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Massimario, l.
fall. art. 166
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ord. 26
aprile 2006 – Pres. M. Urbano, Est. G. D’Onofrio.
cortese
segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Concordato
preventivo – Ritorno in bonis del debitore – Ordine di cancellazione
della trascrizione del decreto di apertura – Ammissibilità.
Il Tribunale
in camera di consiglio può, ai sensi degli artt. 2668 c.c. e 739 c.p.c., ordinare
al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione
del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo qualora il
procedimento di omologazione venga dichiarato improseguibile a seguito di
rinuncia alla domanda e venga sancito il ritorno in bonis della
società.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Con reclamo ex art. 2888 c.c., la G. s.p.a. deduceva che il 18
giugno del 2001 aveva presentato all’intestato Tribunale domanda di
ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione di beni,
tanto che lo stesso Tribunale con decreto 15/1/2002 aveva dichiarato aperta
la procedura votata favorevolmente dai creditori.
Con decreto del 26 luglio 2005, l’intestato Tribunale aveva
dichiarato improseguibile il giudizio di omologazione del concordato
preventivo per rinuncia alla domanda, sancendone il ritorno in bonis.
Con istanza del 16 settembre del 2005, la società istante aveva
altresì chiesto al Tribunale l’archiviazione della procedura con ordine
conseguente al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla
cancellazione della trascrizione sui beni immobili della società del decreto
di ammissione alla procedura di concordato preventivo n. 3/01 effettuata in
data 14/4/2002 al n. 9688 del registro generale e al n. 7692 del registro
particolare.
Con decreto del 16 settembre del 2005 il Tribunale disponeva
l’archiviazione del concordato preventivo.
Con istanza del 6 ottobre 2005, la G. aveva chiesto la
cancellazione della trascrizione sui beni immobili, ricevendo il rifiuto del
Conservatore sul presupposto della eccezionalità della cancellazione,
rendendosi quest’ultimo disponibile alla mera annotazione dell’intervenuto
decreto di archiviazione a margine della trascrizione del decreto stesso.
La G. assumeva che tale situazione le stava comportando una
serie di problemi con le banche per le operazioni di finanziamento, dal
momento che negli atti notarili riguardanti gli immobili continuava ad essere
previsto che solo formalmente sugli immobili gravano le formalità di cui al
decreto di ammissione del concordato preventivo.
Assumeva la ricorrente la erroneità del rifiuto, considerata la
funzione di mera pubblicità notizia prescritta dall’art. 166 legge
fallimentare, tra l’altro prevedendo l’annotazione e non la trascrizione del
decreto di ammissione dell’imprenditore commerciale alla procedura di
concordato preventivo.
Con tale procedura non si verificava d’altronde alcuna cessione
dei beni ai creditori, non verificandosi alcuno degli effetti traslativi di
cui all’art. 2643 c.c.
In secondo luogo, il fatto che la cancellazione fosse
tipicizzata non significava che essa non fosse estensibile ai casi giudicati
non incompatibili con quelli per cui è espressamente prevista la
cancellazione della trascrizione.
L’ordine di cancellazione ben avrebbe potuto essere effettuato
ex art. 2668 c.c., assumendo la norma carattere generale riferibile anche ad
ipotesi non espressamente previste dal legislatore.
L’annotazione ex art. 2655 c.c. non avrebbe, a sua volta,
risolto gli inconvenienti lamentati dalla reclamante.
Posta l’utilizzazione dell’art. 2688 cc e 113 disp. att. ai fini
dell’avanzato reclamo e dichiarata la improseguibilità della domanda di
concordato preventivo da parte del Tribunale, concludeva perché fosse
ordinato alla Agenzia del territorio la cancellazione della trascrizione sui
beni immobili dell’istante.
Si costituiva l’Agenzia del territorio che si opponeva
all’avverso reclamo, non potendo – a suo dire – trovare applicazione nella
specie eccezionale istituto di cui all’art. 2668 c.c..
All’udienza del 21 marzo 2006, il Collegio si riservava la
decisione.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento per quanto di
ragione.
La reclamante società lamenta il rifiuto oppostole dall’Agenzia
del territorio in ordine alla chiesta cancellazione della trascrizione sugli
immobili della società del decreto di apertura del concordato preventivo,
essendo stata la procedura di concordato archiviata dall’intestato Tribunale
e risultando essere ritornata in bonis la società istante.
Deve in primo luogo osservarsi che l’art. 166 della legge
fallimentare, richiamando esplicitamente l’art. 8 della medesima legge, ponga
a carico del Conservatore dei registri immobiliari l’obbligo dell’annotazione
e non della trascrizione del decreto di ammissione dell’imprenditore
commerciale alla procedura di concordato preventivo.
