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Tribunale di Milano, ord. 1 marzo 2006 – Pres.
Vanoni, Est. Silvia Brat.
Si consiglia la lettura del testo integrale del provvedimento
(ndr)
Notificazione per via
telematica degli atti nel processo civile e nel processo societario –
Modalità – Collaborazione dell’ufficiale giudiziario – Necessità –
Caratteristiche del documento teletrasmesso – Mancanza dei requisiti previsti
dalle leggi e dai regolamenti in materia – Nullità.
Processo societario –
Mancata notifica della comparsa di risposta – Rinnovazione della notifica –
Esclusione.
Processo societario –
Mancata notifica della comparsa di risposta – Concludenza della domanda –
Oggetto del giudizio del giudice.
Entrambe le modalità di
notificazione degli atti processuali contenuti su supporto informatico e
sottoscritti con firma digitale previste dall’art. 2 del D.P.R. 13 febbraio
2001, n. 123 -quella per via telematica attraverso il sistema informatico
civile (S.I.C.I.), reso operativo dal D.M. 14 ottobre 2004, costituito da un
gestore centrale presso il Ministero della Giustizia e da gestori locali
presenti presso ciascun ufficio giudiziario e ciascun ufficio notifiche,
esecuzioni e protesti (UNEP) e quella, sempre per via telematica,
all’indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell’art. 7, ossia
all’indirizzo di posta elettronica che il difensore ha comunicato al
Consiglio dell’Ordine e da questi reso disponibile ai sensi del III co. dello
stesso art. 7- richiedono pur sempre la collaborazione dell’ufficiale
giudiziario.
Il documento oggetto di notifica per via telematica deve,
inoltre, essere redatto secondo le prescrizioni di cui all’allegato al D.M.
15 dicembre 2005 avente ad oggetto la “strutturazione dei modelli DTD
(Document Tyoe definition) relativa all’uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile”.
Deve pertanto essere dichiarata la nullità della
notifica effettuata per via telematica nell’ambito del processo societario
senza il rispetto dei citati parametri normativi in quanto la stessa non
consente di pervenire ad un giudizio di certezza legale in ordine alla
ricezione dell’atto, nè, in assenza di sottoscrizione con firma digitale o
con firma elettronica qualificata, sono soddisfatti i parametri normativi in
ordine all’autenticità della sottoscrizione, all’integrità del documento,
alla volontarietà della trasmissione dello stesso.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nell’ambito del processo
societario, l’art. 13 del d. lgs. n 5/2003 sanziona la mancata notifica della
comparsa di risposta con l’effetto della non contestazione dei fatti
costitutivi allegati dall’attore. Non è pertanto possibile, in tale
fattispecie, far luogo alla rinnovazione della notifica in quanto l’art. 162
c.p.c. subordina la rinnovazione degli atti ad un giudizio di compatibilità
con le preclusioni medio tempore verificatesi.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nell’ipotesi di mancata notifica della comparsa di
risposta ex art. 13, II comma, D. Lgs. n. 5/2003, il giudizio di concludenza
dei fatti costitutivi allegati dall’attore involge le circostanze fattuali e
non la domanda nel suo complesso. Da ciò consegue che rimane pur sempre
compito del giudice valutare eventuali eccezioni rilevabili d’ufficio ed
emergenti dagli atti, così come la congruenza dei fatti esposti rispetto alle
richieste.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
A
scioglimento della riserva di cui all’udienza in data 1 marzo 2006, osserva,
in fatto:
1A)
M. S. ha
depositato in data 20 maggio 2004 istanza per la fissazione di udienza ai
sensi dell’art. 8, II comma, lett. c), D.Lgs. n. 5/2003;
2A)
gli
attori hanno depositato in data 20 maggio 2004 istanza per la fissazione di
udienza ex art. 13, II comma D.Lgs. n. 5/2003, sottolineando che la parte
convenuta non aveva notificato la comparsa di risposta nel termine stabilito
dall’art. 2, I comma lett. c) D.Lgs. n. 5/2003;
3A)
la Difesa
della parte convenuta ha depositato note difensive ex art. 10 D.Lgs. n.
5/2003, osservando che: a) aveva già provveduto a notificare istanza di
fissazione di udienza ai sensi dell’art. 8, II comma, lett. c), D.Lgs. n.
5/2003 con deposito in data 20 maggio 2004, dal momento che nella comparsa di
risposta non aveva formulato eccezioni non rilevabili d’ufficio, né domande
riconvenzionali, né aveva chiamato in causa terzi; b) ne conseguiva che
l’istanza depositata dagli attori era inammissibile; c) gli attori avevano
regolarmente ricevuto la notifica sia della comparsa di risposta, sia
dell’istanza di fissazione di udienza, in quanto la convenuta era
regolarmente costituita, avendo notificato, in data 14 maggio 2004, la
propria comparsa all’indirizzo di posta elettronica indicato in citazione
(giorgio.carpinelli@legalstudio.it), laddove il termine ultimo per la
costituzione era il 15 maggio 2004; la notifica a mezzo di posta elettronica
si era resa necessaria a causa dell’inoperatività del numero di fax indicato
dagli attori in citazione (***) ed, a tale proposito, la Difesa della M. S.
