
conto corrente della controparte, perché doglianze dedotte in modo
assolutamente generico e senza alcun sostegno documentale.
Tanto premesso, la convenuta concludeva chiedendo in via
preliminare di disporre il mutamento del rito, nel merito il rigetto delle
avverse pretese perché infondate. Con vittoria delle spese del giudizio.
Disposti, nel corso della prima udienza di comparizione
del 9.6.2005 ed in accoglimento della preliminare eccezione della BANCA, il
mutamento del rito e la
cancellazione della causa dal ruolo, il giudizio proseguiva
ritualmente nelle forme del rito societario, attraverso lo scambio di memorie
e produzione documentale.
Quindi, con
decreto del 13.12.2005, il Giudice designato ex art. 12 D.lgs. n. 5/2003,
preso atto della rinunzia della attrice alle proprie originarie istanze di
istruttori orale, fissava per la data del 17.3.2006 l’udienza collegiale per
la discussione della causa, all’esito della quale le parti concludevano come
a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contratto oggetto del presente
giudizio, denominato "My Way", costituisce una fattispecie
negoziale atipica connotata dalla pattuizione di una serie di operazioni
economiche tra di loro funzionalmente collegate quali: 1) la concessione di
un mutuo - nella specie di un finanziamento di £. 97.808.1000 al tasso del
6,15% rimborsabile attraverso il pagamento di n. 353 rate mensili costanti
dell'importo di £. 600.000 cadauna, con scadenza 2030 - destinato
esclusivamente all'acquisto di particolari strumenti finanziari; 2)
l'acquisto attraverso l'importo erogato, la custodia e la gestione di
obbligazioni "European Investiment Bank" e di quote del fondo comune azionario "Spazio Finanza
Concentrato"; 3) la costituzione in garanzia del finanziamento dei
titoli sopra indicati; 4) l'apertura di un conto corrente finalizzato al
regolamento delle partite di dare e avere con delega irrevocabile alla banca
di prelevare dalla provvista di tale conto il denaro necessario a coprire le
rate del mutuo (cfr. il contratto My Way in atti: “[…] Vi richiedo le seguenti operazioni: 1. la concessione di un
finanziamento […]; 2. l’acquisto di obbligazioni European Investment Bank al
prezzo di 22,7319%, godimento 15.3.2000- 15.3.2030 per un valore nominale di
€. 124.000, […] da immettere nel deposito a custodia ed amministrazione che
verrà appositamente acceso a mio nome per il piano finanziario in argomento;
3. la sottoscrizione di quote del Fondo Comune di Investimento “Spazio
Finanza Concentrato” istituito da Spazio Finanza SGR S.p.a., per un
controvalore di £. 43.229,381, da versare in un’unica soluzione; le quote
sottoscritte verranno immesse nel deposito a custodia ed amministrazione, che
verrà appositamente acceso a mio nome, presso di Voi, in relazione al piano
finanziario in argomento”; […] I
sopra indicati ordini di acquisto/sottoscrizione degli Strumenti Finanziari
non verranno effettuati se entro il termine di 30 giorni dalla data della
presente, non sarà stata da Voi accolta la sopra indicata mia richiesta di
finanziamento e questo non sarà stato quindi da voi erogato. Io sottoscritto
prendo atto che al Finanziamento, esclusivamente destinato all’acquisto/sottoscrizione degli
Strumenti Finanziari indicati in premessa, ed alla relativa garanzia,
costituita dai medesimi Strumenti Finanziari, si applicheranno le condizioni
economiche e contrattuali di cui alla presente. La realizzazione del piano
finanziario My Way avviene mediante l’acquisto/sottoscrizione degli Strumenti
Finanziari, tramite la provvista costituita dall’erogazione del
finanziamento. […] A partire
dal momento della conclusione del presente accordo, il Cliente potrà iniziare
l’utilizzo dei Servizi ed, in particolare, impartire ordini di acquisto o
vendita di strumenti finanziari, alla condizione, beninteso, che egli abbia
opportunamente provveduto a costituire la provvista e/o la garanzia delle
operazioni disposte […]”).
Nella specie, il finanziamento
vincolato all’acquisto dei prodotti finanziari (ossia la prima “componente
negoziale” della composita operazione commerciale sottesa al piano “My Way”)
sarebbe stato erogato alla D.-
secondo le concordate previsioni negoziali- in un’unica soluzione- al momento
del perfezionamento del contratto My Way (cfr. la pag. 1 del modulo
contrattuale: “[…] Il predetto
finanziamento, in caso di accoglimento della mia richiesta, verrà erogato in
un’unica soluzione […]”).
Intervenuta- in data 20.10.2000- la
stipulazione del contratto My Way, la BANCA ha infatti provveduto ad erogare
in favore della D. il
finanziamento in questione (cfr. le risultanze di cui alla lettera 30.6.2002
di comunicazione della BANCA alla attrice “delle componenti del piano
finanziario”).
Trattavasi- come visto- di
finanziamento oneroso (tasso del 6,15%) della durata di anni 30 e da
rimborsarsi in 353 rate mensili dell’importo di £. 600.000 ciascuna (cfr. il
punto 1 della pag. 1 del contratto).
