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Cassazione Sez. Un. Civili , 01 luglio 2008, n. 17928 - Pres. Carbone - Est. Settimj.
Assistenza e beneficenza pubblica - Alienati (assistenza di) - In genere - Servizio di degenza di infermo psichico - Controversia tra casa di cura privata e ASL per il pagamento del corrispettivo - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere - Servizio di degenza di infermo psichico - Controversia tra casa di cura privata e ASL per il pagamento del corrispettivo - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La controversia promossa da una casa di cura privata nei confronti di una ASL per il pagamento del corrispettivo per il servizio di degenza reso in favore di un infermo psichico è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto la domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, senza che possa assumere rilievo il fatto che tale controversia - essendo incontestato il diritto al rimborso in favore della casa di cura e mancando un provvedimento amministrativo della cui legittimità si discuta - abbia finito per svolgersi tra enti pubblici (Comune e ASL) in ordine alla titolarità passiva del rapporto (principio enunciato in una fattispecie nella quale il credito era stato azionato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80). (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto - Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente di sezione - Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere - Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere - Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere - Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere - Dott. BENINI Stefano - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'EX U.L.S.S. N. 13 DELLA REGIONE VENETA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SARTORATO GUIDO, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SANTA MARIA, (GIÀ CASA DI CURA "SANTA MARIA"), in persona della Madre Superiora pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 18, presso lo studio dell'avvocato DELLI COLLI GIACOMO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; - controricorrente - e contro COMUNE DI ASOLO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato VOLTAGGIO LUCCHESI FRANCO, che, lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STECCANELLA ALBERTO, STECCANELLA MICHELE, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5407/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/12/04; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/08 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ; uditi gli avvocati Patrizia PARENTI, per delega dell'avvocato Fabio LORENZONI, Paolo VOLTAGGIO, per delega degli avvocati Alberto STECCANELLA, Michele STECCANELLA, Giacomo DELLI COLLI; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione dell'ago. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Casa di Cura "Santa Maria" di Castrocielo (FR) ha ottenuto dal Presidente del tribunale di Cassino Decreto Ingiuntivo 13 gennaio 1988 nei confronti del Comune di Asolo per il pagamento dell'importo di L. 27 milioni inerente a rette di degenza maturate in corso di ricovero di tal Giovannina Forner inferma di mente. Il Comune di Asolo ha proposto opposizione contestando la titolarità passiva del rapporto, in quanto appartenente alla USL 13 della Regione Veneto trattandosi di prestazioni sanitarie. La USL, chiamata in causa, ha a sua volta indicato l'obbligato nel Comune di Asolo, quale domicilio di soccorso, sostenendo la natura sociosanitaria delle prestazioni rese dall'attrice. Il Tribunale di Cassino, pretermessa in base al vigente assetto normativo la distinzione tra prestazioni sociosanitarie e propriamente sanitarie in favore di soggetto handicappato portatore d'irreversibile patologia mentale, ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato la USL 13 della Regione Veneto al pagamento della somma pretesa dall'attrice. La USL ha proposto impugnazione ed il Comune e la Casa di Cura ne hanno chiesto il rigetto. In tal senso ha deciso la Corte d'appello di Roma ritenendo infondate: sia l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto i precedenti giurisprudenziali invocati dall'appellante si riferivano a controversie tra enti pubblici, mentre nella specie la controversia era stata promossa da un soggetto privato per il recupero di un credito da rette di degenza; sia l'eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto, basata sulla negazione della natura sanitaria delle prestazioni rese alla ricoverata, in quanto, in presenza d'un soggetto affetto da grave ed irreversibile patologia mentale, il ricovero comporta non solo e non tanto l'assistenza socio-sanitaria, ma anche e segnatamente la somministrazione di terapia medica e farmacologica di supporto per gli ammalati di mente, l'onere finanziario della quale è posto, secondo la disciplina innovativa sul servizio sanitario nazionale, a carico della USL e, per essa, dell'Ente Regionale. Precisando, altresì, che, d'altronde, tale onere era stato implicitamente riconosciuto all'appellante allorché s'era sostituita alla Provincia di Treviso assumendo l'onere finanziario relativo alla ricoverata Forner, determinazione poi inspiegabilmente modificata in contrasto con la L.R. Veneta n. 55 del 1982, art. 6, che aveva posto definitivamente a carico dell'Ente Regione le spese per assistenza ai portatori di handicap, e con il D.P.C.M. 8 agosto 1985, che espressamente aveva chiarito rientrare tra le attività socio- assistenziali di "rilievo sanitario", con imputazione dei relativi oneri sul Fondo