|
Cassazione Sez. Un. Civili , 15 luglio 2008, n. 19343 - Pres. Vittoria - Est. Toffoli.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - In genere - Morte della parte dopo il giudizio di secondo grado - Notifica del ricorso per cassazione al procuratore domiciliatario - Validità - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Necessità di nuova notifica agli eredi - Sussistenza - Fattispecie.
Qualora la morte della parte si verifichi dopo la chiusura della discussione nel giudizio di appello e dopo lo stesso deposito della sentenza di secondo grado, la notificazione del ricorso per cassazione al procuratore della medesima è nulla, per omissione o incertezza assoluta nell'indicazione del convenuto (art. 164, in riferimento all'art. 163 nn. 1 e 2 cod.proc.civ.), e sanabile mediante l'ordine di rinnovo della notifica del ricorso personalmente agli eredi dell'originaria controparte, entro il termine perentorio fissato dalla Corte di Cassazione (principio affermato in un caso nel quale, successivamente alla notificazione del ricorso, il procuratore domiciliatario aveva comunicato, con lettera indirizzata alla controparte ed alla Corte, la data di decesso del proprio assistito; documento acquisito dalla Corte per consentire la salvaguardia degli interessi di soggetti, sostanzialmente parti del giudizio). (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. - Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione - Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione - Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere - Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere - Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente - Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere - Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere - Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la Direzione Affari legali dell'Ufficio stesso, rappresentata e difesa dall'avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro BERTELLI GUIDO; - intimato - avverso la sentenza n. 37/06 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 25/01/06; udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 13/05/08 dal Consigliere Dott. TOFFOLI Saverio; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI MARCO, che ha concluso per la rinnovazione della notifica del ricorso agli eredi dell'intimato. MOTIVI La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 25.1.2006 confermava la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza aveva accolto la domanda proposta da Guido Bertelli contro la s.p.a. Poste Italiane, diretta al riconoscimento, all'atto della cessazione dal servizio, del beneficio, previsto a favore degli ex combattenti e soggetti assimilati dalla L. n. 336 del 1970, art. 2, comma 2, e consistente nel conferimento della qualifica professionale immediatamente superiore a quella posseduta. Le Poste Italiane s.p.a. propongono ricorso per Cassazione diretto nei confronti del già indicato Guido Bertelli e nessuno si è costituito per la parte intimata. Il ricorso risulta notificato il 19.1.2007 a Bertelli Guido, rappresentato dall'avv. Maria Bilotta e concretamente mani di dipendente del domiciliatario dell'avv. Bilotta, difensore del Bertelli nel giudizio a guo, ma la medesima legale, con lettera datata 19.2.2007 indirizzata a questa Corte e al difensore della società ricorrente, ha fatto presente che il medesimo Bertelli è deceduto il 10.4.2006, come da allegato certificato di morte. Preliminarmente è opportuno rilevare che l'acquisizione agli atti del processo di tale lettera e della documentazione ad essa allegata, pur non inquadrabile nell'ambito delle produzioni documentali espressamente regolamentate dal codice, deve essere ammessa in quanto la stessa vale a consentire la salvaguardia degli interessi di soggetti sostanzialmente parti del giudizio nei cui confronti altrimenti si pronuncerebbe pur in difetto della effettiva instaurazione del contraddittorio, in violazione di un principio fondamentale del processo, consacrato dagli artt. 24 e 111 Cost.. Tale morte, verificatasi dopo la chiusura della discussione nel giudizio di appello e lo stesso deposito della sentenza di secondo grado rende indubbiamente inidonea la proposizione della impugnazione al procuratore della parte ormai deceduta (peraltro, per il superamento del principio secondo cui, se il decesso della parte non è stato dichiarato dal suo procuratore nel corso del grado del giudizio di merito, durante il quale l'evento si è verificato, la cristallizzazione del giudizio tra le parti originarie perdura anche nella fase successiva alla pronuncia della sentenza di quiescenza del processo e di riattivazione del rapporto processuale (v. Cass. S.U. n. 15783/2005 e 10706/2006). Il vizio è riconducibile alla nullità qualificata, con riferimento all'atto di citazione, come nullità per omissione o incertezza assoluta nell'indicazione del convenuto (stante appunto la cessata esistenza in vita del soggetto indicato), sanabile per effetto della costituzione in giudizio dell'effettiva controparte o per effetto della rinnovazione dell'atto entro il termine perentorio assegnato dal giudice, a norma dell'art. 164, comma 2, nel testo di cui alla novellazione compiuta con la L. n. 353 del 1990 (cfr., ex plurimis Cass. S.U. n. 11394/1996 e 15783/2005 cit., la quale ultima, così come Cass., Sez. 1^, n. 6686/2006, per le fattispecie anteriori alla entrata in vigore della disciplina sanatoria delle nullità della citazione, ha ritenuto che il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto legittimato resta subordinato alla conoscenza o alla conoscibilità dell'evento, secondo criteri di normali diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione; cfr. anche Cass. S.U. 1238/2005 con riferimento all'ipotesi di decesso incolpevolmente non conosciuto della parte nei cui confronti è stato eseguito l'ordine di integrazione del contraddittorio). Deve pertanto ordinarsi la rinnovazione dell'atto di impugnazione (concretamente eseguibile mediante la rinnovazione della notificazione del ricorso personalmente agli eredi della originaria controparte) entro il termine perentorio specificato nel dispositivo. P.Q.M. LA CORTE Ordina la rinnovazione della notifica del ricorso agli eredi di Bertelli Guido personalmente; assegna per tale adempimento il termine di mesi sei dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2008
|
|