Contestuale alla erogazione del
finanziamento era (in ragione della prevalente componente finanziaria
dell’operazione offerta dalla BANCA ed accettata dalla cliente) l’ordine di
acquisto da parte della “finanziata”- per il tramite della finanziante- degli
strumenti finanziari già menzionati (cfr. pag. 1 del contratto: “[…] Vi richiedo le seguenti operazioni:
1. la concessione di un finanziamento […];
2. l’acquisto di obbligazioni European Investment Bank al prezzo di 22,7319%, godimento 15.3.2000-
15.3.2030 per un valore nominale di €. 124.000, […] da immettere nel deposito
a custodia ed amministrazione che verrà appositamente acceso a mio nome per
il piano finanziario in argomento;
3. la sottoscrizione di quote del Fondo
Comune di Investimento “Spazio Finanza Concentrato” istituito da Spazio
Finanza SGR S.p.a., per un controvalore di £. 43.229,381, da versare in
un’unica soluzione; le quote sottoscritte verranno immesse nel deposito a
custodia ed amministrazione, che verrà appositamente acceso a mio nome,
presso di Voi, in relazione al piano finanziario in argomento[…]”).
Per quanto riguarda la “prima”
componente del piano My Way indicata come "finanziamento", appare
condivisibile quanto già statuito dalla giurisprudenza di merito
pronunziatasi in materia per cui nel caso in esame si esula sia dalla
giustificazione causale tipica del mutuo semplice, sia da quella del c.d.
mutuo di scopo. Ciò in quanto caratteristica precipua del mutuo - almeno
nella sua connotazione c.d. reale - è rappresentata dalla messa a
disposizione di una somma di danaro in capo al mutuatario, il quale ne
acquista la proprietà, con l'obbligo di restituirla alla scadenza, secondo le
modalità indicate nel contratto di mutuo. Particolare configurazione del
contratto di mutuo è poi rappresentata dal c.d. mutuo di scopo, ricorrente
tutte le volte in cui lo scopo del finanziamento assurge a causa del
contratto, nel senso che il finanziamento è concesso a condizione (sine qua non) che la somma mutuata
venga utilizzata dal mutuatario per una particolare finalità
convenzionalmente pattuita. Con la conseguenza che l'impossibilità originaria
dello scopo determina nullità del contratto, nel mentre la sua mancata realizzazione
dà luogo ai rimedi risolutori (art. 1453 e ss. c. c.) normativamente
previsti”
(cfr. Tribunale di Brindisi 24 ottobre-30 dicembre 2005, n. 1417; cfr. il
Provvedimento n. 12437/2003 dell’Autorità Garante della concorrenza e del
mercato).
Nulla di tutto ciò accade invece nel
contratto in esame. Ciò in quanto la somma asseritamente "mutuata"
non è in alcun modo messa a disposizione del cliente, neppure con la
limitazione rappresentata dalla sussistenza di un particolare scopo. Piuttosto,
il finanziamento resta sul piano puramente nominale, in quanto, per espressa
previsione negoziale (art. 1), esso "sarà esclusivamente utilizzato per
l'acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati ai seguenti
punti nn. 2 e 3 ".
Alla luce di tali caratteristiche del contratto in esame,
reputa il Collegio che esso esuli senz'altro dalla fattispecie del mutuo
tipico, ponendosi piuttosto quale contratto atipico, la cui causa è da
ricercarsi nel particolare collegamento negoziale sussistente tra le operazioni
di riferimento, teleologicamente coordinate al fine dell’adempimento di una
unitaria funzione di investimento finanziario, collegamento senz’altro
obiettivato ed esplicitato-come visto- nel contenuto del contratto My Way.
È infatti evidente come nella specie
la causa del contratto in esame debba ricercarsi, per espressa scelta
negoziale delle parti, non solo - e non tanto - nel finanziamento di somme di
danaro da parte della banca proponente l'investimento quanto e piuttosto
nella vendita di particolari prodotti finanziari da parte della banca
medesima. Vendita attuata non già mediante acquisto diretto ed immediato di
tali prodotti da parte del cliente, sibbene attraverso la concessione di un
finanziamento da destinarsi al relativo acquisto (cfr. in questi
esatti termini, Tribunale di Brindisi 24 ottobre-30 dicembre 2005, n. 1417).
Sul punto, la particolare causale del
contratto in esame - caratterizzata, si ribadisce, anche e soprattutto dalla
vendita (“acquisto/sottoscrizione”: cfr. il contratto) di strumenti
finanziari (il fine ultimo della composita operazione My Way)- impone
senz’altro l'applicazione delle previsioni di cui agli artt. 21 e ss. d. lgs
n. 58/98 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996 n. 52
[di seguito TUF]).