poneva in rilievo come avesse effettuato cinque tentativi di notificare la
comparsa via fax;
4A) il giudice relatore, nel decreto di
fissazione di udienza in data 12.10.2004, ha rilevato che “allo stato degli atti, dalla produzione
documentale della parte convenuta emerge l’intervenuta comunicazione
all’attore della comparsa di costituzione con posta elettronica”;
5A)
il
Collegio ha confermato il decreto di fissazione di udienza, con ordinanza
depositata l’1 dicembre 2004, dopo l’udienza del 26 novembre 2004, nel corso
della quale la Difesa attorea ha ampiamente argomentato in merito alla
mancata notifica della comparsa della controparte;
6A) a seguito del rilievo circa la mancata
sottoscrizione, da parte del Presidente del Collegio, dell’ordinanza
collegiale di cui sopra, la causa era rimessa al Collegio all’udienza del 20
aprile 2005, ove le parti procedevano nuovamente alla discussione
relativamente anche alla questione pregiudiziale della costituzione della
convenuta;
7A) con
ordinanza in data 20 aprile 2005 era confermata la precedente ordinanza
collegiale del 26 novembre 2004 e fissata l’udienza per l’assunzione delle
prove ammesse;
8A) assunta
la deposizione testimoniale ritenuta necessaria, la causa era rimessa in
decisione all’udienza collegiale dell’1 marzo 2006;
Poste
tali premesse in fatto, il Collegio enuncia sinteticamente le contrapposte
tesi delle parti:
1B)
la Difesa
attorea ha osservato come la notifica per posta elettronica, in ossequio a
quanto previsto dal D.P.R. n. 123/2001 in materia di utilizzo di strumenti informatici
e telematici nel processo civile, debba avvenire mediante le forme di cui al
D.P.R. n. 445/2000, ossia con il sistema informatico civile (S.I.C.I.): è
solo in tal modo che è assicurata l’individuazione dell’ufficio giudiziario e
del procedimento, l’individuazione del soggetto che inserisce, modifica o
comunica l’atto, l’avvenuta ricezione della comunicazione dell’atto e
l’automatica abilitazione del difensore e dell’ufficiale giudiziario: in
particolare, l’art. 6 del regolamento stabilisce che “la parte che richiede la notificazione di un atto deve trasmettere
per via telematica l’atto medesimo all’Ufficiale Giudiziario, il quale
procederà alla notifica egualmente per via telematica” (v. pag. 4
della memoria conclusionale); ad avviso degli attori, quindi, la trasmissione
dell’atto da notificare deve, in ogni caso, avvenire attraverso l’Ufficiale
giudiziario anche per le trasmissioni via fax e via e–mail. Sul piano
processuale l’inosservanza di dette previsioni determina l’inesistenza della
notifica della comparsa, che, essendo stata effettuata in un modo
assolutamente non previsto dalla normativa di riferimento, non è inscrivibile
nel modello legale prestabilito. Ed, invero, la Difesa della M. S. non si è
rivolta all’Ufficiale giudiziario per la notifica, la relazione di notifica
non risulta sottoscritta da alcuno ovvero dal notificatore, che è indicato
nella persona dell’Avv. *** o dell’Avv. ***, non abilitati ai sensi della L.
n. 53/1994. Né, ad avviso degli attori, l’atto ha raggiunto il suo scopo,
alla luce delle argomentazioni addotte da controparte, che ha asserito
l’avvenuta trasmissione e lettura dell’atto ad opera dell’Avv. ***.
2B) La
Difesa della M. S. ha rilevato che l’art. 17 del nuovo rito societario ha
introdotto la facoltà di procedere alla notifica senza l’intervento
dell’ufficiale giudiziario; del resto, che la notifica degli atti non sia di
esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari emergerebbe anche dalla L. n.
53/1994. In ogni caso, ha rilevato che l’art. 14 del D.P.R. n. 445/2000
prevede che “il documento trasmesso
per via telematica si intende trasmesso e pervenuto al destinatario, se
trasmesso all’indirizzo di posta elettronica da questi dichiarato”. I
documenti dal n. 50 al n. 54 dimostrerebbero l’avvenuta trasmissione e consegna
con successo della comparsa di costituzione alla casella di posta elettronica
del difensore dei R. in data 14 maggio 2004, ore 21,08. In ogni caso, la
notifica, anche eventualmente viziata da nullità, avrebbe raggiunto lo scopo,
essendo stati gli scritti difensivi di M. S. recapitati alle controparti.
Parte convenuta ha osservato, poi, come il documento contenente la comparsa
di costituzione sia stato redatto in formato p.d.f., come tale non
modificabile. Allo stesso modo, stante l’infruttuoso ricorso al numero di
fax, la Difesa della convenuta ha notificato per posta elettronica l’istanza
di fissazione di udienza in data 15 maggio 2004.
Sulla questione pregiudiziale, il Collegio
osserva:
1C) l’art. 2 del D.Lgs. n. 5/2003
prevede, con riferimento al contenuto dell’atto di citazione, “l’indicazione del numero di fax o
dell’indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler
ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento”.
L’art. 4 del D.Lgs. n. 5/2003 stabilisce, con riguardo al contenuto della
comparsa di costituzione, che “nella
stessa comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o l’indirizzo di
posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le
comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento”. L’art.
1, comma IV del D.Lgs. n. 5/2003 stabilisce che “per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili”.
