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Sezione I - Giurisprudenza

documento 3169

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Cassazione Sez. Un. Civili , 17 luglio 2008, n. 19600 - Pres. Carbone - Est. Segreto.

 

Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali - Pretese a contenuto patrimoniale nei confronti dello Stato straniero - Immunità dalla giurisdizione civile dello Stato italiano - Possibilità - Condizioni - Apprezzamenti ed indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato straniero - Necessità - Domanda restitutoria e risarcitoria per l'occupazione di un immobile da parte dello Stato straniero assunta come illegittima - Destinazione dell'immobile ad ufficio commerciale dell'ambasciata - Giurisdizione del giudice italiano - Carenza.

Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali - Condanna generica della Repubblica Popolare Cinese al risarcimento del danno derivante dalla divergenza tra titolarità del bene ed effettiva disponibilità dello stesso per effetto di vendita dichiarata inefficace - Autorità di giudicato sulla giurisdizione nel successivo giudizio sulla domanda di risarcimento dei danni da indisponibilità dell'immobile, per averne la convenuta Repubblica continuato a mantenere il possesso - Esclusione.

Risarcimento del danno - Condanna generica - In genere - Condanna generica della Repubblica Popolare Cinese al risarcimento del danno derivante dalla divergenza tra titolarità del bene ed effettiva disponibilità dello stesso per effetto di vendita dichiarata inefficace - Autorità di giudicato sulla giurisdizione nel successivo giudizio sulla domanda di risarcimento dei danni da indisponibilità dell'immobile, per averne la convenuta Repubblica continuato a mantenere il possesso - Esclusione.

Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali - Domanda di condanna di uno Stato estero al risarcimento del danno per mancato rilascio di un complesso immobiliare - Relativa controversia - Posizione processuale dello Stato italiano tramite il Ministero degli Affari Esteri - Litisconsorte necessario - Esclusione - Intervento adesivo dipendente nel giudizio di primo grado - Possibilità - Intervento nel giudizio di appello - Preclusione.

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere - Domanda di condanna di uno Stato estero al risarcimento del danno per mancato rilascio di un complesso immobiliare - Relativa controversia - Posizione processuale dello Stato italiano tramite il Ministero degli Affari Esteri - Litisconsorte necessario - Esclusione - Intervento adesivo dipendente nel giudizio di primo grado - Possibilità - Intervento nel giudizio di appello - Preclusione.

 

L'immunità di diritto internazionale dello Stato straniero dalla giurisdizione civile dello Stato italiano, ricorre anche nel caso di pretese a contenuto patrimoniale, sempre che il riconoscimento delle stesse richieda apprezzamenti ed indagini sull'esercizio, in atti o anche solo in comportamenti, dei poteri pubblicistici dello Stato o ente straniero. Pertanto, il giudice italiano è carente di giurisdizione sulla domanda nei confronti di uno Stato straniero (nella specie la Repubblica Popolare Cinese) per la detenzione di un immobile, assunta come illegittima, quando risulti che lo stesso sia adibito ad ufficio commerciale dell'ambasciata, poiché, in tal caso, esiste un effettivo rapporto di strumentalità necessaria con i poteri pubblicistici di esercizio del diritto di missione da parte dello Stato estero, che non può essere sottoposto ad apprezzamenti e valutazioni da parte del giudice italiano, al fine di rilevarne l'illegittimità fondante la domanda di risarcimento del danno. (massima ufficiale)

Il giudicato sulla giurisdizione (nel caso di specie nei confronti dello straniero o dello Stato estero) non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto, ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo. Pertanto, la sentenza che abbia dichiarato l'inefficacia della vendita di un complesso immobiliare, da destinare a sede distaccata dell'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, con condanna di quest'ultima, già immessa nel possesso, alla restituzione dell'immobile alla venditrice ed al risarcimento del danno da quantificarsi in separata sede, ancorché si sia implicitamente pronunciata per la giurisdizione del giudice italiano, non spiega effetti nel successivo giudizio sulla domanda di risarcimento dei danni da indisponibilità dell'immobile, per averne la convenuta Repubblica mantenuto il possesso, in quanto il giudicato di condanna generica, attiene alla sola potenzialità del danno derivante dalla divergenza tra la titolarità formale del bene (ancora in capo alla venditrice) e l'effettiva disponibilità dello stesso da parte della Repubblica Popolare Cinese, e non all'illegittimità del comportamento dello Stato estero di continuare ad occupare l'immobile, in luogo di restituirlo all'attrice e alla conseguente potenzialità di danno e, preliminarmente ed implicitamente, alla giurisdizione del giudice italiano in relazione a tale fattispecie di danno da occupazione illegittima dell'immobile. (massima ufficiale)

Nel giudizio in cui sia chiesta la condanna di uno Stato estero al risarcimento del danno per mancato rilascio di un immobile e si controverta sulla natura - "iure privatorum" o "iure imperii" - dell'attività posta in essere al suo interno, lo Stato italiano ( e per esso il Ministero degli Affari Esteri) non è litisconsorte necessario, non essendo tale qualità prevista da alcuna norma di legge, né derivando dalla prospettazione di un rapporto plurisoggettivo unico o dalla richiesta di una prestazione comune inscindibile. L'interesse dello Stato italiano ad assolvere ai propri obblighi internazionali nei confronti degli Stati ospitati, strumentali all'esercizio del diritto di missione esercitato attraverso lo stabilimento di una sede diplomatica, può trovare tutela mediante l'intervento nel giudizio, peraltro solo in primo grado attraverso un intervento adesivo dipendente a norma dell'art. 105, comma 2, cod. proc. civ., e non anche nel giudizio di appello, nel quale, data la formulazione dell'art. 344 cod. proc. civ., l'intervento è consentito solo ai terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 cod. proc. civ.. (massima ufficiale)