Sanitario nazionale, "i ricoveri in struttura protetta comunque denominata". Avverso tale decisione la USL 13 della Regione Veneto, in persona del commissario liquidatore, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, oltre una contestazione sulle spese. Resistono con distinti controricorsi il Comune di Asolo e la Residenza Assistenziale Sanitaria "S. Maria" (già Casa di Cura "S. Maria"). Tutte le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente - denunziando "Difetto di Giurisdizione dell'AGO a decidere la presente controversia; Violazione o comunque falsa applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7; Violazione della L. 17 luglio 1890, n. 6972, art. 80 (Legge Crispi); Omessa o quantomeno insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" - si duole che il giudice a quo non siasi reso conto dell'effettivo oggetto del contendere, id est l'individuazione dell'ente pubblico cui fa carico l'obbligazione dedotta in giudizio e non la legittimità della relativa pretesa attorea, donde l'erronea affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, laddove le controversie tra enti pubblici aventi ad oggetto il rimborso delle spese di specialità devono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, comma 2, nel rispetto dell'art. 80 Legge Crispi, così come modificato dalla L. n. 251 del 1954, art. 3. Il motivo non merita accoglimento. Premesso che alla controversia in esame, introdotta con istanza per decreto ingiuntivo 13.1.88 e seguente tempestiva opposizione, resta estranea, ratione temporis, ogni possibile questione in ordine all'eventuale applicabilità del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 80 e successive modificazioni indotte dagli interventi del giudice delle leggi, la prospettata questione di giurisdizione va risolta in conformità a quanto già ritento da queste SS.UU. con le sentenze 26.7.06 n. 17000 e 15.7.05 n. 14986 (vedansi anche, più in generale ma nello stesso senso, SS.UU. 5.4.00 n. 102, 13.7.93 n. 7705, 19.10.90 n. 10180). Dalle quali si è evidenziato come la L. 3 maggio 1978, n. 180, avente ad oggetto accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, tra l'altro, disponga: che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni amministrative concernenti l'assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle province, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni ordinarie e a statuto speciale (art. 7, comma 1); che l'assistenza ospedaliera disciplinata dal D.L. 8 luglio 1914, n. 264, artt. 12 e 13, convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 1974, n. 386, comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della spesa (comma 3) ; che sono abrogati la L. 14 febbraio 1904, n. 36, artt. 1, 2, 3 e 3 bis, concernente Disposizioni sui manicomi e sugli alienati e successive modificazioni ... (art. 11, comma 1). Come la L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 14, comma 3, istitutiva del servizio sanitario nazionale, a sua volta stabilisca, tra l'altro, che, nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare (omissis): alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche; all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche; all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche. Con la conseguenza che: nei rapporti tra enti pubblici e privati concessionari che hanno erogato prestazioni sanitarie in favore di infermi affetti da patologie psichiche, la giurisdizione in ordine alla domanda di pagamento del corrispettivo per il servizio di degenza reso in favore di un privato non spetta al giudice amministrativo, ma a quello ordinario, come già ritenuto da Cass. SS.UU. 15 luglio 2005, n. 14986; nei rapporti tra enti pubblici, non inquadrabili nello schema di un rapporto concessorio, la giurisdizione sulla domanda di pagamento del corrispettivo per le degenze di un infermo psichico appartiene egualmente al giudice ordinario, trattandosi di domanda proposta da ente pubblico che si avvale di strumenti privatistici, esercitabili davanti al giudice ordinario. Il solo fatto che la controversia, incontestato il credito azionato ab origine dal privato, abbia finito per svolgersi tra enti pubblici in ordine alla titolarità passiva del rapporto, in vero, non è elemento sufficiente per attribuirne la cognizione al giudice amministrativo, mancando nella specie un provvedimento amministrativo della cui legittimità si discuta e la deduzione dell'esercizio d'un potere discrezionale da parte dell'una o dell'altra delle Amministrazioni in contesa (nel qual caso è indiscussa la giurisdizione del giudice amministrativo: vedansi, e pluribus, SS.UU. 20.2.99 n. 88, 28.4.95 n. 4693, 24.11.94 n. 9971). Donde l'inapplicabilità: sia della L. 14 febbraio 1904, n. 36, art. 7, che devolveva al Consiglio di Stato le controversie aventi ad oggetto le relative spese in cui fossero interessati lo Stato, più Province o Comuni o Istituzioni di pubblica beneficenza obbligati al mantenimento degli alienati appartenenti a province diverse; sia del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, n. 5, che prevedeva in tale materia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel caso in esame, pertanto, avente ad oggetto una domanda di condanna all'adempimento d'obbligazione pecuniaria inerente a spese d'assistenza in favore d'infermo di mente - spese che rientrano nelle competenze del servizio sanitario nazionale, cui anche l'infermo psichico ha diritto - nonché l'identificazione dell'ente titolare passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando "Violazione o comunque falsa