L’art. 17 del D.Lgs. n. 5/2003 al II comma, autorizza la notificazione e la
comunicazione alle parti costituite, oltre che a norma dell’art. 136 e
seguenti del codice di procedura civile, anche con trasmissione a mezzo fax,
o per posta elettronica, o “con
scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta
sull’originale, apposta anche da collaboratore o addetto allo studio del
difensore”; inoltre stabilisce: “le disposizioni del comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti
dal presente decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettera
a) e b) devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione di documenti
informatici o teletrasmessi”. L’art. 137 c.p.c. stabilisce che, fatta
salva diversa disposizione di legge, le notificazioni sono eseguite
dall’ufficiale giudiziario.
A questo
punto, è necessario illustrare la normativa di riferimento per le
notificazioni nel processo informatico, partendo dal D.P.R. 13 febbraio 2001,
n. 123 (regolamento recante la disciplina sull’uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo
dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti), regolamento che
prevede che la notificazione degli atti processuali contenuti su supporto
informatico e sottoscritti con firma digitale possa avvenire per via
telematica secondo specifica modalità; in particolare, ai sensi dell’art. 2,
II comma, tale attività deve essere effettuata attraverso il sistema
informatico civile ( S.I.C.I.), fatto salvo quanto disposto dal successivo
art. 6. Il sistema informatico civile è definito come “il sottoinsieme delle risorse del dominio
giustizia mediante il quale l’amministrazione della giustizia tratta il
processo civile” (art. 1 comma I, lett. f). Requisiti essenziali ed
indispensabili del sistema informatico civile, secondo quanto indicato
dall’art. 3 del citato D.P.R., sono: a) l’individuazione dell’ufficio
giudiziario e del procedimento; b) l’individuazione del soggetto che
inserisce, modifica o comunica l’atto; c) l’avvenuta ricezione della
comunicazione; d) l’automatica abilitazione del difensore e dell’ufficiale
giudiziario. Il sistema informatico civile, reso operativo con l’emanazione
del D.M. 14 ottobre 2004, (regole tecnico – operative per l’uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile) è costituito da un gestore
centrale attivo presso il Ministero della Giustizia e da gestori locali
presenti presso ciascun ufficio giudiziario e ciascun ufficio notifiche,
esecuzioni e protesti (UNEP), che gestiscono, rispettivamente, i registri, i
fascicoli informatici e le notifiche. Pertanto, l’avvocato, munito di casella
di posta elettronica certificata per il processo telematico (CPECPT), può
accedere al S.I.C.I. tramite un punto di accesso istituito presso il
Consiglio dell’Ordine di appartenenza (PdA), che consente, ai soggetti
abilitati, la connessione al gestore centrale; questo, a sua volta, permette
il collegamento sia con la cancelleria dell’ufficio giudiziario - al fine di
visionare i fascicoli nei quali l’avvocato è costituito o di depositare atti
o documenti nel fascicolo informatico - sia con il sistema informatico di
gestione degli ufficiali giudiziari, al fine di trasmettere gli atti
giudiziari per la notifica. L’art. 45, III e IV comma, del D.M. 14 ottobre
2004 dispone che le richieste di notifica dei difensori debbono essere
inoltrate al sistema informatico dell’UNEP tramite il punto di accesso del mittente
“nel rispetto dei requisiti dei
documenti informatici provenienti dall’esterno. La notificazione di documenti
informatici da parte dell’UNEP rispetta i requisiti richiesti per la
comunicazione da ufficio giudiziario verso soggetti abilitati esterni. Il
sistema informatico dell’UNEP, eseguita la notifica, trasmette per via
telematica a chi ha richiesto il servizio, il documento informatico con la
relata di notifica costituita dalla ricevuta elettronica sottoscritta
dall’ufficiale giudiziario con firma digitale”.
Come sopra accennato, l’art. 2 del
D.P.R. n. 123/2001 prevede anche un’alternativa alla notifica tramite
S.I.C.I. e, precisamente, quella indicata nell’art. 6, che così statuisce: “le comunicazioni con biglietto di
cancelleria, nonché la notificazione degli atti, effettuata quest’ultima come
documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere
eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico
civile, anche all’indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell’art. 7”, ossia
all’indirizzo di posta elettronica che il difensore ha comunicato al
Consiglio dell’Ordine e da questi reso disponibile, ai sensi del comma III
dello stesso articolo 7. Si tratta, in sostanza, di indirizzi elettronici
comunicati dai varii ordini professionali al Ministero della Giustizia,
consultabili per via telematica, al pari degli indirizzi di posta elettronica
degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP). Con questo diverso
sistema di notifica, l’ufficiale giudiziario, richiesto direttamente dal
difensore della parte tramite invio telematico dell’atto da notificare,
procede alla notifica con la medesima modalità, restituendo, poi, l’atto
notificato munito di relazione di notifica attestata dalla sua firma
digitale. Il III comma dell’art. 6 prevede, infine, che, qualora l’ufficiale
giudiziario non proceda alla notificazione per via telematica, estragga
dall’atto ricevuto come documento informatico, la copia su supporto cartaceo,
ne attesti la conformità all’originale e provveda a notificare la copia
stessa unitamente al duplicato del documento informatico ai sensi dell’art.
138 e seguenti del codice di procedura civile.
In entrambi i casi, quindi, è consentita la
notificazione per via telematica, ma pur sempre tramite l’ufficiale
giudiziario.