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di Sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IMMOBILIARE VILLA AI PINI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato TRALDI STEFANO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
REPUBBLICA POPOLARE CINESE;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 18824/07 proposto da:
REPUBBLICA POPOLARE DI CINA, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio degli avvocati ANDREA GIARDINA, ANDREA BERNAVA, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato FRANCESCA PIETRANGELI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IMMOBILIARE VILLA AI PINI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato TRALDI STEFANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1634/07 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/04/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/08 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
uditi gli avvocati SALVATORELLI, dell'Avvocatura Generali dello Stato, Stefano TRALDI, Francesca PIETRANGELI, Andrea GIARDINA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del secondo, terzo e quarto e quinto motivo del ricorso incidentale, rigetto del sesto motivo, rigetto del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto di compravendita del 3.12.1983, concluso a seguito di precedente contratto preliminare, la s.r.l. Immobiliare Villa ai Pini alienò alla Repubblica Popolare di Cina un complesso immobiliare sito in Roma, da destinare a sede distaccata dell'Ambasciata, con conseguente immissione dell'acquirente nel possesso dell'immobile e versamento del prezzo pattuito di L. 3.000.000.000. L'art. 2 del contratto prevedeva che l'accettazione da parte della Repubblica Popolare di Cina era subordinata sospensivamente all'ottenimento dell'autorizzazione del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17 c.c.. Con scrittura privata di pari data, le parti si obbligarono, in caso di diniego della predetta autorizzazione, a stipulare altro atto di vendita a favore di persona indicata dall'Ambasciata della Repubblica Popolare di Cina, senza maggiorazione del prezzo.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1995 del 3 febbraio 1999, in accoglimento della domanda proposta dall'Immobiliare Villa ai Pini e nella contumacia della convenuta Repubblica Popolare di Cina, a) dichiarò l'inefficacia del contratto di vendita del 3 dicembre 1983 per mancato avveramento della condizione, nonostante la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.; b) condannò la Repubblica Popolare Cinese alla restituzione dell'immobile alla venditrice contestualmente alla restituzione del prezzo da parte di questa; c) dichiarò nulla la scrittura privata in pari data perché in frode alla legge, ex art. 1344 c.c., per violazione dell'art. 17 c.c.; d) condannò la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attrice da quantificarsi in separata sede. La sentenza passò in giudicato.
Con successivo atto di citazione, la s.r.l. Immobiliare Villa ai Pini, facendo valere il giudicato costituito dalla predetta sentenza n. 1995/99, invitò preliminarmente la Repubblica Popolare di Cina alla restituzione del complesso immobiliare in questione, con compensazione dei rispettivi crediti, e, in difetto, la citò dinanzi al Tribunale di Roma chiedendone la condanna di pagamento di L. 31.500.000.000, o della somma ritenuta di diritto, a titolo di risarcimento dei danni subiti per la mancata percezione delle rendite che si sarebbero prodotte sul valore dell'immobile. La convenuta eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Con sentenza n. 48082 del 18 dicembre 2002, il Tribunale adito dichiarò l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che sulla questione si fosse già formato il giudicato a seguito della sentenza n. 1995/99 sopra citata e dispose la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza. Avverso detta sentenza la Repubblica Popolare di Cina propose appello davanti alla Corte di appello di Roma. Nel giudizio interveniva anche il Ministero (italiano) degli Affari Esteri. Nelle more del giudizio di appello, con ulteriore atto di citazione del 14 dicembre 2004 la s.r.l. Immobiliare Villa ai Pini, sempre sulla base della sentenza del Tribunale di Roma n. 1995/99, conveniva la Repubblica Popolare di Cina dinanzi al medesimo Tribunale e, premesso tutto quanto sopra, nonché di essere stata destinataria, persistendo l'intestazione dell'immobile in capo ad essa, di un avviso di accertamento e di tre cartelle esattoriali per imposte relative all'immobile medesimo chiedeva la condanna della convenuta: a) al pagamento diretto agli enti impositori delle imposte (IRPEG, ILOR, ICI) concernenti l'immobile in questione e relative agli anni dall'1/1/1984 al 31/12/1999 (imputate all'attrice in mancanza del trasferimento della proprietà), o al rimborso degli importi versati a tale titolo, maggiorati delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento, nonché di interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle ulteriori imposte dall'1/1/2000 fino alla riconsegna dell'immobile medesimo. La Corte di cassazione, adita con regolamento preventivo di giurisdizione in quest'ultimo giudizio, dichiarava, con ordinanza del 19.7.2006, n. 16461, la giurisdizione del giudice italiano. La Corte di appello di Roma, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 48082/2002, con sentenza n. 1634/2007, depositata il 5.4.2007, dichiarava l'inammissibilità dell'intervento del Ministero degli Affari Esteri ed affermava la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto all'intervento, riteneva la corte di merito che non sussisteva, nei confronti del Ministero, ne' un'ipotesi di litisconsorzio necessario ne' un'ipotesi che legittimasse detto intervento a norma dell'art. 344 c.p.c..
Quanto alla giurisdizione, riteneva la corte territoriale che non fosse ravvisabile un atto iure imperii effettuato dallo Stato straniero, ma un atto avente contenuto privatistico; che, nella causa in questione, come in quella oggetto del regolamento preventivo, deciso dalle S.U. con ordinanza del 19.7.2006, n. 16461, era estranea la questione che l'immobile fosse destinato a sede diplomatica, poiché la domanda era relativa a risarcimento del danno per effetto di una situazione di fatto e la questione non comportava apprezzamenti o statuizioni che potessero incidere su atti o comportamenti dello Stato estero.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero degli Affari Esteri.
La Repubblica Popolare di Cina ha proposto controricorso con ricorso incidentale.
La s.r.l. Immobiliare Villa ai Pini ha proposto un controricorso contro l'impugnazione del Ministero ed altro contro quella della Repubblica Popolare di Cina.
Quest'ultima ha presentato un secondo controricorso, a seguito del controricorso dell'Immobiliare,la quale a sua volta ha presentato un altro controricorso.
