IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 3181

 

 

data pubblicazione 28/02/2011

 

 

 

Tribunale Monza, 05 gennaio 2011 - - Est. Silvia Giani.

 

Procedimento civile - Onere della contestazione - Specificità - Valutazione in concreto del grado di specificità della allegazione della contestazione - Genericità della contestazione - Conseguenze - Relevatio ab onere probandi - Fattispecie in tema di revocatoria fallimentare.

Revocatoria fallimentare - Concordato preventivo e fallimento - Principio della prosecuzione delle procedure - Stato di crisi come presupposto del concordato - Dichiarazione di fallimento come accertamento ex post della natura irreversibile dello stato di crisi.

 

La parte nei cui confronti vengano allegati determinati fatti in modo analitico e specifico ha l'onere, qualora detti fatti rientrino nella sua sfera di conoscibilità, di contestarli in modo altrettanto specifico, fornendo la propria versione ed indicando fatti diversi, contenenti precisi riferimenti, che li smentiscano. Tenendo presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica produce l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati pacifici. (Fattispecie in tema di revocatoria fallimentare precedente la riforma). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell’ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, in base al principio dell’unitarietà delle procedure concorsuali, che fa ravvisare nel fallimento una fase ulteriore di un procedimento unitario, il computo a ritroso del periodo sospetto previsto dall’art. 67, comma 2, legge fallimentare decorre dalla data di ammissione al concordato preventivo e non dalla data del fallimento (cfr Cass. n. 28445/2008, Cass. 5527/2006, Cass. n. 21326/2005), principio, questo, ribadito, anche di recente, dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 18437/2010. La circostanza che il presupposto del concordato preventivo sia lo stato di crisi che, pur ricomprendendo lo stato d’insolvenza, non necessariamente coincide con esso, poiché lo stato di difficoltà finanziaria ed economica non si evolve necessariamente nella definitiva ed irreversibile impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, non fa venire meno l’unitarietà tra le due procedure del concordato preventivo e del fallimento, rappresentando il fallimento l’atto terminale del procedimento. Si deve, inoltre rilevare che qualora lo stato di insolvenza sia requisito della richiesta di ammissione al concordato preventivo, l’unitarietà delle due procedure, del concordato e del fallimento, sarebbe palese, e che, anche nell’ipotesi in cui alla base del procedimento di concordato vi sia lo stato di crisi, la successiva dichiarazione di fallimento costituirebbe un accertamento ex post della natura irreversibile di tale stato e dunque della sua coincidenza con quello di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Massimario, art. 67 l. fall.

Massimario, art. 115 c.p.c.


Il testo integrale

 

 













 

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