Si tratta, a questo punto, di
individuare i concetti di documento informatico e di sottoscrizione dello
stesso mediante firma digitale.
Il documento
informatico è definito, dall’art. 1 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, come
“la rappresentazione informatica del
contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513”. Esso è
prodotto da un elaboratore elettronico (più comunemente conosciuto come
personal computer} e si sostanzia in
un insieme di impulsi elettronici che, tramite un video, una stampante od
altri dispositivi, possono essere riprodotti in testi, immagini, suoni e via
dicendo. La sottoscrizione del documento cartaceo mediante segni autografi si
traduce, nel documento informatico, nella firma digitale. Il D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 – che ha sostituito il precedente D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
attuativo della direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per
le firme elettroniche - definisce, all’art. 1 lett. s) la firma digitale come
un “particolare tipo di firma
elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare, tramite
la chiave privata ed al destinatario, tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l’autenticità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici”; l’art. 1 lett. r) definisce la firma elettronica
qualificata come “la firma
elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la
connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione
informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati, che sia basata di un certificato qualificato e realizzata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l’apparato
strumentale usato per la creazione della firma elettronica”. L’art. 21
dello stesso decreto legislativo stabilisce, poi, che solo “il documento informatico, sottoscritto con
firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia
prevista dall’art. 2702 del codice civile”. Orbene, la firma digitale,
come anche la firma elettronica qualificata, costituisce una sorta di codice
informatico che, associato ad un insieme di dati, consente di assicurare
l’identificazione e l’autenticazione del soggetto che li ha redatti, nonché
l’integrità dei dati stessi. Ne segue, pertanto, che tale tipo di firma, non
consistendo affatto in un segno materiale apposto sul documento, nulla ha in
comune con la firma autografa, essendo il risultato dell’applicazione di
tecniche di crittografia al documento informatico. In sostanza, si tratta del
collegamento, mediante un algoritmo, di due chiavi, l’una privata
nell’esclusiva disponibilità del titolare e l’altra pubblica, disponibile su
un pubblico elenco; tali due chiavi sono complementari, nel senso che una
consente di sbloccare l’altra, ma la conoscenza della chiave pubblica non
consente di risalire alla chiave privata, proprio in quanto l’algoritmo è
rigidamente prefissato in un’unica direzione. Pertanto, un documento viene
firmato con la chiave privata mediante l’utilizzo della stessa per la
cifratura del documento o, meglio, per l’estrazione di un riassunto dello
stesso; il riassunto cifrato può essere associato al documento firmato ed al
firmatario esclusivamente mediante l’impiego della chiave pubblica, a sua
volta associata al certificato che identifica il firmatario. Qualora la firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata sia basata su un
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, la sottoscrizione deve
ritenersi inesistente (art. 21, III comma, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
Laddove, invece, il documento informatico sia sottoscritto con firma
elettronica (ma non digitale, né qualificata) è liberamente valutabile in
giudizio “tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza” (art. 1, I comma
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
La notifica
per via telematica presuppone, poi, l’esistenza dell’indirizzo elettronico
del destinatario, definito in termini di “identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e
registrare documenti informatici”, secondo quando indicato dall’art.
22, I comma, lett. h) del D.P.R. n. 445/2000. Con D.P.R. 11 febbraio 2005, n.
68, il legislatore ha fornito la nozione di posta elettronica certificata,
indicata in via generale dall’art. 11 del D.M. 14.10.2004, stabilendo,
all’art. 1, II comma, lett. g) che per posta elettronica certificata si
intende “ogni sistema di posta
elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica
attestante l’invio e la consegna dei documenti informatici”. Per
fruire del servizio di posta elettronica certificata, è necessario avvalersi
dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico, secondo le disposizioni
di cui all’art. 14 del predetto D.P.R., che indica analiticamente i requisiti
richiesti dal CNIPA per l’accoglimento della domanda di iscrizione.
Il D.P.R.
n. 68/2005, sostituendo l’art. 14 del D.P.R. n. 445/2000, ha disciplinato
all’art. 3 la trasmissione del documento informatico che, quindi, “si intende spedito dal mittente se inviato
al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso
disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di
posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.
L’art. 5 ha espressamente previsto che il messaggio di posta elettronica
certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica sia
da questo trasmesso al destinatario, nell’ipotesi in cui il destinatario si avvalga
dello stesso gestore, ovvero sia trasmesso al gestore diverso cui si appoggia
il destinatario; nel secondo caso, i diversi gestori assicurano
l’interoperabilità dei servizi offerti, ai sensi dell’art. 17. L’art. 6,
infine, intitolato “ricevuta di accettazione
e di avvenuta consegna”, prevede che il gestore di posta elettronica
certificata fornisca al mittente la ricevuta di accettazione nella quale sono
contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta
spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata; quindi “il gestore di posta elettronica
certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo
elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna” (art. 6,
II comma). Il successivo III comma chiarisce che “la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il
suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto
all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento
della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di
certificazione”.
Nel caso in
esame, parte convenuta non ha proceduto alla notifica della comparsa
costitutiva, né con il sistema del S.I.C.I., né ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123.
La comparsa
non è stata redatta in conformità con quanto dettato nell’allegato di cui al
D.M. 15.12.2005 avente ad oggetto la “strutturazione
dei modelli DTD (Document Type Definition) relativa all’uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile”. Né è stata sottoscritta
con firma digitale o con firma elettronica qualificata.