Hanno presentato memorie L'Immobiliare Villa ai Pini e la Repubblica Popolare di Cina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Anzitutto vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c.. Preliminarmente vanno dichiarati inammissibili il secondo controricorso della Repubblica Popolare di Cina (notificato il 6 novembre 2007) ed il terzo controricorso della s.r.l. Immobiliare Villa Pini, (notificato il 17.12.2007).
Quanto al secondo controricorso della Repubblica Popolare di Cina, esso è inammissibile perché proposto contro il controricorso della s.r.l. Immobiliare Villa Pini, che, non contenendo un ricorso incidentale ne' sotto il profilo formale ne' sostanziale per mancanza della richiesta di cassazione della sentenza di appello, non abilitava la Repubblica Popolare ad un controricorso. Quanto al terzo controricorso della Immobiliare Villa Pini, a parte altri possibili rilievi, esso è stato proposto oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., essendole stato notificato il ricorso principale del Ministero il 15 giugno 2007 e quello incidentale della Repubblica Popolare di Cina il 5 luglio 2007.
2.1. Passando ad esaminare il ricorso principale del Ministero degli Affari Esteri, va preliminarmente dichiarata inammissibile l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla Immobiliare Villa pini, per falsità dell'apparente sottoscrizione dell'avvocato dello Stato "Massino Salvatorelli" per evidente difformità con quella apposta sotto altri atti.
La falsità della sottoscrizione del ricorso per cassazione deve essere fatta valere con querela di falso e non come eccezione di inammissibilità del ricorso, contenuta nel controricorso (cfr. Cass. 20/07/1998, n. 7099; Cass. 09/10/2006, n. 21657).
2.2. Va peraltro osservato che nella fattispecie la sottoscrizione del ricorso presenta prima del nome dattiloscritto dell'avvocato "Massimo Salvatorelli" una "p", che sta a significare "per", con la conseguenza che, se così fosse, la questione non atterrebbe alla assunta falsità della firma dell'avvocato dello Stato, Salvatorelli Massimo, ma all'ammissibilità del ricorso, pur in presenza di una sottoscrizione di avvocato dello Stato, diverso da quello risultante dattiloscritto in calce al ricorso stesso. Questa Corte ha già ritenuto (Sez. U. n. 59 del 13/02/1999; Cass. n. 21473 del 12/10/2007) che non può ritenersi violata la disposizione dell'art. 365 c.p.c., sulla sottoscrizione del ricorso per cassazione (che quindi non può ritenersi inammissibile), nel caso di ricorso proposto per conto di un'amministrazione dello Stato, se non si contesta che la sottoscrizione provenga da un legale dell'Avvocatura Generale dello Stato, e che non rileva neanche se lo stesso si identifichi o meno con il nominativo indicato nell'epigrafe o in calce al ricorso.
Nella fattispecie la resistente si limita a contestare che la sottoscrizione si appartenga all'avv. Salvatorelli, ma non assume che essa non si appartenga ad altro Avvocato Generale dello Stato. 3.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Ministero lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 344, e 354 c.p.c., art. 111 Cost., con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.
Assume il ricorrente che egli ha in questo giudizio la qualità di litisconsorte necessario, poiché quale Stato ospitante, ha nei confronti degli Stati ospitati precisi obblighi internazionali, strumentali all'esercizio del diritto di missione, esercitato attraverso lo stabilimento di una sede diplomatica; che conseguentemente egli ha una propria autonoma posizione giuridica soggettiva, che discende dai diritti ed obblighi in sede internazionale. Secondo il ricorrente, quindi, l'Amministrazione degli Affari Esteri è litisconsorte necessario nei giudizi nei quali sia parte uno Stato estero e si controverta sulla natura - iure privatorum o iure imperii - dell'attività dallo stesso posta in essere e che tale valutazione va effettuata ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione, in quanto pur avendo ritenuto che lo Stato è litisconsorte necessario nelle controversie che affrontano questioni di rapporti internazionali tra Stati, ha poi escluso tale litisconsorzio nella fattispecie sul rilievo che trattavasi di effetti patrimoniali di un contratto stipulato iure privatorum.
4.1.1 due motivi sono manifestamente infondati.
Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti, di modo che, se emanata in assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate, l'emananda sentenza sia priva di alcuna pratica utilità (Cass. 11/04/2000, n. 4593).
Nella fattispecie la prospettata ipotesi di litisconsorzio necessario non è prevista da alcuna norma di legge, ne' discende dalla prospettazione di un rapporto plurisoggettivo unico o dalla richiesta di una prestazione comune inscindibile.
L'attrice ha infatti richiesto la condanna della Repubblica Popolare di Cina al risarcimento del danno e, quindi, ad una prestazione pecuniaria, per il mancato rilascio dell'immobile oggetto della compravendita.
4.2. Il Ministero avrebbe potuto solo proporre in primo grado un intervento adesivo dipendente a norma dell'art. 105 c.p.c., comma 2. Infatti l'interventore adesivo dipendente si inserisce nel processo tra altre persone ponendosi accanto alla parte adiuvata in quanto portatore di un proprio interesse che, se non è tale da legittimarlo a proporre in via autonoma una sua pretesa, lo abilita ad intervenire nel giudizio, il quale rimane unico in quanto invariato resta l'oggetto della controversia pur ampliandosi il numero dei partecipanti.
5.1. Neppure l'intervento del Ministero era ammissibile a norma dell'art. 344 c.p.c..
L'intervento dei terzi nel giudizio di appello, data la formulazione dell'art. 344 c.p.c., che ne impedisce un'interpretazione diversa da quella letterale, può ritenersi ammesso limitatamente ai soli terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404. Pertanto, a parte l'ipotesi riconducibile al comma 2, di questo articolo (intervento dell'avente causa o creditore di una delle parti, il quale deduca che la sentenza già emanata - unitamente a quella che deve essere resa dal giudice di secondo grado - sia l'effetto di dolo o di collusione tra le suddette parti in danno di esso
interveniente), l'intervento deve ritenersi ammesso - in relazione alla previsione dell'art. 404, comma 1, - quando il terzo faccia valere nel giudizio una pretesa del tutto autonoma da quella formante oggetto di contestazione tra le parti originarie, e incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza di primo grado o con quella che eventualmente potrebbe essere accertata dalla sentenza di appello (Cass. Sez. Unite, 27/08/1998, n. 8500).
5.2. Da quanto detto emerge che l'intervento di terzi in appello è ammissibile, non nell'ipotesi di intervento adesivo dipendente, ma solo in quanto si configuri come intervento volontario principale (anche se il novero dei soggetti legittimati a tale intervento principale in appello è più ridotto di quello dei soggetti che potrebbero dispiegare il medesimo intervento in primo grado, spettando solo a quelli che potrebbero subire un pregiudizio dall'effettiva attuazione della sentenza impugnata). 6. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso,e quindi la ritenuta inammissibilità dell'intervento del Ministero, comporta l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la statuizione sulla giurisdizione emessa dal giudice di appello.
