IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 3189

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Cassazione Sez. Un. Civili , 30 luglio 2008, n. 20588 - Pres. Carbone - Est. Carbone.

 

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ammissibilità del ricorso - Ricorso straordinario per cassazione - Decreto, emesso dalla sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti, di rigetto della richiesta di definizione agevolata del giudizio - Ammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.

 

Non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione il decreto con il quale la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti - ai sensi dell'art. 1, commi 231 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - rigetti la definizione agevolata del relativo giudizio di responsabilità, non avendo contenuto decisorio rispetto a diritti soggettivi con il decidere la non ammissione ad un rito alternativo di definizione del giudizio, né carattere di definitività e, come tale, di idoneità al giudicato atteso che, in applicazione delle generali norme di rito per i procedimenti camerali, può essere modificato o revocato. (massima ufficiale)

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - rel. Primo Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente di Sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GULINO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato SCIACCA GIOVANNI CRISOSTOMO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STECCANELLA MAURIZIO, PORQUEDDU GIUSEPPE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIMONTI 25;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 10302 della Corte dei Conti di ROMA, depositato il 04/09/06;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/02/08 dal Presidente Dott. Vicenzo CARBONE.
PREMESSO IN FATTO
Gaetano Gulino, condannato al pagamento della somma di Euro 150.000,00 dalla sez. giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia per il danno arrecato all'immagine dell'amministrazione finanziaria in conseguenza di reati dolosi, ha proposto appello. Nella more, ha chiesto la definizione del procedimento a norma della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 231 e segg., mediante il pagamento del 10% del danno quantificato. La 1^ sez. giurisdizionale della Corte dei conti, con decreto 4.7.2006, ha rigettato la richiesta, osservando che il giudice non può esimersi da una valutazione sommaria e non deve accogliere l'istanza allorché, come nella fattispecie, il beneficio richiesto, a fronte delle gravissime violazioni degli obblighi di servizio e del danno erariale, assuma la connotazione di un premio ingiustificato. Avverso questo decreto il Gulino ha proposto ricorso per cassazione. Resiste con controricorso il P.G. presso la Corte dei conti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritengono queste S.U. che il ricorso vada dichiarato inammissibile, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal Procuratore generale presso la Corte dei conti.
La L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231, (la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta da Corte cost. n. 183/07) statuisce che "Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza".
Il comma 232 dello stesso articolo statuisce che: "La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento".
Il comma 233, dello stesso articolo statuisce che: "Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello".
2. Il problema che si pone, nella fattispecie in esame, in cui la Corte dei conti ha emesso un decreto di rigetto dell'istanza definitoria con pagamento ridotto, è se tale decreto possa essere impugnato per cassazione per difetto di giurisdizione a norma dell'art. 111 Cost., come appunto impugnato.
È ormai costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui l'esercizio del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 2, contro provvedimenti giurisdizionali aventi forma diversa dalla sentenza, postula che i provvedimenti medesimi presentino i caratteri della definitività e della decisorietà.
Il primo requisito si traduce nell'esigenza che l'atto sia idoneo ad incidere sulle situazioni giuridiche sostanziali delle parti alle quali si riferisce, risolvendo una controversia su diritti soggettivi o su status, il secondo implica la necessità che l'atto sia espressione di un potere giurisdizionale esercitato con carattere vincolante rispetto all'oggetto della pronuncia, in modo da garantirne l'immodificabilità, e le due condizioni debbono coesistere (cfr., tra le altre, Cass. 29/03/2007, n. 7790; Cass., 11 giugno 1997, n. 5242; Cass. 3 giugno 1996, n. 5088; Cass., sez. un., 8 marzo 1996, n. 1832).
Nella fattispecie, il decreto di rigetto della richiesta avanzata a norma della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 231, non presenta alcuno dei suddetti requisiti.
3. Trattandosi di decreto di rigetto di richiesta di definire il procedimento con le modalità e nei termini di cui alle suddette norme, il provvedimento non ha il carattere della decisorietà su diritti soggettivi o status, ma solo di non ammissione ad un rito alternativo di definizione della vertenza.
Sotto questo profilo, la situazione è simile all'ipotesi del provvedimento del tribunale confermativo del decreto del giudice delegato di rigetto dell'istanza di concordato fallimentare, per il quale è stato costantemente ritenuto che lo stesso, mancando dei caratteri di decisorietà su diritti soggettivi o status e di definitività, non è impugnabile con ricorso per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. dell'art. 111 Cost., (ex multis. Cass. civ., Sez. I, 16/06/2004, n. 11317; Cass. 11 agosto 2000, n. 10686; Cass. 29 dicembre 1999, n. 14672; Cass. 22 gennaio 1996, n. 461). 4. Il suddetto decreto non ha neppure il carattere della definitività.
Nel totale silenzio della legge, si deve fare applicazione delle disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i procedimenti camerali.
Tra queste, stanti i rinvii dinamici interposti, rispettivamente dal R.D. n. 1038 del 1933, art. 26, e dall'art. 742 bis c.p.c., è da richiamare l'art. 742 c.p.c., per cui il decreto può essere in ogni caso modificato o revocato. Ciò comporta che tale decreto non ha alcuna idoneità a divenire cosa giudicata.
Inoltre il predetto decreto di rigetto della richiesta non definisce il giudizio di impugnazione, ma lo lascia nello stato in cui si trova.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione va emessa in merito alle spese di questo giudizio di cassazione, stante la natura di parte solo formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti.
P.Q.M.
Visto l'art. 375 c.p.c..
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2008














 

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