Come
precisato dai legali della convenuta, la comparsa di costituzione è stata
redatta in formato p.d.f., cosicché, a loro avviso, costituisce “riproduzione integrale anche della firma
autografa originaria (fotografia digitale dell’atto, non modificabile)” (v.
verbale di udienza dell’1 marzo 2006).
2C) Si tratta, a questo punto, di
desumere le conseguenze, sul piano processuale, della notifica della
costituzione come effettuata da parte della M. S. e della redazione della
comparsa nei termini sopra illustrati.
Con riguardo alla notifica, si sono già formati diversi
orientamenti giurisprudenziali, ancorati, al concetto di inesistenza, di
nullità, di irregolarità, dei quali pare utile dare atto.
Alla conclusione dell’inesistenza della notifica è
pervenuto il Tribunale di Monza, che, con ordinanza in data 30 dicembre 2004,
ha sottolineato come il legislatore, facendo riferimento al fax ed alla posta
elettronica, in termini di mere modalità operative, non abbia, in realtà,
dato alcuna indicazione “circa il
soggetto legittimato all’utilizzo di tali mezzi di trasmissione. Tale “forma
legale” della notificazione non può, quindi, prescindere dal fatto che deve
essere, comunque, eseguita dall’organo deputato a tali atti. Tale organo è
esclusivamente l’ufficiale giudiziario e non è consentita (fuori delle regole
tecniche previste) la trasmissione diretta tra difensori. Lo “scambio diretto
tra difensori” costituisce valida forma di notifica (nel rito societario)
solo se attestato da una fisica “sottoscrizione per ricevuta sull’originale”
(art. 17) mentre non appare consentito per le forme di trasmissione a mezzo
fax o posta elettronica, a meno che non siano rispettate le normative in tema
della “normativa concernente la sottoscrizione e trasmissione dei documenti
informatici e teletrasmessi”. Ora, a parere del Tribunale di Monza, è
possibile anche la notifica per posta elettronica, che costituisce
l’equivalente dello scambio diretto tra difensori di cui all’art. 17, I comma
lett. c) del rito societario, solo laddove entrambi i difensori siano
certificati, ovvero abilitati a trasmettere documenti con firma digitale e
attestazione informatica di trasmissione, essendo dotati di casella di posta
elettronica certificata: in tal caso, infatti, “la reciproca attestazione informatica di trasmissione e ricezione
costituisce l’equivalente digitale della fisica sottoscrizione per ricevuta
sull’originale” (v.
ordinanza citata). Nel caso esaminato da tale organo giudicante, invece, il
mancato rispetto della normativa indicata ha determinato l’inesistenza della
comparsa costitutiva.
Con orientamento diametralmente opposto si è espresso, con
ordinanza in data 2 giugno 2005, il Tribunale di Bari, che ha ravvisato,
nell’art. 17 D.L.gs n. 5/2003, l’intenzione del legislatore di legittimare
forme di notificazioni e comunicazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle
di cui agli artt. 136 e seguenti del codice di procedura civile, eliminando
l’esclusiva competenza dell’ufficiale giudiziario; ciò in quanto lo stesso
art. 137, I comma, c.p.c. stabilisce che le notificazioni sono eseguite
dall’ufficiale giudiziario “quando
non è disposto altrimenti”, previsione, questa, che renderebbe
compatibile la notifica effettuata anche da altri soggetti. Il Tribunale di
Bari, superata in tal modo la questione pregiudiziale, ha, poi, verificato se
la notifica effettuata a mezzo posta elettronica sia “astrattamente rispondente al tipo normativo. Ad avviso del
giudicante, dirimente è la circostanza per cui, nel modello legale disegnato
dalla novella, l’utilizzo di mezzi alternativi di trasmissione degli atti
processuali è consentito solo tra le parti costituite, sicché le parti
contumaci sono sottratte a forme di comunicazione e di trasmissione per le
quali la garanzia dell’effettiva conoscibilità dell’atto è inevitabilmente
connessa alla circostanza che la parte stessa, attraverso il proprio
difensore, abbia comunicato formalmente le proprie coordinate tecniche, che
ne assicurino la reperibilità attraverso tali mezzi di comunicazione.
Pertanto, solo ove vi sia stata la dichiarazione del difensore di volersi
avvalere di quei mezzi alternativi, può porsi la questione, logicamente
successiva, della sanabilità di una notificazione che, pur invalida per
inosservanza della normativa concernente la sottoscrizione e la trasmissione
dei documenti informatici o teletrasmessi, abbia comunque raggiunto lo scopo
suo proprio. Ed, invero, solo ove il difensore abbia reso quella dichiarazione
può dirsi che egli abbia accettato il rischio (verso la controparte e verso
il proprio assistito) legato all’incertezza in ordine alla provenienza
dell’atto, alla data di sua effettiva spedizione e ricezione, alla sua
conformità all’originale, all’anteriorità della procura rispetto all’atto di
citazione etc.”. In sostanza, dunque, la notificazione alternativa per
posta elettronica, con esclusione del tramite dell’ufficiale giudiziario
secondo le modalità descritte al punto 1C), prevede, quale elemento essenziale
ed indefettibile, l’assunzione di responsabilità del difensore destinatario
dell’atto (responsabilità derivante, appunto, dall’indicazione dell’indirizzo
di posta elettronica). Il Tribunale di Bari ha, peraltro, osservato che se,
l’e – mail deve essere considerata in termini di documento informatico
confezionato in forma scritta, la stessa è, però, provvista di firma
elettronica leggera o “debole”; ciò non garantisce, quindi,
l’immodificabilità, l’integrità del documento, la sicura provenienza e volontarietà
da parte del soggetto che ne appare l’autore. Di qui la radicale differenza,
come evidente, con il sistema ancorato alla posta elettronica certificata.