7.1. La ricorrente incidentale Repubblica Popolare di Cina ha proposto sei motivi di ricorso.
Con il primo motivo la ricorrente incidentale lamenta il difetto di giurisdizione del giudice italiano per l'immunità riconosciutale nella presente controversia dal diritto internazionale pattizio; la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 11, dell'art. 117 Cost., dell'art. 31, comma 1, lett. a, art. 21, comma 1, art. 22, commi 1 e 3, della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 e dell'Accordo italo - cinese 14.1.1997, nonché difetto di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c. n. 5).
7.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente incidentale lamenta il difetto di giurisdizione, in materia di immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni pubblicistiche e la violazione della L. n. 218 del 1995, art. 11, ed artt. 10 e 117 Cost..
7.3. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 11, degli artt. 10 e 117 Cost., in ragione delle immunità riguardanti la sede della missione diplomatica, riconosciute dal diritto internazionale consuetudinario, nonché il vizio motivazionale, a norma dell'art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 5.
7.4. Con il quarto motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione delle predette norme, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice italiano, nonché il vizio motivazionale della sentenza, in ragione dell'immunità dalle esecuzioni relative alla sede della missione diplomatica e dall'esclusione della stessa da misure esecutive.
7.5. Con il quinto motivo la ricorrente incidentale lamenta che erroneamente non sia stato affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 11, degli artt. 10 e 117 Cost., non essendo stata riconosciuta l'immunità alla Repubblica Popolare di Cina, riconosciutale dal diritto internazionale consuetudinario, ove fosse stato correttamente applicato alla fattispecie (ex art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 5).
7.6. Assume la ricorrente, nei predetti motivi, che l'art. 31, lett. a), della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.4.1961, riconosce l'immunità dalla giurisdizione civile con riferimento all'azione concernente un immobile privato quando l'agente diplomatico, contro il quale è intentata, possieda detto immobile per conto dello Stato straniero; che l'art. 21, di tale convenzione impone allo Stato ospitante di agevolare l'acquisto della sede della missione e che l'art. 22, successivo prevede che la sede della missione è inviolabile.
Ritiene la ricorrente che nella fattispecie con contratto del 3.12.1983, successivo a contratto preliminare, fu acquistato l'immobile in questione, per installarvi l'Ufficio commerciale dell'Ambasciata, come effettivamente avvenne, prendendo il possesso dell'immobile e pagando il relativo prezzo di L. tre miliardi; che, con nota del 18.2.1998 il Ministero degli Esteri "tenuto conto dell'abrogazione dell'art. 17 c.c., e nel rispetto dell'accordo immobiliare concluso tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina con scambio di note del 14.1.1997" prendeva atto dell'acquisto da parte del Governo cinese di alcuni immobili, tra cui quello in questione "quale sede dell'ufficio commerciale dell'ambasciata"; che tale accordo costituiva un accordo internazionale vincolante; che conseguentemente, avendo essa ricorrente agito iure imperii e cioè per finalità pubblicistiche, e non iure privatorum, nell'acquistare detto immobile al fine di esercitare il diritto di missione e non ai fini di
investimento,sussiste l'immunità dalla giurisdizione civile; che, in ogni caso, sussiste l'immunità dalla giurisdizione dello Stato straniero nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno da fatto illecito, che si assume tenuto dal comportamento dello Stato straniero, iure imperii, per avere lo stesso mantenuto la sua sede diplomatica in un determinato immobile (con accettazione dello Stato italiano), in luogo di rilasciarlo;
che, proprio per dette norme consuetudinarie e per quanto affermato da S.U. n. 16461/2006, l'immunità dalla giurisdizione civile comporta che il giudice italiano non possa sottoporre ad apprezzamenti, indagini o statuizioni il comportamento della Repubblica Popolare di mantenere l'Ufficio commerciale della sede diplomatica nell'immobile in questione; che i danni che si richiedono in questa causa presuppongono una connotazione di illiceità di tale comportamento, il cui giudizio è precluso al giudice italiano, trattandosi di scelte che investono uffici diplomatici. Infine la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe rilevato il difetto di giurisdizione sul rilievo che la domanda di liquidazione dei danni da occupazione illegittima dell'immobile costituiva una forma di elusione dell'immunità degli Stati stranieri dall'esecuzione per i beni destinati a funzioni pubblicistiche ed all'inviolabilità della sede diplomatica, costituendo la richiesta risarcitoria una forma di tutela per equivalente rispetto all'esecuzione coattiva della condanna al rilascio dell'immobile. 8.1. I suddetti cinque motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono solo parzialmente fondati.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione della resistente di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 bis c.p.c.. Nella fattispecie i motivi di ricorso si concludono con quesiti di diritto che hanno i requisiti idonei ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, enunciando gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, richiamando le relative argomentazioni, e prospettando la diversa regola iuris da applicare alla fattispecie, di cui si chiede l'enunciazione alla Corte (Cass. S.U. 14.2.2008, n. 3519).
8.2. Sempre preliminarmente questa Corte deve esaminare se sulla questione della giurisdizione si sia formato il giudicato(rilevabile d'ufficio) per effetto della sentenza del Tribunale di Roma n. 1995 del 3.2.1999, che dichiarò l'inefficacia del contratto di vendita del 1983 per mancato avveramento della condizione dell'autorizzazione di cui all'art. 17 c.c., (abrogato con L. n. 127 del 1997), condannò la Repubblica Popolare cinese al rilascio dell'immobile contestualmente alla restituzione del prezzo e condannò la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'alienante, da liquidarsi in separata sede.
Il punto di partenza è costituito dall'ordinanza di queste S.U. 19/07/2006, n. 16461, emessa tra le stesse parti e relativa al risarcimento del danno per il pagamento delle imposte sull'immobile in questione, lamentato dall'Immobiliare, nella qualità di proprietaria del bene, pur essendo lo stesso nel possesso della Repubblica Popolare Cinese.