applicazione, della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e del D.P.C.M. 8 agosto 1995; Omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" - si duole che il giudice a quo abbia apoditticamente affermato la necessaria concomitanza, in caso di ricovero degli infermi di mente, delle prestazioni di terapie mediche e farmacologiche e dell'assistenza socio-sanitaria; con ciò disattendendo la censura, mossa all'analoga affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, per cui, le prestazioni fornite alla ricoverata avendo natura strettamente e puramente assistenziale ed assolutamente non di natura sanitaria, il pagamento delle relative rette di ricovero avrebbe dovuto far carico al Comune di Asolo, quale domicilio di soccorso, e non considerando che le controparti, sulle quali gravava il relativo onere, non avevano provato la natura anche sanitaria delle prestazioni in discussione. Il motivo non merita accoglimento. Come già accennato in parte espositiva, nella sentenza in esame la decisione sul punto si basa non soltanto sulla ritenuta complementarità necessaria tra assistenza e cura nei casi di ricovero per grave infermità psichica, ma anche sul rilievo d'un pregresso riconoscimento dell'obbligazione da parte della stessa USL (quando, sostituendosi alla Provincia di Treviso, s'era assunta l'onere relativo al ricovero della Forner) e della successiva revoca di tale manifestazione di volontà ritenuta illegittima per difetto di motivazione e per violazione della L.R. Veneta n. 55 del 1982, art. 6 e del D.P.C.M. 8 agosto 1985. Tale ulteriore complessa autonoma ragione della decisione non è specificamente impugnata, argomentandosi solo, a contrario rispetto all'opinione espressa dal giudice a quo, sull'interpretazione dei citati Legge e D.P.C.M., ma non sui rilevati accollo originario dell'onere ed immotivato successivo recesso. Ciò stante, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in loto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano; onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto di interesse (e pluribus, Cass. SS.UU. 8.8.05 n. 16602, Cass. 10.9.04 n. 18240, 23.4.02 n. 5902, 23.3.02 n. 4199, 23.10.01 n. 12976, 6.4.01 n. 5149). Va, inoltre, osservato che, all'esame dell'impugnata sentenza, non risulta avesse l'odierna ricorrente, allora appellante, formulato un motivo di censura, avverso la decisione di primo grado, in ordine alla mancata dimostrazione, ad opera delle controparti, dell'avvenuta erogazione alla ricoverata di prestazioni medico-sanitarie oltre quelle socio-assistenziali. Ora, la ricorrente, nel contestare al giudice a quo la mancata considerazione del denunziato difetto di prova, non ne impugna previamente la decisione per omessa pronunzia sul punto, impugnazione che dev'essere, anzi tutto, fatta valere attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c., non già con la deduzione della violazione di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ed, in secondo luogo, deve essere supportata dall'allegazione, da un lato, dell'avvenuta prospettazione al giudice del merito d'una domanda o d'un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, dalla puntuale riproduzione di tali domanda od eccezione, con l'indicazione specifica dell'atto difensivo del giudizio di secondo grado nel quale l'una o l'altra erano state proposte o riproposte (da ultimo, Cass. 19.3.07 n. 6361, 22.11.06 n. 24856, 14.2.06 n. 3190). Ne consegue che, in difetto di tale deduzione e, quindi, della verifica che ne sarebbe derivata sull'error in procedendo, la questione in esame deve considerarsi nuova, in quanto introduce temi di dibattito ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla sentenza impugnata, implicando accertamenti in fatto non acquisiti agli atti e decisione su elementi di giudizio pure in fatto che non hanno formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, eppertanto, stanti la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte, non può neppure essere presa in considerazione (da ultimo, Cass. 23.12.07 n. 1474, 30.11.06 n. 25546, 31.1.06 n. 2140, SS.UU. 28.7.05 n. 15781). Sebbene non prospettata come motivo autonomo, va, in fine, disattesa la censura con la quale la ricorrente si duole della condanna alle spese anche nei confronti del Comune di Asolo, originariamente convenuto dalla controparte Casa di Cura. Non solo per essere inammissibile, in quanto non vi vengono svolte le argomentazioni in diritto che avrebbero dovuto suffragare la genericamente denunziata violazione degli "artt. 90 e segg. c.p.c." ma anche per essere infondato, in quanto, ove il convenuto (attore formale nell'opposizione a d.i.) abbia indotto la controparte (convenuto formale ma attore sostanziale) a chiamare in causa un terzo, indicato quale effettivo titolare passivo del rapporto obbligatorio, e tale iniziativa siasi rivelata giustificata, come nella specie, nonostante la resistenza del chiamato tanto alla pretesa dell'attore sostanziale quanto all'indicazione da parte del convenuto sostanziale, legittimamente il giudice, stante la soccombenza, nei confronti d'entrambe le controparti, del chiamato medesimo, pone le spese sopportate da ciascuna di esse a carico di quest'ultimo. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso, previa riaffermazione della giurisdizione dell'A.G.O., va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. LA CORTE Decidendo a Sezioni Unite, respinge il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge, in favore di ciascuno degli intimati costituiti. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2008
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