Infine, il Tribunale di Roma, con sentenza
in data 23 maggio 2005, ha esaminato la questione della trasmissione per
posta elettronica con riferimento alla memoria di replica degli attori,
sancendone la nullità della notifica ai sensi dell’art. 160 c.p.c.. Nella
stessa direzione si è pronunciato il Tribunale di Milano, con sentenza in
data 14 dicembre 2005, che ha valorizzato una sorta di “privatizzazione della fase di apertura del
processo, che è chiaramente leggibile in questa recente riforma processuale,
nella sua relazione e nella legge delega”; con la conseguenza che “la parte che non assuma di non aver avuto
conoscenza dell’atto non può chiedere di giovarsi di una irregolarità
regolamentare nel modo di trasmissione”.
Ad avviso del Collegio, la fattispecie in
esame non va ricondotta nella categoria dell’inesistenza, per ragioni di
ordine sistematico. Ed, invero, l’art. 160 c.p.c. concentra le previsioni di
nullità della notifica sull’unico versante della consegna; determinandosi il
vizio di nullità nelle ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata
effettuata la notifica o di inosservanza delle disposizioni circa la persona
alla quale deve essere consegnata la copia, fatta salva l’applicazione
dell’art. 156 c.p.c.. Ora, il concetto giuridico della nullità, già di per sé
così esteso - tanto da comprendere le anomalie riguardanti il destinatario dell’atto,
ossia colui, il cui diritto di difesa e di contraddittorio va primariamente
salvaguardato – circoscrive in un ambito del tutto ristretto l’altro concetto
dell’inesistenza giuridica. Inesistenza che si determina quando l’atto è
privo di elementi essenziali identificatori, è totalmente abnorme ed avulso
dalla realtà processuale, come, ad esempio, nell’ipotesi di una notifica
effettuata da un privato qualunque. La S.C. ha individuato alcuni casi di
inesistenza, laddove l’atto mancava di requisiti indispensabili, come, a
titolo esemplificativo, l’assenza della firma dell’ufficiale giudiziario
(Cass. civ., n. 6377/1988), l’omessa indicazione della data (Cass. civ., n.
3068/1987) nella relazione di notifica, od, ancora, nell’ipotesi di consegna
a legale ormai privo della rappresentanza processuale del destinatario
dell’atto (Cass. civ., n. 12002/1998, ipotesi relativa a notifica di atto di
appello nei confronti di legale cancellatosi già nel corso del giudizio di
primo grado dall’albo professionale e privo, quindi, dell’abilitazione ad
esercitare la professione forense). Ora, l’atto inesistente è totalmente
privo dei requisiti essenziali per la sua qualificazione in termini di atto
del tipo normativamente considerato e non può, perciò, essere convalidato mediante
una qualsiasi sanatoria. Una simile affermazione non implica, tuttavia, a contrario, l’ammissibilità senza
limiti della sanatoria nelle ipotesi di nullità – come si osserverà in
seguito.
La nullità dell’atto processuale si
determina, invece, quando la violazione di norme attinenti ai requisiti
formali, sia così grave da rendere l’atto non idoneo al raggiungimento dello
scopo processuale cui è destinato, fatto salva il raggiungimento dello stesso
nel caso concreto. E proprio nell’ambito della categoria della nullità ( e
non dell’inesistenza) la S.C. ha iscritto la notifica di un atto processuale
effettuata da soggetto non abilitato, in quanto al di fuori della previsione
di cui alla L. n. 53/1994, che consente all’avvocato munito di regolare
procura ed alle specifiche condizioni ivi previste, di procedere a notifica,
in via del tutto eccezionale ed in deroga alla notifica a mezzo ufficiale
giudiziario; “all’infuori di tale
eccezionale ipotesi, vale la regola generale: sicché, nella fattispecie –
caratterizzata dal singolare fatto che il difensore del resistente dinanzi
alla Commissione tributaria regionale del Veneto, di professione dottore
commercialista (e, quindi, abilitato alla difesa tecnica davanti al giudice
tributario: v. art. 12, II comma del d.lgs. n. 546 del 1992) ha eseguito
personalmente la notificazione della sentenza impugnata presso l’Ufficio
distrettuale delle imposte dirette di Venezia - siffatta notificazione deve
considerarsi radicalmente nulla si sensi dell’art. 156, comma 2 cod. proc.
civ., in quanto del tutto estranea alle fattispecie legali tipiche di
notificazione della sentenza impugnata, ai fini della decorrenza del termine
per impugnare, prefigurate e del decreto sul nuovo processo tributario e dal
codice di rito civile e, quindi, priva di effetti al predetto fine” (Cass.
civ., n. 6166/2001). Anche l’attività di notificazione svolta dagli avvocati
ai sensi della L. n. 53/1994, in assenza dei requisiti previsti dalla legge,
determina nullità della notifica, sanabile con la costituzione ( Cass. civ.,
n. 10208/2004; Cass. civ., n. 15081/2004).