Del resto è proprio il citato TUF a
prevedere la possibilità di negoziazione tra l’aspirante investitore e la
proponente l’investimento di un prestito pecuniario in funzione meramente accessoria
e strumentale rispetto ad una operazione di investimento finanziario
(costituente la vera ragione pratica dell’affare), ricomprendendo nel novero
dei “servizi accessori” (rispetto ai servizi di investimento di strumenti
finanziari) anche la “concessione di finanziamenti agli investitori per consentire
loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale
interviene il soggetto che concede il finanziamento” (cfr. l’art. 1 comma
VI), e prescrivendo, per i
contratti “relativi alla prestazione dei servizi di investimento e
accessori”, le plurime “garanzie” di contenuto e di forma normativamente
previste a tutela del cliente investitore (cfr.gli artt. 23 e seg. del D.l. vo n. 58 del 1998; cfr. gli artt. 25 e seg. del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato dalla
Consob con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente modificato
con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n.
12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto
2002).
Chiarita la natura giuridica del
contratto in esame come contratto atipico con finalità, collegata, sia di
finanziamento di somme, sia di acquisto di strumenti finanziari, constatato
che- sulla base delle esaminate previsioni negoziali- dalla sottoscrizione
del contratto My Way scaturivano specifici “effetti negoziali di
negoziazione” di strumenti finanziari (“ […] acquisto di obbligazioni
European Investment Bank al prezzo di 22,7319%, godimento 15.3.2000-
15.3.2030 per un valore nominale di €. 124.000, […] da immettere nel deposito
a custodia ed amministrazione che verrà appositamente acceso a mio nome per
il piano finanziario in argomento; 3. la sottoscrizione di quote del Fondo
Comune di Investimento “Spazio Finanza Concentrato” istituito da Spazio
Finanza SGR S.p.a., per un controvalore di £. 43.229,381, da versare in
un’unica soluzione […]) e sottolineato come la segnalata “atipicità”
del contratto in esame- derivante dalla compenetrazione dell’acquisto di
prodotti finanziari con un accessorio prestito pecuniario “pre-vincolato” a
detto acquisto- non ne impedisca ma anzi ne imponga la integrale
sussumibilità nelle fattispecie negoziali di cui al D.lvo n. 58/98, occorre a
questo punto valutare se la banca proponente siffatta tipologia di
“investimento finanziato in strumenti finanziari” abbia assolto o meno agli
obblighi normativamente previsti per le “negoziazioni” di strumenti
finanziari.
È noto che tali previsioni impongono
all'istituto di credito uno specifico obbligo di informazione circa le caratteristiche fondamentali del
contratto. Precisamente, grava sul proponente l'investimento uno specifico
obbligo (art. 21 lett. a TUF) di diligenza, correttezza e trasparenza,
nell'interesse del cliente, obbligo che impone in particolare all'operatore
finanziario un 'azione tesa alla garanzia della massima informazione (art. 21
lett. b TUF) nei confronti del risparmiatore.
Ciò che nella presente causa ha rilievo dirimente è
tuttavia il successivo art. 30 (Offerta
fuori sede) del TUF, il quale stabilisce:
“Per offerta
fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il
pubblico:
a)
di
strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze
dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della
promozione o del collocamento;
b)
di servizi
di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi
presta, promuove o colloca il servizio (I comma).
Non costituisce offerta fuori
sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come
definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia (II comma).
(omissis).
L'efficacia dei contratti di collocamento
di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi
fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 è sospesa
per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da
parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il
proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al
soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati
all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali
effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32 (VI comma).
L'omessa indicazione della
facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi
contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente (VII comma).
Il comma 6 non si applica
alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto
di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano
negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione europea (VIII comma).
Il presente articolo si applica anche ai prodotti
finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari
emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna
del prospetto informativo” (IX comma).
A sua
volta l’art. 36 (Offerta fuori sede) del citato Regolamento di attuazione del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, stabilisce che “nell'attività di
offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi di investimento e di
prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, gli
intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine, tra
l’altro, di illustrare agli investitori […] la facoltà prevista dall'articolo
30, comma 6, del Testo Unico”.
Il legislatore ha quindi inteso
garantire nel modo più ampio (ed assai più incisivo di quanto previsto a
tutela del consumatore dal d. lgs 15-1-1992 n. 50 non applicabile, per
espressa sua previsione, ai valori mobiliari: cfr. art. 3) l’investitore,
sanzionando con una nullità relativa il comportamento della banca che non
osservi le disposizioni di legge poste a tutela del diritto di ripensamento
del risparmiatore.
Orbene, nella specie non è seriamente contestabile che i
valori oggetto della controversia costituiscano “strumenti finanziari” ex
art. 30 del TUF., in ragione della amplissima definizione di cui
all’art. art. 1 (“Definizioni”)
co. II del D.lvo n. 58/98 per il quale per “strumenti finanziari” si
intendono: a) “le azioni e gli altri
titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei
capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito
negoziabili sul mercato dei capitali; c) le quote di fondi comuni di
investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e)
qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli
strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i
contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse,
su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga
attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g )i contratti di
scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su
merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione
avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h )i contratti
a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a
merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per
acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i
relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi
d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione
avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;jl) le combinazioni di
contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere”.