La corte ebbe ad affermare il suddetto principio: "Il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto, ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo. Non è, infatti, possibile, sulla base del precedente giudicato sul merito, affermare o negare in un successivo processo "a priori" la giurisdizione nei confronti dello straniero, la quale risponde a regole mutevoli nel tempo, dovendo sussistere il criterio di collegamento al momento del processo. Ciò vale a maggior ragione qualora si discuta di giurisdizione nei confronti degli Stati esteri, considerato che, a norma della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 11, il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di norma internazionale".
8.3. Il suddetto principio va ribadito.
Le sentenze passate in giudicato che abbiano statuito sui profili sostanziali della controversia e, perciò, sia pure implicitamente, sulla giurisdizione, sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno anche in punto di giurisdizione, determinandone l'incontestabilità (cosiddetta efficacia panprocessuale) nei giudizi tra le stesse parti, che abbiano ad oggetto lo stesso diritto (Cass. S.U. 12 luglio 2005, n. 14546; 30 marzo 2004, n. 6673; gennaio 2005, n. 1621; 12 marzo n. 5184; 19 novembre 1999, n. 802; 1 settembre 1999, n. 605).
L'autorità di giudicato rispetto alla giurisdizione segue l'autorità di giudicato rispetto alla questione di merito, nel senso che in tanto è opponibile il giudicato sulla giurisdizione, in quanto l'oggetto della statuizione di merito possa esercitare efficacia di giudicato nel successivo processo.
Ma la c.d. efficacia panprocessuale del giudicato, nell'estensione suddetta, sulla giurisdizione non trova però applicazione quando in discussione è la giurisdizione nei confronti dello straniero o dello stato estero.
Questo principio è stato più volte enunciato in tema di giurisdizione nei confronti dello straniero (Cass. Sez. Un. 26 ottobre 1971 n. 3019; Cass. S.U. 12/03/1973, n. 669; Cass. S.U. 12 novembre 1994, n. 9554; Cass. S.U. 23 gen-naio 1991, n. 597). La ragione per la quale si è negata l'efficacia panprocessuale del giudicato sulla giurisdizione è ravvisabile in ciò, che il giudicato sul rapporto non può necessariamente coinvolgere anche quello sulla giurisdizione nei confronti dello straniero che risponde a regole mutevoli nel tempo. Non è possibile affermare o negare in un successivo processo a priori la giurisdizione nei confronti dello straniero sulla base del precedente giudicato sul merito, poiché il momento rispetto al quale il criterio di collegamento deve sussistere è quello del processo.
Ciò significa che il criterio di collegamento può autonomamente atteggiarsi in modo diverso con riferimento a due distinti processi. Ciò risulta evidente per i criteri della residenza e del domicilio della parte o del rappresentante ex art. 77 c.p.c., ma anche per quello dell'accettazione della giurisdizione che è soggettivamente mutevole.
8.4. Questi rilievi valgono a maggior ragione anche per il caso in cui si discuta di giurisdizione nei confronti degli Stati esteri, considerando il tenore della L. n. 218 del 1995, art. 11, che collega il rilievo d'ufficio della giurisdizione al caso in cui la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.
Ciò che va posto in particolare evidenza è che negare l'efficacia panprocessuale del giudicato non può significare negare anche l'efficacia del giudicato sostanziale formatosi in un precedente processo su uno specifico rapporto.
Pertanto il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto, ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo. Da ciò consegue, anzitutto, che di nessun rilievo nella fattispecie è il giudicato implicito sulla giurisdizione, formatosi per effetto della dichiarata risoluzione del contratto di acquisto e della conseguente condanna alla restituzione dell'immobile da parte dello Stato straniero all'alienante.
8.5. Il problema si pone per la relazione tra la statuizione di condanna generica al risarcimento dei danni, effettuata dalla sentenza del tribunale di Roma n. 1995 del 1999, e l'attuale domanda proposta dall'Immobiliare nel presente giudizio di liquidazione del danno e condanna della convenuta al pagamento dello stesso. Il tribunale di Roma ha ritenuto che l'esame del fondo della questione di giurisdizione posta dalla Repubblica Popolare Cinese sia precluso dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, pronunciata dallo stesso tribunale nel primo giudizio tra le parti, quello che aveva tratto occasione dalla domanda di accertamento della inefficacia della compravendita dell'immobile.
Invece la Repubblica Popolare Cinese sostiene (tra l'altro) che, per giudicare sul danno di cui la controparte chiede la liquidazione in questo ultimo procedimento, è necessario stabilire se essa abbia tenuto un comportamento illecito nel mantenersi nel possesso dell'immobile in cui era stata allora immessa e che, avendo essa esercitato i propri poteri di Stato sovrano ed in particolare la funzione di missione, per affermarne la responsabilità si dovrebbe giudicare di tale esercizio, sicché vi sarebbe difetto di giurisdizione dello Stato ospite e che il rilievo di tale difetto di giurisdizione non trova ostacolo in quel precedente giudicato. La soluzione del problema impone anzitutto di stabilire quale sia stato il diritto fatto valere in giudizio con la domanda su cui venne a suo tempo pronunciata la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno e quale sia il diritto fatto valere con la domanda di cui si discute nel presente giudizio.
È infatti chiaro che prima di tutto si deve stabilire su quale oggetto si è formato il primo giudicato esplicito di merito (e, per l'effetto, quello implicito di giurisdizione), se esso coincida con quello della seconda domanda o se, pur non essendovi coincidenza, l'oggetto di questa seconda domanda sia implicato da quelli che debbono essere considerati i limiti oggettivi del primo giudicato. Più specificamente nella fattispecie la decisione sulla giurisdizione passa attraverso lo scrutinio se nel presente giudizio il giudice sia chiamato a pronunziarsi sulla legittimità del comportamento (tenuto dalla Repubblica Popolare Cinese) di occupazione dell'immobile in luogo di rilasciarlo all'attrice e se tale occupazione sia in rapporto di strumentalità necessaria con i suoi poteri pubblicistici, ovvero se tale giudizio sia stato già reso con la sentenza del tribunale di Roma, n. 1995/1999, passata in giudicato, con la conseguenza che nessuna ulteriore valutazione in merito debba fare il giudice italiano.
8.6. Qui non rileva il punto, controverso in dottrina, relativo alla natura della sentenza di condanna generica e cioè se si tratti di una pronunzia di accertamento della potenzialità lesiva del fatto (ovvero di accertamento di un segmento della situazione giuridica esistente tra le parti ed in particolare dell'illegittimità dell'atto e della sua portata dannosa) o di una vera sentenza di condanna. Secondo entrambe le soluzioni, infatti, la condanna generica al risarcimento del danno postula soltanto l'accertamento di un comportamento illegittimo e potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, mentre la valutazione di tale comportamento non deve più essere effettuata dal secondo giudice, il quale valuterà unicamente se detto danno si è in concreto verificato ed in quale misura, come conseguenza di quello specifico comportamento(Cass. 31/07/2006, n. 17297; Cass. 12/04/2006, n. 8585; Cass. 14/07/2006, n. 16123; 29/11/2004, n. 22384).