Sul punto, contrariamente alle certezze palesate dalla reclamata
Agenzia del Territorio, come è chiarito dalla più attenta dottrina, rimane
invero discusso se l’art. 166 e più precisamente l’art. 88 della legge
fallimentare facciano riferimento all’annotazione o alla trascrizione (la
Relazione Ministeriale sembrerebbe, per vero, operare in quest’ultimo senso).
In realtà non risulta del tutto sedato il dibattito in dottrina e
giurisprudenza su tale questione.
Il dubbio risulta quanto mai pertinente dal momento che, sul
piano strutturale, l’annotazione è in linea generale una formalità accessoria
ad un’altra mentre, nel caso di specie, l’annotazione del decreto di apertura
della procedura di concordato preventivo non accede e non corregge alcuna
altra formalità.
Peraltro, se autorevole dottrina si è schierata interpretando
l’annotazione di cui all’art. 166 l.f. come trascrizione, in senso opposto è
possibile in giurisprudenza far riferimento alla sentenza del Tribunale di
Modena del 13 gennaio del 1987 secondo cui “ai sensi dell’art. 88 comma 2 del
dr 16 marzo 1942 n. 267, il Conservatore dei registri immobiliari è obbligato
ad annotare e non a trascrivere il decreto di ammissione dell’imprenditore
commerciale alla procedura di concordato preventivo”.
D’altra parte, non è negabile il fatto che, assolvendo la
cessione dei beni proposta con la istanza di concordato preventivo alla
funzione di mandato irrevocabile di gestire e liquidare i beni dei creditori,
senza alcuna efficacia traslative alla proprietà conferendosi agli organi
della procedura legittimazione a disporre dei beni dell’imprenditore al fine
di soddisfare il ceto creditorio senza che si perfezioni alcuna cessione di beni
(in questo senso, ex plurimis, Cass. 1999/5306), tale richiamata annotazione
assolva alla mera funzione di cui all’art. 2643 c.c..
Laddove si aderisse all’orientamento giurisprudenziale secondo
cui il decreto di apertura del concordato preventivo debba essere annotato e
non trascritto, sarebbe consequenziale l’accoglimento del proposto reclamo,
non potendosi disconoscere la necessità della cancellazione di una
trascrizione di per sé erroneamente disposta, dovendo il decreto essere
annotato e non trascritto.
Anche tuttavia a non voler seguire tale opzione, in realtà
avversata dalla prevalente dottrina propensa a riconoscere la correttezza
dell’utilizzo dello strumento della trascrizione, nondimeno si ritiene, ad
avviso del Collegio, che il proposto reclamo debba in ogni caso essere
accolto.
Prima di affrontare la questione sotto tale ulteriore profilo,
va osservato che l’intestato Tribunale, che era addivenuto all’emissione del
decreto di apertura del concordato preventivo su istanza della stessa G.
s.p.a. (cfr. decreto del 25 gennaio del 2002), ha poi emesso decreto di
improseguibilità del giudizio di omologazione del concordato preventivo per
rinuncia alla domanda da parte della G. s.p.a. (essendo stato nel corpo della
motivazione chiarito dall’estensore – dott. De Matteis – che la rinuncia fa
cessare il giudizio di approvazione ed omologazione del concordato
preventivo, avendo in ogni caso l’intestato Tribunale escluso nel merito lo
stato di insolvenza ): cfr. decreto del 26.28/7/2005 in atti.
Con provvedimento in Camera di Consiglio del 16/9/2005
(estensore Presidente dott. Di Nosse) si è poi, su espressa sollecitazione
della parte istante, provveduto a disporre l’archiviazione del concordato
preventivo G. s.p.a. (cfr. in atti).
Parte reclamata si oppone alla cancellazione della trascrizione
del decreto di apertura del concordato fallimentare per non rientrare tale
ipotesi in quelle tassative di cui all’art. 2668 cc.
Al fine della soluzione del problema occorre rilevare che la
proposta concordataria è assimilabile alla domanda giudiziale, potendo essa
essere rinunciata dalla parte ex art. 306 cpc fino alla sentenza (ora
decreto) di omologazione (conf. Tribunale Catania 17/3/1983).
Il giudizio di omologazione del concordato preventivo è stato
pertanto dichiarato improseguibile proprio in ragione della intervenuta
rinuncia alla proposta domanda da parte della G. s.p.a.