Peraltro
la espressa qualificazione dei prodotti offerti dal piano My Way come
“strumenti finanziari” è nello intero corpo della stessa proposta di adesione
prestampata predisposta dalla BANCA negoziatrice (cfr. a mero titolo di
esempio, tra i molteplici riferimenti negoziali alla offerta di “strumenti
finanziari”, pag. 1 del contratto: “[…]
la Banca […] offre la possibilità di porre in essere un piano finanziario
denominato “My Way” mediante: l’acquisto di obbligazioni European Investement
Bank; la sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento “Spazio
Finanza Concentrato” […]; la concessione di un finanziamento, per la
acquisizione dei predetti titoli obbligazionari e delle predette quote di
Fondo Comune, garantito da tali
strumenti finanziari”; […] Il
predetto finanziamento […] sarà esclusivamente utilizzato per
l’acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati ai seguenti
punti nr. 2 e nr 3 (di qui innanzi gli “Strumenti Finanziari) […]”; cfr.
alla pag. 4 del contratto la rubrica della Sezione III: “Norme che regolano i Servizi di
Negoziazione, di ricezione e trasmissione di ordini su Strumenti Finanziari e
di custodia ed amministrazione di Strumenti Finanziari”).
Inoltre,
le eccezioni contemplate dal comma VIII dell’art. 30 TUF riguardano le
offerte pubbliche di vendita nonché, a determinate condizioni, la
sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari
che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni: dal combinato
disposto di siffatte norme si desume quindi che anche il collocamento (inteso
come vendita) fuori sede di titoli
obbligazionari (collocamento che nel caso di specie era- peraltro e
come visto- soltanto una delle componenti dell’investimento finanziario My
Way) sia assoggettato alla disciplina di cui all’art. 30 comma VII TUF.
Quanto al termine “collocamento” deve
ritenersi che, nel contesto di cui all’art. 30 cit., tale espressione sia
stata utilizzata in senso ampio riguardando ogni forma di vendita di titoli
mobiliari (cfr. in tal senso anche Tribunale di Mantova, Sez. II– sent. 10
dicembre 2004) atteso che tale norma disciplina il
collocamento presso il pubblico di servizi di investimento la cui nozione si
desume dall’art. 1 co. V del t.u.l.f. che comprende fra l’altro la
negoziazione, il collocamento nonché la ricezione e la trasmissione di ordini
(cfr. l’art. 1 comma V citato:” Per "servizi
di investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per
oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b)
negoziazione per conto terzi; c) collocamento, con o senza preventiva
sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei
confronti dell'emittente; d) gestione su base individuale di portafogli di
investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini nonché
mediazione”).
Peraltro, che la prestazione del “servizio di
collocamento” includa l'attività di offerta fuori sede di strumenti
finanziari è espressamente riconosciuto dalla normativa del settore (cfr. l’art. 61 [Informazioni
sulle operazioni eseguite], comma III, del Regolamento di attuazione
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per il quale: “Salvo il caso di cui al comma 4
[relativo alla prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio], nella prestazione del servizio di collocamento, ivi inclusa
l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, gli intermediari
autorizzati provvedono […]”).
Da quanto sopra può quindi trarsi la
conclusione per cui qualora un contratto avente come causa ed oggetto quelli
sopra descritti del piano finanziario My Way sia concluso fuori sede, esso
deve a pena di nullità contenere ex art. 30 comma VI TUF, la indicazione
della facoltà del “mutuatario-investitore” di recedere senza oneri o spese di
sorta dal contratto medesimo, entro sette giorni dalla stipulazione
negoziale, al fne di tutelare l’interesse dell’investitore ad essere
informato della possibilità di pentirsi “gratuitamente” (entro un termine
breve) dall’avere sottoscritto siffatta composita operazione finanziaria .
È infatti con la sottoscrizione del contratto My Way (come
strutturato nel caso in esame) che le parti si vincolano (ex art. 1372 c.c.)
al complesso assetto negoziale dei
rispettivi interessi sotteso alla fattispecie contrattuale, posto che è (già)
con la sottoscrizione di
siffatto Piano finanziario che
si attua tra le parti una
negoziazione (in senso lato) di strumenti finanziari; ne consegue che il My
Way medesimo- se concluso fuori sede- deve contenere- a garanzia
dell’eventuale ripensamento del mutuatario/investitore- la indicazione della
facoltà per quest’ultimo di svincolarsi (recedere) “gratuitamente” dalle
scelte pattizie di “investimento finanziato” ivi concordate con la
controparte.
Orbene nella specie deve in primo
luogo ritenersi acquisita la prova che il contratto My Way sia stato concluso
fuori sede in quanto:
·
La D., sin dal primo atto
introduttivo del giudizio, ha specificamente ed analiticamente dedotto sia le
circostanze di tempo (ottobre 2000), di luogo (sede della sua attività
lavorativa di Montesilvano) delle trattative negoziali relative al Piano My
Way, sia il proprio referente diretto di siffatte trattative (il promotore
finanziario Mr. A.), sia le
ulteriori circostanze di tempo (ottobre 2000), di luogo (sede del suo
domicilio) in cui avvenne la sottoscrizione da parte sua del contratto finanziario di cui è causa
(cfr. l’atto di citazione e la narrativa dei fatti ivi contenuta).