Sennonché il giudicato sull'illegittimità del comportamento e sulla sua potenzialità dannosa non copre tutti i comportamenti ipotizzabili del debitore-convenuto, ma esclusivamente quelli sottoposti all'esame del giudice della domanda di condanna generica, per cui, se nel successivo giudizio al giudice della liquidazione del quantum venga richiesto il risarcimento di (altri) danni non conseguenti all'atto o fatto oggetto del primo accertamento, questi, in presenza dei presupposti processuali legittimanti, dovrà in piena autonomia dal precedente giudicato valutare anzitutto la legittimità o meno del (diverso) comportamento addebitato al debitore. Il principio della tendenziale unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione (scaturente dal rispetto dei canoni della concentrazione e della correttezza processuale), esprime solo che quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda ordinariamente si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta (Cass. 22/08/2007, n. 17873), ma non regola di certo la diversa ipotesi in cui lo stesso creditore ponga a base delle domande risarcitorie nei vari giudizi condotte diverse.
8.7. Va osservato che nella fattispecie la corte di appello, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che l'attuale domanda risarcitoria proposta dall'attrice era relativa ai danni da indisponibilità dell'immobile, per averne la convenuta Repubblica mantenuto il possesso.
La stessa resistente, sulla premessa che la sentenza n. 1995/1999 statuisse al punto D) la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da mancato utilizzo dell'immobile da parte di essa attrice dal 3.12.1983 alla riconsegna" (pag. 7 del controricorso) chiede che tali danni le siano liquidati con il criterio degli interessi legali sul valore commerciale dell'immobile, detratto il prezzo incassato. Deve pertanto questa Corte esaminare se la condanna generica di cui alla sentenza n. 1995/1999 avesse effettivamente il contenuto assunto dalla attrice, poiché solo in questo caso ci sarebbe già stato, ai fini risarcitori, un giudizio di illegittimità del comportamento della Repubblica convenuta di mantenere l'occupazione dell'immobile in questione, che esenterebbe il giudice di questo giudizio da un eguale esame e quindi escluderebbe un suo difetto di giurisdizione da immunità internazionale (per le ragioni che saranno in seguito esposte).
9.1. Ciò comporta che questa Corte proceda all'interpretazione del giudicato implicito sulla giurisdizione quale si è formato attraverso il giudicato esplicito sulla condanna generica, delimitando il contenuto del primo attraverso il contenuto del secondo (Cass. S.U. 19/10/2006, n. 22427).
A tal fine va osservato che è principio acquisito che nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. S.U. 16/06/2006, n. 13916).
Inoltre, vertendosi nella fattispecie su questione di giurisdizione vige il principio secondo cui questa Corte, istituzionalmente giudice di legittimità, per quanto riguarda le questioni di giurisdizione è anche giudice del fatto e, come tale, ha il potere di apprezzare direttamente i "fatti", anche non processuali, e di trarre conseguenze autonome e indipendenti, non solo dalle deduzioni delle parti, ma anche dal giudice del merito (Cass. S.U., 22/07/2002, n. 10696, Cass. S.U. 10/08/2000, n. 560; Cass. S.U. 19 febbraio 1999, n. 79; Cass. S.U. 9 ottobre 1984, n. 5028).
9.2. La sentenza del tribunale di Roma n. 1995/1999 nel dispositivo si limita a condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, mentre nella parte motivazionale dichiara esclusivamente: "La richiesta risarcitoria anche se è conseguente all'inadempienza di cui all'art. 1454 c.c., non può trovare accoglimento, non avendo parte attrice fornito la prova ed essendosi riservata di avvalersene in altra sede".
Consegue che il giudicato formatosi con la predetta sentenza non attiene a condanna generica al risarcimento del danno per mancata riconsegna del bene da parte della Repubblica Popolare di Cina con decorrenza dalla data di stipula del contratto o dall'1.1.1987, ma del danno da inadempimento a quanto richiesto con la diffida, cioè a procurarsi entro giorni 15 dalla ricezione l'autorizzazione governativa di cui all'art. 17 c.c..
Trattasi, quindi, di comportamenti (assunti illegittimi) e di conseguenti danni diversi da quelli oggetto dell'attuale giudizio, che, secondo l'interpretazione del giudice di merito, sono quelli conseguenti alla mancata restituzione del bene da parte della convenuta ed alla mancata utilizzazione dello stesso da parte dell'attrice.
Anzi a pag. 3 dell'atto di citazione che introdusse il giudizio di cui alla sentenza n. 1995/1999, l'attrice, assumeva che per effetto della mancata autorizzazione di cui all'art. 17 c.c., essa "era stata costretta a mantenere in bilancio l'immobile alienato ed a pagare sullo stesso ulteriori tasse" ed a pag. 10 della stessa citazione, nel descrivere tali danni, assumeva che essa era "stata gravata in passato di spese ed oneri per l'immobile di cui risulta ancora essere titolare in pendenza di un'assunta condizione sospensiva. Onde evitare complesse prove in merito si chiede di quantificare il danno con decorrenza dalla presente domanda costituito dalla differenza tra l'interesse legale sul prezzo versato di tre miliardi e quello sul valore commerciale".
Ne consegue che il giudicato della sentenza n. 1995 del 1999,del tribunale di Roma, relativo alla condanna generica al risarcimento del danno, attiene alla sola potenzialità di danno costituito dalla divergenza tra la titolarità formale del bene (ancora in capo alla venditrice per la mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 17) e l'effettiva disponibilità dello stesso da parte della Repubblica popolare cinese, divergenza imputabile, secondo la sentenza, alla convenuta. Tale giudicato di condanna generica al risarcimento del danno invece non costituisce accertamento dell'illegittimità del comportamento delle Repubblica popolare cinese di continuare ad occupare l'immobile acquistato (sia pure sub condicio iuris), in luogo di restituirlo all'attrice e della conseguente potenzialità di danno e, preliminarmente ed implicitamente, della giurisdizione del giudice italiano in relazione a tale fattispecie di danno da occupazione illegittima dell'immobile.
Tanto emerge ancora dalla domanda proposta nel 1993 al Tribunale di ordinare alla convenuta la restituzione dell'immobile contestualmente alla restituzione da parte di essa attrice del prezzo totalmente percepito di L. 3 miliardi, "con la fissazione della data del rilascio". Nella struttura della domanda quindi l'obbligo della restituzione dell'immobile si poneva temporalmente in modo contestuale alla restituzione da parte di essa attrice dell'intero prezzo percepito (così come era avvenuto nella fase iniziale contestualmente il passaggio del possesso dell'immobile e l'immediata corresponsione del prezzo) e si chiedeva al giudice di fissare con la sentenza la data (evidentemente futura) in cui entrambe dette restituzioni (dell'immobile e del prezzo) sarebbero dovute contestualmente avvenire. Non era richiesto, invece, al giudice di statuire su una condanna generica al risarcimento del danno da mancata restituzione dell'immobile, peraltro antecedente alla futura restituzione del prezzo.