La categoria della nullità è improntata alla tassatività
delle ipotesi ex art. 156, I comma c.p.c., temperata, come sopra visto, dal
principio di conservazione di cui all’art. 156, III comma, c.p.c.: in forza
del quale la nullità non può mai essere pronunciata, qualora l’atto, pur
privo di requisiti essenziali, abbia comunque, in concreto, conseguito lo
scopo tipico cui era destinato. Così, se la costituzione in giudizio,
presupponendo l’avvenuta conoscenza dell’atto, ha efficacia sanante, la mera
comparizione del convenuto contumace a seguito di notifica di ordinanza
ammissiva di interrogatorio formale non sana il rapporto processuale
irregolarmente sorto, proprio perché la notifica dell’ordinanza si prefigge
uno scopo ben diverso (la comparizione per rendere l’interrogatorio o la
valutazione in termini di ficta
confessio) dalla notifica della citazione (Cass. civ., n. 1511/1986).
Ora, tornando al caso in esame, la
trasmissione, mediante posta elettronica semplice, di un documento in un
determinato formato p.d.f. - con il quale è stata confezionata la comparsa
costitutiva – o anche in altri formati di grafica digitale non soddisfa i
requisiti normativi sopra illustrati. Il mancato rispetto di detti parametri
normativi - assenza di relazione di notifica da parte dell’ufficiale
giudiziario o di impiego delle modalità di notifica di cui agli artt. 2 o 6
del D.P.R. n. 123/2001 o scambio diretto tra difensori muniti di firma
digitale e di casella di posta elettronica certificata, nei termini
illustrati dal Tribunale di Monza, in applicazione analogica del disposto di
cui all’art. 17 lett. c) del rito societario al processo telematico - non
consente di pervenire ad un giudizio di certezza legale in ordine alla
ricezione della comparsa. Né, inoltre, in assenza di sottoscrizione con firma
digitale o con firma elettronica qualificata sono soddisfatti i parametri
normativi in ordine all’autenticità della sottoscrizione, all’integrità del
documento, alla volontarietà della trasmissione dello stesso. Tali incertezze
si traducono in correlative nullità dell’atto di costituzione, che, tuttavia,
non può essere considerato abnorme, tanto da essere confinato nel limbo
dell’inesistenza. Ad una tale conclusione si perviene anche dalla semplice
lettura del II comma dell’art. 17 del rito societario, che, da un lato,
ancora le notifiche diverse da quelle del codice di rito al rispetto della
normativa, anche regolamentare, relativa alla sottoscrizione ed alla
trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi; dall’altro, non
escludendo la funzione dell’ufficiale giudiziario, non abilita altri soggetti
a procedere alle notifiche, se non per l’ipotesi dello scambio diretto di cui
alla lett. c).
Né è condivisibile l’argomentazione del
Tribunale di Milano, sentenza in data 14 dicembre 2005, secondo cui le
disposizioni del rito societario, facendo riferimento all’indirizzo di posta
elettronica, hanno indicato qualcosa di ben diverso dalla casella di posta elettronica
certificata (CPECPT) di cui al D.M. 14.10.2004, solo perché il legislatore
del 2003 non ha previsto l’onere, per l’avvocato, di indicare una casella di
posta elettronica certificata ed il legislatore del 2004, nel disciplinare la
CPECPT, non ha richiamato il rito societario. Si tratta dell’ordinaria
successione delle leggi nel tempo, cosicché la disciplina normativa del 2003
ha fatto, in sostanza, un generico riferimento a quelle che erano, all’epoca
della sua emanazione e sarebbero state in un futuro, le previsioni in materia
di documento informatico, relativa sottoscrizione e notifica per posta
elettronica.
L’adesione alla tesi della nullità comporta,
pur sempre, in analogia con l’art. 156, III comma, c.p.c., la sanatoria ad
opera ed in conseguenza di una sorta di convalida da parte degli attori.
Sono, infatti, queste parti che si trovano sprovviste della tutela accordata
dal legislatore con la normativa citata al punto 1C) ed a loro è rimessa la
valutazione circa la regolare, completa e certa ricezione di un documento
qualificabile in termini di comparsa costitutiva, alla stregua delle norme
del codice di procedura civile. Pertanto, è solo in questi termini che si
esplica il principio dispositivo, del tutto valido anche in ambito
processualistico, laddove sia la parte potenzialmente pregiudicata nel
proprio diritto di difesa ad effettuare una valutazione di insussistenza di
lesione di tale diritto. Né può farsi riferimento al principio
dell’assunzione di responsabilità del difensore che indica un proprio
indirizzo di posta elettronica, nei termini sopra illustrati, con riferimento
alla pronuncia del Tribunale di Bari in data 2 giugno 2005. Una simile
assunzione di responsabilità non trova alcun fondamento normativo, né è
giustificabile in presenza di precise disposizioni in materia di
sottoscrizione e trasmissione di strumenti informatici e teletrasmessi
richiamate in via generale dallo stesso art. 17, II comma. Non è, quindi,
adottabile il principio dispositivo mediante il richiamo ad un’assunzione di
responsabilità, per così dire, preventiva e generica, che lascia la parte
esposta a qualsiasi tipo di notificazione, senza la possibilità di un serio
controllo successivo dell’atto ricevuto e di un esercizio consapevole del
proprio potere di convalida dell’atto irregolare della controparte. Una
simile conclusione è in contrasto, ad avviso del Collegio, con l’effettività
del diritto di difesa ex art. 24 Cost..