·
La circostanza è peraltro confermata
dal fatto che risulta per tabulas
(oltre che dalla mancanza di qualsivoglia contestazione della convenuta) che
il contratto My Way in questione venne concluso dalla BANCA proprio per il tramite del suo
promotore finanziario Mr. A. (cfr. il timbro e la firma del Mr. apposti in
calce al contratto in esame; cfr. il riconoscimento stragiudiziale da parte
della BANCA, nella missiva del 30.8.04, della avvenuta sottoscrizione da
parte della D. del contratto in questione “per il tramite del Promotore
Finanziario Mr. A.”). Ed è noto che la normativa di settore prevede
espressamente che “per l’offerta
fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari”
(art. 31, comma I, D.lvo n. 58/98), tali essendo “le persone fisiche che, in qualità di dipendenti, agenti o mandatari,
esercitano professionalmente l’offerta fuori sede” (art. 31, comma II, D.lvo n. 58/98).
Al riguardo, ed in coerenza con la disciplina normativa in esame, il modulo
prestampato del contratto My Way sottoscritto dalla D. all’art. 2 (Modalità di conclusione dell’accordo.
Inizio della esecuzione degli incarichi) prevedeva espressamente: “Il presente accordo può essere
sottoscritto presso la sede e le filiali della BANCA, nonché fuori sede,
attraverso i promotori”.
·
A fronte si siffatta specifica e
circostanziata allegazione attorea- addotta proprio per fondare sul piano
fattuale la doglianza relativa alla omessa previsione della facoltà di
recesso prevista a pena di nullità- come visto- per i contratti finanziari
conclusi fuori sede e reiterata dalla attrice nelle successive memorie (cfr.
pag. 7 della memoria del 9.7.2005), la BANCA convenuta si è limitata laconicamente a dichiarare,
nella propria comparsa di
costituzione del 6.6.2005 (cfr. pag. 17 della predetta comparsa), che
“l’attrice non aveva fornito prova alcuna che vi fosse stata offerta fuori
sede”, senza tuttavia allegare (dedurre), alcuna ricostruzione dei fatti
diversa rispetto a quella analiticamente prospettata dalla controparte.
·
È noto che il convenuto ha un onere
di contestazione specifica in relazione ai fatti costitutivi del diritto
affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la
superfluità della prova su tali fatti (cfr. l’onere del convenuto ex art. 4
D.ls. n. 5/2003 di prendere posizione, nella comparsa di risposta, sui fatti
posti dall’altra parte a fondamento della domanda; cfr. in giurisprudenza ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n.
15107 del 05/08/2004; Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697; Cod. Proc. Civ. art. 115; Cod. Proc.
Civ. art. 116; Cod. Proc. Civ. art. 167; Cod. Proc. Civ. art. 416; Cod. Proc. Civ. art. 420; per la necessità da parte del convenuto
della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda, cfr. da
ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003; per la connessa
affermazione della sussistenza ex art. 167 c.p.c. di un onere per il
convenuto di prendere posizione precisa sui fatti addotti dall’attore, onde
il primo non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in
particolare dei conteggi allegati dal secondo alla quantificazione del
diritto, cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9285 del 2003).
·
Parte attrice, nella successiva
memoria del 9.7.05 ex art. 6 D.ls. n. 5/03, ribadendo che il contratto de quo era stato stipulato fuori
sede ed espressamente prendendo atto della “mancata contestazione da parte della convenuta delle
circostanze di fatto dedotte nella narrativa dell’atto di citazione” (cfr. le
pag. 7 e 13 della citata memoria citata) rinunziava alle originarie istanze istruttorie
orali.
·
Parte convenuta, nella successiva
memoria del 25.7.05 espressamente funzionale- secondo la esplicita
prospettazione della convenuta
medesima (cfr. pag. 1 della memoria della BANCA) - a “controdedurre succintamente
alla memoria di replica del 9.5.05” della attrice, non replicava in alcun
modo alla reiterata prospettazione fattuale attorea della avvenuta
conclusione fuori sede del contratto in esame (cfr. la memoria difensiva del
25.7.05).
·
La circostanza della avvenuta
stipulazione fuori sede del contratto di cui è causa deve quindi ritenersi-
in ragione della irrilevanza processuale della generica ed inconsistente
contestazione avversaria-
processualmente acquisita in giudizio.
Una volta appurato che il contratto
finanziario in questione- in quanto stipulato fuori sede- esigeva a pena di
nullità ex art. 30 TUF l’indicazione, nei moduli o formulari da consegnare
all’investitore, della facoltà di recesso di quest’ultimo dal contratto,
senza spese né corrispettivo, entro sette giorni dalla sua sottoscrizione, è
agevole rilevare- dal mero esame della documentazione negoziale in atti- come nella specie mancasse la
previsione di una clausola siffatta.
