|
Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri
informativi dell’intermediario, natura e contenuto, rating
Doveri informativi dell’intermediario,adeguatezza
dell’operazione
Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza
dell’operazione, casi
Tribunale di Catania, sent. 5 maggio 2006, n.
1600 – Pres. G. Cariolo, Rel G. Fichera.
Segnalazione
dell'Avv. Carmelo Calì
Intermediazione finanziaria
– Obbligo dell’intermediario di segnalare la valutazione delle agenzie di
rating – Valutazione delle agenzie quale elemento determinante la scelta
dell’investitore.
Intermediazione finanziaria
– Mancanza della valutazione di rating – Natura speculativa dei titoli –
Sussistenza.
Intermediazione finanziaria
– Adeguatezza dell’operazione – Rifiuto dell’investitore di fornire
informazioni – Utilizzo di ogni altra informazione disponibile – Necessità.
Intermediazione finanziaria –
Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Determinazione del danno
patito dall’investitore che abbia svolto domanda di ammissione al passivo –
Modalità.
L’intermediario finanziario,
in qualità di operatore qualificato, ha il preciso obbligo di segnalare al risparmiatore
in modo non generico ed approssimativo, la natura dell’investimento alla
stregua della valutazione operata dalle maggiori agenzie di rating,
trattandosi di un dato che costituisce fattore idoneo ad influenzare in modo
rilevante il processo decisionale dell’investitore e che la banca è
normalmente in grado di conoscere ed essendo comunque obbligata ad acquisire
tali informazioni in base all’art. 26, comma 1, lett e), REG, a tenre del
quale “Gli intermediari autorizzati (…) acquisiscono una conoscenza degli
strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di
investimento, propri o di terzi, da essi offerti, adeguata al tipo di
operazione da fornire” (c.d. know your merchandise rule).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La circostanza che
determinate obbligazioni (nella specie Parmalat Finance Corporation BV) siano
state emesse senza che una società specializzata abbia fornito la valutazione
del rischio del credito attraverso l’esame della solidità patrimoniale
dell’emittente –e quindi della effettiva possibilità per la stessa di
rimborsare il prestito emesso- induce inevitabilmente a ritenere che detti
titoli costituissero fin dalla loro emissione junk bond, cioè
obbligazioni caratterizzate da elementi speculativi (speculative grade),
non adatti, quindi, ad un investitore privo di accentuata propensione al
rischio.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nel caso in cui
l’investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni di cui all’art. 28,
comma 1, lett. a) REG, l’intermediario di prodotti finanziari è comunque
tenuto a valutare l’adeguatezza dell’operazione ex art. 29 REG, norma che
impone allo stesso di astenersi dal compiere per conto degli investitori
operazioni non adeguate e prevede che l’intermediario utilizzi ogni altra
informazione disponibile, anche diversa da quella fornita dai clienti, e
quindi tenga conto di tutte le informazioni in suo possesso, quali ad esempio
l’età, la professione, la pregressa ed abituale operatività nel mercato
finanziario, etc.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ove l’investitore abbia
svolto domanda di ammissione al passivo nella procedura concorsuale della
società che ha emesso i titoli, al fine di determinare l’entità del danno che
l’intermediario dovrà risarcire per aver violato i propri doveri informativi,
potrà farsi luogo ad una consulenza tecnica che determini l’attuale residuo
valore di mercato dei titoli ancora in possesso dell’investitore.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
vai al testo
integrale
|