Il diverso danno da pretesa occupazione illegittima dell'immobile (dal 1983 o dal 1987, secondo le diverse posizioni prese dall'attrice, e fino alla riconsegna futura) è invece oggetto solo di questo giudizio.
9.3. Escluso, quindi, che nella fattispecie sussista un giudicato implicito sulla giurisdizione in merito alla proposta domanda di condanna della Repubblica Popolare di Cina al risarcimento del danno per occupazione senza titolo dell'immobile in questione, occorre esaminare se sussista la giurisdizione civile del giudice italiano ovvero se essa sia impedita dall'immunità in favore dello Stato straniero, tenuto conto che nel presente giudizio la convenuta Repubblica Popolare di Cina ha fatto valere che il suo comportamento (di non lasciare l'immobile e di mantenervi l'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata) costituiva decisione presa nell'ambito dei sui poteri di esercizio del diritto di missione, anche a seguito dell'accordo italo - cinese del 14.1.1997, nonché della successiva nota esecutiva (depositata) del Ministero degli Affari Esteri Italiano, che espressamente faceva riferimento all'immobile sito in via della Camilluccia 613, quale sede dell'Ufficio commerciale dell'Ambasciata.
9.4. L'esercizio della sovranità di uno Stato nel proprio territorio incontra vari limiti imposti dal diritto internazionale, fra i quali particolare importanza assumono i limiti derivanti dall'attribuzione, agli Stati stranieri e ai loro organi, di determinate immunità. Le immunità statali possono essere distinte in tre tipologie:
l'immunità in senso stretto spettante a tutti gli Stati, i quali non possono essere chiamati in giudizio davanti ai tribunali di un Paese straniero in relazione agli atti compiuti ed ai beni posseduti;
l'immunità funzionale garantita agli agenti dello Stato straniero in base all'attività svolta in esecuzione delle funzioni loro affidate;
ed, infine, l'immunità personale spettante a determinati soggetti in merito all'attività posta in essere al di fuori dei propri incarichi ufficiali.
9.5. Per quanto concerne l'immunità dalla giurisdizione civile, il diritto internazionale impone agli Stati di astenersi dall'esercitarla nei procedimenti contro uno Stato estero, senza il consenso di quest'ultimo.
Il precetto dell'immunità dalla giurisdizione civile dello Stato estero è sancito da una norma consuetudinaria internazionale, in vigore nell'ordinamento italiano in virtù della norma di adeguamento automatico di cui all'articolo 10 comma 1 della Carta costituzionale. Inoltre con la riforma del Titolo 5^ della Costituzione, che ha riformulato l'art. 117 Cost., comma 1, è stato imposto al legislatore ordinario il rispetto degli obblighi internazionali consuetudinari e pattizi.
Come è unanimemente riconosciuto, tale precetto comporta, non già l'insussistenza di qualsiasi tutela giudiziaria nei confronti dello Stato estero, sebbene soltanto, ed unicamente, la preclusione a che i giudici di uno Stato diverso da quello convenuto (quand'anche quelli nazionali dell'attore e competenti secondo le convenzioni internazionali sulla materia oggetto del giudizio) conoscano di una domanda proposta nei confronti dello Stato estero convenuto: da ciò, appunto, l'usuale definizione della regola col broccardo: par in parem non habet iurisdictionem.
Secondo un primo indirizzo, l'immunità statale doveva considerarsi assoluta, e dunque inerente a qualsiasi controversia; mentre in un indirizzo successivo, sostenuto soprattutto dalla giurisprudenza italiana e quella belga, l'immunità dalla giurisdizione è stata ritenuta relativa ai soli atti iure imperii, attraverso i quali si esplica la sovranità statale; per gli atti iure privatorum, aventi finalità e strumenti privatistici, al contrario, questa non sarà invocabile.
Questo principio è quello adottato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, in virtù del quale l'esenzione degli stati stranieri dalla giurisdizione civile è limitata agli atti iure imperii e non si estende, invece, agli atti iure gestionis o iure privatorum (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. 27/05/2005, n. 11225; Sez. un. nn. 2329/1989;
919/1999; 531/2000; 17087/2003;).
9.6. Secondo il diritto internazionale consuetudinario l'esercizio del diritto di missione rientra tra gli atti iure imperii, con la conseguente immunità dalla giurisdizione civile in relazione alla sede della missione.
Elementi in questo senso si traggono anche dall'art. 31, comma 1, lett. a), della convenzione di Vienna, del 18.4.1961. Tale norma, che fa espresso riferimento alle azioni concernenti immobili adibiti a sede diplomatica, quando la causa venga intentata nei confronti dell'agente diplomatico nella sua qualità di organo dello Stato straniero, garantisce evidentemente l'immunità anche quando l'azione avente ad oggetto l'immobile adibito a sede della missione diplomatica, venga intentata direttamente contro lo Stato medesimo. L'orientamento prevalente giurisprudenziale ritiene che anche per questo tipo di azioni, ove esse riguardino atti iure gestionis o iure privatorum (come l'acquisto o la locazione di immobili, a titolo di investimento o anche destinati a sede di ambasciate o residenza ufficiale dell'ambasciatore), poiché lo strumento utilizzato dallo Stato straniero è di natura privatistica, non opera l'immunità (Cass. S.U. n. 22247/2006; n. 13711/04; n. 4017/98; 919/96; 4489/95;
10294/93), la quale, invece opera solo in ordine all'azione esecutiva o cautelare su tali beni, destinati all'esercizio delle funzioni sovrane o dei fini pubblicistici (ex multis: Cass. S.U. 12.1.1996, n. 173).
Non manca tuttavia un orientamento minoritario, secondo cui le attività funzionali all'esercizio dei fini pubblicistici non sono solo quelle volte immediatamente al perseguimento dei fini istituzionali dello Stato straniero, ma anche quelle strettamente correlate, pur se esse si avvalgono di strumenti di per sè privatistici (Cass. S.U. n. 944/1977).
9.7. Sennonché la questione se con l'acquisto dell'immobile da adibire ad ufficio commerciale della missione la convenuta agisse iure imperii o iure privatorum, pur fortemente dibattuta tra le parti ed oggetto di gran parte dei primi cinque motivi del ricorso incidentale, non è rilevante nella fattispecie.
L'oggetto di questa causa, infatti non è più relativo all'inefficacia del contratto di acquisto dell'immobile, la quale è stata pronunziata dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 1995 del 1999, ma al risarcimento del danno per occupazione senza titolo di detto immobile.