In particolare:
·
Nelle nove pagine del testo del
contratto My Way sottoscritto dalla investitrice esame manca qualsivoglia
clausola di previsione della facoltà della D. di recedere da detto contratto
(quale operazione negoziale composita di mutuo di denaro ed acquisto/
negoziazione/ gestione di strumenti finanziari) entro 7 giorni dalla
stipulazione del medesimo e senza spese (cfr. il contratto).
· È stata così frustrato l’interesse (ordinamentale) di porre
la investitrice nelle condizioni di valutare- entro 7 giorni dalla
sottoscrizione del composito piano finanziario e senza condizionamenti
economici di sorta- l’opportunità o meno di restare vincolata alla scelta
negoziale di investimento espressa all’atto della sottoscrizione del piano
medesimo (cfr., per un indirizzo conforme, ancorché espresso con riferimento
ai piani finanziari “4 You” e “Visione Europa”, Tribunale di Lodi, sent. 14 febbraio/17 marzo
2006, n. 154: “Qualora il prodotto consista in una operazione strutturata che
prevede l’erogazione di un finanziamento collegato e vincolato alla
conclusione di ulteriori operazioni finanziarie (nella specie fondi comuni
azionari e obbligazioni zero coupon) e i singoli contratti che lo formano
siano avvinti da un vincolo causale tale da non consentire la configurabilità
di un'autonomia funzionale dei loro singoli aspetti, il diritto di recesso
dell’investitore, previsto per le offerte fuori sede dagli artt. 30 e 31
d.lgs. n. 58/98, deve avere ad oggetto il prodotto finanziario nel suo
complesso e non soltanto le singole operazioni di investimento”).
·
Il contratto prevedeva sì la facoltà
della D. di sciogliersi in qualsiasi momento (e quindi anche entro 7 giorni
dalla sottoscrizione del My Way) dal prestito in questione (costituente- come
detto- una delle componenti del piano finanziario My Way) ma non già senza
corrispettivi o spese di sorta (come voluto dalla norma imperativa di cui
all’art. 30 TUF) bensì con
ragguardevoli oneri economici (cfr. l’art. 8 della sezione II [Norme relative al finanziamento ed alla
garanzia] delle norme generali del contratto: “Il cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà
di estinguere anticipatamente il Finanziamento, corrispondendo alla Banca,
oltre agli interessi ed agli altri oneri maturati fino all’esercizio di detta
facoltà, un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere
attualizzata mediante l’applicazione del tasso swap di pari durata a quella
della scadenza del finanziamento diminuito di uno spread pari allo 0,50%,
calcolato in base ai criteri e secondo le normative di legge. La formula di
determinazione dell’importo che sarà corrisposto alla Banca in caso di
estinzione anticipata è riportata sull’allegato nr. 4 Condizioni economiche”.
Resta inteso che, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, la
Banca provvederà alla chiusura di tutte le operazioni disposte dal cliente
con l’adesione al piano finanziario “My Way” nei tempi ragionevolmente
occorrenti e comunque non oltre i 20 giorni lavorativi successivi alla
richiesta del Cliente”).
· Trattavasi, quindi di attribuzione
all’investitore non già di una facoltà di recesso dal contratto My Way (quale
contratto unitario di collocamento- previo prestito concesso ad hoc- di strumenti finanziari),
imposta dall’art. 30 TUB e nella specie assolutamente mancante, bensì
soltanto di una facoltà di recesso anticipato dalla (mera) componente di
prestito pecuniario del Piano My Way; tale ultima facoltà- peraltro- lungi
dall’essere senza oneri e spese per il contraente pentito, avrebbe imposto al
medesimo un operosissimo obbligo di immediata restituzione del prestito e
degli interessi corrispettivi ultralegali ad esso relativi (Il cliente ha diritto di esercitare, in
qualsiasi momento, la facoltà di estinguere anticipatamente il Finanziamento,
corrispondendo alla Banca, oltre agli interessi ed agli altri oneri maturati
fino all’esercizio di detta facoltà, un importo determinato dalla
somma delle rate ancora a scadere; cfr. l’importo delle rate di cui al piano
di ammortamento, comprensive di quota capitale e di quota di interessi, con
una ulteriore ma non meglio identificabile maggiorazione (Somma […] attualizzata mediante
l’applicazione del tasso swap di pari durata a quella della scadenza del
finanziamento diminuito di uno spread pari allo 0,50%, calcolato in base ai
criteri e secondo le normative di legge […]).
· Quanto alle componenti finanziarie
del contratto My Way, deve altresì osservarsi la mancanza di qualsivoglia
allegazione e prova da parte della BANCA del fatto che la previsione di tale
facoltà di recesso fosse contenuta nel prospetto informativo relativo
all’investimento in Obbligazioni European Investment Bank (ossia ad una delle
componenti finanziarie della operazione My Way), non avendo la BANCA- la
quale ne era onerata (cfr. l’art. 23, comma VI, TUF: “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello
svolgimento dei servizi di investimento
e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della
prova di aver agito con la
specifica diligenza richiesta”)- né allegato in atti né indicato (in
aggiunta al Prospetto informativo prodotto ma relativo alla sola altra
componente finanziaria del piano, ossia ai fondi comuni di investimento) il
contenuto di siffatto prospetto
della cui consegna al cliente all’atto della sottoscrizione del My Way si
dava atto nel predetto contratto.
