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Massimario, l.
fall. art. 99
Tribunale di Mantova, ord. 26 maggio 2005 – G.
Ist. Mauro Bernardi.
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Specialità
del procedimento – Riforma del codice di procedura civile – Costituzione del
Curatore – Preclusioni e decadenze – Effetti.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, pur a
seguito delle modifiche introdotte al codice di procedura civile con la
novella di cui alla legge 80/05 e successive modifiche, deve ritenersi
inapplicabile, quanto alla costituzione del Curatore, il sistema di
preclusioni di cui agli art. 166 e 167 c.p.c. potendo egli costituirsi anche
nel corso dell'udienza di comparizione fissata dal Giudice Delegato, senza necessità
(al fine di proporre domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili
d’ufficio senza incorrere in decadenze) di provvedere a tale adempimento
almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Tribunale di Mantova
Sezione Seconda civile
Il Giudice Istruttore,
sciogliendo la riserva di cui al
verbale dell’udienza del 16-5-2006 così provvede:
rilevato che il presente procedimento è stato promosso
con ricorso ex art. 98 l.f. depositato il 10-3-2006 e, quindi, in data
successiva all’entrata in vigore del d.l. 35/05 e successive modifiche;
rilevato che, con decreto del G.D. in data 14-3-2006,
era stata fissata per la comparizione delle parti l’udienza del 16-5-2006 con
termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al Curatore
sino al 20-4-2006;
rilevato che la curatela fallimentare si è costituita
con comparsa all’udienza del 16-5-2006 nel corso della quale l’opponente ha
eccepito che il fallimento sarebbe incorso nella decadenza dalla proposizione
sia della domanda riconvenzionale sia delle eccezioni di merito e di rito non
rilevabili d’ufficio per mancata costituzione nei termini previsti dal codice
di rito;
osservato che l’opponente ha chiesto che venga fissata
altra udienza per il tentativo di conciliazione;
ritenuto che il procedimento di cui all’art. 98 l.f. ha
carattere speciale rispetto a quello di cognizione ordinaria regolato dal
codice di rito e non può pertanto ritenersi abrogato per incompatibilità con
la disciplina generale contenuta in quest’ultimo;
considerato pertanto che deve ritenersi inapplicabile al
giudizio di opposizione allo stato passivo, quanto alla costituzione del
Curatore, il sistema di preclusioni di cui agli art. 166 e 167 c.p.c. potendo
egli costituirsi anche nel corso dell'udienza di comparizione fissata dal
Giudice Delegato, senza necessità (al fine di proporre domande
riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d’ufficio senza incorrere in
decadenze) di provvedere a tale adempimento almeno venti giorni prima
dell'udienza di comparizione (v. in tal senso in relazione alla disciplina
precedente la novella al codice Cass. 23-3-2004 n. 5729);
p.t.m.
fissa ex artt. 183 e 185 c.p.c. per la comparizione
personale delle parti l'udienza del 4-7-2006 ore 11.45.
Si comunichi.
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