È vero, come rileva la ricorrente incidentale, che il giudice monocratico del tribunale di Roma (in persona di un giudice onorario) con sentenza n. 1995/1999 ha dichiarato nullo e privo di effetti giuridici il contratto di compravendita del 3.12.1983, per non essere intervenuta l'autorizzazione governativa all'acquisto a norma dell'art. 17 c.c., mentre con la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 13, tale articolo era stato abrogato e con l'art. 13, comma 2, si statuiva che tale abrogazione riguardava anche "le acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
Sennonché la sentenza del tribunale, per quanto errata sul punto, avendo rilevato la mancanza della condizione legale di efficacia del contratto, di cui all'art. 17 c.c., non più esistente al momento della decisione, in conseguenza di abrogazione della norma con effetto retroattivo (Cass. 23/10/2006, n. 22792) e pur essendo intervenuta l'autorizzazione con l'accordo italo - cinese del 14.1.1997 e con la successiva nota esecutiva del Ministero degli Affari Esteri Italiano, è tuttavia passata in giudicato, non essendo stata impugnata dalla Repubblica Popolare di Cina.
10.1. Il problema, quindi, si sposta sul punto se sussista l'immunità dello Stato straniero in merito all'attuale domanda risarcitoria, che attiene all'occupazione, assunta come illegittima, di immobile destinato all'esercizio del diritto di missione, ed in questi termini è anche impostato dalla ricorrente incidentale. Secondo la ricorrente,infatti, nella fattispecie sussisterebbe l'immunità dalla giurisdizione civile italiana, in quanto si tratterebbe di valutare il comportamento tenuto da essa Repubblica nella fissazione della sede diplomatica in un determinato immobile e nel mancato rilascio dello stesso, adibito a missione diplomatica, con accettazione dello Stato italiano.
Osserva questa Corte che, in adesione alla dottrina prevalente, è stato affermato il principio per cui l'immunità ricorre anche nel caso di pretese a contenuto patrimoniale, sempre che il riconoscimento delle stesse richieda apprezzamenti ed indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato o ente straniero, in atti o anche solo in comportamenti (Cass. S.U. 27/05/2005, n. 11225; Cass. S.U. n. 331/1999; Cass. S.U. 19.7.2006, n. 16461). Il principio è certamente condivisibile, in quanto le norme internazionali in materia di immunità diplomatiche, quali quella concernente l'esenzione dalla giurisdizione dello Stato ospitante, rispondono alla "ratio" di evitare interferenze o turbamenti nel regolare svolgimento dell'attività espletata dagli agenti diplomatici nel territorio dello Stato ospitante.
Ne consegue che occorre tener presente tale ratio nel risolvere le questioni afferenti le controversie tra privati e Stati esteri, nel senso che, per fare necessariamente assumere veste pubblicistica all'attività espletata, l'atto o il comportamento in contestazione debbono incidere necessariamente sui fini istituzionali propri dello Stato estero convenuto, con nesso di strumentalità necessaria. 10.2. Nella fattispecie il comportamento della convenuta di continuare ad occupare l'immobile, adibito ad Ufficio Commerciale dell'Ambasciata, in luogo di rilasciarlo all'attrice è effettivamente in rapporto di strumentalità necessaria con i poteri pubblicistici di esercizio del diritto di missione da parte della Repubblica Popolare di Cina, con la conseguenza che esso non può essere sottoposto ad apprezzamenti e valutazioni da parte del giudice italiano, al fine di rilevarne l'illegittimità fondante la domanda di risarcimento del danno.
Pertanto il giudice italiano è carente di giurisdizione nella presente controversia relativamente alla domanda di risarcimento dei danni da occupazione dell'immobile in questione, per effetto dell'immunità di diritto internazionale dello Stato straniero dalla giurisdizione civile dello Stato italiano.
11. Infondata è la censura della ricorrente incidentale, secondo cui erroneamente la sentenza impugnata non avrebbe rilevato il difetto di giurisdizione sul rilievo che la domanda di liquidazione dei danni da occupazione illegittima dell'immobile costituiva una forma di elusione dell'immunità degli Stati stranieri dall'esecuzione per i beni destinati a funzioni pubblicistiche ed all'inviolabilità della sede diplomatica, costituendo la richiesta risarcitoria una forma di tutela per equivalente rispetto all'esecuzione coattiva della condanna al rilascio dell'immobile.
È fuor di dubbio che con l'atto di citazione in questione l'Immobiliare Villa Pini abbia introdotto un normale processo di cognizione per la liquidazione del danno e condanna ad una somma di denaro, non assimilabile assolutamente, neppure indirettamente o nei soli effetti, ad un processo esecutivo di rilascio dell'immobile adibito a sede diplomatica.
12. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente incidentale l lamenta la violazione del principio del contraddittorio nei confronti del Ministero degli affari Esteri (ai sensi degli artt. 101, 102, 354 c.p.c.) per non aver ritenuto il litisconsorzio necessario di tale Ministero, con conseguente nullità di tale procedimento, nonché la violazione dell'art. 344 c.p.c., per aver ritenuto inammissibile l'intervento in appello del Ministero, con contraddittorietà di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. 13.1. Il motivo in relazione alla violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e sull'integrità del contraddittorio è infondato per le ragioni già esposte nel respingere le eguali censure mosse dal Ministero ricorrente.
13.2. Quanto alla violazione dell'art. 344 c.p.c., per non aver la corte territoriale ritenuto ammissibile l'intervento del Ministero in appello, ai sensi della predetta norma, non attenendo questa censura ad un profilo di integrazione del contraddittorio, è inammissibile per difetto di legittimazione, potendo la stessa essere prospettata solo dal soggetto che si è visto dichiarare inammissibile il dispiegato intervento.
14. Pertanto vanno rigettati il ricorso principale ed il primo e sesto motivo del ricorso incidentale; vanno accolti, nei termini di cui in motivazione, i restanti motivi del ricorso incidentale. Va cassata, in relazione, l'impugnata sentenza senza rinvio e va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Esistono giusti motivi (segnatamente la novità e peculiarità della fattispecie) per compensare per intero tra l'Immobiliare Villa ai Pini e la Repubblica Popolare di Cina le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio di merito e tra tutte le parti quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale ed il primo e sesto motivo del ricorso incidentale; accoglie, nei termini di cui in motivazione, i restanti motivi del ricorso incidentale. Cassa, in relazione, l'impugnata sentenza senza rinvio e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Compensa per intero tra l'Immobiliare Villa ai Pini e la Repubblica Popolare di Cina le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio di merito e tra tutte le parti quelle del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2008














 

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