Se tutto ciò è vero (e trova conferma nel decreto di
improseguibilità cit : vedi in motivazione pagina 5), deve osservarsi come
nella specie il ricorso sia nei fatti venuto meno irrevocabilmente
disponendosi, con ogni evidenza, una situazione di impossibilità di
prosecuzione del giudizio (assimilabile per vero all’estinzione del
giudizio), non potendosi peraltro pervenire nel caso di specie ad un’estinzione
in senso stretto ex art. 306 cpc, mancando un preciso controinteressato anche
dal punto di vista sostanziale: a leggere bene la motivazione di
improseguibilità citata, si evince che “risulta essere venuto meno il ceto
creditorio” per inesistenza dello stato di insolvenza, dal momento che si
versa in una ipotesi “nella quale non è stata sanata tutta l’insolvenza ma
esiste liquidità sufficiente a sanarla per intero” (vedi a pagina 3 del
decreto cit.).
Ciò posto deve rilevarsi che il Collegio aderisce
all’orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo cui l’art. 2668 cc
debba essere interpretato nella sua configurazione più estensiva e possa
essere individuato come misura di carattere generale riferibile a formalità,
come quella nella specie, che non è più finalizzata a compiere alcuna
funzione di utilità.
Il legislatore, come chiarito, con la norma citata ha voluto
soltanto prevedere, con le ipotesi specificamente previste, le fattispecie
che normalmente portano all’estinzione del processo, non potendo essere
ricondotto al dettato normativo di tassatività e di esclusività in assenza di
indici precisi ed inconfutabili.
Dovendo in ogni caso tenersi conto degli interessi delle parti,
storicizzando il dato normativo, si ritiene siano assoggettabili al medesimo
trattamento normativo di cui all’art. 2668 c.c. situazioni e fattispecie
produttive di effetti uguali a quelle testualmente previste, rispondendo tra
l’altro ciò anche ad una più generale esigenza di economia processuale,
fornendo la interpretazione più estensiva possibile delle ipotesi contemplate
ed escludendo ogni restrittiva interpretazione dell’assunto numerus clausus
delle ipotesi contemplate in norma.
L’interpretazione alla quale si aderisce non può poi neppure
essere considerata una novità nello stesso panorama giurisprudenziale anche
di legittimità.
I giudici di legittimità hanno per esempio da tempo previsto che
possa costituire titolo per la cancellazione anche la declaratoria di
cessazione della materia del contendere, in considerazione della sostanziale
assimilabilità di una pronuncia siffatta all’ipotesi di estinzione del
processo per rinuncia all’azione (vedi in tal senso: Cass.n 1994/4331;
1997/304).
Non si vede poi perché mai, se la controversia risulti essere
tacitata, la trascrizione non possa essere cancellata soltanto perché non si
rientra stricto iure nei tassativi casi di cui all’art. 2668 cc.
La stessa giurisprudenza di merito ha ormai assunto tale
orientamento estensivo, avendo la stessa esplicitamente chiarito che debbono,
alle ipotesi di estinzione espressamente previste dalla norma di cui all’art.
2688 cc, essere equiparate – ai fini degli effetti – situazioni analoghe
dalle quali è possibile che sortiscano i medesimi effetti, dovendo altresì la
cancellazione della trascrizione essere effettuata quando ciò sia debitamente
consentito dalle parti interessate (Tribunale di Milano 21/12/2001).
E’ questa stessa giurisprudenza infine che consente di ritenere
utilizzabile l’adottato art. 2888 c.c, non ricorrendo nella specie alcun
contenzioso con chicchessia in relazione alla cancellazione della
trascrizione per cui è causa, ben potendo adottarsi la forma della camera di
Consiglio per la decisione (risultando il ceto creditorio nella specie del
tutto soddisfatto ed essendo di fatto venuto meno), trovandosi correttamente
nella sede della volontaria giurisdizione, di cui all’art. 739 cpc, la
naturale soluzione delle controversie come quella de qua (in questo senso
Tribunale di Milano 21/12/2001).
Deve pertanto accogliersi il proposto reclamo con ordine
conseguente al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla
cancellazione della trascrizione sui beni immobili della società istante del
decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo n. 3/10
effettuata in data 14/4/2002 al n. 9688 del registro generale e al n. 7692
del registro particolare.
Quanto alle spese processuali, la peculiarità e la relative
novità della questione inducono a compensarle tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, statuendo sul ricorso
proposto da G. s.pa. nei confronti dell’Agenzia del Territorio, così
provvede:
accoglie il reclamo e per l’effetto dispone che il conservatore
dei registri immobiliari proceda alla cancellazione della trascrizione sui
beni immobili della società istante del decreto di ammissione alla procedura
di concordato preventivo n. ** effettuata in data **al n. ** del registro
generale e al n. ** del registro particolare;
compensa le spese.
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