In conclusione:
·
Una tale omissione dell’indicazione negoziale della facoltà
della D. di recedere gratuitamente dal contratto My Way segna, quindi,
inesorabilmente la nullità del contratto in esame ex art. 30 commi VI e VII
del TUF.
Da quanto sopra deriva quindi il riconoscimento della
fondatezza della azione di nullità ex art. 30 TUF del contratto My Way in
questione, con conseguente
irrilevanza degli ulteriori profili di nullità negoziali sollevati dalla
attrice in via subordinata e con conseguente accoglimento della azione di
ripetizione spiegata dalla attrice delle somme da questa versate in
esecuzione del contratto quivi controverso, somme pari- secondo la allegazione attorea, fondata sui
giroconti contabili di cui agli estratti conto prodotti e mai contestata
dalla controparte - ad €.
2324,06, oltre interessi legali dal versamento al saldo.
Non può invece essere accolta l’ulteriore domanda della
D. di risarcimento di (non meglio identificati) danni patrimoniali e non
patrimoniali conseguiti a suo carico per effetto della vicenda negoziale di
cui è causa, in ragione del difetto assoluto di allegazione e di prova
(necessaria, per il principio della risarcibilità del [solo] danno effettivo
ex artt. 1223/2056 c.c. che permea il nostro intero sistema di responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale) della esistenza, tipologia ed entità di
pregiudizi di sorta ultronei rispetto a quelli già quivi “neutralizzati” con
la declaratoria di nullità del Piano My Way e della ripetizione delle somme
versate in esecuzione del titolo nullo (per il principio per cui il ricorso
al criterio equitativo per la liquidazione del danno patrimoniale previsto
dall'art. 1226 cod. civ. presuppone che il pregiudizio economico del quale la
parte reclama il risarcimento sia [ a differenza che nella specie] certo
nella sua esistenza ed è consentito al giudice soltanto in presenza di una
impossibilità ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di
provare l'esatto ammontare del danno, cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 16992 del 18/08/2005).
Peraltro la stessa attrice non ha fornito alcuna prova
contraria all’assunto della convenuta della mancata effettuazione di
segnalazioni di sorta del nominativo della prima alla centrale CAI.
In ordine alle ulteriori domande con cui l’attrice ha
chiesto la declaratoria della nullità ed inefficacia delle clausole del
contratto di conto corrente n. 110942 (già 70056) relative all’anatocismo ed
agli interessi ultralegali deve infine osservarsi che:
· La clausola del contratto di c/c n.
70056 del 15.1.1999 di previsione di un cd. “doppio binario di
capitalizzazione degli interessi debitori (trimestrale per il correntista ed
annuale per la BANCA: cfr. il contratto) è nulla per contrarietà alla norma
imperativa di cui all’art. 1283 c.c..
. Questo Tribunale condivide- infatti -
l’arresto interpretativo della costante giurisprudenza di legittimità, ormai
consacrato anche dalle S.U. della Cassazione (sentenza n. 21095 del
7.10/4.11.2004) e, quindi da ritenersi definitivamente consolidatosi sul
punto, il quale ha statuito- in relazione ai contratti bancari stipulati
(come nella specie) in data anteriore al novellato art. 120 T.U.B.-
l’illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli
interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa
di cui all’art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente
nullità ex tunc ex artt.
1283/1284/1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale
degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori al noto
mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n.10127 del 2005; Cass. N. 10599/2005; Cass. S.U. n. 21095/2004; Cass. N.
2593/2003; Cass. N. 17813/2002; Cass. N. 8442/2002; Cass. N. 4490/2002;
C.Cost. n. 425/2000; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib Torino
7.1.2003; Trib. Napoli 27.11.2002; Trib Roma 8.11.2002; Corte App. L’Aquila
11.6.2002).
·
In mancanza di usi contrari e delle
condizioni imperative alla cui effettiva sussistenza la norma di cui all’art.
1283 c.c. consente l’anatocismo, la clausola anatocistica pattuita (non per
effetto di una “convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli
interessi” ex art. 1283 c.c. ma) in via anticipata e (non in relazione a
“interessi dovuti per almeno un semestre ex art. 1283 c.c.“ ma) prima della scadenza di qualsivoglia
interesse, va dichiarata nulla per contrasto con la norma imperativa di cui
all’art. 1283 c.c. (cfr. negli stessi termini Trib. Mantova sentenza
16.1.2004; Corte d’Appello Milano, sent. del 28.1.2003 citata; cfr. C. App.
Torino 21.1.2002).
·
Atteso che la contrarietà alla norma
imperativa di cui all’art. 1283 c.c. involge- ovviamente- l’intero contenuto
della clausola (e non solo, quindi, la parte di essa relativa alla
periodicità della capitalizzazione), è la pattuizione in contratto
dell’anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi generali, trattasi
di contratto ab origine privo
di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale
come di diversa periodicità.
