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Tribunale di Mantova, ord. 26 maggio 2005 – G.
Ist. Mauro Bernardi. Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Specialità
del procedimento – Riforma del codice di procedura civile - Costituzione del
Curatore – Preclusioni e decadenze – Effetti. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, pur a
seguito delle modifiche introdotte al codice di procedura civile con la
novella di cui alla legge 80/05 e successive modifiche, deve ritenersi
inapplicabile, quanto alla costituzione del Curatore, il sistema di
preclusioni di cui agli art. 166 e 167 c.p.c. potendo egli costituirsi anche
nel corso dell'udienza di comparizione fissata dal Giudice Delegato, senza necessità
(al fine di proporre domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili
d’ufficio senza incorrere in decadenze) di provvedere a tale adempimento
almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. (mb) Tribunale di Mantova
Sezione Seconda civile Il Giudice Istruttore, sciogliendo la riserva di cui al
verbale dell’udienza del 16-5-2006 così provvede: rilevato che il presente procedimento è stato promosso
con ricorso ex art. 98 l.f. depositato il 10-3-2006 e, quindi, in data
successiva all’entrata in vigore del d.l. 35/05 e successive modifiche; rilevato che, con decreto del G.D. in data 14-3-2006,
era stata fissata per la comparizione delle parti l’udienza del 16-5-2006 con
termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al Curatore
sino al 20-4-2006; rilevato che la curatela fallimentare si è costituita
con comparsa all’udienza del 16-5-2006 nel corso della quale l’opponente ha
eccepito che il fallimento sarebbe incorso nella decadenza dalla proposizione
sia della domanda riconvenzionale sia delle eccezioni di merito e di rito non
rilevabili d’ufficio per mancata costituzione nei termini previsti dal codice
di rito; osservato che l’opponente ha chiesto che venga fissata
altra udienza per il tentativo di conciliazione; ritenuto che il procedimento di cui all’art. 98 l.f. ha
carattere speciale rispetto a quello di cognizione ordinaria regolato dal
codice di rito e non può pertanto ritenersi abrogato per incompatibilità con
la disciplina generale contenuta in quest’ultimo; considerato pertanto che deve ritenersi inapplicabile al
giudizio di opposizione allo stato passivo, quanto alla costituzione del
Curatore, il sistema di preclusioni di cui agli art. 166 e 167 c.p.c. potendo
egli costituirsi anche nel corso dell'udienza di comparizione fissata dal
Giudice Delegato, senza necessità (al fine di proporre domande
riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d’ufficio senza incorrere in
decadenze) di provvedere a tale adempimento almeno venti giorni prima
dell'udienza di comparizione (v. in tal senso in relazione alla disciplina
precedente la novella al codice Cass. 23-3-2004 n. 5729); p.t.m. fissa ex artt. 183 e 185 c.p.c. per la comparizione
personale delle parti l'udienza del 4-7-2006 ore 11.45. Si comunichi. |