Nel caso de quo, gli attori hanno sempre contestato la ricezione della
comparsa costitutiva, impedendo, in tal modo, il ricorso al citato principio
di conservazione. Pertanto, in una fattispecie caratterizzata, da un lato,
dall’inosservanza della normativa in tema di sottoscrizione e trasmissione di
documenti informatici e, dall’altro, dalla contestazione della ricezione
della comparsa da parte degli attori, è del tutto fuori luogo un’indagine del
Tribunale in merito alla ricezione di fatto della comparsa costitutiva,
essendo – come già detto – solo gli attori gli unici soggetti legittimati a
valutare la compressione o meno del loro diritto di difesa.
In assenza, quindi, dell’effetto sanante,
deve farsi ricorso all’art. 13, II comma, del D.Lgs. n. 5/2003, che legittima
l’attore a depositare, in alternativa a nuova memoria ex art. 6, previa
notifica, istanza di fissazione di udienza, nell’ipotesi in cui il convenuto
non notifichi la comparsa nel termine stabilito a norma dell’art. 2, comma I,
lett. c), ovvero dell’art. 3, comma II. Né è prevista alcuna rinnovazione
della notifica nulla e, del resto, l’art. 162 c.p.c. subordina la
rinnovazione degli atti ad un giudizio di compatibilità con le preclusioni medio tempore verificatesi. Nel
rito societario, la preclusione alla rinnovazione è stabilita proprio
dall’art. 13, che sanziona la mancata notifica della comparsa con l’effetto
di non contestazione dei fatti costitutivi allegati dall’attore; pertanto,
un’eventuale rinnovazione disposta dal Tribunale vanificherebbe un effetto
legislativamente predeterminato.
Sulla base delle sopra esposte
considerazioni, deve essere dichiarata la contumacia di M. S. D.W.B. ***.
Resta salva la facoltà di parte convenuta di
costituirsi tardivamente nel corso del giudizio, al fine di svolgere le
proprie difese nei limiti di cui all’art. 13, II comma, D.L.gs. n. 5/2003.
Quanto al merito, il Collegio osserva:
1D) Come sostenuto anche da autorevole
dottrina processualcivilistica, il giudizio di concludenza dei fatti
costitutivi allegati dall’attore nell’ipotesi di mancata notifica ex art. 13,
II comma, D.Lgs. n. 5/2003 involge le circostanze fattuali e non la domanda
nel suo complesso. Con la conseguenza che rimane pur sempre compito del
giudice valutare eventuali eccezioni rilevabili d’ufficio ed emergenti dagli
atti, come anche la congruenza dei fatti esposti rispetto alle richieste.
Nella fattispecie in esame, pare necessario
disporre consulenza d’ufficio al fine di valutare l’operato della convenuta
alla luce dei criteri di perizia e diligenza esigibili dall’operatore
professionale qualificato.
P.Q.M.
1) previa revoca delle ordinanze
collegiali in data 26 novembre 2004 e 20 aprile 2005, dichiara la contumacia
di M. S. D.W.B. in persona del legale rappresentante Dott. **;
2) ammette la C.T.U. richiesta da parte attorea;
3) nomina, quale C.T.U., il Dott. **;
4) pone al C.T.U. il seguente quesito: “accerti il C.T.U., esaminati gli atti, i documenti prodotti ed
eventuali altri, nei limiti di cui all’art. 198, II comma, c.p.c.:
a) se l’odierna parte convenuta,
nell’ambito dei contratti di gestione su base individuale di portafogli di
investimento in data 28 gennaio 1998 e 25 giugno 1998, abbia fatto ricorso a
categorie di strumenti finanziari autorizzati ed abbia operato secondo le
istruzioni impartite dai clienti;
b) se parte convenuta, nell’ambito delle
predette gestioni, abbia operato discostandosi dal benchmark di riferimento
ex art. 42 regolamento CONSOB n. 11522/1998 come stabilito ed eventualmente
modificato nel corso degli anni indicati in citazione ed emergente dai
documenti prodotti;
c)
se M. S. abbia operato con la perizia mediamente esigibile
dall’operatore professionale qualificato ed alla luce di specifiche strategie
finanziarie calibrate sul patrimonio degli attori”;
d)
quantifichi le eventuali perdite
patrimoniali subite dagli attori ascrivibili ad inadempienze della convenuta
per i comportamenti di cui ai punti a), b), c)”;
5)
delega il giudice relatore per il conferimento dell’incarico,
l’eventuale sostituzione del C.T.U., l’eventuale integrazione del quesito su
suggerimento delle parti, la risoluzione di incidenti di esecuzione, la
liquidazione degli onorari e la fissazione, all’esito del deposito della
relazione peritale, dell’udienza collegiale di discussione;
6) fissa, per il giuramento del C.T.U. ed il conferimento
dell’incarico, l’udienza del 13 luglio 2006, ore 13,15;
7) assegna termine sino all’udienza per la designazione di
eventuali C.T.P..
Così deciso dal Tribunale di Milano, VI sezione
civile come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio in data 1 marzo
2006.
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