·
È noto che l’art. 25, comma III, del
D.lgs. n. 342/1999, che prevedeva la validità ed efficacia retroattiva delle
“clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati
contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore della delibera di cui al comma II”, è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’art. 77 Cost. da Corte
Costituzionale n. 425 del 17.10.2000.
·
L’art. 120, comma II, TUB (comma
aggiunto dall’art. 25, comma II, del D.lgs. n. 342/1999 sopra citato,
regolante invece pro futuro
l’anatocismo bancario), statuisce che “il CICR stabilisce modalità e criteri
per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni
poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in
conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
·
La relativa delibera attuativa emessa
dal CICR in data 9.2.2000 (con efficacia dal 22.4.2000), nello stabilire-
conformemente all’art. 120 TUB- che “nell’ambito di ogni singolo conto
corrente deve essere pattuita e stabilita la stessa periodicità nel conteggio
degli interessi debitori e creditori” (art. 2), ha statuito che “le condizioni
applicate sulla base dei contratti stipulati (come nella specie)
anteriormente alla data di entrata in vigore” della delibera dovessero
“essere adeguate” alle disposizioni in parola entro il 30 giugno, che qualora
le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente
applicate, le banche entro la stessa data avrebbero potuto provvedere
all’adeguamento in via generale mediante pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, dovendo poi fornire di tali nuove condizioni
opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque, entro il
31.12.2000; nel caso in cui invece le nuove condizioni contrattuali avessero
comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse
avrebbero dovute essere approvate dalla clientela (cfr. l’art 7).
· Orbene, sulla base di quanto sopra,
deve allora affermarsi che la declaratoria di nullità della pattuizione
anatocistica in esame involge, nella specie, il periodo ricompreso tra la
stipulazione negoziale del 15.1.1999 e la data del 30.6.2000 (in cui ha
dispiegato efficacia la menzionata clausola anatocistica nulla ex art. 1283
c.c.), posto che da questa data in poi la BANCA si è adeguata alle
prescrizioni del novellato art. 120 D.lgs. n. 385/1993, comunicando alla D.
l’applicazione per il futuro di una capitalizzazione di pari periodicità
(cfr. la comunicazione del
30.6.2000 allegata dalla attrice).
In ogni caso, in considerazione delle domande spiegate
in giudizio dalla attrice deve osservarsi che la mancanza di domande attoree
di accertamento del saldo del contratto di conto corrente in questione nonché
soprattutto di condanna della Banca a ripetizioni di somme illegittimamente
addebitate (non in esecuzione del piano my Way, su cui la domanda esiste,
bensì) a titolo di anatocismo (cfr. le conclusioni di cui all’atto
introduttivo del giudizio) rende superfluo l’accertamento contabile
giudiziale sugli effetti che l’indebita applicazione della capitalizzazione
nel periodo predetto si siano prodotti sul saldo del contratto in parola.
Infondata ed assolutamente generica risulta, infine, l’ulteriore
doglianza attorea relativa alla presunta illegittimità (senza allegazione
delle ragioni di siffatta illegittimità: cfr. pag. 8 della citazione) della
applicazione di interessi ultralegali, posto che il contratto di c/c del 1999
conteneva una previsione determinata scritta (quindi conforme alle
prescrizioni di cui all’art. 1284 c.c.) di interesse ultralegale (cfr. il
contratto).
Le spese processuali seguono la soccombenza della
convenuta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale ed in
persona dei seguenti Magistrati –omissis-
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al
R.G. N. 1470/2005 promosso da D. M.,
residente in Spoltore, nei
confronti della MPS BANCA PERSONALE
S.P.A. (già denominata BANCA 121 PROMOZIONE FINANZIARIA S.P.A.), con
sede in Lecce, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, così decide :
in parziale
accoglimento della domanda attorea
DICHIARA
La nullità, ex art. 30, comma VII, del D.lvo n. 58/98 e
per le causali di cui in motivazione, del contratto My Way n. 51177 stipulato
tra le parti in data 12.10.2000.
Per l’effetto
DICHIARA
Che nulla era dovuto né è dovuto da parte della attrice
nei confronti della convenuta in forza di tale titolo contrattuale nullo.
Per l’effetto
CONDANNA
Parte convenuta, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, a restituire alla
attrice della somma di €. 2324,06 versata da quest’ultima in esecuzione del
predetto contratto, oltre interessi legali dal versamento al saldo.
DICHIARA
La nullità ex art. 1283 c.c., nei limiti di cui in
motivazione, della clausola del contratto di conto corrente n. n. 70056 del
15.1.1999 relativo alla capitalizzazione degli interessi.
RIGETTA
Ogni altra domanda, eccezione e domanda riconvenzionale
CONDANNA
Parte convenuta, in persona del
Legale Rappresentante pro tempore,
al rimborso in favore della attrice delle spese processuali che liquida fortettariamente,
in mancanza di nota spese, in complessivi € , di cui €. 1600,00 per onorari, €. 1500,00 per diritti ed €.600,00 per spese, oltre accessori ex
T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge
|